Rigetto
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 09/12/2025, n. 9675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9675 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09675/2025REG.PROV.COLL.
N. 07396/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7396 del 2022, proposto dal signor BR TT, rappresentato e difeso dall'avvocato Patrizia Kivel Mazuy e dall'avvocato Stanislao Capasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola e Giacomo Pizza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Luca Leone in Roma, via Appennini, 46;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (sezione quarta) n. 1126/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 1° ottobre 2025 il Cons. AR DD e uditi per le parti l’avvocato Patrizia Kivel Mazuy e l’avvocato Giacomo Pizza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del giudizio sono: a) la disposizione dirigenziale n. 250/A del 30 ottobre 2018, notificata in data 9 maggio 2019, recante l’ordine di demolizione delle opere realizzate nell'immobile di proprietà del signor BR TT, sito in Napoli, via Posillipo n. 42; b) la diposizione dirigenziale n. 413 del 15 luglio 2019, notificata in data 16 luglio 2019, recante la reiezione dell’istanza di accertamento di conformità presentata in data 20 marzo 2019 per un intervento di ristrutturazione edilizia dell’immobile sopra indicato.
2. I fatti rilevanti al fine del decidere, come emergenti dagli scritti difensivi e dalla documentazione in atti, sono i seguenti:
- in sede di sopralluogo del 9 novembre 2017 veniva accertata la realizzazione presso l’immobile di proprietà del signor TT delle seguenti opere abusive: i) apertura di un lucernaio sul terrazzo di copertura dell’appartamento; ii) spostamento della scala interna di collegamento tra i due livelli; iii) diversa distribuzione interna; iv) sostituzione della ringhiera protettiva preesistente con pannelli in vetro di altezza mt. 1,00 dal lato mare e ritti con cavo in acciaio dal lato strada condominiale; v) posizionamento di un motore per il condizionamento;
-in relazione alle opere sopra indicate l’interessato presentava tre istanze di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001: i) l’istanza prot. 1717/2017 del 27 settembre 2017, dichiarata improcedibile con determina dirigenziale n. 59 del 15 gennaio 2018 per carenza della documentazione minima necessaria; ii) l’istanza P.E. 585/2019 del 17 febbraio 2019, respinta con determina dirigenziale n. 413 del 15 luglio 2019 sulla base di plurime ragioni (violazione dell’art. 21, comma 3, del regolamento edilizio in quanto l’immobile è soggetto a condono ancora pendente, violazione dell’altezza minima di cui al d.m. sanità 5 luglio 1975, mancata indicazione dell’esatta consistenza dell’immobile, apertura di due nuove bucature per le quali era necessaria la previa autorizzazione paesaggistica, violazione dell’art. 58 comma 2 della Variante generale al PRG che impone la preventiva acquisizione del parere della Soprintendenza archeologica nel caso di opere di scavo ai piani terra); iii) l’istanza di sanatoria P.E. 1574/2019 del 2 luglio 2019 dichiarata irricevibile con disposizione dirigenziale n. 555 del 28 agosto 2019.
- con ordinanza n. 252/A-18 del 30 ottobre 2018, notificata in data 9 maggio 2019, il Comune di Napoli ordinava la demolizione delle opere accertate in sede di sopralluogo del 9 novembre 2017.
3. Con ricorso di primo grado, integrato da successivi motivi aggiunti, il signor TT impugnava l’ordinanza di demolizione n. 250/A del 30 ottobre 2018 e la determina n. 413 del 15 luglio 2019. Non impugnava, invece, né la determina n. 59/2018 né la determina n. 555/2019 con cui erano state respinte le istanze di sanatoria prot. 1717/2017 e P.E. 1574/2019.
3.1. A sostegno del gravame deduceva: a) l’illegittimità dell’ordine di demolizione per la pendenza del procedimento di sanatoria; b) la non riconducibilità delle opere realizzate a ristrutturazione edilizia, trattandosi invece di interventi di manutenzione straordinaria, realizzabili con SCIA; c) inefficacia del provvedimento demolitorio per la presentazione di una nuova istanza di sanatoria del 2 luglio 2019; d) l’assoggettamento alla mera sanzione pecuniaria.
4. Il T.a.r. per la Campania, con sentenza n. 1126 del 18 febbraio 2022, respingeva tutte le censure, rilevando, in sintesi, che l’intervento ha riguardato la totalità dell’immobile, comportando modificazioni anche della sagoma, dei prospetti, delle finestrature, delle scale (interne), nonché la diversa ridistribuzione degli spazi interni, sicché risulta corretta la qualificazione come ristrutturazione edilizia.
5. L’appellante ha interposto appello, articolando un unico motivo di gravame, con cui deduce “ ERROR IN IUDICANDO - ILLEGITTIMITÀ DELL'ORDINE DI DEMOLIZIONE NUMERO 250, DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE DEL 30/10/2018 NUMERO 15, NOTIFICATO ALL'APPELLANTE IL 7 LUGLIO 2019 PER ECCESSO DI POTERE (ANCOR MEGLIO PER SVIAMENTO DI POTERE). ”
6. Si è costituito in resistenza il Comune di Napoli.
7. In vista dell’udienza di trattazione entrambe le parti hanno depositato memorie.
8. In data 5 settembre 2025 l’appellante ha depositato la documentazione relativa alla nuova istanza di accertamento di conformità presentata in data 3 settembre 2025- sulla base dell’art. 36 bis d.P.R. 380/2001 introdotto dal d.l. 69/2024- e relativa alle opere abusive oggetto di demolizione. Con successiva istanza del 10 settembre 2025 ha, quindi, chiesto il rinvio dell’udienza stante la pendenza del nuovo procedimento di sanatoria, eccependo, altresì, l’inammissibilità per tardività della memoria depositata dal Comune.
9. All’udienza di smaltimento del 1° ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
10. In via preliminare, deve essere respinta l’istanza di rinvio, atteso che, per un verso, la proposizione di una nuova istanza di sanatoria (la quarta) non rileva ai fini della legittimità dei provvedimenti impugnati e, per altro verso, siffatta istanza non integra una delle ragioni eccezionali, inerenti alla salvaguardia del contraddittorio e del diritto di difesa, che consentono di disporre il rinvio ai sensi dell’art. 73, comma 1 bis , c.p.a e in conformità con il principio di ragionevole durata del processo.
10.1 Come già chiarito dalla giurisprudenza con riguardo ad analoghe istanze di rinvio formulate in ragione dell’avvenuta presentazione di nuove domande di sanatoria ai sensi del decreto “salva casa”, la definizione dei giudizi relativi ai provvedimenti di repressione degli abusi edilizi non preclude alla parte di presentare comunque al Comune ulteriori istanze, alla luce della normativa sopravvenuta, per poter “salvare” le opere abusive delle quali è stata ingiunta la demolizione (Cons Stato sez. VII 21 maggio 2025 n. 4379).
11. Sempre in via preliminare, il collegio rileva l’inammissibilità:
-della prima memoria -sebbene denominata “memoria di replica”- depositata dal Comune solo in data 8 settembre 2025, ossia oltre il termine perentorio di trenta giorni sancito dall’art. 73, comma 1, c.p.a., come eccepito dall’appellante;
- della relazione tecnica prodotta da parte appellante in data 26 settembre 2022, in quanto depositata solo in appello in violazione del divieto di nova sancito dall’art. 104 c.p.a. (sull’applicabilità del divieto anche per una nuova perizia che la parte avrebbe ben potuto acquisire e produrre già nel primo grado di giudizio: cfr, ex multis , Cons. Stato, Sez. II, 13/02/2024, n. 1445). Si tratta, in ogni caso, di un documento non rilevante ai fini della decisione poiché reca una mera valutazione di merito tecnico in ordine alla qualificazione degli interventi come manutenzione straordinaria piuttosto che come ristrutturazione edilizia.
-delle censure contenute nella memoria depositata dall’appellante in data 30 luglio 2025, poiché esse recano nuove critiche alla sentenza e, quindi, nuovi motivi di appello (omessa motivazione del T.a.r. in odine alle ragioni che hanno condotto l’amministrazione a discostarsi dal verbale di sopralluogo, erronea applicazione dell’art. 21 del R.E., erroneità della sentenza nella parte ha affermato la valutazione unitaria degli interventi, ecc.). Quanto al rilievo per cui “ non risulta giammai esibita la richiesta di condono ” (pag. 11 della memoria), si tratta di una censura che non solo non è mai stata dedotta in primo grado, ma che è anche in contrasto con quanto dichiarato nell’atto di appello, ove si puntualizza che “ all'inizio il suddetto fabbricato fu costruito, con il solo piano terra, abusivamente, e pertanto, ricorrendo i termini, è stata presentata regolare domanda di condono mai esitata dal Comune ” (pag. 2 dell’appello).
12. Premesso quanto sopra, l’appello è infondato.
13. Con un unico motivo di appello si lamenta l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per eccesso e sviamento di potere nonché l’erroneità della sentenza in quanto inficiata da “ una mancata corretta ricostruzione del fatto ”.
14. Il motivo è infondato.
15. Contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, il T.a.r. ha proceduto ad una corretta ricostruzione dei fatti di causa, come emergenti dalla documentazione in atti.
16. È emerso, in particolare, che l’appellante ha radicalmente modificato l’immobile di proprietà, oggetto di un condono ancora pendente, mediante una pluralità di opere abusive. Per tali opere ha, inoltre, presentato ben tre istanze di sanatoria, definite dall’ente con altrettanti provvedimenti negativi (di cui uno solo impugnato).
17. Le opere complessivamente considerate (l’apertura di un lucernaio sul terrazzo di copertura dell’appartamento, lo spostamento della scala interna di collegamento tra i due livelli, la diversa distribuzione interna, la sostituzione della ringhiera protettiva preesistente con pannelli in vetro di H mt. 1,00 lato mare e ritti con cavo in acciaio lato strada condominiale ed il posizionamento di motore per condizionatore su facciata dell'immobile) hanno determinato una modifica della sagoma, dei prospetti e della distribuzione interna del fabbricato, ricadente in area plurivincolata.
18. Si tratta di interventi che, nel loro complesso, hanno condotto ad una significativa trasformazione del manufatto e che, per tali ragioni, non posso essere sussunti nella categoria della manutenzione straordinaria.
19. La realizzazione di modifiche strutturali, prospettiche e planovolumetriche che comportano un organismo edilizio differente da quello preesistente rientra, infatti, nella ristrutturazione edilizia e non può essere assentita mediante S.C.I.A. per manutenzione straordinaria (Cons. Stato, Sez. II, 27/01/2025, n. 590, sez. VII, 27/01/2025, n. 623).
20. Per altro verso, la qualificazione degli interventi come ristrutturazione edilizia o manutenzione straordinaria è comunque irrilevante laddove interessino, come nel caso di specie, un immobile abusivo-non sanato né condonato-in quanto ripetono le caratteristiche di illegittimità dell’opera principale alla quale ineriscono strutturalmente, con conseguente obbligo del Comune di ordinarne la demolizione (e salva solo la procedura di cui all’art. 35 l. 47/1985 nel caso di specie non attivata: Cons. Stato, sez. VI 17/11/2023, n. 9866: id. 17/05/2021, n. 3840).
21. Quanto alle ulteriori doglianze formulate dall’appellante, è sufficiente osservare che:
-il verbale di sopralluogo dei vigili urbani del 9 novembre 2017 fa fede fino a querela di falso, ai sensi dell’art. 2700 c.c., con riguardo solo alle circostanze di fatto accertate e non alla loro qualificazione giuridica che compete all’amministrazione all’esito dell’istruttoria procedimentale. Per tale ragione, è del tutto irrilevante la qualificazione, nel verbale in questione, dell’abuso accertato come “manutenzione straordinaria”;
- dagli elaborati grafici allegati all’istanza di sanatoria risulta una variazione dell’altezza del piano terra, che è passato da 2,56 m a 2,70m, con conseguente necessità della previa acquisizione del parere della Soprintendenza archeologica per le opere di scavo, ai sensi dell’art. art. 58, comma 2 della variante generale al PRG. La tesi dell’appellante che imputa la variazione di ben 15 cm di altezza all’abbassamento del pavimento è rimasta priva di supporto probatorio;
-non è stata prodotta in giudizio la licenza edilizia con cui il Comune avrebbe legittimato la realizzazione di un ulteriore piano di fabbricato, nonostante la pendenza della domanda di condono, come affermato dall’appellante (pag. 2 dell’appello);
-l’assunto difensivo per cui l’ordine di demolizione sarebbe esclusivamente “ finalizzato ad aggravare la situazione reale ” (pag. 7 dell’appello) ha natura meramente assertiva, in difetto di prova sul punto. L’ordine in questione costituisce, invece, conseguenza vincolata della natura abusiva delle opere accertate in sede di sopralluogo.
22. In conclusione, l’appello deve essere respinto.
23. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento a favore del Comune di Napoli delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre a spese generali e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 ottobre 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis , c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
EL Di RL, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
AR DD, Consigliere, Estensore
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR DD | EL Di RL |
IL SEGRETARIO