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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/03/2025, n. 4720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4720 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Sezione Diciassettesima Civile
❖➢ in persona del giudice, dott. Luigi D'Alessandro all'udienza del 27 marzo 2025, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 44118 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
T R A
elettivamente domiciliata in Roma, alla via Ciro Menotti Parte_1
n. 4, presso lo studio dell'avv. Massimiliano Giacchini che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione
OPPONENTE
E in persona dei procuratori speciali, sig.ri Controparte_1
e elettivamente domiciliata in Messina, alla via Controparte_2 CP_3
Antonio Bonsignore n. 1, presso lo studio dell'avv. Alessandro Barbaro che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Luigi Tinuzzo, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'opponente: “… In via pregiudiziale: Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi suesposti, revocare o comunque dichiarare l'inefficacia dell'opposto decreto perché infondato, ingiusto ed illegittimo. In via principale: Voglia il Tribunale dichiarare la nullità della clausola relativi agli interessi praticati, con conseguente
1 esclusione dell'obbligo di pagamento in capo all'opponente. Voglia inoltre dichiarare la nullità ex art 1815 c.c. del contratto di finanziamento n. 14954476
a fronte dell'applicazione di interesse oltre i limiti di legge. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
Per l'opposta: “… 1) in via preliminare, dichiarare inammissibile la domanda giudiziale avversaria per difetto di legittimazione passiva di CP_1
con contestuale estramissione dal giudizio della medesima;
2) con
[...] vittoria di spese e compensi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
• rilevato che, con atto di citazione notificato l'8 ottobre 2024, Parte_1
ha proposto opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto
[...]
ingiuntivo n. 2400/2018, emesso da questo Tribunale il 25 gennaio 2018 su istanza della soc. con il quale le era stato Controparte_1 ingiunto il pagamento della somma di €17.116,25#, oltre interessi moratori legali e spese della procedura monitoria, a titolo di residuo rimborso di un finanziamento;
• che a sostegno dell'opposizione l'attrice ha dedotto che: a) la clausola determinativa degli interessi corrispettivi era nulla poiché, dovendosi comprendere nel Taeg anche i costi dell'assicurazione, gli oneri convenuti a carico di essa mutuataria superavano la soglia usuraria;
b) il credito vantato dall'ingiungente non era stato provato, non potendo considerarsi a tal fine sufficiente il mero estratto conto certificato ex art. 50 t.u.b. depositato in sede monitoria;
c) i principi di diritto affermati dalla Corte di cassazione con la sentenza 6.4.2023, n. 9479, quale seguito alla decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea in cause riunite C-
693/19 e C-831/19, legittimavano essa opponente, che aveva concluso il contratto di mutuo quale consumatrice, a fare ricorso al rimedio dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., come già segnalato dal giudice dinanzi al quale pendeva la procedura esecutiva promossa sulla base del decreto opposto;
2 • che la costituitasi in giudizio, ha eccepito la Controparte_1
propria carenza di legittimazione passiva, e dunque l'inammissibilità dell'opposizione, essendo stato ceduto alla sin Controparte_4
dal maggio 2023, il credito derivante del contratto di finanziamento dedotto in giudizio;
• considerato che, come è pacifico tra le parti, l'opposizione è stata proposta oltre il termine di quaranta giorni dalla notificazione del decreto, quale prescritto dall'art. 641 c.p.c. (la notifica del decreto si è infatti perfezionata, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., il 9 gennaio 2019), e non è giustificata da nessuna delle ragioni indicate dall'art. 650 c.p.c.;
• che l'opposizione tardiva che la Suprema Corte ha ritenuto di legittimare con la sentenza 6.4.2023, n. 9479 può investire il giudice dell'opposizione soltanto sul profilo dell'abusività di singole clausole contrattuali sicché le contestazioni mosse dall'opponente in merito al carattere usurario degli interessi corrispettivi pattuiti nonché ad un'asserita assenza di prova del credito vantato sono inammissibili;
• ritenuto pertanto che, anche a prescindere da qualsiasi considerazione in merito all'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'opposta, l'opposizione debba essere dichiarata inammissibile;
• e che le spese di lite, liquidate come in dispositivo, debbano seguire la soccombenza;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 2400/2018, così provvede: Parte_1
1. - dichiara inammissibile l'opposizione;
2. - condanna al pagamento, in favore della Parte_1 CP_1
delle spese del giudizio che liquida in complessivi €2.000,00# per
[...]
compensi professionali, oltre oneri di legge.
Roma, 27 marzo 2025
Il Giudice
Luigi D'Alessandro
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