Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 22/12/2025, n. 23565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23565 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23565/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11341/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11341 del 2022, proposto da
CO ZO, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Carlo Parente Zamparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Emilia, 81;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del bando di concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 60 VFP 4 nelle Forze speciali dell'Esercito, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) dell'Esercito in servizio, anche in rafferma annuale, o in congedo per fine ferma, pubblicato in G.U. 4ª s.s. - Concorsi ed Esami n. 73 del 13.9.2022
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 ottobre 2025 il dott. ME GL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1- Con atto notificato il 30.9.2022 e depositato il 5.10.2022 ZO CO ha impugnato il bando di cui in epigrafe in quanto il concorso è stato riservato in toto ai volontari in ferma prefissata di un anno, in servizio o in congedo, deducendo seguenti motivi:
1) ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA’ DI TRATTAMENTO, VIOLAZIONE DI LEGGE, ILLOGICITA’ ED INGIUSTIZIA MANIFESTA;
2)VIOLAZIONE ARTT. 1, 2, 3, 4, 35, 97 DELLA COSTITUZIONE;
3)CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE; VIOLAZIONE DECRETO LEGISLATIVO 15 MARZO 2010 N. 66; VIOLAZIONE DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 MAGGIO DEL 1994, N. 487;
4)ECCESSO DI POTERE, SVIAMENTO DI POTERE, INGIUSTIZIA MANIFESTA, DISPARITA’ DI TRATTAMENTO, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA.
2- Il 17.10.2022 si è costituito il Ministero della Difesa per resistere al ricorso.
3- In vista della trattazione del merito, con nota depositata il 2.7.2025 il ricorrente ha manifestato la volontà di porre termine al giudizio promosso per sopravvenuta carenza di interesse chiedendo pertanto che venga dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
4- All’udienza di smaltimento del 10.10.2025 il ricorso è stato spedito in decisione.
5- Il ricorso è improcedibile.
6- Per giurisprudenza consolidata “ Nel processo amministrativo vige il principio della piena disponibilità dell'interesse a ricorrere, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere d'ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, non può che dichiarare l'improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse ossia di una delle condizioni dell'azione, salvo comunque l'onere di provvedere alla regolazione delle spese di lite ” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 18.3.2025, n.2235).
7- Nella fattispecie, l’espressa dichiarazione di parte ricorrente contenuta nella suddetta memoria depositata il 10.9.2025 palesa la carenza di un suo interesse alla coltivazione del ricorso, circostanza che, per il principio dispositivo della domanda cui il processo amministrativo si informa, rende il gravame improcedibile.
8- La natura in rito e le circostanze della controversia giustificano la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ON IN, Presidente FF
ME GL, Primo Referendario, Estensore
Michele Di Martino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ME GL | ON IN |
IL SEGRETARIO