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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/02/2025, n. 1674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1674 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 32450/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA TENUTA MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO
Giudice Onorario avv. Caterina Bersani
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra indicato, tra
Parte_1 attore/i contro
Controparte_1 convenuto/i
Oggi 21 febbraio 2025 ad ore 10,00 innanzi al Giudice Onorario Avv. Caterina Bersani, sono comparsi nella stanza virtuale mediante collegamento audio-video da remoto, tramite applicativo Microsoft
Teams:
Per l'avv. LOSA ELENA Parte_1
Per l'avv. MELIADO' PAOLO QUINTO UGO Controparte_1
Il Giudice dà atto che
-le Difese presenti nell'aula virtuale si connettono per tutta la durata dell'udienza con funzione audio e video attivi;
-tutte le persone presenti nell'aula virtuale e sopra indicate dichiarano che: a) non sono collegate con altre persone non legittimate;
b) nella stanza da cui si stanno collegando non sono presenti altre persone non legittimate;
c) sono a conoscenza che è vietata la registrazione della presente udienza. premesso ciò
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente e discutono la causa;
il giudice
pagina 1 di 6 dato atto di quanto sopra, dopo breve discussione orale ex articolo 281 sexies c.p.c., si ritira in camera di consiglio per deliberare, dando atto che verrà data lettura della sentenza dopo le ore 17,00.
Le parti chiedono di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura della sentenza.
Il presente verbale è stato letto alle parti;
i procuratori delle parti dichiarano di avere partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo teams è avvenuto regolarmente.
Il Giudice Onorario
Avv. Caterina Bersani
Uscita dalla camera di consiglio ad ore 17.00 il giudice deposita la sentenza resa ex articolo281 sexies c.p.c.
Il Giudice Onorario
Avv. Caterina Bersani
pagina 2 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Caterina Bersani ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 32450/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOSA ELENA, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA DELLA FILANDA 9 20004 ARLUNO, presso il difensore avv. LOSA ELENA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MELIADO' Controparte_1 C.F._1
PAOLO QUINTO UGO, elettivamente domiciliato in via disciplini 20123 MILANO, presso il difensore avv. MELIADO' PAOLO QUINTO UGO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha evocato in giudizio e, premesso che: Parte_1 Controparte_1
- in data 6.5.2022 aveva concluso un contratto con la convenuta avente ad oggetto varie attività volte alla promozione dell'immagine della stessa;
- dal mese di ottobre 2022 FA aveva interrotto i rapporti impedendo a di svolgere la Parte_1 prestazione e cessando i pagamenti del compenso pattuito;
- in data 14.2.2023 aveva risolto il contratto per inadempimento della convenuta chiedendo il pagamento della penale contrattuale di € 50.000,00;
- la procedura di mediazione, a cui la convenuta non aveva aderito, aveva dato esito negativo;
concludeva chiedendo di condannare al pagamento della penale di € 50.000,00 o, in CP_1 subordine, del risarcimento del danno, pari alla percentuale sugli incassi contrattualmente dovuta.
Si è costituita la convenuta esponendo che: Controparte_1
pagina 3 di 6 - nessun contratto era mai stato sottoscritto e la firma apposta sul modulo prodotto dall'attrice sub doc. 1) era apocrifa;
Par
- la convenuta aveva pagato ad Agency € 16.339,00 a fronte dell'organizzazione di alcuni eventi e shooting fotografici;
- dopo il primo mese di collaborazione, non aveva più eseguito alcuna attività; Parte_1
- il compenso contrattualmente previsto era comunque eccessivo così come la penale che doveva essere ridotta ad equità; tanto premesso, ha disconosciuto la sottoscrizione apposta alla scrittura datata 06.05.2022, chiesto il rigetto della domanda attorea e, in subordine, la condanna al pagamento della penale come equitativamente ridotta.
***
Il principio della c.d. ragione più liquida, per il quale la domanda può essere decisa nel merito sulla base della soluzione di una questione assorbente senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre (v. Cass., 11 marzo 2011, n. 5903; Cass., 25 gennaio 2010 n. 1283; Cass., 18 settembre 2008 n.
23856; Cass., 16 maggio 2006 n. 11356), esime il Tribunale dal vaglio delle varie domande ed eccezioni sollevate dalle parti.
Ciò premesso, in diritto, il criterio della posizione delle parti nel rapporto sostanziale, consacrato nel tenore letterale dell'art. 2697 c.c., impone che sia l'attore a dover dimostrare i fatti costitutivi del proprio diritto, poiché, appunto, l'onere di provare tali fatti incombe su colui che si proclama titolare del diritto stesso e che intende farlo valere (cfr. in tal senso Cass. 10.11.2010 n. 22862; Cass. 10.9.2010
n. 19354; Cass. 18.5.2010 n. 12108; in tempi più risalenti, si v., altresì, Cass. 18.2.85 n. 1391).
Le regole di distribuzione dell'onere della prova di cui ai due commi dell'art. 2967 c.c. (che, come osservato in dottrina, concretizzano il più generale principio secondo cui l'onere della prova deve gravare sulla parte che invoca le conseguenze favorevoli previste dalla norma) sono fondate non solo sulla posizione processuale, ma sul criterio di natura sostanziale relativo al tipo di efficacia dei fatti incidenti sul diritto oggetto del giudizio e sull'interesse delle parti.
Ciò posto, l'attrice ha affermato di avere concluso un contratto avente ad oggetto:
a) l'attività giuridica necessaria nell'assistere il TALENT nella negoziazione ed esecuzione di contratti aventi ad oggetto (i) lo svolgimento delle prestazioni professionali del TALENT nonché (ii)
Io sfruttamento dell'immagine e/o di ogni altro elemento identificativo della notorietà del TALENT, contratti meglio descritti al successivo art. 3;
b) attività di consulenza ai fini della migliore gestione, organizzazione e promozione della propria attività professionale nonché della propria immagine e/o notorietà personale, con ciò intendendo ogni elemento di cui essa si compone.
pagina 4 di 6 La convenuta, a sua volta, ha affermato di avere pagato ad € 16.339,00 a fronte Parte_1 dell'organizzazione di alcuni eventi e shooting fotografici, negato la sottoscrizione del contratto
5.5.2022 e contestato che dopo il primo mese, non ha più effettuato alcuna attività. Parte_1
Orbene, il contratto dedotto dall'attrice deve essere sussunto nella categoria dell'appalto di servizi
(a.1655 cc), e non del contratto d'opera (a. 2222 cc), poiché l'affidamento di un incarico complesso a una società di capitali esclude in radice il requisito della personalità della prestazione, che distingue il contratto d'opera dall'appalto. Benché i due tipi contrattuali siano accomunati dalla causa (cioè, il compimento di un'opera o un servizio dietro corrispettivo), il primo presuppone che la prestazione sia eseguita “con lavoro prevalentemente proprio”, mentre il secondo richiede “l'organizzazione dei mezzi necessari” e postula così una struttura d'impresa (come affermato anche da Cass. Sez. 2, sentenza n.
27258 del 16/11/2017, Cass. Sez. 2, sentenza n. 12519 del 21/5/2010; Cass. Sez. 2, sentenza n. 7307 del 29/5/2001). Secondo il costante orientamento del giudice di legittimità, invero, la qualità di imprenditore del soggetto cui sia stata affidata l'esecuzione di un'opera o di un servizio fa presumere che le parti abbiano inteso stipulare un contratto d'appalto e non d'opera (Cass. Sez. 2, sentenza n.
27258 del 16/11/2017).
L'appalto è un contratto sinallagmatico, cioè a prestazioni corrispettive: se il committente, convenuto in giudizio dall'appaltatore per il pagamento del compenso, eccepisce l'inadempimento della prestazione, incombe allora sull'appaltatore l'onere di dimostrare d'aver eseguito l'incarico a regola d'arte e in conformità al contratto (Cass. Sez. 6, ordinanza n. 98 del 04/01/2019; Cass. Sez. 2, sentenza n. 936 del 20/1/2010; Cass. Sez. Unite, sentenza n. 13533 del 30/10/2001).
Tenendo presenti i principi sulla distribuzione dell'onere di allegazione e di prova, e considerato anchesì che il contratto di cui si discute non necessita della forma scritta ad substantiam e ben può concludersi per fatti concludenti e inizio della prestazione (sicché risulta superfluo indagare sulla veridicità o meno della firma apposta sul modulo prodotto dall'attrice), a seguito delle contestazioni della convenuta che ha sollevato un'eccezione d'inadempimento necessitavano quindi di adeguata prova i seguenti fatti:
a) l'esatto adempimento dell'attività giuridica necessaria nell'assistere il TALENT nella negoziazione ed esecuzione di contratti aventi ad oggetto (i) lo svolgimento delle prestazioni professionali del
TALENT nonché (ii) Io sfruttamento dell'immagine e/o di ogni altro elemento identificativo della notorietà del TALENT;
b) l'esatto adempimento dell'attività di consulenza ai fini della migliore gestione, organizzazione e promozione della propria attività professionale nonché della propria immagine e/o notorietà personale, con ciò intendendo ogni elemento di cui essa si compone.
pagina 5 di 6 In altre parole, l'attrice aveva l'onere di provare l'esecuzione delle prestazioni contrattualmente pattuite, ma la prova in discorso non risulta raggiunta: al riguardo, si deve constatare che la Par documentazione prodotta non consente di comprendere se la Agency abbia o no svolto le attività dedotte in contratto, posto che i documenti sub nn. 12, 13, e 14 consistono in poche immagini inidonee a provare l'effettiva e integrale realizzazione del contratto, al pari delle prove orali articolate nella seconda memoria della convenuta.
L'acclarata mancanza di adeguata prova dell'effettivo espletamento delle prestazioni cui si riferisce il corrispettivo qui azionato dall'attrice, porta a concludere per il rigetto della domanda attorea.
Attesa la conclusione della causa, per il principio di soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico dell'attrice soccombente e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri medi di cui al D.M.
55/2014 per le prime due fasi e minimi per le ultime due, tenuto conto della sostanziale ripetitività e semplicità delle difese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- respinge le domande proposte dall'attrice nei confronti di;
Parte_1 Controparte_1
- condanna a rifondere a le spese di lite che liquida in € 5.261,00 Parte_1 Controparte_1 per compensi, oltre spese vive se sostenute, 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Milano, 21 febbraio 2025
Il Giudice Onorario dott. Caterina Bersani
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA TENUTA MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO
Giudice Onorario avv. Caterina Bersani
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra indicato, tra
Parte_1 attore/i contro
Controparte_1 convenuto/i
Oggi 21 febbraio 2025 ad ore 10,00 innanzi al Giudice Onorario Avv. Caterina Bersani, sono comparsi nella stanza virtuale mediante collegamento audio-video da remoto, tramite applicativo Microsoft
Teams:
Per l'avv. LOSA ELENA Parte_1
Per l'avv. MELIADO' PAOLO QUINTO UGO Controparte_1
Il Giudice dà atto che
-le Difese presenti nell'aula virtuale si connettono per tutta la durata dell'udienza con funzione audio e video attivi;
-tutte le persone presenti nell'aula virtuale e sopra indicate dichiarano che: a) non sono collegate con altre persone non legittimate;
b) nella stanza da cui si stanno collegando non sono presenti altre persone non legittimate;
c) sono a conoscenza che è vietata la registrazione della presente udienza. premesso ciò
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente e discutono la causa;
il giudice
pagina 1 di 6 dato atto di quanto sopra, dopo breve discussione orale ex articolo 281 sexies c.p.c., si ritira in camera di consiglio per deliberare, dando atto che verrà data lettura della sentenza dopo le ore 17,00.
Le parti chiedono di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura della sentenza.
Il presente verbale è stato letto alle parti;
i procuratori delle parti dichiarano di avere partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo teams è avvenuto regolarmente.
Il Giudice Onorario
Avv. Caterina Bersani
Uscita dalla camera di consiglio ad ore 17.00 il giudice deposita la sentenza resa ex articolo281 sexies c.p.c.
Il Giudice Onorario
Avv. Caterina Bersani
pagina 2 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Caterina Bersani ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 32450/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOSA ELENA, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA DELLA FILANDA 9 20004 ARLUNO, presso il difensore avv. LOSA ELENA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MELIADO' Controparte_1 C.F._1
PAOLO QUINTO UGO, elettivamente domiciliato in via disciplini 20123 MILANO, presso il difensore avv. MELIADO' PAOLO QUINTO UGO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha evocato in giudizio e, premesso che: Parte_1 Controparte_1
- in data 6.5.2022 aveva concluso un contratto con la convenuta avente ad oggetto varie attività volte alla promozione dell'immagine della stessa;
- dal mese di ottobre 2022 FA aveva interrotto i rapporti impedendo a di svolgere la Parte_1 prestazione e cessando i pagamenti del compenso pattuito;
- in data 14.2.2023 aveva risolto il contratto per inadempimento della convenuta chiedendo il pagamento della penale contrattuale di € 50.000,00;
- la procedura di mediazione, a cui la convenuta non aveva aderito, aveva dato esito negativo;
concludeva chiedendo di condannare al pagamento della penale di € 50.000,00 o, in CP_1 subordine, del risarcimento del danno, pari alla percentuale sugli incassi contrattualmente dovuta.
Si è costituita la convenuta esponendo che: Controparte_1
pagina 3 di 6 - nessun contratto era mai stato sottoscritto e la firma apposta sul modulo prodotto dall'attrice sub doc. 1) era apocrifa;
Par
- la convenuta aveva pagato ad Agency € 16.339,00 a fronte dell'organizzazione di alcuni eventi e shooting fotografici;
- dopo il primo mese di collaborazione, non aveva più eseguito alcuna attività; Parte_1
- il compenso contrattualmente previsto era comunque eccessivo così come la penale che doveva essere ridotta ad equità; tanto premesso, ha disconosciuto la sottoscrizione apposta alla scrittura datata 06.05.2022, chiesto il rigetto della domanda attorea e, in subordine, la condanna al pagamento della penale come equitativamente ridotta.
***
Il principio della c.d. ragione più liquida, per il quale la domanda può essere decisa nel merito sulla base della soluzione di una questione assorbente senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre (v. Cass., 11 marzo 2011, n. 5903; Cass., 25 gennaio 2010 n. 1283; Cass., 18 settembre 2008 n.
23856; Cass., 16 maggio 2006 n. 11356), esime il Tribunale dal vaglio delle varie domande ed eccezioni sollevate dalle parti.
Ciò premesso, in diritto, il criterio della posizione delle parti nel rapporto sostanziale, consacrato nel tenore letterale dell'art. 2697 c.c., impone che sia l'attore a dover dimostrare i fatti costitutivi del proprio diritto, poiché, appunto, l'onere di provare tali fatti incombe su colui che si proclama titolare del diritto stesso e che intende farlo valere (cfr. in tal senso Cass. 10.11.2010 n. 22862; Cass. 10.9.2010
n. 19354; Cass. 18.5.2010 n. 12108; in tempi più risalenti, si v., altresì, Cass. 18.2.85 n. 1391).
Le regole di distribuzione dell'onere della prova di cui ai due commi dell'art. 2967 c.c. (che, come osservato in dottrina, concretizzano il più generale principio secondo cui l'onere della prova deve gravare sulla parte che invoca le conseguenze favorevoli previste dalla norma) sono fondate non solo sulla posizione processuale, ma sul criterio di natura sostanziale relativo al tipo di efficacia dei fatti incidenti sul diritto oggetto del giudizio e sull'interesse delle parti.
Ciò posto, l'attrice ha affermato di avere concluso un contratto avente ad oggetto:
a) l'attività giuridica necessaria nell'assistere il TALENT nella negoziazione ed esecuzione di contratti aventi ad oggetto (i) lo svolgimento delle prestazioni professionali del TALENT nonché (ii)
Io sfruttamento dell'immagine e/o di ogni altro elemento identificativo della notorietà del TALENT, contratti meglio descritti al successivo art. 3;
b) attività di consulenza ai fini della migliore gestione, organizzazione e promozione della propria attività professionale nonché della propria immagine e/o notorietà personale, con ciò intendendo ogni elemento di cui essa si compone.
pagina 4 di 6 La convenuta, a sua volta, ha affermato di avere pagato ad € 16.339,00 a fronte Parte_1 dell'organizzazione di alcuni eventi e shooting fotografici, negato la sottoscrizione del contratto
5.5.2022 e contestato che dopo il primo mese, non ha più effettuato alcuna attività. Parte_1
Orbene, il contratto dedotto dall'attrice deve essere sussunto nella categoria dell'appalto di servizi
(a.1655 cc), e non del contratto d'opera (a. 2222 cc), poiché l'affidamento di un incarico complesso a una società di capitali esclude in radice il requisito della personalità della prestazione, che distingue il contratto d'opera dall'appalto. Benché i due tipi contrattuali siano accomunati dalla causa (cioè, il compimento di un'opera o un servizio dietro corrispettivo), il primo presuppone che la prestazione sia eseguita “con lavoro prevalentemente proprio”, mentre il secondo richiede “l'organizzazione dei mezzi necessari” e postula così una struttura d'impresa (come affermato anche da Cass. Sez. 2, sentenza n.
27258 del 16/11/2017, Cass. Sez. 2, sentenza n. 12519 del 21/5/2010; Cass. Sez. 2, sentenza n. 7307 del 29/5/2001). Secondo il costante orientamento del giudice di legittimità, invero, la qualità di imprenditore del soggetto cui sia stata affidata l'esecuzione di un'opera o di un servizio fa presumere che le parti abbiano inteso stipulare un contratto d'appalto e non d'opera (Cass. Sez. 2, sentenza n.
27258 del 16/11/2017).
L'appalto è un contratto sinallagmatico, cioè a prestazioni corrispettive: se il committente, convenuto in giudizio dall'appaltatore per il pagamento del compenso, eccepisce l'inadempimento della prestazione, incombe allora sull'appaltatore l'onere di dimostrare d'aver eseguito l'incarico a regola d'arte e in conformità al contratto (Cass. Sez. 6, ordinanza n. 98 del 04/01/2019; Cass. Sez. 2, sentenza n. 936 del 20/1/2010; Cass. Sez. Unite, sentenza n. 13533 del 30/10/2001).
Tenendo presenti i principi sulla distribuzione dell'onere di allegazione e di prova, e considerato anchesì che il contratto di cui si discute non necessita della forma scritta ad substantiam e ben può concludersi per fatti concludenti e inizio della prestazione (sicché risulta superfluo indagare sulla veridicità o meno della firma apposta sul modulo prodotto dall'attrice), a seguito delle contestazioni della convenuta che ha sollevato un'eccezione d'inadempimento necessitavano quindi di adeguata prova i seguenti fatti:
a) l'esatto adempimento dell'attività giuridica necessaria nell'assistere il TALENT nella negoziazione ed esecuzione di contratti aventi ad oggetto (i) lo svolgimento delle prestazioni professionali del
TALENT nonché (ii) Io sfruttamento dell'immagine e/o di ogni altro elemento identificativo della notorietà del TALENT;
b) l'esatto adempimento dell'attività di consulenza ai fini della migliore gestione, organizzazione e promozione della propria attività professionale nonché della propria immagine e/o notorietà personale, con ciò intendendo ogni elemento di cui essa si compone.
pagina 5 di 6 In altre parole, l'attrice aveva l'onere di provare l'esecuzione delle prestazioni contrattualmente pattuite, ma la prova in discorso non risulta raggiunta: al riguardo, si deve constatare che la Par documentazione prodotta non consente di comprendere se la Agency abbia o no svolto le attività dedotte in contratto, posto che i documenti sub nn. 12, 13, e 14 consistono in poche immagini inidonee a provare l'effettiva e integrale realizzazione del contratto, al pari delle prove orali articolate nella seconda memoria della convenuta.
L'acclarata mancanza di adeguata prova dell'effettivo espletamento delle prestazioni cui si riferisce il corrispettivo qui azionato dall'attrice, porta a concludere per il rigetto della domanda attorea.
Attesa la conclusione della causa, per il principio di soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico dell'attrice soccombente e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri medi di cui al D.M.
55/2014 per le prime due fasi e minimi per le ultime due, tenuto conto della sostanziale ripetitività e semplicità delle difese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- respinge le domande proposte dall'attrice nei confronti di;
Parte_1 Controparte_1
- condanna a rifondere a le spese di lite che liquida in € 5.261,00 Parte_1 Controparte_1 per compensi, oltre spese vive se sostenute, 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Milano, 21 febbraio 2025
Il Giudice Onorario dott. Caterina Bersani
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