CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 369/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 18/06/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
VIGORITA CELESTE, Presidente INFANTE ENRICO GIACOMO, Relatore LABIANCA GAETANO, Giudice
in data 18/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1910/2022 depositato il 30/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Foggia
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Foggia Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320200017330105000 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento
Resistente/Appellato: inammissibilità
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1La s.r.l. proponeva ricorso avverso l'epigrafata cartella esattoriale, eccependone l'illegittimità e chiedendone l'annullamento, vinte le spese.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, rilevando in prima battuta l'inammissibilità dell'impugnazione per tardività e, in seconda battuta, l'infondatezza nel merito e chiedendone quindi il rigetto, vinte le spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione è inammissibile – come rilevato nelle difese di parte resistente – poiché il ricorso è stato notificato all'AdER il 22.4.2022, mentre è stato depositato presso la segreteria della Corte soltanto il 30.12.2022, e quindi oltre il decorso dei 30 giorni ex art.22 d.lgs.546 del 1992.
P.Q.M.
La CGT 1 di Foggia, Sezione 2, dichiara la inammissibilità del ricorso e compensa le spese.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 18/06/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
VIGORITA CELESTE, Presidente INFANTE ENRICO GIACOMO, Relatore LABIANCA GAETANO, Giudice
in data 18/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1910/2022 depositato il 30/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Foggia
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Foggia Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320200017330105000 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento
Resistente/Appellato: inammissibilità
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1La s.r.l. proponeva ricorso avverso l'epigrafata cartella esattoriale, eccependone l'illegittimità e chiedendone l'annullamento, vinte le spese.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, rilevando in prima battuta l'inammissibilità dell'impugnazione per tardività e, in seconda battuta, l'infondatezza nel merito e chiedendone quindi il rigetto, vinte le spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione è inammissibile – come rilevato nelle difese di parte resistente – poiché il ricorso è stato notificato all'AdER il 22.4.2022, mentre è stato depositato presso la segreteria della Corte soltanto il 30.12.2022, e quindi oltre il decorso dei 30 giorni ex art.22 d.lgs.546 del 1992.
P.Q.M.
La CGT 1 di Foggia, Sezione 2, dichiara la inammissibilità del ricorso e compensa le spese.