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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 15/09/2025, n. 1744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1744 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI Prima CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa Prisca Picalarga Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2376/2024 promossa da: ( ) rappresentato e difeso dall'Avv. Michela Parte_1 C.F._1
Campegiani, (Ricorrente) CONTRO
( rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Francesco Simone, (Resistente) on l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 19 maggio 2025 Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 7 maggio 2024 , premettendo di aver contratto Parte_1 matrimonio con in data 13.6.1998, che dal predetto matrimonio non Controparte_1 sono nati figli, di essersi separato in virtù di sentenza n. 182/2016 con cui era posto a suo carico il versamento di un assegno di mantenimento della coniuge pari ad euro 400,00, che con decreto del 19.7.2023 il Tribunale rigettava l'istanza della CP_1 volta all'ottenimento della modifica delle condizioni di separazione e veniva accolta la richiesta di pagamento diretto da parte dell' delle somme dovute a titolo di CP_2 mantenimento, chiedeva dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, che nulla è dovuto a titolo di assegno divorzile e, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse dovuta la corresponsione di un assegno divorzile, di contenere lo stesso nella misura di €150,00. Con decreto del 23 maggio 2024 veniva fissata udienza dinanzi al giudice relatore per il 27 novembre 2024, assegnando a parte resistente termine sino a trenta giorni prima per la costituzione in giudizio. Con comparsa del 26 novembre 2024 chiedeva “ In via preliminare si Controparte_1 chiede la remissioni in termini avendo avuto solo un giorno per redigere la presente memoria.1 In via principale dichiarare lo scioglimento giudiziale del matrimonio concordatario stipulato tra i coniugi in data 13.06.1998, atto n.13 parte II serie c;
- sulla domanda principale status libertatis divorzile, pur non avendo interesse non può opporsi alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Sulle domande pagina1 di 3 accessorie si chiede: 1) il riconoscimento del diritto dell'assegno divorzile nella misura non inferiore ad euro 1500,00, somma indicizzata;
2) mantenere l'assegno di mantenimento di euro 400,00”. All'udienza del 27 novembre 2024 venivano sentite le parti e il giudice con ordinanza resa in pari data formulava una proposta conciliativa. All'udienza del 10 febbraio 2025, visto che parte resistente non aveva accettato la proposta conciliativa, ritenuto che non vi fossero i presupposti per la rimessione in termini chiesta da parte resistente, considerando la tempestività della notifica del ricorso, veniva concesso il termine chiesto da parte ricorrente per controdedurre e per depositare la sentenza di separazione munita dell'attestazione di avvenuto passaggio in giudicato. Con ordinanza del 24 aprile 2025 venivano confermati i provvedimenti vigenti, rigettate le prove orali e rinviato per la precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa. All'udienza del 19 maggio 2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione. La domanda di scioglimento del matrimonio civile deve essere accolta. Risulta infatti dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nel giudizio di separazione personale, concluso con la sentenza n. 182/2016 depositata il 12.1.16; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita. Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza. Gli aspetti economici della controversia si incentrano sull'istanza di assegno divorzile avanzata dalla parte resistente, in ordine alla quale c'è l'opposizione della controparte. Per quanto attiene all'assegno divorzile, deve ribadirsi il rilievo di tardività della domanda di parte resistente, che si è costituita oltre il termine di 30 giorni antecedenti all'udienza. Parimenti deve essere confermato il rigetto dell'istanza di rimessione in termini formulata da parte resistente, stante la regolarità e tempestività della notifica del ricorso ( notificato il 16 settembre 2024 tramite pec all'indirizzo estratto dal registro INAD), ed essendo irrilevante la revoca del mandato al difensore effettuata dalla CP_1
Pertanto, visto che “Nel procedimento per lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, la domanda per l'attribuzione dell'assegno divorzile (art. 5, quarto comma, legge 898/70) ne presuppone la tempestiva proposizione secondo le ordinarie norme processuali” e che “Nel procedimento di divorzio trovano applicazione i principi della domanda e del contraddittorio e l'attribuzione dell'assegno divorzile è subordinata, pertanto, alla domanda di parte” (Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza n. 8990/16; depositata il 5 maggio), in assenza di domanda nulla deve essere disposto a titolo di assegno divorzile. Considerata la pronuncia di scioglimento del matrimonio e il mancato accoglimento della domanda di assegno divorzile, si dà atto che dal passaggio in giudicato della pronuncia sullo status viene meno l'obbligo, per l' di provvedere al versamento in CP_2
pagina2 di 3 via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di euro 400,00 in favore di
, disposto con decreto del 19.7.23. Controparte_1
La soccombenza regola le spese di lite, liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al d.m.55/14 tenuto conto del valore indeterminabile della controversia ( scaglione 26.000-52.000 stante la natura della controversia), al di sotto dei valori medi stante il mancato espletamento di prove e la ridotta attività processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 13.6.1998 da Pt_1
, in Nemi (RM);
[...] Controparte_1 ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Nemi di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998, atto 13, parte II, serie C); rigetta la domanda di assegno divorzile;
condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da Controparte_1 Parte_1 che liquida in euro 98 per esborsi e euro 3.809,00 per compensi oltre spese generali iva e cpa come per legge.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio del Tribunale di Velletri, in data 10/09/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Prisca Picalarga dott. Riccardo Massera
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Campegiani, (Ricorrente) CONTRO
( rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Francesco Simone, (Resistente) on l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 19 maggio 2025 Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 7 maggio 2024 , premettendo di aver contratto Parte_1 matrimonio con in data 13.6.1998, che dal predetto matrimonio non Controparte_1 sono nati figli, di essersi separato in virtù di sentenza n. 182/2016 con cui era posto a suo carico il versamento di un assegno di mantenimento della coniuge pari ad euro 400,00, che con decreto del 19.7.2023 il Tribunale rigettava l'istanza della CP_1 volta all'ottenimento della modifica delle condizioni di separazione e veniva accolta la richiesta di pagamento diretto da parte dell' delle somme dovute a titolo di CP_2 mantenimento, chiedeva dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, che nulla è dovuto a titolo di assegno divorzile e, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse dovuta la corresponsione di un assegno divorzile, di contenere lo stesso nella misura di €150,00. Con decreto del 23 maggio 2024 veniva fissata udienza dinanzi al giudice relatore per il 27 novembre 2024, assegnando a parte resistente termine sino a trenta giorni prima per la costituzione in giudizio. Con comparsa del 26 novembre 2024 chiedeva “ In via preliminare si Controparte_1 chiede la remissioni in termini avendo avuto solo un giorno per redigere la presente memoria.1 In via principale dichiarare lo scioglimento giudiziale del matrimonio concordatario stipulato tra i coniugi in data 13.06.1998, atto n.13 parte II serie c;
- sulla domanda principale status libertatis divorzile, pur non avendo interesse non può opporsi alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Sulle domande pagina1 di 3 accessorie si chiede: 1) il riconoscimento del diritto dell'assegno divorzile nella misura non inferiore ad euro 1500,00, somma indicizzata;
2) mantenere l'assegno di mantenimento di euro 400,00”. All'udienza del 27 novembre 2024 venivano sentite le parti e il giudice con ordinanza resa in pari data formulava una proposta conciliativa. All'udienza del 10 febbraio 2025, visto che parte resistente non aveva accettato la proposta conciliativa, ritenuto che non vi fossero i presupposti per la rimessione in termini chiesta da parte resistente, considerando la tempestività della notifica del ricorso, veniva concesso il termine chiesto da parte ricorrente per controdedurre e per depositare la sentenza di separazione munita dell'attestazione di avvenuto passaggio in giudicato. Con ordinanza del 24 aprile 2025 venivano confermati i provvedimenti vigenti, rigettate le prove orali e rinviato per la precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa. All'udienza del 19 maggio 2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione. La domanda di scioglimento del matrimonio civile deve essere accolta. Risulta infatti dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nel giudizio di separazione personale, concluso con la sentenza n. 182/2016 depositata il 12.1.16; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita. Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza. Gli aspetti economici della controversia si incentrano sull'istanza di assegno divorzile avanzata dalla parte resistente, in ordine alla quale c'è l'opposizione della controparte. Per quanto attiene all'assegno divorzile, deve ribadirsi il rilievo di tardività della domanda di parte resistente, che si è costituita oltre il termine di 30 giorni antecedenti all'udienza. Parimenti deve essere confermato il rigetto dell'istanza di rimessione in termini formulata da parte resistente, stante la regolarità e tempestività della notifica del ricorso ( notificato il 16 settembre 2024 tramite pec all'indirizzo estratto dal registro INAD), ed essendo irrilevante la revoca del mandato al difensore effettuata dalla CP_1
Pertanto, visto che “Nel procedimento per lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, la domanda per l'attribuzione dell'assegno divorzile (art. 5, quarto comma, legge 898/70) ne presuppone la tempestiva proposizione secondo le ordinarie norme processuali” e che “Nel procedimento di divorzio trovano applicazione i principi della domanda e del contraddittorio e l'attribuzione dell'assegno divorzile è subordinata, pertanto, alla domanda di parte” (Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza n. 8990/16; depositata il 5 maggio), in assenza di domanda nulla deve essere disposto a titolo di assegno divorzile. Considerata la pronuncia di scioglimento del matrimonio e il mancato accoglimento della domanda di assegno divorzile, si dà atto che dal passaggio in giudicato della pronuncia sullo status viene meno l'obbligo, per l' di provvedere al versamento in CP_2
pagina2 di 3 via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di euro 400,00 in favore di
, disposto con decreto del 19.7.23. Controparte_1
La soccombenza regola le spese di lite, liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al d.m.55/14 tenuto conto del valore indeterminabile della controversia ( scaglione 26.000-52.000 stante la natura della controversia), al di sotto dei valori medi stante il mancato espletamento di prove e la ridotta attività processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 13.6.1998 da Pt_1
, in Nemi (RM);
[...] Controparte_1 ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Nemi di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998, atto 13, parte II, serie C); rigetta la domanda di assegno divorzile;
condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da Controparte_1 Parte_1 che liquida in euro 98 per esborsi e euro 3.809,00 per compensi oltre spese generali iva e cpa come per legge.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio del Tribunale di Velletri, in data 10/09/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Prisca Picalarga dott. Riccardo Massera
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