Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/04/2025, n. 1279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1279 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale, prima sezione civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giovanna Caso Presidente dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. dott.ssa Rossella di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5668 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2020, avente per oggetto: divorzio contenzioso
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Parte_1
BARBATO MARIA e BARBATO MARIA ROSARIA presso le quali elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. MERCONE CP_1
SILVESTRO presso il quale elettivamente domicilia
RESISTENTE
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha chiesto l'emissione della sentenza parziale sullo status;
parte resistente non si è opposta. Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di emissione della sentenza parziale sullo status è fondata e merita, pertanto, accoglimento. È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa cioè la separazione personale dei coniugi omologata con decreto del 25.07.2018 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale in data 05.07.2018. Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 01/12/1970, n. 898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Dovendo la causa proseguire per le pronunce accessorie, va emessa una sentenza non definitiva. Devono essere compiute le formalità prescritte dalla legge.
La regolamentazione delle spese di giudizio è differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando, in via non definitiva, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Grazzanise in data 21/07/2007 da , nato il [...] a [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...]; CP_1
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Grazzanise di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze (Atto n. 18, Parte II, Serie A,
Anno 2007);
3. rimette la causa sul ruolo del giudice istruttore, con separata ordinanza;
4. spese al definitivo.
Così deciso in S.M.C.V. in camera di consiglio il 25/03/2025
Il Presidente dott.ssa Giovanna Caso
Il Giudice est.
Dott.ssa Luigia Franzese