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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 25/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 843/2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Ester Russo, Presidente
Dott. Edoardo Martinelli;
Giudice relatore ed estensore
Dott. Vincenzo Conte, Giudice consigliere ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul reclamo proposto ex art. 669 terdecies c.p.c. in data 29.5.2025 e iscritto a ruolo R.G. lav.
843/2025
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Parte_1 C.F._1
Muzzi, con domicilio eletto presso il seguente indirizzo di posta elettronica:
Email_1
RICORRENTE
e
(C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Lava e
1 dall'Avv. Cristina del Pezzo di Caianello, con domicilio eletto presso i seguenti indirizzi di posta elettronica: e Email_2 Email_3
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 669 terdecies c.p.c. depositato in data 16.6.2025 ha interposto Parte_1
reclamo avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Modena con cui, a conferma del provvedimento ex art. 669 sexies, co. 2, c.p.c. ed in accoglimento delle istanze interinali ex art. 700
c.p.c. formulate da (di seguito anche solo “ ”), Controparte_1 CP_1
ha accertato la validità del patto di non concorrenza siglato dalle parti contendenti in data
26.11.2029, inibendo al sig. ogni attività a favore di , o comunque di Parte_1 CP_2
ulteriori soggetti, in qualsiasi forma diretta o indiretta avente quali destinatari i clienti di
[...]
e/o del con particolare riferimento a quelli in Controparte_1 Parte_2
precedenza entrati in contatto con il resistente e volta al loro sviamento, e comunque ordina al signor di cessare ogni attività incompatibile con gli obblighi assunti con il patto di Parte_1
non concorrenza.
A sostegno della propria iniziativa, parte reclamante ha: 1) censurato la reclamata ordinanza là dove non si è pronunciata in rapporto alla già formulata eccezione di invalidità del patto per difetto del proprio elemento causale ex art. 1325, n. 2, c.c.; 2) reiterato tutte le proprie eccezioni di nullità del patto – già formulate nel corso della prima fase del giudizio cautelare – per mancato rispetto dei requisiti di validità sanciti dall'art. 2125 c.c.; 3) censurato la reclamata ordinanza là dove ha accertato la validità della clausola n. 6) del patto di non concorrenza (e, così, dell'intero negozio),
che riconosce a favore del datore di lavoro la possibilità di recedere unilateralmente dal patto di non concorrenza in ipotesi di mutamento delle mansioni affidate al Sig. 4) censurato la Pt_1
reclamata ordinanza là dove non si è pronunciata in rapporto alla già formulata eccezione di
2 invalidità del patto rapporto alla cd. “clausola di remotizzazione”; 5) censurato la reclamata ordinanza là dove ha ritenuto l'iniziativa cautelare della supportata sia dal requisito del fumus CP_3
boni iuris e del periculum in mora, là dove invece non vi è prova dell'avvenuta violazione del patto e nemmeno l'esposizione di ad un pregiudizio imminente e irreparabile. CP_1
Ha rassegnato quindi le seguenti conclusioni: «Voglia il Tribunale di Modena, in composizione
collegiale, riformare e/o revocare e/o modificare la reclamata ordinanza di conferma
provvedimento precedente del 12.05.2025, emessa in data 29.04.2025, r.g. n. 1435/2024 - 1 del
Tribunale di Modena Sezione Lavoro, Giudice Dott. Andrea Marangoni – nel procedimento ex art.
700 c.p.c., rubricato al n. 1435/2024 - 1 r.g. - comunicata in data 14.05.2025, e l'effetto accogliere
le conclusioni già rassegnate nella memoria ci costituzione e difesa e che si riportano: in via
principale respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertare e dichiarare
l'inammissibilità e/o infondatezza dell'istanza cautelare in corso di causa ex artt. 669 bis e 700
c.p.c. promossa da mancando i presupposti del Controparte_1
fumus boni iuris e/o del periculum in mora, per tutti i motivi esposti in narrativa, revocando e/o
modificato per l'effetto il provvedimento. Con vittoria di spese, competenze, rimborso forfettario,
oltre iva e cpa di legge del doppio grado di giudizio».
Con memoria depositata in data 16.6.2025, si è costituita in giudizio per la fase di reclamo. CP_1
Nel prendere specifica posizione avverso la prospettazione avversaria, nel ribadire la piena validità
del patto, nel ribadire la sussistenza di tutti i requisiti costitutivi della propria pretesa cautelare, ha rassegnato le seguenti conclusioni: «Si chiede il rigetto del reclamo proposto dal signor
[...]
in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto di confermare il provvedimento Pt_1
reclamato in ogni sua parte, con l'integrale accoglimento, pertanto delle conclusioni già
rassegnate nell'istanza cautelare ex art. 700 da intendersi qui richiamate e trascritte integralmente
e che di seguito si sintetizzano:
1) si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, sentite - ove occorra - le parti ed assunte sommarie
informazioni, valutata l'esistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, come
3 sopra esposti, ordini - anche inaudita altera parte – al signor di cessare Parte_1
immediatamente ogni attività a favore di , o comunque di ulteriori soggetti, in qualsiasi CP_2
forma diretta o indiretta avente quali destinatari i clienti di Controparte_1
e/o del con particolare riferimento a quelli in precedenza entrati in contatto
[...] Parte_2
con il signor e volta al loro sviamento, e comunque ordini al signor di Pt_1 Parte_1
cessare ogni attività incompatibile con gli obblighi assunti con il patto di non concorrenza.
2) Si chiede altresì che l'ill.mo Tribunale adotti comunque ogni provvedimento opportuno per la
tutela cautelare dei diritti di . Controparte_1
All'esito dell'udienza di discussione del 17.6.2025, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione per la pronuncia della presente ordinanza.
*
In via preliminare a ogni considerazione va evidenziato che, per consolidato orientamento giurisprudenziale e dottrinale, la tutela cautelare atipica presuppone il congiunto ricorso dei requisiti del cd. "fumus boni iuris" (consistente nell'apparenza del diritto a salvaguardia del quale si intende richiedere la tutela, la cui sussistenza deve apparire come verosimile e probabile alla luce degli elementi di prova esistenti prima facie) e del "periculum in mora" (costituito dal fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile).
Con la conseguenza per cui è preclusa la concessione del provvedimento interinale richiesto allorquando manchi anche uno solo dei predetti requisiti: «L'accertamento, nell'ambito del
procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., dell'insussistenza di un rischio di pregiudizio
irreparabile ("periculum in mora") esonera il giudice dalla disamina dell'altro requisito del "fumus boni iuris”» (così ex multis T. Bari, 19.3.2008; v. anche in proposito T. Torino, 26.11.2020).
*
1) Sulla validità del patto di non concorrenza
4 Parte reclamante censura innanzitutto l'ordinanza per avere riscontrato la sussistenza nel caso di specie del requisito del fumus boni iuris.
A tale proposito, eccepisce in primo luogo la nullità del patto di non concorrenza per assenza di causa o per la sua natura fraudolenta, in quanto finalizzata al raggiungimento da parte di CP_4
di scopi pratici estranei alla fattispecie di cui all'art. 2125 c.c.
[...]
Il Collegio ritiene infondato tale motivo di censura.
Ferme le condivise argomentazioni illustrate dal Giudice della prima fase, si aggiunge come parte reclamante non abbia assolto agli oneri probatori che le competevano ex art. 2697 c.c. in punto dimostrazione dell'invalidità del patto.
Si evidenzia poi che non parrebbe affetto da nullità il patto anche nel caso in cui, alla relativa sottoscrizione, la Banca avesse effettivamente (ove provato) subordinato l'adibizione del ricorrente alle mansioni di Private Banker e l'attribuzione dei superiori livelli QD1, QD2 e QD3.
Tanto per la maggiore delicatezza e complessità delle mansioni da attribuirsi.
In secondo luogo, si evidenzia come i vari negozi (denominati da parte reclamante “rinascimenti contrattuali”, v. pag. 3 reclamo, in fondo) siano stati sottoscritti sostanzialmente in occasione di un avanzamento di carriera del resistente all'interno dell'organigramma aziendale o di un miglioramento delle condizioni retributive di parte reclamante.
Se ne arguisce quindi l'esistenza di un coefficiente innovatore ad ogni sottoscrizione di accordo,
tale da escludere l'ipotesi di mera reiterata ripetizione del contratto e tale da precludere l'esistenza –
sempre nei termini sommari della presente fase di cognizione – di un ipotetico intento fraudolento perseguito dal datore di lavoro circa la creazione di un vincolo di fedeltà sine die, ben oltre i termini previsti dall'art. 2125 c.c.
Contrariamente a quanto indicato in reclamo, viste anche le corrette coordinate ermeneutiche illustrate nell'impugnata ordinanza e la condivisibile motivazione espressa sul punto (v. pag. 6 della reclamata ordinanza), si ritiene del tutto adeguato e proporzionato il corrispettivo convenuto in sede di stipula del patto di non concorrenza.
5 Da una piana lettura del patto si evince come le parti abbiano pattuito l'erogazione a favore del Sig.
a titolo di corrispettivo dell'impegno astensivo, una somma quantomeno pari al 40% della Pt_1
R.A.L. di riferimento alla data di cessazione del rapporto.
Trattasi di pattuizione che, nell'assicurare congruità al corrispettivo (v. anche Cass. n. 7835/2006
ove la Suprema Corte ha ritenuto congruo il compenso per il patto di non concorrenza nella misura del 10% della retribuzione annua lorda), stabilisce un corretto bilanciamento dei contrapposti interessi di cui sono portatori i paciscenti.
Contrariamente a quanto prospettato da parte reclamante, la congruità del corrispettivo del patto di non concorrenza deve essere valutata in esclusivo rapporto alla durata dell'impegno astensivo
(futuro rispetto alla cessazione del rapporto di lavoro) e non già rispetto alla durata del sinallagma contrattuale lavorativo.
E tanto per la ragione per cui il corrispettivo si compendia in un'attribuzione economica distinta dalla retribuzione e costituisce la contropartita all'obbligo astensivo assunto dal prestatore di lavoro.
Il tutto a prescindere da un'eventuale corresponsione di tale corrispettivo nella vigenza del rapporto di lavoro.
A conforto di tali assunti, è sufficiente il richiamo a quanto espresso dalla giurisprudenza di legittimità, in esegesi del disposto di cui all'art. 2125 c.c.: «a) il patto non deve necessariamente
limitarsi alle mansioni espletate dal lavoratore nel corso del rapporto, ma può riguardare qualsiasi
prestazione lavorativa che possa competere con le attività economiche volte da datore di lavoro, da
identificarsi in relazione a ciascun mercato nelle sue oggettive strutture, ove convergano domande
e offerte di beni o servizi identici o comunque parimenti idonei a soddisfare le esigenze della
clientela del medesimo mercato;
b) non deve essere di ampiezza tale da comprimere la esplicazione
della concreta professionalità del lavoratore in termini che ne compromettano ogni potenzialità
reddituale; c) quanto al corrispettivo dovuto, il patto non deve prevedere compensi simbolici o
manifestamente iniqui o sproporzionati in rapporto al sacrificio richiesto al lavoratore e alla
riduzione delle sue capacità di guadagno, indipendentemente dall'utilità che il comportamento
6 richiesto rappresenta per il datore di lavoro e dal suo ipotetico valore di mercato;
d) il
corrispettivo del patto di non concorrenza può essere erogato anche in corso del rapporto di
lavoro» (Cass., 25.8.2021, n. 23418).
Le censure esposte circa l'eccessiva ampiezza oggettiva dell'impegno inibitorio sono infondate in considerazione del più che condivisibile iter argomentativo espresso dal Giudice della prima fase (il quale ha altresì correttamente reperito i pertinenti orientamenti ermeneutici espressi sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, v. pag. 5 della reclamata ordinanza).
Contrariamente a quanto esposto da parte reclamante circa l'eccessiva pervasività dell'impegno astensivo (tale da precludergli qualsiasi positiva iniziativa di lavoro), deve ritenersi chiaro e preciso il contenuto della clausola n. 1 del patto di non concorrenza (“Ella si obbliga: a non svolgere,
direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi ed a qualsiasi titolo (e così, tra l'altro di
lavoro subordinato, autonomo, collaborazione o come organo di società, remunerato o gratuito)
alcuna attività nei settori della gestione di portafogli finanziari della clientela anche istituzionale,
dell'intermediazione finanziaria e del private banking ecc. o comunque in concorrenza l'attività
della nostra Banca”;
- “a non svolgere azioni, in qualsiasi forma possano essere esercitate (contatto diretto o per
interposta persona, nell'interesse proprio e/o di terzi, a mezzo società e/o enti di qualsiasi natura)
che abbiano come risultato la segnalazione o presentazione a terzi di clientela da Lei in precedenza
seguita, l'acquisizione o lo storno o il rigiro del portafoglio di clientela della nostra Società a
favore proprio o di terzi”;
- “a non esercitare qualsiasi attività concorrenziale, diretta o indiretta, mirata al reclutamento, per
conto di società concorrenti, di dipendenti, collaboratori, promotori, agenti facenti parte del
gruppo ”, v. doc. 4 , prima fase). Parte_3 CP_1
Nei limiti sommari della presente fase di cognizione, si ritiene infatti che la clausola ora in esame debba essere interpretata nel senso che sia inibita all'odierno reclamante esclusivamente la possibilità di: 1) collaborare – direttamente o indirettamente – con soggetti operanti nei settori della
7 gestione di portafogli finanziari della clientela anche istituzionale, dell'intermediazione finanziaria e del private banking, in concorrenza con l'attività del datore di lavoro;
2) svolgere azioni causalmente orientate allo storno di clientela o segnalazione/presentazione a terzi di clientela originariamente gestita in esercizio delle mansioni direttive affidate dal datore di lavoro;
3) svolgere azioni causalmente orientate al reclutamento e al conseguente storno di dipendenti e collaboratori, a vario titolo operanti a favore del gruppo ”. CP_1
Molteplici gli elementi che consentono di pervenire a tale approdo ermeneutico e che consentono di disattendere altresì l'eccezione di nullità del patto per violazione del disposto di cui all'art. 1346 c.c.
in ordine all'individuazione della portata oggettiva dell'impegno astensivo: 1) l'opzione ermeneutica prescelta è di carattere restrittivo circa l'ambito di operatività dell'obbligo negativo e assicura ex art. 1367 c.c. la conservazione degli effetti del patto di non concorrenza;
2) l'opzione ermeneutica prescelta si pone in maggior linea di continuità con il già richiamato scopo pratico ed elemento causale che contraddistingue il patto di non concorrenza;
3) l'impegno astensivo non coinvolge tutta l'utenza dell'Istituto di credito ma è circoscritto esclusivamente alla clientela con cui il Sig. ha avuto diretti – o indiretti ed eziologicamente correlati alla mansione ricoperta Pt_1
dal stesso in seno all'organigramma di Credem – contatti (onde la sicura percepibilità e Pt_1
comprensione da parte del prestatore di lavoro del novero di soggetti da non sollecitare nel biennio successivo al termine della propria esperienza lavorativa con l'odierna reclamata;
4) l'opzione ermeneutica prescelta assicura il miglior contemperamento degli interessi in gioco, scongiurando al contempo qualsiasi "esportazione presso imprese concorrenti" del patrimonio personale, materiale e immateriale dell'azienda e assicurando, proprio per la considerevole perimetrazione dell'ambito oggettivo di efficacia del patto, la possibilità per il resistente di poter espletare la propria professionalità specifica in tutti i settori differenti da quelli attinti dal patto (all'interno del limite territoriale indicato dalla oppure, quoad effectum e al di fuori di tale limite territoriale, anche CP_3
le attività indicate nel patto di non concorrenza.
8 Proprio con riferimento all'ampiezza territoriale del patto, si evidenzia la proporzione dello stesso non solo a mente della riscontrata congruità del corrispettivo e non sovrabbondanza dell'impegno astensivo ma anche perché circoscritto a sole due Regioni del territorio nazionale (id est: Emilia-
Romagna e Lombardia).
Sempre a tale riguardo, e con riferimento alla “clausola di remotizzazione”, la stessa deve essere interpretata nel senso che è fatto divieto al prestatore di lavoro svolgere l'attività indicata nel patto i cui effetti finali (a prescindere dal luogo di compimento dell'azione) si riverberino all'interno del territorio indicato.
Trattasi di clausola meritevole di tutela, da interpretarsi teleologicamente e quoad effectum, che consente di scongiurare, vista la grande diffusione di strumenti che consentono lo svolgimento della prestazione lavorativa intellettuale (quale sicuramente quella dell'odierno reclamante) in luoghi diversi rispetto alla sede aziendale o al domicilio / residenza del lavoratore, surrettizi “aggiramenti”
e indirette violazioni del limite territoriale al patto.
Ne consegue quindi, sempre nei limiti sommari della presente fase di cognizione, la validità del patto anche con riferimento a tale profilo.
Il vincolo temporale del patto è, poi, di durata biennale e si estende così, in misura apprezzabile, per un lasso temporale inferiore rispetto a quanto previsto in misura massima dall'art. 2125 c.c.
Da ultimo, deve essere disattesa l'eccezione di invalidità del patto prospettata da parte reclamante in ragione della presenza di una clausola che riconosce, a favore del datore di lavoro, la possibilità di recedere unilateralmente dal patto di non concorrenza, con termine di preavviso di un anno, in ipotesi di sopravvenuto mutamento di mansioni da parte del Sig. Pt_1
Sul punto deve osservarsi come il recesso da parte di sarebbe stato possibile solamente CP_1
nella vigenza del rapporto di lavoro (e tanto perché in solo tale frangente temporale è possibile che si verifichi l'ipotesi di ius variandi ex art. 2103 c.c.), con immediata liberazione del prestatore di lavoro dal vincolo astensivo e trattenimento del corrispettivo medio tempore percepito.
9 A fronte di tale regolamento contrattuale, se ne arguisce come il datore di lavoro, avvalendosi di tale facoltà, non è titolare di un potere idoneo a determinare unilateralmente il corrispettivo e la durata del vincolo astensivo: trattasi, quindi, di condizione risolutiva, in alcun modo sussumibile all'interno dell'alveo dell'art. 1355 c.c.
Onde, per tutti i motivi condivisibilmente esposti anche nell'ordinanza reclamata, la non pertinenza dei precedenti giurisprudenziali invocati da parte reclamante a sostegno della propria doglianza di invalidità del patto.
A conforto della conclusione cui si è pervenuti circa la validità di tale clausola e, in ogni caso, della sua inidoneità a travolgere in termini caducatori ex art. 1419 c.c. l'intero negozio giuridico, si richiama quanto condivisibilmente espresso da un apprezzabile orientamento giurisprudenziale di merito: «Per completezza, nonostante la doglianza non sia stata proposta in sede di reclamo, si
osserva che non è ravvisabile, ad avviso del Collegio, alcuna nullità in relazione alla facoltà di
recesso che la Banca si è riservata in base all'art. 11 del patto (“E' in facoltà della Banca recedere
unilateralmente dal presente patto di non concorrenza in qualsiasi momento, con semplice
comunicazione scritta in costanza del rapporto di lavoro, con preavviso di sei mesi. Il venire meno
del presente patto mentre farà decadere l'obbligo di non concorrenza del Dipendente per il periodo
successivo alla cessazione del servizio non determinerà il recupero di alcun importo da parte della
Banca”). Nel caso in esame, la facoltà di recesso non è consentita al momento di cessazione del
rapporto di lavoro, né dopo, ma solo in costanza di rapporto e con preavviso di sei mesi, fermo
restando il diritto del lavoratore di trattenere il compenso già versato. Si osserva, in ogni caso, che
la nullità della clausola che attribuisce alla sola banca la facoltà di recesso (così come della
clausola che riconosce alla banca la facoltà di ripetere la somma erogata a titolo di corrispettivo
in caso di inadempimento dell'obbligo di non concorrenza) non travolgerebbe la validità
dell'intero accordo, con la conseguenza che il lavoratore sarebbe comunque obbligato ad astenersi
dall'esercizio delle attività vietate;
in applicazione dell'art. 1419 c.c., infatti, la nullità delle singole
clausole comporta la nullità dell'intero contratto solo se risulta che i contraenti non lo avrebbero
10 concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità (con onere probatorio a
carico della parte interessata a far valere la nullità, Cass. n. 11749/12) e, al riguardo, l'odierno
reclamante nulla ha dedotto. In definitiva, le doglianze di parte reclamante in ordine alla dedotta
nullità del patto devono ritenersi infondate.» (T. Roma, 8.4.2024, ord. n. 35802, v. anche giurisprudenza allegata da parte reclamata sub doc. 28).
*
2) Sull'avvenuta violazione del patto
Si ritengono poi infondate le doglianze del Sig. nei confronti della reclamata ordinanza Pt_1
nella parte in cui ha riscontrato l'avvenuta violazione, in concreto, del patto di non concorrenza.
A livello fattuale, è emerso come: 1) il ricorrente, nella vigenza del rapporto di lavoro con l'odierna reclamata, gestisse un portafoglio clienti, titolari di masse finanziarie per un controvalore pari a oltre 360 milioni di Euro;
2) il ricorrente abbia rassegnato dimissioni senza preavviso e senza indicazione di giusta causa, efficaci a decorrere dal 14.9.2024; 3) il ricorrente abbia siglato, nelle immediatezze rispetto all'atto di dimissioni, un nuovo contratto di lavoro con : società CP_2
concorrente con;
4) nei giorni immediatamente successivi alla nascita di tale rapporto di CP_1
lavoro, vi siano stati disinvestimenti a danno di e a favore di per un controvalore CP_1 CP_2
complessivo pari a 180 milioni di Euro;
5) gli ordini di disinvestimento sono stati tutti trasmessi dall'ufficio postale di Campogalliano, in forma massiva e in date ravvicinate tra loro, con un format
pressoché sempre identico.
Tale composito quadro fattuale, congiunto alla intima connessione temporale tra i disinvestimenti e le dimissioni del Sig. congiunto ad un apprezzabile riscontro documentale circa la Pt_1
riferibilità dei disinvestimenti alla clientela originariamente gestita dal reclamante presso CP_1
(v. docc. 9, pt. 1 e 2; 10 e 13), congiunto al condivisibile iter motivazionale espresso nella reclamata ordinanza (fondato su plurimi e convergenti riscontri documentali di natura indiziaria, v. anche docc. 8, 9, 10, 13, 22 ), consente di ritenere dimostrata – quantomeno nei limiti sommari CP_1
11 della presente fase di cognizione – l'avvenuta violazione del patto di non concorrenza da parte del
Sig. Pt_1
*
3) Sul periculum in mora
Si ritiene poi che l'iniziativa cautelare assunta da sia altresì assistita dal requisito di CP_1
periculum in mora.
Le censure esposte sul punto da parte del Sig. si compendiano in una reiterazione delle Pt_1
medesime argomentazioni su cui il Giudice della prima fase ha, in maniera del tutto condivisibile,
preso specifica e puntuale argomentazione.
In difetto di elementi di novità rappresentati dalle parti litiganti e concordando appieno il Collegio
con il percorso motivazionale ivi espresso, si richiama in questa sede il percorso motivazionale espresso nella reclamata ordinanza in punto sussistenza periculum in mora e sussistenza in capo all'odierna reclamante di un diritto minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile.
Pregiudizio da individuarsi non solo nella perdita da parte di di competitività a livello CP_1
finanziario e di più che apprezzabili risorse economiche (masse finanziare disinvestite in stretta contiguità temporale con le dimissioni del Sig. ma anche nella perdita della propria Pt_1
immagine e reputazione nel settore di riferimento.
Carattere dell'imminenza dato dall'attuale e perdurante efficacia del rapporto di lavoro del reclamante presso la concorrente società , in violazione del patto di non concorrenza. CP_2
Carattere dell'irreparabilità dato dalla impossibilità per di poter attendere – proprio per CP_1
l'elevato ammontare delle masse disinvestite e l'elevato tasso di competitività del settore in cui operano le parti contendenti – i tempi di una pronuncia di merito onde conseguire una tutela piena ed effettiva delle situazioni giuridiche soggettive di cui è stata dimostrata (sempre nei limiti sommari della presente fase di cognizione) la lesione.
*
4) Sulle spese processuali
12 Con riferimento all'allocazione dei carichi processuali, si conferma innanzitutto in questa sede la liquidazione delle spese di lite compiuta nella reclamata ordinanza.
Con riferimento poi all'odierna fase di giudizio, si condanna parte reclamante a rifondere a favore di parte reclamata le spese di lite a mente del tipo e valore di controversia, degli adempimenti istruttori compiuti e delle prescrizioni di cui al DM 55/2014.
Da ultimo, ci si limita a osservare che dal rigetto del reclamo consegue l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione,
così come prescritto dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002 (introdotto dall'art. 1,
comma 17, della L. n. 228/2012).
P.Q.M.
Il Collegio, ogni ulteriore istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigettate, per quanto in motivazione, le domande di cui al reclamo, per l'effetto conferma in ogni sua parte la reclamata ordinanza;
2) Condanna parte reclamante a rifondere a parte reclamata, in persona del suo rappresentante legale pro tempore, le spese di lite dell'odierna fase di giudizio, quantificate in complessivi
€ 5.213,00, oltre accessori come per legge.
Modena, 25 giugno 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Edoardo Martinelli Dott.ssa Ester Russo
13
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Ester Russo, Presidente
Dott. Edoardo Martinelli;
Giudice relatore ed estensore
Dott. Vincenzo Conte, Giudice consigliere ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul reclamo proposto ex art. 669 terdecies c.p.c. in data 29.5.2025 e iscritto a ruolo R.G. lav.
843/2025
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Parte_1 C.F._1
Muzzi, con domicilio eletto presso il seguente indirizzo di posta elettronica:
Email_1
RICORRENTE
e
(C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Lava e
1 dall'Avv. Cristina del Pezzo di Caianello, con domicilio eletto presso i seguenti indirizzi di posta elettronica: e Email_2 Email_3
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 669 terdecies c.p.c. depositato in data 16.6.2025 ha interposto Parte_1
reclamo avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Modena con cui, a conferma del provvedimento ex art. 669 sexies, co. 2, c.p.c. ed in accoglimento delle istanze interinali ex art. 700
c.p.c. formulate da (di seguito anche solo “ ”), Controparte_1 CP_1
ha accertato la validità del patto di non concorrenza siglato dalle parti contendenti in data
26.11.2029, inibendo al sig. ogni attività a favore di , o comunque di Parte_1 CP_2
ulteriori soggetti, in qualsiasi forma diretta o indiretta avente quali destinatari i clienti di
[...]
e/o del con particolare riferimento a quelli in Controparte_1 Parte_2
precedenza entrati in contatto con il resistente e volta al loro sviamento, e comunque ordina al signor di cessare ogni attività incompatibile con gli obblighi assunti con il patto di Parte_1
non concorrenza.
A sostegno della propria iniziativa, parte reclamante ha: 1) censurato la reclamata ordinanza là dove non si è pronunciata in rapporto alla già formulata eccezione di invalidità del patto per difetto del proprio elemento causale ex art. 1325, n. 2, c.c.; 2) reiterato tutte le proprie eccezioni di nullità del patto – già formulate nel corso della prima fase del giudizio cautelare – per mancato rispetto dei requisiti di validità sanciti dall'art. 2125 c.c.; 3) censurato la reclamata ordinanza là dove ha accertato la validità della clausola n. 6) del patto di non concorrenza (e, così, dell'intero negozio),
che riconosce a favore del datore di lavoro la possibilità di recedere unilateralmente dal patto di non concorrenza in ipotesi di mutamento delle mansioni affidate al Sig. 4) censurato la Pt_1
reclamata ordinanza là dove non si è pronunciata in rapporto alla già formulata eccezione di
2 invalidità del patto rapporto alla cd. “clausola di remotizzazione”; 5) censurato la reclamata ordinanza là dove ha ritenuto l'iniziativa cautelare della supportata sia dal requisito del fumus CP_3
boni iuris e del periculum in mora, là dove invece non vi è prova dell'avvenuta violazione del patto e nemmeno l'esposizione di ad un pregiudizio imminente e irreparabile. CP_1
Ha rassegnato quindi le seguenti conclusioni: «Voglia il Tribunale di Modena, in composizione
collegiale, riformare e/o revocare e/o modificare la reclamata ordinanza di conferma
provvedimento precedente del 12.05.2025, emessa in data 29.04.2025, r.g. n. 1435/2024 - 1 del
Tribunale di Modena Sezione Lavoro, Giudice Dott. Andrea Marangoni – nel procedimento ex art.
700 c.p.c., rubricato al n. 1435/2024 - 1 r.g. - comunicata in data 14.05.2025, e l'effetto accogliere
le conclusioni già rassegnate nella memoria ci costituzione e difesa e che si riportano: in via
principale respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertare e dichiarare
l'inammissibilità e/o infondatezza dell'istanza cautelare in corso di causa ex artt. 669 bis e 700
c.p.c. promossa da mancando i presupposti del Controparte_1
fumus boni iuris e/o del periculum in mora, per tutti i motivi esposti in narrativa, revocando e/o
modificato per l'effetto il provvedimento. Con vittoria di spese, competenze, rimborso forfettario,
oltre iva e cpa di legge del doppio grado di giudizio».
Con memoria depositata in data 16.6.2025, si è costituita in giudizio per la fase di reclamo. CP_1
Nel prendere specifica posizione avverso la prospettazione avversaria, nel ribadire la piena validità
del patto, nel ribadire la sussistenza di tutti i requisiti costitutivi della propria pretesa cautelare, ha rassegnato le seguenti conclusioni: «Si chiede il rigetto del reclamo proposto dal signor
[...]
in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto di confermare il provvedimento Pt_1
reclamato in ogni sua parte, con l'integrale accoglimento, pertanto delle conclusioni già
rassegnate nell'istanza cautelare ex art. 700 da intendersi qui richiamate e trascritte integralmente
e che di seguito si sintetizzano:
1) si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, sentite - ove occorra - le parti ed assunte sommarie
informazioni, valutata l'esistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, come
3 sopra esposti, ordini - anche inaudita altera parte – al signor di cessare Parte_1
immediatamente ogni attività a favore di , o comunque di ulteriori soggetti, in qualsiasi CP_2
forma diretta o indiretta avente quali destinatari i clienti di Controparte_1
e/o del con particolare riferimento a quelli in precedenza entrati in contatto
[...] Parte_2
con il signor e volta al loro sviamento, e comunque ordini al signor di Pt_1 Parte_1
cessare ogni attività incompatibile con gli obblighi assunti con il patto di non concorrenza.
2) Si chiede altresì che l'ill.mo Tribunale adotti comunque ogni provvedimento opportuno per la
tutela cautelare dei diritti di . Controparte_1
All'esito dell'udienza di discussione del 17.6.2025, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione per la pronuncia della presente ordinanza.
*
In via preliminare a ogni considerazione va evidenziato che, per consolidato orientamento giurisprudenziale e dottrinale, la tutela cautelare atipica presuppone il congiunto ricorso dei requisiti del cd. "fumus boni iuris" (consistente nell'apparenza del diritto a salvaguardia del quale si intende richiedere la tutela, la cui sussistenza deve apparire come verosimile e probabile alla luce degli elementi di prova esistenti prima facie) e del "periculum in mora" (costituito dal fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile).
Con la conseguenza per cui è preclusa la concessione del provvedimento interinale richiesto allorquando manchi anche uno solo dei predetti requisiti: «L'accertamento, nell'ambito del
procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., dell'insussistenza di un rischio di pregiudizio
irreparabile ("periculum in mora") esonera il giudice dalla disamina dell'altro requisito del "fumus boni iuris”» (così ex multis T. Bari, 19.3.2008; v. anche in proposito T. Torino, 26.11.2020).
*
1) Sulla validità del patto di non concorrenza
4 Parte reclamante censura innanzitutto l'ordinanza per avere riscontrato la sussistenza nel caso di specie del requisito del fumus boni iuris.
A tale proposito, eccepisce in primo luogo la nullità del patto di non concorrenza per assenza di causa o per la sua natura fraudolenta, in quanto finalizzata al raggiungimento da parte di CP_4
di scopi pratici estranei alla fattispecie di cui all'art. 2125 c.c.
[...]
Il Collegio ritiene infondato tale motivo di censura.
Ferme le condivise argomentazioni illustrate dal Giudice della prima fase, si aggiunge come parte reclamante non abbia assolto agli oneri probatori che le competevano ex art. 2697 c.c. in punto dimostrazione dell'invalidità del patto.
Si evidenzia poi che non parrebbe affetto da nullità il patto anche nel caso in cui, alla relativa sottoscrizione, la Banca avesse effettivamente (ove provato) subordinato l'adibizione del ricorrente alle mansioni di Private Banker e l'attribuzione dei superiori livelli QD1, QD2 e QD3.
Tanto per la maggiore delicatezza e complessità delle mansioni da attribuirsi.
In secondo luogo, si evidenzia come i vari negozi (denominati da parte reclamante “rinascimenti contrattuali”, v. pag. 3 reclamo, in fondo) siano stati sottoscritti sostanzialmente in occasione di un avanzamento di carriera del resistente all'interno dell'organigramma aziendale o di un miglioramento delle condizioni retributive di parte reclamante.
Se ne arguisce quindi l'esistenza di un coefficiente innovatore ad ogni sottoscrizione di accordo,
tale da escludere l'ipotesi di mera reiterata ripetizione del contratto e tale da precludere l'esistenza –
sempre nei termini sommari della presente fase di cognizione – di un ipotetico intento fraudolento perseguito dal datore di lavoro circa la creazione di un vincolo di fedeltà sine die, ben oltre i termini previsti dall'art. 2125 c.c.
Contrariamente a quanto indicato in reclamo, viste anche le corrette coordinate ermeneutiche illustrate nell'impugnata ordinanza e la condivisibile motivazione espressa sul punto (v. pag. 6 della reclamata ordinanza), si ritiene del tutto adeguato e proporzionato il corrispettivo convenuto in sede di stipula del patto di non concorrenza.
5 Da una piana lettura del patto si evince come le parti abbiano pattuito l'erogazione a favore del Sig.
a titolo di corrispettivo dell'impegno astensivo, una somma quantomeno pari al 40% della Pt_1
R.A.L. di riferimento alla data di cessazione del rapporto.
Trattasi di pattuizione che, nell'assicurare congruità al corrispettivo (v. anche Cass. n. 7835/2006
ove la Suprema Corte ha ritenuto congruo il compenso per il patto di non concorrenza nella misura del 10% della retribuzione annua lorda), stabilisce un corretto bilanciamento dei contrapposti interessi di cui sono portatori i paciscenti.
Contrariamente a quanto prospettato da parte reclamante, la congruità del corrispettivo del patto di non concorrenza deve essere valutata in esclusivo rapporto alla durata dell'impegno astensivo
(futuro rispetto alla cessazione del rapporto di lavoro) e non già rispetto alla durata del sinallagma contrattuale lavorativo.
E tanto per la ragione per cui il corrispettivo si compendia in un'attribuzione economica distinta dalla retribuzione e costituisce la contropartita all'obbligo astensivo assunto dal prestatore di lavoro.
Il tutto a prescindere da un'eventuale corresponsione di tale corrispettivo nella vigenza del rapporto di lavoro.
A conforto di tali assunti, è sufficiente il richiamo a quanto espresso dalla giurisprudenza di legittimità, in esegesi del disposto di cui all'art. 2125 c.c.: «a) il patto non deve necessariamente
limitarsi alle mansioni espletate dal lavoratore nel corso del rapporto, ma può riguardare qualsiasi
prestazione lavorativa che possa competere con le attività economiche volte da datore di lavoro, da
identificarsi in relazione a ciascun mercato nelle sue oggettive strutture, ove convergano domande
e offerte di beni o servizi identici o comunque parimenti idonei a soddisfare le esigenze della
clientela del medesimo mercato;
b) non deve essere di ampiezza tale da comprimere la esplicazione
della concreta professionalità del lavoratore in termini che ne compromettano ogni potenzialità
reddituale; c) quanto al corrispettivo dovuto, il patto non deve prevedere compensi simbolici o
manifestamente iniqui o sproporzionati in rapporto al sacrificio richiesto al lavoratore e alla
riduzione delle sue capacità di guadagno, indipendentemente dall'utilità che il comportamento
6 richiesto rappresenta per il datore di lavoro e dal suo ipotetico valore di mercato;
d) il
corrispettivo del patto di non concorrenza può essere erogato anche in corso del rapporto di
lavoro» (Cass., 25.8.2021, n. 23418).
Le censure esposte circa l'eccessiva ampiezza oggettiva dell'impegno inibitorio sono infondate in considerazione del più che condivisibile iter argomentativo espresso dal Giudice della prima fase (il quale ha altresì correttamente reperito i pertinenti orientamenti ermeneutici espressi sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, v. pag. 5 della reclamata ordinanza).
Contrariamente a quanto esposto da parte reclamante circa l'eccessiva pervasività dell'impegno astensivo (tale da precludergli qualsiasi positiva iniziativa di lavoro), deve ritenersi chiaro e preciso il contenuto della clausola n. 1 del patto di non concorrenza (“Ella si obbliga: a non svolgere,
direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi ed a qualsiasi titolo (e così, tra l'altro di
lavoro subordinato, autonomo, collaborazione o come organo di società, remunerato o gratuito)
alcuna attività nei settori della gestione di portafogli finanziari della clientela anche istituzionale,
dell'intermediazione finanziaria e del private banking ecc. o comunque in concorrenza l'attività
della nostra Banca”;
- “a non svolgere azioni, in qualsiasi forma possano essere esercitate (contatto diretto o per
interposta persona, nell'interesse proprio e/o di terzi, a mezzo società e/o enti di qualsiasi natura)
che abbiano come risultato la segnalazione o presentazione a terzi di clientela da Lei in precedenza
seguita, l'acquisizione o lo storno o il rigiro del portafoglio di clientela della nostra Società a
favore proprio o di terzi”;
- “a non esercitare qualsiasi attività concorrenziale, diretta o indiretta, mirata al reclutamento, per
conto di società concorrenti, di dipendenti, collaboratori, promotori, agenti facenti parte del
gruppo ”, v. doc. 4 , prima fase). Parte_3 CP_1
Nei limiti sommari della presente fase di cognizione, si ritiene infatti che la clausola ora in esame debba essere interpretata nel senso che sia inibita all'odierno reclamante esclusivamente la possibilità di: 1) collaborare – direttamente o indirettamente – con soggetti operanti nei settori della
7 gestione di portafogli finanziari della clientela anche istituzionale, dell'intermediazione finanziaria e del private banking, in concorrenza con l'attività del datore di lavoro;
2) svolgere azioni causalmente orientate allo storno di clientela o segnalazione/presentazione a terzi di clientela originariamente gestita in esercizio delle mansioni direttive affidate dal datore di lavoro;
3) svolgere azioni causalmente orientate al reclutamento e al conseguente storno di dipendenti e collaboratori, a vario titolo operanti a favore del gruppo ”. CP_1
Molteplici gli elementi che consentono di pervenire a tale approdo ermeneutico e che consentono di disattendere altresì l'eccezione di nullità del patto per violazione del disposto di cui all'art. 1346 c.c.
in ordine all'individuazione della portata oggettiva dell'impegno astensivo: 1) l'opzione ermeneutica prescelta è di carattere restrittivo circa l'ambito di operatività dell'obbligo negativo e assicura ex art. 1367 c.c. la conservazione degli effetti del patto di non concorrenza;
2) l'opzione ermeneutica prescelta si pone in maggior linea di continuità con il già richiamato scopo pratico ed elemento causale che contraddistingue il patto di non concorrenza;
3) l'impegno astensivo non coinvolge tutta l'utenza dell'Istituto di credito ma è circoscritto esclusivamente alla clientela con cui il Sig. ha avuto diretti – o indiretti ed eziologicamente correlati alla mansione ricoperta Pt_1
dal stesso in seno all'organigramma di Credem – contatti (onde la sicura percepibilità e Pt_1
comprensione da parte del prestatore di lavoro del novero di soggetti da non sollecitare nel biennio successivo al termine della propria esperienza lavorativa con l'odierna reclamata;
4) l'opzione ermeneutica prescelta assicura il miglior contemperamento degli interessi in gioco, scongiurando al contempo qualsiasi "esportazione presso imprese concorrenti" del patrimonio personale, materiale e immateriale dell'azienda e assicurando, proprio per la considerevole perimetrazione dell'ambito oggettivo di efficacia del patto, la possibilità per il resistente di poter espletare la propria professionalità specifica in tutti i settori differenti da quelli attinti dal patto (all'interno del limite territoriale indicato dalla oppure, quoad effectum e al di fuori di tale limite territoriale, anche CP_3
le attività indicate nel patto di non concorrenza.
8 Proprio con riferimento all'ampiezza territoriale del patto, si evidenzia la proporzione dello stesso non solo a mente della riscontrata congruità del corrispettivo e non sovrabbondanza dell'impegno astensivo ma anche perché circoscritto a sole due Regioni del territorio nazionale (id est: Emilia-
Romagna e Lombardia).
Sempre a tale riguardo, e con riferimento alla “clausola di remotizzazione”, la stessa deve essere interpretata nel senso che è fatto divieto al prestatore di lavoro svolgere l'attività indicata nel patto i cui effetti finali (a prescindere dal luogo di compimento dell'azione) si riverberino all'interno del territorio indicato.
Trattasi di clausola meritevole di tutela, da interpretarsi teleologicamente e quoad effectum, che consente di scongiurare, vista la grande diffusione di strumenti che consentono lo svolgimento della prestazione lavorativa intellettuale (quale sicuramente quella dell'odierno reclamante) in luoghi diversi rispetto alla sede aziendale o al domicilio / residenza del lavoratore, surrettizi “aggiramenti”
e indirette violazioni del limite territoriale al patto.
Ne consegue quindi, sempre nei limiti sommari della presente fase di cognizione, la validità del patto anche con riferimento a tale profilo.
Il vincolo temporale del patto è, poi, di durata biennale e si estende così, in misura apprezzabile, per un lasso temporale inferiore rispetto a quanto previsto in misura massima dall'art. 2125 c.c.
Da ultimo, deve essere disattesa l'eccezione di invalidità del patto prospettata da parte reclamante in ragione della presenza di una clausola che riconosce, a favore del datore di lavoro, la possibilità di recedere unilateralmente dal patto di non concorrenza, con termine di preavviso di un anno, in ipotesi di sopravvenuto mutamento di mansioni da parte del Sig. Pt_1
Sul punto deve osservarsi come il recesso da parte di sarebbe stato possibile solamente CP_1
nella vigenza del rapporto di lavoro (e tanto perché in solo tale frangente temporale è possibile che si verifichi l'ipotesi di ius variandi ex art. 2103 c.c.), con immediata liberazione del prestatore di lavoro dal vincolo astensivo e trattenimento del corrispettivo medio tempore percepito.
9 A fronte di tale regolamento contrattuale, se ne arguisce come il datore di lavoro, avvalendosi di tale facoltà, non è titolare di un potere idoneo a determinare unilateralmente il corrispettivo e la durata del vincolo astensivo: trattasi, quindi, di condizione risolutiva, in alcun modo sussumibile all'interno dell'alveo dell'art. 1355 c.c.
Onde, per tutti i motivi condivisibilmente esposti anche nell'ordinanza reclamata, la non pertinenza dei precedenti giurisprudenziali invocati da parte reclamante a sostegno della propria doglianza di invalidità del patto.
A conforto della conclusione cui si è pervenuti circa la validità di tale clausola e, in ogni caso, della sua inidoneità a travolgere in termini caducatori ex art. 1419 c.c. l'intero negozio giuridico, si richiama quanto condivisibilmente espresso da un apprezzabile orientamento giurisprudenziale di merito: «Per completezza, nonostante la doglianza non sia stata proposta in sede di reclamo, si
osserva che non è ravvisabile, ad avviso del Collegio, alcuna nullità in relazione alla facoltà di
recesso che la Banca si è riservata in base all'art. 11 del patto (“E' in facoltà della Banca recedere
unilateralmente dal presente patto di non concorrenza in qualsiasi momento, con semplice
comunicazione scritta in costanza del rapporto di lavoro, con preavviso di sei mesi. Il venire meno
del presente patto mentre farà decadere l'obbligo di non concorrenza del Dipendente per il periodo
successivo alla cessazione del servizio non determinerà il recupero di alcun importo da parte della
Banca”). Nel caso in esame, la facoltà di recesso non è consentita al momento di cessazione del
rapporto di lavoro, né dopo, ma solo in costanza di rapporto e con preavviso di sei mesi, fermo
restando il diritto del lavoratore di trattenere il compenso già versato. Si osserva, in ogni caso, che
la nullità della clausola che attribuisce alla sola banca la facoltà di recesso (così come della
clausola che riconosce alla banca la facoltà di ripetere la somma erogata a titolo di corrispettivo
in caso di inadempimento dell'obbligo di non concorrenza) non travolgerebbe la validità
dell'intero accordo, con la conseguenza che il lavoratore sarebbe comunque obbligato ad astenersi
dall'esercizio delle attività vietate;
in applicazione dell'art. 1419 c.c., infatti, la nullità delle singole
clausole comporta la nullità dell'intero contratto solo se risulta che i contraenti non lo avrebbero
10 concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità (con onere probatorio a
carico della parte interessata a far valere la nullità, Cass. n. 11749/12) e, al riguardo, l'odierno
reclamante nulla ha dedotto. In definitiva, le doglianze di parte reclamante in ordine alla dedotta
nullità del patto devono ritenersi infondate.» (T. Roma, 8.4.2024, ord. n. 35802, v. anche giurisprudenza allegata da parte reclamata sub doc. 28).
*
2) Sull'avvenuta violazione del patto
Si ritengono poi infondate le doglianze del Sig. nei confronti della reclamata ordinanza Pt_1
nella parte in cui ha riscontrato l'avvenuta violazione, in concreto, del patto di non concorrenza.
A livello fattuale, è emerso come: 1) il ricorrente, nella vigenza del rapporto di lavoro con l'odierna reclamata, gestisse un portafoglio clienti, titolari di masse finanziarie per un controvalore pari a oltre 360 milioni di Euro;
2) il ricorrente abbia rassegnato dimissioni senza preavviso e senza indicazione di giusta causa, efficaci a decorrere dal 14.9.2024; 3) il ricorrente abbia siglato, nelle immediatezze rispetto all'atto di dimissioni, un nuovo contratto di lavoro con : società CP_2
concorrente con;
4) nei giorni immediatamente successivi alla nascita di tale rapporto di CP_1
lavoro, vi siano stati disinvestimenti a danno di e a favore di per un controvalore CP_1 CP_2
complessivo pari a 180 milioni di Euro;
5) gli ordini di disinvestimento sono stati tutti trasmessi dall'ufficio postale di Campogalliano, in forma massiva e in date ravvicinate tra loro, con un format
pressoché sempre identico.
Tale composito quadro fattuale, congiunto alla intima connessione temporale tra i disinvestimenti e le dimissioni del Sig. congiunto ad un apprezzabile riscontro documentale circa la Pt_1
riferibilità dei disinvestimenti alla clientela originariamente gestita dal reclamante presso CP_1
(v. docc. 9, pt. 1 e 2; 10 e 13), congiunto al condivisibile iter motivazionale espresso nella reclamata ordinanza (fondato su plurimi e convergenti riscontri documentali di natura indiziaria, v. anche docc. 8, 9, 10, 13, 22 ), consente di ritenere dimostrata – quantomeno nei limiti sommari CP_1
11 della presente fase di cognizione – l'avvenuta violazione del patto di non concorrenza da parte del
Sig. Pt_1
*
3) Sul periculum in mora
Si ritiene poi che l'iniziativa cautelare assunta da sia altresì assistita dal requisito di CP_1
periculum in mora.
Le censure esposte sul punto da parte del Sig. si compendiano in una reiterazione delle Pt_1
medesime argomentazioni su cui il Giudice della prima fase ha, in maniera del tutto condivisibile,
preso specifica e puntuale argomentazione.
In difetto di elementi di novità rappresentati dalle parti litiganti e concordando appieno il Collegio
con il percorso motivazionale ivi espresso, si richiama in questa sede il percorso motivazionale espresso nella reclamata ordinanza in punto sussistenza periculum in mora e sussistenza in capo all'odierna reclamante di un diritto minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile.
Pregiudizio da individuarsi non solo nella perdita da parte di di competitività a livello CP_1
finanziario e di più che apprezzabili risorse economiche (masse finanziare disinvestite in stretta contiguità temporale con le dimissioni del Sig. ma anche nella perdita della propria Pt_1
immagine e reputazione nel settore di riferimento.
Carattere dell'imminenza dato dall'attuale e perdurante efficacia del rapporto di lavoro del reclamante presso la concorrente società , in violazione del patto di non concorrenza. CP_2
Carattere dell'irreparabilità dato dalla impossibilità per di poter attendere – proprio per CP_1
l'elevato ammontare delle masse disinvestite e l'elevato tasso di competitività del settore in cui operano le parti contendenti – i tempi di una pronuncia di merito onde conseguire una tutela piena ed effettiva delle situazioni giuridiche soggettive di cui è stata dimostrata (sempre nei limiti sommari della presente fase di cognizione) la lesione.
*
4) Sulle spese processuali
12 Con riferimento all'allocazione dei carichi processuali, si conferma innanzitutto in questa sede la liquidazione delle spese di lite compiuta nella reclamata ordinanza.
Con riferimento poi all'odierna fase di giudizio, si condanna parte reclamante a rifondere a favore di parte reclamata le spese di lite a mente del tipo e valore di controversia, degli adempimenti istruttori compiuti e delle prescrizioni di cui al DM 55/2014.
Da ultimo, ci si limita a osservare che dal rigetto del reclamo consegue l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione,
così come prescritto dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002 (introdotto dall'art. 1,
comma 17, della L. n. 228/2012).
P.Q.M.
Il Collegio, ogni ulteriore istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigettate, per quanto in motivazione, le domande di cui al reclamo, per l'effetto conferma in ogni sua parte la reclamata ordinanza;
2) Condanna parte reclamante a rifondere a parte reclamata, in persona del suo rappresentante legale pro tempore, le spese di lite dell'odierna fase di giudizio, quantificate in complessivi
€ 5.213,00, oltre accessori come per legge.
Modena, 25 giugno 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Edoardo Martinelli Dott.ssa Ester Russo
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