Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 27/03/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 887 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
− dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
− dott.ssa Grazia Concetta ROCA Giudice
− dott. Matteo ARANCI Giudice relatore / estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 887/2024, introdotta da:
(c.f. ), nato in [...] Parte_1 C.F._1
(MI) il 26/03/1973, con il patrocinio dell'Avv. GIACOMA MAIMONE e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ) nata in [...] il [...], con il CP_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. ELISA GRILLI e dell'Avv. MARIO PALLADINI e domicilio eletto presso lo studio dei difensori.
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME DA DISPOSITIVO (VERBALIZZATE CONGIUNTAMENTE ALLA
UDIENZA DELL'11.3.2025)
Si dà atto dell'avvenuta comunicazione alla Procura della Repubblica.
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Come già sintetizzato nella sentenza n. 22/2025 – con cui è stata adottata la richiesta pronuncia di stato – e hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio con rito concordatario in Sordio il giorno 04.03.1995 (atto n. 4 parte 2 serie A anno 1995) e dalla loro unione sono nati tre figli: nato il 12 maggio Persona_1
1997, nato il [...] e nato il 14 settembre Persona_2 Persona_3
2002. Tutti i figli, dunque, sono maggiorenni.
2. Dopo che la causa è stata rimessa sul ruolo a seguito della pronuncia della sentenza non definitiva sullo stato, all'udienza del 25.2.2025 le difese hanno riferito di aver rinvenuto un accordo per la definizione della causa in forma congiunta. Poiché detto accordo
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I figli della coppia hanno dichiarato prestato il loro pieno e consapevole assenso alle condizioni concordate tra i genitori, come infra riprodotte.
Considerato quanto precede, in assenza di motivi che ostino all'accoglimento di tali conclusioni – siccome concordate tra genitori e figli, tutti ampiamente maggiorenni – il
Tribunale non può che prendere atto di tali congiunte domande, come da dispositivo.
3. Le spese sono compensate, come da richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone, in conformità alle congiunte domande delle parti:
1) La signora dichiara di rinunciare a tutte le pretese avanzate nella comparsa di CP_1 costituzione e risposta e, più precisamente, rinuncia al mantenimento richiesto per se stessa e per;
rinuncia ad ogni futura contribuzione da parte del signor Per_4 Per_1 alle spese per le utenze domestiche ed alle spese per l'auto attualmente in uso a Per_3
2) Rilascio, da parte della signora , dell'immobile, già casa coniugale, entro il CP_1 termine ultimo del 31 dicembre 2025, tale termine verrà poi recepito all'interno di un contratto di comodato previamente registrato avanti all'Agenzia delle Entrate le cui spese di registrazione verranno suddivise al 50% tra le parti;
3) I figli e potranno occupare l'immobile adibito a casa familiare senza Per_2 Per_3 che sia loro richiesto alcun canone di occupazione/indennità fino al 31 dicembre 2027; tale termine verrà poi recepito all'interno di un contratto di comodato previamente registrato avanti Agenzia delle Entrate le cui spese di registrazione verranno suddivise al 50% tra le parti;
4) Le utenze inerenti alla casa coniugale verranno volturate ai figli e entro Per_2 Per_3 cinque giorni dal deposito di queste conclusioni.
5) I figli e si faranno sin da ora altresì carico delle spese inerenti alla Per_3 Per_2 gestione ordinaria dell'immobile, mentre le straordinarie saranno ripartite tra I signori
ed;
Per_1 CP_1
6) I signori ed si impegnano sei mesi prima della scadenza del comodato Per_1 CP_1 dell'abitazione in capo ai figli di incaricare tecnico che proceda, in vista di una futura vendita, ad aggiornare dati catastali dell'immobile dichiarando lavori precedentemente fatti. Tale spesa sarà supportata al 50% tra le parti.
7) Le spese legali del presente giudizio si concordano che siano compensate.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 24/03/2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
(dott. Matteo Aranci) (dott.ssa Ada Cappello)
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