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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XI, sentenza 05/01/2026, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 39/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 11, riunita in udienza il 25/06/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PERLA PIETRO, Presidente e Relatore
CHIAPPINIELLO AGOSTINO, Giudice
SCARZELLA FABRIZIO, Giudice
in data 25/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4371/2024 depositato il 25/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1417/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 18
e pubblicata il 30/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 054DMCM181648 ALTRI TRIBUTI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3386/2025 depositato il 17/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Ricorrente_1, assistita e difeso ed elettivamente domiciliata come in atti, agisce in appello per la riforma della sentenza del giudice monocratico della Corte di Giustizia di 1° grado di Roma, indicata in epigrafe, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento e contestuale irrogazione di sanzioni emesso dalla Regione Lazio.
2. Il primo giudice ha sommariamente riassunto i fatti di causa e le contestazioni riguardanti l'emissione dell'atto impugnato avendo per oggetto il recupero per l'imposta dovuta sulle somme corrisposte a titolo di indennizzo per le utilizzazioni senza titolo dei beni demaniali marittimi dovuta in relazione alla concessione demaniale marittima denominata IL PATIO emesso dalla Regione Lazio.
Ha poi succintamente descritto i motivi del ricorso, le controdeduzioni e le eccezioni svolte dalla controparte in ordine ai motivi dell'impugnativa, delle eccezioni e
contro
-eccezioni sollevate delle parti in causa;
Ha precisato le norme applicabili in diritto, tra l'altro, motivando che non spetti al giudice amministrativo la giurisdizione in materia di applicazione di imposte regionali relative alle concessioni demaniali atteso che, mentre i canoni e, in genere, i proventi derivanti dalla utilizzazione dei beni del demanio pubblico e del patrimonio dello Stato non hanno carattere tributario, trattandosi di entrate correlate alla concessione del godimento di tali beni, viceversa le imposte regionali sui canoni demaniali marittimi sono veri e propri tributi, di guisa che la cognizione della loro debenza rientra nella giurisdizione del giudice tributario e che l'imposizione trae la sua ragion d'essere, nel fatto oggettivo dell'occupazione del bene demaniale stesso regolato dalla legge statale.
3. Ha, altresì, condannato alle spese del giudizio.
4. Con i seguenti motivi di appello si censurano, dunque, tali statuizioni deducendone l'erroneità e domandandone la riforma nella parte in cui la sentenza è illegittima per omessa pronuncia, non corretto esame degli atti e dei documenti di causa, errata applicazione della legge ed errore sui presupposti di fatto e di diritto.
Lamenta, inoltre, l'eccessiva e sommaria genericità della motivazione errata e insufficiente degli elementi in base ai quali la richiesta contenuta nel provvedimento impugnato e le somme ad essa collegate sono state addebitate alla ricorrente.
7. In ragione di tali motivi conclude nel chiedere, in via principale e nel merito, la riforma integrale della sentenza impugnata e, per l'effetto, confermare la illegittimità dell'operato dell'Ente creditore.
Con vittoria delle spese e onorari di lite del doppio grado del giudizio.
8. Siccome intimato dall'appellante, si costituisce in giudizio per resistere al gravame con controdeduzioni l'ente locale creditore, in persona del Presidente della Giunta, pro-tempore, la quale, si oppone integralmente alle censure svolte dall'appellante in relazione alla sentenza impugnata con richiesta della sua conferma in presenza di motivi generici dell'atto di appello e per l'infondatezza delle ragioni addotte.
9. In ragione di tali motivi conclude nel chiedere in via principale e nel merito, il rigetto dell'appello siccome infondato e conferma della sentenza appellata con vittoria delle spese e onorari di lite del presente giudizio. 10. All'odierna pubblica udienza, sentita l'esposizione del relatore sui fatti e sulle questioni oggetto della controversia, ammesse le parti costituite alla discussione, in presenza o da remoto, queste si riportano alle rispettive conclusioni in atti e ne chiedono l'accoglimento.
Il Collegio assume la controversia in decisione e delibera come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è infondato e va respinto.
Con l'unico motivo di appello si deduce la illegittimità della sentenza nella parte in cui accerta la sufficiente motivazione dell'atto impugnato.
La sentenza del giudice romano è esente da censure perché come ha correttamente rilevato nell'avviso di accertamento impugnato sono chiaramente indicate le disposizioni applicate, la contestazione del mancato pagamento del tributo, l'anno di riferimento, rinviando ad apposito link per ogni ulteriore elemento conoscitivo, dovendosi poi presumere quanto all'atto concessorio la sua piena conoscibilità.
Le doglianze indicate dall'appellante appaiono generiche e non idonee a supportare la propria difesa neanche con la memoria illustrativa ove tende alla giustificazione delle carenze amministrative cui soggiace affermando che “Non è dato sapere … quali sarebbero i presunti indennizzi, quando sarebbero stati versati ed a quanto sarebbero ammontati, né a cosa sarebbero riferiti… la medesima Regione erra totalmente l'imposta a cui si riferisce.
In conclusione, la richiesta di riesame delle proprie argomentazioni non consente rilevare vizi dell'atto impugnato e conseguentemente della sentenza impugnata.
Sotto il profilo oggettivo, e senza necessità di altra ulteriore indagine, si tratta della conosciuta occupazione senza titolo di un tratto arenile di mq. 519,90 del demanio marittimo, quantificato per l'anno
2018 in € 5.059,85 e per il quale il competente Comune di Fiumicino gli aveva già intimato il pagamento, con nota prot.n.24860/2019. Circostanza ben nota all'appellante.
Conseguentemente l'appello va respinto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate ex d.m. 55/14 come da dispositivo, avuto riguardo: al valore determinato della controversia con applicazione del corrispondente scaglione da
€ 0,01 a € 1.100,00, alla complessità della decisione, alle fasi del giudizio, con esclusione delle fasi istruttoria e cautelare, all'aumento di queste del 30,00% (art. 4, comma 1, del d.m. 55/14), alla riduzione del 20% trattandosi di regolazione a favore della P.A. (art. 15, comma 2-sexies, del d.lgs 546/92), nonché all'aumento del 5% per il rimborso delle spese forfettarie così limitate, sul rilievo della strutturale diseguaglianza tra le parti e alla non particolare onerosità e complessità delle difese della parte pubblica.
P.Q.M.
la Corte rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del giudizio a favore dell'appellata Regione Lazio, che liquida in complessive
€ 506,00 oltre accessori come per legge, se dovuti Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 25 giugno 2025 Il Presidente estensore
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 11, riunita in udienza il 25/06/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PERLA PIETRO, Presidente e Relatore
CHIAPPINIELLO AGOSTINO, Giudice
SCARZELLA FABRIZIO, Giudice
in data 25/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4371/2024 depositato il 25/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1417/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 18
e pubblicata il 30/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 054DMCM181648 ALTRI TRIBUTI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3386/2025 depositato il 17/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Ricorrente_1, assistita e difeso ed elettivamente domiciliata come in atti, agisce in appello per la riforma della sentenza del giudice monocratico della Corte di Giustizia di 1° grado di Roma, indicata in epigrafe, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento e contestuale irrogazione di sanzioni emesso dalla Regione Lazio.
2. Il primo giudice ha sommariamente riassunto i fatti di causa e le contestazioni riguardanti l'emissione dell'atto impugnato avendo per oggetto il recupero per l'imposta dovuta sulle somme corrisposte a titolo di indennizzo per le utilizzazioni senza titolo dei beni demaniali marittimi dovuta in relazione alla concessione demaniale marittima denominata IL PATIO emesso dalla Regione Lazio.
Ha poi succintamente descritto i motivi del ricorso, le controdeduzioni e le eccezioni svolte dalla controparte in ordine ai motivi dell'impugnativa, delle eccezioni e
contro
-eccezioni sollevate delle parti in causa;
Ha precisato le norme applicabili in diritto, tra l'altro, motivando che non spetti al giudice amministrativo la giurisdizione in materia di applicazione di imposte regionali relative alle concessioni demaniali atteso che, mentre i canoni e, in genere, i proventi derivanti dalla utilizzazione dei beni del demanio pubblico e del patrimonio dello Stato non hanno carattere tributario, trattandosi di entrate correlate alla concessione del godimento di tali beni, viceversa le imposte regionali sui canoni demaniali marittimi sono veri e propri tributi, di guisa che la cognizione della loro debenza rientra nella giurisdizione del giudice tributario e che l'imposizione trae la sua ragion d'essere, nel fatto oggettivo dell'occupazione del bene demaniale stesso regolato dalla legge statale.
3. Ha, altresì, condannato alle spese del giudizio.
4. Con i seguenti motivi di appello si censurano, dunque, tali statuizioni deducendone l'erroneità e domandandone la riforma nella parte in cui la sentenza è illegittima per omessa pronuncia, non corretto esame degli atti e dei documenti di causa, errata applicazione della legge ed errore sui presupposti di fatto e di diritto.
Lamenta, inoltre, l'eccessiva e sommaria genericità della motivazione errata e insufficiente degli elementi in base ai quali la richiesta contenuta nel provvedimento impugnato e le somme ad essa collegate sono state addebitate alla ricorrente.
7. In ragione di tali motivi conclude nel chiedere, in via principale e nel merito, la riforma integrale della sentenza impugnata e, per l'effetto, confermare la illegittimità dell'operato dell'Ente creditore.
Con vittoria delle spese e onorari di lite del doppio grado del giudizio.
8. Siccome intimato dall'appellante, si costituisce in giudizio per resistere al gravame con controdeduzioni l'ente locale creditore, in persona del Presidente della Giunta, pro-tempore, la quale, si oppone integralmente alle censure svolte dall'appellante in relazione alla sentenza impugnata con richiesta della sua conferma in presenza di motivi generici dell'atto di appello e per l'infondatezza delle ragioni addotte.
9. In ragione di tali motivi conclude nel chiedere in via principale e nel merito, il rigetto dell'appello siccome infondato e conferma della sentenza appellata con vittoria delle spese e onorari di lite del presente giudizio. 10. All'odierna pubblica udienza, sentita l'esposizione del relatore sui fatti e sulle questioni oggetto della controversia, ammesse le parti costituite alla discussione, in presenza o da remoto, queste si riportano alle rispettive conclusioni in atti e ne chiedono l'accoglimento.
Il Collegio assume la controversia in decisione e delibera come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è infondato e va respinto.
Con l'unico motivo di appello si deduce la illegittimità della sentenza nella parte in cui accerta la sufficiente motivazione dell'atto impugnato.
La sentenza del giudice romano è esente da censure perché come ha correttamente rilevato nell'avviso di accertamento impugnato sono chiaramente indicate le disposizioni applicate, la contestazione del mancato pagamento del tributo, l'anno di riferimento, rinviando ad apposito link per ogni ulteriore elemento conoscitivo, dovendosi poi presumere quanto all'atto concessorio la sua piena conoscibilità.
Le doglianze indicate dall'appellante appaiono generiche e non idonee a supportare la propria difesa neanche con la memoria illustrativa ove tende alla giustificazione delle carenze amministrative cui soggiace affermando che “Non è dato sapere … quali sarebbero i presunti indennizzi, quando sarebbero stati versati ed a quanto sarebbero ammontati, né a cosa sarebbero riferiti… la medesima Regione erra totalmente l'imposta a cui si riferisce.
In conclusione, la richiesta di riesame delle proprie argomentazioni non consente rilevare vizi dell'atto impugnato e conseguentemente della sentenza impugnata.
Sotto il profilo oggettivo, e senza necessità di altra ulteriore indagine, si tratta della conosciuta occupazione senza titolo di un tratto arenile di mq. 519,90 del demanio marittimo, quantificato per l'anno
2018 in € 5.059,85 e per il quale il competente Comune di Fiumicino gli aveva già intimato il pagamento, con nota prot.n.24860/2019. Circostanza ben nota all'appellante.
Conseguentemente l'appello va respinto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate ex d.m. 55/14 come da dispositivo, avuto riguardo: al valore determinato della controversia con applicazione del corrispondente scaglione da
€ 0,01 a € 1.100,00, alla complessità della decisione, alle fasi del giudizio, con esclusione delle fasi istruttoria e cautelare, all'aumento di queste del 30,00% (art. 4, comma 1, del d.m. 55/14), alla riduzione del 20% trattandosi di regolazione a favore della P.A. (art. 15, comma 2-sexies, del d.lgs 546/92), nonché all'aumento del 5% per il rimborso delle spese forfettarie così limitate, sul rilievo della strutturale diseguaglianza tra le parti e alla non particolare onerosità e complessità delle difese della parte pubblica.
P.Q.M.
la Corte rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del giudizio a favore dell'appellata Regione Lazio, che liquida in complessive
€ 506,00 oltre accessori come per legge, se dovuti Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 25 giugno 2025 Il Presidente estensore