Inammissibile
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 17/06/2025, n. 5282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5282 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 05282/2025REG.PROV.COLL.
N. 08487/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8487 del 2024, proposto dalla ditta Np s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Elisa Cacciato Insilla, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
contro
il Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
il Comune di Magliano Sabina, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Angela Boncompagni, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Tacito 23;
la Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore , non costituita in giudizio;
nei confronti
della Società Tevere 78 Coop. A R.L, B.S.E. Holding S.P.A in liquidazione e in concordato preventivo, non costituite in giudizio;
di Md S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Venturiello, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV n. 7294/2024 del 28 agosto 2024, resa tra le parti nel giudizio r.g. n. 5722/2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Magliano Sabina, del Ministero della Cultura e di Md s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2025 il Cons. Emanuela Loria;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il presente ricorso è richiesta la revocazione, ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c. e dell’art. 106 c.p.a., della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV n. 7294 del 28 agosto 2024 con la quale è stato respinto l’appello della ditta NP s.r.l. – titolare nel Comune di Magliano Sabina di un attività commerciale di supermarket per categorie merceologiche analoghe a quelle della media struttura di vendita di MD s.p.a. - avverso la sentenza del T.a.r. per il Lazio, sezione II quater , n. 5354 del 2 maggio 2022, che ha dichiarato il ricorso in parte irricevibile e in parte ha respinto il ricorso proposto dalla stessa ditta per l’annullamento dei seguenti atti:
a) nota prot. 16031 del 24/12/2021, con la quale il Comune di Magliano Sabina, in riscontro alla diffida presentata dalla ricorrente in data 20/9/2021, assunta al prot. n. 11603, ha negato la richiesta di annullamento in autotutela del permesso di costruire n. 62/2004 e n. 141/2006 rilasciato in favore della soc. Coop. Tevere 78 e delle varianti al Piano di zona adottate con deliberazione Consiglio comunale n. 6/2004 e n. 21/2005, nonché la richiesta di attivazione dei procedimenti repressivi delle opere realizzate;
b) comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 12978 del 15/10/2021;
c) comunicazione dei motivi ostativi, nota prot. n 14222 del 12 novembre 2021;
d) ogni altro atto preparatorio, presupposto, consequenziale, ivi inclusa la variante di riordino della zona “167” del 2009, le varianti approvate con deliberazioni del Consiglio comunale n. 6/2004 e 21/2005, nonché il permesso di costruire n. 141/2006 e 62/2004;
2. Con sentenza pubblicata il 2 maggio 2022 n. 5354, il T.a.r. per il Lazio:
- ha accolto l’eccezione di irricevibilità formulata dalle parti costituite “con riferimento alla domanda diretta ad “annullare e/o dichiarare nulli, in tutto o in parte” i provvedimenti gravati e “in particolare, (i) permessi di costruire n. 62/2004 e n. 141/2006 (…), (le) varianti al Piano di zona adottate con le D.C.C. n. 6/2004 e n. 21/2005, e successive varianti”, in quanto si tratta di provvedimenti adottati anni addietro rispetto alla data di notifica del presente gravame, per i quali risulta incontestabilmente e abbondantemente decorso il termine di decadenza di sessanta giorni per la proposizione dell’azione di impugnazione” .
- ha respinto il ricorso perché infondato nella parte in cui erano state dedotte censure avverso il diniego del 24 dicembre 2021.
In relazione alla declaratoria di irricevibilità, il primo giudice ha così motivato: “la parte nulla ha dedotto in ordine ad una eventuale diversa decorrenza del dies a quo per l’impugnativa, né all’uopo potrebbe rilevare il momento in cui la stessa ha cominciato ad esercitare la propria attività commerciale nello stabile ubicato nelle vicinanze, non potendo una tale circostanza fattuale (sopravvenuta rispetto all’adozione delle delibere comunali e dei conseguenti permessi di costruire gravati con il presente ricorso) radicare ex post una legittimazione e/o interesse all’impugnazione di atti oramai consolidati da tempo, in spregio ad elementari esigenze di stabilità e certezza dei rapporti giuridici (peraltro si aggiunge che, per esplicita ammissione di parte, tale attività ha avuto avvio “sin dal 2014”, e quindi, in ogni caso, anche a voler per assurdo attribuire rilievo a tale circostanza e far “rivivere” a quella data il termine decadenziale per la proposizione dell’impugnativa, questo comunque sarebbe abbondantemente decorso da anni)” .
3. La ricorrente ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado sopra indicata formulando le seguenti domande:
a) accogliere l’appello ed annullare, in tutto o in parte, la sentenza n. 5354/2022 del T.a.r. per il Lazio, sez. 2 quater , del 2 maggio 2022 e, per l’effetto, i provvedimenti impugnati in primo grado unitamente a tutti gli altri atti presupposti, connessi e conseguenti ed in particolare il provvedimento di diniego di esercizio dell’autotutela emesso dal Comune di Magliano Sabina (RI) n. 16031 del 24 dicembre 2021, i permessi di costruire n. 62/2004 e n. 141/2006 rilasciati in favore della soc. Coop. Tevere 78 nonché le varianti al Piano di zona adottate con le delibere del Consiglio comunale n. 6/2004 e n. 21/2005;
b) condannare l’Amministrazione resistente, anche ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. c) a porre in essere tutte le attività necessarie a tutelare la situazione giuridica dedotta in giudizio, ivi compresa la condanna a provvedere in senso satisfattivo sulla diffida presentata dalla ricorrente e, conseguentemente, ad annullare il permesso di costruire n. 4 141/2006 e a porre in essere tutte le attività repressive e sanzionatorie successive anche in applicazione dell’art. 27 e dell’art. 35 T.U. edilizia.
3.1. Con l’atto di appello, sono stati articolati i seguenti sei motivi:
1) ERROR IN IUDICANDO- VIOLAZIONE DELL’ART. 55 C.P.A.- CONTRADDITTORIETA’ ED INSUFFICIENZA DELLA MOTIVAZIONE-ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA’/ERRONEITA’/TRAVISAMENTO E DIFETTO DEI PRESUPPOSTI.
Con tale motivo l’appellante ha sostenuto che le opere realizzate attraverso i permessi di n. 62/2004 e n. 141/2006 sarebbero abusive in quanto i titoli edilizi sono stati rilasciati a seguito delle varianti di piano (le D.C.C. n. 6/2004 e n. 21/2005) a loro volta illegittime, come risulterebbe sia dalla nota prot. n. 31993 del 4 dicembre 2009 della Regione Lazio sia dalla consulenza tecnica d’ufficio disposta in sede di procedimento penale.
L’intervento ripristinatorio della pubblica amministrazione non sarebbe soggetto a limiti temporali, contrariamente a quanto cerca di sostenere il Comune di Magliano Sabina e come affermato dal T.a.r. per il Lazio.
L’appellante ha quindi contestato il cambio di destinazione d’uso da “Attrezzature Sociali ad Attrezzature Collettive”, poiché avrebbe comportato la realizzazione di nuove volumetrie commerciali e direzionali non previste dal piano di zona.
2) ERROR IN IUDICANDO- TRAVISAMENTO DEI FATTI- - INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE INTRINSECA ED ESTRINSECA -ILLEGITTIMITA’ DELLE VARIANTI E DEL PERMESSO DI COSTRUIRE- VIOLAZIONE DELL’ART. 2 L.R.N. 36/87 E DELL’ART. 34, l.n. 865/1971 –VIOLAZIONE DELLA LEGGE 167/62 – VIOLAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 33/99- ECCESSO DI POTERE.
Con tale motivo è contestata la motivazione della sentenza di primo grado relativa alla decadenza del potere di intervenire in autotutela.
La parte appellante inoltre ripercorre tutto l’ iter di approvazione della variante e censura le NTA del Piano di Zona del 23 aprile 2008, con il cambio di destinazione d’uso da residenziale e non residenziale.
3.2. Da pag. 19 dell’atto di appello sono riproposti gli ulteriori motivi di ricorso dedotti in primo grado censurando l’omesso esame degli stessi da parte della sentenza di primo grado.
3) VIOLAZIONE ART. 21 NONIES L. 241/1990- VIOLAZIONE ART. 27 DPR 380/01.
Con riferimento al termine dei 18 mesi di cui all’art. 21 nonies l. 241 del 1990 la ricorrente ha sostenuto che non sarebbe applicabile al caso di specie.
Invero, all’estinzione del reato per prescrizione sopravviverebbe la sanzione amministrativa della demolizione, irrogabile dalla pubblica amministrazione finché dura l’opera abusiva perché permane fino ad allora il pregiudizio dell’interesse primario alla tutela del territorio (Consiglio di Stato, sez. IV, 16 aprile 2010, n. 2160), non abdicabile dallo Stato. Quindi finché dura l’illecito permanente non potrebbe ritenersi decorso alcun termine ed in particolare il termine di cui all’art. 21 nonies l. 241 del 1990.
4) ILLEGITTIMITA’ DEL PERMESSO- PREVALENZA INTERESSE PUBBLICO AL RIPRISTINO DELLA LEGALITA’- ESERCIZIO DEL POTERE REPRESSIVO E RIPRISTINATORIO- INSUSSISTENZA DI ALCUN LEGITTIMO AFFIDAMENTO: ECCESSO DI POTERE E TRAVISAMENTO DEI FATTI- VIOLAZIONE ART. 16 L.R. 1150/42 E DELL’ART. 16 DPR 380/2001).
Il Comune di Magliana Sabina avrebbe dovuto esercitare il proprio potere repressivo e di ripristino procedendo altresì all’annullamento dell’illegittimo permesso di costruire nr. 141/2006 rilasciato alla contro interessata, nonché delle molteplici varianti ed in particolare la n. 6/2004 e la n. 21/2005, con l’adozione di tutti i provvedimenti che ne conseguono. Sussisterebbero, sotto questo profilo, la legittimazione e l’interesse dell’appellante a pretendere il rispetto, da parte dei potenziali concorrenti, di tutti i precetti normativi che regolano l’attività esercitata, inclusi quelli relativi alla regolarità urbanistica ed edilizia dei locali destinati al suo svolgimento.
5) LOTTIZZAZIONE ABUSIVA.
Si configurerebbe la lottizzazione abusiva atteso che le varianti proposte sono consistite in modifiche sostanziali che hanno mutato la fisionomia della lottizzazione e l’impostazione urbanistica dell’originario progetto. Esse, infatti, sono andate ad incidere sul dimensionamento globale del piano di lottizzazione ed hanno comportato mutamenti al perimetro, agli indici di fabbricabilità ed alle dotazioni di spazi pubblici e di uso pubblico.
6) RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATTUALE P.A.
Nel caso di specie sussisterebbero i presupposti per ravvisare la responsabilità extracontrattuale della Pubblica Amministrazione da cui discenderebbe il diritto al risarcimento del danno della ricorrente.
Infatti, l’esercizio di una attività concorrenziale analoga a quella esercitata dalla ricorrente e nell’ambito del medesimo territorio e sulla base di un provvedimento autorizzatorio illegittimo costituirebbe un evento lesivo: il danno risarcibile sarebbe rappresentato dalla contrazione degli utili subita in ragione dell’illegittimo rilascio di concessioni e autorizzazioni illegittime ad attività concorrente.
4. Con la sentenza oggetto di revocazione, questa stessa Sezione ha respinto l’appello affermando, in particolare, che:
“- che nessuna deduzione è stata svolta avverso la statuizione di irricevibilità della domanda di annullamento dei permessi di costruire e delle varianti impugnate (atti tutti adottati tra il 2004 e il 2009);
- che, allo stesso modo, la domanda risarcitoria è stata riproposta sic et simpliciter senza svolgere alcuna deduzione avverso le motivazioni della statuizione di rigetto.
Come fatto rilevare dal Comune resistente, i relativi capi di sentenza sono rimasti sostanzialmente inoppugnati laddove invece il principio di specificità dei motivi di impugnazione, posto dall’art. 101, comma 1, c.p.a., impone che sia rivolta una critica puntuale alle ragioni poste a fondamento della sentenza gravata, non essendo sufficiente la mera riproposizione dei motivi contenuti nel ricorso introduttivo; il giudizio di appello dinanzi al giudice amministrativo, infatti, si presenta come revisio prioris instantiae i cui limiti oggettivi sono segnati dai motivi di impugnazione (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. IV, 20 aprile 2023, n.4009).”
Nel caso in esame, pertanto, risulta inammissibile la riproposizione, sic et simpliciter, delle censure dedotte in primo grado avverso i permessi di costruire e le varianti impugnate, in assenza di specifiche deduzioni avverso la declaratoria di irricevibilità operata dal T.a.r.
Del pari, è inammissibile la riproposizione della domanda risarcitoria in quanto avvenuta senza lo svolgimento di alcuna critica avverso le motivazioni sottese alla statuizione di rigetto resa in primo grado.”
5. Con il ricorso per revocazione la ricorrente sostiene che il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7294/2024, avrebbe erroneamente confermato la sentenza del T.a.r. per il Lazio.
5.1. In primo luogo, la menzionata sentenza non avrebbe svolto alcuna deduzione avverso la statuizione di irricevibilità della domanda di annullamento dei permessi di costruire e delle varianti impugnate (atti adottati tra il 2004 e il 2009) non avvedendosi del motivo dedotto avverso la pronuncia di irricevibilità del ricorso.
In secondo luogo, “il Consiglio di Stato non ha esaminato il quarto ed il quinto motivo di appello aventi ad oggetto la violazione del piano di zona e la lottizzazione abusiva, da parte della società costruttrice, completamente ignorati, pur costituendo il fulcro della illiceità della condotta”.
Ed ancora, quale vizio revocatorio, la ricorrente sostiene “che è mancata a questo Consiglio la percezione dell’esistenza e del contenuto delle censure recate in particolare dal quarto e dal quinto motivo di ricorso, che non sono stati per nulla esaminati così pure delle censure di cui alla statuizione di irricevibilità del ricorso contenuta nella sentenza di primo grado che, contrariamente a quanto dedotto, è stata oggetto di specifiche censure nell’atto di appello”.
6. Il Comune di Magliano Sabina si è costituito in giudizio argomentando in ordine alla inammissibilità e infondatezza del ricorso per revocazione e comunque, per mero tuziorismo, alla infondatezza dell’appello.
6.1. Il Ministero della Cultura si è formalmente costituito in giudizio.
6.2. La controinteressata MD s.p.a. si è costituita in giudizio rilevando l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso per revocazione.
7. Alla pubblica udienza del 23 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. In linea generale e preliminare si osserva che la giurisprudenza amministrativa ha chiarito quali sono i presupposti perché possa rinvenirsi l’errore di fatto “revocatorio”, distinguendolo dall’errore di diritto che, come tale, non dà luogo ad esito positivo della fase rescindente del giudizio di revocazione ( ex multis , tra le pronunce di questa Sezione: 29 ottobre 2020, n. 6621; 11 maggio 2020, n. 2952; 27 marzo 2019, n. 2024; 6 dicembre 2018, n. 6914; 7 novembre 2018, n. 6280; 5 novembre 2018, n. 624; 4 gennaio 2018, n. 35; 2 novembre 2016, n. 4586; 28 giugno 2016, n. 2883, 17 febbraio 2015, n. 961; 8 gennaio 2013, n. 4).
In particolare, occorre considerare che l’istituto della revocazione è un rimedio eccezionale, che non può convertirsi in un terzo grado di giudizio, per cui, come d’altra parte sancito dalla stessa lettera dell’art. 395, quarto comma, c.p.c., non sussiste il vizio revocatorio se la dedotta erronea percezione degli atti di causa - che si sostanzia nella supposizione dell'esistenza di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, ovvero nella supposizione dell'inesistenza di un fatto, la cui verità è positivamente stabilita - ha costituito un punto controverso e, comunque, ha formato oggetto di decisione nella sentenza impugnata, ossia è il frutto dell’apprezzamento, della valutazione e dell'interpretazione delle risultanze processuali da parte del giudice.
Pertanto, sono qualificabili come vizi logici e quindi come errori di diritto quelli consistenti nella dedotta erronea interpretazione e valutazione dei fatti o nel mancato approfondimento di una circostanza risolutiva ai fini della decisione ( ex multis : Cons. Stato, IV, 26 febbraio 2021 n. 1644; 29 ottobre 2020, n. 6621; Cons. Stato, IV, 12 maggio 2020, n. 2977; Cons. Stato, III, 24 ottobre 2018, n. 6061; Cons. Stato, IV, 12 settembre 2018, n. 5347; Cons. Stato, IV, 4 gennaio 2018, n. 35; Cons. Stato, V, 21 ottobre 2010, n. 7599).
L’errore di fatto revocatorio, invece, si configura come un “abbaglio dei sensi”, per effetto del quale si determina un contrasto tra due diverse proiezioni dello stesso oggetto, l’una emergente dalla sentenza e l’altra risultante dagli atti e documenti di causa.
Insomma, l’errore di fatto, idoneo a costituire il vizio revocatorio previsto dall’art. 395, n. 4, c.p.c., deve consistere in un travisamento di fatto costitutivo di “quell'abbaglio dei sensi” che cade su un punto decisivo ma non espressamente controverso della causa.
In particolare, l’errore di fatto - idoneo a fondare la domanda di revocazione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 106 del c.p.a. e 395 n. 4 del c.p.c. - deve rispondere a tre requisiti:
a) derivare da una pura e semplice errata o mancata percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo così esistente un fatto documentale escluso, ovvero inesistente un fatto documentale provato;
b) attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato;
c) essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l'erronea presupposizione e la pronuncia stessa.
Inoltre, l’errore deve apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche.
Giova altresì ricordare che relativamente all’ipotesi del mancato esame di domande, motivi, censure o eccezioni, la consolidata giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, Ad. plen. n. 1 del 2013; Sez. III, n. 5487 del 2013; Sez. IV, n. 3499 del 2009, Ad. plen., n. 3 del 1997, Cass. civ., sez. III, 14 giugno 2011, n. 12958) evidenzia che tale vizio revocatorio può avere rilevanza solo se la mancata pronuncia sia dipesa da un errore nella percezione dell’esistenza o del contenuto dell’atto processuale e non già da un errore di valutazione delle difese, sicché esso:
- deve risultare in via immediata e diretta dall’esame del testo della pronuncia e della sua motivazione;
- non è configurabile se nella decisione impugnata per revocazione si sia fatto univoco (ancorché implicito) riferimento agli scritti difensivi delle parti ed alle tesi e richieste ivi prospettate;
- alla luce del dovere di sinteticità sancito dall’art. 3 c.p.a. - non essendo mai esigibile una motivazione che in modo pedissequo confuti ogni argomento difensivo e dovendosi al contrario ritenere sufficiente una motivazione che dimostri l’autonomo percorso logico prescelto dal giudice nel dirimere la controversia - è da escludersi la possibilità di prospettare, come una sorta di automatismo, un vizio revocatorio per mancata pronuncia esplicita su tutte le censure o eccezioni; tale approccio rigoroso è suffragato dalla casistica giurisprudenziale che ha ritenuto vizi revocatori, tra gli altri, il mancato esame della domanda di risarcimento del danno (cfr. Cons. St., Sez. V, n. 1300 del 2007); il mancato esame dell’eccezione di tardività dell’appello (cfr. Cons. St., Sez. IV, n. 2707 del 2007); il mancato esame dell’appello incidentale (cfr. Cons. St., Sez. V, 5552 del 2009);
- il vizio di mancata pronuncia su un motivo deve essere accertato con riferimento alla motivazione della sentenza nel suo complesso, senza privilegiare gli aspetti formali, cosicché esso può ritenersi sussistente soltanto nell’ipotesi in cui risulti non essere stato esaminato il punto controverso e non quando, al contrario, la decisione sul motivo d’impugnazione risulti implicitamente da un’affermazione decisoria di segno contrario ed incompatibile (Con. Stato, Sez. IV, 1° luglio 2019, n. 4474).
9. Sulla base delle precedenti considerazioni, il ricorso per revocazione proposto dalla ricorrente Np s.r.l. è inammissibile.
10. La ricorrente in revocazione ha dedotto l’esistenza del vizio revocatorio essenzialmente nei seguenti passaggi:
1. il Collegio non si sarebbe avveduto della contestazione avverso la pronuncia di primo grado di irricevibilità del ricorso (cfr. pag. 9 ricorso per revocazione);
2. la sentenza impugnata non avrebbe esaminato “il contenuto delle censure recate in particolare dal quarto e dal quinto motivo di ricorso, che non sono stati per nulla esaminati così pure delle censure di cui alla statuizione di irricevibilità del ricorso contenuta nella sentenza di primo grado che, contrariamente a quanto dedotto, è stata oggetto di specifiche censure nell’atto di appello” (cfr. pag. 10 ricorso per revocazione).
Inoltre, dall’esame complessivo della motivazione non “emerge alcun punto della decisione dalla quale traspaia che il motivo di censura articolato con il quarto e il quinto motivo sia stato tenuto in considerazione e valutato per giungere alla decisione finale sulla controversia” (cfr. pag. 11 ricorso per revocazione).
11. In relazione alla carenza di pronuncia sulla irricevibilità del ricorso di primo grado, la sentenza di questa Sezione n. 7294 del 2024 ha affermato che il capo della sentenza di primo grado non è stato oggetto di puntuale contestazione in appello: “nessuna deduzione è stata svolta avverso la statuizione di irricevibilità della domanda di annullamento dei permessi di costruire e delle varianti impugnate (atti tutti adottati tra il 2004 e il 2009).”
La menzionata motivazione non può essere considerata utile per ammettere il vizio revocatorio giacché nell’appello, la contestazione della irricevibilità del ricorso è affidata soltanto nella parte “IN FATTO” (pag. 5) alla seguente affermazione: “il Tar Lazio ha rigettato il ricorso di primo grado con sentenza semplificata sulla base della presunta tardività dello stesso, senza considerare che a fronte dell’illecito edilizio realizzato di carattere permanente non è decorso alcun termine per l’esercizio del potere ripristinatorio della legalità da parte della P.A.” e nella parte in diritto si afferma che: “ Le opere così realizzate sono abusive e tali da giustificare l’intervento ripristinatorio della P.A., non soggetto a limiti temporali, contrariamente a quanto cerca di sostenere il Comune di Magliano Sabina e come ritenuto dal Tar per il Lazio.” (pagina 12).
Con tali espressioni – la prima delle quali peraltro non facente parte di un motivo d’appello bensì inserita in modo “intruso” nella parte in fatto e come tale inammissibile innanzi per giurisprudenza consolidata – non è stato impugnato il capo della sentenza che ha dichiarato il ricorso irricevibile poiché è stato solo sottoposto a critica, in modo generico ed equivoco, l’aspetto relativo all’impossibilità di agire in annullamento in autotutela, che è cosa diversa dal censurare il capo della sentenza che ha dichiarato la irricevibilità del ricorso in parte qua .
Sul punto la giurisprudenza è pacifica: «L'inammissibilità dei motivi del ricorso di appello può conseguire non solo al difetto di specificità - requisito autonomamente previsto per l'appello dall'art. 101, comma 1, c.p.a . - ma anche alla loro mancata indicazione, 'distintamente', in apposita parte dell'atto dedicata a tale elemento, di cui essi costituiscono il nucleo essenziale e centrale: lo scopo dell' art. 40 c.p.a . è infatti quello di incentivare la redazione di ricorsi dal contenuto chiaro e di porre argine alla prassi dei ricorsi non strutturati secondo una esatta suddivisione tra 'fatto' e 'motivi', con il conseguente rischio che trovino ingresso i c.d. 'motivi intrusi', ossia i motivi inseriti nelle parti del ricorso dedicate al 'fatto', che, a loro volta, ingenerano il rischio della pronuncia di sentenze che non esaminino tutti i motivi per la difficoltà di individuarli in modo chiaro e univoco e, di conseguenza, incorrano in un vizio revocatorio» (Consiglio di Stato, sez. IV, 10 settembre 2024, n. 7509).
12. In relazione alla asserita mancata percezione ed esame delle censure articolate con il quarto e con il quinto motivo d’appello, il vizio revocatorio non sussiste poiché al §14 della sentenza n. 7294 del 2024, il Collegio ha fornito un’ampia motivazione in relazione al rigetto delle censure contenute nei menzionati motivi e riferite alle modalità di esercizio del potere repressivo-sanzionatorio e in autotutela dell’amministrazione in materia di abusi edilizi e al relativo termine di l’esercizio, laddove ha affermato che “Per quanto riguarda l’impugnativa del diniego di autotutela opposto dal Comune, le doglianze della ricorrente risultano incentrate sul principio secondo cui il potere repressivo degli abusi edilizi è esercitabile in ogni tempo.
Tuttavia, come fatto rilevare dall’Amministrazione, laddove invece – come nel caso in esame - l’attività edilizia si sia svolta in conformità ai titoli abilitativi rilasciati, e di cui si assuma in ipotesi l’illegittimità, l’esercizio del potere di repressione dell’abuso presuppone necessariamente la previa rimozione del titolo edilizio, da esercitarsi secondo lo statuto proprio dell’autotutela (Cons. Stato, sez. VI, sentenza 29 aprile 2019, n. 2739).
14.1. Al riguardo, è poi inconferente l’insistito richiamo da parte della ricorrente alla sentenza del Tribunale di Rieti n. 1391 del 2014.
Per quanto infatti è dato evincere dalle affermazioni dell’appellante e dal testo della sentenza depositato in primo grado (peraltro incompleto), alcuni dei reati oggetto di quel procedimento sono stati dichiarati estinti per prescrizione. Pertanto, le argomentazioni del giudice penale in merito ai profili di illegittimità delle varianti e del permesso di costruire di cui trattasi sono state evidentemente svolte ai sensi dell’art. 129, secondo comma c.p.p., all’esclusivo fine di escludere la possibilità di emettere una sentenza di assoluzione, e non contengono alcun accertamento in fatto idoneo a passare in giudicato o comunque ad acquisire rilevo nel presente giudizio amministrativo.
14.2. Relativamente al termine per l’esercizio dell’autotutela, occorre rilevare che la disciplina introdotta con la l. n. 124 del 2015 si pone come regola di esercizio di tale potere.
Nello specifico, il termine di 18 mesi (oggi portato a 12 mesi) dal momento dell’adozione dell’atto autorizzativo entro il quale deve essere adottato l’annullamento d’ufficio, è stato introdotto dall’art. 6, comma 1, lett. d), n. 1), della l. 7 agosto 2015, n. 124 e va computato con decorrenza dalla data di entrata in vigore di tale disposizione (28 agosto 2015) (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 7277 del 25 luglio 2023; id., sez. II, sentenza n. 4983 del 17 giugno 2022).
Il differimento del termine iniziale per l’esercizio dell’autotutela previsto dal comma 2-bis dell’art. 21-novies della l. n. 241/1990 si ricollega invece all’impossibilità per l’Amministrazione, a causa del comportamento dell’istante (falsa rappresentazione dei fatti o dichiarazioni mendaci), di svolgere un compiuto accertamento sulla spettanza del bene della vita nell’ambito della fase istruttoria del procedimento di primo grado.
Nel caso in esame, al contrario, tale differimento non può in alcun modo operare in quanto i fatti rilevanti ai fini dell’eventuale esercizio dell’autotutela erano già noti almeno a partire dal 4 dicembre 2007, quando cioè la Regione Lazio rilevò e comunicò al Comune di ritenere illegittimi tanto le varianti al PdZ apportate con le delibere consiliari n. 6 del 2004 e n. 21 del 2005 (in quanto non erano state sottoposte all’approvazione regionale), quanto il permesso di costruire n. 141 del 2006.
14.3. L’appellante omette di considerare, altresì, che il diniego di autotutela è avvenuto in ragione della mancanza dei presupposti specifici per l’esercizio del relativo potere e non già perché i provvedimenti all’epoca adottati non fossero illegittimi.
14.4. Al riguardo, il primo giudice ha tuttavia sottolineato la mancanza di un interesse pubblico attuale all’annullamento degli atti oggetto dell’istanza di autotutela perché le “denunciate illegittimità procedurali che inficerebbero le delibere comunali e i connessi permessi di costruire sono state comunque superate con l’approvazione della citata variante finale di riordino, assistita [...] dal parere favorevole regionale”, con la conseguente prevalenza, nel giudizio di bilanciamento, dell’interesse del titolare del permesso di costruire, in considerazione del lungo tempo trascorso e dell’assenza di un interesse pubblico attuale alla rimozione dell’atto.
In definitiva, il Comune ha legittimamente ritenuto che nel momento in cui l’istante ha presentato l’istanza di autotutela, la vicenda fosse ormai compiutamente definita ed esaurita sotto ogni profilo.”
13. Pertanto, i profili relativi al rapporto tra il potere di autotutela e di vigilanza urbanistica nonché relativi al termine entro cui è possibile per l’amministrazione esercitare l’autotutela sono stati esaurientemente trattati nei paragrafi sopra indicati, senza che con lo strumento del ricorso per revocazione possa essere posto in discussione o essere rivisitato il ragionamento giuridico svolto dalla sentenza revocanda.
14. Anche in relazione al mancato esame del quinto motivo relativo al configurarsi della lottizzazione abusiva a mezzo delle varianti al piano di zona e quindi alla caratteristica di illecito permanente della lottizzazione abusiva, l’istanza di revocazione non supera il vaglio rescindente.
Invero, sotto un primo profilo, la sentenza revocanda ha espressamente menzionato il motivo a pag. 6 punto V. sicché non corrisponde al vero il fatto che la sentenza non abbia percepito l’esistenza del motivo.
Inoltre, con il rilievo che il capo della sentenza di primo grado relativo alla statuizione di irricevibilità dell’impugnativa delle varianti al Piano di zona adottate con le deliberazioni del Consiglio comunale n. 6/2004 e n. 21/2005, e successive varianti (nonché dei permessi di costruire n. 62/2004 e n. 141/2006), è rimasto sostanzialmente inoppugnato – in violazione dell’art. 101 c.p.a. “che impone che sia rivolta una critica puntuale alle ragioni poste a fondamento della sentenza gravata” pag. 8 - e con il rigetto dei motivi relativi al differimento del termine per esercitare l’autotutela, è stato sostanzialmente toccato anche il quinto motivo secondo i canoni non formalistici richiamati al §8 dovendosi accertare il vizio di mancata pronuncia su un motivo con riferimento alla motivazione della sentenza nel suo complesso, senza privilegiare gli aspetti formali, cosicché esso può ritenersi sussistente soltanto nell’ipotesi in cui risulti non essere stato esaminato il punto controverso e non quando, al contrario, la decisione sul motivo d’impugnazione risulti implicitamente da un’affermazione decisoria di segno contrario ed incompatibile.
15. In definitiva, per quanto sopra argomentato, il ricorso per revocazione risulta inammissibile.
16. Sussistono giusti motivi per compensare tra tutte le parti costituite le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione r.g. n. 8487/2024 lo dichiara inammissibile.
Compensa le spese di questo giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Vincenzo Neri, Presidente
Emanuela Loria, Consigliere, Estensore
Luigi Furno, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
Eugenio Tagliasacchi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Emanuela Loria | Vincenzo Neri |
IL SEGRETARIO