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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/11/2025, n. 4932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4932 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Nicoletta Aloj, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10760/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
23.09.1975, rappresentata e difesa dagli avv.ti Daniele Cericola e Fabio Clarizio
ATTRICE
E
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
7.07.1971, rappresentato e difeso dall'avv. NF NO
CONVENUTO
NONCHÈ
( ), nata ad [...] Controparte_2 C.F._3
IN (AV) il 14.03.1941
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice:
1 “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: domande da poter definire subito con sentenza non definitiva:
In via principale, nel merito:
a) dichiarare aperta la successione legittima di nata il Persona_1
25/03/1944 a Taranto (TA) e deceduta in Torino, il 24/11/2018, vedova a seguito del decesso di in data 10/09/2011, CP_3
dichiarare eredi della stessa i due figli e Parte_1 [...]
odierne parti in causa, e dichiarare che ciascuno dei due CP_1 coeredi ha diritto ad una quota ideale indivisa della massa ereditaria corrispondente ad ½ suo valore, al netto di quanto previsto infra per collazione, imputazione e prelevamenti;
e) previo accertamento della responsabilità del sig. per Controparte_1
aver apposto la firma apocrifa sugli assegni indicati in atti, se del caso attraverso una consulenza grafologica,
a) e.1) condannare ai sensi dell'art. 533 c.c. Controparte_1
alla restituzione in favore della massa ereditaria della somma di € 19.410,45 (pari alla somma degli importi indicati ai paragrafi 47 e 48) oltre interessi compensativi e rivalutazione, quale importo indebitamente prelevati dal conto corrente di mediante l'utilizzo di assegni con firma apocrifa, Persona_1
b) e.2) costituendo tale condotta fatto illecito, condannare
[...]
ai sensi degli artt. 4, co. 4 D.lgs. 7/2016 e 2043 c.c., CP_1 al risarcimento del danno pari all'importo di € 19.410,45 (pari alla somma degli importi indicati ai paragrafi 47 e 48) oltre interessi compensativi e rivalutazione in favore della massa ereditaria o, nella misura della metà spettante all'attrice, direttamente in favore di Parte_1
2 f) condannare al pagamento di una sanzione Controparte_1
pecuniaria da devolvere alla in misura pari al Controparte_4
massimo edittale e segnatamente in € 12.000,00 così determinata dall'art. 4, co. 4 D.lgs. 7/2016 (che ha derubricato ad illecito civile il reato di falsificazione degli assegni precedentemente punito ai sensi dell'art. 485 c.p.) stante la gravità della condotta, la reiterazione continuativa dell'illecito, l'arricchimento del soggetto responsabile,
l'assenza di opere svolte dal soggetto agente per l'eliminazione e/o attenuazione delle conseguenze del fatto illecito commesso;
g) condannare – nell'ambito della resa dei conti tra Controparte_1
coeredi ex art. 723 c.c. - al pagamento in via di regresso in favore di della somma di € 26.979,13 a titolo di rimborso Parte_1 pro-quota dei debiti (di cui ereditari pari € 15.694,47 e “ordinari” pari a € 11.284,66) saldati integralmente da parte attrice per complessivi € 53.958,26 ma gravanti in solido anche su
[...]
in ragione della ripartizione nei rapporti interni nella CP_1
misura del 50% ciascuno ex art. 754 c.c., oltre interessi nella misura di legge dalla data del pagamento sino alla data della domanda giudiziale, e interessi moratori ex art. 1284, c. 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale sino al soddisfo;
h) condannare a pagare a la Controparte_1 Parte_1
somma di
a) € 34.481,26 a titolo di indennità di occupazione per il godimento esclusivo dell'immobile sito in Torino, Corso
Grosseto 305 e delle relative pertinenze (incluso il posto-auto) per il periodo dal 25/11/2018 (data di apertura della successione) e sino al 30/09/2025 (data di presumibile deposito della sentenza), oltre ad
3 b) (ii) € 426,27 per ogni mese di ulteriore occupazione per godimento esclusivo e sino allo spontaneo rilascio o manifestazione di consenso al pari godimento somme così determinate in misura pari alla metà dei canoni di locazione percepibili per l'unità immobiliare e il posto auto, quantificati (per il
100% della proprietà) dal CTU in:
a) complessivi € 61.069,57 (per l'intera proprietà degli immobili) per tutto il periodo dal 25/11/2018 (data di apertura della successione) e sino al 23/12/2024;
b) complessivi € 220,01 – di cui € 186,36 per l'appartamento, €
17,88 per il box auto ed € 15,77 per il posto auto – per il periodo successivo a quello quantificato dal CTU (e determinato in base ai valori 2024 rilevati dal CTU) dal
23/12/2024 al 31/12/2024 compreso;
c) € 852,55 mensili – di € 722,15 per l'appartamento, € 69,30 per il box auto ed € 61,10 per il posto auto, per il periodo a partire dal 01/01/2025 sino al rilascio;
oltre gli interessi legali da calcolarsi anno per anno sulla somma via via rivalutata a far data dal 25/11/2018 e sino alla data di effettivo rilascio del bene, oltre interessi moratori ex art. 1284, co. 4 dalla data del deposito della sentenza fino al pagamento;
previa rimessione in istruttoria ai fini della prosecuzione del giudizio di divisione:
b) ordinare a di rendere il conto ex art. 723 c.c. in Controparte_1
relazione al godimento esclusivo dell'immobile sito in Torino,
Corso Grosseto n. 305 e relative pertinenze;
c) (i) previa nomina di un CTU, ricostruzione della massa ereditaria e determinazione del valore dei beni immobili e mobili ivi riposti
4 caduti in successione anche alla luce del rendiconto presentato da
Controparte_1
(ii) previa collazione delle donazioni dirette e indirette effettuate da
in favore del figlio ex art. 724 e CP_5 Controparte_1
737 e ss. c.c. come quantificate nel paragrafo C della narrativa in diritto dell'atto introduttivo,
(iii) previa redazione del progetto di divisione e formazione delle rispettive quote tenendo in considerazione le somme dovute all'attrice in conseguenza delle domande infra formulate g) e h) attraverso il sistema dell'incremento della quota dell'attrice (o, ove ritenuto più agevole per le finalità divisorie, attraverso il sistema dei prelevamenti ex art. 725 c.c.)
a. c.1) disporre lo scioglimento della comunione ereditaria di e di tra CP_3 Persona_1 Parte_1
e titolari quest'ultimi di una
[...] Controparte_1
quota di comproprietà di ½ ciascuno, dell'edificio residenziale elevato a due piani e i terreni circostanti al medesimo fabbricato siti in via G.R. Vercelli in
BR - frazione in EN (TO), con identificazione degli estremi catastali riportati in atti, e dell'immobile, con relative pertinenze, situato in
Torino, Corso Grosseto n. 305, piano terzo interno C, con identificazione degli estremi catastali riportati in atti, includendo nella massa anche i beni mobili ivi riposti.
b. c.2) disporre lo scioglimento della comunione, in parte ereditaria e in parte ordinaria, tra Parte_1
(per la quota di 3/12), (per la quota di Controparte_1
3/12) e (per la quota di 6/12) sul Controparte_2
5 fabbricato costituito da tre piani e del terreno agricolo situati in AL PI (AV) in via Tenente Mario
Villani 45, con identificazione degli estremi catastali riportati in atti;
d) assegnare, ai sensi dell'art. 720 c.p.c., alla sig.ra Parte_1
l'edificio residenziale elevato a due piani e i terreni
[...]
circostanti al medesimo fabbricato, con relative pertinenze e beni mobili, siti in via G.R. Vercelli in BR - frazione in EN
(TO) con identificazione degli estremi catastali riportati in atti;
e) ordinare al Conservatore dei Registri immobiliari territorialmente di procedere alla trascrizione del provvedimento che definisce il presente giudizio;
Sulle domande proposte da Controparte_1
j) rigettare le domande proposte da con la sua Controparte_1
comparsa di costituzione e risposta in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in atti;
k) respingere la richiesta – indicata al punto C II delle conclusioni della comparsa di risposta - di collazioni di presunte donazioni in favore dell'attrice, per le ragioni esposte in atti;
l) respingere la domanda di assegnazione dell'immobile sito in Torino,
Corso Grosseto n. 305, piano III, interno C, non sussistendo i presupposti, di cui all'art. 720 c.c., della “maggior quota” in capo al convenuto;
m) rigettare la domanda – indicata al punto F delle conclusioni contenute nella comparsa di risposta - di condanna dell'attrice al pagamento dell'indennità di occupazione dell'immobile di BR, frazione di EN, non sussistendo il presupposto della violazione dei criteri di cui all'art. 1102 c.c. dal momento che parte
6 attrice non ha mai esternato a parte convenuta la sua opposizione al godimento dell'immobile;
In ogni caso:
➢ condannare i convenuti, ai sensi dell'art. 12-bis, co. 3 D.lgs.
28/2010, al pagamento in favore dell'attrice di una somma equitativamente determinata, in misura non inferiore alle spese legali per il presente giudizio, stante il rifiuto ingiustificato a partecipare alla procedura di mediazione n. 127/2023.
➢ condannare i convenuti a rifondere a parte attrice le spese (incluse quelle di trascrizione della domanda giudiziale e di contributo unificato), diritti ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, C.P.A. e
IVA come per legge.
➢ condannare per lite temeraria al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96, co. 3 c.p.c. in favore di parte attrice pari alle spese legali previste per il presente giudizio (come da parametri di cui alle
Tabelle del Tribunale di Milano), oltre ad un'ulteriore somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000 ai sensi dell'art. 96, co. 4
c.p.c. da corrispondere alla cassa delle ammende”.
Parte convenuta ha richiamato le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione del 2.10.2023 e di cui alle memorie istruttorie e di replica del 29.12.2023 e
10.01.2024. Le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione del
2.10.2023 sono le seguenti:
“respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
Nel merito,
A. Dichiarare aperta la successione legittima di nata a [...] il Persona_1
25.03.1944 e deceduta in Torino il 24.11.2018, vedova a seguito del decesso di
in data 10.09.2011. CP_3
Dichiarare eredi della stessa i due figli e Controparte_2 [...]
odierne parti in causa e dichiarare che ciascuno dei due coeredi ha CP_1
7 diritto ad una quota ideale indivisa della massa ereditaria corrispondente ad 1/2 del suo valore al netto di quanto previsto per collazione, imputazione e prelevamenti.
B. Ordinare ad di rendere conto ex Art. 723 C.c. in Controparte_2
relazione al godimento esclusivo dell'immobile sito in BR, frazione di
EN (TO) e relative pertinenze ed a tutte le altre donazioni dirette o indirette ricevute nel corso degli anni dai due genitori;
C I. Previa nomina di un C.T.U., ricostruzione della massa ereditaria e determinazione del valore dei beni immobili e mobili ivi riposti caduti in successione, anche alla luce del rendiconto presentato da CP_2
[...]
C II. Previa collazione delle donazioni dirette ed indirette effettuate dai coniugi
e in favore del figlio e della figlia CP_3 Persona_1 Controparte_1
ex Art. 724-737 e ss. C.c. come quantificate in premessa. Controparte_2
C III. Previa redazione del progetto di divisione e formazione delle rispettive quote, tenendo in considerazione le somme dovute all'attrice in conseguenza delle domande infra formulate attraverso il sistema dell'incremento della quota dell'attrice.
1. Disporre attraverso il sistema di incremento della quota del convenuto
è ove ritenuto più agevole per le finalità divisorie attraverso il sistema di prelevamenti ex Art. 725 C.c.
2. Disporre lo scioglimento della comunione ereditaria di CP_3
e di tra e titolari questi Persona_1 Controparte_2 Controparte_1
ultimi di una quota di comproprietà di 1/2 ciascuno dell'edificio residenziale elevato a due piani e i terreni circostanti al medesimo fabbricato siti in
BR, Frazione di EN (TO), Via Gr. Vercelli s/n., con identificazione degli estremi catastali riportati in atti e dell'immobile con relative pertinenze situato in Torino, Corso Grosseto 305, piano terzo, interno C, con
8 identificazione degli estremi catastali riportati in atti, includendo nella massa anche i beni mobili ivi riposti.
3. Disporre lo scioglimento della comunione in parte ereditaria in parte ordinaria tra per la quota di 3/12 e per Controparte_2 Controparte_1
la quota di 3/12 e per la quota di 6/12 sul fabbricato Controparte_2 costituito da tre piani e del terreno agricolo situati in AL PI (AV), Via
Tenente Mario Villani n. 45, con identificazione degli estremi catastali riportati in atti.
D. Assegnare ai sensi dell'Art. 720 C.c. al Sig. l'alloggio Controparte_1
sito in Torino, Corso Grosseto n. 305, piano III interno C.
E. Respingersi le domande di parte attrice di cui ai punti e) f) g) perché infondati in fatto di diritto e prive di ogni fondamento.
F. Condannare a pagare a Controparte_2 Controparte_1
l'indennità di occupazione per il godimento esclusivo dell'immobile sito in
BR, frazione di EN (TO) e delle relative pertinenze, determinato nella misura che verrà stabilita in corso di causa con l'esperenda CTU per tutto il periodo di occupazione esclusiva, oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat e gli interessi legali da calcolarsi anno per anno sulla somma via via rivalutata a far data dal 25.11.2018 e sino alla data di effettivo rilascio del bene oltre interessi moratori ex Art. 1284 c. 4 C.c. dalla data del deposito della
Sentenza fino al pagamento
G. Ordinare al Sig. Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente di procedere alla trascrizione del provvedimento che definisce il presente giudizio.
I. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, vista la pervicace insistenza con cui la parte attrice ha sempre rifiutato ogni possibilità di dialogo con il fratello convenuto per la ricerca di una soluzione stragiudiziale della vertenza divisoria”.
9 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato a il 3.06.2023 e a Controparte_1 CP_2
il 31.05.2023 l'attrice, premesso
[...]
- di essere, insieme al convenuto figlia nonché erede Controparte_1
legittima di , nato ad [...] il [...] e CP_3 deceduto a Torino il 10.09.2011, e di nata a [...] il Persona_1
25.03.1944 e deceduta a Torino il 24.11.2018;
- che la convenuta “secondaria” (litisconsorte necessaria) CP_2
è invece la sorella del padre , zia di parte attrice e
[...] CP_3
di , titolare di una quota (6/12) di comproprietà degli Controparte_1 immobili siti in AL PI, in comunione con e Parte_1 [...]
; CP_1
- che nel 1997 il convenuto, con la provvista di Lire 50.000.000 messa a disposizione della madre e ottenuta dalla vendita di un immobile in Napoli per Lire 150.000.000, acquistava l'azienda avente ad oggetto la licenza di vendita di giornali e riviste iscritta presso la Camera di Commercio di
Torino al n. 878992;
- che la madre nel corso della gestione dell'edicola del figlio Persona_1
, provvedeva a saldare ingenti debiti contratti dal figlio;
CP_1
- che, ceduta l'azienda, dal 2004 fino all'inizio del 2014 Controparte_1
lavorava come operatore ecologico presso l di Torino;
CP_6
- che la madre corrispondeva per conto del figlio a titolo di donazione indiretta il prezzo dell'autoveicolo FIAT 500 targato EM929GM intestato a e utilizzato da questi per esigenze lavorative;
Controparte_1
- che dall'inizio del 2014, anche in regione dei problemi di tossicodipendenza da cui era afflitto, non aveva più avuto Controparte_1 un'occupazione e di lui si era occupato la madre ospitandolo Persona_1
gratuitamente presso la sua abitazione in Torino, corso Grosseto n. 305 sin dal novembre 2014;
10 - che nel corso della vita di il convenuto aveva sempre Persona_1
beneficiato di ingenti elargizioni volontarie di denaro da parte della madre, realizzate anche mediante il pagamento di debiti da lui contratti verso terzi;
- che in altre occasioni il convenuto aveva preso illegittimamente il denaro della madre, che aveva sporto denuncia nei suoi confronti in data
15.01.2014;
- che il 22.11.2014 era scoppiato un incendio nell'abitazione di Torino,
Corso Grosseto n. 305, che costringeva sia che Persona_1 [...]
al ricovero in terapia intensiva in ospedale;
CP_1
- che in seguito restava in ospedale per cinque mesi, mentre il Persona_1
figlio, dopo una breve degenza in ospedale, riceveva la notifica del provvedimento del Giudice penale che lo costringeva ad un soggiorno obbligato presso strutture di disintossicazione a decorrere dal 2015, prima presso il Presidio Ospedaliero Fatebenefratelli di San Maurizio Canavese sino al 22.05.2017 e poi presso la Comunità “Michele Risso di C.so Brin”
a Torino sino al novembre 2017;
- che l'attrice si fece carico della ristrutturazione dell'immobile di corso
Grosseto 305, divenuto inagibile a causa dell'incendio, e che nel corso dei lavori era stata accolta e ospitata presso l'abitazione della Persona_1
figlia, per poi fare ritorno presso la sua residenza in corso Grosseto il
26.06.2015;
- che prima del ritorno di presso l'abitazione di corso Controparte_1
Grosseto, avvenuto il 13.11.2017, il giorno 11.11.2017 Persona_1 veniva ricoverata presso il reparto Medicina D'urgenza dell'
[...]
in Torino sino al 5.03.2018; CP_7
- che nel periodo di degenza in ospedale l'avv. NF NO, già difensore di incaricato da diffidava Persona_1 Controparte_1
l'attrice in nome e per conto della madre, ricoverata in ospedale, alla
11 restituzione di copia delle chiavi dell'appartamento e della cantina di
Corso Grosseto, della carta di credito e del bancomat relativo al conto corrente acceso dalla madre presso Credit Agricole, custoditi dall'attrice per volontà della madre, che venivano consegnati in data 16.12.2017 dal medesimo avvocato NO;
- che il 5.03.2018 veniva dimessa dall'ospedale e il Persona_1
16.04.2018 vi faceva ritorno sino al 24.04.2018, per poi essere definitivamente ricoverata presso l' di Torino dal Controparte_7
19.11.2018 sino al 24.11.2018, data in cui sopraggiungeva il decesso;
- che il 26.11.2028 parte attrice si recava presso la filiale di Credit Agricole di via Principi D'Acaja n. 39 per comunicare il decesso e bloccare il conto corrente della madre n. 00125/ 0000040058956, poi “sbloccato” solamente il successivo 5.07.2019;
- che parte attrice provvedeva a saldare le spese funerarie e poi tutti gli altri debiti contratti dalla madre quando era in vita e che risultavano insoluti al momento del decesso, tra cui un volume cospicuo di finanziamenti richiesti nell'ultimo anno di vita, per un totale di oltre € 17.000,00;
- che nell'ultimo anno di vita di le uscite dal conto corrente Persona_1
risultavano superiori alle entrate, nonostante i lunghi ricoveri in ospedale e la disponibilità di una pensione come ex dirigente scolastico di € 3.250,00;
- che nell'anno 2018 venivano effettuati prelievi “anomali” dal conto corrente della de cuius sia dal punto di vista quantitativo che dal punto di vista della frequenza (per una somma di € 2.080,45), specialmente durante i tre periodi di ricovero a cui la era stata costretta, tali da poter Per_1 desumere che i prelievi siano stati effettuati dal figlio;
- che l'attrice si vedeva costretta a richiedere a Credit Agricole tramite ingiunzione di consegna numerosi (ma non tutti) assegni bancari portati all'incasso dal figlio nel periodo 2005-2018, scoprendo Controparte_1 che in 67 occasioni il fratello aveva falsificato la firma della madre e che
12 aveva sottratto illegittimamente alla madre (e quindi alla massa ereditaria) la somma di € 17.330,00;
- che negli anni successivi alla morte della madre parte attrice aveva saldato tutti i debiti relativi alle utenze, imposte, tasse e spese condominiali degli immobili caduti in successione (tra cui l'immobile di Torino, esclusivamente goduto da e messo a frutto), richiedendo Controparte_1
al fratello il rimborso del dovuto ma senza successo;
- che per la divisione degli immobili erano state avviate tre diverse procedure di mediazione, meglio descritte in atto;
- che il patrimonio immobiliare oggetto di domanda di divisione si compone di tre diversi gruppi di beni immobili rispettivamente siti in:
o Comune di BR (TO), Via Giulio Romano Vercelli s.n. in frazione in BR – frazione di EN (TO);
o Comune , Corso Grosseto n. 305; CP_8
o V), Via Tenente Mario Villani 45, Controparte_9
oggetto in parte di comunione ereditaria e in parte di comunione ordinaria;
meglio identificati in atto;
- che gli immobili siti in BR e in Torino sono oggetto di comunione ereditaria tra l'attrice e , mentre gli Parte_1 Controparte_1
immobili siti in AL PI sono oggetto di comunione in parte ordinaria e in parte ereditaria tra l'attrice Parte_1 [...]
, e la convenuta CP_1 Controparte_2
- che la domanda di divisione deve intendersi estesa ai beni mobili contenuti nei predetti immobili;
- che era unica intestataria del conto corrente n. 00125/ Persona_1
0000040058956 presso la Credit Agricole Italia S.p.a., acceso presso la filiale Agenzia di Torino 2 sita in Torino in Via Principi D'Acaja n. 39;
13 - che tra gli assegni tratti sul conto corrente della de cuius ve ne sono ben
67 la cui sottoscrizione risulta apocrifa, meglio indicati in atto, dei quali ben 56 indicano come beneficiario per complessivi € Controparte_1
17.330,00;
- che dall'esame dell'estratto del conto corrente sono emersi anche diversi prelievi ingiustificati e utilizzi indebiti del bancomat della madre durante i periodi di ricovero di quest'ultima presso strutture ospedaliere nel 2018, meglio indicati in atti, per complessivi € 2.080,45, attribuibili a
[...]
secondo un criterio probabilistico;
CP_1
- di voler esercitare rispetto alle somme sopra indicate l'azione di petizione ereditaria ex art. 533 c.c. e in subordine quella risarcitoria ex art. 2043 c.c. per ottenerne la restituzione a favore della massa ereditaria;
- che le condotte di falsificazione degli assegni costituiscono illecito civile sanzionabile a norma dell'art. 4, comma 4, d.lgs. 7/2016;
- che aveva reso due dichiarazioni rispettivamente in data Persona_1
26.03.2009 e 12.11.2016 con le quali affermava che il figlio aveva ricevuto nel periodo 1997-2009 l'equivalente di € 600.000;
- che aveva effettuato donazioni dirette o indirette a favore Persona_1
del figlio per complessivi € 58.989,86, come meglio indicato in CP_1 atto;
- che aveva pagato debiti del figlio per complessivi € Persona_1
8.215,01, come meglio indicato in atto;
- di avere pagato con denaro proprio debiti ereditari per complessivi €
31.388,94 e debiti della comunione per € 22.569,33 come meglio indicati in atto;
- che a partire dal 13.11.2017 vive nell'unità abitativa di Controparte_1
Corso Grosseto n. 305, presso la quale ha stabilito la residenza a seguito della morte della madre senza pagare le spese condominiali Persona_1
(almeno fino a novembre 2019), saldate integralmente da parte attrice;
14 - di avere anche appreso che il fratello , pur essendo a Controparte_1
conoscenza del dissenso della sorella, abbia concesso in locazione (non registrata) il posto auto, trattenendo in via esclusiva i canoni pagati dall'affittuario “in nero”;
- di non aver potuto esercitare il diritto al godimento e allo sfruttamento economico della suddetta immobiliare in ragione dell'opposizione del fratello, che si evince anche dalle minacce rivolte da questi all'indirizzo di
, marito dell'attrice, per il tramite dell'allora legale di Persona_2
costei avvocato Fabio Dall'Ara;
- di voler richiedere l'indennità per il mancato godimento dell'immobile commisurata alla metà del canone percepibile dalla locazione dell'immobile e delle relative pertinenze per tutti i mesi di occupazione esclusiva a partire, quantomeno, dal decesso della de cuius (24.11.2018); concludeva perché si dichiarasse aperta la successione della madre e si accertasse la qualità di eredi legittimi dei figli in parti uguali, per la resa del conto da parte di , per la collazione delle donazioni dirette e indirette effettuate Controparte_1
dalla de cuius in favore di costui;
per lo scioglimento della comunione ereditaria di e sugli immobili siti in BR, Frazione CP_3 Persona_1
EN, e in Torino, corso Grosseto, e per lo scioglimento della comunione in parte ereditaria e in parte ordinaria sugli immobili siti in AL PI, per l'assegnazione a sé degli immobili siti in BR;
per la condanna del convenuto alla restituzione alla massa ereditaria delle somme illegittimamente sottratte;
per la condanna del convenuto alla sanzione di cui all'art. 4, comma 4,
d.lgs. 7/2016; per la condanna del convenuto al rimborso pro quota del pagamento dei debiti ereditari e ordinari effettuato dall'attrice; per la condanna del convenuto a corrispondere l'indennità di occupazione dell'immobile sito in
Torino, corso Grosseto 305 e delle relative pertinenze;
per la condanna dei convenuti ai sensi dell'art. 12 bis comma 3 d.lgs. 28/2010 e alla rifusione delle spese di lite.
15 2. Con comparsa di risposta depositata in data 2.10.2023 per l'udienza indicata in citazione del 9.11.2023 si costituiva tardivamente in giudizio Controparte_1
esponendo in sintesi:
- che l'edicola acquistata per Lire 50.000.000 era stata venduta pochi anni dopo per il prezzo di Lire 10.000.000 con la scrittura privata del
12.09.2001 e tale prezzo era stato interamente incassato dalla madre, per cui tutt'al più oggetto di collazione da parte del convenuto deve essere la somma residua di Lire 40.000.000;
- che la Fiat 500, auto storica del 1964, di colore rosso e targa nera, donata dalla madre al figlio , era intestata al padre, e dopo pochi anni non CP_1 era stata più utilizzata dal convenuto ed ora si trova in un box in AL
PI e nel corso degli anni potrebbe essere stata intestata all'attrice o al di lei marito e che in ogni caso Persona_2 Persona_1
disponeva nei confronti di , marito dell'attrice, una Persona_2 donazione di € 8.000,00 per acquistare una Ford Mondeo nell'anno 2012;
- che il convenuto dal 2013 ha vissuto con la madre ma che, considerati i lunghi periodi di carcerazione o di residenza in strutture di recupero della tossicodipendenza, da ultimo dal 22.11.2014 fino all'estate del 2017, in detti periodi il suo mantenimento non è stato un peso per la madre, ma tutt'al più per l'Erario;
- che le somme elargitegli dalla madre nel corso degli anni sono state liberalità concesse per le sue normali esigenze di vita che non corrispondono alle somme elencate dal punto 20 in avanti dell'atto di citazione e che era anche accaduto che, in vari casi, che i risparmi del convenuto venissero usati dai genitori per i bisogni della CP_1
famiglia, come ad esempio quando contribuì con la somma di € 7.500,00 donatagli in buoni postali fruttiferi dalla nonna paterna alla CP_10
ristrutturazione del pavimento di casa o quando contribuì con il suo
16 stipendio derivante dall'impiego presso l o con la liquidazione CP_6
del suo TFR di € 8.500,00 che venne trattenuto dalla madre;
- che l'attrice aveva provveduto ai lavori di rifacimento della casa di corso
Grosseto dopo l'incendio ma che fu la stessa de cuius a versarle la provvista mediante un bonifico di € 26.000,00 al di lei marito
[...]
e che il aveva pure incassato l'indennizzo Persona_2 Per_2
assicurativo in relazione a tale sinistro, quindi l'attrice era riuscita a ottenere due volte il pagamento dei lavori di ristrutturazione;
- che l'attrice ha pagato le spese funerarie e altri debiti, ma occorre precisare che dei finanziamenti di circa € 17.000,00, una buona parte
(almeno circa € 10.000,00) furono utilizzati per l'acquisto di una statua/opera d'arte richiesta dall'attrice stessa che ora abbellisce la sua casa;
- di contestare l'affermazione secondo la quale egli avrebbe falsificato gli assegni;
- che in ogni caso egli aveva utilizzato le somme incassate per soddisfare i bisogni della madre e che i prelievi posti in essere col bancomat erano stati utilizzati per fare fronte alle piccole esigenze della madre e per pagare le infermiere che la assistevano;
- che la madre in più occasioni aveva ripetuto ai parenti più vicini (in particolare, la cognata, convenuta “secondaria” ed i Controparte_2 suoi due figli e che la figlia con Persona_3 Persona_4 Parte_1 il marito le avevano fatto firmare una scrittura che lei definiva “una brutta cosa contro e che probabilmente ci fu una certa “pressione” di CP_1 qualcuno che voleva cautelarsi in vista di future vertenze, visto che le dichiarazioni rese dalla madre non corrispondono al vero;
- che le spese condominiali dell'alloggio di Corso Grosseto n. 305 sono sempre state pagate dalla madre come si evince dagli estratti conto bancari;
17 - che è corretto che venga conteggiato a carico del convenuto il 50% del canone di occupazione di tale alloggio, avendoci egli vissuto in via esclusiva, così come è corretto che l'attrice paghi il 50% dell'affitto della villa in BR, frazione di EN che è nella sua esclusiva disponibilità dalla morte della madre, ed anzi da prima;
- che anche parte attrice nel corso degli anni era stata beneficiaria di donazioni da parte della madre e del padre che dovranno essere anch'esse oggetto di collazione, donazioni meglio indicate in atto;
- che l'attrice aveva prelevato ingenti somme dal conto corrente della madre fino alla sua morte;
- che in data 22.02.2013 con atto del Notaio in Solofra (AV), la Per_5
de cuius insieme ai figli, eredi di , vendette un suo garage CP_3 sito in AL PI per il prezzo di €. 14.000,00 e un altro garage al prezzo di € 24.000,00, mentre in data 22.09.2013 vendette un terreno sito in AL PI con un incasso pari ad € 24.000 ed il denaro venne trattenuto integralmente da parte attrice indebitamente;
- che in data 22/09/2013 con atto a rogito Notaio di Benevento Per_6
l'attrice quale procuratrice speciale vendette beni appartenenti alla comunione tra la zia e Controparte_2 Persona_1 [...]
e quali eredi di CP_1 Parte_1 CP_3
trattenendone l'intero prezzo;
- che i genitori si sobbarcarono tutti i costi per gli studi dell'attrice presso l'Università di Napoli, Facoltà di Scienze Politiche, e anche quelli del matrimonio pari complessivamente ad € 45.000,00 ed € 25.000,00;
e concludendo come indicato in epigrafe.
3. Depositate le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c., esperito il tentativo di conciliazione, la causa veniva istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio e prove testimoniali, quindi, precisate le conclusioni ad opera delle parti e depositate le memorie conclusionali, la causa veniva rimessa in decisione.
18 *****
4. Come si era già evidenziato in corso di causa, il convenuto si Controparte_1
è costituito in data 2.10.2023, oltre il termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione, che era indicata per la data del
9.11.2023 (cfr. art. 166 c.p.c.). Alla tardiva costituzione consegue che egli è decaduto dalla possibilità di proporre domande riconvenzionali ovvero eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio come previsto dall'art. 167, comma 2, c.p.c.
In conseguenza di ciò, devono ritenersi inammissibili le seguenti domande formulate dal convenuto:
- domande di cui al punto B delle conclusioni della comparsa di risposta con la quale si chiede di “ordinare ad di rendere Parte_1 conto ex art. 723 c.c. in relazione al godimento esclusivo dell'immobile sito in BR, frazione di EN (TO) e relative pertinenze, ed a tutte le altre donazioni dirette o indirette ricevute nel corso degli anni dai due genitori”;
- la domanda di collazione delle donazioni dirette e indirette effettuate dai coniugi e in favore della figlia CP_3 Persona_1 Parte_1
(conclusioni di cui al punto C II della comparsa di costituzione
[...] del convenuto), donazioni tra le quali secondo la prospettazione del convenuto rientrerebbero anche i prelievi posti in essere dall'attrice dal conto corrente della madre (paragrafo III, punto 3, della comparsa di risposta), in relazione ai quali la domanda pure deve ritenersi inammissibile;
tra le donazioni per le quali la domanda di collazione è inammissibile rientra pure la presunta donazione della statua a cui ha fatto riferimento il convenuto affermando che la madre avrebbe usato parte dei finanziamenti per acquistare una statua alla figlia;
- la domanda di condanna di al pagamento in favore Parte_1
di dell'indennità di occupazione per il godimento Controparte_1
19 esclusivo dell'immobile sito in BR, Frazione di EN (TO) e delle relative pertinenze (conclusioni di cui al punto F della comparsa di costituzione del convenuto).
Si richiama in ordine all'inammissibilità della domanda di collazione che sia formulata successivamente al termine per il deposito della comparsa di costituzione e risposta la giurisprudenza della Suprema Corte, in particolare:
- Cass. Sez. Un. n. 14109/2006, che ha espresso il principio generale secondo il quale “In tema di giudizio di divisione ereditaria, le caratteristiche del relativo procedimento - rappresentate dalla finalità che esso persegue, di porre fine alla comunione con riferimento all'intero patrimonio del "de cuius", e dalla possibilità che esso si concluda, in luogo che con sentenza, con ordinanza che, sull'accordo delle parti, dichiari esecutivo il progetto divisionale - non sono di per sé sufficienti a giustificare deroghe alle preclusioni tipiche stabilite dalla legge per il normale giudizio contenzioso (…)”;
- Cass. Sez. 2 n. 29372/2011, secondo la quale “In tema di giudizio di divisione ereditaria, successivamente alla costituzione dei convenuti non può più essere chiesta una formazione delle quote diversa da quella cui il giudice debba attenersi in relazione al patrimonio del "de cuius" individuato dalle parti nei loro scritti difensivi iniziali. Ne consegue che la deduzione del fatto che un condividente sia tenuto alla collazione di un bene donato, costituendo eccezione in senso proprio, in quanto diretta a paralizzare la pretesa di tale condividente a partecipare alla divisione secondo quanto gli spetterebbe ove tale donazione non avesse avuto luogo, è soggetta alle preclusioni di cui all'art. 167, secondo comma, cod. proc. civ.”;
- Cass. Sez. 2 n. 28272/2018, secondo la quale “Nel giudizio di riduzione per lesione della legittima, come anche in quello di divisione, è esclusa la possibilità di allegare ovvero provare, per la prima volta in appello,
20 l'esistenza di altri beni idonei ad incidere sulla determinazione del
"relictum" e, conseguentemente, dell'effettiva entità della lesione, dovendo il potere di specificazione della domanda manifestarsi nel rispetto delle preclusioni previste dal codice di rito. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha chiarito che, in appello, le richieste di ricostruzione del
"relictum" e del "donatum" mediante l'inserimento di beni e liberalità o
l'indicazione di pesi o debiti del "de cuius" sono ammissibili nei limiti consentiti dagli elementi tempestivamente acquisiti con l'osservanza delle summenzionate preclusioni, trattandosi di operazioni alle quali il giudice
è tenuto d'ufficio)”.
In ordine all'inammissibilità della domanda di rendiconto che sia formulata oltre il termine per il deposito della comparsa di costituzione del convenuto si richiama, oltre alla sopra menzionata Cass. Sez. Un. 14109/2006, Cass. Sez. 2 n.
15182/2019, secondo la quale “L'azione di rendiconto costituisce un'azione autonoma e distinta rispetto alla domanda di scioglimento della comunione, sicché la domanda riconvenzionale con la quale si intende chiedere il rendiconto deve essere proposta, a pena di inammissibilità, con la comparsa di risposta ai sensi dell'art. 167 c.p.c. (…)”.
5. Non è contestato tra le parti che nata il [...] a [...], Persona_1 vedova a seguito del decesso del marito avvenuto in data CP_3
10.09.2011, è deceduta in Torino il 24.11.2018 (cfr. anche i docc. da 1 a 3 di parte attrice), lasciando quali eredi per successione legittima i due figli
[...]
e in parti uguali. CP_1 Parte_1
6. Sia la parte attrice che il convenuto hanno formulato domanda di scioglimento della comunione ereditaria avente ad oggetto beni provenienti dalla successione del padre e della madre CP_3 Persona_1
Entrambe le parti hanno altresì formulato domanda di scioglimento della comunione in parte ereditaria e in parte ordinaria tra l'attrice Parte_1
(classe 1975) per la quota di 3/12, il convenuto per la
[...] Controparte_1
21 quota di 3/12, e la convenuta contumace (classe 1941) per Controparte_2
la quota di 6/12 sul fabbricato costituito da tre piani e del terreno agricolo situati in AL PI (AV), via Tenente Mario Villani n. 45.
Sulle domande di scioglimento della comunione si pronuncerà solo all'esito della rimessione della causa in istruttoria, mentre con la presente sentenza si pronuncia in ordina ad alcune delle ulteriori domande svolte che sono pregiudiziali rispetto alla domanda di scioglimento della comunione.
7. Prima di entrare nel merito delle domande svolte occorre rilevare, in linea generale, che, nonostante si tratti di causa che vede una delle parti contumaci, è possibile utilizzare il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. con riferimento alle domande che siano state svolte solo nei confronti del convenuto costituito nella misura in cui si tratta di cause scindibili. In Controparte_1 particolare, considerato che l'unica domanda svolta nei confronti di CP_2
(classe 1941) riguarda lo scioglimento della comunione sull'immobile
[...] sito in AL PI, via tenente Mario Villani 45, il principio di non contestazione può certamente essere utilizzato con riferimento alle restanti domande che sono svolte unicamente nei confronti del convenuto.
8. Parte attrice ha esposto (paragrafo B della citazione) che dall'esame del conto corrente intestato alla madre e della documentazione messa a disposizione della banca sarebbe emersa l'esistenza di un cospicuo numero di assegni falsificati, assumendo che gli stessi siano stati falsificati da , che avrebbe in Controparte_1 tal modo illegittimamente sottratto somme alla massa ereditaria, formulando domanda a norma dell'art. 533 c.c. nonché domanda risarcitoria e sanzionatoria ex art. 4 d.lgs. 7/2016.
Al fine di statuire su tali domande occorre rimettere le causa in istruttoria come da separata ordinanza.
9. Parte attrice ha quindi esposto, al medesimo paragrafo B della citazione, che avrebbe effettuato indebiti prelievi dal conto corrente della Controparte_1 madre e avrebbe indebitamente utilizzato la carta bancomat nel periodo in cui la
22 madre si trovava ricoverata in ospedale, periodo compreso tra il 17 gennaio 2018
e il 20 aprile 2018, per complessivi € 2.080,45, esercitando in relazione a tale somma l'azione di petizione ereditaria di cui all'art. 533 c.c. e in subordine l'azione risarcitoria ex art. 2043 c.c.
L'attrice ha esposto in particolare che, allorché la madre era ricoverata in ospedale, ella ricevette una diffida a nome della madre da parte dell'avv.
NF NO alla restituzione, tra l'altro, della carta bancomat intestata alla madre che le era stata data in custodia dalla madre stessa durante il periodo di ricovero. Tale carta bancomat venne consegnata proprio dall'attrice all'avv.
NF NO, che la ricevette per conto della sua assistita Persona_1 come risulta dal doc. 11 bis, in data 16.12.2017.
Non è contestato tra le parti costituite che in seguito la carta bancomat entrò nella disponibilità materiale di . Il convenuto ha tuttavia contestato di Controparte_1
aver utilizzato il bancomat per prelevare denaro nel proprio interesse, sostenendo di averlo invece utilizzato nell'interesse della madre, per le proprie piccole esigenze quotidiane, nonché per le infermiere che da mesi la assistevano.
Tale prospettazione non è stata però supportata da alcun documento né da altri elementi di prova, non essendo risultato in particolare provato che all'epoca
[...]
fosse assistita da infermiere private, ciò che appare poco verosimile Per_1 considerato che la stessa si trovava ricoverata in ospedale (circostanza non contestata tra le parti costituite).
Sulla base dell'id quod plerumque accidit (art. 115, ultimo comma, c.p.c.) può ritenersi che nel corso del ricovero ospedaliero la de cuius abbia avuto necessità di effetti per la cura della propria persona, ciò che può ritenersi idoneo a giustificare gli esborsi di non rilevante entità effettuati con la carta bancomat presso l'esercizio commerciale PAM di San Mauro Torinese per complessivi €
164,95. Quanto ai restanti prelievi e pagamenti che risultano dal doc. 43 di parte attrice effettuati mediante la carta bancomat (di cui alla tabella riepilogativa al punto 48, pagine 18 e 19 della citazione), gli stessi non possono ritenersi
23 giustificati, atteso che il convenuto non ha in alcun modo provato che i prelievi siano stati posti in essere per far fronte a spese necessarie per la de cuius, in particolare essendo scarsamente credibile l'allegazione, non supportata da prove, secondo la quale i prelievi sarebbero serviti a retribuire il personale infermieristico, atteso che la de cuius era in quel periodo ricoverata in una struttura nosocomiale.
Ne deriva che i prelievi posti in essere da mediante carta Controparte_1 bancomat devono ritenersi non giustificati limitatamente alla somma di €
1.915,50, dovendosi riconoscere un credito della massa per la restituzione di tale somma nei suoi confronti in accoglimento della domanda svolta a norma dell'art. 533 c.c. (cfr. Cass. Sez.
6-2 n. 20024/2020).
Costituendo debito di valore, la somma di cui sopra deve essere rivalutata all'attualità (cfr. Cass. 22005/2016) con decorrenza dall'apertura della successione (24.11.2018), utilizzando l'indice di generale applicazione ISTAT
FOI, per un importo complessivo comprensivo di rivalutazione di € 2.280,77.
10. Parte attrice ha sostenuto che il convenuto sarebbe stato Controparte_1
beneficiario di una serie di donazioni anche indirette poste in essere dalla madre chiedendo che delle stesse si tenga conto in sede divisionale Persona_1
mediante collazione.
Trattandosi di successione dei figli alla madre le donazioni ricevute in vita dalla defunta sono soggette a collazione a norma dell'art. 737 c.c. nei limiti della domanda svolta, atteso che, come si è detto in precedenza, la collazione costituisce oggetto di autonoma domanda da svolgersi nell'ambito del giudizio divisionale nel rispetto delle preclusioni per la proposizioni delle domande nuove, deve essere cioè richiesta sin dagli atti introduttivi e quanto al convenuto entro il termine di cui all'art. 166 c.p.c.
10.1. Una prima donazione avrebbe avuto ad oggetto, secondo la prospettazione dell'attrice, la somma di Lire 50.000.000 pagata dalla madre per Persona_1 finanziare l'acquisto da parte di dell'azienda avente ad oggetto Controparte_1
24 la licenza del 28.02.1997 di vendita di giornali e riviste (iscritta presso la Camera di Commercio di Torino al n. 878992).
Al riguardo il convenuto non ha contestato che la provvista di Lire 50.000.000 utilizzata per l'acquisto dell'azienda gli sia stata fornita dalla madre
[...]
limitandosi a contestare che la madre stessa si fosse procurata la Per_1 liquidità necessaria mediante vendita di un immobile sito in Napoli.
Il convenuto ha quindi precisato che l'edicola sarebbe stata venduta in seguito per il prezzo di Lire 10.000.000 con scrittura privata del 12.09.2001, e che tale prezzo sarebbe stato interamente incassato dalla madre.
La documentazione prodotta in atti (doc. 5 di parte attrice) conferma l'acquisto dell'azienda da parte di con atto notarile in data 23.12.1997 per Controparte_1
il prezzo di Lire 50.000.000, nonché la successiva vendita della stessa per il prezzo di Lire 10.000.000 in data 12.09.2001. Tuttavia non vi è prova che il prezzo della vendita sia stato incassato dalla madre, ossia da non Persona_1 evincendosi nulla al riguardo dall'atto di vendita dell'azienda, dal quale anzi può evincersi che il prezzo sia stato incassato dal venditore, che ne rilascia quietanza
(doc. 1 di parte convenuta, art. 4 dell'atto di vendita), né essendo tale prova emersa dalle testimonianze assunte.
Ne deriva che ai fini della collazione deve tenersi conto della elargizione (non contestata dal convenuto) di Lire 50.000.000 da parte di a favore Persona_1
del figlio a titolo di provvista per l'acquisto dell'azienda, che Controparte_1 costituisce donazione indiretta dell'azienda stessa da parte della madre a favore del figlio e non donazione diretta del denaro, atteso che mediante l'acquisto dell'azienda si è arricchito il donatario dell'azienda medesima e non del denaro.
Si richiama in tal senso la giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale
“Nell'ipotesi di acquisto di un immobile con danaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente intende in tal modo beneficiare, la compravendita costituisce strumento formale per il trasferimento del bene ed il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario e, quindi, integra
25 - anche ai fini della collazione - donazione indiretta del bene stesso e non del danaro” (Cass. Sez. 2 n. 13619/2017).
E' irrilevante ai fini della qualificazione di tale operazione quale donazione indiretta dell'azienda da parte della madre a favore del figlio la circostanza che la madre si sia procurata la provvista mediante vendita di un immobile sito in
Napoli, atteso che è sufficiente a tal fine che risulti che il denaro utilizzato per il pagamento del prezzo provenisse dalla de cuius, dato non contestato tra le parti.
Deve dunque procedersi alla collazione dell'azienda donata.
In proposito, secondo la giurisprudenza la collazione di azienda va operata alla stregua della collazione di beni immobili, dunque, a mente dell'art. 746 c.c., in natura o per imputazione. Si richiamano in tal senso Cass. Sez. 2 n. 502/2003, secondo la quale “Mentre è soggetta a collazione per imputazione, prevista dall'art.750 cod. civ. per i beni mobili, la quota di società, in quanto - non conferendo ai soci un diritto reale sul patrimonio societario riferibile alla società, che è soggetto distinto dalle persone dei soci - attribuisce un diritto personale di partecipazione alla vita societaria, va compiuta, secondo le modalità previste dall'art. 746 cod. civ. per gli immobili, la collazione della quota di azienda, che rappresenta la misura della contitolarità del diritto reale sulla "universitas rerum" dei beni di cui si compone, sicché - ove si proceda per imputazione - deve aversi riguardo al valore non dei singoli beni ma a quello assunto dall'azienda, quale complesso organizzato, al tempo dell'apertura della successione”, e, in senso conforme, Cass. Sez. 2 n. 10756/2019.
Dovendosi fare riferimento alla collazione dei beni immobili, può ritenersi applicabile anche il disposto dell'art. 746, comma 2, c.c., secondo il quale, se il bene è stato alienato o ipotecato, la collazione si fa soltanto con l'imputazione, dovendosi dunque procedere alla collazione per imputazione.
A tal fine, occorre che, ove possibile, venga effettuata una stima del valore dell'azienda (quale complesso organizzato) al momento dell'apertura della
26 successione mediante rimessione della causa in istruttoria come da separata ordinanza.
10.2. Parte attrice ha esposto che la madre avrebbe donato a Controparte_1 un'autovettura Fiat 500 targata EM929GM fornendogli la provvista di €
11.250,00 per l'acquisto.
Il convenuto ha contestato tale prospettazione, affermando che si tratterebbe di un'auto storica del 1964 che era intestata al padre e che dopo CP_3 pochi anni non è stata più utilizzata dal convenuto, che attualmente si troverebbe in un box di AL IN, che avrebbe un valore di circa € 8.000,00, che andrebbe inserita nell'asse ereditario e che negli anni sarebbe stata intestata a o a suo marito . Ha poi affermato che Parte_1 Persona_2
la de cuius, se ha donato al figlio la Fiat 500, ha fatto analoga donazione al genero al quale avrebbe donato € 8.000,00 nell'anno 2012 Persona_2
per acquistare una Ford Mondeo.
Rileva il Tribunale che la circostanza che si tratti di autovettura storica del 1964 non risulta dai documenti relativi al veicolo depositati in atti (docc. 7 e 8 di parte attrice).
In ogni caso appare rilevante l'ammissione espressa da parte del convenuto della circostanza che l'autovettura sia stata acquistata con provvista fornita dalla madre, il che determina che, per il medesimo principio giurisprudenziale sopra citato (Cass. 13619/2017), deve ritenersi che vi sia stata una donazione avente ad oggetto la vettura.
Irrilevante è invece la circostanza che avrebbe donato al genero Persona_1
, marito di la somma di € 8.000,00 per Persona_2 Parte_1
l'acquisto di altra autovettura, considerato che il non è coerede e non è Per_2
tenuto alla collazione (cfr. art. 739 c.c.).
Trattandosi di bene mobile, la collazione deve essere operata per imputazione avuto riguardo al valore del bene al tempo dell'aperta successione (art. 750 c.c.),
27 per cui sarà necessario procedere alla stima del bene previa rimessione in istruttoria come da separata ordinanza.
10.3. Parte attrice ha riferito che la madre effettuò in vita numerose elargizioni liberali a favore del figlio pagando ingenti somme da egli dovute a terzi per debiti contratti nell'esercizio dell'attività di edicola, per spese legali per compensi dei professionisti di cui si era avvalso, a titolo di risarcimento danni per la rottura del cancello.
A sostegno di tale prospettazione l'attrice ha prodotto, tra l'altro, due dichiarazioni sottoscritte dalla madre, la prima in data 26.03.2009, con la quale ella aveva affermato “che il figlio ora inserito in una comunità Controparte_1 per tossicodipendenti ha ricevuto nel periodo 1997-2009 dalla sottoscritta una somma di valore pari a 600.000 € per l'attivazione dell'esercizio di un'edicola e per la copertura dei debiti contratti sia durante l'attività commerciale, sia dopo la conclusione dell'attività. La somma elargita deriva dalla vendita di una casa ubicata a Napoli, ricevuta in donazione dalla madre, dai risparmi personali e dalla sottoscrizione di contratti per la concessione di finanziamenti. Tanto si dichiara per tutelare gli interessi ereditari della seconda figlia, Parte_1
che non ha ricevuto dalla scrivente alcuna somma, se non poche
[...]
centinaia di euro per piccoli fabbisogni. In fede, (doc. 45 di parte Persona_1 attrice), la seconda in data 12.11.2016 di analogo tenore (doc. 46).
L'attrice ha poi affermato che al fine di elargire somme a favore del figlio la madre aveva contratto dei finanziamenti, parte dei quali era stata poi restituita da e che in ragione del tempo trascorso ella non è riuscita a Parte_1
reperire prova documentale dell'intera somma donata, riservando di avvalersi della prova testimoniale.
Il convenuto non ha contestato la provenienza dalla madre delle due dichiarazioni sopra citate, ma ha esposto che la madre avrebbe più volte ripetuto ai parenti più vicini ( classe 1941 e i suoi due figli e Controparte_2 Persona_3 [...]
che la figlia con il marito le avevano fatto firmare “una Per_4 Parte_1
28 brutta cosa contro ” e che tale affermazione non corrisponde a verità, ma CP_1
sembrerebbe essere stata scritta su richiesta, se non “pressione”, di qualcuno che volesse cautelarsi in vista di future vertenze.
Al riguardo, dalle prove testimoniali espletate è emerso (capo 13) che in effetti la de cuius aveva riferito più volte alla nipote che la figlia Parte_2 con il marito le avevano fatto firmare “una brutta cosa contro ” Parte_1 CP_1
con dolore e vergogna, senza però dirle di cosa si trattava, e che la de cuius piangeva quando ne parlava.
È emerso che la de cuius avesse riferito anche al nipote la Persona_3
circostanza di cui sopra, che costituiva “un suo cruccio”. Il teste ha Per_3 anche riferito che la zia diceva che “questa cosa avrebbe portato a una CP_1
condizione di difficoltà e si era poi però risollevata al pensiero che CP_1 avrebbe potuto beneficiare della reversibilità pensionistica”.
La circostanza che la de cuius si rammaricasse di aver sottoscritto le due dichiarazioni in esame rendendosi conto che le stesse avrebbero messo in difficoltà suo figlio non esclude che le dichiarazioni rese siano Controparte_1
veridiche, circostanza che non è emersa dalle dichiarazioni testimoniali.
Va anche osservato che la circostanza che si tratti di due diverse dichiarazioni del medesimo sostanziale tenore rilasciate in due momenti distinti e distanti tra loro costituisce ulteriore elemento che conferma l'attendibilità delle stesse.
E' rimasta anche del tutto sprovvista di prova l'illazione secondo la quale la de cuius avrebbe subito “pressioni” da parte di qualcuno affinché sottoscrivesse quella dichiarazione, e del resto non è emerso da nessuna allegazione o produzione documentale che al momento della sottoscrizione delle dichiarazioni la de cuius si trovasse in stato di incapacità o comunque di debolezza psichica o che fosse in alcun modo condizionabile.
Anzi, le dichiarazioni rese dai testimoni secondo le quali la de cuius si rendeva conto del fatto che le dichiarazioni sottoscritte avrebbero messo in difficoltà suo
29 figlio dimostrano la piena consapevolezza da parte della de cuius della CP_1
portata di quelle dichiarazioni.
Le dichiarazioni descritte, dunque, sono certamente utilizzabili ai fini della decisione e forniscono un significativo elemento a sostegno delle tesi attoree.
Tuttavia, considerato che si tratta di dichiarazioni aventi ad oggetto la generalità delle elargizioni effettuate a favore del figlio nel corso di molti Controparte_1
anni, elargizioni che, come si è visto e come si vedrà, hanno assunto forme diverse, tali dichiarazioni non possono condurre al riconoscimento della esistenza di una donazione dell'intera somma indicata tout court, ma occorre prendere in esame nel dettaglio le singole elargizioni effettuate, come risultanti dal restante compendio probatorio, anche al fine di conoscerne la tipologia, per poter operare l'eventuale collazione secondo i criteri di legge.
Di ciò appare essere consapevole la stessa difesa dell'attrice, che alla pagina 24, punto 63, della citazione esprime l'intenzione di sopperire alla parziale mancanza di documentazione relativa alla somma donata mediante prove testimoniali.
Passando all'esame della documentazione prodotta al fine di provare le singole elargizioni di cui si discute, un primo gruppo di documenti rilevanti è prodotto al n. 48 di parte attrice, che riguarda elargizioni poste in essere dalla de cuius a favore del convenuto o di suoi creditori, elargizioni che il Controparte_1 convenuto, al netto di quanto si è detto in ordine alle due dichiarazioni sottoscritte di cui ai documenti nn. 45 e 46 dell'attrice, non ha in alcun modo contestato di aver ricevuto.
Si tratta di elargizioni dirette a favore di nonché di pagamenti a Controparte_1
favore di creditori di costui che parte attrice sostiene essere stati fatti a titolo liberale.
In ragione della mancata contestazione specifica da parte del convenuto di tali elargizioni, né della natura liberale delle stesse, le elargizioni in esame così come la loro natura liberale devono ritenersi non bisognevoli di prova a norma dell'art. 115 c.p.c.
30 Tuttavia, essendo stata prodotta la documentazione relativa, che risulta comunque acquisita al processo e dunque fa parte del compendio probatorio da esaminare, occorre escludere dal complesso delle elargizioni liberali a favore di in esame quelle per le quali dalla documentazione prodotta Controparte_1
emerga una prova contraria e quelle che saranno computate in altro modo ai fini della collazione.
In particolare, al riguardo il Tribunale osserva quanto segue:
- occorre escludere dal totale complessivo delle elargizioni a titolo liberale il prezzo di Lire 50.000.000, pari a € 25.822,84, corrisposto per l'acquisto dell'edicola, atteso che, come si è detto, oggetto di collazione non può essere il denaro ma l'edicola stessa per imputazione, che viene computata separatamente, per cui l'inserimento di tale somma nell'ammontare complessivo delle donazioni costituirebbe indebita duplicazione;
- occorre escludere dal totale complessivo delle elargizioni a titolo liberale le somme corrisposte da a titolo di corrispettivo per Persona_1
l'acquisto dell'autovettura, per complessivi € 11.250,00, atteso che, come si è detto, oggetto di collazione è l'autovettura per imputazione, per cui l'inserimento di tale somma nell'ammontare complessivo delle donazioni costituirebbe indebita duplicazione;
- occorre escludere dal totale complessivo delle elargizioni a titolo liberale la somma di € 1.620,00 di cui al doc. 48.20, atteso che da tale documento si evince solo che diede disposizione alla banca di Persona_1 corrispondere a la somma di € 90,00 mensili per 18 mesi Controparte_1
a titolo di rimborso prestito;
dalla documentazione prodotta emerge dunque la natura non liberale ma solutoria verso di tale Controparte_1
dazione, che impedisce di considerarla ai fini della collazione.
Le altre voci elencate al punto 65 dell'atto di citazione devono invece essere riconosciute quali elargizioni liberali ai fini della collazione, effettuate direttamente a favore del convenuto o a titolo di donazioni indirette mediante il
31 pagamento dei debiti di costui senza pretesa di rimborso, in virtù della documentazione prodotta e della mancata contestazione specifica da parte del convenuto, per un ammontare complessivo di € 20.297,12 da collazionarsi a norma dell'art. 751 c.c., trattandosi di collazione di denaro, con applicazione del principio nominalistico e con esclusione di qualsiasi rivalutazione (così Cass.
Sez. 2 n. 26486/2019).
10.4. Parte attrice ha poi riferito che avrebbe effettuato ulteriori Persona_1 pagamenti a titolo di spese di riscaldamento, energia elettrica, assicurazione, canoni di locazione, restituzione prestiti e pagamento imposte del figlio
[...]
per complessivi € 8.215,01. CP_1
Tali esborsi sono documentati quasi integralmente (doc. 51) e in ogni caso, con efficacia assorbente anche rispetto alla parte in cui la documentazione sia eventualmente carente, non sono stati oggetto di contestazione specifica da parte del convenuto (posto che in quanto non contestati non avrebbero bisogno di essere provati ex art. 115 c.p.c.), per cui di tali pagamenti, avvenuti da parte della de cuius a titolo di donazione indiretta a favore del figlio, che ne ha tratto l'arricchimento derivato dalla liberazione dai debiti di volta in volta pagati, deve tenersi conto ai fini della collazione per complessivi € 8.215,01 al valore nominale (trattandosi di collazione di denaro).
11. Occorre ora esaminare quanto dedotto dall'attrice al paragrafo D della citazione, nel quale si allega che ella avrebbe pagato con denaro proprio debiti ereditari o debiti della comunione ai fini della resa dei conti a norma dell'art. 723
c.c.
11.1. Secondo un primo gruppo di allegazioni, avrebbe Parte_1 pagato con denaro proprio debiti ereditari per complessivi € 31.388,94.
Gli esborsi a cui l'attrice ha fatto riferimento sono documentati e sono relativi in particolare al pagamento di debiti della de cuius per le causali meglio indicate in citazione e alle spese funeratizie, e non sono stati specificamente contestati da
32 parte del convenuto, per cui deve affermarsi il diritto al rimborso dell'attrice per la quota del 50%.
Ne deriva che in relazione a tale primo gruppo di esborsi (debiti ereditari pagati dall'attrice) nell'ambito della resa dei conti deve tenersi conto che l'attrice ha pagato in luogo del convenuto la somma di € 15.694,47 per la quale sussiste il diritto al rimborso.
11.2. ha quindi esposto di avere pagato con denaro proprio Parte_1 debiti della comunione, in particolare a titolo di imposte di successione, per spese relative all'immobile di corso Grosseto 305 in Torino e per spese relative all'immobile di AL PI, per complessivi € 22.569,33.
Tali ultimi esborsi non sono stati contestati dal convenuto e in ogni caso sono stati documentati, per cui, trattandosi di spese della comunione, deve essere riconosciuto all'attrice il diritto al rimborso pro quota nei confronti del condividente . Controparte_1
Senonché, mentre per gli immobili di Torino e BR la quota nella titolarità di , per quanto rileva ai fini della domanda in esame, è del 50%, Controparte_1
per gli immobili di AL PI - secondo le allegazioni non contestate tra le parti costituite (uniche interessate dalla domanda di resa dei conti, che non è stata svolta nei confronti di classe 1941), e limitatamente a Controparte_2 quanto rileva ai fini della domanda in esame (atteso che l'accertamento della consistenza effettiva del patrimonio immobiliare sarà effettuata ai fini delle operazioni divisionali successivamente, all'esito della rimessione in istruttoria) –
è di 6/12 in capo a classe 1941, di 3/12 in capo a Controparte_2 CP_1
e di 3/12 in capo a classe 1975.
[...] Parte_1
Ne deriva che in relazione al gruppo di esborsi relativi all'immobile di AL
PI posti in essere dall'attrice per conto di tutti i comproprietari, ossia presumibilmente il pagamento della i consumi del gas e i consumi CP_11
dell'acqua, la quota a carico del convenuto è di soli 3/12, ossia del 25%.
33 Diversamente, dovrà essere divisa al 50% tra classe 1975 e Parte_1
la somma corrisposta dall'attrice a titolo di IMU, poiché gli Controparte_1
esborsi fanno riferimento alla sola IMU gravante su (e non a quella Persona_1 gravante sulla comproprietaria classe 1941). Controparte_2
Occorre dunque distinguere le somme spese in relazione ai consumi e alla CP_11 degli immobili di AL PI, che sono pari a complessivi € 3.264,04, che vanno poste a carico del convenuto per il 25%, dalle restanti somme, pari a complessivi € 19.305,29, che sono relative alle imposte di successione, all'immobile di corso Grosseto n. 305 in Torino, e all'IMU per la sola quota di degli immobili siti in AL PI, che vanno poste a carico del Persona_1 convenuto per il 50%.
In conclusione, deve ritenersi accertato che l'attrice abbia pagato in luogo del convenuto spese gravanti sulla comunione per complessivi € 10.468,65 (=816,01, pari al 25% delle spese dei consumi e della relative agli immobili di CP_11
AL PI + 9.652,64, pari al 50% delle altre spese sopra indicate) per i quali sussiste il diritto al rimborso a favore dell'attrice.
11.3. Delle somme sopra indicate si terrà conto a norma dell'art. 723 c.c. nella formazione dello stato attivo e passivo dell'eredità e all'atto della determinazione delle porzioni ereditarie e dei conguagli o rimborsi che si devono tra loro i condividenti, non potendosi allo stato pronunciarsi in ordine alla domanda di condanna, né in ordine alla domanda di corresponsione degli interessi su tali somme, atteso che la regolazione definitiva dei conti tra i condividenti non può che avvenire al momento delle operazioni divisionali secondo il meccanismo delineato dall'art. 723 c.c. già richiamato.
12. Il convenuto con la comparsa di risposta ha riferito che la madre avrebbe utilizzato la somma di € 7.500,00 che la nonna paterna aveva CP_10 donato a mediante buoni postali fruttiferi (la medesima somma Controparte_1
sarebbe stata donata a ciascuno degli altri tre nipoti Parte_1
e , che quando il convenuto era dipendente Persona_3 Persona_4 CP_6
34 la madre aveva operato dei prelievi dal suo conto corrente per pagare le sue spese, e che dopo che il figlio fu entrato in carcere il 22.11.2014 la madre prelevò
e trattenne l'intero TFR del figlio dell'importo di € 8.500,00.
Non è stata formulata una specifica domanda restitutoria rispetto a tali somme, domanda che in ogni caso sarebbe stata inammissibile siccome tardivamente proposta, essendosi il convenuto costituito oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c.
L'allegazione non è ammissibile neppure sotto forma di eccezione di compensazione, atteso che anche tale eccezione, non essendo rilevabile d'ufficio, avrebbe dovuto essere proposta nel termine previsto dall'art. 166 c.p.c. per la costituzione del convenuto.
Infine, giova anche osservare che in ogni caso di tali prelievi non è stata fornita la prova.
In conclusione, dalla inammissibilità delle allegazioni in esame deriva che le stesse non possono essere tenute in considerazione ai fini della decisione.
13. L'attrice ha esposto che il convenuto ha occupato in via Controparte_1
esclusiva l'immobile in comunione sito in Torino, corso Grosseto n. 305, senza consentire a lei di goderne secondo il proprio diritto e di trarre frutti dall'immobile, riferendo altresì che il convenuto avrebbe concesso in locazione non registrata a un terzo il posto auto, trattenendo in via esclusiva i canoni. Ella ha quindi chiesto che il convenuto venga condannato a corrispondere a suo favore una indennità commisurata al canone che sarebbe stato percepibile dalla locazione dell'immobile nella misura del 50% per tutti i mesi di occupazione esclusiva a partire dalla morte di (24.11.2018) sino alla data del Persona_1
rilascio, oltre interessi e rivalutazione.
Il convenuto non ha contestato di aver occupato in via esclusiva l'immobile, chiedendo di conteggiare il canone di locazione nella misura del 50% a suo carico a far data dalla morte della madre.
Nell'ammettere la debenza dell'indennità di occupazione dell'immobile di corso
Grosseto in Torino il convenuto ha anche richiesto riconoscersi il proprio diritto
35 a percepire una indennità di occupazione esclusiva dalla sorella in relazione all'immobile sito in BR, Frazione di EN, domanda che tuttavia come si è detto sopra, è tardiva e dunque inammissibile.
E' pure del tutto tardiva e inammissibile la domanda formulata con la comparsa conclusionale con cui il convenuto ha chiesto il rimborso delle spese da lui sostenute per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile nella misura del 50% a far data dall'apertura della successione (spese peraltro non documentate).
La domanda volta al riconoscimento della indennità di occupazione dell'immobile di corso Grosseto è fondata, atteso che, come afferma la Suprema
Corte, “In materia di comunione del diritto di proprietà, se per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non ne sia possibile, ai sensi dell'art.
1102 c.c., un godimento diretto con pari uso da parte dei comproprietari, essi possono deliberarne l'uso indiretto e, in mancanza di tale deliberazione, il comproprietario, che da solo ha goduto del bene, deve corrispondere agli altri partecipanti alla comunione i frutti civili con decorrenza dalla data in cui gli perviene la richiesta di uso turnario o comunque di partecipazione al godimento da parte degli altri comunisti (....)” (Cass. Sez. 2 n. 10264/2023).
Con riferimento al caso di specie non è stato contestato come si è detto dal convenuto che spetti alla controparte l'indennità a far data dall'apertura della successione, per cui non vi è questione in ordine alla decorrenza di tale indennità.
Al fine di determinare il valore locativo dell'immobile può farsi riferimento alla
CTU espletata, che non è stata contestata e si è svolta nel pieno rispetto del contraddittorio e delle norme del codice di rito.
Da tale elaborato peritale si evince che il valore locativo degli immobili siti in
Torino, corso Grosseto n. 305, per il periodo dal 24.11.2018 (data di apertura della successione) al 31.12.2024 è di complessivi € 61.289,58 (si è proceduto al calcolo dell'indennità anche per i giorni compresi tra il 24 e il 31 dicembre 2024 sulla base dei parametri già indicati dal CTU).
36 In particolare le somme dovute per le diverse annualità, come determinate dal
CTU, sono le seguenti:
anno 2018 (dal 24.11.2018 al 31.12.2018): € 970,98;
anno 2019: € 9.826,20;
anno 2020: € 9.947,40;
anno 2021: € 9.481,80;
anno 2022: € 10.383,00;
anno 2023: € 10.449,60;
anno 2024: € 10.230,60.
Sulla base dei medesimi parametri indicati dal CTU per l'annualità 2024 si può calcolare anche il valore locativo sino all'attualità (15.11.2025) per l'anno 2025, pari a € 8.951,77, che può aggiungersi a quanto sopra, derivandone che il valore locativo dell'intero immobile comprensivo di cantina e posto auto dall'apertura della successione all'attualità è di € 70.241,35.
Deve di conseguenza accertarsi la spettanza ad della Parte_1
somma pari alla metà di tale valore, ossia di € 35.120,67 a titolo di indennità di occupazione esclusiva dell'immobile a far data dall'apertura della successione sino all'attualità (15.11.2025).
Si tratta di somma sostanzialmente coincidente con quella richiesta dall'attrice nelle proprie conclusioni definitive (tenuto conto della diversa data in cui viene pubblicata la presente sentenza rispetto a quanto indicato nelle conclusioni dell'attrice), dovendosi dunque prendere atto in applicazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. che l'attrice ritiene la stessa satisfattiva, senza necessità di ulteriore rivalutazione.
Di tale somma si terrà conto ai sensi dell'art. 723 c.c. nell'ambito delle operazioni divisionali, non potendo emettersi al momento attuale alcuna pronuncia di condanna prima dello svolgimento delle operazioni divisionali.
Quanto alle somme dovute per l'eventuale occupazione successiva, ogni valutazione al riguardo va rimessa alla sentenza definitiva.
37 14. La pronuncia sulle spese va rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara aperta la successione legittima di nata a [...] Persona_1
il 25.03.1944 e deceduta a Torino il 24.11.2018, vedova a seguito del decesso di in data 10.08.2011; CP_3
2) accerta e dichiara che sono eredi di per la quota di ½ Persona_1
ciascuno i due figli nata a [...] il [...], Parte_1
e , nato a [...] il [...]; Controparte_1
3) dichiara inammissibile la domanda di collazione delle donazioni effettuate da e in favore della figlia CP_3 Persona_1
svolta dal convenuto;
Parte_1 Controparte_1
4) dichiara inammissibili la domanda di resa dei conti e la correlata domanda di condanna dell'attrice alla corresponsione della indennità di occupazione per il godimento esclusivo dell'immobile sito in
BR, Frazione di EN (TO), svolte dal convenuto
[...]
; CP_1
5) accerta e dichiara che dell'asse ereditario di fa parte un Persona_1
credito nei confronti di di € 2.280,77 (comprensivo di Controparte_1
rivalutazione all'attualità) per la restituzione di somme indebitamente prelevate o pagate mediante carta bancomat intestata a Persona_1
6) accerta e dichiara che è tenuto alla collazione: Controparte_1
a) per imputazione, dell'azienda per l'attività di vendita di giornali e riviste (licenza rilasciata dal Comune di Torino in data
8.02.1997) sita in Torino via Sant'Anselmo n. 2/D, oggetto di donazione indiretta da a in data Persona_1 Controparte_1
23.12.1997;
b) per imputazione, dell'autovettura Fiat 500 targata EM929GM,
38 oggetto di donazione indiretta da a Persona_1 CP_1
;
[...]
c) della somma complessiva di € 28.512,13 per le donazioni poste in essere da a favore di mediante Persona_1 Controparte_1
elargizioni dirette o indirettamente mediante pagamento di debiti di;
Controparte_1
7) accerta e dichiara che dell'asse ereditario di fanno parte Persona_1
debiti ereditari per € 31.388,94 che sono stati pagati integralmente dall'attrice; conseguentemente accerta e dichiara il diritto dell'attrice al rimborso della somma sopra indicata da parte Parte_1 di nella misura del 50%, pari a € 15.694,47; Controparte_1
8) accerta e dichiara che l'attrice ha pagato con Parte_1
denaro proprio debiti della comunione per complessivi € 22.569,33; conseguentemente accerta e dichiara il diritto dell'attrice Parte_1 al rimborso della somma sopra indicata da parte di
[...]
in proporzione alle sue quote di appartenenza dei beni Controparte_1
in comunione per complessivi € 10.468,65;
9) accerta e dichiara che ha occupato o comunque Controparte_1
goduto in via esclusiva degli immobili siti in Torino, corso Grosseto n.
305, dalla data dell'apertura della successione sino alla data odierna, e di conseguenza accerta e dichiara che l'attrice è Parte_1 creditrice nei confronti di dell'indennità di Controparte_1 occupazione maturata dalla data dell'apertura della successione all'attualità nella misura di € 35.120,67;
10) dispone la rimessione della causa in istruttoria come da separata ordinanza;
11) rimette la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Torino il 15.11.2025
Il Giudice Dott.ssa Nicoletta Aloj
39