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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 17/11/2025, n. 1482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1482 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8086/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BERGAMO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Dimatteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 8086/2022 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Elena Brocca Parte_1 C.F._1
Parte opponente
Contro
, rappresentata e difesa dagli Avvocati Cesare Giovanni Controparte_1 P.IVA_1
SS e SA IA
Parte opposta
Conclusioni
Conclusioni per parte opponente
“IN VIA PRELIMINARE Ci si oppone all'eventuale richiesta avversaria di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 2693/2022 del 23.09.2022, emesso il 22.09.2022 dal Tribunale di Bergamo (n. 6380/2022 RG), in quanto l'opposizione si fonda su prova scritta, attesa l'insussistenza e la prescrizione del credito azionato;
Si chiede che l'Ill.mo Giudice adito ordini alla società ai sensi dell'art. 210 c.p.c. Controparte_1 la produzione del nominativo dell'ente Distributore incaricato dalla stessa responsabile e competente delle letture della zona di Verdello (BG); Si chiede l'autorizzazione ex art. 269, 2 co., c.p.c. a chiamare in causa 2I con sede CP_2 legale in Milano, Via Alberico Albricci n. 10, (C.F. P.IVA N. REA ) o, se differente P.IVA_2 l'Ente Distributore che vorrà indicare a seguito dell'ordine ex art. 210 c.p.c. di cui al CP_1 punto precedente, e di conseguenza si chiede che il Giudice Istruttore Voglia differire, sempre ai sensi dell'art. 269 c.p.c., la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c. e la relativa sua costituzione in giudizio. NEL MERITO In via principale Revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 2693/2022 del 23.09.2022, emesso il 22.09.2022 dal Tribunale di Bergamo, notificato in data 04.10.2022 (RG n. 6380/2022) per i motivi di cui in narrativa stante l'intervenuta prescrizione del credito di e perché alcuna responsabilità è da imputare al signor Controparte_1 Pt_1 In via meramente subordinata Nella davvero denegata ipotesi in cui l'ill.mo Giudice adito dovesse accertare e dichiarare la sussistenza di un diritto di credito della nei confronti del sig. Controparte_1 CP_3 derivante dalla fornitura di energia/gas portato dalle fatture azionate nella procedura monitoria risalenti dal 30.07.2015 al 06.09.2018, condannare la società di distribuzione 2I con CP_2 sede legale in Milano, Via Alberico Albricci n. 10, (C.F. P.IVA N. REA ), in persona P.IVA_2 del legale rappresentante p.t., (o l'Ente Distributore territorialmente competente) a corrispondere al gli importi delle fatture che l'odierno giudicante considererà non prescritte, Controparte_1 per fatti imputabili alla stessa. In via ulteriormente subordinata Nella denegata ipotesi in cui l'ill.mo Giudice adito dovesse accertare e dichiarare la sussistenza di un diritto di credito della nei confronti del sig. derivante dalla Controparte_1 CP_3 fornitura di energia/gas portato dalle fatture azionate nella procedura monitoria risalenti dal 30.07.2015 al 06.09.2018, condannare la società con sede legale in Milano, Via Parte_2 Alberico Albricci n. 10, (C.F. P.IVA N. REA (o l'Ente Distributore territorialmente P.IVA_2 competente) in via solidale con il sig. a corrispondere alla gli CP_3 Controparte_1 importi di cui alle fatture che l'odierno giudicante considererà non prescritte. In ogni caso Con condanna alla rifusione delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio.”
Conclusioni per parte opposta
“nel merito in via principale: - accertato e dichiarato, per i titoli dedotti, che l'opposta è creditrice nei confronti del sig. respingere l'opposizione da questi proposta e, per l'effetto, Parte_1 confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 2693/22 del Tribunale di Bergamo, condannandolo a pagare la somma capitale di € 9.936,98 oltre interessi dal dovuto al saldo nonché le liquidate spese e competenze di procedura, accessori come per legge;
nel merito in via subordinata: - nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare l'opponente al pagamento, in favore di della somma di € 9.936,98 Controparte_1 in linea capitale, oltre interessi dal dovuto al saldo oppure della maggior o minor somma che ritenuta, a qualsiasi titolo, dovuta;
in ogni caso: - condannare l' opponente alle spese del giudizio, oltre a rimborso forfettario, I.V.A. e CPA nella misura di legge;
in via istruttoria: - ammettersi i documenti prodotti e nell'eventualità di contestazioni su di essi, concedersi ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti di 2I RETE GAS S.P.A., Via Albricci 10, Milano, per le certificazioni dei consumi e delle letture riferite all'utenza sita in Via VIA DAMINELLI 15 VERDELLO (BG), contraddistinta dal codice Pdr 10400000286084 per il periodo Settembre 2018-Luglio 2019 nonché nei confronti di E-Distribuzione S.p.a., via Ombrone 2, Roma per le certificazioni dei consumi e delle letture riferite all'utenza sita in VIA DAMINELLI 15 VERDELLO (BG), contraddistinta dal codice IT001E28494721 per il periodo Maggio 2019-Luglio 2019.” Motivi in fatto e in diritto
Sentenza redatta in conformità al canone normativo dettato dall'art. 132, II comma n. 4 c.p.c. e dalla norma di cui all'art. 118 disp.att. c.p.c., sicché la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1. Thema decidendum. Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 638 c.p.c. la società CP_1 ha chiesto e ottenuto che il Tribunale di Bergamo ingiungesse al signor di
[...] Parte_1 pagare l'importo di € 9.936,98, “relativo alla fornitura di energia elettrica/gas” riferita all'estratto autentico prodotto in allegato al ricorso.
1.1. Per supportare la propria domanda la ricorrente odierna opposta, entro il termine posto dall'art. 183, VI n. 2 comma c.p.c., ha prodotto:
a) estratto con autentica notarile delle scritture contabili (n. 3 fasc.mon.);
b) 5 fatture relative alla fornitura di gas ad uso domestico (docc. 4 e 5 fasc.opposta) e più in particolare:
i. fattura ordinaria con rettifica del 6 febbraio 2019, relativa al periodo set.
2018-dic. 2018 (€ 8.386,61), da pagare entro l'8 marzo 2019;
ii. fattura ordinaria del 7 marzo 2019, relativa ai consumi del periodo gen.2019- feb.2019 (€ 1.025,46), da pagare entro il 27 marzo 2019;
iii. fattura ordinaria del 10 maggio 2019, relativa ai consumi del periodo mar.2019-apr.2019 (€ 680,11), da pagare entro il 30 maggio 2019; iv. fattura ordinaria dell'11 luglio 2019, relativa ai consumi del periodo mag.2019.giu.2019 (€ 157,36);
v. fattura di chiusura del contratto o cessazione del 23 settembre 2019, relativa ai consumi del periodo lug.2019-ago.2019 (€ 57,78), da pagare entro il 14 ottobre 2019;
c) 2 fatture relative alla fornitura di energia elettrica ad uso domestico (doc. 5 fasc.opposta)
e più in particolare:
i. fattura di chiusura del contratto o cessazione del 7 agosto 2019, relativa ai consumi del periodo giu.2019-lug.2019 (€ 157,50), da pagare entro il 22 agosto 2019;
ii. fattura straordinaria del 6 settembre 2019 relativa al periodo luglio 2019 (€
25,30), da pagare entro il 23 settembre 2019;
1.2. Vale precisare che, contrariamente a quanto dedotto da le fatture prodotte Controparte_1 relative alla fornitura di energia elettrica sono 2 (e non 3), mentre le fatture prodotte relative alla fornitura del gas sono 5 (e non 4). 1.3. Vale precisare altresì che la documentazione prodotta da in allegato alla memoria CP_1 ex art. 183, VI comma n. 3 c.p.c. è volta a provare i quantitativi di energia e di gas erogati a favore delle utenze intestate al signor come indicato nelle fatture prodotte. Si tratta pertanto di Pt_1 documenti che non sono stati prodotti a prova contraria, ma sono volti a provare la fondatezza della pretesa creditoria avanzata fin dalla fase monitoria e la cui relativa produzione deve pertanto essere ritenuta tardiva.
2. (…Segue). Il signor si è opposto al decreto ingiuntivo n. 2693/2022 pronunciato Parte_3 dal Tribunale di Bergamo il 22 settembre 2022 e pubblicato il 23 settembre 2022 e ne ha chiesto la revoca per insussistenza del diritto di credito vantato da in ragione Controparte_1 dell'intervenuta prescrizione ai sensi della legge n. 205/2017 che ha ridotto da 5 a 2 anni il termine prescrizionale per i crediti da fornitura di luce, gas e acqua.
3. Accoglimento dell'opposizione. L'opposizione proposta dal signor è fondata e Parte_3 pertanto deve essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 2693/2022 pronunciato dal Tribunale di Bergamo il 22 settembre 2022 e pubblicato il 23 settembre 2022.
3.1. La legge n. 205/2017, all'art. 1, comma 4 ha previsto che nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni.
La stessa legge al comma 10 del medesimo art.1 ha previsto che la disposizione di cui al comma 4
(dunque la prescrizione di due anni) si applica
“alle fatture la cui scadenza è successiva:
a) per il settore elettrico, al 1° marzo 2018;
b) per il settore del gas, al 1° gennaio 2019;
c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020.”
Con la delibera n. 97/2018/R/COM l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
(ARERA) ha dato applicazione a quanto stabilito dalla suddetta Legge di Bilancio 2018
- precisando “che la prescrizione biennale prevista da tale legge decorre dal termine entro cui l'esercente il servizio è obbligato a emettere il documento di fatturazione, come individuato dalla regolazione vigente”;
- stabilendo “che il venditore ha l'obbligo di emettere il documento di fatturazione relativo a conguagli operati sulla base di rettifiche del dato di misura entro 45 giorni dal momento in cui la rettifica è resa disponibile nell'ambito del SII.”
3.2. Tutte le fatture prodotte da relative ai consumi di energia elettrica e poste a Controparte_1 fondamento della pretesa creditoria vantata nei confronti del signor hanno data di scadenza Pt_1 successiva al 1° marzo 2018. Nello stesso senso, tutte le fatture prodotte da relative ai consumi di gas e poste Controparte_1
a fondamento della pretesa creditoria vantata nei confronti del signor hanno data di scadenza Pt_1 successiva al 1° gennaio 2019.
Parte opposta deduce di aver interrotto il termine prescrizione con diffida del 25 agosto 2020 (doc.
4 fasc.mon.).
Atteso che il decreto ingiuntivo è stato notificato nel mese di ottobre del 2022, emerge dunque, come correttamente eccepito da parte opponente, l'intervenuta prescrizione dalla pretesa fatta valere.
3.3. Da ultimo, vale precisare che non depone in senso contrario quanto dedotto da parte opposta in ordine al “ritardo nella rilevazione dei consumi imputabile alla responsabilità del sig. . Pt_1
Per provare tale circostanza ha rinviato al documento prodotto sub n.8, vale a dire una CP_1 comunicazione inviata all'odierno opponente in cui si rappresenta che la ritardata rilevazione dei consumi è a lui imputabile.
Nessuna prova può essere inferita da tale comunicazione il cui contenuto si arresta, sul piano processuale, allo stadio delle mere affermazioni.
4. Spese di lite. La condanna alle spese segue il regime della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., pertanto le spese di lite vanno poste a carico della società opposta e sono liquidate come da D.M.
55/2014, modificato dal D.M. 147/2022.
Tenuto conto del valore della causa, applicati i valori medi per la fase di studio e per la fase introduttiva e i valori minimi per la fase istruttoria e per la fase decisoria per compenso professionale è liquidato l'importo di € 3.387,00, oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta le domande formulate da nei confronti di Controparte_1 Parte_1
2. Revoca il decreto ingiuntivo n. 2693/2022 pronunciato dal Tribunale di Bergamo il 22 settembre 2022 e pubblicato il 23 settembre 2022.
3. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1 che liquida in € 3.387,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfetarie, IVA e
CPA.
Bergamo, 17 novembre 2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Dimatteo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BERGAMO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Dimatteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 8086/2022 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Elena Brocca Parte_1 C.F._1
Parte opponente
Contro
, rappresentata e difesa dagli Avvocati Cesare Giovanni Controparte_1 P.IVA_1
SS e SA IA
Parte opposta
Conclusioni
Conclusioni per parte opponente
“IN VIA PRELIMINARE Ci si oppone all'eventuale richiesta avversaria di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 2693/2022 del 23.09.2022, emesso il 22.09.2022 dal Tribunale di Bergamo (n. 6380/2022 RG), in quanto l'opposizione si fonda su prova scritta, attesa l'insussistenza e la prescrizione del credito azionato;
Si chiede che l'Ill.mo Giudice adito ordini alla società ai sensi dell'art. 210 c.p.c. Controparte_1 la produzione del nominativo dell'ente Distributore incaricato dalla stessa responsabile e competente delle letture della zona di Verdello (BG); Si chiede l'autorizzazione ex art. 269, 2 co., c.p.c. a chiamare in causa 2I con sede CP_2 legale in Milano, Via Alberico Albricci n. 10, (C.F. P.IVA N. REA ) o, se differente P.IVA_2 l'Ente Distributore che vorrà indicare a seguito dell'ordine ex art. 210 c.p.c. di cui al CP_1 punto precedente, e di conseguenza si chiede che il Giudice Istruttore Voglia differire, sempre ai sensi dell'art. 269 c.p.c., la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c. e la relativa sua costituzione in giudizio. NEL MERITO In via principale Revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 2693/2022 del 23.09.2022, emesso il 22.09.2022 dal Tribunale di Bergamo, notificato in data 04.10.2022 (RG n. 6380/2022) per i motivi di cui in narrativa stante l'intervenuta prescrizione del credito di e perché alcuna responsabilità è da imputare al signor Controparte_1 Pt_1 In via meramente subordinata Nella davvero denegata ipotesi in cui l'ill.mo Giudice adito dovesse accertare e dichiarare la sussistenza di un diritto di credito della nei confronti del sig. Controparte_1 CP_3 derivante dalla fornitura di energia/gas portato dalle fatture azionate nella procedura monitoria risalenti dal 30.07.2015 al 06.09.2018, condannare la società di distribuzione 2I con CP_2 sede legale in Milano, Via Alberico Albricci n. 10, (C.F. P.IVA N. REA ), in persona P.IVA_2 del legale rappresentante p.t., (o l'Ente Distributore territorialmente competente) a corrispondere al gli importi delle fatture che l'odierno giudicante considererà non prescritte, Controparte_1 per fatti imputabili alla stessa. In via ulteriormente subordinata Nella denegata ipotesi in cui l'ill.mo Giudice adito dovesse accertare e dichiarare la sussistenza di un diritto di credito della nei confronti del sig. derivante dalla Controparte_1 CP_3 fornitura di energia/gas portato dalle fatture azionate nella procedura monitoria risalenti dal 30.07.2015 al 06.09.2018, condannare la società con sede legale in Milano, Via Parte_2 Alberico Albricci n. 10, (C.F. P.IVA N. REA (o l'Ente Distributore territorialmente P.IVA_2 competente) in via solidale con il sig. a corrispondere alla gli CP_3 Controparte_1 importi di cui alle fatture che l'odierno giudicante considererà non prescritte. In ogni caso Con condanna alla rifusione delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio.”
Conclusioni per parte opposta
“nel merito in via principale: - accertato e dichiarato, per i titoli dedotti, che l'opposta è creditrice nei confronti del sig. respingere l'opposizione da questi proposta e, per l'effetto, Parte_1 confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 2693/22 del Tribunale di Bergamo, condannandolo a pagare la somma capitale di € 9.936,98 oltre interessi dal dovuto al saldo nonché le liquidate spese e competenze di procedura, accessori come per legge;
nel merito in via subordinata: - nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare l'opponente al pagamento, in favore di della somma di € 9.936,98 Controparte_1 in linea capitale, oltre interessi dal dovuto al saldo oppure della maggior o minor somma che ritenuta, a qualsiasi titolo, dovuta;
in ogni caso: - condannare l' opponente alle spese del giudizio, oltre a rimborso forfettario, I.V.A. e CPA nella misura di legge;
in via istruttoria: - ammettersi i documenti prodotti e nell'eventualità di contestazioni su di essi, concedersi ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti di 2I RETE GAS S.P.A., Via Albricci 10, Milano, per le certificazioni dei consumi e delle letture riferite all'utenza sita in Via VIA DAMINELLI 15 VERDELLO (BG), contraddistinta dal codice Pdr 10400000286084 per il periodo Settembre 2018-Luglio 2019 nonché nei confronti di E-Distribuzione S.p.a., via Ombrone 2, Roma per le certificazioni dei consumi e delle letture riferite all'utenza sita in VIA DAMINELLI 15 VERDELLO (BG), contraddistinta dal codice IT001E28494721 per il periodo Maggio 2019-Luglio 2019.” Motivi in fatto e in diritto
Sentenza redatta in conformità al canone normativo dettato dall'art. 132, II comma n. 4 c.p.c. e dalla norma di cui all'art. 118 disp.att. c.p.c., sicché la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1. Thema decidendum. Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 638 c.p.c. la società CP_1 ha chiesto e ottenuto che il Tribunale di Bergamo ingiungesse al signor di
[...] Parte_1 pagare l'importo di € 9.936,98, “relativo alla fornitura di energia elettrica/gas” riferita all'estratto autentico prodotto in allegato al ricorso.
1.1. Per supportare la propria domanda la ricorrente odierna opposta, entro il termine posto dall'art. 183, VI n. 2 comma c.p.c., ha prodotto:
a) estratto con autentica notarile delle scritture contabili (n. 3 fasc.mon.);
b) 5 fatture relative alla fornitura di gas ad uso domestico (docc. 4 e 5 fasc.opposta) e più in particolare:
i. fattura ordinaria con rettifica del 6 febbraio 2019, relativa al periodo set.
2018-dic. 2018 (€ 8.386,61), da pagare entro l'8 marzo 2019;
ii. fattura ordinaria del 7 marzo 2019, relativa ai consumi del periodo gen.2019- feb.2019 (€ 1.025,46), da pagare entro il 27 marzo 2019;
iii. fattura ordinaria del 10 maggio 2019, relativa ai consumi del periodo mar.2019-apr.2019 (€ 680,11), da pagare entro il 30 maggio 2019; iv. fattura ordinaria dell'11 luglio 2019, relativa ai consumi del periodo mag.2019.giu.2019 (€ 157,36);
v. fattura di chiusura del contratto o cessazione del 23 settembre 2019, relativa ai consumi del periodo lug.2019-ago.2019 (€ 57,78), da pagare entro il 14 ottobre 2019;
c) 2 fatture relative alla fornitura di energia elettrica ad uso domestico (doc. 5 fasc.opposta)
e più in particolare:
i. fattura di chiusura del contratto o cessazione del 7 agosto 2019, relativa ai consumi del periodo giu.2019-lug.2019 (€ 157,50), da pagare entro il 22 agosto 2019;
ii. fattura straordinaria del 6 settembre 2019 relativa al periodo luglio 2019 (€
25,30), da pagare entro il 23 settembre 2019;
1.2. Vale precisare che, contrariamente a quanto dedotto da le fatture prodotte Controparte_1 relative alla fornitura di energia elettrica sono 2 (e non 3), mentre le fatture prodotte relative alla fornitura del gas sono 5 (e non 4). 1.3. Vale precisare altresì che la documentazione prodotta da in allegato alla memoria CP_1 ex art. 183, VI comma n. 3 c.p.c. è volta a provare i quantitativi di energia e di gas erogati a favore delle utenze intestate al signor come indicato nelle fatture prodotte. Si tratta pertanto di Pt_1 documenti che non sono stati prodotti a prova contraria, ma sono volti a provare la fondatezza della pretesa creditoria avanzata fin dalla fase monitoria e la cui relativa produzione deve pertanto essere ritenuta tardiva.
2. (…Segue). Il signor si è opposto al decreto ingiuntivo n. 2693/2022 pronunciato Parte_3 dal Tribunale di Bergamo il 22 settembre 2022 e pubblicato il 23 settembre 2022 e ne ha chiesto la revoca per insussistenza del diritto di credito vantato da in ragione Controparte_1 dell'intervenuta prescrizione ai sensi della legge n. 205/2017 che ha ridotto da 5 a 2 anni il termine prescrizionale per i crediti da fornitura di luce, gas e acqua.
3. Accoglimento dell'opposizione. L'opposizione proposta dal signor è fondata e Parte_3 pertanto deve essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 2693/2022 pronunciato dal Tribunale di Bergamo il 22 settembre 2022 e pubblicato il 23 settembre 2022.
3.1. La legge n. 205/2017, all'art. 1, comma 4 ha previsto che nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni.
La stessa legge al comma 10 del medesimo art.1 ha previsto che la disposizione di cui al comma 4
(dunque la prescrizione di due anni) si applica
“alle fatture la cui scadenza è successiva:
a) per il settore elettrico, al 1° marzo 2018;
b) per il settore del gas, al 1° gennaio 2019;
c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020.”
Con la delibera n. 97/2018/R/COM l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
(ARERA) ha dato applicazione a quanto stabilito dalla suddetta Legge di Bilancio 2018
- precisando “che la prescrizione biennale prevista da tale legge decorre dal termine entro cui l'esercente il servizio è obbligato a emettere il documento di fatturazione, come individuato dalla regolazione vigente”;
- stabilendo “che il venditore ha l'obbligo di emettere il documento di fatturazione relativo a conguagli operati sulla base di rettifiche del dato di misura entro 45 giorni dal momento in cui la rettifica è resa disponibile nell'ambito del SII.”
3.2. Tutte le fatture prodotte da relative ai consumi di energia elettrica e poste a Controparte_1 fondamento della pretesa creditoria vantata nei confronti del signor hanno data di scadenza Pt_1 successiva al 1° marzo 2018. Nello stesso senso, tutte le fatture prodotte da relative ai consumi di gas e poste Controparte_1
a fondamento della pretesa creditoria vantata nei confronti del signor hanno data di scadenza Pt_1 successiva al 1° gennaio 2019.
Parte opposta deduce di aver interrotto il termine prescrizione con diffida del 25 agosto 2020 (doc.
4 fasc.mon.).
Atteso che il decreto ingiuntivo è stato notificato nel mese di ottobre del 2022, emerge dunque, come correttamente eccepito da parte opponente, l'intervenuta prescrizione dalla pretesa fatta valere.
3.3. Da ultimo, vale precisare che non depone in senso contrario quanto dedotto da parte opposta in ordine al “ritardo nella rilevazione dei consumi imputabile alla responsabilità del sig. . Pt_1
Per provare tale circostanza ha rinviato al documento prodotto sub n.8, vale a dire una CP_1 comunicazione inviata all'odierno opponente in cui si rappresenta che la ritardata rilevazione dei consumi è a lui imputabile.
Nessuna prova può essere inferita da tale comunicazione il cui contenuto si arresta, sul piano processuale, allo stadio delle mere affermazioni.
4. Spese di lite. La condanna alle spese segue il regime della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., pertanto le spese di lite vanno poste a carico della società opposta e sono liquidate come da D.M.
55/2014, modificato dal D.M. 147/2022.
Tenuto conto del valore della causa, applicati i valori medi per la fase di studio e per la fase introduttiva e i valori minimi per la fase istruttoria e per la fase decisoria per compenso professionale è liquidato l'importo di € 3.387,00, oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta le domande formulate da nei confronti di Controparte_1 Parte_1
2. Revoca il decreto ingiuntivo n. 2693/2022 pronunciato dal Tribunale di Bergamo il 22 settembre 2022 e pubblicato il 23 settembre 2022.
3. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1 che liquida in € 3.387,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfetarie, IVA e
CPA.
Bergamo, 17 novembre 2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Dimatteo