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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/03/2025, n. 1047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1047 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
III SEZIONE CIVILE
in persona del giudice monocratico designato Margherita Lojodice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3381 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023
TRA
CA GE, C.F. [...], elettivamente domiciliata in Grumo Nevano alla via della Libertà n. 3, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Cappa, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
opponente
CONTRO
IA s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in
Frattamaggiore alla via Miseno n. 49, presso lo studio dell'avv. Pasquale Vitale, rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Contieri in virtù di procura in atti;
Agenzia delle Entrate Riscossione, C.F. 13756881002, in persona del legale rappresentante
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Amodio in virtù di procura in atti, domiciliata,
per quanto possa occorrere, ex art. 82 r.d. n. 37 del 1934, presso la cancelleria del Tribunale di
Napoli Nord;
opposti
Oggetto: opposizione ex artt. 615, comma 1, e 617, comma 1, c.p.c.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente depositato, c.p.c., CA GE ha proposto opposizione avverso la cartella esattoriale n. 07120190121277857000, notificata in data
1 29.12.2021 ad istanza di Agenzia delle Entrate Riscossione, per la riscossione di somme iscritte a ruolo da parte di IA s.p.a. in virtù di ingiunzione di pagamento n. 78428754659 del 20.12.2016, deducendo l'intervenuta prescrizione del diritto fatto valere (anche per omessa notifica dell'ingiunzione) nonché la nullità della cartella per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e per difetto di motivazione.
Con comparse di risposta ritualmente depositate si sono costituite l'IA s.p.a. e l'Agenzia delle Entrate Riscossione, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Attesa la natura documentale della controversia, il giudizio è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni e trattenuto in decisione.
Per quanto concerne il primo motivo di opposizione proposto, da qualificarsi ex art. 615
c.p.c., CA GE ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito azionato con la cartella esattoriale n. 07120190121277857000.
Ebbene, IA s.p.a. ha depositata ingiunzione di pagamento ritualmente notificata in data 19.01.2017.
Tale atto è idoneo a determinare, ex art. 2943 c.c., l'interruzione della prescrizione.
Si tratta di un atto avente tutti i requisiti previsti dalla legge ai fini della interruzione della prescrizione in via stragiudiziale (art. 1219 c.c.), in quanto contenente l'indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa, la richiesta di adempimento e la chiara manifestazione di volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti dell'obbligato.
In ragione, pertanto, dell'avvenuta interruzione della prescrizione del diritto azionato con la cartella di pagamento impugnata - prescrizione ordinaria, trattandosi di finanziamento - non merita accoglimento l'eccezione di prescrizione del credito formulata nell'atto introduttivo del giudizio, anche alla luce della “lista incassi” depositata da IA s.p.a. ai fini della decorrenza del termine di prescrizione.
Per quanto concerne, poi, l'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi ed il difetto di motivazione, si tratta di motivi di opposizione ex art. 617, comma 1, c.p.c., in quanto parte opponente ha contestato la regolarità formale della cartella esattoriale.
2 Al riguardo, va rilevata la tardività dell'opposizione proposta, in quanto l'atto di citazione (dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli) è stato notificato in data 24.02.2022, come risulta dalla documentazione prodotta (cfr. atto di citazione trascritto nel corpo dell'atto introduttivo del presente giudizio), quindi oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notifica della cartella esattoriale.
In ogni caso, va rilevata la assoluta genericità delle contestazioni effettuate da parte opponente e la conformità della cartella esattoriale al modello ministeriale (cfr. Corte di
Cassazione, sentenza n. 26053 del 30/12/2015; sentenza n. 25773 del 05/12/2014;
sentenza n. 14894 del 05/06/2008; sentenza n. 3911 del 17/04/1998).
L'opposizione proposta non merita pertanto accoglimento.
Per quanto concerne, infine, la regolamentazione delle spese di lite, deve trovare applicazione il principio della soccombenza a norma dell'art. 91 c.p.c.
In difetto della nota di parte, le spese si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
I compensi sono stati calcolati in base alle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014, con applicazione di una riduzione ai sensi dell'art. 4, comma 1, d. m. n. 55 del 2014, non essendo state svolte tutte le attività previste dalle tabelle.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da CA GE, così provvede:
• rigetta l'opposizione;
• condanna CA GE al pagamento in favore di IA s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 2.088,00 per compensi,
oltre accessori di legge;
• condanna CA GE al pagamento in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 2.088,00 per compensi, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Francesco Amodio.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 17 marzo 2025.
Il giudice monocratico
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