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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 06/06/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1064/2023
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Barbara Previati, all'esito della udienza a trattazione cartolare del 27.05.2025 ex art.127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1064/2023, avente per oggetto "opposizione a decreto ingiuntivo”,
promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 Pt_1
, difesa dagli avv.ti Costantino D'ANGELO e Nicola D'ANGELO
[...]
OPPONENTE
CONTRO
difeso dall' avv. Raffaele FALLONE Controparte_1
OPPOSTO
Conclusioni delle parti: come da note scritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha ottenuto dal Tribunale di Campobasso l'emissione del decreto Controparte_1
ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 436/2023 nei confronti della società “
[...]
per la complessiva somma di Euro 2.518,22, richiesta a titolo di Parte_1
corresponsione del TFR e comprovata dalla C.U. 2023 (cfr. all. 3 del ricorso monitorio), in pagina 1 di 8 dipendenza del rapporto di lavoro subordinato intercorso dal 2/10/2017 al 31/11/2021 tra il medesimo e l'odierna opponente, conclusosi per dimissioni volontarie del primo. CP_1
La “ ha proposto la presente opposizione chiedendo la revoca del Parte_1
D.I., sostenendo l'estinzione della pretesa creditoria azionata del lavoratore, dato che quest'ultimo avrebbe “preso” dei beni di proprietà dell'opponente senza corrisponderne il prezzo, con l'accordo - intercorso con il legale rappresentante, di Parte_1
compensare tale prezzo con quanto dovutogli a titolo di TFR;
sosteneva che detti beni erano costituiti da una roulotte a due ruote, trasportabile con gancio traino, del valore di mercato di euro 1.500,00, e da un motore meccanico di autovettura Fiat Stilo, oltre a vari pezzi di ricambio di autoveicoli, del valore complessivo di 300,00 euro, a cui andava aggiunto il costo del carroattrezzi per il trasporto della roulotte presso la proprietà del , in Riccia, CP_1
pari ad euro 200,00. Sosteneva che il legale rappresentante della società opponente aveva invano << cercato di contattare il sig. al fine di regolarizzare le posizioni, invitandolo CP_1
a cercare un accordo, anche alla luce delle corrispettive prestazioni>> e che lo stesso si era
<< sempre dimostrato propenso a compensare i rispettivi crediti e presumeva anche il sig.
…>> tanto che non aveva mai richiesto CP_1
04.05.2023 quando per mezzo della CGL, Ufficio Vertenza di Campobasso ha diffidato la
al pagamento del trattamento di fine rapporto>>. Evidenziava di aver Controparte_2
provveduto al versamento della somma di euro 509,19 quale trattenuta fiscale per TFR. Per
le indicate motivazioni, la in virtù di compensazione giudiziale fra Parte_1
le rispettive posizioni di debito- credito, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva che contestava ogni avversa deduzione ed istanza, Controparte_1
rilevando che le circostanze addotte dalla Società opponente non potevano rivestire nessuna valenza estintiva o modificativa rispetto all'obbligazione datoriale di corrispondere il TFR;
in ogni caso, anche qualora fosse stata vera la circostanza relativa alla dazione di beni da parte pagina 2 di 8 della Società opponente nei suoi confronti, detta circostanza non poteva essere considerata quale datio in solutum, in quanto l'obbligazione di corrispondere il TFR era sorta successivamente alla presunta consegna dei beni e, infatti, nessuna decurtazione era stata evidenziata nel prospetto paga;
sosteneva che non era mai stato concluso alcun accordo tra le parti nei termini prospettati dalla Società opponente e che, pertanto, non poteva ritenersi operante l'istituto della compensazione giudiziale. chiedeva, dunque, il rigetto CP_1
dell'opposizione.
La causa è stata istruita mediante la documentazione depositata dalle parti e l'espletamento di prova testimoniale.
___________
1.L'opposizione va rigettata.
2.Parte opponente, che non contesta il credito per TFR richiesto dal in sede CP_1
monitoria, eccepisce il fatto estintivo, sul presupposto che il legale rappresentante della società avrebbe consegnato all'opposto due beni– una roulotte e un motore di autovettura,
oltre ad altri componenti – con l' intento di soddisfare, in tutto o in parte, il credito maturato dal lavoratore a titolo di TFR;
nelle note di udienza del 26.05.2025 rileva che tale vicenda integrerebbe i presupposti di una datio in solutum o, in subordine, trattandosi di crediti liquidi ed esigibili, maturati tra le stesse parti e reciprocamente opposti, sussisterebbero i presupposti per la compensazione legale (art. 1243 c.c.); in via di ulteriore subordine,
evidenzia che nella fattispecie in esame si configurerebbe una novazione oggettiva,
desumibile dalla condotta delle parti e dall'accordo intervenuto al momento della cessazione del rapporto, ex art. 1230 c.c., con sostituzione dell'obbligazione originaria di pagamento del
TFR con quella di trasferimento di beni aziendali, dato che l'animus novandi sarebbe evincibile dall'assenza di pregresse rivendicazioni del TFR e dalla piena disponibilità dei beni da parte dell'opposto.
pagina 3 di 8 3.Il fatto estintivo dell'obbligazione di pagamento del TFR non risulta, tuttavia, in alcun modo provato da parte opponente, gravato del relativo onere, dato che mancano riscontri probatori sufficienti e univoci circa il presunto accordo tra le odierne parti in causa in ragione del quale il l.r. della opponente avrebbe consegnato al una roulotte e un motore in CP_1
previsione di compensare il valore dei beni in questione con le somme dovute a titolo di TFR
o, comunque, circa il fatto che il lavoratore avrebbe accettato una prestazione diversa da quella originariamente dovuta, con effetti liberatori per il datore di lavoro, con conseguente novazione oggettiva.
4.In primo luogo, si osserva che non vi è in atti alcuna prova documentale di quanto asserito e prospettato dall'opponente, né tale prova è stata raggiunta all'esito della prova orale espletata.
Invero, non risulta agli atti alcuna evidenza documentale dei presunti acquisti effettuati dal
, il che già comporta una oggettiva incertezza sulla effettività della consegna dei CP_1
beni, sulla loro individuazione e, soprattutto, circa il presunto -sotteso- accordo tra le parti;
neanche risulta emessa alcuna documentazione fiscale da parte del presunto venditore
/cedente; neppure emerge, quanto alla roulotte, chi ne fosse il proprietario prima della ventilata cessione, non essendo state prodotte pregresse fatture di acquisto, né i relativi documenti di circolazione;
non emerge alcuna identificazione del motore (ed es. numero di serie) e, peraltro, di tali beni non è fornita alcuna ulteriore indicazione, individuazione o rappresentazione (ad es. tramite fotografie).
I testi escussi, uno ( ) legale rappresentante della opponente, che quindi Parte_1
avrebbe dovuto rendere semmai interrogatorio formale, l'altro ( ) figlio del Testimone_1
rappresentante della società, hanno reso -peraltro- dichiarazioni tra loro divergenti, dato che ha sostenuto di aver consegnato la roulotte al nel 2020, mentre Parte_1 CP_1
ha riferito che la consegna avvenne nel maggio 2021. Testimone_1
pagina 4 di 8 In ogni caso, come già chiarito, non è stato provato che tra le parti vi fosse un accordo,
eventualmente intervenuto per fatti concludenti, sulla prospettata (cfr. note conclusionali)
datio in solutum. L'istituto di cui all'art. 1197 c.c. (prestazione in luogo dell'adempimento)
contempla, infatti, che il debitore possa liberarsi dell'obbligo eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta con il consenso del creditore;
la norma precisa che, in tal caso,
l'obbligazione si estingue quando la diversa prestazione è eseguita.
Quindi, la datio in solutum è legislativamente configurata come contratto (solvendi causa) di natura reale quanto al perfezionamento. Ebbene, si osserva in proposito che non è stato comprovato tale accordo e, comunque, al momento della presunta consegna dei beni (2020?
Maggio 2021?), il credito per TFR, che si concretizza quantitativamente anno per anno in modo progressivo, secondo il meccanismo di determinazione previsto dall'art. 2120 c.c., sì da costituire un diritto di credito ad esecuzione differita, non avrebbe neppure potuto compiutamente estinguersi, dato che ancora non era configurabile, esigibile, quantificato,
visto che ancora non erano intervenute le dimissioni del;
pertanto, non si CP_1
comprende come il debitore del tfr, ossia l'opponente, si sia potuto liberare dal relativo obbligo con la consegna di beni, intervenuta -in ogni caso- ancor prima della cessazione del rapporto di lavoro.
Neppure è emerso un accordo tra le parti inteso a sostituire l'originario oggetto dell'obbligazione con altro diverso (ipotesi che potrebbe concretizzare, in presenza dei relativi presupposti, novazione oggettiva ai sensi dell'art. 1230 c.c.).
Infine, si osserva che non sussistono i presupposti per operare una compensazione legale
(come da ultimo richiesta in sede di note conclusionali) o giudiziale, come richiesta nelle conclusioni del ricorso in opposizione.
Si ricorda che la compensazione propria può essere legale o giudiziale;
nel primo caso, la presenza di due crediti contrapposti liquidi ed esigibili è anteriore al giudizio, mentre nel pagina 5 di 8 secondo caso il credito opposto in compensazione non è liquido, ma viene liquidato dal giudice nel processo, perché reputato di “pronta e facile liquidazione”.
Secondo la Suprema Corte (cfr. Cass. n. 1695/2015, n. 21646/2016), il diritto alla corresponsione del TFR è compresso solo dalla sussistenza di un diritto certo da parte del datore di lavoro, ovvero in presenza di un diritto già accertato. Diversamente, non sussistendo i presupposti della compensazione - diritto certo del lavoratore al TFR - diritto incerto anche solo nell'entità del datore di lavoro - l'istituto non è applicabile e le domande avanzate devono proseguire su binari autonomi.
Al riguardo, non è superfluo rilevare che la compensazione presuppone che ricorrano i requisiti di cui all'art. 1243 cod. civ., cioè che si tratti di due debiti che hanno per oggetto una somma di denaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili o di facile e pronta liquidazione;
nella ricorrenza degli indicati presupposti, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione legale, a decorrere dalla sua coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda, mentre, se il credito opposto è certo ma non liquido, perché indeterminato nel suo ammontare, in tutto o in parte, egli può provvedere alla relativa liquidazione, se facile e pronta, e quindi può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale sino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, oppure può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione. (Sez. II, Ordinanza n. 23924 del 05/09/2024, Rv. 672284 - 01).
L'eccezione di compensazione è quindi ammessa nella sola ipotesi in cui il credito opposto sia, oltreché esigibile ed omogeneo al controcredito, di facile e pronta liquidazione, con la conseguenza che la mancanza - come nella specie - di prova del credito obbliga il giudice a disattendere la relativa eccezione.
pagina 6 di 8 Tanto premesso, si osserva che nulla di tutto questo risulta integrato con riferimento al presunto credito di euro 2.000,00 opposto in compensazione dalla Società opponente che,
come visto, non è certo, liquido, né di facile o pronta liquidazione.
Invero, a parte tutte le considerazioni già esposte sub 4, che si richiamano integralmente, non vi sono elementi documentali, neppure indiziari, per valutare il valore di beni, di cui non sono neppure allegate fotografie, fatture di acquisto, documenti di circolazione o simili, per cui deve escludersi l'operatività della compensazione ed, anzi, ad ulteriore riprova del carattere di assoluta incertezza che inficia l'eccezione sollevata dalla Società opponente, si osserva che nella nota del 6.06.2023, inviata in riscontro alla diffida del al fine di vedersi CP_1
corrispondere il dovuto TFR (doc. 8 – fascicolo di parte opponente), viene indicato quale valore dei beni l'importo di euro 3.500,00, che diverge dalla somma indicata nell'atto introduttivo del presente giudizio, pari ad Euro 2.000,00.
L'eccezione di compensazione va, quindi, rigettata.
5. Quanto, poi, al preteso scomputo dell'importo dovuto a titolo di trattenute dall'ammontare complessivo dovuto al lavoratore a titolo di TFR, si osserva che l'opponente non ha provato il pagamento delle imposte relative al TFR del;
inoltre, soccorrono i principi CP_1
enucleati in materia dalla Giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, allorché la stessa si premura di specificare che la domanda giudiziale relativa ad emolumenti retributivi non corrisposti deve avere ad oggetto le somme al lordo delle trattenute. "... In relazione alla avvenuta liquidazione al lordo del credito a titolo di tfr, vale ricordare come l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, atteso che la determinazione delle prime attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagina 7 di 8 pagamento delle differenze retributive dovutegli, mentre, quanto alle seconde, il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 19 della l. 218 del 1952, può procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo (Cass.
Sentenza n. 18044 del 14/09/2015).
6.Il D.I. va quindi confermato, dato che dalle allegazioni, in alcun modo contestate, e dalla documentazione -posti dal a sostegno del ricorso monitorio- emerge che costui è CP_1
stato dipendente della dal 2.10.2017 con contratto di lavoro a Parte_2
tempo indeterminato e part-time, con la qualifica di operaio e con le mansioni di addetto alla manovalanza VI liv. CCNL Metalmeccanica artigiana, che il rapporto di lavoro è cessato in data 30.11.2021 a seguito delle dimissioni rassegnate dal lavoratore e che egli è rimasto creditore del TFR per l'importo di 2.518,22, importo risultante dalla Certificazione Unica 2023.
7.Le spese processuali seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano in dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così
dispone:
1) Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 436/2023 emesso da questo
Tribunale in data 2.08.2023;
2) Condanna la società , in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, al pagamento in favore dell'opposto delle spese del presente giudizio,
liquidate in euro 1.700,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese forfettarie in misura del 15%.
Campobasso, 5 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Barbara PREVIATI
pagina 8 di 8
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Barbara Previati, all'esito della udienza a trattazione cartolare del 27.05.2025 ex art.127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1064/2023, avente per oggetto "opposizione a decreto ingiuntivo”,
promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 Pt_1
, difesa dagli avv.ti Costantino D'ANGELO e Nicola D'ANGELO
[...]
OPPONENTE
CONTRO
difeso dall' avv. Raffaele FALLONE Controparte_1
OPPOSTO
Conclusioni delle parti: come da note scritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha ottenuto dal Tribunale di Campobasso l'emissione del decreto Controparte_1
ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 436/2023 nei confronti della società “
[...]
per la complessiva somma di Euro 2.518,22, richiesta a titolo di Parte_1
corresponsione del TFR e comprovata dalla C.U. 2023 (cfr. all. 3 del ricorso monitorio), in pagina 1 di 8 dipendenza del rapporto di lavoro subordinato intercorso dal 2/10/2017 al 31/11/2021 tra il medesimo e l'odierna opponente, conclusosi per dimissioni volontarie del primo. CP_1
La “ ha proposto la presente opposizione chiedendo la revoca del Parte_1
D.I., sostenendo l'estinzione della pretesa creditoria azionata del lavoratore, dato che quest'ultimo avrebbe “preso” dei beni di proprietà dell'opponente senza corrisponderne il prezzo, con l'accordo - intercorso con il legale rappresentante, di Parte_1
compensare tale prezzo con quanto dovutogli a titolo di TFR;
sosteneva che detti beni erano costituiti da una roulotte a due ruote, trasportabile con gancio traino, del valore di mercato di euro 1.500,00, e da un motore meccanico di autovettura Fiat Stilo, oltre a vari pezzi di ricambio di autoveicoli, del valore complessivo di 300,00 euro, a cui andava aggiunto il costo del carroattrezzi per il trasporto della roulotte presso la proprietà del , in Riccia, CP_1
pari ad euro 200,00. Sosteneva che il legale rappresentante della società opponente aveva invano << cercato di contattare il sig. al fine di regolarizzare le posizioni, invitandolo CP_1
a cercare un accordo, anche alla luce delle corrispettive prestazioni>> e che lo stesso si era
<< sempre dimostrato propenso a compensare i rispettivi crediti e presumeva anche il sig.
…>> tanto che non aveva mai richiesto CP_1
04.05.2023 quando per mezzo della CGL, Ufficio Vertenza di Campobasso ha diffidato la
al pagamento del trattamento di fine rapporto>>. Evidenziava di aver Controparte_2
provveduto al versamento della somma di euro 509,19 quale trattenuta fiscale per TFR. Per
le indicate motivazioni, la in virtù di compensazione giudiziale fra Parte_1
le rispettive posizioni di debito- credito, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva che contestava ogni avversa deduzione ed istanza, Controparte_1
rilevando che le circostanze addotte dalla Società opponente non potevano rivestire nessuna valenza estintiva o modificativa rispetto all'obbligazione datoriale di corrispondere il TFR;
in ogni caso, anche qualora fosse stata vera la circostanza relativa alla dazione di beni da parte pagina 2 di 8 della Società opponente nei suoi confronti, detta circostanza non poteva essere considerata quale datio in solutum, in quanto l'obbligazione di corrispondere il TFR era sorta successivamente alla presunta consegna dei beni e, infatti, nessuna decurtazione era stata evidenziata nel prospetto paga;
sosteneva che non era mai stato concluso alcun accordo tra le parti nei termini prospettati dalla Società opponente e che, pertanto, non poteva ritenersi operante l'istituto della compensazione giudiziale. chiedeva, dunque, il rigetto CP_1
dell'opposizione.
La causa è stata istruita mediante la documentazione depositata dalle parti e l'espletamento di prova testimoniale.
___________
1.L'opposizione va rigettata.
2.Parte opponente, che non contesta il credito per TFR richiesto dal in sede CP_1
monitoria, eccepisce il fatto estintivo, sul presupposto che il legale rappresentante della società avrebbe consegnato all'opposto due beni– una roulotte e un motore di autovettura,
oltre ad altri componenti – con l' intento di soddisfare, in tutto o in parte, il credito maturato dal lavoratore a titolo di TFR;
nelle note di udienza del 26.05.2025 rileva che tale vicenda integrerebbe i presupposti di una datio in solutum o, in subordine, trattandosi di crediti liquidi ed esigibili, maturati tra le stesse parti e reciprocamente opposti, sussisterebbero i presupposti per la compensazione legale (art. 1243 c.c.); in via di ulteriore subordine,
evidenzia che nella fattispecie in esame si configurerebbe una novazione oggettiva,
desumibile dalla condotta delle parti e dall'accordo intervenuto al momento della cessazione del rapporto, ex art. 1230 c.c., con sostituzione dell'obbligazione originaria di pagamento del
TFR con quella di trasferimento di beni aziendali, dato che l'animus novandi sarebbe evincibile dall'assenza di pregresse rivendicazioni del TFR e dalla piena disponibilità dei beni da parte dell'opposto.
pagina 3 di 8 3.Il fatto estintivo dell'obbligazione di pagamento del TFR non risulta, tuttavia, in alcun modo provato da parte opponente, gravato del relativo onere, dato che mancano riscontri probatori sufficienti e univoci circa il presunto accordo tra le odierne parti in causa in ragione del quale il l.r. della opponente avrebbe consegnato al una roulotte e un motore in CP_1
previsione di compensare il valore dei beni in questione con le somme dovute a titolo di TFR
o, comunque, circa il fatto che il lavoratore avrebbe accettato una prestazione diversa da quella originariamente dovuta, con effetti liberatori per il datore di lavoro, con conseguente novazione oggettiva.
4.In primo luogo, si osserva che non vi è in atti alcuna prova documentale di quanto asserito e prospettato dall'opponente, né tale prova è stata raggiunta all'esito della prova orale espletata.
Invero, non risulta agli atti alcuna evidenza documentale dei presunti acquisti effettuati dal
, il che già comporta una oggettiva incertezza sulla effettività della consegna dei CP_1
beni, sulla loro individuazione e, soprattutto, circa il presunto -sotteso- accordo tra le parti;
neanche risulta emessa alcuna documentazione fiscale da parte del presunto venditore
/cedente; neppure emerge, quanto alla roulotte, chi ne fosse il proprietario prima della ventilata cessione, non essendo state prodotte pregresse fatture di acquisto, né i relativi documenti di circolazione;
non emerge alcuna identificazione del motore (ed es. numero di serie) e, peraltro, di tali beni non è fornita alcuna ulteriore indicazione, individuazione o rappresentazione (ad es. tramite fotografie).
I testi escussi, uno ( ) legale rappresentante della opponente, che quindi Parte_1
avrebbe dovuto rendere semmai interrogatorio formale, l'altro ( ) figlio del Testimone_1
rappresentante della società, hanno reso -peraltro- dichiarazioni tra loro divergenti, dato che ha sostenuto di aver consegnato la roulotte al nel 2020, mentre Parte_1 CP_1
ha riferito che la consegna avvenne nel maggio 2021. Testimone_1
pagina 4 di 8 In ogni caso, come già chiarito, non è stato provato che tra le parti vi fosse un accordo,
eventualmente intervenuto per fatti concludenti, sulla prospettata (cfr. note conclusionali)
datio in solutum. L'istituto di cui all'art. 1197 c.c. (prestazione in luogo dell'adempimento)
contempla, infatti, che il debitore possa liberarsi dell'obbligo eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta con il consenso del creditore;
la norma precisa che, in tal caso,
l'obbligazione si estingue quando la diversa prestazione è eseguita.
Quindi, la datio in solutum è legislativamente configurata come contratto (solvendi causa) di natura reale quanto al perfezionamento. Ebbene, si osserva in proposito che non è stato comprovato tale accordo e, comunque, al momento della presunta consegna dei beni (2020?
Maggio 2021?), il credito per TFR, che si concretizza quantitativamente anno per anno in modo progressivo, secondo il meccanismo di determinazione previsto dall'art. 2120 c.c., sì da costituire un diritto di credito ad esecuzione differita, non avrebbe neppure potuto compiutamente estinguersi, dato che ancora non era configurabile, esigibile, quantificato,
visto che ancora non erano intervenute le dimissioni del;
pertanto, non si CP_1
comprende come il debitore del tfr, ossia l'opponente, si sia potuto liberare dal relativo obbligo con la consegna di beni, intervenuta -in ogni caso- ancor prima della cessazione del rapporto di lavoro.
Neppure è emerso un accordo tra le parti inteso a sostituire l'originario oggetto dell'obbligazione con altro diverso (ipotesi che potrebbe concretizzare, in presenza dei relativi presupposti, novazione oggettiva ai sensi dell'art. 1230 c.c.).
Infine, si osserva che non sussistono i presupposti per operare una compensazione legale
(come da ultimo richiesta in sede di note conclusionali) o giudiziale, come richiesta nelle conclusioni del ricorso in opposizione.
Si ricorda che la compensazione propria può essere legale o giudiziale;
nel primo caso, la presenza di due crediti contrapposti liquidi ed esigibili è anteriore al giudizio, mentre nel pagina 5 di 8 secondo caso il credito opposto in compensazione non è liquido, ma viene liquidato dal giudice nel processo, perché reputato di “pronta e facile liquidazione”.
Secondo la Suprema Corte (cfr. Cass. n. 1695/2015, n. 21646/2016), il diritto alla corresponsione del TFR è compresso solo dalla sussistenza di un diritto certo da parte del datore di lavoro, ovvero in presenza di un diritto già accertato. Diversamente, non sussistendo i presupposti della compensazione - diritto certo del lavoratore al TFR - diritto incerto anche solo nell'entità del datore di lavoro - l'istituto non è applicabile e le domande avanzate devono proseguire su binari autonomi.
Al riguardo, non è superfluo rilevare che la compensazione presuppone che ricorrano i requisiti di cui all'art. 1243 cod. civ., cioè che si tratti di due debiti che hanno per oggetto una somma di denaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili o di facile e pronta liquidazione;
nella ricorrenza degli indicati presupposti, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione legale, a decorrere dalla sua coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda, mentre, se il credito opposto è certo ma non liquido, perché indeterminato nel suo ammontare, in tutto o in parte, egli può provvedere alla relativa liquidazione, se facile e pronta, e quindi può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale sino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, oppure può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione. (Sez. II, Ordinanza n. 23924 del 05/09/2024, Rv. 672284 - 01).
L'eccezione di compensazione è quindi ammessa nella sola ipotesi in cui il credito opposto sia, oltreché esigibile ed omogeneo al controcredito, di facile e pronta liquidazione, con la conseguenza che la mancanza - come nella specie - di prova del credito obbliga il giudice a disattendere la relativa eccezione.
pagina 6 di 8 Tanto premesso, si osserva che nulla di tutto questo risulta integrato con riferimento al presunto credito di euro 2.000,00 opposto in compensazione dalla Società opponente che,
come visto, non è certo, liquido, né di facile o pronta liquidazione.
Invero, a parte tutte le considerazioni già esposte sub 4, che si richiamano integralmente, non vi sono elementi documentali, neppure indiziari, per valutare il valore di beni, di cui non sono neppure allegate fotografie, fatture di acquisto, documenti di circolazione o simili, per cui deve escludersi l'operatività della compensazione ed, anzi, ad ulteriore riprova del carattere di assoluta incertezza che inficia l'eccezione sollevata dalla Società opponente, si osserva che nella nota del 6.06.2023, inviata in riscontro alla diffida del al fine di vedersi CP_1
corrispondere il dovuto TFR (doc. 8 – fascicolo di parte opponente), viene indicato quale valore dei beni l'importo di euro 3.500,00, che diverge dalla somma indicata nell'atto introduttivo del presente giudizio, pari ad Euro 2.000,00.
L'eccezione di compensazione va, quindi, rigettata.
5. Quanto, poi, al preteso scomputo dell'importo dovuto a titolo di trattenute dall'ammontare complessivo dovuto al lavoratore a titolo di TFR, si osserva che l'opponente non ha provato il pagamento delle imposte relative al TFR del;
inoltre, soccorrono i principi CP_1
enucleati in materia dalla Giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, allorché la stessa si premura di specificare che la domanda giudiziale relativa ad emolumenti retributivi non corrisposti deve avere ad oggetto le somme al lordo delle trattenute. "... In relazione alla avvenuta liquidazione al lordo del credito a titolo di tfr, vale ricordare come l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, atteso che la determinazione delle prime attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagina 7 di 8 pagamento delle differenze retributive dovutegli, mentre, quanto alle seconde, il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 19 della l. 218 del 1952, può procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo (Cass.
Sentenza n. 18044 del 14/09/2015).
6.Il D.I. va quindi confermato, dato che dalle allegazioni, in alcun modo contestate, e dalla documentazione -posti dal a sostegno del ricorso monitorio- emerge che costui è CP_1
stato dipendente della dal 2.10.2017 con contratto di lavoro a Parte_2
tempo indeterminato e part-time, con la qualifica di operaio e con le mansioni di addetto alla manovalanza VI liv. CCNL Metalmeccanica artigiana, che il rapporto di lavoro è cessato in data 30.11.2021 a seguito delle dimissioni rassegnate dal lavoratore e che egli è rimasto creditore del TFR per l'importo di 2.518,22, importo risultante dalla Certificazione Unica 2023.
7.Le spese processuali seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano in dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così
dispone:
1) Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 436/2023 emesso da questo
Tribunale in data 2.08.2023;
2) Condanna la società , in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, al pagamento in favore dell'opposto delle spese del presente giudizio,
liquidate in euro 1.700,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese forfettarie in misura del 15%.
Campobasso, 5 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Barbara PREVIATI
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