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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 137/2026
Depositata il 10/02/2026
ett
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 1, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FI CE, Presidente PEDERZOLI ANTONIO, Relatore GIORGI GIOVANNI, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 263/2025 depositato il 19/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 Srl In Liquidazione -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB03CM02451/2024 IRES-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB03CM02451/2024 IVA-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB03CM02451/2024 IRAP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 60/2026 depositato il 04/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente_1Ricorrente: parte ricorrente Srl in Liquidazione chiede l'annullamento dell'avviso d'accertamento innanzi indicato. Vinte le spese.
Resistente: parte resistente Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bologna chiede il rigetto dell'avverso ricorso. Vinte le spese:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Non si procede alla redazione dello svolgimento del processo in puntuale applicazione della norma di cui all'art. 132 c.p.c. come novellato dall'art. 45 c. 17 della Legge n. 69/2009.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'avviso d'accertamento più sopra indicato, l'Agenzia, prendendo le mosse dalla circostanza che la parte, esercente attività in campo edilizio, ed evasore totale per l'anno 2020, aveva prodotto solo una parte della documentazione contabile richiesta dall'Ufficio stesso e constatato altresì che una parte della documentazione delle spese contabilizzate era costituita da fatture per operazioni inesistenti, procedeva ad una ricostruzione dei redditi conseguiti dalla parte stessa nell'anno di riferimento, applicando al volume d'affari risultante dalle fatture prodotte dalla ricorrente (Euro 2.772,855,99), la percentuale dell'11,5 %, percentuale pari alla media ponderata dei redditi dichiarati dalle imprese operanti nel settore.
Ricorreva la parte, sostenendo che i costi sostenuti e parzialmente documentati erano effettivi e reali e meritavano quindi riconoscimento, eccependo anche l'eccessività della percentuale di redditività applicata dall'Ufficio al volume d'affari realizzato dalla società stessa.
Concludeva quindi chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato. Vinte le spese.
Resisteva in giudizio l'opposta Agenzia, sottolineando anche come la parte si fosse cancellata dal Registro delle Imprese di Bologna, per trasferirsi a Napoli, senza dare comunicazione alcuna all'Anagrafe Tributaria.
Insisteva inoltre per la piena legittimità e correttezza del proprio operatro, concludendo nella maniera innanzi esposta.
Ciò sinteticamente premesso, l'adita Corte osserva quanto segue.
La grave situazione di irregolarità contabile/fiscale nella quale versava parte ricorrente giustifica sicuramente l'operato dell'Ufficio, che ha mantenuto fermo il volume d'affari così come documentato dall'odierna opponente, applicando allo stesso la percentuale di redditività media risultante dai dati emergenti dalle società operanti nel settore, percentuale che, del resto appare del tutto congrua e condivisibile. Pertanto il ricorso deve essere respinto, con conseguente integrale conferma dell'atto impugnato.
Le spese del procedimento, liquidate come in dispositivo, seguono per intero la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di primo grado di Bologna respinge il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del procedimento che liquida in Euro 10.000,00 (diecimila) oltre accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Così deciso in Bologna, il 03.02.206.
Il Relatore Il Presidente Dott. Antonio Pederzoli Dott. Francesco Fiore
Depositata il 10/02/2026
ett
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 1, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FI CE, Presidente PEDERZOLI ANTONIO, Relatore GIORGI GIOVANNI, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 263/2025 depositato il 19/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 Srl In Liquidazione -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB03CM02451/2024 IRES-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB03CM02451/2024 IVA-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB03CM02451/2024 IRAP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 60/2026 depositato il 04/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente_1Ricorrente: parte ricorrente Srl in Liquidazione chiede l'annullamento dell'avviso d'accertamento innanzi indicato. Vinte le spese.
Resistente: parte resistente Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bologna chiede il rigetto dell'avverso ricorso. Vinte le spese:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Non si procede alla redazione dello svolgimento del processo in puntuale applicazione della norma di cui all'art. 132 c.p.c. come novellato dall'art. 45 c. 17 della Legge n. 69/2009.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'avviso d'accertamento più sopra indicato, l'Agenzia, prendendo le mosse dalla circostanza che la parte, esercente attività in campo edilizio, ed evasore totale per l'anno 2020, aveva prodotto solo una parte della documentazione contabile richiesta dall'Ufficio stesso e constatato altresì che una parte della documentazione delle spese contabilizzate era costituita da fatture per operazioni inesistenti, procedeva ad una ricostruzione dei redditi conseguiti dalla parte stessa nell'anno di riferimento, applicando al volume d'affari risultante dalle fatture prodotte dalla ricorrente (Euro 2.772,855,99), la percentuale dell'11,5 %, percentuale pari alla media ponderata dei redditi dichiarati dalle imprese operanti nel settore.
Ricorreva la parte, sostenendo che i costi sostenuti e parzialmente documentati erano effettivi e reali e meritavano quindi riconoscimento, eccependo anche l'eccessività della percentuale di redditività applicata dall'Ufficio al volume d'affari realizzato dalla società stessa.
Concludeva quindi chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato. Vinte le spese.
Resisteva in giudizio l'opposta Agenzia, sottolineando anche come la parte si fosse cancellata dal Registro delle Imprese di Bologna, per trasferirsi a Napoli, senza dare comunicazione alcuna all'Anagrafe Tributaria.
Insisteva inoltre per la piena legittimità e correttezza del proprio operatro, concludendo nella maniera innanzi esposta.
Ciò sinteticamente premesso, l'adita Corte osserva quanto segue.
La grave situazione di irregolarità contabile/fiscale nella quale versava parte ricorrente giustifica sicuramente l'operato dell'Ufficio, che ha mantenuto fermo il volume d'affari così come documentato dall'odierna opponente, applicando allo stesso la percentuale di redditività media risultante dai dati emergenti dalle società operanti nel settore, percentuale che, del resto appare del tutto congrua e condivisibile. Pertanto il ricorso deve essere respinto, con conseguente integrale conferma dell'atto impugnato.
Le spese del procedimento, liquidate come in dispositivo, seguono per intero la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di primo grado di Bologna respinge il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del procedimento che liquida in Euro 10.000,00 (diecimila) oltre accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Così deciso in Bologna, il 03.02.206.
Il Relatore Il Presidente Dott. Antonio Pederzoli Dott. Francesco Fiore