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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 06/05/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Giuppi Presidente rel. ed est. dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice dott.ssa Carla Venditti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1103/2024 promossa da:
(c.f. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Gorini (c.f. ) ed elettivamente domiciliata C.F._2
presso il suo studio a Milano in via della Commenda 35;
- ricorrente -
nei confronti di:
(c.f. ), nato a [...] A.D. Controparte_1 C.F._3
Pegnitz (Germania) il 29.04.1980;
- resistente contumace -
e con l'intervento di:
PUBBLICO MINISTERO
Conclusioni di parte ricorrente
“Voglia il Tribunale di Lodi, contrariis reiectis: nel merito in via principale:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Napoli in data
07.06.2007 (atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Napoli -anno
2007- n.94, parte II, Serie A) tra i GNi e il GN Parte_1 Controparte_1 , ordinandosi all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della
[...]
sentenza ai sensi dell'art. 5 n.1 L.898/70.
2) Disporre l'affido esclusivo dei figli minori e alla madre, riservando Per_1 Per_2
alla stessa la facoltà di assumere le decisioni di maggior interesse, e confermare il loro collocamento, anche ai fini anagrafici, presso la madre nella di lei abitazione di via
Monte Santo 5/D a Sant'Angelo Lodigiano (LO);
3) regolamentare il diritto di visita con il padre per due pomeriggi la settimana con esclusione del pernotto;
4) ordinare al GN di versare alla ricorrente in via anticipata entro il quinto CP_1
giorno di ogni mese per dodici mesi all'anno, quale contributo al mantenimento dei figli minori un importo pari a euro 500,00 da rivalutarsi annualmente in applicazione degli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in vigore presso Questo Tribunale approvato in data 14.11.2017;
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c. si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto
Con ricorso depositato in data 3.06.2024, la IG.ra ha domandato di Parte_1
dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il IG.
[...]
, di disporre l'affido esclusivo a sé dei figli e con CP_1 Per_1 Per_2
regolamentazione delle visite paterne e di porre a carico del resistente un contributo al mantenimento dei minori pari ad € 500,00 mensili rivalutabili annualmente, oltre al
50% delle spese straordinarie.
1.1. A fondamento delle proprie domande la ricorrente ha dedotto le seguenti circostanze di fatto:
− e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1
concordatario a Napoli in data 7.06.2007 (atto trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Napoli dell'anno 2007, n. 94, parte II, Serie A);
pag. 2/12 − dall'unione coniugale sono nati i figli (nato a [...] il Controparte_2
21.08.2008) e (nato a [...] il [...]); Persona_3
− con decreto n. 3099/2016 del 26.02.2016, pubblicato l'8.03.2016, il Tribunale di
Lodi ha omologato la separazione consensuale assegnando la casa coniugale alla IG.ra , ha disposto l'affido condiviso dei figli della coppia, con Parte_1
collocamento materno, e ha posto a carico del IG. un contributo al CP_1
mantenimento dei minori pari a € 400,00 mensili rivalutabili annualmente, oltre a € 50,00 per dieci mensilità annue per i buoni pasto e al 50% delle spese straordinarie (cfr. decreto di omologa, in atti);
− nel periodo successivo alla pronuncia i minori hanno continuato a vivere insieme alla madre e a vedere il padre a week-end alternati e due pomeriggi a settimana, come concordato in sede di separazione;
− il regolare andamento dei rapporti è stato turbato a causa delle mancanze del resistente, che ha ospitato i figli nella propria abitazione priva di riscaldamento e di acqua calda e che vive in precarie condizioni igieniche;
− in un fine settimana in cui ospitava i minori il resistente ha permesso al figlio di pernottare da amici e, in quell'occasione, la madre è stata chiamata Per_1
dal figlio sentitosi male dopo aver assunto cannabis;
− dopo aver scoperto che il resistente aveva permesso più volte al figlio di pernottare fuori casa, senza avvisare l'ex moglie, la IG.ra ha deciso di Parte_1
sospendere le visite paterne, nell'auspicio che il IG. assumesse CP_1
coscienza della problematica e si confrontasse con lei;
− a fronte della mancata visita nel giorno infrasettimanale, il IG. ha CP_1
richiesto l'intervento dei Carabinieri presso l'abitazione materna e tale evento ha cagionato un forte trauma ai minori;
− quanto agli aspetti economici, il resistente è tuttora inadempiente ai propri obblighi, avendo omesso qualsiasi contributo al mantenimento sin dal gennaio
2024;
− la IG.ra lavora come operaia nel settore della logistica, percependo Parte_1 uno stipendio netto mensile di circa € 1.200,00, somma con cui sostiene in via pag. 3/12 esclusiva il mantenimento dei minori e le spese della locazione (€ 450,00 mensili) e due finanziamenti accesi per spese familiari e spese dentistiche dei minori.
Sulla scorta delle richiamate circostanze fattuali, parte ricorrente ha domandato:
− di disporre l'affido esclusivo dei minori, in considerazione dell'inidoneità genitoriale del resistente – che si è disinteressato del mantenimento e delle eIGenze educative dei figli ed è inadempiente agli obblighi economici posti a suo carico – e del legame stabile e sicuro costruito con la figura materna, idonea a rispondere adeguatamente ai bisogni di e;
Per_1 Per_2
− di prevedere che gli incontri settimanali tra i minori e il padre avvengano senza pernotto, in considerazione delle precarie condizioni abitative del IG. , a CP_1
cui è stato intimato lo sfratto;
− di porre a carico del resistente un contributo al mantenimento dei figli pari ad €
500,00 mensili rivalutabili annualmente, oltre al 50% delle spese straordinarie.
1.2. All'udienza del 24.09.2024 il Tribunale ha sentito parte ricorrente e, all'esito, ha disposto la rinnovazione della notifica al resistente.
1.3. Con provvedimento del 10.01.2025 il G.I. ha rigettato l'istanza di provvedimenti indifferibili e urgenti formulata da parte ricorrente e volta a modificare il regime di visite paterne.
1.4. All'udienza del 21.01.2025 è stata interrogata la parte ricorrente. All'esito, il
Tribunale ha dichiarato la contumacia di parte resistente e ha disposto l'acquisizione presso l'Agenzia delle Entrate di Lodi della documentazione reddituale del IG. . CP_1
1.5. All'udienza del 18.03.2025 sono stati sentiti i figli della coppia, e Per_1 Per_3
. All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata all'1.04.2025
[...]
udienza di discussione in trattazione scritta.
1.6. Con note conclusive depositate il 31.03.2025 parte ricorrente ha precisato le conclusioni insistendo come in atti.
2. Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
pag. 4/12 I coniugi hanno contratto matrimonio concordatario a Napoli in data 7.06.2007 (atto trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Napoli dell'anno 2007, n. 94, parte II, Serie A).
Dai documenti prodotti in atti, risulta provato che tra i coniugi è stata pronunciata la separazione personale da parte del Tribunale di Lodi con decreto di omologa n.
3099/2016 del 26.02.2016, pubblicato l'8.03.2016. Tra le parti non è ripresa la convivenza e non vi è stata riconciliazione.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, come modificato dalla L. n. 55/2015, atteso lo stato di separazione protratto per il termine di legge e dovendo ritenersi accertato dai documenti di causa che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere ricostituita.
3. Sull'affido e collocamento dei minori e e sul regime di Per_1 Persona_3
frequentazione con il padre.
Parte ricorrente ha domandato l'affido esclusivo dei figli della coppia con collocamento presso di sé.
La domanda merita accoglimento in ragione del disinteresse mostrato dal padre e della sua inidoneità ad esercitare la responsabilità genitoriale.
In punto di affido occorre premettere che, ai sensi dell'art. 337 ter c.c. “Il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi…”, con la conseguenza che va valutata, prioritariamente, la possibilità che i figli restino affidati ad entrambi i genitori. Di contro, ai sensi dell'art. 337 quater c.c. il giudice può disporre l'affidamento esclusivo “qualora ritenga con provvedimento motivato che
l'affidamento all'altro [genitore] sia contrario all'interesse del minore” (cfr., sul punto, Cass. civ. Sez. I, sent. n. 977 del 17.1.2017, a tenore della quale “La regola dell'affidamento condiviso dei figli è derogabile solo ove la sua applicazione risulti
«pregiudizievole per l'interesse del minore», il che si verifica nell'ipotesi in cui il genitore non collocatario si sia reso totalmente inadempiente al diritto di visita perché residente all'estero, essendo tale comportamento indicativo dell'inidoneità ad
pag. 5/12 affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente”).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione” (cfr. Cass. civ. Sez.
I, sent. n. 30191 del 20.11.2019).
Le circostanze che legittimano il giudice a derogare alla regola generale, adottando un modello di affidamento differente (nella specie, quello esclusivo), non possono consistere in una mera situazione di conflittualità tra i genitori, essendo, invece, necessario che emerga una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa da parte di uno di essi, tale per cui appare preferibile, nell'interesse del minore, concentrare l'affidamento in capo ad uno solo dei genitori (cfr. Cass civ. 29.03.2012, n. 5108).
3.1. Le circostanze emerse nel corso dell'istruttoria ostano all'applicazione del detto regime ordinario: secondo la S.C., difatti, “integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (cfr. Cass.
n. 26587/2009).
Nel caso di specie, si ritiene conforme all'interesse di e Per_1 Persona_3
disporre, conformemente alle richieste della IG.ra , l'affido esclusivo dei Parte_1
pag. 6/12 minori alla madre con collocamento presso la stessa, quale genitore con cui i minori hanno instaurato un profondo e assiduo legame .
A tale conclusione il Collegio perviene valorizzando il perdurante insufficiente interesse del padre nei confronti dei minori, con cui non ha saputo costruire e mantenere nel tempo alcun IGnificativo rapporto educativo e personale e a cui non ha saputo garantire con costanza il contributo al mantenimento né ha saputo essere una presenza adulta di riferimento (i figli e la ricorrente hanno riferito non solo di una condizione di precarietà economica ma di una passiva situazione di abbandono palesata dalla mancanza nella sua stessa abitazione di acqua calda, riscaldamento e cibo). Parte ricorrente ha rappresentato anche l'atteggiamento discontinuo del IG. nel CP_1 rapporto con i figli: “I ragazzi avrebbero desiderio di vedere il PÀ ma non a queste condizioni. Lui anche prima non era in grado di seguirli, ci sono stati periodi in cui mancava il cibo o l'acqua calda. Fino a un annetto fa lavorava. Non so esattamente cosa sia successo ma non penso faccia una bella vita. Il padre alle volte chiede di vederli direttamente ai ragazzi, non so esattamente con quali modalità.” […] “Il PÀ ha visto i ragazzi solo per pochi minuti la Vigilia di Natale, ha chiamato e chiesto di vederli.”.
L'allontanamento del padre dai figli ed i suoi limiti hanno trovato ulteriore riscontro nelle dichiarazioni dei minori, che hanno rappresentato le difficoltà di instaurare con lui un vero legame. Nello specifico, (17 anni) ha dichiarato “Io ogni tanto Controparte_2
l'ho sentito perché è stato abbastanza insistente nel chiamare ed ultimamente lo stavo sentendo un po', solo al telefono. È stato insistente perché non ha rispettato le volontà mie e di mio fratello che non volevamo sentirlo. Con noi non si è sempre comportato bene. Ci diceva bugie, ad esempio. Lui è disoccupato da due anni e ci diceva di fare un colloquio di lavoro a settimana in media ma non era vero. Quando mamma gli ha chiesto di accompagnarci a scuola per farci risparmiare i 400 euro dell'abbonamento dei mezzi pubblici lui ha detto di no, anche se disoccupato. Abitiamo a 5 minuti a piedi di distanza.
Lui ha perso il lavoro per colpa sua.
Le ultime volte che siamo andati a trovarlo non aveva il gas e l'acqua calda, ciò è successo quando lavorava ancora ed anche quando era in disoccupazione ed aveva
pag. 7/12 addirittura i genitori che gli davano un aiuto economico. Non so cosa facesse con i soldi, ha sempre fatto il misterioso, cercava sempre di aggirarti.
Anche quando era in casa era lì ma era come se non ci fosse. […] Io l'ho capito che i genitori non sono perfetti, però PÀ ha avuto tanta comprensione e compassione da parte di noi figli.
In passato ha avuto una relazione con una ragazza con una figlia ed eccetto il primo anno ci sono sempre stati tanti litigi, per 4 anni. Ad esempio ci siamo trasferiti da loro anche se non volevano.
Lui ci ha fatto vivere un'infanzia molto sacrificata perché gli abbiamo dato molta importanza. Eravamo lì il martedì ed il giovedì, più un week end alternato. Quando c'è stato il problema delle utenze lui si era già lasciato con questa ragazza.
Io non saprei proprio come regolarmi con PÀ, ho provato in ogni modo a sistemare le cose ma non presta mai ascolto. Lui nega sempre l'evidenza.”.
Analogamente, (15 anni) ha riferito del difficile rapporto con il padre, Persona_3 con cui non si è creato un vero legame già nel corso dell'adolescenza: “I rapporti con PÀ nell'ultimo anno e mezzo circa non l'ho sentito perché ho preso questa decisione di non volerlo sentire per un po'. I nostri rapporti non sono stati buoni neanche quando lo frequentavo. Sono stati buoni fino ai miei 7 – 8 anni, poi non più. Ho voluto prendere una pausa da lui. Lui ha perso il lavoro, passava molto tempo fuori casa, a volte veniva ed altre no. Non sapevo molte cose di lui. Io di mio non chiedevo ma non so lui come sia, lo considero più come un conoscente e non come un padre, almeno non più. La cosa che non mi piace proprio di lui è che quando ha perso il lavoro non ha saputo rapportarsi con noi né tenerci al sicuro, non mi sentivo bene con lui. Ad esempio, ci ha portati a destra e sinistra per farci mangiare perché non aveva soldi.
Io non voglio vedere PÀ perché lui non mi ha mai cercato, a meno che non avesse nulla da fare.
Invece di preoccuparsi per noi ha sempre preferito fare altro che non so.
Alcune volte l'ho incontrato ed è anche venuto un paio di volte fuori scuola per incontrarmi ma io mi sono sentito molto a disagio. L'ho visto in tutto tre volte.”.
pag. 8/12 Risulta quindi provata – sotto plurimi profili – quella carenza o inidoneità genitoriale del padre che renderebbe in concreto pregiudizievole per i minori il loro affidamento condiviso ad entrambi i genitori;
il perdurante inadempimento all'obbligo di mantenimento dei figli, unitamente alla volontaria mancanza di una continuità dei rapporti, sono indici di inidoneità ad affrontare le maggiori responsabilità che un affido condiviso comporta anche a carico del genitore non collocatario.
Occorre di contro evidenziare – in positivo – la responsabilità costantemente esercitata dalla madre nei confronti di e , avendo di fatto provveduto da sola negli Per_1 Per_2
ultimi anni alla loro educazione e crescita.
D'altro canto, il resistente non si è costituito in giudizio e non ha, dunque, offerto la prova di alcun elemento da cui possano trarsi elementi per addivenire ad una diversa interpretazione dei fatti.
In conclusione, il regime di affido che meglio corrisponde all'interesse del minore è quello dell'affido esclusivo alla madre, la quale – come visto – già assiste i figli quotidianamente, prendendosi cura di tutti i loro bisogni e necessità.
3.2. All'affido alla madre segue la collocazione dei minori in modo prevalente presso la stessa.
3.3. Quanto alla regolamentazione delle visite paterne, valorizzate le precarie condizioni del resistente, che -almeno secondo quanto riferito dalla ricorrente e dai figli- risulta privo di una soluzione abitativa idonea ad accogliere ed ospitare i minori, il Tribunale ritiene opportuno regolamentare il diritto di visita per due pomeriggi alla settimana con esclusione del pernotto, giorni da concordarsi con la madre, sentiti figli e tenuto conto degli impegni degli stessi
4. Sul contributo al mantenimento di e . Per_1 Persona_3
Parte ricorrente ha domandato di porre a carico del IG. l'obbligo di riconoscerle CP_1
un assegno per il mantenimento dei figli, in misura pari a € 500,00 mensili rivalutabili annualmente, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A sostegno della domanda la ricorrente ha rappresentato di aver provveduto da sola a soddisfare le eIGenze materiali, educative e affettive dei figli, senza che il resistente pag. 9/12 abbia fornito alcun apporto economico. L'estratto conto dell'anno 2023 evidenzia tuttavia l'esistenza di bonifici da parte del resistente per il mantenimento dei figli.
Al fine di decidere in ordine al mantenimento dei minori, occorre analizzare la situazione patrimoniale e la capacità reddituale delle parti. La situazione sembra essere del tutto mutata rispetto al momento della separazione(anno 2016), con un verosimile peggioramento delle condizioni economiche del resistente ed un miglioramento di quelle della ricorrente.
ha dichiarato di lavorare come operaia con contratto a tempo Parte_1
indeterminato, percependo una retribuzione mensile di € 1.200,00. Dalla documentazione prodotta si evince come la ricorrente abbia percepito un reddito di €
1.003,87 nel 2021, € 20.828,16 nel 2022 ed € 20.348,13 nel 2023. I cedolini prodotti attestano la percezione di uno stipendio mensile netto nel 2024 di circa € 1.500,00. La ricorrente ha depositato anche estratti conto che non evidenziano elementi che contrastino con le dichiarazioni dei redditi .
La ricorrente (si veda verbale udienza 24 settembre 2024) ha dichiarato di percepire per intero l'assegno unico di € 420,00 mensili(gli estratti conto documentano tale entrata mensile nell'anno 2023).
La ricorrente vive con i figli e la compagna (come emerge dallo stato di famiglia e riferito dai figli) in un appartamento in locazione per il quale corrisponde un canone mensile di € 450,00:la convivenza con una persona inclusa nello stato di famiglia consente di ritenere che la ricorrente condivida con la stessa le spese di casa(canone di locazione ed utenze). Gli estratti conto documentano l'esistenza di bonifici di € 500,00 provenienti dalla convivente per la contribuzione delle spese di casa.
Quanto al resistente, la sua contumacia e l'inutile richiesta di informazioni all'Agenzia delle Entrate, non consentono di avere riscontri sulle sue condizioni patrimoniali e reddituali(condizioni peraltro che la stessa ricorrente ed i figli riconoscono non essere floride, avendo gli stessi riferito che viveva in una abitazione priva di acqua calda e riscaldamento, che aveva perso il lavoro e che aveva difficoltà anche ad offrire loro i pasti) .
4.1.I sopra richiamati fatti, tenuto conto che allo stato i compiti domestici e di cura dei minori (art. 337 ter, co. 4, n. 3 e 5 c.c.) sono esclusivamente a carico della ricorrente,
pag. 10/12 tenuto conto dell'età adolescenziale dei minori che frequentano entrambi l'Istituto
Tecnico a Lodi (quindi in comune diverso da quello di residenza, Sant'Angelo
Lodigiano, con conseguenti costi di trasporto) deve essere disposto a carico del padre per il mantenimento dei figli e un contributo di € 350,00 al mese Per_1 Per_2
rivalutabili annualmente, somma che tiene conto del fatto che l'assegno unico (circa 420 euro mensili) viene percepito per intero dalla ricorrente;
detta somma è comprensiva delle spese straordinarie.
5. Sulle spese di lite.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri del D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività in concreto espletata, seguono la soccombenza e sono poste interamente a carico del resistente.
Per questi motivi
il Tribunale di Lodi in composizione collegiale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e , che si sono uniti in matrimonio a Napoli in data
[...] Controparte_1
7.06.2007 (atto trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Napoli dell'anno
2007, n. 94, parte II, Serie A);
2) ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Napoli di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
3) dispone l'affido esclusivo dei figli minori e alla Controparte_2 Persona_3
madre, con collocamento presso la stessa;
4) dispone che il IG. possa incontrare i figli per due pomeriggi Controparte_1
alla settimana, senza pernottamento, secondo le modalità indicate in ricorso;
5) dichiara il IG. tenuto a corrispondere alla IG.ra Controparte_1 Parte_1
, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo di mantenimento dei figli la
[...] somma di € 350,00 mensili, da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, comprensiva delle spese straordinarie.
pag. 11/12 6) pone a carico del IG. le spese di lite, che liquida in € Controparte_1
3.809,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, iva e cpa.
Lodi, così deciso nella Camera di conIGlio del 29 aprile 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Elena Giuppi
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Giuppi Presidente rel. ed est. dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice dott.ssa Carla Venditti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1103/2024 promossa da:
(c.f. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Gorini (c.f. ) ed elettivamente domiciliata C.F._2
presso il suo studio a Milano in via della Commenda 35;
- ricorrente -
nei confronti di:
(c.f. ), nato a [...] A.D. Controparte_1 C.F._3
Pegnitz (Germania) il 29.04.1980;
- resistente contumace -
e con l'intervento di:
PUBBLICO MINISTERO
Conclusioni di parte ricorrente
“Voglia il Tribunale di Lodi, contrariis reiectis: nel merito in via principale:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Napoli in data
07.06.2007 (atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Napoli -anno
2007- n.94, parte II, Serie A) tra i GNi e il GN Parte_1 Controparte_1 , ordinandosi all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della
[...]
sentenza ai sensi dell'art. 5 n.1 L.898/70.
2) Disporre l'affido esclusivo dei figli minori e alla madre, riservando Per_1 Per_2
alla stessa la facoltà di assumere le decisioni di maggior interesse, e confermare il loro collocamento, anche ai fini anagrafici, presso la madre nella di lei abitazione di via
Monte Santo 5/D a Sant'Angelo Lodigiano (LO);
3) regolamentare il diritto di visita con il padre per due pomeriggi la settimana con esclusione del pernotto;
4) ordinare al GN di versare alla ricorrente in via anticipata entro il quinto CP_1
giorno di ogni mese per dodici mesi all'anno, quale contributo al mantenimento dei figli minori un importo pari a euro 500,00 da rivalutarsi annualmente in applicazione degli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in vigore presso Questo Tribunale approvato in data 14.11.2017;
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c. si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto
Con ricorso depositato in data 3.06.2024, la IG.ra ha domandato di Parte_1
dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il IG.
[...]
, di disporre l'affido esclusivo a sé dei figli e con CP_1 Per_1 Per_2
regolamentazione delle visite paterne e di porre a carico del resistente un contributo al mantenimento dei minori pari ad € 500,00 mensili rivalutabili annualmente, oltre al
50% delle spese straordinarie.
1.1. A fondamento delle proprie domande la ricorrente ha dedotto le seguenti circostanze di fatto:
− e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1
concordatario a Napoli in data 7.06.2007 (atto trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Napoli dell'anno 2007, n. 94, parte II, Serie A);
pag. 2/12 − dall'unione coniugale sono nati i figli (nato a [...] il Controparte_2
21.08.2008) e (nato a [...] il [...]); Persona_3
− con decreto n. 3099/2016 del 26.02.2016, pubblicato l'8.03.2016, il Tribunale di
Lodi ha omologato la separazione consensuale assegnando la casa coniugale alla IG.ra , ha disposto l'affido condiviso dei figli della coppia, con Parte_1
collocamento materno, e ha posto a carico del IG. un contributo al CP_1
mantenimento dei minori pari a € 400,00 mensili rivalutabili annualmente, oltre a € 50,00 per dieci mensilità annue per i buoni pasto e al 50% delle spese straordinarie (cfr. decreto di omologa, in atti);
− nel periodo successivo alla pronuncia i minori hanno continuato a vivere insieme alla madre e a vedere il padre a week-end alternati e due pomeriggi a settimana, come concordato in sede di separazione;
− il regolare andamento dei rapporti è stato turbato a causa delle mancanze del resistente, che ha ospitato i figli nella propria abitazione priva di riscaldamento e di acqua calda e che vive in precarie condizioni igieniche;
− in un fine settimana in cui ospitava i minori il resistente ha permesso al figlio di pernottare da amici e, in quell'occasione, la madre è stata chiamata Per_1
dal figlio sentitosi male dopo aver assunto cannabis;
− dopo aver scoperto che il resistente aveva permesso più volte al figlio di pernottare fuori casa, senza avvisare l'ex moglie, la IG.ra ha deciso di Parte_1
sospendere le visite paterne, nell'auspicio che il IG. assumesse CP_1
coscienza della problematica e si confrontasse con lei;
− a fronte della mancata visita nel giorno infrasettimanale, il IG. ha CP_1
richiesto l'intervento dei Carabinieri presso l'abitazione materna e tale evento ha cagionato un forte trauma ai minori;
− quanto agli aspetti economici, il resistente è tuttora inadempiente ai propri obblighi, avendo omesso qualsiasi contributo al mantenimento sin dal gennaio
2024;
− la IG.ra lavora come operaia nel settore della logistica, percependo Parte_1 uno stipendio netto mensile di circa € 1.200,00, somma con cui sostiene in via pag. 3/12 esclusiva il mantenimento dei minori e le spese della locazione (€ 450,00 mensili) e due finanziamenti accesi per spese familiari e spese dentistiche dei minori.
Sulla scorta delle richiamate circostanze fattuali, parte ricorrente ha domandato:
− di disporre l'affido esclusivo dei minori, in considerazione dell'inidoneità genitoriale del resistente – che si è disinteressato del mantenimento e delle eIGenze educative dei figli ed è inadempiente agli obblighi economici posti a suo carico – e del legame stabile e sicuro costruito con la figura materna, idonea a rispondere adeguatamente ai bisogni di e;
Per_1 Per_2
− di prevedere che gli incontri settimanali tra i minori e il padre avvengano senza pernotto, in considerazione delle precarie condizioni abitative del IG. , a CP_1
cui è stato intimato lo sfratto;
− di porre a carico del resistente un contributo al mantenimento dei figli pari ad €
500,00 mensili rivalutabili annualmente, oltre al 50% delle spese straordinarie.
1.2. All'udienza del 24.09.2024 il Tribunale ha sentito parte ricorrente e, all'esito, ha disposto la rinnovazione della notifica al resistente.
1.3. Con provvedimento del 10.01.2025 il G.I. ha rigettato l'istanza di provvedimenti indifferibili e urgenti formulata da parte ricorrente e volta a modificare il regime di visite paterne.
1.4. All'udienza del 21.01.2025 è stata interrogata la parte ricorrente. All'esito, il
Tribunale ha dichiarato la contumacia di parte resistente e ha disposto l'acquisizione presso l'Agenzia delle Entrate di Lodi della documentazione reddituale del IG. . CP_1
1.5. All'udienza del 18.03.2025 sono stati sentiti i figli della coppia, e Per_1 Per_3
. All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata all'1.04.2025
[...]
udienza di discussione in trattazione scritta.
1.6. Con note conclusive depositate il 31.03.2025 parte ricorrente ha precisato le conclusioni insistendo come in atti.
2. Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
pag. 4/12 I coniugi hanno contratto matrimonio concordatario a Napoli in data 7.06.2007 (atto trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Napoli dell'anno 2007, n. 94, parte II, Serie A).
Dai documenti prodotti in atti, risulta provato che tra i coniugi è stata pronunciata la separazione personale da parte del Tribunale di Lodi con decreto di omologa n.
3099/2016 del 26.02.2016, pubblicato l'8.03.2016. Tra le parti non è ripresa la convivenza e non vi è stata riconciliazione.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, come modificato dalla L. n. 55/2015, atteso lo stato di separazione protratto per il termine di legge e dovendo ritenersi accertato dai documenti di causa che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere ricostituita.
3. Sull'affido e collocamento dei minori e e sul regime di Per_1 Persona_3
frequentazione con il padre.
Parte ricorrente ha domandato l'affido esclusivo dei figli della coppia con collocamento presso di sé.
La domanda merita accoglimento in ragione del disinteresse mostrato dal padre e della sua inidoneità ad esercitare la responsabilità genitoriale.
In punto di affido occorre premettere che, ai sensi dell'art. 337 ter c.c. “Il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi…”, con la conseguenza che va valutata, prioritariamente, la possibilità che i figli restino affidati ad entrambi i genitori. Di contro, ai sensi dell'art. 337 quater c.c. il giudice può disporre l'affidamento esclusivo “qualora ritenga con provvedimento motivato che
l'affidamento all'altro [genitore] sia contrario all'interesse del minore” (cfr., sul punto, Cass. civ. Sez. I, sent. n. 977 del 17.1.2017, a tenore della quale “La regola dell'affidamento condiviso dei figli è derogabile solo ove la sua applicazione risulti
«pregiudizievole per l'interesse del minore», il che si verifica nell'ipotesi in cui il genitore non collocatario si sia reso totalmente inadempiente al diritto di visita perché residente all'estero, essendo tale comportamento indicativo dell'inidoneità ad
pag. 5/12 affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente”).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione” (cfr. Cass. civ. Sez.
I, sent. n. 30191 del 20.11.2019).
Le circostanze che legittimano il giudice a derogare alla regola generale, adottando un modello di affidamento differente (nella specie, quello esclusivo), non possono consistere in una mera situazione di conflittualità tra i genitori, essendo, invece, necessario che emerga una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa da parte di uno di essi, tale per cui appare preferibile, nell'interesse del minore, concentrare l'affidamento in capo ad uno solo dei genitori (cfr. Cass civ. 29.03.2012, n. 5108).
3.1. Le circostanze emerse nel corso dell'istruttoria ostano all'applicazione del detto regime ordinario: secondo la S.C., difatti, “integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (cfr. Cass.
n. 26587/2009).
Nel caso di specie, si ritiene conforme all'interesse di e Per_1 Persona_3
disporre, conformemente alle richieste della IG.ra , l'affido esclusivo dei Parte_1
pag. 6/12 minori alla madre con collocamento presso la stessa, quale genitore con cui i minori hanno instaurato un profondo e assiduo legame .
A tale conclusione il Collegio perviene valorizzando il perdurante insufficiente interesse del padre nei confronti dei minori, con cui non ha saputo costruire e mantenere nel tempo alcun IGnificativo rapporto educativo e personale e a cui non ha saputo garantire con costanza il contributo al mantenimento né ha saputo essere una presenza adulta di riferimento (i figli e la ricorrente hanno riferito non solo di una condizione di precarietà economica ma di una passiva situazione di abbandono palesata dalla mancanza nella sua stessa abitazione di acqua calda, riscaldamento e cibo). Parte ricorrente ha rappresentato anche l'atteggiamento discontinuo del IG. nel CP_1 rapporto con i figli: “I ragazzi avrebbero desiderio di vedere il PÀ ma non a queste condizioni. Lui anche prima non era in grado di seguirli, ci sono stati periodi in cui mancava il cibo o l'acqua calda. Fino a un annetto fa lavorava. Non so esattamente cosa sia successo ma non penso faccia una bella vita. Il padre alle volte chiede di vederli direttamente ai ragazzi, non so esattamente con quali modalità.” […] “Il PÀ ha visto i ragazzi solo per pochi minuti la Vigilia di Natale, ha chiamato e chiesto di vederli.”.
L'allontanamento del padre dai figli ed i suoi limiti hanno trovato ulteriore riscontro nelle dichiarazioni dei minori, che hanno rappresentato le difficoltà di instaurare con lui un vero legame. Nello specifico, (17 anni) ha dichiarato “Io ogni tanto Controparte_2
l'ho sentito perché è stato abbastanza insistente nel chiamare ed ultimamente lo stavo sentendo un po', solo al telefono. È stato insistente perché non ha rispettato le volontà mie e di mio fratello che non volevamo sentirlo. Con noi non si è sempre comportato bene. Ci diceva bugie, ad esempio. Lui è disoccupato da due anni e ci diceva di fare un colloquio di lavoro a settimana in media ma non era vero. Quando mamma gli ha chiesto di accompagnarci a scuola per farci risparmiare i 400 euro dell'abbonamento dei mezzi pubblici lui ha detto di no, anche se disoccupato. Abitiamo a 5 minuti a piedi di distanza.
Lui ha perso il lavoro per colpa sua.
Le ultime volte che siamo andati a trovarlo non aveva il gas e l'acqua calda, ciò è successo quando lavorava ancora ed anche quando era in disoccupazione ed aveva
pag. 7/12 addirittura i genitori che gli davano un aiuto economico. Non so cosa facesse con i soldi, ha sempre fatto il misterioso, cercava sempre di aggirarti.
Anche quando era in casa era lì ma era come se non ci fosse. […] Io l'ho capito che i genitori non sono perfetti, però PÀ ha avuto tanta comprensione e compassione da parte di noi figli.
In passato ha avuto una relazione con una ragazza con una figlia ed eccetto il primo anno ci sono sempre stati tanti litigi, per 4 anni. Ad esempio ci siamo trasferiti da loro anche se non volevano.
Lui ci ha fatto vivere un'infanzia molto sacrificata perché gli abbiamo dato molta importanza. Eravamo lì il martedì ed il giovedì, più un week end alternato. Quando c'è stato il problema delle utenze lui si era già lasciato con questa ragazza.
Io non saprei proprio come regolarmi con PÀ, ho provato in ogni modo a sistemare le cose ma non presta mai ascolto. Lui nega sempre l'evidenza.”.
Analogamente, (15 anni) ha riferito del difficile rapporto con il padre, Persona_3 con cui non si è creato un vero legame già nel corso dell'adolescenza: “I rapporti con PÀ nell'ultimo anno e mezzo circa non l'ho sentito perché ho preso questa decisione di non volerlo sentire per un po'. I nostri rapporti non sono stati buoni neanche quando lo frequentavo. Sono stati buoni fino ai miei 7 – 8 anni, poi non più. Ho voluto prendere una pausa da lui. Lui ha perso il lavoro, passava molto tempo fuori casa, a volte veniva ed altre no. Non sapevo molte cose di lui. Io di mio non chiedevo ma non so lui come sia, lo considero più come un conoscente e non come un padre, almeno non più. La cosa che non mi piace proprio di lui è che quando ha perso il lavoro non ha saputo rapportarsi con noi né tenerci al sicuro, non mi sentivo bene con lui. Ad esempio, ci ha portati a destra e sinistra per farci mangiare perché non aveva soldi.
Io non voglio vedere PÀ perché lui non mi ha mai cercato, a meno che non avesse nulla da fare.
Invece di preoccuparsi per noi ha sempre preferito fare altro che non so.
Alcune volte l'ho incontrato ed è anche venuto un paio di volte fuori scuola per incontrarmi ma io mi sono sentito molto a disagio. L'ho visto in tutto tre volte.”.
pag. 8/12 Risulta quindi provata – sotto plurimi profili – quella carenza o inidoneità genitoriale del padre che renderebbe in concreto pregiudizievole per i minori il loro affidamento condiviso ad entrambi i genitori;
il perdurante inadempimento all'obbligo di mantenimento dei figli, unitamente alla volontaria mancanza di una continuità dei rapporti, sono indici di inidoneità ad affrontare le maggiori responsabilità che un affido condiviso comporta anche a carico del genitore non collocatario.
Occorre di contro evidenziare – in positivo – la responsabilità costantemente esercitata dalla madre nei confronti di e , avendo di fatto provveduto da sola negli Per_1 Per_2
ultimi anni alla loro educazione e crescita.
D'altro canto, il resistente non si è costituito in giudizio e non ha, dunque, offerto la prova di alcun elemento da cui possano trarsi elementi per addivenire ad una diversa interpretazione dei fatti.
In conclusione, il regime di affido che meglio corrisponde all'interesse del minore è quello dell'affido esclusivo alla madre, la quale – come visto – già assiste i figli quotidianamente, prendendosi cura di tutti i loro bisogni e necessità.
3.2. All'affido alla madre segue la collocazione dei minori in modo prevalente presso la stessa.
3.3. Quanto alla regolamentazione delle visite paterne, valorizzate le precarie condizioni del resistente, che -almeno secondo quanto riferito dalla ricorrente e dai figli- risulta privo di una soluzione abitativa idonea ad accogliere ed ospitare i minori, il Tribunale ritiene opportuno regolamentare il diritto di visita per due pomeriggi alla settimana con esclusione del pernotto, giorni da concordarsi con la madre, sentiti figli e tenuto conto degli impegni degli stessi
4. Sul contributo al mantenimento di e . Per_1 Persona_3
Parte ricorrente ha domandato di porre a carico del IG. l'obbligo di riconoscerle CP_1
un assegno per il mantenimento dei figli, in misura pari a € 500,00 mensili rivalutabili annualmente, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A sostegno della domanda la ricorrente ha rappresentato di aver provveduto da sola a soddisfare le eIGenze materiali, educative e affettive dei figli, senza che il resistente pag. 9/12 abbia fornito alcun apporto economico. L'estratto conto dell'anno 2023 evidenzia tuttavia l'esistenza di bonifici da parte del resistente per il mantenimento dei figli.
Al fine di decidere in ordine al mantenimento dei minori, occorre analizzare la situazione patrimoniale e la capacità reddituale delle parti. La situazione sembra essere del tutto mutata rispetto al momento della separazione(anno 2016), con un verosimile peggioramento delle condizioni economiche del resistente ed un miglioramento di quelle della ricorrente.
ha dichiarato di lavorare come operaia con contratto a tempo Parte_1
indeterminato, percependo una retribuzione mensile di € 1.200,00. Dalla documentazione prodotta si evince come la ricorrente abbia percepito un reddito di €
1.003,87 nel 2021, € 20.828,16 nel 2022 ed € 20.348,13 nel 2023. I cedolini prodotti attestano la percezione di uno stipendio mensile netto nel 2024 di circa € 1.500,00. La ricorrente ha depositato anche estratti conto che non evidenziano elementi che contrastino con le dichiarazioni dei redditi .
La ricorrente (si veda verbale udienza 24 settembre 2024) ha dichiarato di percepire per intero l'assegno unico di € 420,00 mensili(gli estratti conto documentano tale entrata mensile nell'anno 2023).
La ricorrente vive con i figli e la compagna (come emerge dallo stato di famiglia e riferito dai figli) in un appartamento in locazione per il quale corrisponde un canone mensile di € 450,00:la convivenza con una persona inclusa nello stato di famiglia consente di ritenere che la ricorrente condivida con la stessa le spese di casa(canone di locazione ed utenze). Gli estratti conto documentano l'esistenza di bonifici di € 500,00 provenienti dalla convivente per la contribuzione delle spese di casa.
Quanto al resistente, la sua contumacia e l'inutile richiesta di informazioni all'Agenzia delle Entrate, non consentono di avere riscontri sulle sue condizioni patrimoniali e reddituali(condizioni peraltro che la stessa ricorrente ed i figli riconoscono non essere floride, avendo gli stessi riferito che viveva in una abitazione priva di acqua calda e riscaldamento, che aveva perso il lavoro e che aveva difficoltà anche ad offrire loro i pasti) .
4.1.I sopra richiamati fatti, tenuto conto che allo stato i compiti domestici e di cura dei minori (art. 337 ter, co. 4, n. 3 e 5 c.c.) sono esclusivamente a carico della ricorrente,
pag. 10/12 tenuto conto dell'età adolescenziale dei minori che frequentano entrambi l'Istituto
Tecnico a Lodi (quindi in comune diverso da quello di residenza, Sant'Angelo
Lodigiano, con conseguenti costi di trasporto) deve essere disposto a carico del padre per il mantenimento dei figli e un contributo di € 350,00 al mese Per_1 Per_2
rivalutabili annualmente, somma che tiene conto del fatto che l'assegno unico (circa 420 euro mensili) viene percepito per intero dalla ricorrente;
detta somma è comprensiva delle spese straordinarie.
5. Sulle spese di lite.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri del D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività in concreto espletata, seguono la soccombenza e sono poste interamente a carico del resistente.
Per questi motivi
il Tribunale di Lodi in composizione collegiale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e , che si sono uniti in matrimonio a Napoli in data
[...] Controparte_1
7.06.2007 (atto trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Napoli dell'anno
2007, n. 94, parte II, Serie A);
2) ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Napoli di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
3) dispone l'affido esclusivo dei figli minori e alla Controparte_2 Persona_3
madre, con collocamento presso la stessa;
4) dispone che il IG. possa incontrare i figli per due pomeriggi Controparte_1
alla settimana, senza pernottamento, secondo le modalità indicate in ricorso;
5) dichiara il IG. tenuto a corrispondere alla IG.ra Controparte_1 Parte_1
, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo di mantenimento dei figli la
[...] somma di € 350,00 mensili, da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, comprensiva delle spese straordinarie.
pag. 11/12 6) pone a carico del IG. le spese di lite, che liquida in € Controparte_1
3.809,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, iva e cpa.
Lodi, così deciso nella Camera di conIGlio del 29 aprile 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Elena Giuppi
pag. 12/12