Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 369
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Sentenza 25 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità per tardività del ricorso

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché notificato all'Agente della Riscossione in data 22.4.2022 e depositato presso la segreteria della Corte in data 30.12.2022, quindi oltre il termine di 30 giorni previsto dall'art. 22 d.lgs. 546 del 1992.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 369
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia
    Numero : 369
    Data del deposito : 25 febbraio 2026

    Testo completo