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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 12/03/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5440/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Francesca Iaconi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 5440/2019 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Gabriele Romanello;
Parte_1 P.IVA_1
appellante
contro
(C.F. e P.I. con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 dell'avv. Valeria Vizzone appellato
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._1
Alessia Maria Bassani Terenzio
appellato
Controparte_3 appellato contumace
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza n. 210/2019 del Giudice di Pace di Tivoli depositata in data 05.06.2019
CONCLUSIONI: le parti concludevano come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 22-10-2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione nei confronti di Controparte_1 Controparte_3 Controparte_3
e depositato in data 18.11.2019, la ha proposto Controparte_2 Parte_1 appello avverso l'ordinanza n. 210/2019 del Giudice di Pace di Tivoli depositata in data 05.06.2019 nel procedimento RG 553/2019.
1 Il Giudice di Pace di Tivoli, con l'impugnata ordinanza, ha dichiarato la propria incompetenza in favore dell'Ufficio del Giudice di pace di Roma o di quello di Bologna in via alternativa e ha concesso termine di 90 giorni per la riassunzione dinanzi uno dei predetti Uffici del Giudice di Pace. senza pronuncia sulle spese indicando “spese da liquidarsi nel prosieguo”. Nel giudizio di primo grado la aveva citato in riassunzione dinanzi il Giudice Parte_1 di Pace di Tivoli le odierne parti appellate in quanto, quale cessionaria del credito risarcitorio da parte della SI.ra chiedeva la condanna della al Controparte_2 Controparte_1 pagamento della somma di euro 708,00 in favore della per effetto della suddetta Parte_1 cessione di credito avvenuta tra e la stessa ed avente Controparte_2 Parte_1 ad oggetto una quota parte del credito risarcitorio della nascente dal sinistro subito CP_2 dalla stessa il 04-07-2011 quando l'autovettura VW Golf di proprietà della SI.ra assicurata CP_2 con la (ora , è stata urtata dal veicolo Controparte_4 Controparte_1 targato CR 800 XY, condotto da (il cui contratto di assicurazione risulta intestato Controparte_5 a ”). Controparte_3 Con l'appello proposto la ha chiesto l'accoglimento delle seguenti Parte_1 conclusioni: “voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza appellata, dichiarare l'illegittimità della dichiarazione di incompetenza del Giudice di Pace di Tivoli nonché accertare e dichiarare la sussistenza della posizione debitoria originaria della già Controparte_1 Controparte_4 nei confronti della cedente, SI.ra ; la capienza di tale posizione debitoria Controparte_2 in relazione alla quota di credito ceduta;
la conseguente posizione debitoria della
[...]
nei confronti dell'attrice e, per l'effetto, condannare la Controparte_1 Parte_1
in persona del l.r.p.t., a corrispondere all'attrice la somma ceduta, Controparte_1 pari ad euro 708,00, ed a risarcire il danno conseguente ai costi del professionista incaricato del recupero bonario del credito e dell'agenzia che ha provveduto alle visure ed alle certificazioni necessarie alla corretta introduzione del processo, rispettivamente di euro 150,00 e di euro 27,04, nonché il danno emergente, conseguenza diretta della indisponibilità delle somme dovute, nella misura che risulterà di giustizia all'esito della espletanda istruttoria;
il tutto con il favore degli interessi moratori e della rivalutazione monetaria dal fatto illecito al saldo.
In via alternativa, in caso di accertata insussistenza del credito ceduto, voglia il Giudice adito condannare parte cedente, , tenuta a garantire la cessione pro solvendo Controparte_2 ed al pagamento contrattualmente dovuto, a corrispondere all'attrice la somma ceduta, pari ad euro 708,00, nonché a risarcire il danno conseguente ai costi del professionista incaricato del recupero bonario del credito e dell'agenzia che ha provveduto alle visure ed alle certificazioni necessarie alla corretta introduzione del processo, rispettivamente di euro 150,00 e di euro 27,04, nonché il danno emergente, conseguenza diretta della indisponibilità delle somme dovute, nella misura che risulterà di giustizia all'esito della espletanda istruttoria;
il tutto con il favore degli interessi moratori e della rivalutazione monetaria dal fatto illecito al saldo”. Con specifico riguardo alla questione della competenza, parte appellante ha contestato la violazione di legge del provvedimento impugnato, ha ritenuto pertanto infondata la relativa eccezione sollevata dalla e ha evidenziato la competenza del Giudice di Pace di Controparte_1
Tivoli in relazione alla sede legale della convenuta in San Vito Controparte_6
Romano (RM).
Si è costituita in giudizio la che ha rappresentato che la Controparte_1 [...]
oltre ad aver impugnato l'ordinanza del Giudice di Pace di Tivoli depositata il 05-06- Parte_1 2019 proponendo l'appello di cui al presente giudizio, ha inoltre riassunto il giudizio - come disposto nell'ordinanza appellata - dinanzi il Giudice di Pace di Roma, che ha sospeso quel giudizio in attesa della definizione del presente procedimento di appello. La Controparte_1 costituendosi, ha pertanto chiesto: “-in via pregiudiziale, rigettare l'appello perchè inammissibile perché la riassunzione innanzi al Giudice competente ha, di fatto, reso incontestabile la dichiarazione di incompetenza contenuta nell'ordinanza n. 210/2019 avente valore di sentenza, con vittoria di spese
2 e competenze di lite con condanna al pagamento ex art. 96 c.p.c. di € 1.500.00 o nella diversa misura che codesto Giudice vorrà stabilire;
- in via principale, rigettare l'appello perché infondato con conferma della sentenza con vittoria di spese e competenze di lite con condanna al pagamento ex art. 96 c.p.c. di € 1.500.00 o nella diversa misura che codesto Giudice vorrà stabilire;
- in via subordinata, nella non creduta ipotesi di accoglimento del proposto appello respingere la domanda attrice per improponibilità della stessa, per la nullità del contratto di cessione del credito con condanna alle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio”. Si è costituita in giudizio anche la SI.ra con comparsa depositata Controparte_2 in data 4.02.2020, chiedendo dichiarare accertata la competenza del giudice adito, ritenendo illegittima l'ordinanza del Giudice di Pace in quanto emessa in violazione di legge in materia di competenza territoriale e nel merito “accertare la validità della cessione del credito per cui è causa, nonché rigettare ogni domanda nei confronti della stessa, in quanto l'adempimento in forza della cessione del credito ed il risarcimento richiesti dalla sono dovuti dalla Parte_1 CP_1 con condanna di quest'ultima all'adempimento omesso con vittoria di spese da distrarsi”.
[...] Non si è costituita , nonostante rituale notifica, per Controparte_3 cui deve esserne dichiarata la contumacia.
Acquisita la documentazione complessivamente prodotta, all'udienza del 22-10-2024 fissata per la precisazione delle conclusioni, sostituita da note di trattazione scritta, i difensori delle parti hanno precisato le rispettive richieste e conclusioni come da note in atti e con ordinanza del 21-11-
2024 - a seguito di assegnazione del ruolo alla sottoscritta in data 02-09-2024 -, assegnati i termini
190 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
*** L'appello è destituito di fondamento e deve, pertanto, essere rigettato. Osserva il Tribunale che il presente giudizio deve, invero, essere meramente circoscritto alla questione della competenza territoriale, poiché oggetto di appello è un'ordinanza che ha pronunciato in relazione alla sola questione della competenza, senza alcuna definizione del merito della causa. Ad essere stata gravata infatti è l'ordinanza del Giudice di Pace di Tivoli del 05.06.2019 nel procedimento RG 553/2019 che, sulla ritenuta considerazione che il sinistro di cui sopra è avvenuto a Roma dove risiede anche la convenuta e che l'altra convenuta Controparte_2 ha sede a Bologna, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore di Controparte_1 quella del Giudice di Pace di Roma o di Bologna in via alternativa, ritenendo “irrilevante [ai fini della competenza territoriale] la sede legale del responsabile civile “ a San Controparte_7
Vito Romano (RM), in relazione al giudizio come introdotto dalla società attrice ex art. 149 D.lgs 07-09-2005 n. 209”. Con la medesima ordinanza il Giudice di Pace di Tivoli ha concesso termine di giorni novanta per la riassunzione dinanzi uno dei predetti Uffici del Giudice di Pace.
In via dirimente, il primo motivo di appello con richiesta rivolta al Tribunale di “dichiarare l'illegittimità della dichiarazione di incompetenza del Giudice di Pace di Tivoli” è infondato. Le ordinanze emesse nei giudizi davanti ai giudici di pace che pronunciano soltanto sulla competenza senza decidere il merito sono impugnabili non, secondo la regola generale di cui all'art. 42 c.p.c., con il regolamento di competenza, ma con gli ordinari mezzi di impugnazione ai sensi di quanto espressamente previsto dall'art. 46 c.p.c., rubricato “casi di inapplicabilità del regolamento di competenza”. Pertanto, nel caso di specie, l'ordinanza impugnata depositata dal Giudice di Pace di Tivoli il 05-06-2019, che ha pronunciato solo sulla competenza e non ha deciso il merito della causa,
è stata correttamente appellata dinanzi il Tribunale, ma il giudizio in tale sede può essere limitato esclusivamente alla questione della competenza territoriale.
Pertanto, in sede di appello avverso l'ordinanza del Giudice di Pace che, pronunciando sulla competenza, non ha deciso il merito, il Tribunale è chiamato ad accertare e a dichiarare la competenza, non potendo valutare oltre nel merito della causa.
Tutto ciò premesso, deve ritenersi corretta la dichiarazione di incompetenza territoriale del giudice di prime cure in favore, in via alternativa, del Giudice di Pace di Roma o del Giudice di Pace di Bologna. Infatti, oggetto di causa, per il quale la ha convenuto in giudizio le Parte_1
3 convenute, è – come sopra detto - l'adempimento del contratto di cessione, stipulato tra la società attrice e la convenuta da cui è sorta un'obbligazione pecuniaria Controparte_2 consistente in una quota del risarcimento di cui la SI.ra è creditrice nei confronti della CP_2
Controparte_1
Deriva da quanto sopra che, con specifico riguardo alla competenza territoriale, deve aversi riguardo a quanto stabilito dall'art. 19 c.p.c. per il foro generale delle persone giuridiche e dunque deve individuarsi la competenza territoriale del Giudice di Pace di Bologna, in quanto è stata convenuta in giudizio la nella sede di Bologna via Stalingrado 45, di Controparte_1 cui alla notifica dell'atto di citazione in riassunzione del 02-01-2019 dinanzi il Giudice di Pace di
Tivoli nel procedimento R.G. 553/2019, conclusosi con l'ordinanza appellata.
In via alternativa, nel caso di specie, la competenza territoriale può individuarsi anche ai sensi dell'art. 20 c.p.c. nel luogo dove è sorta l'obbligazione o nel luogo dove deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio, che coincide con l'Ufficio del Giudice di Pace di Roma sia che si abbia riguardo al luogo in cui è sorta l'obbligazione (il contratto di cessione di credito in atti è stato stipulato e sottoscritto a Roma in data 11-07-2011), sia che si abbia riguardo al luogo in cui è sorta l'obbligazione per essersi verificato a Roma in via Bussoleno l'incidente stradale da cui è sorto il credito vantato dalla convenuta nei confronti della parte Controparte_2 Controparte_1 del quale ha costituito oggetto della cessione in favore della società attrice.
Correttamente dunque il Giudice di Pace di Tivoli, con l'ordinanza appellata, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore, in via alternativa, di quella del Giudice di Pace di Roma
o del Giudice di Pace di Bologna Alla luce delle predette motivazioni l'appello deve quindi essere rigettato.
Le spese di lite, relative ad entrambi i gradi di giudizio, seguono il principio della soccombenza e sono liquidate, in favore della appellata costituita in Controparte_1 parte dispositiva ai sensi del DM 55/2014. Non vi sono ragioni per condannare la appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c., come richiesto dalla appellata, non sussistendone i presupposti.
La sostanziale adesione alla prospettazione della appellante in ordine alla competenza territoriale del giudice adito giustifica la compensazione delle spese nei confronti della appellata costituita Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore della appellata costituita che liquida in euro 132,00 per il primo grado di giudizio e in euro Controparte_1
232,00 per il presente grado di giudizio, il tutto oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% come per legge;
3) spese compensate nei confronti della appellata costituita Controparte_2
Tivoli, 10-03-2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Iaconi
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