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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 16/09/2025, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3156/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Giacomo Puricelli in funzione di giudice unico, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3156/2023 R.G. promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Paolo Soattini, del foro di Vicenza, contro
(c.f. ), in persona dei legali Controparte_1 P.IVA_1
rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Rosa Rinaldi e
Paolo Mamolo,
Le parti hanno concluso come risulta dal verbale dell'ultima udienza.
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
MOTIVI
si è opposto al decreto ingiuntivo n. 763/2023 Parte_1
emesso da questo Tribunale il 16 ottobre 2023, depositato lo stesso giorno, con cui gli è stato ingiunto di pagare a (di seguito, Controparte_1
la somma di 41.964,22 euro, gli interessi “come da domanda” e le CP_1
pagina 1 di 9 spese legali liquidate in 1.200 euro per compensi, 286 euro per esborsi, oltre spese generali, accessori di legge e “successive occorrende”.
La difesa di nel ricorso monitorio, ha precisato che nella società CP_1
sua assistita si era fusa per incorporazione in forza di atto di Parte_2
fusione del 6 ottobre 2020.
con il suddetto ricorso, ha evidenziato che aveva ottenuto da CP_1 Pt_1
due finanziamenti. Parte_2
Il primo finanziamento è quello che era stato identificato con n. 507086
(attualmente 90000507086) concluso con contratto del 9 dicembre 2013, in forza del quale si era obbligato a restituire 37.080 euro in 120 rate di Pt_1
309 euro ciascuna con cessione del quinto del suo stipendio.
Il secondo finanziamento è quello che era stato identificato con n. 507087
(attualmente 90000507087) concluso con contratto del 30 dicembre 2013, in forza del quale si era obbligato a restituire 36.960 euro in 120 rate di Pt_1
308 euro ciascuna con delegazione di pagamento al proprio datore di lavoro di quote del suo stipendio pari a tali rate.
cessò poi il suo rapporto di lavoro nel mese di novembre 2021. Pt_1
notificò quindi i contratti di finanziamento all'Inps, che però Parte_2
comunicò che non era ancora in trattamento di quiescenza. Pt_1
ha anche chiarito, con il ricorso per decreto ingiuntivo, che il CP_1
credito verso era pari a 41.964,22 euro (21.020,22 per il contratto di Pt_1
cessione del quinto dello stipendio, “al netto della liquidazione parziale del sinistro da parte di HDI Assicurazioni s.p.a.” e 20.944 euro per l'altro contratto, “al netto della liquidazione parziale del sinistro da parte di
[...]
). Controparte_2
pagina 2 di 9 Il decreto ingiuntivo è stato notificato a ai sensi dell'art. 140 c.p.c. Pt_1
L'ufficiale giudiziario ha provveduto il 31 ottobre 2023 all'invio della raccomandata con la quale ha informato che l'atto da notificare era Pt_1
depositato presso la casa comunale di Varese.
Tale raccomandata è stata ricevuta personalmente da il 7 novembre Pt_1
2023.
Il difensore di ha quindi sottolineato che il termine per la notifica Pt_1
dell'opposizione era il 18 dicembre 2023 (il giorno precedente era domenica)
e ha chiarito di aver notificato la citazione introduttiva di questo processo soltanto il giorno dopo per un guasto al suo computer, da qualificare come caso fortuito.
Il difensore di ha quindi chiesto una rimessione in termini. Pt_1
In realtà, l'opposizione deve essere qualificata come tardiva e deve essere valutato se la stessa è ammissibile, visto quanto dispone l'art. 650 c.p.c., integrato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 129/1976, con la quale
è stata dichiarata l'illegittimità dell'art. cit. nella parte in cui non consente l'opposizione tardiva dell'intimato che pur avendo avuto conoscenza del decreto ingiuntivo, non abbia potuto, per caso fortuito o forza maggiore, fare opposizione entro il termine fissato nel decreto.
La convenuta si è costituita e ha chiesto preliminarmente che l'opposizione sia dichiarata inammissibile, dato che il guasto al computer del difensore dell'opponente non potrebbe configurare un caso fortuito.
La convenuta ha infatti precisato che la notifica dell'opposizione avrebbe potuto essere eseguita anche con un altro computer, diverso da quello danneggiato. pagina 3 di 9 Si deve però riconoscere che un avvocato che riscontra un guasto al computer con cui lavora si trova nella necessità di provvedere rapidamente per la sua riparazione, in modo da assicurare tempestivamente la migliore gestione di tutte le pratiche che gli sono affidate dai suoi clienti. Appare pertanto ragionevole escludere che si possa pretendere che un avvocato, in una simile situazione di emergenza, possa anche preoccuparsi di recuperare un diverso computer per affrontare una singola vicenda che gli è stata affidata, potenzialmente ritardando la soluzione del più grave problema che limita l'efficienza del suo studio.
L'opposizione è quindi ammissibile.
ha preliminarmente sostenuto che non avrebbe dimostrato di Pt_1 CP_1
essere divenuta la nuova titolare dei crediti esposti nel ricorso monitorio. ha però prodotto un certificato notarile che attesta la stipula CP_1
dell'atto di fusione descritto nel ricorso per decreto ingiuntivo.
ha inoltre sostenuto che i due contratti di finanziamento indicati nel Pt_1
suddetto ricorso non indicherebbero in modo corretto il t.a.e.g., dato che il relativo calcolo non avrebbe tenuto conto dei costi per la copertura assicurativa obbligatoria.
La difesa della convenuta ha replicato che il costo per la copertura assicurativa è stata sostenuta dalla società finanziatrice per entrambi i contratti.
Il t.a.e.g. sarebbe stato pertanto calcolato in modo corretto per i due finanziamenti.
Si deve ora ricordare che la somma che si era impegnato a restituire in Pt_1
forza del contratto del 9 ottobre 2013 era pari a 37.080 euro. pagina 4 di 9 Tale importo, in base a quanto indicato nella documentazione contrattuale prodotta, è stato determinato dalla somma di 24.281,96 euro, pari all'importo totale del credito, e dalle seguenti voci di costo: 10.528,04 euro per interessi,
1.854 euro per “commissioni accessorie”, 400 euro per “spese fisse contrattuali” e 16 euro per imposte di bollo.
Il contratto contiene la precisazione che la finanziatrice si sarebbe fatta
“carico della stipula” della polizza assicurativa obbligatoria e del relativo costo.
Deve inoltre essere ribadito che la somma che si era impegnato a Pt_1
restituire in forza del contratto del 30 dicembre 2013 era pari a 36.960 euro.
Tale importo, in base a quanto indicato nella documentazione contrattuale prodotta, è stato determinato dalla somma di 23.435,91 euro, pari all'importo totale del credito, e dalle seguenti voci di costo: 11.444,89 euro per interessi,
1.663,2 euro per “commissioni accessorie”, 400 euro per “spese fisse contrattuali” e 16 euro per imposte di bollo.
È stato lo stesso a produrre, per questo contratto, un attestato di Pt_1
dal quale risulta che la contraente delle polizze Controparte_2
relative al “rischio vita” e al “rischio impiego” è stata Parte_2
(qualificata anche come beneficiaria delle polizze in tale documento, che è stato prodotto come doc. 4 dell'attore con la memoria depositata il 29 maggio
2024).
È quindi palese che i costi per le polizze assicurative, per entrambi i finanziamenti, sono stati sostenuti dalla società finanziatrice e non da . Pt_1
Infatti, i due contratti prevedevano dei piani di ammortamento di 120 rate costanti, rispettivamente di 309 e 308 euro, tali da portare, se fossero state pagina 5 di 9 tutte integralmente pagate, al saldo delle somme che si era impegnato Pt_1
complessivamente a corrispondere a pari, per il primo contratto, Parte_2
a 37.080 euro e, per il secondo, a 36.960 euro. Tali importi sono stati fissati considerando voci di costo che non comprendono la spesa per le polizze assicurative, che è stata quindi sostenuta da Parte_2
È evidente che, nel determinare le somme da chiedere, anche per interessi, a
, deve aver considerato la necessità di sostenere anche tali Pt_1 Parte_2
costi assicurativi.
Questa considerazione non ha però alcuna rilevanza sul piano giuridico.
I precedenti giurisprudenziali citati dall'attore non possono essere valorizzati in questa sede, dato che riguardano fattispecie diverse da quella oggetto di questo processo. I casi decisi nelle sentenze citate dall'attore sono relativi a casi nei quali i giudici erano giunti alla conclusione che i finanziati avevano pagato i costi relativi alle polizze stipulate per ottenere il finanziamento, senza che tali costi fossero stati compresi nel t.a.e.g.
In questa vicenda, i costi per le polizze assicurative sono stati sostenuti da
Infatti, è bene ribadirlo, le somme che si era impegnato a Parte_2 Pt_1
restituire in forza dei finanziamenti ricevuti (somme in base alle quali sono stati predisposti i piani di ammortamento) sono state determinate considerando costi che non riguardano le polizze assicurative.
, con la memoria depositata il 29 maggio 2024, ha sostenuto che le Pt_1
clausole relative alle commissioni di estinzione anticipata del finanziamento comprese nei contratti che aveva stipulato dovevano essere qualificate vessatorie e che le relative commissioni avrebbero dovuto, contrariamente pagina 6 di 9 rispetto a quanto effettivamente avvenuto nel caso in esame, essere comprese tra i costi da considerare per determinare il t.a.e.g. dei contratti.
Appare però corretta la replica della convenuta, che ha sottolineato che il t.a.e.g. deve essere determinato in base ai costi che il finanziato deve sostenere in caso di sviluppo del rapporto di finanziamento fino all'estinzione dello stesso in base al piano di ammortamento concordato e che non devono quindi essere considerati, per calcolare il t.a.e.g., i costi che il finanziato potrà sostenere al verificarsi di eventualità diverse, come quella dell'estinzione anticipata del rapporto per scelta dello stesso finanziato.
Questo è, del resto, l'orientamento nettamente prevalente nella giurisprudenza.
ha anche affermato che le clausole relative agli interessi che doveva Pt_1
corrispondere in base ai piani di ammortamento previsti per i due contratti sarebbero state nulle, in quanto comportavano l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto, non essendo stato specificato se tali piani di ammortamento, predisposti con il metodo c.d. alla francese (ovvero con rate costanti con quote di capitale crescenti e quote di interessi decrescenti), erano stati calcolati con capitalizzazione degli interessi con regime composto o semplice.
Si deve al riguardo rilevare che i piani di ammortamento allegati ai due contratti esponevano con estrema chiarezza il peso economico che Pt_1
doveva sostenere per estinguere i rapporti di finanziamento nel tempo previsto in ciascun contratto.
Il piano di ammortamento del primo contratto prevedeva 120 rate di 309 euro ciascuna. pagina 7 di 9 Il piano di ammortamento del secondo contratto prevedeva 120 rate di 308 euro ciascuna.
Nessuna norma impone che sia riportata in un contratto di finanziamento con piano di ammortamento alla francese la formula matematica usata per determinare il piano di ammortamento.
In ogni caso, come correttamente evidenziato dalla convenuta, tale formula poteva essere ricavata in base agli elementi indicati in ciascun contratto consistenti nel numero di rate previste per estinguere il rapporto, nel t.a.n., nell'importo finanziato, negli interessi da corrispondere, nel numero delle rate e nella metodologia di ammortamento comportante rate costanti con quota di capitale crescente e quota di interessi decrescente.
Deve quindi essere riconosciuto che l'oggetto di ciascun contratto era determinato.
Del resto, come ricordato dalla convenuta, le Sezioni Unite della Cassazione hanno recentemente affermato che si deve escludere che “la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. “alla francese” e del regime di capitalizzazione
“composto” degli interessi sia causa di nullità del contratto di mutuo per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cass. civ.,
Sez. Un., 29 maggio 2024, n. 15130).
In conclusione, l'opposizione deve essere respinta e il decreto ingiuntivo opposto deve essere dichiarato esecutivo.
pagina 8 di 9 deve essere condannato a rifondere a le spese di Pt_1 Controparte_1
lite, che, considerata l'assenza di attività istruttoria diversa dall'esame dei pochi documenti prodotti, sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Varese, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando su tutte le domande delle parti, così provvede: respinge l'opposizione al decreto ingiuntivo sopra indicato, che, per l'effetto, dichiara esecutivo.
Condanna a rifondere a le Parte_1 Controparte_1
spese di lite, che liquida in 4.000 euro, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.
Varese, 16 settembre 2025
Il Giudice
dott. Giacomo Puricelli
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Giacomo Puricelli in funzione di giudice unico, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3156/2023 R.G. promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Paolo Soattini, del foro di Vicenza, contro
(c.f. ), in persona dei legali Controparte_1 P.IVA_1
rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Rosa Rinaldi e
Paolo Mamolo,
Le parti hanno concluso come risulta dal verbale dell'ultima udienza.
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
MOTIVI
si è opposto al decreto ingiuntivo n. 763/2023 Parte_1
emesso da questo Tribunale il 16 ottobre 2023, depositato lo stesso giorno, con cui gli è stato ingiunto di pagare a (di seguito, Controparte_1
la somma di 41.964,22 euro, gli interessi “come da domanda” e le CP_1
pagina 1 di 9 spese legali liquidate in 1.200 euro per compensi, 286 euro per esborsi, oltre spese generali, accessori di legge e “successive occorrende”.
La difesa di nel ricorso monitorio, ha precisato che nella società CP_1
sua assistita si era fusa per incorporazione in forza di atto di Parte_2
fusione del 6 ottobre 2020.
con il suddetto ricorso, ha evidenziato che aveva ottenuto da CP_1 Pt_1
due finanziamenti. Parte_2
Il primo finanziamento è quello che era stato identificato con n. 507086
(attualmente 90000507086) concluso con contratto del 9 dicembre 2013, in forza del quale si era obbligato a restituire 37.080 euro in 120 rate di Pt_1
309 euro ciascuna con cessione del quinto del suo stipendio.
Il secondo finanziamento è quello che era stato identificato con n. 507087
(attualmente 90000507087) concluso con contratto del 30 dicembre 2013, in forza del quale si era obbligato a restituire 36.960 euro in 120 rate di Pt_1
308 euro ciascuna con delegazione di pagamento al proprio datore di lavoro di quote del suo stipendio pari a tali rate.
cessò poi il suo rapporto di lavoro nel mese di novembre 2021. Pt_1
notificò quindi i contratti di finanziamento all'Inps, che però Parte_2
comunicò che non era ancora in trattamento di quiescenza. Pt_1
ha anche chiarito, con il ricorso per decreto ingiuntivo, che il CP_1
credito verso era pari a 41.964,22 euro (21.020,22 per il contratto di Pt_1
cessione del quinto dello stipendio, “al netto della liquidazione parziale del sinistro da parte di HDI Assicurazioni s.p.a.” e 20.944 euro per l'altro contratto, “al netto della liquidazione parziale del sinistro da parte di
[...]
). Controparte_2
pagina 2 di 9 Il decreto ingiuntivo è stato notificato a ai sensi dell'art. 140 c.p.c. Pt_1
L'ufficiale giudiziario ha provveduto il 31 ottobre 2023 all'invio della raccomandata con la quale ha informato che l'atto da notificare era Pt_1
depositato presso la casa comunale di Varese.
Tale raccomandata è stata ricevuta personalmente da il 7 novembre Pt_1
2023.
Il difensore di ha quindi sottolineato che il termine per la notifica Pt_1
dell'opposizione era il 18 dicembre 2023 (il giorno precedente era domenica)
e ha chiarito di aver notificato la citazione introduttiva di questo processo soltanto il giorno dopo per un guasto al suo computer, da qualificare come caso fortuito.
Il difensore di ha quindi chiesto una rimessione in termini. Pt_1
In realtà, l'opposizione deve essere qualificata come tardiva e deve essere valutato se la stessa è ammissibile, visto quanto dispone l'art. 650 c.p.c., integrato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 129/1976, con la quale
è stata dichiarata l'illegittimità dell'art. cit. nella parte in cui non consente l'opposizione tardiva dell'intimato che pur avendo avuto conoscenza del decreto ingiuntivo, non abbia potuto, per caso fortuito o forza maggiore, fare opposizione entro il termine fissato nel decreto.
La convenuta si è costituita e ha chiesto preliminarmente che l'opposizione sia dichiarata inammissibile, dato che il guasto al computer del difensore dell'opponente non potrebbe configurare un caso fortuito.
La convenuta ha infatti precisato che la notifica dell'opposizione avrebbe potuto essere eseguita anche con un altro computer, diverso da quello danneggiato. pagina 3 di 9 Si deve però riconoscere che un avvocato che riscontra un guasto al computer con cui lavora si trova nella necessità di provvedere rapidamente per la sua riparazione, in modo da assicurare tempestivamente la migliore gestione di tutte le pratiche che gli sono affidate dai suoi clienti. Appare pertanto ragionevole escludere che si possa pretendere che un avvocato, in una simile situazione di emergenza, possa anche preoccuparsi di recuperare un diverso computer per affrontare una singola vicenda che gli è stata affidata, potenzialmente ritardando la soluzione del più grave problema che limita l'efficienza del suo studio.
L'opposizione è quindi ammissibile.
ha preliminarmente sostenuto che non avrebbe dimostrato di Pt_1 CP_1
essere divenuta la nuova titolare dei crediti esposti nel ricorso monitorio. ha però prodotto un certificato notarile che attesta la stipula CP_1
dell'atto di fusione descritto nel ricorso per decreto ingiuntivo.
ha inoltre sostenuto che i due contratti di finanziamento indicati nel Pt_1
suddetto ricorso non indicherebbero in modo corretto il t.a.e.g., dato che il relativo calcolo non avrebbe tenuto conto dei costi per la copertura assicurativa obbligatoria.
La difesa della convenuta ha replicato che il costo per la copertura assicurativa è stata sostenuta dalla società finanziatrice per entrambi i contratti.
Il t.a.e.g. sarebbe stato pertanto calcolato in modo corretto per i due finanziamenti.
Si deve ora ricordare che la somma che si era impegnato a restituire in Pt_1
forza del contratto del 9 ottobre 2013 era pari a 37.080 euro. pagina 4 di 9 Tale importo, in base a quanto indicato nella documentazione contrattuale prodotta, è stato determinato dalla somma di 24.281,96 euro, pari all'importo totale del credito, e dalle seguenti voci di costo: 10.528,04 euro per interessi,
1.854 euro per “commissioni accessorie”, 400 euro per “spese fisse contrattuali” e 16 euro per imposte di bollo.
Il contratto contiene la precisazione che la finanziatrice si sarebbe fatta
“carico della stipula” della polizza assicurativa obbligatoria e del relativo costo.
Deve inoltre essere ribadito che la somma che si era impegnato a Pt_1
restituire in forza del contratto del 30 dicembre 2013 era pari a 36.960 euro.
Tale importo, in base a quanto indicato nella documentazione contrattuale prodotta, è stato determinato dalla somma di 23.435,91 euro, pari all'importo totale del credito, e dalle seguenti voci di costo: 11.444,89 euro per interessi,
1.663,2 euro per “commissioni accessorie”, 400 euro per “spese fisse contrattuali” e 16 euro per imposte di bollo.
È stato lo stesso a produrre, per questo contratto, un attestato di Pt_1
dal quale risulta che la contraente delle polizze Controparte_2
relative al “rischio vita” e al “rischio impiego” è stata Parte_2
(qualificata anche come beneficiaria delle polizze in tale documento, che è stato prodotto come doc. 4 dell'attore con la memoria depositata il 29 maggio
2024).
È quindi palese che i costi per le polizze assicurative, per entrambi i finanziamenti, sono stati sostenuti dalla società finanziatrice e non da . Pt_1
Infatti, i due contratti prevedevano dei piani di ammortamento di 120 rate costanti, rispettivamente di 309 e 308 euro, tali da portare, se fossero state pagina 5 di 9 tutte integralmente pagate, al saldo delle somme che si era impegnato Pt_1
complessivamente a corrispondere a pari, per il primo contratto, Parte_2
a 37.080 euro e, per il secondo, a 36.960 euro. Tali importi sono stati fissati considerando voci di costo che non comprendono la spesa per le polizze assicurative, che è stata quindi sostenuta da Parte_2
È evidente che, nel determinare le somme da chiedere, anche per interessi, a
, deve aver considerato la necessità di sostenere anche tali Pt_1 Parte_2
costi assicurativi.
Questa considerazione non ha però alcuna rilevanza sul piano giuridico.
I precedenti giurisprudenziali citati dall'attore non possono essere valorizzati in questa sede, dato che riguardano fattispecie diverse da quella oggetto di questo processo. I casi decisi nelle sentenze citate dall'attore sono relativi a casi nei quali i giudici erano giunti alla conclusione che i finanziati avevano pagato i costi relativi alle polizze stipulate per ottenere il finanziamento, senza che tali costi fossero stati compresi nel t.a.e.g.
In questa vicenda, i costi per le polizze assicurative sono stati sostenuti da
Infatti, è bene ribadirlo, le somme che si era impegnato a Parte_2 Pt_1
restituire in forza dei finanziamenti ricevuti (somme in base alle quali sono stati predisposti i piani di ammortamento) sono state determinate considerando costi che non riguardano le polizze assicurative.
, con la memoria depositata il 29 maggio 2024, ha sostenuto che le Pt_1
clausole relative alle commissioni di estinzione anticipata del finanziamento comprese nei contratti che aveva stipulato dovevano essere qualificate vessatorie e che le relative commissioni avrebbero dovuto, contrariamente pagina 6 di 9 rispetto a quanto effettivamente avvenuto nel caso in esame, essere comprese tra i costi da considerare per determinare il t.a.e.g. dei contratti.
Appare però corretta la replica della convenuta, che ha sottolineato che il t.a.e.g. deve essere determinato in base ai costi che il finanziato deve sostenere in caso di sviluppo del rapporto di finanziamento fino all'estinzione dello stesso in base al piano di ammortamento concordato e che non devono quindi essere considerati, per calcolare il t.a.e.g., i costi che il finanziato potrà sostenere al verificarsi di eventualità diverse, come quella dell'estinzione anticipata del rapporto per scelta dello stesso finanziato.
Questo è, del resto, l'orientamento nettamente prevalente nella giurisprudenza.
ha anche affermato che le clausole relative agli interessi che doveva Pt_1
corrispondere in base ai piani di ammortamento previsti per i due contratti sarebbero state nulle, in quanto comportavano l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto, non essendo stato specificato se tali piani di ammortamento, predisposti con il metodo c.d. alla francese (ovvero con rate costanti con quote di capitale crescenti e quote di interessi decrescenti), erano stati calcolati con capitalizzazione degli interessi con regime composto o semplice.
Si deve al riguardo rilevare che i piani di ammortamento allegati ai due contratti esponevano con estrema chiarezza il peso economico che Pt_1
doveva sostenere per estinguere i rapporti di finanziamento nel tempo previsto in ciascun contratto.
Il piano di ammortamento del primo contratto prevedeva 120 rate di 309 euro ciascuna. pagina 7 di 9 Il piano di ammortamento del secondo contratto prevedeva 120 rate di 308 euro ciascuna.
Nessuna norma impone che sia riportata in un contratto di finanziamento con piano di ammortamento alla francese la formula matematica usata per determinare il piano di ammortamento.
In ogni caso, come correttamente evidenziato dalla convenuta, tale formula poteva essere ricavata in base agli elementi indicati in ciascun contratto consistenti nel numero di rate previste per estinguere il rapporto, nel t.a.n., nell'importo finanziato, negli interessi da corrispondere, nel numero delle rate e nella metodologia di ammortamento comportante rate costanti con quota di capitale crescente e quota di interessi decrescente.
Deve quindi essere riconosciuto che l'oggetto di ciascun contratto era determinato.
Del resto, come ricordato dalla convenuta, le Sezioni Unite della Cassazione hanno recentemente affermato che si deve escludere che “la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. “alla francese” e del regime di capitalizzazione
“composto” degli interessi sia causa di nullità del contratto di mutuo per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cass. civ.,
Sez. Un., 29 maggio 2024, n. 15130).
In conclusione, l'opposizione deve essere respinta e il decreto ingiuntivo opposto deve essere dichiarato esecutivo.
pagina 8 di 9 deve essere condannato a rifondere a le spese di Pt_1 Controparte_1
lite, che, considerata l'assenza di attività istruttoria diversa dall'esame dei pochi documenti prodotti, sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Varese, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando su tutte le domande delle parti, così provvede: respinge l'opposizione al decreto ingiuntivo sopra indicato, che, per l'effetto, dichiara esecutivo.
Condanna a rifondere a le Parte_1 Controparte_1
spese di lite, che liquida in 4.000 euro, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.
Varese, 16 settembre 2025
Il Giudice
dott. Giacomo Puricelli
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