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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 22/08/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
N. 486/2024 RG
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dott. Maria AMORUSO GIUDICE REL.
Dott.ssa Veronica ZANIN GIUDICE
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 486/2024, promossa da ( ) nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Borgolavezzaro (NO), vicolo Debarberis n. 8, domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia Rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Gambaro del foro di Novara parte ricorrente
nata a [...] il [...] Parte_2 parte resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: nel merito, preso atto che alla data del 13.6.2025, antecedentemente alla fissata udienza in cui la causa verrà trattenuta in decisione, diverrà maggiorenne, nulla disporre in merito alla Controparte_1 prosecuzione della presa in carico del ragazzo da parte del Servizio di NPI di Novara, nonché alla prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare da parte del CISA Ovest Ticino. Del pari nulla disporre circa la collocazione di presso l'abitazione del padre, residente in [...] nell'immobile Controparte_1 ove sono residenti anche i nonni. In punto mantenimento, preso atto che il minore ha vissuto sino alla data del 4.3.2025 prevalentemente presso il padre, nell'alloggio collocato sopra l'abitazione dei nonni, e comunque non presso
Pag. 1 l'abitazione della madre, ove si è trasferito per il solo periodo dal 4.3.2025 sino al 25.4.2025, disporre che la sig.ra
, madre di contribuisca al mantenimento di quest'ultimo, con decorrenza dal Parte_2 Controparte_1
15.3.2024 e sino all'intervenuta autosufficienza economica del figlio, in misura non inferiore a € 200,00 mensili
Pubblico Ministero: accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice circa la determinazione delle condizioni;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18/3/2024, a adito il Tribunale di Novara per chiedere Pt_1 la modifica del decreto n. 2056/2019 di questo ufficio e ottenere l'affido del figlio . Per_1
Il ricorrente ha rappresentato, invero, che con il citato decreto il Tribunale di Novara ha così deciso:
“1) Affida il figlio minore ai Servizi Sociali territorialmente competenti (luogo di residenza del minore CP_1
; 2) Dispone la prosecuzione della presa in carico del minore da parte del Servizio di NPI di Novara, Per_2 nonché la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare da parte del CISA Ovest Ticino;
3) Dispone che i Servizi Sociali, di concerto con il servizio di NPI, valutino l'opportunità della prosecuzione del progetto di permanenza di al centro diurno durante la settimana e predispongano un calendario di incontri CP_1 padre/figlio, secondo le modalità ritenute più opportune, prevedendo, altresì, dei periodi di incontro con i nonni paterni ove rispondenti agli interessi del minore;
4) Pone a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento CP_1 del figlio mediante corresponsione alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, di un assegno mensile di importo Pt_2 pari ad € 200,00 rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT (FOI), oltre al 50% delle spese straordinarie”.
Ha evidenziato che , con provvedimento dell'1/6/2022 prot. 5370/222, era stato CP_1 collocato presso l'abitazione dei nonni paterni;
quindi, il Tribunale di Novara, con decreto dell'8/6/2023, accoglieva il suo ricorso mutando la collocazione di presso l'abitazione CP_1 dei nonni e revocando l'obbligo di mantenimento originariamente posto a suo carico.
Egli, quindi, nell'originario ricorso, ha concluso per chiedere l'affido di visto che aveva Per_1 reperito una stabile occupazione lavorativa e che, dalla data del collocamento presso i nonni, convivevano visto che anch'egli viveva nella stessa casa. Ha, poi, chiesto la conferma dell'obbligo di mantenimento a carico della Pt_2
***
All'udienza del 18/6/2024, dichiarata la contumacia della il Giudice ha proceduto con Pt_2
l'interrogatorio libero del ricorrente che ha dichiarato “Io abito a Borgolavezzano. Vivo con mio figlio
ed i miei genitori. La casa è di proprietà dei miei genitori. Io faccio il giardiniere. Ho un contratto stagionale CP_1 sino a gennaio. Faccio il giardiniere da un mese. A ottobre sono diventato operatore sociosanitario e ho lavorato per un anno in RSA, tramite cooperativa. Avevo un part time e percepivo sui 900-1000 euro al mese. Ero assunto a tempo indeterminato Poi ho avuto questa prospettiva per un lavoro che già avevo fatto e che mi piaceva di più, il contratto è full time, con la Il primo stipendio è stato di euro 1300,00, va in base alle ore lavorate. Dovrebbero Pt_3 comunque essere sui 1400 euro al mese. Non possiedo immobili. Non ho un'auto. Non ho azioni e titoli. Ho solo la postepay evolution dove arriva lo stipendio. Al momento ho un saldo di euro 200,00. Metà di quello che prendo lo do ai miei genitori per le spese di . Mangia, cresce. è nato il [...]. Va a scuola CP_1 CP_1 all'Enaip, sta facendo il corso dei tre anni come elettricista. ha avuto ora un colloquio in luogo neutro al CP_1
Centro San Martino con un'educatrice e c'era anche la mamma presente. Adesso ci sono delle date di incontri
Pag. 2 previsti”. Quindi, all'esito dell'udienza, il Giudice ha disposto procedersi con l'esame di e CP_1 con la perdurante presa in carico da parte dei servizi sociali;
inoltre, sono stati disposti accertamenti patrimoniali su entrambe le parti del giudizio.
Quindi, alla successiva udienza del 22/10/2024, è stato sentito il minore, il quale ha dichiarato che aveva deciso di vivere con il fratello del papà per non stare più dai nonni, aveva definito superfluo lo spazio neutro per gli incontri con la mamma, visto che andavano d'accordo e che gli incontri andavano bene. Riferiva, quindi, che voleva trasferirsi dalla madre, anche perché la sua casa era più grande.
L'udienza del 28/1/2025 è stata rinviata perché non erano pervenute le relazioni della NPI all'udienza del 14/4/2025 nel corso della quale sono stati riconosciuti i termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
Quindi, all'udienza del 3/7/2025, la causa è stata rimessa in decisione con riserva di riferire al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, considerato che in data 13 giugno 2025 ha raggiunto la maggiore età, CP_1 il Collegio evidenzia che nulla deve disporre in ordine al suo affido e alla sua collocazione.
L'unica domanda su cui decidere riguarda il mantenimento dovuto dalla si ritiene tuttavia Pt_2 che on sia titolare del diritto ad avanzare tale richiesta e, quindi, non sia titolare della Pt_1 legittimazione attiva.
Invero, con il decreto dell'8 giugno 2023, il Tribunale di Novara ha individuato i nonni paterni di quali collocatari del minore e, dunque, come coloro ai quali eventualmente versare un CP_1 assegno di mantenimento.
E infatti, sebbene la tutela degli interessi morali e materiali della prole sia sottratta all'iniziativa ed alla disponibilità delle parti, con la conseguenza che è sempre riconosciuto al giudice il potere di adottare d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio di merito, tutti i provvedimenti necessari per la migliore protezione dei figli, occorre considerare che, in caso di crisi familiare, l'obbligo di mantenimento del figlio minore che grava su ciascun genitore si configura in termini di rimborso della quota dovuta da uno dei genitori a favore dell'altro genitore che ha provveduto per intero al mantenimento del figlio. In caso di collocamento del minore presso soggetti terzi, diversi dai genitori, non rientra quindi tra i poteri del giudice della famiglia pronunciare, d'ufficio, la condanna dei genitori a corrispondere somme a titolo di mantenimento (a copertura delle spese anticipate per l'accoglienza, l'accudimento e l'educazione) a favore di terzi che, come nel caso di specie, non abbiano partecipato al giudizio e dunque non abbiano proposto la domanda di condanna (in questo senso Cass. civ. n. 21178 del 2018).
Da tale pronuncia, si ricava che la legittimazione ad agire per la richiesta dell'assegno di mantenimento spettava ai nonni paterni, collocatari di che hanno provveduto CP_1 direttamente al suo mantenimento.
Resta ferma, in ogni caso, la legittimazione di ad agire iure proprio. CP_1
Le spese sono irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Pag. 3
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1. dichiara inammissibile la domanda di di condanna della resistente al Parte_1 pagamento di un assegno di mantenimento di perché privo di legittimazione attiva;
CP_1
2. spese irripetibili.
Così deciso all'esito della Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara del 11/7/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria AMORUSO
Pag. 4
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dott. Maria AMORUSO GIUDICE REL.
Dott.ssa Veronica ZANIN GIUDICE
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 486/2024, promossa da ( ) nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Borgolavezzaro (NO), vicolo Debarberis n. 8, domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia Rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Gambaro del foro di Novara parte ricorrente
nata a [...] il [...] Parte_2 parte resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: nel merito, preso atto che alla data del 13.6.2025, antecedentemente alla fissata udienza in cui la causa verrà trattenuta in decisione, diverrà maggiorenne, nulla disporre in merito alla Controparte_1 prosecuzione della presa in carico del ragazzo da parte del Servizio di NPI di Novara, nonché alla prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare da parte del CISA Ovest Ticino. Del pari nulla disporre circa la collocazione di presso l'abitazione del padre, residente in [...] nell'immobile Controparte_1 ove sono residenti anche i nonni. In punto mantenimento, preso atto che il minore ha vissuto sino alla data del 4.3.2025 prevalentemente presso il padre, nell'alloggio collocato sopra l'abitazione dei nonni, e comunque non presso
Pag. 1 l'abitazione della madre, ove si è trasferito per il solo periodo dal 4.3.2025 sino al 25.4.2025, disporre che la sig.ra
, madre di contribuisca al mantenimento di quest'ultimo, con decorrenza dal Parte_2 Controparte_1
15.3.2024 e sino all'intervenuta autosufficienza economica del figlio, in misura non inferiore a € 200,00 mensili
Pubblico Ministero: accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice circa la determinazione delle condizioni;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18/3/2024, a adito il Tribunale di Novara per chiedere Pt_1 la modifica del decreto n. 2056/2019 di questo ufficio e ottenere l'affido del figlio . Per_1
Il ricorrente ha rappresentato, invero, che con il citato decreto il Tribunale di Novara ha così deciso:
“1) Affida il figlio minore ai Servizi Sociali territorialmente competenti (luogo di residenza del minore CP_1
; 2) Dispone la prosecuzione della presa in carico del minore da parte del Servizio di NPI di Novara, Per_2 nonché la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare da parte del CISA Ovest Ticino;
3) Dispone che i Servizi Sociali, di concerto con il servizio di NPI, valutino l'opportunità della prosecuzione del progetto di permanenza di al centro diurno durante la settimana e predispongano un calendario di incontri CP_1 padre/figlio, secondo le modalità ritenute più opportune, prevedendo, altresì, dei periodi di incontro con i nonni paterni ove rispondenti agli interessi del minore;
4) Pone a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento CP_1 del figlio mediante corresponsione alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, di un assegno mensile di importo Pt_2 pari ad € 200,00 rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT (FOI), oltre al 50% delle spese straordinarie”.
Ha evidenziato che , con provvedimento dell'1/6/2022 prot. 5370/222, era stato CP_1 collocato presso l'abitazione dei nonni paterni;
quindi, il Tribunale di Novara, con decreto dell'8/6/2023, accoglieva il suo ricorso mutando la collocazione di presso l'abitazione CP_1 dei nonni e revocando l'obbligo di mantenimento originariamente posto a suo carico.
Egli, quindi, nell'originario ricorso, ha concluso per chiedere l'affido di visto che aveva Per_1 reperito una stabile occupazione lavorativa e che, dalla data del collocamento presso i nonni, convivevano visto che anch'egli viveva nella stessa casa. Ha, poi, chiesto la conferma dell'obbligo di mantenimento a carico della Pt_2
***
All'udienza del 18/6/2024, dichiarata la contumacia della il Giudice ha proceduto con Pt_2
l'interrogatorio libero del ricorrente che ha dichiarato “Io abito a Borgolavezzano. Vivo con mio figlio
ed i miei genitori. La casa è di proprietà dei miei genitori. Io faccio il giardiniere. Ho un contratto stagionale CP_1 sino a gennaio. Faccio il giardiniere da un mese. A ottobre sono diventato operatore sociosanitario e ho lavorato per un anno in RSA, tramite cooperativa. Avevo un part time e percepivo sui 900-1000 euro al mese. Ero assunto a tempo indeterminato Poi ho avuto questa prospettiva per un lavoro che già avevo fatto e che mi piaceva di più, il contratto è full time, con la Il primo stipendio è stato di euro 1300,00, va in base alle ore lavorate. Dovrebbero Pt_3 comunque essere sui 1400 euro al mese. Non possiedo immobili. Non ho un'auto. Non ho azioni e titoli. Ho solo la postepay evolution dove arriva lo stipendio. Al momento ho un saldo di euro 200,00. Metà di quello che prendo lo do ai miei genitori per le spese di . Mangia, cresce. è nato il [...]. Va a scuola CP_1 CP_1 all'Enaip, sta facendo il corso dei tre anni come elettricista. ha avuto ora un colloquio in luogo neutro al CP_1
Centro San Martino con un'educatrice e c'era anche la mamma presente. Adesso ci sono delle date di incontri
Pag. 2 previsti”. Quindi, all'esito dell'udienza, il Giudice ha disposto procedersi con l'esame di e CP_1 con la perdurante presa in carico da parte dei servizi sociali;
inoltre, sono stati disposti accertamenti patrimoniali su entrambe le parti del giudizio.
Quindi, alla successiva udienza del 22/10/2024, è stato sentito il minore, il quale ha dichiarato che aveva deciso di vivere con il fratello del papà per non stare più dai nonni, aveva definito superfluo lo spazio neutro per gli incontri con la mamma, visto che andavano d'accordo e che gli incontri andavano bene. Riferiva, quindi, che voleva trasferirsi dalla madre, anche perché la sua casa era più grande.
L'udienza del 28/1/2025 è stata rinviata perché non erano pervenute le relazioni della NPI all'udienza del 14/4/2025 nel corso della quale sono stati riconosciuti i termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
Quindi, all'udienza del 3/7/2025, la causa è stata rimessa in decisione con riserva di riferire al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, considerato che in data 13 giugno 2025 ha raggiunto la maggiore età, CP_1 il Collegio evidenzia che nulla deve disporre in ordine al suo affido e alla sua collocazione.
L'unica domanda su cui decidere riguarda il mantenimento dovuto dalla si ritiene tuttavia Pt_2 che on sia titolare del diritto ad avanzare tale richiesta e, quindi, non sia titolare della Pt_1 legittimazione attiva.
Invero, con il decreto dell'8 giugno 2023, il Tribunale di Novara ha individuato i nonni paterni di quali collocatari del minore e, dunque, come coloro ai quali eventualmente versare un CP_1 assegno di mantenimento.
E infatti, sebbene la tutela degli interessi morali e materiali della prole sia sottratta all'iniziativa ed alla disponibilità delle parti, con la conseguenza che è sempre riconosciuto al giudice il potere di adottare d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio di merito, tutti i provvedimenti necessari per la migliore protezione dei figli, occorre considerare che, in caso di crisi familiare, l'obbligo di mantenimento del figlio minore che grava su ciascun genitore si configura in termini di rimborso della quota dovuta da uno dei genitori a favore dell'altro genitore che ha provveduto per intero al mantenimento del figlio. In caso di collocamento del minore presso soggetti terzi, diversi dai genitori, non rientra quindi tra i poteri del giudice della famiglia pronunciare, d'ufficio, la condanna dei genitori a corrispondere somme a titolo di mantenimento (a copertura delle spese anticipate per l'accoglienza, l'accudimento e l'educazione) a favore di terzi che, come nel caso di specie, non abbiano partecipato al giudizio e dunque non abbiano proposto la domanda di condanna (in questo senso Cass. civ. n. 21178 del 2018).
Da tale pronuncia, si ricava che la legittimazione ad agire per la richiesta dell'assegno di mantenimento spettava ai nonni paterni, collocatari di che hanno provveduto CP_1 direttamente al suo mantenimento.
Resta ferma, in ogni caso, la legittimazione di ad agire iure proprio. CP_1
Le spese sono irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Pag. 3
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1. dichiara inammissibile la domanda di di condanna della resistente al Parte_1 pagamento di un assegno di mantenimento di perché privo di legittimazione attiva;
CP_1
2. spese irripetibili.
Così deciso all'esito della Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara del 11/7/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria AMORUSO
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