Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/03/2025, n. 2705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2705 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
n. 16907/2024 R.G.
RE PV BBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Gian Piero Vitale, visto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo n. 16907 del 2024, vertente
TRA
Parte 1 (P. Iva P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in
Milano, Via Murillo n. 48, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv. Luca Parrillo e dall'avv. Roberto Morelli del Foro di Modena, presso lo studio dei quali, sito in Modena, alla Via A. Morandi n. 34, elegge domicilio;
OPPONENTE
E
P.IVA_2 ), in persona del legale (P.IVA Controparte_1
rappresentante pro tempore sig. Controparte_1 , con sede legale in Palermo, Largo Bongiovanni n.
1, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Vittoria Fadda, C, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da note depositate telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte 1 proponeva opposizione Con atto di citazione ritualmente notificato il 29.04.2024,
avverso il decreto ingiuntivo n. 4100/2024, emesso, su ricorso di Controparte_2 dal Tribunale di Milano in data 14.3.2024 (pubblicato il 20.03.2024 e notificato il 21.03.2024), con il quale le si ingiungeva di pagare la somma di euro € 21.260,00 (oltre interessi moratori e le spese del procedimento monitorio), quale acconto relativo al primo SAL per l'esecuzione di lavori subappaltati in data 17.06.2022 da Parte 1 e aventi ad oggetto opere di ristrutturazione e di riqualificazione energetica dell'immobile del sig. (committente) sito in Partinico Controparte_3
(PA), Contrada Piano di Fico snc.
Parte opponente, in particolare, deduceva di avere stipulato, quale general contractor, con la proprietaria del fabbricato, un contratto di appalto con modalità di pagamento la formula dello sconto in fattura, prevista ai sensi dell'art. 119 del D.L. 34/2020 e s.m.i., che prevede, come noto, la cessione dei crediti maturati, che avrebbero dovuto essere successivamente monetizzati da Pt 1
[...] tramite il sistema bancario, e di non avere ancora ottenuto il pagamento di alcun credito relativo al cantiere oggetto del contratto;
eccepiva, pertanto, l'inesigibilità del credito azionato da controparte in ragione dell'art. 4 del contratto di subappalto intercorso con CP 1 secondo cui "il corrispettivo sarà pagato all'impresa entro il termine di 5 giorni dalla data in cui Pt_1 riceverà il pagamento della cessione del credito d'imposta corrisposto dai beneficiari per l'esecuzione del contratto di appalto.
L'opponente contestava in ogni caso la sussistenza del credito asseritamente maturato da [...] concludendo per la revoca del decreto ingiuntivo emesso in favoreControparte_1 '
dell'opposta, con vittoria delle spese e competenze di lite.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva parte opposta, contestando tutto quanto dedotto ed eccepito dall'opponente; in particolare, eccepiva la nullità per vessatorietà della clausola n. 4 del contratto di subappalto e insisteva nella fondatezza della pretesa creditoria, concludendo per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo impugnato. All'esito della prima udienza di comparizione dell'1.10.2024, con ordinanza del 3.10.2024, veniva rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c. avanzata da parte opposta;
quindi, la causa, ritenuta superflua attività istruttoria, veniva riservata in decisione all'udienza del 26.03.2025, ai sensi dell'art. 281
sexies comma 3 c.p.c.
Nel merito, l'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
Occorre premettere innanzitutto come ritenuto dall'orientamento consolidato della giurisprudenza e della dottrina che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di
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cognizione in cui il giudice è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova;
per cui resta a carico del creditore opposto avente veste di attore per aver richiesto l'ingiunzione – la prova dell'esistenza del fatto costitutivo del credito, ed a carico del debitore opponente - avente la veste di convenuto quella degli eventuali fatti estintivi o impeditivi dell'obbligazione (cfr, fra le tante,
Cass. 27 giugno 2000, n. 8718; Cass., 25 maggio 1999, n. 5055).
Sempre in tema di principi generali in materia di onere probatorio, va poi ricordato che il primo comma dell'art. 115 c.p.c. dispone che «salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita», con conseguente relevatio ab onere probandi nei confronti della parte che ha allegato il fatto non contestato.
Ciò premesso, nel caso in esame, a sostegno della propria pretesa creditoria, la società opposta ha prodotto in giudizio, oltre alla fattura n. 52/2022, il contratto di subappalto intervenuto tra le parti il
17.06.2022, il SAL n. 1 del 24.09.2022, con la descrizione delle lavorazioni effettuate dall'impresa, asseverate dal Geom. nonché il computo metrico alla data del 14.09.2022 a Controparte_4
contenente i prezzi e le quantità dei materiali utilizzati (v. firma dell'Arch. Persona_1
docc. 2-3-4-5).
L'opponente ha espressamente riconosciuto la sussistenza del titolo contrattuale posto a fondamento del credito azionato da CP 1 (contratto di subappalto stipulato il 17.06.2022) e non ha specificamente contestato l'avvenuta regolare esecuzione dei lavori ad opera della subappaltatrice.
Dunque, l'opposizione di Pt 1 si fonda sostanzialmente sulla eccezione di inesigibilità del credito fatto valere dall'opposta, in ragione di quanto previsto dalla clausola n. 4 del contratto di subappalto
(specificamente sottoscritta dall'opposta ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c), secondo cui “il corrispettivo sarà pagato all'impresa entro il termine di 5 giorni dalla data in cui Pt_1 riceverà il pagamento della cessione del credito d'imposta corrisposto dai beneficiari per l'esecuzione del contratto di appalto", lamentando la mancata attuale “monetizzazione” del credito di imposta cedutole dal committente principale.
Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, può ritenersi esigibile il diritto al corrispettivo di non potendosi condizionare l'adempimento dell'obbligazione di CP 1
pagare il corrispettivo dei lavori all'effettivo trasferimento, in senso materiale, del credito da parte del committente proprietario dell'immobile al sub committente.
Ritiene il Tribunale che la clausola contrattuale in oggetto deve essere interpretata secondo i criteri di cui agli artt. 1362 e ss cod.civ., con particolare riguardo alla necessità, in caso di dubbio, di aderire ex art. 1367 cod.civ., all'interpretazione che garantisca la conservazione complessiva del contratto, ossia interpretando la stessa “nel senso che possa avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non avrebbe alcuno", nonché alla necessità di interpretare il contratto secondo buona fede ex art. 1366 cod.civ., al fine di evitare che il pagamento del corrispettivo dovuto e la realizzazione del sinallagma contrattuale (avuto riguardo al carattere oneroso del contratto di appalto e al particolare interesse del creditore a conseguire il corrispettivo in un tempo ragionevole) possa essere posto in una situazione di oggettiva incertezza e imprevedibilità, quale quella derivante dalla necessità di attendere la effettiva riscossione del credito fiscale comunque ceduto al sub committente.
In ogni caso, pur volendo aderire all'interpretazione di parte opponente (nel senso che il pagamento di tutte le opere sarebbe avvenuto soltanto dopo la monetarizzazione del credito d'imposta da parte della società appaltante), è evidente che la clausola di cui all'art. 4 del contratto prevede un termine sine die per il pagamento del corrispettivo dei lavori, per cui ben può ritenersi esigibile il relativo credito del subappaltatore allorchè, in relazione alla natura della prestazione e all'interesse delle parti, sia trascorso (come nel caso di specie) un congruo lasso di tempo dalla regolare esecuzione dei lavori ad opera del creditore (v. anche Cass. 2003, n. 1149).
In conclusione, la pretesa creditoria azionata da CP 1 deve ritenersi esigibile e fondata.
Conseguentemente, l'opposizione proposta da Pt 1 va rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex d.m. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore di causa e dell'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del dr. Gian Piero Vitale, definitivamente pronunziando sulla causa in epigrafe, così provvede:
,Parte 1 per l'effetto, conferma il 1) RIGETTA l'opposizione avanzata nell'interesse di decreto ingiuntivo n. 4100/2024 del Tribunale di Milano;
2) CONDANNA l'opponente al pagamento delle spese del presente giudizio di opposizione in favore di parte opposta, liquidando le stesse in complessivi euro 3.500,00, oltre contributo forfettario del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Milano, 31 marzo 2025 Il Giudice
Dr. Gian Piero Vitale