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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 11/12/2025, n. 1877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1877 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza – Sezione seconda civile - in persona dei seguenti magistrati: dott. RE MA Presidente dott.ssa RM FE Giudice rel. dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2534/2024 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del
17.11.2025 avente ad oggetto: modifica condizioni divorzio tra
, con l'avv. Monica Allevato;
Parte_1 ricorrente
e
, con l'avv. Francesco Calvelli;
Controparte_1 resistente
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
L'istante chiede, a modifica delle condizioni di divorzio, disporre il collocamento prevalente del figlio minore presso di sè, e, quindi, l'assegnazione della casa familiare nonché la revoca del contributo al mantenimento posto a suo carico. Domanda, in termini consequenziali, un contributo a carico di per il mantenimento ordinario Controparte_1
del figlio , di € 300,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie. Persona_1
Deduce, a fondamento della domanda, il trasferimento in via stabile e continuativa presso di sé del minore a far data dal mese di luglio del 2024 ed in ogni caso il deterioramento delle relative condizioni economiche, dovendo far fronte al pagamento integrale del mutuo della casa familiare e di un canone di locazione di euro 357,00 al mese, oltre relative spese.
Nel costituirsi, la resistente eccepisce l'insussistenza delle condizioni per accordare l'inversione del collocamento, avendo il minore trascorso solo un breve periodo presso l'abitazione paterna nel Comune di Bonifati senza mai lasciare la casa materna, ed in ogni caso, l'inadeguatezza del padre ad attendere agli oneri di accudimento ed educazione del figlio, in ragione dei propri impegni lavorativi e di un atteggiamento di eccessiva accondiscendenza rispetto alle richieste del figlio.
Chiede, in termini subordinati all'accoglimento della domanda di collocamento del minore presso il padre, porsi a carico di questi un assegno divorzile di euro 700,00, al mese, atteso che la cessazione della convivenza del minore con la madre e la perdita della casa famigliare determinerebbe la perdita delle condizioni necessarie per il mantenimento del reddito di inclusione e, quindi, dell'unica fonte di sostentamento della stessa.
Sentito il minore ed i testi richiesti dalle parti, la causa viene per la decisione.
In merito alla domanda di inversione del collocamento, la stessa appare fondata, atteso che deve ritenersi provato, all'esito dell'audizione del minore, che questi coabiti stabilmente con il padre a far data dall'estate del 2024 (cfr dichiarazioni rese da “Io Persona_1 abito da papà da luglio 2024. Ci sono state delle incomprensioni con mamma che riguardavano questioni che mi portavano nervosismo. Non saprei dire il perché o comunque le ragioni del litigio.
Un giorno in estate ho chiamato a papà per chiedergli di andare da lui papà mi ha detto che potevo ed ho fatto le valigie e a mia madre ho detto che mi trasferivo da papà. Anche un'altra volta in precedenza mi ero trasferito da papà per tre mesi, poi sono ritornato da mamma e volevo fare un po'
e un po' per stare con entrambi. Poi sono ritornato da mamma. Da allora mia madre la vedo a fine settimana alternati e pernotto da lei il sabato, la domenica e il lunedì andavo via, raramente è capitato che dormivo lì anche il lunedì.”).
Neppure sono emersi elementi dirimenti di segno contrario dall'istruttoria orale espletata in corso di causa, atteso che la mera presenza del minore presso la casa familiare, riferita da alcuni dei testi sentiti nell'interesse della resistente, non appare in contrasto con la dichiarata frequentazione dell'abitazione da parte di , sia pure in alcuni Persona_1
giorni della settimana non predeterminati dalle parti. Le dichiarazioni del minore, ormai quasi diciassettenne, confermative dell'avvenuto trasferimento presso l'abitazione paterna in un clima di serena coabitazione, attestano l'univoca volontà di essere collocato presso il padre, e di frequentare la madre liberamente.
L'età del ragazzo – apparso in sede di ascolto serio, sereno e pienamente consapevole delle vicende connesse alla cessazione dell'unione tra le parti, tanto da esprimere il desiderio di non essere coinvolto nel conflitto genitoriale - impedisce di ritenere che la determinazione di abitare con il padre sia frutto di una manipolazione oppure della volontà di sottrarsi alle maggiori attenzioni della madre, con cui continua a frequentarsi nei fine settimana, periodo in cui evidentemente la stessa può attendere agli oneri di cura ed accudimento.
Né appare ostativo al collocamento presso il padre lo scarso rendimento scolastico di
, non avendo la resistente documentato che, in epoca coeva al Persona_1 collocamento presso di sé, il minore avesse manifestato una particolare attitudine agli studi;
parimenti, il recente coinvolgimento in un sinistro stradale del minore non può collegarsi causalmente ad una presunta inidoneità educativa del padre, trattandosi di evento di per sé non legato esclusivamente alla permanenza del figlio presso un genitore o l'altro.
Non ricorrono, peraltro, tenuto conto di quanto dichiarato dal minore, le condizioni per stabilire un calendario predeterminato delle visite tra genitore non collocatario ed
, che potranno avvenire liberamente. Persona_1
Va, nondimeno, respinta la domanda formulata dal ricorrente di assegnazione della casa familiare, richiamando costante orientamento di legittimità per cui: “l'esigenza di preservare
l'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, costituente la ragione dell'applicazione dell'istituto in questione, viene meno ove tale presupposto sia carente, per essersi i figli già sradicati dal luogo in cui si svolgeva la esistenza della famiglia” (8.6.2012 n. 9371; Cass., 9 settembre 2002, n. 13065;
Cass., 13 febbraio 2006, n. 3030; Cass., 4 luglio 2011, n. 14553).
Nel caso di specie, all'esito dell'ascolto risulta evidente la stabile coabitazione del minore con il padre presso immobile diverso dalla casa familiare, per cui, in difetto di una espressa volontà manifestata dal minore di rientrare definitivamente presso la casa familiare, non sussistono ragioni tali da giustificare il trasferimento del nucleo composto da padre e figlio presso detta abitazione. All'inversione del collocamento segue, quindi, esclusivamente la revoca dell'assegnazione alla resistente della casa familiare, la sorte della quale resta regolata in base al titolo di proprietà.
All'inversione del collocamento segue, altresì, la revoca del contributo posto a carico del per il mantenimento di , a far data dall'introduzione del Pt_1 Persona_1 procedimento, essendo da tale data già avvenuto il trasferimento stabile del minore presso il padre.
In ragione della contribuzione diretta prestata dalla nei periodi di permanenza CP_1
presso di sé del minore e tenuto conto dell'assenza di un reddito da lavoro in capo alla stessa e/o di altre risorse economiche alla medesima ascrivibili, nonché avuto riguardo al fatto che il ha diritto alla percezione dell'assegno unico, quanto meno in misura Pt_1 della metà, si ritiene inaccoglibile la domanda di contribuzione formulata dal per il Pt_1
mantenimento del minore.
Deve vagliarsi, a questo punto, la domanda di corresponsione di un assegno divorzile, formulata in via riconvenzionale dalla CP_1
Orbene, la stessa si profila fondata, ricorrendo i presupposti per il riconoscimento, esclusivamente in chiave assistenziale, di un contributo a carico dell'ex coniuge.
Ed invero, pacifica la condizione di disparità reddituale tra le parti, stante lo stato di disoccupazione della a fronte dell'esercizio di attività lavorativa stabile e CP_1 remunerativa da parte del , nonché l'imminente perdita – per effetto dell'inversione Pt_1
del collocamento del minore - delle provvidenze corrisposte alla in ragione della CP_1
convivenza con il figlio (reddito di inclusione), ricorre, in capo all'istante, una situazione di inadeguatezza di mezzi sufficienti ad una vita autonoma e dignitosa nonché
l'impossibilità di procurarseli malgrado ogni diligente sforzo, atteso che l'età anagrafica della e l'assenza di competenze ed esperienze lavorative pregresse appare CP_1
ostativa ad un immediato inserimento nel mercato del lavoro.
Quanto alla misura dell'assegno divorzile, avuto riguardo alla consistenza dei redditi dichiarati dal ricorrente, alla titolarità del cespite già adibito a casa familiare in capo ad entrambe le parti, nonché tenuto conto degli oneri connessi al mantenimento del figlio e dell'esborso attualmente sostenuto per la locazione di altro cespite (pari ad euro 357,00), si stima equo porre a carico del un assegno di euro 500,00 mensili, da corrispondersi Pt_1 in favore della entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza da gennaio 2026, CP_1 presumibile epoca di cessazione dell'erogazione del reddito di inclusione in favore della stessa.
Le spese di lite, tenuto conto della soccombenza reciproca, devono essere compensate.
Pqm
- A modifica – per quanto non diversamente stabilito – delle statuizioni di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di Cosenza in data 30.6.2021, dispone il collocamento prevalente del minore presso il padre, disciplinando il regime di Persona_2 frequentazioni tra madre e figlio nei termini indicati in parte motiva;
- Revoca, a far data dal deposito del ricorso, l'assegno di mantenimento per il minore posto a carico di in favore di nonché Parte_1 Controparte_1
l'assegnazione della casa familiare a;
Controparte_1
- Pone a carico di l'obbligo di versare in favore di Parte_1 CP_1
, entro il 5 di ogni mese, la somma di euro 500,00 a titolo di assegno divorzile, da
[...]
rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, con decorrenza dal mese di gennaio
2026;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 10.12.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
RM FE RE MA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza – Sezione seconda civile - in persona dei seguenti magistrati: dott. RE MA Presidente dott.ssa RM FE Giudice rel. dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2534/2024 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del
17.11.2025 avente ad oggetto: modifica condizioni divorzio tra
, con l'avv. Monica Allevato;
Parte_1 ricorrente
e
, con l'avv. Francesco Calvelli;
Controparte_1 resistente
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
L'istante chiede, a modifica delle condizioni di divorzio, disporre il collocamento prevalente del figlio minore presso di sè, e, quindi, l'assegnazione della casa familiare nonché la revoca del contributo al mantenimento posto a suo carico. Domanda, in termini consequenziali, un contributo a carico di per il mantenimento ordinario Controparte_1
del figlio , di € 300,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie. Persona_1
Deduce, a fondamento della domanda, il trasferimento in via stabile e continuativa presso di sé del minore a far data dal mese di luglio del 2024 ed in ogni caso il deterioramento delle relative condizioni economiche, dovendo far fronte al pagamento integrale del mutuo della casa familiare e di un canone di locazione di euro 357,00 al mese, oltre relative spese.
Nel costituirsi, la resistente eccepisce l'insussistenza delle condizioni per accordare l'inversione del collocamento, avendo il minore trascorso solo un breve periodo presso l'abitazione paterna nel Comune di Bonifati senza mai lasciare la casa materna, ed in ogni caso, l'inadeguatezza del padre ad attendere agli oneri di accudimento ed educazione del figlio, in ragione dei propri impegni lavorativi e di un atteggiamento di eccessiva accondiscendenza rispetto alle richieste del figlio.
Chiede, in termini subordinati all'accoglimento della domanda di collocamento del minore presso il padre, porsi a carico di questi un assegno divorzile di euro 700,00, al mese, atteso che la cessazione della convivenza del minore con la madre e la perdita della casa famigliare determinerebbe la perdita delle condizioni necessarie per il mantenimento del reddito di inclusione e, quindi, dell'unica fonte di sostentamento della stessa.
Sentito il minore ed i testi richiesti dalle parti, la causa viene per la decisione.
In merito alla domanda di inversione del collocamento, la stessa appare fondata, atteso che deve ritenersi provato, all'esito dell'audizione del minore, che questi coabiti stabilmente con il padre a far data dall'estate del 2024 (cfr dichiarazioni rese da “Io Persona_1 abito da papà da luglio 2024. Ci sono state delle incomprensioni con mamma che riguardavano questioni che mi portavano nervosismo. Non saprei dire il perché o comunque le ragioni del litigio.
Un giorno in estate ho chiamato a papà per chiedergli di andare da lui papà mi ha detto che potevo ed ho fatto le valigie e a mia madre ho detto che mi trasferivo da papà. Anche un'altra volta in precedenza mi ero trasferito da papà per tre mesi, poi sono ritornato da mamma e volevo fare un po'
e un po' per stare con entrambi. Poi sono ritornato da mamma. Da allora mia madre la vedo a fine settimana alternati e pernotto da lei il sabato, la domenica e il lunedì andavo via, raramente è capitato che dormivo lì anche il lunedì.”).
Neppure sono emersi elementi dirimenti di segno contrario dall'istruttoria orale espletata in corso di causa, atteso che la mera presenza del minore presso la casa familiare, riferita da alcuni dei testi sentiti nell'interesse della resistente, non appare in contrasto con la dichiarata frequentazione dell'abitazione da parte di , sia pure in alcuni Persona_1
giorni della settimana non predeterminati dalle parti. Le dichiarazioni del minore, ormai quasi diciassettenne, confermative dell'avvenuto trasferimento presso l'abitazione paterna in un clima di serena coabitazione, attestano l'univoca volontà di essere collocato presso il padre, e di frequentare la madre liberamente.
L'età del ragazzo – apparso in sede di ascolto serio, sereno e pienamente consapevole delle vicende connesse alla cessazione dell'unione tra le parti, tanto da esprimere il desiderio di non essere coinvolto nel conflitto genitoriale - impedisce di ritenere che la determinazione di abitare con il padre sia frutto di una manipolazione oppure della volontà di sottrarsi alle maggiori attenzioni della madre, con cui continua a frequentarsi nei fine settimana, periodo in cui evidentemente la stessa può attendere agli oneri di cura ed accudimento.
Né appare ostativo al collocamento presso il padre lo scarso rendimento scolastico di
, non avendo la resistente documentato che, in epoca coeva al Persona_1 collocamento presso di sé, il minore avesse manifestato una particolare attitudine agli studi;
parimenti, il recente coinvolgimento in un sinistro stradale del minore non può collegarsi causalmente ad una presunta inidoneità educativa del padre, trattandosi di evento di per sé non legato esclusivamente alla permanenza del figlio presso un genitore o l'altro.
Non ricorrono, peraltro, tenuto conto di quanto dichiarato dal minore, le condizioni per stabilire un calendario predeterminato delle visite tra genitore non collocatario ed
, che potranno avvenire liberamente. Persona_1
Va, nondimeno, respinta la domanda formulata dal ricorrente di assegnazione della casa familiare, richiamando costante orientamento di legittimità per cui: “l'esigenza di preservare
l'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, costituente la ragione dell'applicazione dell'istituto in questione, viene meno ove tale presupposto sia carente, per essersi i figli già sradicati dal luogo in cui si svolgeva la esistenza della famiglia” (8.6.2012 n. 9371; Cass., 9 settembre 2002, n. 13065;
Cass., 13 febbraio 2006, n. 3030; Cass., 4 luglio 2011, n. 14553).
Nel caso di specie, all'esito dell'ascolto risulta evidente la stabile coabitazione del minore con il padre presso immobile diverso dalla casa familiare, per cui, in difetto di una espressa volontà manifestata dal minore di rientrare definitivamente presso la casa familiare, non sussistono ragioni tali da giustificare il trasferimento del nucleo composto da padre e figlio presso detta abitazione. All'inversione del collocamento segue, quindi, esclusivamente la revoca dell'assegnazione alla resistente della casa familiare, la sorte della quale resta regolata in base al titolo di proprietà.
All'inversione del collocamento segue, altresì, la revoca del contributo posto a carico del per il mantenimento di , a far data dall'introduzione del Pt_1 Persona_1 procedimento, essendo da tale data già avvenuto il trasferimento stabile del minore presso il padre.
In ragione della contribuzione diretta prestata dalla nei periodi di permanenza CP_1
presso di sé del minore e tenuto conto dell'assenza di un reddito da lavoro in capo alla stessa e/o di altre risorse economiche alla medesima ascrivibili, nonché avuto riguardo al fatto che il ha diritto alla percezione dell'assegno unico, quanto meno in misura Pt_1 della metà, si ritiene inaccoglibile la domanda di contribuzione formulata dal per il Pt_1
mantenimento del minore.
Deve vagliarsi, a questo punto, la domanda di corresponsione di un assegno divorzile, formulata in via riconvenzionale dalla CP_1
Orbene, la stessa si profila fondata, ricorrendo i presupposti per il riconoscimento, esclusivamente in chiave assistenziale, di un contributo a carico dell'ex coniuge.
Ed invero, pacifica la condizione di disparità reddituale tra le parti, stante lo stato di disoccupazione della a fronte dell'esercizio di attività lavorativa stabile e CP_1 remunerativa da parte del , nonché l'imminente perdita – per effetto dell'inversione Pt_1
del collocamento del minore - delle provvidenze corrisposte alla in ragione della CP_1
convivenza con il figlio (reddito di inclusione), ricorre, in capo all'istante, una situazione di inadeguatezza di mezzi sufficienti ad una vita autonoma e dignitosa nonché
l'impossibilità di procurarseli malgrado ogni diligente sforzo, atteso che l'età anagrafica della e l'assenza di competenze ed esperienze lavorative pregresse appare CP_1
ostativa ad un immediato inserimento nel mercato del lavoro.
Quanto alla misura dell'assegno divorzile, avuto riguardo alla consistenza dei redditi dichiarati dal ricorrente, alla titolarità del cespite già adibito a casa familiare in capo ad entrambe le parti, nonché tenuto conto degli oneri connessi al mantenimento del figlio e dell'esborso attualmente sostenuto per la locazione di altro cespite (pari ad euro 357,00), si stima equo porre a carico del un assegno di euro 500,00 mensili, da corrispondersi Pt_1 in favore della entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza da gennaio 2026, CP_1 presumibile epoca di cessazione dell'erogazione del reddito di inclusione in favore della stessa.
Le spese di lite, tenuto conto della soccombenza reciproca, devono essere compensate.
Pqm
- A modifica – per quanto non diversamente stabilito – delle statuizioni di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di Cosenza in data 30.6.2021, dispone il collocamento prevalente del minore presso il padre, disciplinando il regime di Persona_2 frequentazioni tra madre e figlio nei termini indicati in parte motiva;
- Revoca, a far data dal deposito del ricorso, l'assegno di mantenimento per il minore posto a carico di in favore di nonché Parte_1 Controparte_1
l'assegnazione della casa familiare a;
Controparte_1
- Pone a carico di l'obbligo di versare in favore di Parte_1 CP_1
, entro il 5 di ogni mese, la somma di euro 500,00 a titolo di assegno divorzile, da
[...]
rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, con decorrenza dal mese di gennaio
2026;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 10.12.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
RM FE RE MA