CA
Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 21/11/2024, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Paolo Viarengo Presidente relatore
Caterina Baisi Consigliera
Maria Grazia Cassia Consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nelle cause iscritte ai numeri 397/2023 e 13/24 R.G.L. promosse da:
rappresentata e difesa dall'avv.ta Elisa Guzzoni, per Parte_1
procura allegata al ricorso in appello
rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Parte_2
Messuri e Carlo Mazzoli, per procura allegata al ricorso in appello appellanti
CONTRO
c.f. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dagli avv.ti Paolo e Maurizio Mastroianni, per procura allegata alla memoria di costituzione in appello appellato
Oggetto: retribuzione
CONCLUSIONI
Per gli appellanti: come da note depositate il 18 ed il 21 ottobre 2024.
Per l'appellato: come da note depositate il 22 ottobre 2024.
FATTI DI CAUSA
La Società “ ha proposto opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 123 del 2023 del Tribunale della Spezia, emesso a favore del convenuto, signor , per l'importo di Euro 5.075,77, quale Controparte_1
obbligata solidale, ex art. 29, d.lgs. n. 276 del 2003, con la Società datrice di lavoro del convenuto, trattandosi di un “credito retributivo”.
Analogo ricorso in opposizione, avverso lo stesso decreto ingiuntivo, veniva presentato anche da altra Società, “ , in egual CO
modo chiamata quale obbligata solidale per il minor importo di Euro
1.731,07 ed i due ricorsi venivano riuniti.
Nel proporre le opposizioni, le due ricorrenti hanno entrambe sostenuto, la inapplicabilità nei loro confronti del predetto art. 29, in quanto il loro rapporto con la datrice di lavoro del convenuto era a titolo di “contratto di trasporto” e non di “appalto di servizi di trasporto”.
Il convenuto, signor , si è costituito, chiedendo il rigetto delle due CP_1
opposizioni.
Con sentenza n. 302 del 2023 il Tribunale della Spezia ha respinto i due ricorsi e condannato le due Società a rifondere le spese di lite sostenute dal convenuto, spese liquidate in euro 3.689,05 oltre accessori, in solido tra loro.
Il Tribunale della Spezia, dopo aver richiamato i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia, ha ritenuto che nel caso in esame tra le Società ricorrenti e la Società datrice di lavoro del convenuto, fosse operante un “appalto di servizi di trasporto”.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello entrambi le Società, appelli poi riuniti da questa Corte con ordinanza in data 30.10.2024.
Con il primo motivo di appello, la Società “ Pt_1 Parte_1
evidenzia che il contratto esaminato dal Giudice di primo grado era quello sottoscritto tra la datrice di lavoro e l'altra Società, di cui allo stesso decreto ingiuntivo opposto, cioè “ e quindi tale Parte_2
contratto non si poteva applicare nei suoi confronti, non avendo in ogni caso
2
l'appellante sottoscritto alcun contratto con la Società datrice di lavoro del signor . CP_1
Con il secondo motivo la stessa Società ribadisce che dalla documentazione agli atti, relativa ai suoi rapporti con la Società datrice di lavoro del signor
, risulta confermato che il loro rapporto si risolveva in un “contratto CP_1 di trasporto” e non in un “appalto di servizi di trasporto”, trattandosi esclusivamente di singole “lettere di vettura”, infatti le due parti non avevano mai stipulato alcun contratto scritto, concordando, di volta in volta, il trasporto che la Società datrice di lavoro del signor doveva CP_1 eseguire per conto della Società appellante, come comprovato dalle “lettere di vettura” prodotte in atti.
Con il terzo motivo si contesta la sentenza impugnata, nella parte in cui “ha omesso di pronunciarsi in ordine all'applicabilità o meno della norma di cui all'art. 83 bis, commi 4 bis ss., d.l. n. 112/2008”, ribadendo che questa era la norma da applicare nel caso in esame, trattandosi appunto di un
“contratto di trasporto” e non di un “appalto di servizi di trasporto” e che il disposto di tale norma era stato rispettato, come confermato dalla documentazione prodotta in primo grado, avendo allegato “sia la copia della corrispondenza mail intercorsa con la datrice di lavoro del CP_1 per farsi rilasciare i relativi UR che gli stessi UR ... inviati”.
Il quarto motivo d'appello si riferisce al pagamento delle spese legali di cui al decreto ingiuntivo opposto, quale ulteriore conseguenza dell'errato, secondo l'appellante, inquadramento contrattuale del rapporto tra le Società.
Il quinto motivo d'appello riguarda la condanna al pagamento delle spese legali di primo grado.
Come detto anche “ ha impugnato la CO
sentenza di primo grado e con il primo motivo la Società sottolinea l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto applicabile l'art. 29 comma 2°, D. lgs. 10.9.2003, n. 276, confermando di essere esclusivamente una società di trasporti, che collabora con altre società del settore al fine di evadere gli ordini di trasporto merce, ricevuti dai propri committenti, senza
3
svolgere altre operazioni.
L'appellante aggiunge che l'accordo di intercorso per il traporto tra le due società non contiene alcun riferimento agli elementi indicati dalla giurisprudenza per la qualificazione dello stesso come appalto di servizi, come anche confermato dal testo del relativo contratto.
La Società datrice di lavoro del signor , secondo l'appellante, quale CP_1 mero “vettore”, ha posto in essere per conto della stessa appellante
“unicamente ed occasionalmente operazioni tipiche di trasporto e quelle meramente strumentali alla sua esecuzione”.
Con il secondo motivo si contesta l'importo di cui al decreto ingiuntivo, in quanto le attività di trasporto affidate dall'appellante alla Società datrice di lavoro del signor “sono state precedute dalla consegna della CP_1 documentazione UR”, con conseguente dimostrazione da parte della stessa Società di aver assolto i propri oneri contributivi.
La Società contesta quindi che l'importo oggetto del decreto ingiuntivo sia stato quantificato al lordo e quindi comprensivo di contribuzioni già versate dalla datrice di lavoro.
L'appellante contesta altresì, come già in primo grado, la condanna al pagamento “delle spese legali liquidate in sede monitoria, ciò in ragione del fatto che nessuna comunicazione preventiva e/o lettera di messa in mora è mai pervenuta alla ante notifica del decreto ingiuntivo”. Parte_2
Con il terzo motivo si contesta la quantificazione delle spese di lite liquidate in primo grado, in ordine allo “scaglione di riferimento” del valore della causa, la appellante avendo opposto il decreto ingiuntivo n. Pt_3
123/2023 limitatamente alla propria quota parte di somme di condanna pari ad un importo in linea capitale di € 1.731,07, quindi il Giudice di primo grado non doveva individuare quale valore della causa lo scaglione superiore previsto da € 5.200,00 a € 26.000,00, avendo le due opposizioni, poi riunite, valore di causa differente.
Si è costituito il signor , chiedendo il rigetto di entrambi gli appelli. CP_1
Su concorde richiesta delle parti, avendo le stesse escluso “spazi
4
conciliativi”, la causa è stata discussa mediante deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e decisa nella camera di consiglio del 30.10.2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Questa Corte ritiene che si debba confermare la sentenza di primo grado nella sua decisione sul merito, avendo correttamente qualificato il rapporto tra le società appellanti e la società datrice di lavoro dell'appellato, quale
“appalto di servizi di trasporto” e non quale “contratto di trasporto”.
La sentenza impugnata risulta, infatti, sul punto correttamente motivata, in particolare con coerente e congruo richiamo e riscontro dei principi giurisprudenziali in materia, salvo, come giustamente evidenziato da
, riferirsi al contratto riguardante l'altra Società Parte_1
odierna appellante, quindi con necessità di integrazione della relativa motivazione, ma, comunque, con rigetto di tutti i motivi dei due appelli, riguardanti il merito.
In punto spese di lite, invece, si deve accogliere il terzo motivo dell'appello di : in effetti, la quantificazione delle spese CO
di lite deve essere riferita ai due diversi valori dei rispettivi ricorsi in opposizione, quindi deve essere minore per “ , CO
risultando la somma alla stessa addebitata di soli euro 1.731, 07, molto inferiore a quella addebitata all'altra Società, con relativa distinta quantificazione per ciascuna e non “in solido”.
Di conseguenza, valutato il predetto limitato valore della causa e l'assenza della fase istruttoria, può essere liquidata la somma di euro 1.100,00, senza poter provvedere, sin dal dispositivo di questa sentenza, alla condanna alla restituzione della somma superiore già accreditata, pur in presenza della relativa domanda, non risultando reperibile agli atti la prova di tale pagamento, in ogni caso la restituzione potendo essere chiesta successivamente.
Nel merito, come detto, la decisione di primo grado deve essere confermata, con conseguente giudizio di infondatezza di tutti i motivi dei due appelli.
5
In effetti, già dai documenti agli atti, risultano chiaramente riscontrati nel rapporto tra le due società appellanti e la società datrice di lavoro dell'appellato, gli elementi fondamentali caratterizzanti un “appalto di servizi di trasporto”.
In particolare, si deve riscontrare la predeterminazione e sistematicità dei servizi di trasporto e la predisposizione preventiva di una organizzazione idonea a far fronte a tutte le esigenze dei servizi appaltati.
In questo senso, quanto all'appello di “ , CO
depongono inequivocabilmente le stesse previsioni del contratto tra le società.
Dagli articoli 1, 3 e 4, risulta già chiaramente che le modalità di esecuzione delle attività erano previste in via generale e predeterminata da e che tali attività erano del tutto CO
continuative e sistematiche.
Secondo la stessa prospettazione di “ , tale CO società ha affidato, in via continuativa e sistematica, la sua attività “di servizi di trasporto” alla “Group GSN Europe srls” cioè alla Società datrice di lavoro dell'appellato.
D'altra parte, queste prestazioni di trasporto merci si svolgevano quotidianamente, con assoluta continuità, con costante coordinamento da parte di , quindi in assenza di rilevanti CO
affidamenti singoli e discontinui.
In questo senso, come già congruamente osservato dal Giudice di primo grado, l'art. 1 del Contratto premette chiaramente come lo stesso debba regolare “l'esecuzione dei trasporti” ed in relazione ad una “pluralità di prestazioni”.
L'art. 3 predetermina la durata del contratto, cioè dodici mesi.
L'art. 4, “Oggetto del contratto”, prevede espressamente che lo stesso sia
“volto a regolare tutti i servizi di autotrasporto che Il Vettore-Committente affiderà al Sub-Vettore, indicando di volta in volta i luoghi sia per il carico che per lo scarico delle merci che gli verranno indicate per iscritto con
6
missiva di richiesta e/o documento di trasporto”.
Nello stesso art. 4 viene concordato che “il sub-vettore si impegna ad effettuare i trasporti” indicati dalla Società appellante e che “ciascun servizio di autotrasporto verrà sempre eseguito secondo le condizioni e le clausole contenute nel presente accordo”.
Da queste espresse previsioni, il Giudice di primo grado ha giustamente concluso che “ e la Società, datrice di lavoro CO dell'appellato, abbiano concordato in via preventiva “una volta per tutte ed
a monte che, nel tempo di vigenza del contratto, qualora il sub-vettore venga attivato dal committente, il trasporto – a prescindere dall'esclusiva – verrà: 1) sempre eseguito, 2) secondo le condizioni concordate ab initio;
e tutto ciò semplicemente – e non a caso - bypassando la struttura organizzativa del sub-vettore e dando il committente la specifica indicazione del viaggio da eseguire direttamente alla forza lavoro del sub- vettore medesimo, tramite missiva o trasmissione del documento di trasporto”.
D'altra parte i riferimenti contenuti nell'appello ad altre letterali previsioni del contratto in esame, confermano solo la, peraltro molto “sospetta”, preoccupazione di “ , di voler, sin troppo CO
espressamente e ripetutamente, escludere, quasi quale precostituita formale
“esimente” in via preventiva, che “il Vettore-Committente con la sottoscrizione del presente contratto non assume alcun obbligo di esclusiva con il Sub-Vettore e parimenti non assume alcun impego in termini di volume di traffico”, art. 1 e poi ancora analogamente all'art. 4 del contratto.
Ovviamente, tale formale previsione non può far venire meno la realtà dei fatti, cioè una continuativa e sistematica attività del sub-vettore a favore di
. CO
In ogni caso, entrambe le società appellanti non hanno adeguatamente smentito che ciò sia avvenuto anche in concreto, e cioè che l'appellato, nell'eseguire il suo lavoro, abbia sempre ricevuto le indicazioni ed i documenti di viaggio direttamente, per i rispettivi periodi, dalle stesse
7
Società, come già risultante dai documenti allegati al ricorso monitorio del signor . CP_1
Con la precisazione di tale ultima circostanza si può pervenire alla stessa conclusione anche per l'altra Società appellante, cioè “ Parte_1
, pur in assenza di un formale contratto.
[...]
Infatti, anche nel rapporto tra “ e la Società datrice di Parte_1 lavoro dell'appellato risultano pacifici e documentati dalle numerose
“lettere di vettura” prodotte in atti, rapporti sistematici e continuativi, nell'arco di un rilevante periodo di tempo e senza soluzioni di continuità, dai quali risulta un affidamento, in via continuativa e sistematica, dell'attività “di servizi di trasporto” della Società appellante alla “Group
GSN Europe srls”, cioè alla Società datrice di lavoro dell'appellato, rapporti mantenuti dal maggio 2022 al gennaio 2023.
Dalle numerose “lettere di vettura” prodotte in atti, risultano comprovate le modalità di queste prestazioni di trasporto merci, che si svolgevano pressoché quotidianamente, con assoluta continuità e con le stesse specifiche analoghe previsioni che si ripetono e si ritrovano in ogni “lettera
d'incarico/scheda di trasporto”.
Quindi anche in questo rapporto si possono individuare la rilevante durata e la costanza nel tempo delle prestazioni “di servizi di trasporto”, prestazioni che certamente non si sono esaurite in episodici incarichi, ma che complessivamente considerate integrano in effetti un vero e proprio
“appalto” che risponde alle esigenze della committente “ Parte_1
.
[...]
Si deve dunque confermare che in entrambi i rapporti delle due società appellanti con la “Group GSN Europe srls”, cioè la Società datrice di lavoro dell'appellato, si debba riscontrare l'assunzione, da parte quest'ultima, quale sub-vettore, di un impegno negoziale unico e generale a dare esecuzione alle richieste di trasporto provenienti dalle società appellanti, quali committenti, società che difatti si rapportano direttamente con la forza lavoro, compreso l'appellato, del sub-vettore.
8
Nei due rispettivi e considerevoli periodi di durata del rapporto, la Società datrice di lavoro dell'appellato si è indubbiamente assunta l'obbligo della sua prestazione “di servizi di trasporto” a favore delle due società appellanti, pur con le predette diverse modalità, con un obbligo sistematico, predeterminato e stabile, per altrettanto predeterminati periodo di tempo.
Risulta quindi essere stato predisposto un complessivo servizio, inteso e concordato in via preventiva e globale, piuttosto che l'esecuzione di singole prestazioni di trasporto, con conseguente necessaria individuazione della disciplina dell'appalto, quale quella maggiormente caratterizzante i due rapporti in esame.
Puntuali e dirimenti anche i riferimenti già specificati dal Giudice di primo grado alla relativa giurisprudenza della Corte di Cassazione, in particolare alla sentenza n. 14670 del 2015, secondo la quale si deve individuare un contratto di appalto e non un “semplice” contratto di trasporto, in presenza di un'apposita organizzazione di mezzi apprestata dal trasportatore per l'esecuzione del contratto, in relazione all'importanza e alla durata dei trasporti da effettuare, con molteplicità e sistematicità dei trasporti ed assunzione dell'organizzazione dei rischi da parte del trasportatore.
In particolare, tale sentenza conclude:
“...la presunzione di esistenza di un unitario contratto di appalto nel servizio di trasporto, anziché di una molteplicità di contratti di trasporto, può essere utilmente invocata qualora le modalità di esecuzione dei trasporti medesimi e, in generale, il comportamento delle parti, siano tali da evidenziare, a prescindere dal contenuto formale dei negozi predisposti dalle parti, un rapporto contrattuale unico ed onnicomprensivo, caratterizzato da continuità e predeterminazione delle rispettive prestazioni.”
Presunzione che, come visto, sicuramente deve operare anche nei casi in esame.
Devono quindi essere respinti i relativi ed analoghi motivi di appello delle due società concernenti il merito della vicenda, cioè il primo motivo di
9
ed i primi due motivi di “ CO Parte_1
.
[...]
Da respingersi anche il secondo motivo dell'appello di “
[...]
ed il terzo e quarto motivo di . CO Parte_1
Da un lato non ha alcuna rilevanza l'ottenuta, da entrambe le società,
“documentazione UR” da parte della Società datrice di lavoro dell'appellato, in quanto, si deve ribadire, nel caso in esame non viene in rilievo la relativa previsione di cui all'art. 83 bis del d.l. n. 112 del 2008, in quanto non si tratta di un “contratto di trasporto”, ma, appunto, di un
“appalto di servizi di trasporto”, quindi non rileva la verifica della regolarità contributiva, ma rileva l'obbligazione solidale sui crediti retributivi prevista dall'art. 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003.
Sul punto si può richiamare l'esaustivo e congruo passaggio motivazionale della sentenza di primo grado “Si rientra...nell'appalto di servizi di trasporto, con conseguente sottoposizione del committente ... alla solidarietà di cui all'art. 29, d.lgs. n. 276, cit.. Tale disciplina opera a prescindere dal previo accertamento, da parte del committente, della regolarità retributiva, contributiva ed assicurativa dell'appaltatore verso la propria forza lavoro, come invece previsto – per la disciplina dell'autotrasporto – dall'art. 83 bis, commi 4 bis ss., d.l. n. 112 del 2008, conv., con modd., nella L. n. 133 del 2008, richiamato dall'art. 6 ter, d.lgs.
n. 286 del 2005, cit.. Pertanto, l'affermare, da parte delle ricorrenti, di aver ottemperato alla previa verifica di cui a questa disposizione, una volta ritenuta ad esse applicabile la diversa disciplina di cui all'art. 29, d.lgs. n.
276, cit., non vale a sottrarle dalla responsabilità solidale prevista da quest'ultima norma.”
Dall'altro lato, corretta la somma individuata dal decreto ingiuntivo opposto anche in relazione alle spese legali della fase monitoria, anche queste conseguenti alla predetta “responsabilità solidale” delle due società appellanti, comunque soccombenti in tutte le fasi del procedimento e dovendo il ricorrente, lavoratore titolare di non contestati crediti retributivi,
10
andare esente da ogni spesa, anche per i giudizi che è stato costretto ad affrontare.
Anche le spese di questo secondo grado seguono la complessiva soccombenza di entrambe le società appellanti, con liquidazione di diverse somme, in coerenza con il predetto relativo accoglimento del terzo motivo di appello di “ , per il diverso “valore” delle CO due diverse somme di cui ai crediti retributivi dell'appellato.
Infine, all'integrale rigetto dell'appello di “ Parte_1
consegue, ex lege (art. 1, commi 17-18, L. 228/2012), la dichiarazione che sussistono le condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico della stessa, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c.,
In parziale accoglimento dell'appello di “ , CO
così provvede:
1) Condanna “ alla rifusione, in favore di CO
, delle spese di lite del primo grado, che liquida nella minor Controparte_1
misura di complessivi euro 1.100,00, oltre a quanto spettante per spese generali, IVA e CPA, con distrazione a favore dei difensori antistatari;
2) Conferma nel resto la sentenza di primo grado, respingendo per il resto gli appelli proposti da “ e Parte_1 CO
;
[...]
3) Condanna “ alla rifusione, in favore di CO
, delle spese di lite del secondo grado, che liquida in Controparte_1
complessivi euro 1.000,00, oltre a quanto spettante per spese generali, IVA
e CPA, con distrazione a favore dei difensori antistatari;
4) Condanna “ alla rifusione, in favore di Parte_1 CP_1
, delle spese di lite del secondo grado, che liquida in complessivi
[...]
euro 1.700,00, oltre a quanto spettante per spese generali, IVA e CPA, con distrazione a favore dei difensori antistatari;
11
5) Dichiara la sussistenza delle condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante “ , di un importo Parte_1
pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 30.10.2024
Il Presidente estensore
Paolo Viarengo
12