Art. 5.
Al secondo comma dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1973, n. 438 , dopo le parole: "quattro anni e", e aggiunta la parola: "non".
Dopo il terzo comma dell'articolo 18 della citata legge e' inserito il seguente comma:
"I direttori sono tenuti ad assicurare una loro continuativa ed adeguata presenza a Venezia".
Al quarto comma dell'articolo 18 della citata legge, dopo la parola: "esperti", sono aggiunte le parole:
"che hanno carattere consultivo".
Al secondo comma dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1973, n. 438 , dopo le parole: "quattro anni e", e aggiunta la parola: "non".
Dopo il terzo comma dell'articolo 18 della citata legge e' inserito il seguente comma:
"I direttori sono tenuti ad assicurare una loro continuativa ed adeguata presenza a Venezia".
Al quarto comma dell'articolo 18 della citata legge, dopo la parola: "esperti", sono aggiunte le parole:
"che hanno carattere consultivo".