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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 1452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1452 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Eugenio Forgillo - Presidente -
- dr.ssa Natalia Ceccarelli - Consigliere -
- dr. Sandro Figliozzi - Giudice Ausiliario relatore -
ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello avverso la sentenza n. 428/2022, pubblicata il 09/02/2022,
emessa dal Tribunale di Napoli Nord, iscritto al n.3881/2022 del ruolo generale degli
affari civili contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 03.12.2024 e pendente
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Felice Parte_1 C.F._1
Bianco, c.f. , p.e.c. giusta procura in C.F._2 Email_1
calce dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo,
[...]
[...
(già , c.f. n. Controparte_1 Controparte_2
, in persona del suo procuratore avv. tale in forza P.IVA_1 Controparte_3
di procura speciale autenticata in data 25.03.2010 dal dott. Notaio in Persona_1
Roma (Rep. n. 33741 – Racc. n. 14303), rappresentato e difeso, giusta procura alle liti apposta in calce al decreto ingiuntivo opposto, dagli avv.ti Josephine Romano (c.f.: REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
e c.f. C.F._3 Parte_2 CodiceFiscale_4
, p.e.c.:
[...] Email_2 Email_3
-APPELLATA –
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
1. , con citazione notificata tramite p.e.c. il 09.5.22 appellava la Parte_1
sentenza indicata in epigrafe, emessa dal Tribunale di Napoli Nord nel giudizio di oppo-
sizione al decreto ingiuntivo n.5678/2017 del medesimo Tribunale. L'ingiunzione era stata ottenuta dal per il pagamento di €. 73.828,31 Controparte_1
per sorte capitale oltre accessori e spese, di cui alla fattura n. 063227688825218A
emessa a seguito della verifica, a seguito di segnalazione della Guardia di Finanza,
dell'avvenuta manomissione del contatore di energia elettrica sito in immobile intestato a e previa ricostruzione dei consumi fino alla data della verifica, av- Parte_1
venuta il 10.10.2014.
2. L'opponente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva per mancanza del relativo contratto di fornitura con indicazione del codice POD e del codice cliente;
l'inidoneità degli estratti contabili e della fattura a dimostrare il credito, la mancanza di prova dell'effettivo prelievo, l'erroneità della ricostruzione dei consumi. L CP_4
stava l'infondatezza delle avverse ragioni.
3. Il giudice rigettava l'opposizione perché considerava acclarato l'allaccio abusivo a vantaggio dell'immobile di proprietà del , irrilevante l'utilizzo dello stabile da Pt_1
parte di terzi, tal , ritenendo sussistente l'uso dei macchinari colle- Persona_2
gati. Affermava che la ricostruzione dei consumi era avvenuta conformemente alla normativa di settore.
4. proponeva appello premettendo di aver depositato sentenza Parte_1
penale di assoluzione perché il fatto non sussiste e nella quale era affermato come nessun prelievo di energia fosse in atto al momento dell'accesso della Guardia di Fi-
nanza. Contestava le parti della sentenza impugnata nella quale il giudice concedeva est. Sandro Figliozzi
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rilevanza alla sola proprietà dell'immobile da parte del ed i criteri di ricostruzione Pt_1
dei consumi, condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite, non si pronun-
ciava sulle eccezioni mosse sul metodo ricostruttivo e sull'assoluzione di e Pt_1
. Per_2
L'appellante sottoponeva quindi all'attenzione della Corte i seguenti motivi di gravame:
a) nullità della sentenza perché corredata da una motivazione meramente appa-
rente, risultando carente nell'iter logico motivazionale;
b) Erroneità del rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'op-
ponente perché non aveva la disponibilità del locale ove era sito l'al- Parte_1
laccio abusivo in favore di una “autorimessa adibita a fabbrica” ed un'abitazione nel piazzale della quale non v'era prova della proprietà del . Nel giudizio penale Pt_1
l'accertatore on sapeva riferire se al momento dell'accesso fosse in corso il pre- CP_2
lievo di energia. La fornitura risultava intestata a tal fino al 2011 e pertanto CP_5
neppure la circostanza secondo la quale l'addebito era mosso al . Pt_1
c) Mancata individuazione del metodo ricostruttivo dei consumi in quanto la sen-
tenza non consente di comprendere perché l'utenza cessata, già intestata a terzi –
fosse contestata a e perché non era fornita la prova della cessazione CP_5 Pt_1
dell'utenza e quindi dell'inizio del calcolo presuntivo, oltre che della correttezza dei con-
teggi.
Sottolineava come l'opposto avesse nelle proprie difese dapprima richiamato la neces-
sità di applicazione degli artt. 9, 10 e 11 della Delibera n. 200/99 e dall'art. 41 della
Delibera n. 120/2008 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas per l'individuazione dei criteri di ricostruzione, salvo in conclusionale affermare che “i richiamati artt. 10 e 11
della Delibera n. 200/99 AEEG sono del tutto inconferenti, perché sono relativi alla di-
versa ipotesi di guasto o rottura” invece applicabile in virtù dell'art 16 del Testo Integrato
Misura Elettrica anche ai casi di presunti prelievi irregolari. Era quindi la delibera est. Sandro Figliozzi
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ARERA 200/99 a dover essere applicata e non quella indicata dall riferita alla CP_2
Potenza tecnicamente prelevabile.
d) Erronea condanna al pagamento delle spese di lite da riformare in conseguenza della fondatezza del gravame e) Violazione del disposto dell'art. 112 c.p.c. perché l'opponente aveva chiesto l'ap-
plicazione dell'art 10 della delibera Arera 200/99 che prevede, in caso di indeterminabi-
lità del momento in cui si verifica il guasto o la rottura del gruppo di misura, di proce-
dere alla ricostruzione al massimo per un anno. Tale modalità è prevista anche per i casi di prelievi irregolari in virtù dall'art 16 del testo integrato misura elettrica – time.
f) Violazione del disposto dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 115 c.p.c. perché il giudice non teneva conto della sentenza di assoluzione del che, pur non esplicando Pt_1
efficacia di giudicato nel giudizio civile comunque può essere posta a fondamento del convincimento del giudice. Il Tribunale rigettava immotivatamente anche le istanze istruttorie proposte in primo grado, non tenendo conto che la CTU contabile avrebbe consentito una necessaria verifica i conteggi.
Così l'appellante concludeva: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli, contrariis
reiectis
1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa
il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n. 428/2022 pubbl. il
9.02.2022 RG n. 3175/2018 afferente il giudizio tra le parti di cui innanzi, accogliere,
tutte, le conclusioni avanzate in prime cure che qui che ivi si intendono per ripetute e
trascritte (nessuna esclusa) e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le
istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel
presente atto;
2) PRONUNCIARE LA NULLITÀ DELLA SENTENZA PER E/O INSUFFI- Pt_3
CIENTE e/o apparente MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE ART 132 CPC E 118 DISP ATT-
VIOLAZIONE ART 111 COSTITUZIONE
est. Sandro Figliozzi
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3) Accertare e dichiarare la OMESSA PRONUNCIA SULLA APPLICABILITÀ DELLA
DELIBERA ARERA 200/99 e la OMESSA PRONUNCIA SU UN FATTO DECISIVO
DELLA CONTROVERSIA quale la sentenza di assoluzione recante la dichiarazione te-
stimoniale del verificatore della GDF ed accogliere i motivi di appello proposti , CP_2
ritenendo applicabile tale delibera e ponendo a base del convincimento la dichiarazione
dei testi escussi in sede penale
4) In ogni caso accertare e dichiarare LA CARENZA DI LEGITTIMAZIONE dell'oppo-
nente-appellante anche in assenza di prova come innanzi richiesto;
5) RITENERSI NON PROVATO IL CREDITO ANCHE IN RELAZIONE alle contestazioni
avanzate CIRCA la carenza di legittimazione e mancata applicazione della DELIBERA
ARERA 200/99;
6) nella denegata ipotesi di non accoglimento di quanto sopra, ritenere comunque NON
PROVATO L'IMPORTO PORTATO DAL DECRETO INGIUNTIVO atteso che manca la
prova della attribuibilità all' appellante di qualsiasi cifra e importo nonché MANCA LA
PROVA DEL DANNO SUBITO EX ADVERSO, MANCA LA PROVA DELL'ATTRIBUIBI-
LITA' DELLA MANOMISSIONE IN CAPO ALL'APPELLANTE VISTA LA SENTENZA DI
ASSOLUZIONE; INOLTRE MANCA LA PROVA DEL METODO RICOSTRUTTIVO UTI-
LIZZATO
7) Ammettersi in via subordinata in caso di non accoglimento delle superiori istanze, se
ritenuto necessario CTU tecnica come richiesta sin dall'atto di citazione, richiesta che si
reitera in questa sede
8) Revocare la condanna al pagamento di tutte le spese, nessuna esclusa e degli inte-
ressi, conseguenza della soccombenza.
Con Vittoria di spese e competenze da attribuirsi a favore del procuratore antistatario
per entrambi i giudizi di primo e secondo grado, con CONSEQUENZIALE revoca del
capo relativo alle spese a carico dell'appellante.”
est. Sandro Figliozzi
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5. Replicava l'appellata eccependo l'inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c e la sua infondatezza nel merito.
La sentenza di assoluzione emessa in data 23.1.2020 era inconferente e non efficace nel contenzioso civile perché avente ad oggetto la distinta responsabilità penale. Oltre-
tutto era stata depositata irritualmente, solo successivamente alla scadenza dei termini istruttori.
era stato presente, perché chiamato dalla Guardia di Finanza, all'ac- Parte_1
certamento della manomissione del contatore identificato con POD IT001E64656715
da parte di Enel Distribuzione S.p.a. che determinava un prelievo irregolare di energia elettrica. Aveva sottoscritto il verbale non contestato, qualificandosi come proprietario.
L'infondatezza dell'allegazione dell'opponente, secondo la quale non era tenuto al pa-
gamento per non aver commesso il fatto illecito per non aver utilizzato la fornitura, di-
scendeva dalla mancanza di prova di aver adottato tutte le misure idonee di controllo e di custodia del misuratore.
era legittimato passivamente nel giudizio perché, pur non conte- Parte_1
stando di essere proprietario dell'immobile, consentiva che la somministrazione avve-
nisse in favore di terzi non intestatari di alcuna utenza.
L'appellata allegava che secondo quando previsto dell'art. 4.3, del Testo Integrato Ven-
dita [TIV] di cui all'Allegato A della Delibera 156/07 e s.m.i., nel caso in cui un cliente finale si trovi senza un venditore sul mercato libero e, di conseguenza, senza un con-
tratto di trasporto e un contratto di dispacciamento in vigore con riferimento a uno o più
punti di prelievo nella propria titolarità, l'impresa distributrice provvede ad inserire i me-
desimi punti di prelievo nei contratti di trasporto dell'Esercente la Maggior Tutela o dell'Esercente la Salvaguardia. quale esercente la Controparte_1
maggior tutela informata, correttamente quindi provvedeva ad emettere la fattura.
est. Sandro Figliozzi
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In merito al quantum debeatur l rocedeva alla ricostruzione consumi sulla base CP_2
della “potenza tecnicamente prelevabile”, utilizzando i “Criteri di ricostruzione e di stima dei dati di misura dell'energia elettrica” di cui alla normativa ARERA, considerando quanto prelevabile dalla rete in regime continuativo in relazione alle caratteristiche elet-
triche della connessione, utilizzando le ore di utilizzo stimate per kW di potenza tecni-
camente prelevabile.
In merito alla ricostruzione temporale dei consumi, l'appellato ribadiva che la fattispecie in esame non rientra tra quelle di cui all'art. 10 della Delibera n. 200/99 AEEG, che invece prevede la diversa ipotesi di guasto o rottura, con conseguente infondatezza dell'eccezione.
Proposta opposizione alla nomina di un CTU, l'appellato così concludeva:
“-in via preliminare:
accertata la carenza dei presupposti di cui all'art. 348 c.p.c. dichiarare inammissibile
l'atto di appello proposto;
- nel merito in via principale:
respingere l'appello proposto dal sig. in quanto infondato in fatto e in Parte_1
diritto per i motivi esposti in narrativa e confermare integralmente l'impugnata sentenza;
- in via istruttoria:
-rigettare la richiesta di CTU perché meramente esplorativa e ogni eventuale istanza
istruttoria avversa e, nella denegata ipotesi di loro ammissione, essere ammessi a prova
contraria.”
6. All'udienza del 03 dicembre 2024 la Corte tratteneva la causa in decisione con-
cedendo i termini di rito per il deposito delle difese finali.
Motivi della decisione
7. L'avvenuta manomissione del contatore costituisce un dato pacifico in giudizio est. Sandro Figliozzi
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così come la titolarità dello stabile da parte del , certamente proprietario, come Pt_1
ammesso a pag. 4 dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo e comunque mai conte-
stato. In caso di manomissione ad opera presumibilmente di terzi, nel godimento dello stabile servito, è pacifica la giurisprudenza (tra le tante, sentenza n. 297/2020 della
S.C) secondo la quale l'utente deve dimostrare l'adozione di idonee misure di controllo intese ad impedire, mediante l'uso della comune diligenza, la condotta illecita dei terzi:
il debitore deve dimostrajre che l'uso abusivo della utenza è avvenuto per forza mag-
giore o caso, essendo irrilevante la mancata individuazione dell'autore materiale della manomissione perché, per la natura contrattuale del rapporto oggetto del contenzioso civile, il contraente diviene custode del misuratore oggetto della manovra fraudolenta
(S.C. n. 13605/2019).
In virtù di quanto esposto, quindi, in punto di an debeatur apparentemente la questione sembrerebbe di semplice e lineare decisione, non emergendo alcuna attività del Pt_1
finalizzata al controllo del bene in sua custodia. Così non è, tuttavia, a seguito dell'as-
soluzione di con formula piena, perché il fatto non sussiste, in sede Parte_1
penale, dal Tribunale di Napoli Nord che emetteva la sentenza n. 272/2020 depositata il 12.3.2020 e divenuta irrevocabile l'11.7.2020. Il giudice, pronunciandosi sul capo d'im-
putazione contestato al e alla , furto di energia elettrica, decideva per Pt_1 Per_2
l'assoluzione dopo aver escusso come testimoni gli operatori intervenuti in loco che ri-
ferivano la presenza di macchinari collegati alla rete elettrica e semilavorati per la produzione delle buste di plastica. I testimoni non sapevano riferire, tutavia, se la pro-
duzione fosse in atto, se vi fossero lavoratori impiegati e se vi fosse stato o meno pre-
lievo di energia elettrica. Gli agenti della Guardia di Finanza, e Testimone_1 Tes_2
escussi come testi, smentivano quanto riportato dal verbale acquisito in sede
[...]
civile secondo il quale i macchinari erano “accesi e caldi”. Dichiaravano invece di aver est. Sandro Figliozzi
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accertato nel corso dell'accesso che i macchinari non erano funzionanti e l'assenza di dipendenti al lavoro;
, ispettore del lavoro, precisava che la produzione Persona_3
non era in atto a causa del sequestro e dell'ordinanza di demolizione del fabbricato,
abusivo. , dipendente di E-distribuzione, non sapeva riferire nulla Testimone_3
sull'effettivo prelievo di energia. Il giudice, dall'istruttoria dibattimentale succintamente descritta traeva il convincimento della mancata prova “sull'esistenza o meno di una pro-
duzione..” e della sottrazione dell'energia pronunciando, di conseguenza, sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste. Detta sentenza era prodotta agli atti nel corso del primo grado del giudizio civile all'udienza subito seguente quella della sua irrevoca-
bilità e quindi ben poteva essere acquisita.
La S.C., con l'ordinanza n.2659/2023 precisa come per l'articolo 652 c.p.p. il giudicato di assoluzione abbia effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un ef-
fettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza del fatto nella sua materialità o della partecipazione dell'imputato e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'insussistenza degli elementi costituenti il reato contestato e non coincidenti con l'il-
lecito dedotto nel giudizio civile di danno. In tal caso, compete al giudice civile il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate dall'esito del processo penale. L'as-
soluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste non esonera il giudice civile, davanti al quale sia stata proposta l'azione per il risarcimento dei danni, dal riesame dei fatti emersi nel procedimento penale ai fini propri del giudizio civile, quando il titolo della responsabilità civile sia diverso da quello della responsabilità penale e ciò perché il giu-
dicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'accertamento est. Sandro Figliozzi
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dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attri-
buibilità di esso all'imputato e cioè quando l'assoluzione sia stata pronunziata a norma dell'articolo 530, comma 2, Cpp;
inoltre l'accertamento contenuto in una sentenza pe-
nale irrevocabile di assoluzione non ha efficacia di giudicato, ai sensi dell'articolo 652
Cpp, nel giudizio civile di danno, nel quale, in tal caso, compete al giudice il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate dall'esito del processo penale, come sancito dalla S.C. con la sentenza n. 4764/2016, ordinanza n. 25338/2013, sentenza n.
3376/2011). La sentenza penale irrevocabile di assoluzione non ha efficacia di giudi-
cato, ai sensi dell'art. 652 Cpp, nel giudizio civile di danno, nel quale - attesa l'autonomia e la separatezza tra giudizio civile e giudizio penale compete al giudice il potere di ac-
certare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio, e di per-
venire a soluzioni e qualificazioni non vincolate all'esito del processo penale (S.C., sen-
tenze n. 36638/2021, n. 13212/2010 e 14 febbraio 2006, n. 3193/2006). L'assoluzione,
nei confronti del , era pronunciata in virtù del primo comma e non del secondo Pt_1
dell'art. 530 II co c.p.p.
8. In virtù di quanto esposto, concentrando l'attenzione sul solo fabbricato autori-
messa e non sull'adiacente abitazione, non oggetto di accertamento quanto alla titolarità
della proprietà, la Corte trae la conclusione che il giudizio penale ben possa incidere su quello ora in esame. L'assoluzione piena e non con formula dubitativa dell'opponente era pronunciata sul presupposto del mancato riscontro dell'effettiva sottrazione dell'energia elettrica e cioè per mancata prova dell'esistenza del fatto materiale oggetto del reato contestato. Il convincimento del giudice era conseguenza, condivisa,
dell'esame diretto degli operatori che materialmente intervenivano sul posto e redige-
vano il verbale all'origine della contestazione mossa al . L'istruttoria del giudizio Pt_1
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penale era quindi ampia più di quella del contenzioso civile, fondato solo sui dati docu-
mentali, e consentiva di accertare l'accaduto in modo ben più completo;
il giudice non può non tenerne conto pur non sussistendo alcun vincolo e ben potendo autonoma-
mente accertare i fatti, anche con l'ausilio della prova presuntiva e secondo canoni di-
versi da quelli penali che comunque non consentono di addivenire ad una decisione diversa da quella assunta in sede penale.
La prova presuntiva richiede ex art. 2729 c.c. la presenza dei requisiti della precisione,
concordanza e gravità. La precisione, riferita al fatto noto, è agevolmente evincibile,
nella vicenda in esame, dal collegamento dei macchinari alla rete elettrica, potendo es-
sere solo finalizzato al loro uso. Anche la concordanza sussiste, perché gli elementi erano plurimi, dovendosi aggiungere al collegamento anche la presenza di semilavorati e la manomissione del contatore. Quel che invece non è sufficiente è la gravità, con-
nessa (S.C. sentenza n. 9054/2022) al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto. Per ritenere sussistente la gravità sarebbe stato ne-
cessario, in assenza di maestranze, in immobile sequestrato, almeno verificare la capa-
cità dei macchinari di prelevare l'energia con riscontro del loro effettivo funzionamento,
risultando altrettanto probabile che vi fosse una condizione di sostanziale abbandono dei macchinari preclusiva del loro effettivo uso.
La disamina di cui alla sentenza di primo grado non esaminava la decisione assunta in sede penale e quindi non constatava quel che in quella sede emergeva circa la carenza di elementi idonei per poter considerare provato, sia pure in via presuntiva, il prelievo di energia e la Corte, aderendo alla ricostruzione già effettuata in sede penale, valutate le risposte rese dai testimoni in quel giudizio, di contro accoglie l'appello, assorbendo gli altri motivi di gravame proposti. Ritiene carente la prova della sottrazione di energia elettrica e quindi del fatto oche originava la pretesa di pagamento.
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9. dall'accoglimento del gravame deriva la condanna del Controparte_6
al pagamento delle spese di lite sostenute dall'apponente, secondo gli ordi-
[...]
nari criteri di soccombenza. La somma a tal fine quantificata è determinata applicando il tariffario vigente per le cause del valore corrispondente all'entità del credito in conte-
stazione, con liquidazione di una somma pari ai minimi tariffari, in considerazione della natura delle questioni poste.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 428/2022, pubblicata il 09/02/2022, emessa dal Tribunale di Napoli Nord,
in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza:
a) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo emesso dal Tri-
bunale di Napoli Nord n. 5678/2017, R.G. 12695/17;
b) Condanna il al pagamento delle spese di lite del Controparte_1
giudizio, che liquida, in favore di , in €. 7.052,00 per competenze oltre Parte_1
€. 450,00 per esborsi, spese generali, iva e cpa come per legge, per il primo grado, ed
€.7.160,00 per competenze oltre €. 400,00 per esborsi, spese generali, iva e cpa come per legge, per l'appello, con distrazione in favore dell'avv. Felice Bianco, antistatario.
Così deciso il 21.3.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dr. Sandro Figliozzi Dr. Eugenio Forgillo
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riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Eugenio Forgillo - Presidente -
- dr.ssa Natalia Ceccarelli - Consigliere -
- dr. Sandro Figliozzi - Giudice Ausiliario relatore -
ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello avverso la sentenza n. 428/2022, pubblicata il 09/02/2022,
emessa dal Tribunale di Napoli Nord, iscritto al n.3881/2022 del ruolo generale degli
affari civili contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 03.12.2024 e pendente
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Felice Parte_1 C.F._1
Bianco, c.f. , p.e.c. giusta procura in C.F._2 Email_1
calce dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo,
[...]
[...
(già , c.f. n. Controparte_1 Controparte_2
, in persona del suo procuratore avv. tale in forza P.IVA_1 Controparte_3
di procura speciale autenticata in data 25.03.2010 dal dott. Notaio in Persona_1
Roma (Rep. n. 33741 – Racc. n. 14303), rappresentato e difeso, giusta procura alle liti apposta in calce al decreto ingiuntivo opposto, dagli avv.ti Josephine Romano (c.f.: REPUBBLICA ITALIANA
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e c.f. C.F._3 Parte_2 CodiceFiscale_4
, p.e.c.:
[...] Email_2 Email_3
-APPELLATA –
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
1. , con citazione notificata tramite p.e.c. il 09.5.22 appellava la Parte_1
sentenza indicata in epigrafe, emessa dal Tribunale di Napoli Nord nel giudizio di oppo-
sizione al decreto ingiuntivo n.5678/2017 del medesimo Tribunale. L'ingiunzione era stata ottenuta dal per il pagamento di €. 73.828,31 Controparte_1
per sorte capitale oltre accessori e spese, di cui alla fattura n. 063227688825218A
emessa a seguito della verifica, a seguito di segnalazione della Guardia di Finanza,
dell'avvenuta manomissione del contatore di energia elettrica sito in immobile intestato a e previa ricostruzione dei consumi fino alla data della verifica, av- Parte_1
venuta il 10.10.2014.
2. L'opponente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva per mancanza del relativo contratto di fornitura con indicazione del codice POD e del codice cliente;
l'inidoneità degli estratti contabili e della fattura a dimostrare il credito, la mancanza di prova dell'effettivo prelievo, l'erroneità della ricostruzione dei consumi. L CP_4
stava l'infondatezza delle avverse ragioni.
3. Il giudice rigettava l'opposizione perché considerava acclarato l'allaccio abusivo a vantaggio dell'immobile di proprietà del , irrilevante l'utilizzo dello stabile da Pt_1
parte di terzi, tal , ritenendo sussistente l'uso dei macchinari colle- Persona_2
gati. Affermava che la ricostruzione dei consumi era avvenuta conformemente alla normativa di settore.
4. proponeva appello premettendo di aver depositato sentenza Parte_1
penale di assoluzione perché il fatto non sussiste e nella quale era affermato come nessun prelievo di energia fosse in atto al momento dell'accesso della Guardia di Fi-
nanza. Contestava le parti della sentenza impugnata nella quale il giudice concedeva est. Sandro Figliozzi
Pagina 2 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
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rilevanza alla sola proprietà dell'immobile da parte del ed i criteri di ricostruzione Pt_1
dei consumi, condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite, non si pronun-
ciava sulle eccezioni mosse sul metodo ricostruttivo e sull'assoluzione di e Pt_1
. Per_2
L'appellante sottoponeva quindi all'attenzione della Corte i seguenti motivi di gravame:
a) nullità della sentenza perché corredata da una motivazione meramente appa-
rente, risultando carente nell'iter logico motivazionale;
b) Erroneità del rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'op-
ponente perché non aveva la disponibilità del locale ove era sito l'al- Parte_1
laccio abusivo in favore di una “autorimessa adibita a fabbrica” ed un'abitazione nel piazzale della quale non v'era prova della proprietà del . Nel giudizio penale Pt_1
l'accertatore on sapeva riferire se al momento dell'accesso fosse in corso il pre- CP_2
lievo di energia. La fornitura risultava intestata a tal fino al 2011 e pertanto CP_5
neppure la circostanza secondo la quale l'addebito era mosso al . Pt_1
c) Mancata individuazione del metodo ricostruttivo dei consumi in quanto la sen-
tenza non consente di comprendere perché l'utenza cessata, già intestata a terzi –
fosse contestata a e perché non era fornita la prova della cessazione CP_5 Pt_1
dell'utenza e quindi dell'inizio del calcolo presuntivo, oltre che della correttezza dei con-
teggi.
Sottolineava come l'opposto avesse nelle proprie difese dapprima richiamato la neces-
sità di applicazione degli artt. 9, 10 e 11 della Delibera n. 200/99 e dall'art. 41 della
Delibera n. 120/2008 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas per l'individuazione dei criteri di ricostruzione, salvo in conclusionale affermare che “i richiamati artt. 10 e 11
della Delibera n. 200/99 AEEG sono del tutto inconferenti, perché sono relativi alla di-
versa ipotesi di guasto o rottura” invece applicabile in virtù dell'art 16 del Testo Integrato
Misura Elettrica anche ai casi di presunti prelievi irregolari. Era quindi la delibera est. Sandro Figliozzi
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ARERA 200/99 a dover essere applicata e non quella indicata dall riferita alla CP_2
Potenza tecnicamente prelevabile.
d) Erronea condanna al pagamento delle spese di lite da riformare in conseguenza della fondatezza del gravame e) Violazione del disposto dell'art. 112 c.p.c. perché l'opponente aveva chiesto l'ap-
plicazione dell'art 10 della delibera Arera 200/99 che prevede, in caso di indeterminabi-
lità del momento in cui si verifica il guasto o la rottura del gruppo di misura, di proce-
dere alla ricostruzione al massimo per un anno. Tale modalità è prevista anche per i casi di prelievi irregolari in virtù dall'art 16 del testo integrato misura elettrica – time.
f) Violazione del disposto dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 115 c.p.c. perché il giudice non teneva conto della sentenza di assoluzione del che, pur non esplicando Pt_1
efficacia di giudicato nel giudizio civile comunque può essere posta a fondamento del convincimento del giudice. Il Tribunale rigettava immotivatamente anche le istanze istruttorie proposte in primo grado, non tenendo conto che la CTU contabile avrebbe consentito una necessaria verifica i conteggi.
Così l'appellante concludeva: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli, contrariis
reiectis
1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa
il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n. 428/2022 pubbl. il
9.02.2022 RG n. 3175/2018 afferente il giudizio tra le parti di cui innanzi, accogliere,
tutte, le conclusioni avanzate in prime cure che qui che ivi si intendono per ripetute e
trascritte (nessuna esclusa) e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le
istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel
presente atto;
2) PRONUNCIARE LA NULLITÀ DELLA SENTENZA PER E/O INSUFFI- Pt_3
CIENTE e/o apparente MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE ART 132 CPC E 118 DISP ATT-
VIOLAZIONE ART 111 COSTITUZIONE
est. Sandro Figliozzi
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3) Accertare e dichiarare la OMESSA PRONUNCIA SULLA APPLICABILITÀ DELLA
DELIBERA ARERA 200/99 e la OMESSA PRONUNCIA SU UN FATTO DECISIVO
DELLA CONTROVERSIA quale la sentenza di assoluzione recante la dichiarazione te-
stimoniale del verificatore della GDF ed accogliere i motivi di appello proposti , CP_2
ritenendo applicabile tale delibera e ponendo a base del convincimento la dichiarazione
dei testi escussi in sede penale
4) In ogni caso accertare e dichiarare LA CARENZA DI LEGITTIMAZIONE dell'oppo-
nente-appellante anche in assenza di prova come innanzi richiesto;
5) RITENERSI NON PROVATO IL CREDITO ANCHE IN RELAZIONE alle contestazioni
avanzate CIRCA la carenza di legittimazione e mancata applicazione della DELIBERA
ARERA 200/99;
6) nella denegata ipotesi di non accoglimento di quanto sopra, ritenere comunque NON
PROVATO L'IMPORTO PORTATO DAL DECRETO INGIUNTIVO atteso che manca la
prova della attribuibilità all' appellante di qualsiasi cifra e importo nonché MANCA LA
PROVA DEL DANNO SUBITO EX ADVERSO, MANCA LA PROVA DELL'ATTRIBUIBI-
LITA' DELLA MANOMISSIONE IN CAPO ALL'APPELLANTE VISTA LA SENTENZA DI
ASSOLUZIONE; INOLTRE MANCA LA PROVA DEL METODO RICOSTRUTTIVO UTI-
LIZZATO
7) Ammettersi in via subordinata in caso di non accoglimento delle superiori istanze, se
ritenuto necessario CTU tecnica come richiesta sin dall'atto di citazione, richiesta che si
reitera in questa sede
8) Revocare la condanna al pagamento di tutte le spese, nessuna esclusa e degli inte-
ressi, conseguenza della soccombenza.
Con Vittoria di spese e competenze da attribuirsi a favore del procuratore antistatario
per entrambi i giudizi di primo e secondo grado, con CONSEQUENZIALE revoca del
capo relativo alle spese a carico dell'appellante.”
est. Sandro Figliozzi
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5. Replicava l'appellata eccependo l'inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c e la sua infondatezza nel merito.
La sentenza di assoluzione emessa in data 23.1.2020 era inconferente e non efficace nel contenzioso civile perché avente ad oggetto la distinta responsabilità penale. Oltre-
tutto era stata depositata irritualmente, solo successivamente alla scadenza dei termini istruttori.
era stato presente, perché chiamato dalla Guardia di Finanza, all'ac- Parte_1
certamento della manomissione del contatore identificato con POD IT001E64656715
da parte di Enel Distribuzione S.p.a. che determinava un prelievo irregolare di energia elettrica. Aveva sottoscritto il verbale non contestato, qualificandosi come proprietario.
L'infondatezza dell'allegazione dell'opponente, secondo la quale non era tenuto al pa-
gamento per non aver commesso il fatto illecito per non aver utilizzato la fornitura, di-
scendeva dalla mancanza di prova di aver adottato tutte le misure idonee di controllo e di custodia del misuratore.
era legittimato passivamente nel giudizio perché, pur non conte- Parte_1
stando di essere proprietario dell'immobile, consentiva che la somministrazione avve-
nisse in favore di terzi non intestatari di alcuna utenza.
L'appellata allegava che secondo quando previsto dell'art. 4.3, del Testo Integrato Ven-
dita [TIV] di cui all'Allegato A della Delibera 156/07 e s.m.i., nel caso in cui un cliente finale si trovi senza un venditore sul mercato libero e, di conseguenza, senza un con-
tratto di trasporto e un contratto di dispacciamento in vigore con riferimento a uno o più
punti di prelievo nella propria titolarità, l'impresa distributrice provvede ad inserire i me-
desimi punti di prelievo nei contratti di trasporto dell'Esercente la Maggior Tutela o dell'Esercente la Salvaguardia. quale esercente la Controparte_1
maggior tutela informata, correttamente quindi provvedeva ad emettere la fattura.
est. Sandro Figliozzi
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In merito al quantum debeatur l rocedeva alla ricostruzione consumi sulla base CP_2
della “potenza tecnicamente prelevabile”, utilizzando i “Criteri di ricostruzione e di stima dei dati di misura dell'energia elettrica” di cui alla normativa ARERA, considerando quanto prelevabile dalla rete in regime continuativo in relazione alle caratteristiche elet-
triche della connessione, utilizzando le ore di utilizzo stimate per kW di potenza tecni-
camente prelevabile.
In merito alla ricostruzione temporale dei consumi, l'appellato ribadiva che la fattispecie in esame non rientra tra quelle di cui all'art. 10 della Delibera n. 200/99 AEEG, che invece prevede la diversa ipotesi di guasto o rottura, con conseguente infondatezza dell'eccezione.
Proposta opposizione alla nomina di un CTU, l'appellato così concludeva:
“-in via preliminare:
accertata la carenza dei presupposti di cui all'art. 348 c.p.c. dichiarare inammissibile
l'atto di appello proposto;
- nel merito in via principale:
respingere l'appello proposto dal sig. in quanto infondato in fatto e in Parte_1
diritto per i motivi esposti in narrativa e confermare integralmente l'impugnata sentenza;
- in via istruttoria:
-rigettare la richiesta di CTU perché meramente esplorativa e ogni eventuale istanza
istruttoria avversa e, nella denegata ipotesi di loro ammissione, essere ammessi a prova
contraria.”
6. All'udienza del 03 dicembre 2024 la Corte tratteneva la causa in decisione con-
cedendo i termini di rito per il deposito delle difese finali.
Motivi della decisione
7. L'avvenuta manomissione del contatore costituisce un dato pacifico in giudizio est. Sandro Figliozzi
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così come la titolarità dello stabile da parte del , certamente proprietario, come Pt_1
ammesso a pag. 4 dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo e comunque mai conte-
stato. In caso di manomissione ad opera presumibilmente di terzi, nel godimento dello stabile servito, è pacifica la giurisprudenza (tra le tante, sentenza n. 297/2020 della
S.C) secondo la quale l'utente deve dimostrare l'adozione di idonee misure di controllo intese ad impedire, mediante l'uso della comune diligenza, la condotta illecita dei terzi:
il debitore deve dimostrajre che l'uso abusivo della utenza è avvenuto per forza mag-
giore o caso, essendo irrilevante la mancata individuazione dell'autore materiale della manomissione perché, per la natura contrattuale del rapporto oggetto del contenzioso civile, il contraente diviene custode del misuratore oggetto della manovra fraudolenta
(S.C. n. 13605/2019).
In virtù di quanto esposto, quindi, in punto di an debeatur apparentemente la questione sembrerebbe di semplice e lineare decisione, non emergendo alcuna attività del Pt_1
finalizzata al controllo del bene in sua custodia. Così non è, tuttavia, a seguito dell'as-
soluzione di con formula piena, perché il fatto non sussiste, in sede Parte_1
penale, dal Tribunale di Napoli Nord che emetteva la sentenza n. 272/2020 depositata il 12.3.2020 e divenuta irrevocabile l'11.7.2020. Il giudice, pronunciandosi sul capo d'im-
putazione contestato al e alla , furto di energia elettrica, decideva per Pt_1 Per_2
l'assoluzione dopo aver escusso come testimoni gli operatori intervenuti in loco che ri-
ferivano la presenza di macchinari collegati alla rete elettrica e semilavorati per la produzione delle buste di plastica. I testimoni non sapevano riferire, tutavia, se la pro-
duzione fosse in atto, se vi fossero lavoratori impiegati e se vi fosse stato o meno pre-
lievo di energia elettrica. Gli agenti della Guardia di Finanza, e Testimone_1 Tes_2
escussi come testi, smentivano quanto riportato dal verbale acquisito in sede
[...]
civile secondo il quale i macchinari erano “accesi e caldi”. Dichiaravano invece di aver est. Sandro Figliozzi
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accertato nel corso dell'accesso che i macchinari non erano funzionanti e l'assenza di dipendenti al lavoro;
, ispettore del lavoro, precisava che la produzione Persona_3
non era in atto a causa del sequestro e dell'ordinanza di demolizione del fabbricato,
abusivo. , dipendente di E-distribuzione, non sapeva riferire nulla Testimone_3
sull'effettivo prelievo di energia. Il giudice, dall'istruttoria dibattimentale succintamente descritta traeva il convincimento della mancata prova “sull'esistenza o meno di una pro-
duzione..” e della sottrazione dell'energia pronunciando, di conseguenza, sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste. Detta sentenza era prodotta agli atti nel corso del primo grado del giudizio civile all'udienza subito seguente quella della sua irrevoca-
bilità e quindi ben poteva essere acquisita.
La S.C., con l'ordinanza n.2659/2023 precisa come per l'articolo 652 c.p.p. il giudicato di assoluzione abbia effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un ef-
fettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza del fatto nella sua materialità o della partecipazione dell'imputato e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'insussistenza degli elementi costituenti il reato contestato e non coincidenti con l'il-
lecito dedotto nel giudizio civile di danno. In tal caso, compete al giudice civile il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate dall'esito del processo penale. L'as-
soluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste non esonera il giudice civile, davanti al quale sia stata proposta l'azione per il risarcimento dei danni, dal riesame dei fatti emersi nel procedimento penale ai fini propri del giudizio civile, quando il titolo della responsabilità civile sia diverso da quello della responsabilità penale e ciò perché il giu-
dicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'accertamento est. Sandro Figliozzi
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dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attri-
buibilità di esso all'imputato e cioè quando l'assoluzione sia stata pronunziata a norma dell'articolo 530, comma 2, Cpp;
inoltre l'accertamento contenuto in una sentenza pe-
nale irrevocabile di assoluzione non ha efficacia di giudicato, ai sensi dell'articolo 652
Cpp, nel giudizio civile di danno, nel quale, in tal caso, compete al giudice il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate dall'esito del processo penale, come sancito dalla S.C. con la sentenza n. 4764/2016, ordinanza n. 25338/2013, sentenza n.
3376/2011). La sentenza penale irrevocabile di assoluzione non ha efficacia di giudi-
cato, ai sensi dell'art. 652 Cpp, nel giudizio civile di danno, nel quale - attesa l'autonomia e la separatezza tra giudizio civile e giudizio penale compete al giudice il potere di ac-
certare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio, e di per-
venire a soluzioni e qualificazioni non vincolate all'esito del processo penale (S.C., sen-
tenze n. 36638/2021, n. 13212/2010 e 14 febbraio 2006, n. 3193/2006). L'assoluzione,
nei confronti del , era pronunciata in virtù del primo comma e non del secondo Pt_1
dell'art. 530 II co c.p.p.
8. In virtù di quanto esposto, concentrando l'attenzione sul solo fabbricato autori-
messa e non sull'adiacente abitazione, non oggetto di accertamento quanto alla titolarità
della proprietà, la Corte trae la conclusione che il giudizio penale ben possa incidere su quello ora in esame. L'assoluzione piena e non con formula dubitativa dell'opponente era pronunciata sul presupposto del mancato riscontro dell'effettiva sottrazione dell'energia elettrica e cioè per mancata prova dell'esistenza del fatto materiale oggetto del reato contestato. Il convincimento del giudice era conseguenza, condivisa,
dell'esame diretto degli operatori che materialmente intervenivano sul posto e redige-
vano il verbale all'origine della contestazione mossa al . L'istruttoria del giudizio Pt_1
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penale era quindi ampia più di quella del contenzioso civile, fondato solo sui dati docu-
mentali, e consentiva di accertare l'accaduto in modo ben più completo;
il giudice non può non tenerne conto pur non sussistendo alcun vincolo e ben potendo autonoma-
mente accertare i fatti, anche con l'ausilio della prova presuntiva e secondo canoni di-
versi da quelli penali che comunque non consentono di addivenire ad una decisione diversa da quella assunta in sede penale.
La prova presuntiva richiede ex art. 2729 c.c. la presenza dei requisiti della precisione,
concordanza e gravità. La precisione, riferita al fatto noto, è agevolmente evincibile,
nella vicenda in esame, dal collegamento dei macchinari alla rete elettrica, potendo es-
sere solo finalizzato al loro uso. Anche la concordanza sussiste, perché gli elementi erano plurimi, dovendosi aggiungere al collegamento anche la presenza di semilavorati e la manomissione del contatore. Quel che invece non è sufficiente è la gravità, con-
nessa (S.C. sentenza n. 9054/2022) al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto. Per ritenere sussistente la gravità sarebbe stato ne-
cessario, in assenza di maestranze, in immobile sequestrato, almeno verificare la capa-
cità dei macchinari di prelevare l'energia con riscontro del loro effettivo funzionamento,
risultando altrettanto probabile che vi fosse una condizione di sostanziale abbandono dei macchinari preclusiva del loro effettivo uso.
La disamina di cui alla sentenza di primo grado non esaminava la decisione assunta in sede penale e quindi non constatava quel che in quella sede emergeva circa la carenza di elementi idonei per poter considerare provato, sia pure in via presuntiva, il prelievo di energia e la Corte, aderendo alla ricostruzione già effettuata in sede penale, valutate le risposte rese dai testimoni in quel giudizio, di contro accoglie l'appello, assorbendo gli altri motivi di gravame proposti. Ritiene carente la prova della sottrazione di energia elettrica e quindi del fatto oche originava la pretesa di pagamento.
est. Sandro Figliozzi
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9. dall'accoglimento del gravame deriva la condanna del Controparte_6
al pagamento delle spese di lite sostenute dall'apponente, secondo gli ordi-
[...]
nari criteri di soccombenza. La somma a tal fine quantificata è determinata applicando il tariffario vigente per le cause del valore corrispondente all'entità del credito in conte-
stazione, con liquidazione di una somma pari ai minimi tariffari, in considerazione della natura delle questioni poste.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 428/2022, pubblicata il 09/02/2022, emessa dal Tribunale di Napoli Nord,
in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza:
a) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo emesso dal Tri-
bunale di Napoli Nord n. 5678/2017, R.G. 12695/17;
b) Condanna il al pagamento delle spese di lite del Controparte_1
giudizio, che liquida, in favore di , in €. 7.052,00 per competenze oltre Parte_1
€. 450,00 per esborsi, spese generali, iva e cpa come per legge, per il primo grado, ed
€.7.160,00 per competenze oltre €. 400,00 per esborsi, spese generali, iva e cpa come per legge, per l'appello, con distrazione in favore dell'avv. Felice Bianco, antistatario.
Così deciso il 21.3.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dr. Sandro Figliozzi Dr. Eugenio Forgillo
est. Sandro Figliozzi
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