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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 01/07/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 667/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel.
Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per adozione di persona maggiorenne instaurato da e , con l'Avv. PAOLA Parte_1 Parte_2
MARCHES con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
I ricorrenti concludono come da ricorso.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
FATTO E DIRITTO
Nel ricorso introduttivo i ricorrenti, sigg.ri e Parte_3 Pt_2 hanno dichiarato quanto segue:
[...]
-i signori e hanno contratto matrimonio in data 07.09.1985 Pt_3 Pt_2
(come da estratto per riassunto dell'atto di matrimonio prodotto sub doc. 1);
- dall'unione non sono nati figli, per cui gli odierni istanti prendevano in affidamento due fratelli, signori (C.F. , Persona_1 C.F._1 nata a [...] il [...], residente in [...] ed il signor (C.F. ) nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(TN) il 15.11.1990, residente in [...] i cui genitori si trovavano in difficoltà (v. documentazione sub doc. 2 dichiarazione per affidamento, sub doc. 3 stato storico di famiglia); -prima del raggiungimento della maggiore età dei signori , i signori Per_1
e non provvedevano alla formalizzazione dell'adozione dei Pt_3 Pt_2 ragazzi in quanto i genitori naturali degli stessi risultavano ancora in vita;
-ad oggi i genitori naturali dei signori , la signora Per_1 Controparte_2 ed il signor risultano entrambi defunti, rispettivamente in Persona_2 data 19.09.2002 ed in data 19.05.2016 (v. doc. sub doc. 4 certificato di morte del signor , mentre sub doc. 5 risulta estratto contabile del servizio Per_1 funerario del riferito alle esequie della signora ); Controparte_3 CP_2
-i signori e intendono quindi adottare i signori Pt_3 Pt_2 Persona_1
e , che loro hanno di fatto cresciuto come figli e ad oggi ancora, Controparte_1 nonostante la maggiore età dei fratelli e nonostante gli stessi non siano Per_1 legati da un rapporto di parentela naturale, intrattengono con gli stessi un rapporto famigliare del tutto pari a quello di figli;
-i signori e considerano i signori e Persona_1 Controparte_1 Pt_3 come loro genitori;
Pt_2
-il signor ha compiuto gli anni trentacinque e supera di oltre Parte_3 diciotto anni quelli degli adottandi;
-la signora ha compiuto gli anni trentacinque e supera di oltre Parte_2 diciotto anni quelli degli adottandi;
-la signora risulta coniugata con il signor Persona_1 Parte_4
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in C.F._3
Trento (TN) - Via Del Praol n. 43, il quale presta il proprio consenso all'adozione ex art. 297 c.c. (doc. 7 certificato di matrimonio);
-che per tale adozione ricorrono tutte le condizioni previste dalla legge e non osta alcun impedimento;
-i signori chiedono che l'Ill.mo Giudice adito disponga, in sede di Per_1 adozione, il mantenimento del cognome di origine degli stessi senza anteposizione o apposizione del cognome degli adottanti. Infatti, la signora risulta iscritta all'Ordine degli Psicologi, quindi il cambio di cognome Per_1 richiederebbe un inter amministrativo complesso per regolarizzare dal punto di vista anagrafico tale iscrizione, mentre il signor ha da poco acquistato CP_1 una licenza per la gestione di una rivendita di tabacchi la quale risulta vincolante per almeno i primi tre anni, quindi il cambio di cognome prevedrebbe un iter particolarmente complesso e dispendioso di regolarizzazione della licenza.
Inoltre, alla luce delle professioni che i signori e svolgono, il Per_1 CP_1 nome risulta particolarmente significativo per la riconoscibilità anche professionale degli stessi.
Pag. 2 di 4 Tanto premesso, i sigg.ri e hanno chiesto che il Presidente del Pt_3 Pt_2
Tribunale di Trento, visti gli artt. 291 e seguenti del codice civile, voglia fissare l'udienza per la comparizione degli istanti e previa acquisizione dei consensi necessari, provvedere con sentenza, decidendo di farsi luogo alla richiesta adozione.
Il Tribunale, tutto quanto sopra considerato e ritenuto:
- sentiti da parte del Presidente gli adottanti e gli adottandi;
-ritenuto che il ricorso appare suscettibile di accoglimento, oltre che in punto motivazioni, anche da un punto di vista formale, sussistendo tutti i requisiti necessari e previsti ex lege:
a) gli adottanti hanno più di 35 anni di età (art. 291 c.c.);
b) vi è consenso all'adozione da parte degli adottandi e da parte del coniuge della sig.ra sig. (v. dichiarazione in data Persona_1 Parte_4
28.5.2025);
-ritenuto, dunque, che ricorrono tutte le condizioni previste dalla legge e all'adozione richiesta non osta alcun impedimento, neppure di carattere giuridico;
-ritenuto ancora che l'adozione conviene agli adottandi stante l'evidente interesse di vedere consolidato, anche sul piano formale, il rapporto affettivo che lega da oltre trent'anni i sigg.ri e i due fratelli , essendo stati i loro Pt_3 Per_1 genitori affidatari ed avendoli quindi cresciuti, educati e mantenuti come veri e propri figli e come tali gli adottandi si rapportano agli adottanti;
-considerato che in relazione all'attribuzione del cognome degli adottanti può essere accolta la richiesta di aggiunta del cognome del sig. senza Pt_3
l'anteposizione a quello dell'adottandi, in considerazione della deroga prevista dalla sentenza n. 135/2023 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto, come è avvenuto nel caso di specie, non potendosi invece accogliere la richiesta di esclusione dell'attribuzione del cognome del sig. non Pt_3 essendo tale facoltà prevista dalla legge;
-rilevato, infine, che gli elementi raccolti nel corso dell'audizione degli interessati escludono l'opportunità di disporre la formalità della pubblicazione, di cui all'art. 314 co. 3 c.c.;
P.Q.M.
Pag. 3 di 4 visti gli artt. 291, 296, 297, 311, 312 e 313 c.c., come mod. dall'art. 20 L. n. 149/2001, 737 e 738 c.p.c., come mod. dall'art. 31 L. n. 149/2001;
DICHIARA farsi luogo all'adozione, da parte di (C.F. Parte_3
), nato a [...] il [...] e C.F._4 Pt_2
(C.F. ), nata a [...] - Sopramonte il
[...] C.F._5
28.05.1961 , di (C.F. , nata a Persona_1 C.F._1
Sorrento (NA) il 22.09.1985 e di (C.F. Controparte_1
), nato a [...] il [...], fermi restando tutti i C.F._2 diritti e doveri degli adottandi verso la famiglia di origine, salve le eccezioni stabilite dalla legge.
A norma dell'art. 299 co. 1 c.c. gli adottandi assumeranno il cognome dell'adottante sig. che verrà aggiunto, senza essere anteposto al Pt_3 proprio.
MANDA
Alla Cancelleria affinché provveda:
1) alla trascrizione sull'apposito registro di cui agli artt. 314 c.c. e 37 disp. att. cpc;
2) alla comunicazione all'Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione di competenza;
3) agli adempimenti di competenza, di cui all'art. 134 cpc.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 18 giugno 2025
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 667/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel.
Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per adozione di persona maggiorenne instaurato da e , con l'Avv. PAOLA Parte_1 Parte_2
MARCHES con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
I ricorrenti concludono come da ricorso.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
FATTO E DIRITTO
Nel ricorso introduttivo i ricorrenti, sigg.ri e Parte_3 Pt_2 hanno dichiarato quanto segue:
[...]
-i signori e hanno contratto matrimonio in data 07.09.1985 Pt_3 Pt_2
(come da estratto per riassunto dell'atto di matrimonio prodotto sub doc. 1);
- dall'unione non sono nati figli, per cui gli odierni istanti prendevano in affidamento due fratelli, signori (C.F. , Persona_1 C.F._1 nata a [...] il [...], residente in [...] ed il signor (C.F. ) nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(TN) il 15.11.1990, residente in [...] i cui genitori si trovavano in difficoltà (v. documentazione sub doc. 2 dichiarazione per affidamento, sub doc. 3 stato storico di famiglia); -prima del raggiungimento della maggiore età dei signori , i signori Per_1
e non provvedevano alla formalizzazione dell'adozione dei Pt_3 Pt_2 ragazzi in quanto i genitori naturali degli stessi risultavano ancora in vita;
-ad oggi i genitori naturali dei signori , la signora Per_1 Controparte_2 ed il signor risultano entrambi defunti, rispettivamente in Persona_2 data 19.09.2002 ed in data 19.05.2016 (v. doc. sub doc. 4 certificato di morte del signor , mentre sub doc. 5 risulta estratto contabile del servizio Per_1 funerario del riferito alle esequie della signora ); Controparte_3 CP_2
-i signori e intendono quindi adottare i signori Pt_3 Pt_2 Persona_1
e , che loro hanno di fatto cresciuto come figli e ad oggi ancora, Controparte_1 nonostante la maggiore età dei fratelli e nonostante gli stessi non siano Per_1 legati da un rapporto di parentela naturale, intrattengono con gli stessi un rapporto famigliare del tutto pari a quello di figli;
-i signori e considerano i signori e Persona_1 Controparte_1 Pt_3 come loro genitori;
Pt_2
-il signor ha compiuto gli anni trentacinque e supera di oltre Parte_3 diciotto anni quelli degli adottandi;
-la signora ha compiuto gli anni trentacinque e supera di oltre Parte_2 diciotto anni quelli degli adottandi;
-la signora risulta coniugata con il signor Persona_1 Parte_4
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in C.F._3
Trento (TN) - Via Del Praol n. 43, il quale presta il proprio consenso all'adozione ex art. 297 c.c. (doc. 7 certificato di matrimonio);
-che per tale adozione ricorrono tutte le condizioni previste dalla legge e non osta alcun impedimento;
-i signori chiedono che l'Ill.mo Giudice adito disponga, in sede di Per_1 adozione, il mantenimento del cognome di origine degli stessi senza anteposizione o apposizione del cognome degli adottanti. Infatti, la signora risulta iscritta all'Ordine degli Psicologi, quindi il cambio di cognome Per_1 richiederebbe un inter amministrativo complesso per regolarizzare dal punto di vista anagrafico tale iscrizione, mentre il signor ha da poco acquistato CP_1 una licenza per la gestione di una rivendita di tabacchi la quale risulta vincolante per almeno i primi tre anni, quindi il cambio di cognome prevedrebbe un iter particolarmente complesso e dispendioso di regolarizzazione della licenza.
Inoltre, alla luce delle professioni che i signori e svolgono, il Per_1 CP_1 nome risulta particolarmente significativo per la riconoscibilità anche professionale degli stessi.
Pag. 2 di 4 Tanto premesso, i sigg.ri e hanno chiesto che il Presidente del Pt_3 Pt_2
Tribunale di Trento, visti gli artt. 291 e seguenti del codice civile, voglia fissare l'udienza per la comparizione degli istanti e previa acquisizione dei consensi necessari, provvedere con sentenza, decidendo di farsi luogo alla richiesta adozione.
Il Tribunale, tutto quanto sopra considerato e ritenuto:
- sentiti da parte del Presidente gli adottanti e gli adottandi;
-ritenuto che il ricorso appare suscettibile di accoglimento, oltre che in punto motivazioni, anche da un punto di vista formale, sussistendo tutti i requisiti necessari e previsti ex lege:
a) gli adottanti hanno più di 35 anni di età (art. 291 c.c.);
b) vi è consenso all'adozione da parte degli adottandi e da parte del coniuge della sig.ra sig. (v. dichiarazione in data Persona_1 Parte_4
28.5.2025);
-ritenuto, dunque, che ricorrono tutte le condizioni previste dalla legge e all'adozione richiesta non osta alcun impedimento, neppure di carattere giuridico;
-ritenuto ancora che l'adozione conviene agli adottandi stante l'evidente interesse di vedere consolidato, anche sul piano formale, il rapporto affettivo che lega da oltre trent'anni i sigg.ri e i due fratelli , essendo stati i loro Pt_3 Per_1 genitori affidatari ed avendoli quindi cresciuti, educati e mantenuti come veri e propri figli e come tali gli adottandi si rapportano agli adottanti;
-considerato che in relazione all'attribuzione del cognome degli adottanti può essere accolta la richiesta di aggiunta del cognome del sig. senza Pt_3
l'anteposizione a quello dell'adottandi, in considerazione della deroga prevista dalla sentenza n. 135/2023 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto, come è avvenuto nel caso di specie, non potendosi invece accogliere la richiesta di esclusione dell'attribuzione del cognome del sig. non Pt_3 essendo tale facoltà prevista dalla legge;
-rilevato, infine, che gli elementi raccolti nel corso dell'audizione degli interessati escludono l'opportunità di disporre la formalità della pubblicazione, di cui all'art. 314 co. 3 c.c.;
P.Q.M.
Pag. 3 di 4 visti gli artt. 291, 296, 297, 311, 312 e 313 c.c., come mod. dall'art. 20 L. n. 149/2001, 737 e 738 c.p.c., come mod. dall'art. 31 L. n. 149/2001;
DICHIARA farsi luogo all'adozione, da parte di (C.F. Parte_3
), nato a [...] il [...] e C.F._4 Pt_2
(C.F. ), nata a [...] - Sopramonte il
[...] C.F._5
28.05.1961 , di (C.F. , nata a Persona_1 C.F._1
Sorrento (NA) il 22.09.1985 e di (C.F. Controparte_1
), nato a [...] il [...], fermi restando tutti i C.F._2 diritti e doveri degli adottandi verso la famiglia di origine, salve le eccezioni stabilite dalla legge.
A norma dell'art. 299 co. 1 c.c. gli adottandi assumeranno il cognome dell'adottante sig. che verrà aggiunto, senza essere anteposto al Pt_3 proprio.
MANDA
Alla Cancelleria affinché provveda:
1) alla trascrizione sull'apposito registro di cui agli artt. 314 c.c. e 37 disp. att. cpc;
2) alla comunicazione all'Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione di competenza;
3) agli adempimenti di competenza, di cui all'art. 134 cpc.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 18 giugno 2025
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
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