Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/06/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIAN
R.G.V.G. n. 1384/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Giudice rel./est. - Dott.ssa Cristiana Satta
- Giudice - Dott. Fulvio Mastro
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1384 del Ruolo Generale della Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza cartolare del
22.05.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
,rappresentata e difesa dall' Parte_1 c.f.: C.F. 1
avv. Fabrizio Galizia presso il cui studio elettivamente domicilia in Marano di Napoli
(NA), al Corso Italia n. 81, giusta procura in atti;
E
, rappresentato e difeso dall' avv. Parte_2 c.f.: C.F. 2
Fabrizio Galizia presso il cui studio elettivamente domicilia in Marano di Napoli
(NA), al Corso Italia n. 81, giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 03.04.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Napoli il
23.06.2008 e che dalla loro unione erano nati quattro figli, minorenni, chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 22.05.2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. e ribadivano la loro volontà di volersi separare, producendo dichiarazione sottoscritta con la quale dichiaravano di rinunciare alla partecipazione all'udienza e confermavano la volontà di non riconciliarsi e di separarsi alle condizioni indicate nel ricorso. Quindi, il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione sul visto del PM apposto in data 23.05.2025.
***
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata formulata dalle parti la domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
1 - i coniugi vivranno separati liberi ciascuno di scegliere il proprio domicilio salvo l'obbligo di darne comunicazione, entro tre giorni, all'altro;
2 - la casa coniugale per accordo pacifico tra i coniugi sita in CC (Na)
al C.so Europa n. 13, di proprietà dei genitori del SI. ON GI, è assegnata alla SI.ra RE RI, quest'ultima s'impegna a volturare entro il
30/05/2025 le utenze relative ad acqua e T.A.R.S.U. Il SI. ON GI
rilascerà la casa coniugale impegnandosi a consegnare tutte le chiavi in suo possesso liberandola dai propri effetti personali ed acquisirà diversa residenza.
3 - il mobilio e gli elettrodomestici presenti all'interno della casa coniugale di
CC (Na) al Corso Europa n. 13, resterà all'interno della casa stessa e sarà goduto dalla SI.ra RE e dalla prole;
4 - i figli minori CO, OE, AN e TO saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori i quali provvederanno all'educazione ed all'istruzione dei medesimi attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse dei minori stessi, esercitando congiuntamente la responsabilità genitoriale ed assumendo d'accordo le decisioni più importanti relative alla loro educazione, istruzione e salute, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni;
5- i figli minori CO, OE, AN e TO vivranno con la madre che si impegna a garantire la continuità affettiva col padre;
6 - i coniugi si impegnano a non screditare o denigrare l'altro genitore in presenza dei figli, anche e soprattutto se questi è assente, e a non indurli contro l'altro genitore nonché a tenersi reciprocamente e costantemente aggiornati sulla vita dei figli, con particolare riferimento alla salute, agli impegni scolastici e ludico/sportivi;
7 - in virtù dell'affido condiviso le parti optano per un criterio di visite libero,
accordandosi, di volta in volta, tenendo presente primariamente l'interesse dei figli minori.
Solo in caso di mancato accordo tra i coniugi, il SI. ON può esercitare il diritto di visita nei confronti dei figli secondo i periodi di seguito indicati che i coniugi riconoscono quale contenuto minimo del diritto di visita:
- il martedì e giovedì dalle ore 16:00 sino alle ore 20:30;
a settimane alterne dalle ore 20:30 del venerdì alle ore 20:00 della domenica, impegnandosi il padre ad accompagnare ed a riprendere i minori;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni i giorni 24, 25, 26 Dicembre con la madre e 30, 31 Dicembre e 1° gennaio con il padre ed ancora la festività
dell'epifania con la madre e Pasqua e Pasquetta con il padre;
- durante le vacanze estive ad anni alterni i primi 15 giorni o gli ultimi 15 giorni del mese di agosto;
- ad anni alterni il giorno del compleanno dei minori con la madre ed il giorno dell'onomastico dei minori con il padre;
- indipendentemente dalla cadenza del giorno di visita, i figli trascorreranno con il padre la festa del papà (19 marzo), così come trascorreranno con la madre la prima domenica di maggio per la festa della mamma. Lo stesso vale per i compleanni e le feste di ricorrenza dei genitori che saranno, in ogni caso,
trascorsi insieme ai figli minori;
- In ogni caso, previo consenso della madre e sempre che ciò corrisponda all'interesse della prole, le modalità di incontro tra il padre ed i figli potranno essere variate anche occasionalmente 8 - ciascun genitore provvederà direttamente nei periodi di permanenza con i figli alle necessità quotidiane dei minori;
9 - il sig. ON si impegna, a corrispondere a titolo di contributo per il mantenimento del figlio CO la somma mensile di Euro 200,00, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia OE la somma mensile di Euro
200,00, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio AN la somma mensile di Euro 200,00 ed a titolo di contributo per il mantenimento della figlia
TO la somma mensile di Euro 200,00 da versarsi in via anticipata entro il giorno 7 di ogni mese, con rivalutazione annuale Istat mediante accredito su c.c. n. [...], intestato alla SI.ra RE
RI;
10 - Gli assegni familiari pari ad Euro 238,50 per il figlio CO, Euro
238,50 per la figlia OE, Euro 433,50 per il figlio AN ed Euro 436,70 per la piccola figlia TO saranno invece interamente a favore della sig.ra
RE.
11 - i genitori suddivideranno al 50% tutte le spese scolastiche sia ordinarie che straordinarie e, nello specifico: retta scolastica, trasporto scolastico, gite,
libri scolastici ed altri strumenti di studio (come specificato nel piano genitoriale che si allega); 12 - i genitori suddivideranno altresì al 50% tutte le altre spese straordinarie sostenute per la minore purché previamente concordate e debitamente documentate e nello specifico: apparecchi per la salute, attività ludico -
sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN,
farmaci;
13 - entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e consentono l'iscrizione del figlio minore sul proprio passaporto.
14 - i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti;
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse dei minori, possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Pronuncia la separazione personale di (c.f.: Parte_1
), ai C.F._1 ) e Parte_2 (c.f.: C.F. 2
sensi dell'art. 151 c.p.c., con omologa delle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli (atto n.56,
Parte II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2008) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n. 74;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 4.6.25
Il giudice estensore dott.ssa Cristiana Satta
Il presidente dott.ssa Alessandra Tabarro