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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 04/08/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 219/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANUSEI
Il Collegio, composto dai signori magistrati
Dott. Nicola Caschili Presidente
Dott.ssa Nicoletta Serra Giudice
Dott.ssa Giada Rutili Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 219 del ruolo generale dell'anno 2021, tra
, nato a [...] il [...], residente in [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Fanni, elettivamente domiciliato in C.F._1
Barì Sardo, Via Firenze n. 3, in virtù di procura in atti,
Ricorrente
e
, nata a [...] il [...], residente in [...], frazione Santa Maria Controparte_1
Navarrese, Via Girovè n. 7 (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Carlitria C.F._2
Bellu, elettivamente domiciliata in Cagliari, Piazza Galilei n. 12, in virtù di procura in atti,
Resistente
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei.
Oggetto della causa: cessazione degli effetti civili del matrimonio– materia famiglia.
Conclusioni:
Per (ricorrente): Parte_1
- preso atto della già intervenuta pronuncia non definitiva di scioglimento del matrimonio civile contratto in Baunei il 21 luglio 1997 con , Controparte_1
pagina 1 di 11 - disporre la conferma dell'assegnazione della ex casa coniugale sita in Santa Maria Navarrese, frazione di Baunei, in favore della resistente;
Controparte_1
- disporre la conferma dell'entità della contribuzione per i figli e , come stabilito con Per_1 Per_2 ordinanza presidenziale del 27 aprile 2022, ponendo a carico del ricorrente il pagamento di un assegno mensile rivalutabile di € 400,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche, sino al raggiungimento della loro autonomia economica;
nulla disponendosi per il figlio maggiore convivente con il padre;
Per_3
- disporre la cessazione o, in subordine, la sensibile riduzione dell'assegno divorzile di € 400,00 mensili già posto a favore della resistente, avuto riguardo:
1. alla flessione del reddito professionale del ricorrente;
2. agli oneri debitori ancora in corso con l'Agenzia delle Entrate;
3. al sostentamento della nuova famiglia con la compagna (nazionalità Persona_4 svizzera), da cui sono nati due figli, (nato il [...]) e Persona_5 Per_6
(nato il [...]);
[...]
4. al principio, come affermato dalla Corte di Cassazione (ord. n. 24934/2019), secondo cui
l'assegno divorzile ha natura assistenziale e non riequilibratrice, non potendo essere riconosciuto per il solo stato di disoccupazione dell'ex coniuge se quest'ultima è idonea al lavoro e non dimostra di aver fatto quanto possibile per procurarselo;
- compensazione delle spese di lite salvo l'ordine di rimborso in caso di opposizione ingiustificata.
Per (resistente): Controparte_1
- porre a carico di un assegno divorzile proporzionato alle condizioni economiche delle Parte_1 parti e comunque non inferiore a € 400,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
- condanna di alla rifusione delle spese e competenze di lite in favore della resistente. Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ha chiesto che venisse pronunciato, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della legge Parte_1
1° dicembre 1970, n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto in Baunei il 21 luglio 1997 con
. Controparte_1
Il ricorrente ha dedotto: Per_
- che dall'unione erano nati tre figli, (nato il [...]), (nata il [...]) Per_3
e (nato il 1° aprile 1998), tutti maggiorenni ma non ancora economicamente autonomi;
Per_1
pagina 2 di 11 - che la convivenza coniugale si era incrinata nel tempo per diversità caratteriali e scelte di vita, aggravate dalla decisione della di trasferire il nucleo familiare da Cagliari a Santa Maria CP_1
Navarrese, presso un immobile della famiglia di lei;
- che dopo la separazione aveva costituito una nuova famiglia con la compagna Persona_4 cittadina svizzera, dalla quale erano nati due figli ( , il 6 febbraio 2017, e Persona_5 Per_6
, il 26 dicembre 2020);
[...]
- che il reddito da lavoro autonomo, svolto quale ingegnere, aveva subito una significativa flessione negli ultimi anni, gravato altresì da consistenti esposizioni debitorie verso banche e Agenzia delle
Entrate;
- che larga parte dei debiti era derivata dalla successione dei genitori tanto che ad oggi doveva affrontare esborsi per circa euro 25.000,00 annui per far fronte ai debiti (e alle rateizzazioni con
Agenzia Entrate Riscossione);
- che non sussistevano i presupposti in fatto e diritto per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della resistente e, comunque, non nella misura riconosciuta nella sentenza di separazione
(intervenuta in corso di giudizio), atteso che le condizioni economiche del ricorrente nel tempo erano notevolmente peggiorate.
Il ricorrente ha concluso come sopra riportato.
Si è costituita in giudizio che non si è opposta alla domanda di divorzio, Controparte_1 deducendo tuttavia:
- di avere sempre dedicato la propria vita alla famiglia, rinunciando a opportunità lavorative per seguire il coniuge nei trasferimenti da Tortolì a Cagliari e nuovamente in Ogliastra;
- di aver contribuito al ménage familiare non solo con l'accudimento esclusivo dei figli e l'organizzazione domestica, ma anche mettendo a disposizione l'abitazione di famiglia, circostanza che Pt_ aveva consentito al un rilevante risparmio;
- di non avere oggi alcun reddito, essendo priva di attività lavorativa e con problematiche di salute che ne limiterebbero l'astratta capacità occupazionale;
- di vivere nell'immobile già casa coniugale, concesso in comodato dalla propria famiglia e caduto in successione dopo il decesso della madre, con la concreta possibilità di dover negoziare la propria quota con gli altri coeredi e affrontare nuovi costi abitativi;
- di far fronte con le proprie entrate anche alle esigenze dei ragazzi ogni qualvolta tornavano nella casa familiare, che era quella ogliastrina.
pagina 3 di 11 Ha concluso chiedendo il riconoscimento di un assegno divorzile non inferiore a € 400,00 mensili e la rifusione delle spese di lite.
Nel corso del giudizio sono state assunte prove testimoniali, in particolare le deposizioni delle sorelle della resistente, e , sul ruolo domestico e lavorativo della stessa e Persona_7 Persona_8 sulle vicende dei trasferimenti della famiglia.
Il Tribunale, con sentenza parziale n. 134/2022 del 15 maggio 2022, ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, accertando il venir meno della comunione spirituale e materiale tra le parti.
La causa è proseguita limitatamente alla definizione dei profili economici residui di cui sopra.
***
Sul mantenimento dei figli.
I tre figli nati dall'unione sono oggi tutti maggiorenni.
Secondo la ricostruzione del padre operata nel ricorso introduttivo (2021) , nato il 15 dicembre Per_3
1993 (oggi 31 anni), avrebbe terminato gli esami universitari del corso di laurea in Lettere e Linguistica
e vivrebbe nella casa di Cagliari di proprietà paterna, ancora mantenuto integralmente dal padre per le spese di vitto, alloggio e necessità quotidiane. Per_
, nata il [...] (oggi 29 anni), avrebbe completato il percorso universitario e di specializzazione in Spagna per la professione di fisioterapista (con pagamento di una retta universitaria annuale pari a euro 6.500,00, parzialmente versata dal padre) con un contributo mensile paterno di euro
400,00 per vivere.
, nato il 1° aprile 1998 (oggi 27 anni), studierebbe Architettura a Torino con spese interamente Per_1
a carico del padre.
Sotto il profilo giuridico, il Collegio richiama l'orientamento espresso dalla Suprema Corte (Cass. civ.,
Sez. I, sent. n. 17183/2020 e successive conformi, tra cui n. 5088/2022 e n. 14588/2023), secondo cui
“il dovere dei genitori di mantenere i figli maggiorenni non può protrarsi indefinitamente, ma trova limite nell'acquisizione da parte del figlio di una capacità lavorativa che gli consenta di essere economicamente autosufficiente, o comunque nella mancata attivazione colpevole per rendersi tale”.
In particolare, la Corte ha chiarito che “una volta completato il percorso formativo prescelto, il sostegno economico non può giustificarsi in funzione di una garanzia indefinita del medesimo tenore di vita, ma deve limitarsi al tempo strettamente necessario per la ricerca di una occupazione, potendo al più residuare, ove ne ricorrano i presupposti, un obbligo alimentare ex art. 433 c.c.”.
pagina 4 di 11 A tale indirizzo si ricollega l'ordinanza n. 2056/2023, con cui la Cassazione ha ribadito che, raggiunta un'età prossima ai trent'anni e in assenza di impedimenti specifici, il figlio deve presumersi in grado di lavorare e di provvedere a sé stesso, anche mediante attività lavorative di natura occasionale compatibili con il percorso di studi o l'avvio di carriera. Per_ Alla luce dei principi di cui sopra, appare ragionevole presumere che e , completati i Per_3 rispettivi percorsi formativi, abbiano intrapreso un'occupazione o siano comunque in condizione di provvedere al proprio mantenimento e che, in ogni caso, si possa pretendere da loro un comportamento attivo per la ricerca di un lavoro e l'acquisizione dell'autonomia economica.
, invece, considerati i 27 anni e terminati da poco gli studi, potrebbe non essere ancora inserito Per_1
Pt_ stabilmente nel mondo del lavoro;
lo stesso ricorrente ha manifestato la necessità di continuare a sostenerlo.
Il Collegio ritiene, quindi, di mantenere in capo al padre l'obbligo di versare un assegno mensile di €
400,00, sino al conseguimento della sua concreta autosufficienza economica.
Il padre, nell'ottica del naturale vincolo di solidarietà familiare, potrà continuare ad aiutare e Per_3
Per_
secondo le proprie possibilità, ma nei loro confronti non sussiste più alcun obbligo di mantenimento ex art. 147 c.c., potendo eventualmente residuare soltanto un dovere alimentare ai sensi dell'art. 433 c.c.
Sul reddito del ricorrente.
Secondo quanto dedotto dal ricorrente nei propri atti, la sua situazione economica, pur caratterizzata da redditi professionali alquanto stabili, risulta appesantita da rilevanti esposizioni debitorie e da consistenti oneri di mantenimento.
Dalle dichiarazioni fiscali prodotte (relative agli anni più prossimi all'introduzione del giudizio) emergerebbe un reddito netto di euro 22.397,00 nel 2018, euro 31.881,00 nel 2019 ed euro 31.455,00 nel 2020, valori che, a detta dello stesso, rappresenterebbero un livello “stabilizzato verso il basso” rispetto agli anni precedenti, in ragione della contrazione delle commesse professionali e dell'età che ne limita la produttività.
A fronte di tali entrate, il ricorrente evidenzia di dover far fronte a un rilevante carico debitorio verso l'Agenzia delle Entrate e istituti di credito, derivante sia da obbligazioni personali sia dai debiti ereditati dai genitori defunti. In particolare, indica una rata complessiva di euro 2.118,57 mensili, pari a circa euro 25.422,84 annui, frutto di più piani di definizione agevolata e rottamazione, alcuni dei quali riferiti a cartelle erariali a nome dei genitori ( e ) per cui egli è subentrato Persona_9 Persona_10 quale erede, e altri per debiti propri legati alla propria attività professionale. pagina 5 di 11 Oltre a tali uscite fisse, il ricorrente riferisce di sostenere circa euro 1.200 mensili per il mantenimento Per_ dei tre figli nati dal matrimonio con la resistente: euro 400 ciascuno a e mediante Per_1 ricariche su carte prepagate e un importo equivalente per , coperto attraverso vitto e alloggio Per_3 gratuiti nella casa di Cagliari di proprietà paterna. A tali somme sarebbero da sempre aggiunte le spese Per_ straordinarie e universitarie: per il pagamento della retta annua di euro 6.500 presso un'università privata in Spagna e l'invio del contributo mensile, per il versamento diretto del canone di Per_1 affitto a Torino e delle tasse accademiche, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche per entrambi. A completare il quadro, il ricorrente evidenzia di contribuire anche al mantenimento della nuova famiglia costituita con la compagna cittadina svizzera, dalla quale ha Persona_4 avuto due figli nel 2017 e nel 2020, con conseguenti oneri per la loro cura e frequenti soggiorni all'estero.
La ricostruzione di condizioni economiche non così vantaggiose e comunque peggiori rispetto al passato giustificherebbe la revoca e/o riduzione dell'assegno di mantenimento disposto in favore della moglie (euro 550,00) oggi chiesto a titolo di assegno divorzile dalla stessa.
L'assunto non è condiviso dal Collegio, che ritiene che la condizione economico patrimoniale del ricorrente sia ben più florida di quanto vuole rappresentare.
Queste le considerazioni operate.
1. Le cartelle esattoriali e le rateizzazioni richiamate dal ricorrente, in larga parte riferite a debiti ereditati dai genitori, attestano che per molti anni la famiglia d'origine ha svolto una attività economica e professionale di rilievo, tale da produrre introiti significativi non sempre regolarmente assoggettati a tassazione o integralmente versati. È verosimile che da tale attività siano derivati anche valori patrimoniali e immobiliari, oltre a flussi di reddito. Il ricorrente non ha mai prodotto la dichiarazione di successione dei genitori, documento dal quale sarebbe stato possibile verificare con esattezza l'entità del patrimonio immobiliare ricevuto, neppure dopo che la resistente ne ha specificamente contestato l'omissione.
Sul punto, la resistente ha depositato visure camerali e catastali da cui risulta che la famiglia d'origine Pt_ del di cui egli è unico erede, disponeva di un patrimonio immobiliare e societario consistente, comprendente beni e partecipazioni in imprese agricole e forestali. È ragionevole ritenere che tale patrimonio, consolidatosi in capo al ricorrente, abbia nel tempo prodotto reddito o utilità economiche e che non possa essere considerato privo di frutti o irrilevante ai fini della valutazione della sua capacità patrimoniale e contributiva.
pagina 6 di 11 Per_
2. La decisione del Collegio di eliminare l'onere di mantenimento continuativo per e , Per_3 ferma restando la corresponsione di € 400,00 mensili in favore di , comporta per il ricorrente Per_1 un risparmio economico quantificabile in circa € 800,00 al mese (oltre alle spese straordinarie e universitarie ormai venute meno). Tali risorse, sebbene ridotte rispetto all'ipotesi di completa cessazione degli assegni, restano comunque idonee a concorrere alla copertura degli altri impegni Pt_ economici del inclusi quelli verso l'ex coniuge.
3. Il ricorrente ha dichiarato redditi netti per euro 22.397,00 nel 2018, euro 31.881,00 nel 2019 ed euro
31.455,00 nel 2020; con tali somme dovrebbe sostenere uscite fisse per circa euro 2.118,00 mensili
(pari a euro 25.422,00 annui) per le rateizzazioni di debiti personali ed ereditati, oltre all'assegno mensile di euro 950,00 disposto in sede di separazione per l'ex moglie e il figlio (pari a Per_1 ulteriori 11.400 euro annui).
Il conteggio operato dal ricorrente non appare verosimile.
Se i redditi fossero realmente limitati agli importi dichiarati, il ricorrente si troverebbe in perdita, con un saldo negativo stimabile in circa euro 14.425,00 nel 2018, euro 4.942,00 nel 2019 ed euro 5.368,00 Per_ nel 2020, senza considerare le ulteriori spese sostenute per e (contributi mensili di euro Per_1
400,00 ciascuno, rette universitarie e canoni di locazione). Pt_ Non risulta, tuttavia, che il abbia mai fatto registrare ritardi o inadempimenti nei pagamenti. Tale circostanza induce a ritenere che le entrate effettive del ricorrente siano superiori a quelle risultanti dalle dichiarazioni fiscali prodotte, potendo ragionevolmente includere redditi ulteriori, anche di natura patrimoniale o derivanti dai cespiti ereditati, non adeguatamente documentati. Pt_ La difesa nel ricorso introduttivo, ha riferito di aver potuto fronteggiare tali oneri soltanto grazie all'aiuto economico della madre vedova, che metteva a sua disposizione tutte le sue entrate, senza tuttavia indicare quale fosse l'ammontare effettivo di tali disponibilità.
Se tale sostegno proveniva non solo dalla pensione della madre - come è ragionevole che sia - ma dal Pt_ patrimonio della famiglia di origine, oggi interamente ereditato dal ricorrente, deve ritenersi che disponga delle stesse risorse patrimoniali e reddituali di cui beneficiava la madre e che gli consentivano, già allora, di far fronte agli impegni economici senza inadempimenti o ritardi. Pt_
4. ha dichiarato nei propri atti di dividere il proprio tempo tra la Sardegna e la Svizzera, ove risiede la compagna madre dei due figli nati nel 2017 e nel 2020. Tale circostanza Persona_4 comporta che il ricorrente trascorra parte significativa dell'anno all'estero, senza però aver fornito alcuna documentazione sulle attività svolte o sugli eventuali redditi prodotti in Svizzera. È notorio che in Svizzera le retribuzioni medie e i compensi per prestazioni professionali risultino considerevolmente pagina 7 di 11 più elevati rispetto a quelli italiani, al punto che molti lavoratori italiani scelgono di operare oltreconfine mantenendo la residenza in Italia nelle aree limitrofe. Nulla viene riferito, inoltre, sulla condizione lavorativa della compagna: se la stessa fosse priva di occupazione e dedita esclusivamente ai figli, circostanza che implicherebbe per il ricorrente un onere economico maggiore in assenza di un secondo reddito familiare, il ricorrente ne avrebbe verosimilmente dato atto nei suoi atti difensivi, trattandosi di circostanza in suo favore.
La mancanza di precisazioni al riguardo induce a ritenere che il nucleo familiare svizzero disponga di fonti di sostentamento ulteriori e comunque che la situazione sia meno gravosa di quanto lasci intendere il ricorrente.
Alla luce degli elementi di cui sopra il Collegio ritiene che la condizione economica e patrimoniale di non risulti peggiorata rispetto a quella accertata alla data della sentenza di separazione. Al Parte_1 contrario, il fisiologico venir meno degli oneri per i figli e l'acquisizione del patrimonio familiare consentono di ritenere che egli disponga oggi di risorse almeno pari, se non superiori, a quelle considerate in sede di separazione, e che, pertanto, possa far fronte agli obblighi nei confronti dell'ex coniuge senza che sussistano i presupposti per una riduzione o soppressione dell'assegno divorzile.
Sul diritto della sig.ra all'assegno divorzile. CP_1
Secondo l'orientamento più recente della Corte di Cassazione (Sez. I, sent. n. 7011 del 16 marzo 2025), che riprende e sviluppa i principi espressi dalle Sezioni Unite con sentenza n. 18287 del 2018,
l'assegno divorzile non può essere ridotto a mera forma assistenziale né è volto a ripristinare il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma assolve una funzione composita assistenziale e soprattutto compensativo–perequativa. La Corte ha ribadito che l'assegno deve tenere conto del ruolo e del contributo del coniuge richiedente “alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale dell'altro coniuge, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”, e che il giudizio deve fondarsi “su una valutazione comparativa delle condizioni economico–patrimoniali delle parti, valorizzando il contributo dato dal richiedente alla famiglia e al patrimonio dell'altro coniuge”.
La stessa pronuncia evidenzia come, nella vicenda decisa, la moglie avesse “investito il suo tempo nel ruolo di moglie e madre per circa vent'anni, seguendo il marito insieme alle figlie nei suoi spostamenti legati alla carriera militare”, e come “il significativo apporto casalingo e familiare dato dalla moglie avesse promosso e facilitato la carriera lavorativa del marito e i suoi progressi di grado, con i conseguenti miglioramenti economici”. La Corte ha sottolineato che in contesti simili la mancata attività lavorativa non può essere letta come scelta individuale, bensì come “decisione condivisa, pagina 8 di 11 funzionale alla gestione della famiglia e resa necessaria dalla struttura dei ruoli assunti in costanza di matrimonio”.
Sulla base di tali principi, l'assegno divorzile assume una chiara finalità perequativa, poiché «in un'ottica di giustizia distributiva all'interno della famiglia», anche senza una prova analitica di specifiche occasioni professionali perdute, è legittimo riconoscere che il coniuge che ha rinunciato ad attività lavorative e ha dedicato il proprio tempo alla gestione familiare «abbia indirettamente contribuito alla formazione e alla crescita del patrimonio dell'altro coniuge», giustificando così
l'assegno in suo favore.
È pacifico in atti che non svolga alcuna attività lavorativa e che non disponga di CP_1 CP_1 fonti di reddito proprie. Alla luce della sua età – sessantaquattro anni – deve ritenersi altamente improbabile che possa collocarsi sul mercato del lavoro in modo stabile e proficuo, tanto più considerando la lunga inattività lavorativa. La parte ricorrente ha sottolineato che anche la resistente Pt_ avrebbe ereditato un patrimonio dai propri genitori;
tuttavia, a differenza del che è unico erede, la ha ricevuto soltanto una quota del compendio familiare, circostanza che non è stata contestata e CP_1 che rende quella partecipazione sicuramente meno agevole da valorizzare e monetizzare rispetto al patrimonio pienamente acquisito dal ricorrente.
Ancora, dalle deposizioni assunte all'udienza dell'11 aprile 2024, rese dalle sorelle della resistente,
e risulta che la signora aveva svolto attività lavorativa presso Persona_11 Persona_8 CP_1 la biblioteca comunale di Baunei prima della nascita del primogenito e per un breve periodo Per_3 successivo, mentre, dopo il definitivo rientro della famiglia a Santa Maria Navarrese, non aveva più lavorato, dedicandosi esclusivamente alla cura della famiglia e dei tre figli.
Vero è che le testimoni hanno fornito dichiarazioni non del tutto precise quanto ai periodi e alle modalità del lavoro svolto: una di esse ha riferito dell'esistenza di una cooperativa o associazione, senza esserne certa, e nessuna ha potuto specificare con esattezza le date dei trasferimenti della famiglia da Tortolì a Cagliari e poi a Santa Maria Navarrese. Entrambe, inoltre, sono parenti stretti Pt_ della resistente, circostanza che ne ridurrebbe l'obiettività secondo la difesa che ha evidenziato anche la genericità delle dichiarazioni attesa l'assenza di riscontri documentali.
Il Collegio ritiene che i dati imprecisi riferiti dalle testimoni – quanto alle date esatte dei trasferimenti definitivi in Ogliastra e alla natura della collaborazione della signora con una cooperativa o CP_1 associazione – siano comprensibili, trattandosi di eventi risalenti a oltre trent'anni fa. Ciò che, invece, emerge chiaramente da entrambe le deposizioni è che nel nucleo familiare vi fu una scelta di vita Pt_ condivisa – secondo sollecitata dal – volta a far sì che la signora si Persona_8 CP_1
pagina 9 di 11 dedicasse in via esclusiva alla cura della famiglia. Tale dinamica appare verosimile alla luce delle Pt_ circostanze del tempo: nell'arco di cinque anni erano nati tre figli, e l'attività professionale del risultava in evidente crescita, richiedendo una costante disponibilità e frequenti spostamenti tra l'Ogliastra e Cagliari dove lui stesso ha dichiarato avesse consistenti interessi professionali, tanto più considerando che, all'epoca dei fatti (prima metà degli anni '90), egli aveva circa trent'anni e ragionevolmente era in piena fase di consolidamento della propria carriera.
Il Collegio, alla luce dei principi affermati dalla Corte di Cassazione (Sez. I, sent. n. 7011/2025, in continuità con le Sezioni Unite n. 18287/2018) di cui sopra, ritiene sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore di Controparte_1
Risulta, infatti, che la resistente, priva di redditi propri e oggi sessantaquattrenne, abbia dedicato l'intera vita coniugale alla cura della famiglia e dei tre figli, rinunciando ad una stabile attività lavorativa in coerenza con una scelta condivisa, mentre l'attività professionale del ricorrente si consolidava. a differenza della resistente, è unico erede di un discreto patrimonio familiare, Parte_1 beneficia di redditi comunque significativi e sicuramente superiori a quanto ricostruito in giudizio e del venir meno degli oneri di mantenimento dei figli, ormai ragionevolmente autosufficienti. In tale quadro, l'assegno divorzile va riconosciuto, assumendo natura prevalentemente compensativo– perequativa, al fine di riequilibrare le condizioni economiche delle parti e compensare il contributo e le rinunce sostenute dalla durante il matrimonio. CP_1
In assenza di significative variazioni nelle condizioni economiche delle parti - rispetto alla data di pronuncia delle separazione - il Collegio ritiene equo confermare l'assegno divorzile già riconosciuto in sede di separazione nella misura di € 550,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT.
Le spese di giudizio.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente avendo il Collegio rigettato la domanda di revoca dell'assegno di divorzio.
Si liquidano ai sensi del DM 147/2022, valore di causa indeterminato, complessità bassa, valori del tariffario minimi per tutte le fasi di giudizio. Il pagamento è disposto in favore dell'Erario essendo la ricorrente ammessa al PSS.
I compensi per la difesa del ricorrente sono liquidati nei limiti di cui all'art. 130 del d.P.R. 115/ 2002, ovverosia ridotti della metà rispetto al limite massimo dei medi di tariffa (oggi parametri) posto dall'art. 82 d.P.R. cit. e comunque non oltre i limiti della domanda di liquidazione presentata dal difensore della parte ammessa al beneficio. pagina 10 di 11
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione o domanda respinta, così decide:
- dato atto che il Tribunale, con sentenza parziale n. 134/2022 del 15 novembre 2022, ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e;
Parte_1 Controparte_1
Per_
- ritenuto che nessun contributo sia più dovuto da nei confronti dei figli e;
Parte_1 Per_3 dispone il pagamento in favore di di un assegno di mantenimento pari a euro 400,00 da Per_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
- pone a carico di un assegno divorzile in favore di pari a euro 550,00 Parte_1 Controparte_1 mensili da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e dal rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali da disporsi in favore Parte_1 dell'Erario per euro 1.904,50 oltre spese generali e accessori di legge se dovuti.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 25 luglio 2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Giada Rutili
Il Presidente
Dott. Nicola Caschili
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANUSEI
Il Collegio, composto dai signori magistrati
Dott. Nicola Caschili Presidente
Dott.ssa Nicoletta Serra Giudice
Dott.ssa Giada Rutili Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 219 del ruolo generale dell'anno 2021, tra
, nato a [...] il [...], residente in [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Fanni, elettivamente domiciliato in C.F._1
Barì Sardo, Via Firenze n. 3, in virtù di procura in atti,
Ricorrente
e
, nata a [...] il [...], residente in [...], frazione Santa Maria Controparte_1
Navarrese, Via Girovè n. 7 (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Carlitria C.F._2
Bellu, elettivamente domiciliata in Cagliari, Piazza Galilei n. 12, in virtù di procura in atti,
Resistente
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei.
Oggetto della causa: cessazione degli effetti civili del matrimonio– materia famiglia.
Conclusioni:
Per (ricorrente): Parte_1
- preso atto della già intervenuta pronuncia non definitiva di scioglimento del matrimonio civile contratto in Baunei il 21 luglio 1997 con , Controparte_1
pagina 1 di 11 - disporre la conferma dell'assegnazione della ex casa coniugale sita in Santa Maria Navarrese, frazione di Baunei, in favore della resistente;
Controparte_1
- disporre la conferma dell'entità della contribuzione per i figli e , come stabilito con Per_1 Per_2 ordinanza presidenziale del 27 aprile 2022, ponendo a carico del ricorrente il pagamento di un assegno mensile rivalutabile di € 400,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche, sino al raggiungimento della loro autonomia economica;
nulla disponendosi per il figlio maggiore convivente con il padre;
Per_3
- disporre la cessazione o, in subordine, la sensibile riduzione dell'assegno divorzile di € 400,00 mensili già posto a favore della resistente, avuto riguardo:
1. alla flessione del reddito professionale del ricorrente;
2. agli oneri debitori ancora in corso con l'Agenzia delle Entrate;
3. al sostentamento della nuova famiglia con la compagna (nazionalità Persona_4 svizzera), da cui sono nati due figli, (nato il [...]) e Persona_5 Per_6
(nato il [...]);
[...]
4. al principio, come affermato dalla Corte di Cassazione (ord. n. 24934/2019), secondo cui
l'assegno divorzile ha natura assistenziale e non riequilibratrice, non potendo essere riconosciuto per il solo stato di disoccupazione dell'ex coniuge se quest'ultima è idonea al lavoro e non dimostra di aver fatto quanto possibile per procurarselo;
- compensazione delle spese di lite salvo l'ordine di rimborso in caso di opposizione ingiustificata.
Per (resistente): Controparte_1
- porre a carico di un assegno divorzile proporzionato alle condizioni economiche delle Parte_1 parti e comunque non inferiore a € 400,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
- condanna di alla rifusione delle spese e competenze di lite in favore della resistente. Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ha chiesto che venisse pronunciato, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della legge Parte_1
1° dicembre 1970, n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto in Baunei il 21 luglio 1997 con
. Controparte_1
Il ricorrente ha dedotto: Per_
- che dall'unione erano nati tre figli, (nato il [...]), (nata il [...]) Per_3
e (nato il 1° aprile 1998), tutti maggiorenni ma non ancora economicamente autonomi;
Per_1
pagina 2 di 11 - che la convivenza coniugale si era incrinata nel tempo per diversità caratteriali e scelte di vita, aggravate dalla decisione della di trasferire il nucleo familiare da Cagliari a Santa Maria CP_1
Navarrese, presso un immobile della famiglia di lei;
- che dopo la separazione aveva costituito una nuova famiglia con la compagna Persona_4 cittadina svizzera, dalla quale erano nati due figli ( , il 6 febbraio 2017, e Persona_5 Per_6
, il 26 dicembre 2020);
[...]
- che il reddito da lavoro autonomo, svolto quale ingegnere, aveva subito una significativa flessione negli ultimi anni, gravato altresì da consistenti esposizioni debitorie verso banche e Agenzia delle
Entrate;
- che larga parte dei debiti era derivata dalla successione dei genitori tanto che ad oggi doveva affrontare esborsi per circa euro 25.000,00 annui per far fronte ai debiti (e alle rateizzazioni con
Agenzia Entrate Riscossione);
- che non sussistevano i presupposti in fatto e diritto per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della resistente e, comunque, non nella misura riconosciuta nella sentenza di separazione
(intervenuta in corso di giudizio), atteso che le condizioni economiche del ricorrente nel tempo erano notevolmente peggiorate.
Il ricorrente ha concluso come sopra riportato.
Si è costituita in giudizio che non si è opposta alla domanda di divorzio, Controparte_1 deducendo tuttavia:
- di avere sempre dedicato la propria vita alla famiglia, rinunciando a opportunità lavorative per seguire il coniuge nei trasferimenti da Tortolì a Cagliari e nuovamente in Ogliastra;
- di aver contribuito al ménage familiare non solo con l'accudimento esclusivo dei figli e l'organizzazione domestica, ma anche mettendo a disposizione l'abitazione di famiglia, circostanza che Pt_ aveva consentito al un rilevante risparmio;
- di non avere oggi alcun reddito, essendo priva di attività lavorativa e con problematiche di salute che ne limiterebbero l'astratta capacità occupazionale;
- di vivere nell'immobile già casa coniugale, concesso in comodato dalla propria famiglia e caduto in successione dopo il decesso della madre, con la concreta possibilità di dover negoziare la propria quota con gli altri coeredi e affrontare nuovi costi abitativi;
- di far fronte con le proprie entrate anche alle esigenze dei ragazzi ogni qualvolta tornavano nella casa familiare, che era quella ogliastrina.
pagina 3 di 11 Ha concluso chiedendo il riconoscimento di un assegno divorzile non inferiore a € 400,00 mensili e la rifusione delle spese di lite.
Nel corso del giudizio sono state assunte prove testimoniali, in particolare le deposizioni delle sorelle della resistente, e , sul ruolo domestico e lavorativo della stessa e Persona_7 Persona_8 sulle vicende dei trasferimenti della famiglia.
Il Tribunale, con sentenza parziale n. 134/2022 del 15 maggio 2022, ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, accertando il venir meno della comunione spirituale e materiale tra le parti.
La causa è proseguita limitatamente alla definizione dei profili economici residui di cui sopra.
***
Sul mantenimento dei figli.
I tre figli nati dall'unione sono oggi tutti maggiorenni.
Secondo la ricostruzione del padre operata nel ricorso introduttivo (2021) , nato il 15 dicembre Per_3
1993 (oggi 31 anni), avrebbe terminato gli esami universitari del corso di laurea in Lettere e Linguistica
e vivrebbe nella casa di Cagliari di proprietà paterna, ancora mantenuto integralmente dal padre per le spese di vitto, alloggio e necessità quotidiane. Per_
, nata il [...] (oggi 29 anni), avrebbe completato il percorso universitario e di specializzazione in Spagna per la professione di fisioterapista (con pagamento di una retta universitaria annuale pari a euro 6.500,00, parzialmente versata dal padre) con un contributo mensile paterno di euro
400,00 per vivere.
, nato il 1° aprile 1998 (oggi 27 anni), studierebbe Architettura a Torino con spese interamente Per_1
a carico del padre.
Sotto il profilo giuridico, il Collegio richiama l'orientamento espresso dalla Suprema Corte (Cass. civ.,
Sez. I, sent. n. 17183/2020 e successive conformi, tra cui n. 5088/2022 e n. 14588/2023), secondo cui
“il dovere dei genitori di mantenere i figli maggiorenni non può protrarsi indefinitamente, ma trova limite nell'acquisizione da parte del figlio di una capacità lavorativa che gli consenta di essere economicamente autosufficiente, o comunque nella mancata attivazione colpevole per rendersi tale”.
In particolare, la Corte ha chiarito che “una volta completato il percorso formativo prescelto, il sostegno economico non può giustificarsi in funzione di una garanzia indefinita del medesimo tenore di vita, ma deve limitarsi al tempo strettamente necessario per la ricerca di una occupazione, potendo al più residuare, ove ne ricorrano i presupposti, un obbligo alimentare ex art. 433 c.c.”.
pagina 4 di 11 A tale indirizzo si ricollega l'ordinanza n. 2056/2023, con cui la Cassazione ha ribadito che, raggiunta un'età prossima ai trent'anni e in assenza di impedimenti specifici, il figlio deve presumersi in grado di lavorare e di provvedere a sé stesso, anche mediante attività lavorative di natura occasionale compatibili con il percorso di studi o l'avvio di carriera. Per_ Alla luce dei principi di cui sopra, appare ragionevole presumere che e , completati i Per_3 rispettivi percorsi formativi, abbiano intrapreso un'occupazione o siano comunque in condizione di provvedere al proprio mantenimento e che, in ogni caso, si possa pretendere da loro un comportamento attivo per la ricerca di un lavoro e l'acquisizione dell'autonomia economica.
, invece, considerati i 27 anni e terminati da poco gli studi, potrebbe non essere ancora inserito Per_1
Pt_ stabilmente nel mondo del lavoro;
lo stesso ricorrente ha manifestato la necessità di continuare a sostenerlo.
Il Collegio ritiene, quindi, di mantenere in capo al padre l'obbligo di versare un assegno mensile di €
400,00, sino al conseguimento della sua concreta autosufficienza economica.
Il padre, nell'ottica del naturale vincolo di solidarietà familiare, potrà continuare ad aiutare e Per_3
Per_
secondo le proprie possibilità, ma nei loro confronti non sussiste più alcun obbligo di mantenimento ex art. 147 c.c., potendo eventualmente residuare soltanto un dovere alimentare ai sensi dell'art. 433 c.c.
Sul reddito del ricorrente.
Secondo quanto dedotto dal ricorrente nei propri atti, la sua situazione economica, pur caratterizzata da redditi professionali alquanto stabili, risulta appesantita da rilevanti esposizioni debitorie e da consistenti oneri di mantenimento.
Dalle dichiarazioni fiscali prodotte (relative agli anni più prossimi all'introduzione del giudizio) emergerebbe un reddito netto di euro 22.397,00 nel 2018, euro 31.881,00 nel 2019 ed euro 31.455,00 nel 2020, valori che, a detta dello stesso, rappresenterebbero un livello “stabilizzato verso il basso” rispetto agli anni precedenti, in ragione della contrazione delle commesse professionali e dell'età che ne limita la produttività.
A fronte di tali entrate, il ricorrente evidenzia di dover far fronte a un rilevante carico debitorio verso l'Agenzia delle Entrate e istituti di credito, derivante sia da obbligazioni personali sia dai debiti ereditati dai genitori defunti. In particolare, indica una rata complessiva di euro 2.118,57 mensili, pari a circa euro 25.422,84 annui, frutto di più piani di definizione agevolata e rottamazione, alcuni dei quali riferiti a cartelle erariali a nome dei genitori ( e ) per cui egli è subentrato Persona_9 Persona_10 quale erede, e altri per debiti propri legati alla propria attività professionale. pagina 5 di 11 Oltre a tali uscite fisse, il ricorrente riferisce di sostenere circa euro 1.200 mensili per il mantenimento Per_ dei tre figli nati dal matrimonio con la resistente: euro 400 ciascuno a e mediante Per_1 ricariche su carte prepagate e un importo equivalente per , coperto attraverso vitto e alloggio Per_3 gratuiti nella casa di Cagliari di proprietà paterna. A tali somme sarebbero da sempre aggiunte le spese Per_ straordinarie e universitarie: per il pagamento della retta annua di euro 6.500 presso un'università privata in Spagna e l'invio del contributo mensile, per il versamento diretto del canone di Per_1 affitto a Torino e delle tasse accademiche, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche per entrambi. A completare il quadro, il ricorrente evidenzia di contribuire anche al mantenimento della nuova famiglia costituita con la compagna cittadina svizzera, dalla quale ha Persona_4 avuto due figli nel 2017 e nel 2020, con conseguenti oneri per la loro cura e frequenti soggiorni all'estero.
La ricostruzione di condizioni economiche non così vantaggiose e comunque peggiori rispetto al passato giustificherebbe la revoca e/o riduzione dell'assegno di mantenimento disposto in favore della moglie (euro 550,00) oggi chiesto a titolo di assegno divorzile dalla stessa.
L'assunto non è condiviso dal Collegio, che ritiene che la condizione economico patrimoniale del ricorrente sia ben più florida di quanto vuole rappresentare.
Queste le considerazioni operate.
1. Le cartelle esattoriali e le rateizzazioni richiamate dal ricorrente, in larga parte riferite a debiti ereditati dai genitori, attestano che per molti anni la famiglia d'origine ha svolto una attività economica e professionale di rilievo, tale da produrre introiti significativi non sempre regolarmente assoggettati a tassazione o integralmente versati. È verosimile che da tale attività siano derivati anche valori patrimoniali e immobiliari, oltre a flussi di reddito. Il ricorrente non ha mai prodotto la dichiarazione di successione dei genitori, documento dal quale sarebbe stato possibile verificare con esattezza l'entità del patrimonio immobiliare ricevuto, neppure dopo che la resistente ne ha specificamente contestato l'omissione.
Sul punto, la resistente ha depositato visure camerali e catastali da cui risulta che la famiglia d'origine Pt_ del di cui egli è unico erede, disponeva di un patrimonio immobiliare e societario consistente, comprendente beni e partecipazioni in imprese agricole e forestali. È ragionevole ritenere che tale patrimonio, consolidatosi in capo al ricorrente, abbia nel tempo prodotto reddito o utilità economiche e che non possa essere considerato privo di frutti o irrilevante ai fini della valutazione della sua capacità patrimoniale e contributiva.
pagina 6 di 11 Per_
2. La decisione del Collegio di eliminare l'onere di mantenimento continuativo per e , Per_3 ferma restando la corresponsione di € 400,00 mensili in favore di , comporta per il ricorrente Per_1 un risparmio economico quantificabile in circa € 800,00 al mese (oltre alle spese straordinarie e universitarie ormai venute meno). Tali risorse, sebbene ridotte rispetto all'ipotesi di completa cessazione degli assegni, restano comunque idonee a concorrere alla copertura degli altri impegni Pt_ economici del inclusi quelli verso l'ex coniuge.
3. Il ricorrente ha dichiarato redditi netti per euro 22.397,00 nel 2018, euro 31.881,00 nel 2019 ed euro
31.455,00 nel 2020; con tali somme dovrebbe sostenere uscite fisse per circa euro 2.118,00 mensili
(pari a euro 25.422,00 annui) per le rateizzazioni di debiti personali ed ereditati, oltre all'assegno mensile di euro 950,00 disposto in sede di separazione per l'ex moglie e il figlio (pari a Per_1 ulteriori 11.400 euro annui).
Il conteggio operato dal ricorrente non appare verosimile.
Se i redditi fossero realmente limitati agli importi dichiarati, il ricorrente si troverebbe in perdita, con un saldo negativo stimabile in circa euro 14.425,00 nel 2018, euro 4.942,00 nel 2019 ed euro 5.368,00 Per_ nel 2020, senza considerare le ulteriori spese sostenute per e (contributi mensili di euro Per_1
400,00 ciascuno, rette universitarie e canoni di locazione). Pt_ Non risulta, tuttavia, che il abbia mai fatto registrare ritardi o inadempimenti nei pagamenti. Tale circostanza induce a ritenere che le entrate effettive del ricorrente siano superiori a quelle risultanti dalle dichiarazioni fiscali prodotte, potendo ragionevolmente includere redditi ulteriori, anche di natura patrimoniale o derivanti dai cespiti ereditati, non adeguatamente documentati. Pt_ La difesa nel ricorso introduttivo, ha riferito di aver potuto fronteggiare tali oneri soltanto grazie all'aiuto economico della madre vedova, che metteva a sua disposizione tutte le sue entrate, senza tuttavia indicare quale fosse l'ammontare effettivo di tali disponibilità.
Se tale sostegno proveniva non solo dalla pensione della madre - come è ragionevole che sia - ma dal Pt_ patrimonio della famiglia di origine, oggi interamente ereditato dal ricorrente, deve ritenersi che disponga delle stesse risorse patrimoniali e reddituali di cui beneficiava la madre e che gli consentivano, già allora, di far fronte agli impegni economici senza inadempimenti o ritardi. Pt_
4. ha dichiarato nei propri atti di dividere il proprio tempo tra la Sardegna e la Svizzera, ove risiede la compagna madre dei due figli nati nel 2017 e nel 2020. Tale circostanza Persona_4 comporta che il ricorrente trascorra parte significativa dell'anno all'estero, senza però aver fornito alcuna documentazione sulle attività svolte o sugli eventuali redditi prodotti in Svizzera. È notorio che in Svizzera le retribuzioni medie e i compensi per prestazioni professionali risultino considerevolmente pagina 7 di 11 più elevati rispetto a quelli italiani, al punto che molti lavoratori italiani scelgono di operare oltreconfine mantenendo la residenza in Italia nelle aree limitrofe. Nulla viene riferito, inoltre, sulla condizione lavorativa della compagna: se la stessa fosse priva di occupazione e dedita esclusivamente ai figli, circostanza che implicherebbe per il ricorrente un onere economico maggiore in assenza di un secondo reddito familiare, il ricorrente ne avrebbe verosimilmente dato atto nei suoi atti difensivi, trattandosi di circostanza in suo favore.
La mancanza di precisazioni al riguardo induce a ritenere che il nucleo familiare svizzero disponga di fonti di sostentamento ulteriori e comunque che la situazione sia meno gravosa di quanto lasci intendere il ricorrente.
Alla luce degli elementi di cui sopra il Collegio ritiene che la condizione economica e patrimoniale di non risulti peggiorata rispetto a quella accertata alla data della sentenza di separazione. Al Parte_1 contrario, il fisiologico venir meno degli oneri per i figli e l'acquisizione del patrimonio familiare consentono di ritenere che egli disponga oggi di risorse almeno pari, se non superiori, a quelle considerate in sede di separazione, e che, pertanto, possa far fronte agli obblighi nei confronti dell'ex coniuge senza che sussistano i presupposti per una riduzione o soppressione dell'assegno divorzile.
Sul diritto della sig.ra all'assegno divorzile. CP_1
Secondo l'orientamento più recente della Corte di Cassazione (Sez. I, sent. n. 7011 del 16 marzo 2025), che riprende e sviluppa i principi espressi dalle Sezioni Unite con sentenza n. 18287 del 2018,
l'assegno divorzile non può essere ridotto a mera forma assistenziale né è volto a ripristinare il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma assolve una funzione composita assistenziale e soprattutto compensativo–perequativa. La Corte ha ribadito che l'assegno deve tenere conto del ruolo e del contributo del coniuge richiedente “alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale dell'altro coniuge, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”, e che il giudizio deve fondarsi “su una valutazione comparativa delle condizioni economico–patrimoniali delle parti, valorizzando il contributo dato dal richiedente alla famiglia e al patrimonio dell'altro coniuge”.
La stessa pronuncia evidenzia come, nella vicenda decisa, la moglie avesse “investito il suo tempo nel ruolo di moglie e madre per circa vent'anni, seguendo il marito insieme alle figlie nei suoi spostamenti legati alla carriera militare”, e come “il significativo apporto casalingo e familiare dato dalla moglie avesse promosso e facilitato la carriera lavorativa del marito e i suoi progressi di grado, con i conseguenti miglioramenti economici”. La Corte ha sottolineato che in contesti simili la mancata attività lavorativa non può essere letta come scelta individuale, bensì come “decisione condivisa, pagina 8 di 11 funzionale alla gestione della famiglia e resa necessaria dalla struttura dei ruoli assunti in costanza di matrimonio”.
Sulla base di tali principi, l'assegno divorzile assume una chiara finalità perequativa, poiché «in un'ottica di giustizia distributiva all'interno della famiglia», anche senza una prova analitica di specifiche occasioni professionali perdute, è legittimo riconoscere che il coniuge che ha rinunciato ad attività lavorative e ha dedicato il proprio tempo alla gestione familiare «abbia indirettamente contribuito alla formazione e alla crescita del patrimonio dell'altro coniuge», giustificando così
l'assegno in suo favore.
È pacifico in atti che non svolga alcuna attività lavorativa e che non disponga di CP_1 CP_1 fonti di reddito proprie. Alla luce della sua età – sessantaquattro anni – deve ritenersi altamente improbabile che possa collocarsi sul mercato del lavoro in modo stabile e proficuo, tanto più considerando la lunga inattività lavorativa. La parte ricorrente ha sottolineato che anche la resistente Pt_ avrebbe ereditato un patrimonio dai propri genitori;
tuttavia, a differenza del che è unico erede, la ha ricevuto soltanto una quota del compendio familiare, circostanza che non è stata contestata e CP_1 che rende quella partecipazione sicuramente meno agevole da valorizzare e monetizzare rispetto al patrimonio pienamente acquisito dal ricorrente.
Ancora, dalle deposizioni assunte all'udienza dell'11 aprile 2024, rese dalle sorelle della resistente,
e risulta che la signora aveva svolto attività lavorativa presso Persona_11 Persona_8 CP_1 la biblioteca comunale di Baunei prima della nascita del primogenito e per un breve periodo Per_3 successivo, mentre, dopo il definitivo rientro della famiglia a Santa Maria Navarrese, non aveva più lavorato, dedicandosi esclusivamente alla cura della famiglia e dei tre figli.
Vero è che le testimoni hanno fornito dichiarazioni non del tutto precise quanto ai periodi e alle modalità del lavoro svolto: una di esse ha riferito dell'esistenza di una cooperativa o associazione, senza esserne certa, e nessuna ha potuto specificare con esattezza le date dei trasferimenti della famiglia da Tortolì a Cagliari e poi a Santa Maria Navarrese. Entrambe, inoltre, sono parenti stretti Pt_ della resistente, circostanza che ne ridurrebbe l'obiettività secondo la difesa che ha evidenziato anche la genericità delle dichiarazioni attesa l'assenza di riscontri documentali.
Il Collegio ritiene che i dati imprecisi riferiti dalle testimoni – quanto alle date esatte dei trasferimenti definitivi in Ogliastra e alla natura della collaborazione della signora con una cooperativa o CP_1 associazione – siano comprensibili, trattandosi di eventi risalenti a oltre trent'anni fa. Ciò che, invece, emerge chiaramente da entrambe le deposizioni è che nel nucleo familiare vi fu una scelta di vita Pt_ condivisa – secondo sollecitata dal – volta a far sì che la signora si Persona_8 CP_1
pagina 9 di 11 dedicasse in via esclusiva alla cura della famiglia. Tale dinamica appare verosimile alla luce delle Pt_ circostanze del tempo: nell'arco di cinque anni erano nati tre figli, e l'attività professionale del risultava in evidente crescita, richiedendo una costante disponibilità e frequenti spostamenti tra l'Ogliastra e Cagliari dove lui stesso ha dichiarato avesse consistenti interessi professionali, tanto più considerando che, all'epoca dei fatti (prima metà degli anni '90), egli aveva circa trent'anni e ragionevolmente era in piena fase di consolidamento della propria carriera.
Il Collegio, alla luce dei principi affermati dalla Corte di Cassazione (Sez. I, sent. n. 7011/2025, in continuità con le Sezioni Unite n. 18287/2018) di cui sopra, ritiene sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore di Controparte_1
Risulta, infatti, che la resistente, priva di redditi propri e oggi sessantaquattrenne, abbia dedicato l'intera vita coniugale alla cura della famiglia e dei tre figli, rinunciando ad una stabile attività lavorativa in coerenza con una scelta condivisa, mentre l'attività professionale del ricorrente si consolidava. a differenza della resistente, è unico erede di un discreto patrimonio familiare, Parte_1 beneficia di redditi comunque significativi e sicuramente superiori a quanto ricostruito in giudizio e del venir meno degli oneri di mantenimento dei figli, ormai ragionevolmente autosufficienti. In tale quadro, l'assegno divorzile va riconosciuto, assumendo natura prevalentemente compensativo– perequativa, al fine di riequilibrare le condizioni economiche delle parti e compensare il contributo e le rinunce sostenute dalla durante il matrimonio. CP_1
In assenza di significative variazioni nelle condizioni economiche delle parti - rispetto alla data di pronuncia delle separazione - il Collegio ritiene equo confermare l'assegno divorzile già riconosciuto in sede di separazione nella misura di € 550,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT.
Le spese di giudizio.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente avendo il Collegio rigettato la domanda di revoca dell'assegno di divorzio.
Si liquidano ai sensi del DM 147/2022, valore di causa indeterminato, complessità bassa, valori del tariffario minimi per tutte le fasi di giudizio. Il pagamento è disposto in favore dell'Erario essendo la ricorrente ammessa al PSS.
I compensi per la difesa del ricorrente sono liquidati nei limiti di cui all'art. 130 del d.P.R. 115/ 2002, ovverosia ridotti della metà rispetto al limite massimo dei medi di tariffa (oggi parametri) posto dall'art. 82 d.P.R. cit. e comunque non oltre i limiti della domanda di liquidazione presentata dal difensore della parte ammessa al beneficio. pagina 10 di 11
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione o domanda respinta, così decide:
- dato atto che il Tribunale, con sentenza parziale n. 134/2022 del 15 novembre 2022, ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e;
Parte_1 Controparte_1
Per_
- ritenuto che nessun contributo sia più dovuto da nei confronti dei figli e;
Parte_1 Per_3 dispone il pagamento in favore di di un assegno di mantenimento pari a euro 400,00 da Per_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
- pone a carico di un assegno divorzile in favore di pari a euro 550,00 Parte_1 Controparte_1 mensili da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e dal rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali da disporsi in favore Parte_1 dell'Erario per euro 1.904,50 oltre spese generali e accessori di legge se dovuti.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 25 luglio 2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Giada Rutili
Il Presidente
Dott. Nicola Caschili
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