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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/07/2025, n. 5797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5797 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 36631/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Viola Nobili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 36631/2023 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Milano, piazza Parte_1 C.F._1
Napoli n. 24, presso lo studio dell'Avv. MIRANDA FERDINANDO MAURO
ATTORE contro
Controparte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Milano, via della Moscova n. 3, presso lo
[...] P.IVA_1 studio dell'Avv. MARTORELLI RENATO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, In via principale – accertare e dichiarare
l'operatività della polizza n° 2020/81815 stipulata a garanzia del furto del veicolo Controparte_2 modello Motociclo 1868 cc – tg. ES58819 e per l'effetto Controparte_3 condannare l' in persona del suo legale rapp.te pro tempore, a corrispondere in Controparte_4 favore del contraente Sig. , in conseguenza del furto del , l'indennizzo contrattuale Parte_1 pari ad € trentaseimilacinquecento/00 corrispondente al valore a nuovo assicurato , ovvero la diversa somma accertata o ritenuta di giustizia, mantenendo il tutto entro il valore massimo dello scaglione per valore compreso da € 26.000 fino ad € 52.000 oltre ad interessi legali sino al saldo effettivo, rigettando tutte le domande formulate dalla convenuta. Condannare altresì la convenuta al pagamento delle spese di lite e delle competenze professionali della presente procedura, da distrarsi
a favore del procuratore antistatario.
Per parte convenuta opposta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa ammissione degli incombenti che si renderanno necessari,
In via preliminare Accertare e dichiarare la nullità del contratto di assicurazione stipulato dal signor ai sensi Pt_1
e per gli effetti dell'art. 1909, I comma, c.c., con conseguente rigetto delle avversarie pretese.
In via principale
Respingere le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto ed assolvere la compagnia conchiudente da ogni avversaria pretesa.
In subordine, salvo gravame
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande di parte attrice, commisurare l'indennizzo nel limite delle somme dovute a termini di polizza e provate in corso di causa.
In ogni caso
Con vittoria di spese ed onorari di patrocinio, oltre IVA e CPA e rimborso forfetario spese generali.
In via istruttoria
Ammettere la prova per testi dedotta nella seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c. del 31 gennaio
2024, con il teste ivi indicato.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 06.10.2023, il signor ha convenuto in Parte_1 giudizio la compagnia hiedendone la condanna al pagamento Controparte_1 dell'indennizzo assicurativo dovuto in esito al furto del proprio motociclo, quantificato in €
36.500,00, oltre interessi legali.
A fondamento della domanda ha esposto:
-di aver acquistato nel mese di gennaio 2020 il motociclo Harley Davidson mod. FLHRXS Road King
Special Black, targato ES58819, unitamente ad alcuni accessori per un totale di € 36.478,66 (doc. 1);
-di aver ritirato il mezzo dal rivenditore, in data 05.03.2020, alla presenza del sig. , e di Persona_1 Cont averlo trasferito in pari data presso l'officina Moto sita in Opera (MI), che procedeva a titolo gratuito al montaggio degli accessori acquistati;
-di aver ritirato il motociclo dall'officina, in data 11.03.2020, alla presenza del sig. e Persona_1 di averlo trasportato e ricoverato presso il proprio box sito in Pieve EL, via Roma n. 16, applicando altresì un blocca sterzo ed un lucchetto per il bloccaggio del disco ruota;
-di avere stipulato con la convenuta la polizza assicurativa n. 2020/81815, con decorrenza dal
12/03/2020 all'11/03/2021 (doc. 3 e 4), a copertura della responsabilità civile e del rischio furto totale o parziale del veicolo, senza scoperto, né minimo;
-di avere chiesto alla concessionaria Taddy's Harley Davidson Magnoni s.r.l. di Via Savona a Milano un preventivo per l'installazione di un antifurto, comunicato il 14.03.2020 all'esito del sopralluogo effettuato, in pari data, presso il box dell'attore, da un addetto della concessionaria;
-di aver lasciato il motociclo inutilizzato e ricoverato nel box sino al 05.05.2020, allorquando cioè si avvedeva, alla presenza della sorella , che la saracinesca del box e la serratura erano Persona_2 state manomesse (come da fotografie prodotte al doc. 6) e la moto era stata rubata da ignoti;
-di aver denunciato l'accaduto in data 06.05.2020 innanzi ai Carabinieri della stazione di Opera (doc.
7); -di aver ripristinato la serratura manomessa, acquistandone una nuova (doc. 8), al fine di mettere in sicurezza gli altri oggetti di valore presenti nel box;
-di aver denunciato il sinistro alla convenuta compagnia, a cui venivano consegnate la serie completa delle chiavi del mezzo e tutti i documenti utili ai fini della liquidazione (denunzia di furto, estratto cronologico con perdita di possesso, attestazione presentazione formalità PRA-denuncia perdita possesso, procura a vendere, fattura di acquisto, la serie completa - doc. 9);
-di aver ricevuto comunicazione di diniego dell'indennizzo così motivata: “non sono stati rilevati segni d'effrazione alla porta del box dov'era custodito il veicolo” (doc. 12);
-di avere esperito il procedimento di mediazione, conclusosi con verbale negativo per la mancata partecipazione della convenuta (doc. 11).
Richiamando quando previsto ai sensi della sezione III danni, art.
3.9 dell'appendice di polizza, secondo cui “il valore assicurato indicato nel modulo di polizza deve corrispondere: - al “valore a nuovo” per i primi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione del motociclo, anche se avvenuta all'estero; il valore a nuovo corrisponde al prezzo del veicolo assicurato riportato nella fattura di acquisto dello stesso o documento equivalente e deve comprendere anche il valore degli accessori non di serie semprechè stabilmente fissati”, ha chiesto pertanto di accertare e dichiarare il diritto ad ottenere l'indennizzo ai sensi di polizza, con condanna della convenuta al pagamento dell'importo di
€ 36.500,00 corrispondente al valore del mezzo comprensivo degli accessori.
Si è costituita la compagnia la quale ha contestato Controparte_1 integralmente, in fatto ed in diritto, quanto ex adverso esposto e dedotto.
Ha rappresentato di aver incaricato un proprio accertatore al fine di svolgere le opportune verifiche e di avere riscontrato circostanze non chiare e contraddittorie che non consentivano di ritenere operativa la garanzia invocata, non risultando provato l'evento furto. In particolare, nel corso delle indagini l'attore non ha fornito alcuna fotografia comprovante la rottura della serratura, né ha offerto valida documentazione attestante la sua sostituzione: il sig. infatti, ha dapprima riferito di non Pt_1 avere fatture di acquisto in quanto avrebbe sostituito la serratura con altra vecchia già in suo possesso e poi, un anno dopo, ha esibito una dichiarazione del 12.05.21, rilasciata dal rivenditore New Finlux
s.r.l., in cui veniva attestata la vendita nel maggio 2020.
Ha dedotto la nullità del contratto in quanto, in violazione dell'art. 1909 c.c., l'attore ha dolosamente assicurato il bene ad un valore superiore rispetto a quello reale, corrispondente al valore commerciale di € 26.950,00 come risultante anche dal certificato del PRA (doc. 6).
Ha ribadito l'inoperatività della garanzia, rilevando che l'evento furto non è provato e che non può ritenersi sufficiente, a tal fine, la sola denuncia di furto;
ha evidenziato la contraddittorietà degli eventi riferiti dall'attore, rilevando che il ritiro del mezzo ed il sopralluogo per l'installazione dell'antifurto, collocati rispettivamente nelle date dell' 11 e 14 marzo 2020, risulterebbero avvenuti in piena emergenza Covid-19 e nel vigore del DPCM del 08.03.2020 che vietava sul territorio della Lombardia tutti gli spostamenti. Ha rappresentato altresì che il preventivo del 14.03.2020 è stato esibito per la prima volta solo con l'instaurazione del presente giudizio e cioè tre anni dopo rispetto alla denuncia del furto alla compagnia. Ha dedotto che l'evento non può ritenersi provato anche a causa della condotta dell'assicurato che, in violazione degli obblighi di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e
1375 c.c., non ha consentito alla compagnia di condurre tutti gli accertamenti necessari. Ha comunque contestato il quantum della pretesa indennitaria rilevando che nella fattura d'acquisto sono ricompresi importi relativi ad accessori che all'atto di acquisto non risultavano ancora essere stati installati, risultandone perciò esclusi dalla garanzia come previsto dall'art.
3.9 delle condizioni, ovvero voci di spesa non assicurabili in quanto relative, ad esempio, a costi di manodopera e all'acquisto di una giacca.
Ha concluso per la declaratoria di nullità del contratto ai sensi dell'art. 1909, c. 1, c.c. e comunque per il rigetto della domanda.
Dopo il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., alla prima udienza è stato sentito l'attore in ordine alle modalità di forzatura della serranda del box, nonché con riferimento al lasso di tempo trascorso prima di avere contezza del furto. Considerati i chiarimenti offerti, con ordinanza del
21.06.24 il Giudice ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.
“Propone che il giudizio venga abbandonato e la domanda rinunciata a fronte del versamento da parte della assicurazione all'attore dell'importo di 13.000€ quale indennizzo e 1500€ omnia per spese legali”.
Non avendo le parti trovato una soluzione conciliativa, è stato dato corso all'istruttoria orale con ammissione della sola prova testimoniale dedotta dall'attore.
All'udienza del 01.10.24, il teste ha confermato di aver accompagnato l'attore, con il Persona_1 proprio furgone adibito al trasporto moto, una prima volta in data 05.03.2020, in occasione del ritiro del mezzo dal rivenditore e nel tragitto sino all'officina, precisando di aver trasportato unitamente al veicolo anche alcuni scatoloni contenenti gli accessori;
nonché, una seconda volta, in data
11.03.2020, in occasione del ritiro del motociclo dall'officina e sino al completo ricovero presso il box dell'attore, riferendo altresì di aver notato sulla medesima “delle aggiunte rispetto a quando l'aveva portata inizialmente”.
Sono stati altresì sentiti i signori e rispettivamente amico e sorella Testimone_1 Persona_2 dell'attore, i quali tuttavia nulla sono stati in grado di riferire sulle circostanze di cui ai capitoli di prova.
All'udienza del 22.10.24, il teste , titolare dell'officina MX Moto srl sita nel Testimone_2 comune di Opera, ha confermato di avere preso in consegna il mezzo in data 05.03.2020 e di averlo riconsegnato all'attore in data 11.03.2020, dopo aver provveduto al montaggio di tutti gli accessori elencati nella fattura di acquisto di cui al doc. 1 di parte attrice.
Il teste , legale rappresentante, all'epoca dei fatti, della Taddy's Harley Davidson Testimone_3
Magnoni srl, ha confermato di aver eseguito un sopralluogo in data 14.03.2020 presso il box dell'attore, ove ha visionato il motociclo al fine di predisporre un preventivo per l'installazione di un antifurto satellitare aggiuntivo rispetto all'antifurto già inserito che “al momento dello spegnimento del motore si attiva automaticamente”.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
A fronte della contestazione dell'assicurazione convenuta in merito alla prova del furto, si osserva che è onere della parte attorea fornire la prova dell'avvenuto fatto storico. La Suprema Corte ha infatti più volte ribadito che «nell'assicurazione contro i danni, "poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro" (da ultimo, Cass. Sez. 3, ord.
21dicembre 2017, n. 30656, Rv. 64712001), ed inoltre che "la denuncia in sede penale di determinati fatti delittuosi non è sufficiente a far considerare l'effettivo svolgimento dei fatti così come denunciati" (Cass. Sez. 3, sent. 10 febbraio 2003, n. 1935, Rv. 560329-01)» (Cass. n. 32637/2022).
La denuncia assume infatti solo valore indiziario in relazione all'evento rappresentato.
Il furto risulta confermato dall'istruttoria espletata nel corso del giudizio.
In particolare, si evince dall'escussione dei testi di parte attrice (in particolare del teste Persona_1 che con il proprio furgone ha trasportato il motociclo al box in data 11.3.2020 - cfr. dichiarazioni del teste rese all'udienza del 01.10.24) che il motociclo è stato ricoverato in data 11.03.2020 Persona_1 nel box sito in Pieve EL, alla via Roma n. 16, nell'edificio di residenza dell'attore, ove in data
14.03.2020 è stato altresì visionato ai fini della predisposizione di un preventivo per l'installazione di un antifurto satellitare (dichiarazioni del teste , rese all'udienza del 22.10.24). Testimone_3
L'attore ha allegato di aver lasciato il mezzo inutilizzato e ricoverato nel box sino al 05.05.2020, allorquando cioè si è avveduto che la saracinesca del box e la serratura erano state manomesse e la moto era stata asportata da ignoti.
Tali informazioni non paiono contrastate da idonei elementi di segno contrario: la compagnia si è limitata ad affermare di non aver rilevato, tramite il perito incarico del sopralluogo, segni d'effrazione, contestando altresì all'attore la mancata produzione della fattura attestante l'acquisto della serratura installata in sostituzione di quella manomessa.
La documentazione offerta dall'attore risulta invero di segno opposto.
L'attore ha infatti prodotto le fotografie (doc. 6) da cui si evincono i segni di effrazione conformi alla descrizione, discussa nel corso della prima udienza, dello stato in cui è stata rinvenuta la saracinesca e delle modalità con cui risulta essere stata effettuata l'apertura forzata (“è stata trapanata la parte dove si inserisce la chiave facendo cadere all'interno il nottolino intero della serratura che teneva le due aste di chiusura che ancoravano la porta al plafone ed al pavimento e liberando le due aste la serranda si è aperta e hanno piegato i due pezzi in fondo perché probabilmente a quell'altezza si era incastrata la serranda”). Si tratta di lievi scalfiture del binario dove scorre la serranda visibili e segnalate anche nelle foto della relazione del perito dell'assicurazione (foto 12 e 13). Per il resto, la rottura del nottolino (tra l'altro asportato) non risulta più visibile una volta sostituita la serratura. La mancanza -più volte sottolineata dalla difesa della Assicurazione- di una o più foto della serranda senza la serratura risulta inusuale in quanto normalmente vi sono foto dello stato dei luoghi come rinvenuti al momento della scoperta del furto;
tuttavia, la circostanza non appare né significativa né dirimente considerato che ove l'assicurato avesse voluto creare ad arte una situazione ben avrebbe potuto farlo. Quindi trattasi di assenza del tutto priva di valore probante.
L'assicurato ha inoltre affermato di aver provveduto autonomamente alla sostituzione della serratura manomessa (irrilevante essendo se con altra in suo possesso come sembra emergere dallo stato dei luoghi o con altra acquistata). Considerato che il ripristino delle condizioni di sicurezza consegue ad un'ovvia esigenza di non lasciare incustoditi i luoghi sino al sopralluogo dei periti assicurativi, è del tutto irrilevante che la serratura fosse o meno nuova in quanto l'effrazione si evince da altri elementi suesposti;
i capitoli di prova relativi alla mancata volontà dell'assicurato di sottoscrivere le dichiarazioni rilasciate al perito non sono stati ammessi in quanto superflui considerato che le allegazioni in giudizio sono state del tutto conformi alle dichiarazioni rese al perito.
Il mezzo, custodito in luogo privato e non accessibile, è risultato inoltre dotato di antifurto blocca sterzo di serie, la cui attivazione è automatica al momento dello spegnimento (cfr. dichiarazioni teste rese all'udienza del 22.10.24). Testimone_3
Si ritiene pertanto provata la verificazione del furto secondo le modalità denunciate.
Sono rimaste mere supposizioni le perplessità avanzate dalla convenuta in ordine alla collocazione temporale degli eventi nell'epoca della vigenza delle misure di contenimento dell'emergenza Covid-
19 in quanto la Assicurazione non ha provato che già dall' 11 marzo 2020 nella zona di Pieve
EL ed Opera vi fosse un Decreto che avesse chiuso le attività produttive e commerciali. L'8 marzo, giorno del noto esodo, vennero limitati solo gli spostamenti interregionali.
Del resto, il 12 marzo 2020 l'attore poté concludere la polizza assicurativa in oggetto.
Tuttavia, le forti limitazioni successive relative agli spostamenti (lockdown) terminate i primi di maggio 2020 giustificano il lasso di tempo (circa due mesi) intercorso tra l'ultima volta in cui il mezzo
è stato avvistato (14.03.2020 in occasione del sopralluogo per l'installazione dell'antifurto satellitare)
e la presentazione della denuncia in esito al rinvenimento del box manomesso (05-06.05.2020).
Dal certificato cronologico estratto dal P.R.A. (doc. 6 di parte convenuta) risulta che il veicolo è stato immatricolato in data 02.01.2020.
È documentato dalla fattura di acquisto del 29.02.2020 (doc. 1 di parte attrice) che il prezzo pagato fosse pari ad € 36.483,66, comprensivo del prezzo del veicolo pari ad € 26.950,00 e degli accessori ivi elencati.
È circostanza pacifica tra le parti, documentata in atti (doc. 3 di parte attrice), che la moto fosse stata assicurata in data 11.03.2020 con polizza di n. 2020/81815, al valore di Controparte_1
€ 36.500,00 e che il contratto prevedesse anche la copertura del rischio di furto (art.
3.9 della sez. III
– danni, come integrata dall'appendice di polizza).
La compagnia assicurativa ha evidenziato la differenza del prezzo di vendita indicato nell'estratto cronologico del P.R.A (€ 26.950,00) e quello assicurato, eccependo la nullità del contratto per sovrassicurazione.
Ai sensi dell'art. 1909 c.c., “L'assicurazione per una somma che eccede il valore reale della cosa assicurata non è valida se vi è stato dolo da parte dell'assicurato; l'assicuratore, se è in buona fede, ha diritto ai premi del periodo di assicurazione in corso. Se non vi è stato dolo da parte del contraente, il contratto ha effetto fino alla concorrenza del valore reale della cosa assicurata, e il contraente ha diritto di ottenere per l'avvenire una proporzionale riduzione del premio.”
Per quanto concerne il dolo, la Cassazione ha precisato che “non è necessario che l'assicurato ponga in essere artifici o altri mezzi fraudolenti, sufficiente essendo la sua coscienza e volontà di rendere una dichiarazione inesatta o reticente” (Cass. n. 12086/2015).
Tuttavia, è onere della compagnia assicurativa provare gli elementi costitutivi della fattispecie della sovrassicurazione (in tal senso, cfr. Cass. n. 11115/2020; Cass. n. 12086/2015; Tribunale di Lecce, n.
3058/2019). Letti gli atti e visti i documenti, tenuto altresì conto degli esiti dell'istruttoria orale, non si ritiene provato il dolo dell'attore in quanto il mezzo risulta essere stato assicurato al valore a nuovo comprensivo altresì degli accessori, come risultanti dalla fattura di acquisto (doc. 1 di parte attrice).
A riguardo, all'udienza del 01.10.24 il teste ha confermato di aver trasportato il Persona_1 motociclo “unitamente a degli scatoloni contenenti gli accessori” dalla concessionaria sino all'officina incaricata del montaggio, precisando che successivamente, allorquando ha accompagnato l'attore a ritirare il mezzo, “si notavano delle aggiunte rispetto a quando l'aveva portata inizialmente”. All'udienza del 22.10.24, il teste titolare dell'officina, ha a sua volta confermato Testimone_2 di aver provveduto ad installare sul motociclo “tutti gli accessori elencati nel documento rammostratomi, fattura N. FVM20 37 del 29\02\2020”.
L'intervenuta stipula di un'assicurazione al valore corrispondente alla fattura di acquisto non coincide con la volontà di sovrassicurarlo, risultando invero conforme alla pattuizione contenuta all'art.
3.9 dell'appendice di polizza, rubricato “determinazione del valore assicurato”, secondo cui “il valore assicurato indicato nel modulo di polizza deve corrispondere: - al “valore a nuovo” per i primi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione del motociclo, anche se avvenuta all'estero; il valore a nuovo corrisponde al prezzo del veicolo assicurato riportato nella fattura di acquisto dello stesso o documento equivalente e deve comprendere anche il valore degli accessori non di serie sempreché stabilmente fissati”.
Inoltre, non essendo stata effettuata una perizia sul bene, non è possibile attribuirgli un valore reale in base al quale si possa in concreto parlare poi di sovrassicurazione.
Esclusa, pertanto, la sussistenza del dolo, il contratto di assicurazione resta valido, ai sensi dell'art. 1909, c. 2, c.c., fino a concorrenza del valore provato.
Poiché la polizza assicurativa non contiene una stima del veicolo espressamente accettata dalle parti, non assume rilevanza la considerazione della difesa attorea che fonda il proprio diritto all'indennizzo per un importo pari ad Euro 36.500,00 sulla previsione contenuta in polizza secondo cui il valore assicurato corrisponde a quello “riportato nella fattura di acquisto”.
Esaminato infatti l'art.
3.9 dell'appendice di polizza, l'indennizzo deve essere riconosciuto, oltre che per il valore a nuovo del veicolo, oggetto di furto entro i 6 mesi dalla prima immatricolazione, solo per quegli accessori “stabilmente fissati”, con esclusione di tutte quelle voci risultanti dalla fattura che non possiedono detta caratteristica.
Al fine di determinare l'importo dell'indennizzo deve perciò essere preso a riferimento il prezzo pagato di € 36.483,66 risultante dalla fattura ed espunti i seguenti importi: € 1.139,69 (per guanti, giacca, lucchetto casco, caricabatterie ed altri costi, come elencati all'inizio di pag. 6 della comparsa conclusionale della convenuta); € 1.175,85 per voci di manodopera già scontata;
€ 9,00 per smaltimento ecologico. Non possono neppure essere riconosciute ai fini dell'indennizzo, in quanto migliorie, le spese sostenute in relazione a: mappatura, verniciatura, decatalizzazione, sostituzione forcella, pari a complessivi € 3.879,00.
La domanda di parte attorea va dunque accolta nei limiti chiariti e la compagnia deve essere condannata al pagamento dell'indennizzo determinato in € 30.280,12, oltre interessi legali dalla data del sinistro (05.05.2020), sulla somma rivalutata annualmente secondo l'indice medio Istat, fino all'attualità, oltre ai successivi interessi legali dalla sentenza sino al saldo. In tema di assicurazione, infatti, il pagamento dell'indennizzo costituisce debito di valore poiché assolve ad una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, sicché è soggetto all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione (da ultimo, Cass. n. 7216/2025), da disporsi anche d'ufficio ed in mancanza di un'espressa domanda di parte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex D.M. 55/2014. I compensi dovranno essere corrisposti direttamente in favore del difensore di parte attrice, dichiaratosi antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., al netto del contributo unificato non versato. Verificato che la convenuta non ha partecipato alla mediazione senza giustificato motivo, sussistono i presupposti per la sua condanna ai sensi dell'art. 12 bis d.lgs. 28/2010.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-accoglie la domanda di e condanna Parte_1 [...] al pagamento in favore di Controparte_1
della somma di Euro 30.280,12 oltre interessi legali da calcolare sulla somma Parte_1 rivalutata annualmente secondo l'indice medio Istat dal 05.05.2020 alla data odierna, oltre ai successivi interessi legali dalla sentenza sino al saldo;
-condanna Controparte_1
a rimborsare a le spese di giudizio, che si
[...] Parte_1 liquidano nell'importo di euro 4712,00 per compenso, oltre al rimborso spese forfettarie 15%, i.v.a.
e c.p.a., da distrarre in favore del difensore di parte attrice quale antistatario;
-condanna Controparte_1 al versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma di €
[...]
1.036,00 corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Milano, 11 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Viola Nobili
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Viola Nobili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 36631/2023 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Milano, piazza Parte_1 C.F._1
Napoli n. 24, presso lo studio dell'Avv. MIRANDA FERDINANDO MAURO
ATTORE contro
Controparte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Milano, via della Moscova n. 3, presso lo
[...] P.IVA_1 studio dell'Avv. MARTORELLI RENATO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, In via principale – accertare e dichiarare
l'operatività della polizza n° 2020/81815 stipulata a garanzia del furto del veicolo Controparte_2 modello Motociclo 1868 cc – tg. ES58819 e per l'effetto Controparte_3 condannare l' in persona del suo legale rapp.te pro tempore, a corrispondere in Controparte_4 favore del contraente Sig. , in conseguenza del furto del , l'indennizzo contrattuale Parte_1 pari ad € trentaseimilacinquecento/00 corrispondente al valore a nuovo assicurato , ovvero la diversa somma accertata o ritenuta di giustizia, mantenendo il tutto entro il valore massimo dello scaglione per valore compreso da € 26.000 fino ad € 52.000 oltre ad interessi legali sino al saldo effettivo, rigettando tutte le domande formulate dalla convenuta. Condannare altresì la convenuta al pagamento delle spese di lite e delle competenze professionali della presente procedura, da distrarsi
a favore del procuratore antistatario.
Per parte convenuta opposta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa ammissione degli incombenti che si renderanno necessari,
In via preliminare Accertare e dichiarare la nullità del contratto di assicurazione stipulato dal signor ai sensi Pt_1
e per gli effetti dell'art. 1909, I comma, c.c., con conseguente rigetto delle avversarie pretese.
In via principale
Respingere le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto ed assolvere la compagnia conchiudente da ogni avversaria pretesa.
In subordine, salvo gravame
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande di parte attrice, commisurare l'indennizzo nel limite delle somme dovute a termini di polizza e provate in corso di causa.
In ogni caso
Con vittoria di spese ed onorari di patrocinio, oltre IVA e CPA e rimborso forfetario spese generali.
In via istruttoria
Ammettere la prova per testi dedotta nella seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c. del 31 gennaio
2024, con il teste ivi indicato.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 06.10.2023, il signor ha convenuto in Parte_1 giudizio la compagnia hiedendone la condanna al pagamento Controparte_1 dell'indennizzo assicurativo dovuto in esito al furto del proprio motociclo, quantificato in €
36.500,00, oltre interessi legali.
A fondamento della domanda ha esposto:
-di aver acquistato nel mese di gennaio 2020 il motociclo Harley Davidson mod. FLHRXS Road King
Special Black, targato ES58819, unitamente ad alcuni accessori per un totale di € 36.478,66 (doc. 1);
-di aver ritirato il mezzo dal rivenditore, in data 05.03.2020, alla presenza del sig. , e di Persona_1 Cont averlo trasferito in pari data presso l'officina Moto sita in Opera (MI), che procedeva a titolo gratuito al montaggio degli accessori acquistati;
-di aver ritirato il motociclo dall'officina, in data 11.03.2020, alla presenza del sig. e Persona_1 di averlo trasportato e ricoverato presso il proprio box sito in Pieve EL, via Roma n. 16, applicando altresì un blocca sterzo ed un lucchetto per il bloccaggio del disco ruota;
-di avere stipulato con la convenuta la polizza assicurativa n. 2020/81815, con decorrenza dal
12/03/2020 all'11/03/2021 (doc. 3 e 4), a copertura della responsabilità civile e del rischio furto totale o parziale del veicolo, senza scoperto, né minimo;
-di avere chiesto alla concessionaria Taddy's Harley Davidson Magnoni s.r.l. di Via Savona a Milano un preventivo per l'installazione di un antifurto, comunicato il 14.03.2020 all'esito del sopralluogo effettuato, in pari data, presso il box dell'attore, da un addetto della concessionaria;
-di aver lasciato il motociclo inutilizzato e ricoverato nel box sino al 05.05.2020, allorquando cioè si avvedeva, alla presenza della sorella , che la saracinesca del box e la serratura erano Persona_2 state manomesse (come da fotografie prodotte al doc. 6) e la moto era stata rubata da ignoti;
-di aver denunciato l'accaduto in data 06.05.2020 innanzi ai Carabinieri della stazione di Opera (doc.
7); -di aver ripristinato la serratura manomessa, acquistandone una nuova (doc. 8), al fine di mettere in sicurezza gli altri oggetti di valore presenti nel box;
-di aver denunciato il sinistro alla convenuta compagnia, a cui venivano consegnate la serie completa delle chiavi del mezzo e tutti i documenti utili ai fini della liquidazione (denunzia di furto, estratto cronologico con perdita di possesso, attestazione presentazione formalità PRA-denuncia perdita possesso, procura a vendere, fattura di acquisto, la serie completa - doc. 9);
-di aver ricevuto comunicazione di diniego dell'indennizzo così motivata: “non sono stati rilevati segni d'effrazione alla porta del box dov'era custodito il veicolo” (doc. 12);
-di avere esperito il procedimento di mediazione, conclusosi con verbale negativo per la mancata partecipazione della convenuta (doc. 11).
Richiamando quando previsto ai sensi della sezione III danni, art.
3.9 dell'appendice di polizza, secondo cui “il valore assicurato indicato nel modulo di polizza deve corrispondere: - al “valore a nuovo” per i primi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione del motociclo, anche se avvenuta all'estero; il valore a nuovo corrisponde al prezzo del veicolo assicurato riportato nella fattura di acquisto dello stesso o documento equivalente e deve comprendere anche il valore degli accessori non di serie semprechè stabilmente fissati”, ha chiesto pertanto di accertare e dichiarare il diritto ad ottenere l'indennizzo ai sensi di polizza, con condanna della convenuta al pagamento dell'importo di
€ 36.500,00 corrispondente al valore del mezzo comprensivo degli accessori.
Si è costituita la compagnia la quale ha contestato Controparte_1 integralmente, in fatto ed in diritto, quanto ex adverso esposto e dedotto.
Ha rappresentato di aver incaricato un proprio accertatore al fine di svolgere le opportune verifiche e di avere riscontrato circostanze non chiare e contraddittorie che non consentivano di ritenere operativa la garanzia invocata, non risultando provato l'evento furto. In particolare, nel corso delle indagini l'attore non ha fornito alcuna fotografia comprovante la rottura della serratura, né ha offerto valida documentazione attestante la sua sostituzione: il sig. infatti, ha dapprima riferito di non Pt_1 avere fatture di acquisto in quanto avrebbe sostituito la serratura con altra vecchia già in suo possesso e poi, un anno dopo, ha esibito una dichiarazione del 12.05.21, rilasciata dal rivenditore New Finlux
s.r.l., in cui veniva attestata la vendita nel maggio 2020.
Ha dedotto la nullità del contratto in quanto, in violazione dell'art. 1909 c.c., l'attore ha dolosamente assicurato il bene ad un valore superiore rispetto a quello reale, corrispondente al valore commerciale di € 26.950,00 come risultante anche dal certificato del PRA (doc. 6).
Ha ribadito l'inoperatività della garanzia, rilevando che l'evento furto non è provato e che non può ritenersi sufficiente, a tal fine, la sola denuncia di furto;
ha evidenziato la contraddittorietà degli eventi riferiti dall'attore, rilevando che il ritiro del mezzo ed il sopralluogo per l'installazione dell'antifurto, collocati rispettivamente nelle date dell' 11 e 14 marzo 2020, risulterebbero avvenuti in piena emergenza Covid-19 e nel vigore del DPCM del 08.03.2020 che vietava sul territorio della Lombardia tutti gli spostamenti. Ha rappresentato altresì che il preventivo del 14.03.2020 è stato esibito per la prima volta solo con l'instaurazione del presente giudizio e cioè tre anni dopo rispetto alla denuncia del furto alla compagnia. Ha dedotto che l'evento non può ritenersi provato anche a causa della condotta dell'assicurato che, in violazione degli obblighi di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e
1375 c.c., non ha consentito alla compagnia di condurre tutti gli accertamenti necessari. Ha comunque contestato il quantum della pretesa indennitaria rilevando che nella fattura d'acquisto sono ricompresi importi relativi ad accessori che all'atto di acquisto non risultavano ancora essere stati installati, risultandone perciò esclusi dalla garanzia come previsto dall'art.
3.9 delle condizioni, ovvero voci di spesa non assicurabili in quanto relative, ad esempio, a costi di manodopera e all'acquisto di una giacca.
Ha concluso per la declaratoria di nullità del contratto ai sensi dell'art. 1909, c. 1, c.c. e comunque per il rigetto della domanda.
Dopo il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., alla prima udienza è stato sentito l'attore in ordine alle modalità di forzatura della serranda del box, nonché con riferimento al lasso di tempo trascorso prima di avere contezza del furto. Considerati i chiarimenti offerti, con ordinanza del
21.06.24 il Giudice ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.
“Propone che il giudizio venga abbandonato e la domanda rinunciata a fronte del versamento da parte della assicurazione all'attore dell'importo di 13.000€ quale indennizzo e 1500€ omnia per spese legali”.
Non avendo le parti trovato una soluzione conciliativa, è stato dato corso all'istruttoria orale con ammissione della sola prova testimoniale dedotta dall'attore.
All'udienza del 01.10.24, il teste ha confermato di aver accompagnato l'attore, con il Persona_1 proprio furgone adibito al trasporto moto, una prima volta in data 05.03.2020, in occasione del ritiro del mezzo dal rivenditore e nel tragitto sino all'officina, precisando di aver trasportato unitamente al veicolo anche alcuni scatoloni contenenti gli accessori;
nonché, una seconda volta, in data
11.03.2020, in occasione del ritiro del motociclo dall'officina e sino al completo ricovero presso il box dell'attore, riferendo altresì di aver notato sulla medesima “delle aggiunte rispetto a quando l'aveva portata inizialmente”.
Sono stati altresì sentiti i signori e rispettivamente amico e sorella Testimone_1 Persona_2 dell'attore, i quali tuttavia nulla sono stati in grado di riferire sulle circostanze di cui ai capitoli di prova.
All'udienza del 22.10.24, il teste , titolare dell'officina MX Moto srl sita nel Testimone_2 comune di Opera, ha confermato di avere preso in consegna il mezzo in data 05.03.2020 e di averlo riconsegnato all'attore in data 11.03.2020, dopo aver provveduto al montaggio di tutti gli accessori elencati nella fattura di acquisto di cui al doc. 1 di parte attrice.
Il teste , legale rappresentante, all'epoca dei fatti, della Taddy's Harley Davidson Testimone_3
Magnoni srl, ha confermato di aver eseguito un sopralluogo in data 14.03.2020 presso il box dell'attore, ove ha visionato il motociclo al fine di predisporre un preventivo per l'installazione di un antifurto satellitare aggiuntivo rispetto all'antifurto già inserito che “al momento dello spegnimento del motore si attiva automaticamente”.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
A fronte della contestazione dell'assicurazione convenuta in merito alla prova del furto, si osserva che è onere della parte attorea fornire la prova dell'avvenuto fatto storico. La Suprema Corte ha infatti più volte ribadito che «nell'assicurazione contro i danni, "poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro" (da ultimo, Cass. Sez. 3, ord.
21dicembre 2017, n. 30656, Rv. 64712001), ed inoltre che "la denuncia in sede penale di determinati fatti delittuosi non è sufficiente a far considerare l'effettivo svolgimento dei fatti così come denunciati" (Cass. Sez. 3, sent. 10 febbraio 2003, n. 1935, Rv. 560329-01)» (Cass. n. 32637/2022).
La denuncia assume infatti solo valore indiziario in relazione all'evento rappresentato.
Il furto risulta confermato dall'istruttoria espletata nel corso del giudizio.
In particolare, si evince dall'escussione dei testi di parte attrice (in particolare del teste Persona_1 che con il proprio furgone ha trasportato il motociclo al box in data 11.3.2020 - cfr. dichiarazioni del teste rese all'udienza del 01.10.24) che il motociclo è stato ricoverato in data 11.03.2020 Persona_1 nel box sito in Pieve EL, alla via Roma n. 16, nell'edificio di residenza dell'attore, ove in data
14.03.2020 è stato altresì visionato ai fini della predisposizione di un preventivo per l'installazione di un antifurto satellitare (dichiarazioni del teste , rese all'udienza del 22.10.24). Testimone_3
L'attore ha allegato di aver lasciato il mezzo inutilizzato e ricoverato nel box sino al 05.05.2020, allorquando cioè si è avveduto che la saracinesca del box e la serratura erano state manomesse e la moto era stata asportata da ignoti.
Tali informazioni non paiono contrastate da idonei elementi di segno contrario: la compagnia si è limitata ad affermare di non aver rilevato, tramite il perito incarico del sopralluogo, segni d'effrazione, contestando altresì all'attore la mancata produzione della fattura attestante l'acquisto della serratura installata in sostituzione di quella manomessa.
La documentazione offerta dall'attore risulta invero di segno opposto.
L'attore ha infatti prodotto le fotografie (doc. 6) da cui si evincono i segni di effrazione conformi alla descrizione, discussa nel corso della prima udienza, dello stato in cui è stata rinvenuta la saracinesca e delle modalità con cui risulta essere stata effettuata l'apertura forzata (“è stata trapanata la parte dove si inserisce la chiave facendo cadere all'interno il nottolino intero della serratura che teneva le due aste di chiusura che ancoravano la porta al plafone ed al pavimento e liberando le due aste la serranda si è aperta e hanno piegato i due pezzi in fondo perché probabilmente a quell'altezza si era incastrata la serranda”). Si tratta di lievi scalfiture del binario dove scorre la serranda visibili e segnalate anche nelle foto della relazione del perito dell'assicurazione (foto 12 e 13). Per il resto, la rottura del nottolino (tra l'altro asportato) non risulta più visibile una volta sostituita la serratura. La mancanza -più volte sottolineata dalla difesa della Assicurazione- di una o più foto della serranda senza la serratura risulta inusuale in quanto normalmente vi sono foto dello stato dei luoghi come rinvenuti al momento della scoperta del furto;
tuttavia, la circostanza non appare né significativa né dirimente considerato che ove l'assicurato avesse voluto creare ad arte una situazione ben avrebbe potuto farlo. Quindi trattasi di assenza del tutto priva di valore probante.
L'assicurato ha inoltre affermato di aver provveduto autonomamente alla sostituzione della serratura manomessa (irrilevante essendo se con altra in suo possesso come sembra emergere dallo stato dei luoghi o con altra acquistata). Considerato che il ripristino delle condizioni di sicurezza consegue ad un'ovvia esigenza di non lasciare incustoditi i luoghi sino al sopralluogo dei periti assicurativi, è del tutto irrilevante che la serratura fosse o meno nuova in quanto l'effrazione si evince da altri elementi suesposti;
i capitoli di prova relativi alla mancata volontà dell'assicurato di sottoscrivere le dichiarazioni rilasciate al perito non sono stati ammessi in quanto superflui considerato che le allegazioni in giudizio sono state del tutto conformi alle dichiarazioni rese al perito.
Il mezzo, custodito in luogo privato e non accessibile, è risultato inoltre dotato di antifurto blocca sterzo di serie, la cui attivazione è automatica al momento dello spegnimento (cfr. dichiarazioni teste rese all'udienza del 22.10.24). Testimone_3
Si ritiene pertanto provata la verificazione del furto secondo le modalità denunciate.
Sono rimaste mere supposizioni le perplessità avanzate dalla convenuta in ordine alla collocazione temporale degli eventi nell'epoca della vigenza delle misure di contenimento dell'emergenza Covid-
19 in quanto la Assicurazione non ha provato che già dall' 11 marzo 2020 nella zona di Pieve
EL ed Opera vi fosse un Decreto che avesse chiuso le attività produttive e commerciali. L'8 marzo, giorno del noto esodo, vennero limitati solo gli spostamenti interregionali.
Del resto, il 12 marzo 2020 l'attore poté concludere la polizza assicurativa in oggetto.
Tuttavia, le forti limitazioni successive relative agli spostamenti (lockdown) terminate i primi di maggio 2020 giustificano il lasso di tempo (circa due mesi) intercorso tra l'ultima volta in cui il mezzo
è stato avvistato (14.03.2020 in occasione del sopralluogo per l'installazione dell'antifurto satellitare)
e la presentazione della denuncia in esito al rinvenimento del box manomesso (05-06.05.2020).
Dal certificato cronologico estratto dal P.R.A. (doc. 6 di parte convenuta) risulta che il veicolo è stato immatricolato in data 02.01.2020.
È documentato dalla fattura di acquisto del 29.02.2020 (doc. 1 di parte attrice) che il prezzo pagato fosse pari ad € 36.483,66, comprensivo del prezzo del veicolo pari ad € 26.950,00 e degli accessori ivi elencati.
È circostanza pacifica tra le parti, documentata in atti (doc. 3 di parte attrice), che la moto fosse stata assicurata in data 11.03.2020 con polizza di n. 2020/81815, al valore di Controparte_1
€ 36.500,00 e che il contratto prevedesse anche la copertura del rischio di furto (art.
3.9 della sez. III
– danni, come integrata dall'appendice di polizza).
La compagnia assicurativa ha evidenziato la differenza del prezzo di vendita indicato nell'estratto cronologico del P.R.A (€ 26.950,00) e quello assicurato, eccependo la nullità del contratto per sovrassicurazione.
Ai sensi dell'art. 1909 c.c., “L'assicurazione per una somma che eccede il valore reale della cosa assicurata non è valida se vi è stato dolo da parte dell'assicurato; l'assicuratore, se è in buona fede, ha diritto ai premi del periodo di assicurazione in corso. Se non vi è stato dolo da parte del contraente, il contratto ha effetto fino alla concorrenza del valore reale della cosa assicurata, e il contraente ha diritto di ottenere per l'avvenire una proporzionale riduzione del premio.”
Per quanto concerne il dolo, la Cassazione ha precisato che “non è necessario che l'assicurato ponga in essere artifici o altri mezzi fraudolenti, sufficiente essendo la sua coscienza e volontà di rendere una dichiarazione inesatta o reticente” (Cass. n. 12086/2015).
Tuttavia, è onere della compagnia assicurativa provare gli elementi costitutivi della fattispecie della sovrassicurazione (in tal senso, cfr. Cass. n. 11115/2020; Cass. n. 12086/2015; Tribunale di Lecce, n.
3058/2019). Letti gli atti e visti i documenti, tenuto altresì conto degli esiti dell'istruttoria orale, non si ritiene provato il dolo dell'attore in quanto il mezzo risulta essere stato assicurato al valore a nuovo comprensivo altresì degli accessori, come risultanti dalla fattura di acquisto (doc. 1 di parte attrice).
A riguardo, all'udienza del 01.10.24 il teste ha confermato di aver trasportato il Persona_1 motociclo “unitamente a degli scatoloni contenenti gli accessori” dalla concessionaria sino all'officina incaricata del montaggio, precisando che successivamente, allorquando ha accompagnato l'attore a ritirare il mezzo, “si notavano delle aggiunte rispetto a quando l'aveva portata inizialmente”. All'udienza del 22.10.24, il teste titolare dell'officina, ha a sua volta confermato Testimone_2 di aver provveduto ad installare sul motociclo “tutti gli accessori elencati nel documento rammostratomi, fattura N. FVM20 37 del 29\02\2020”.
L'intervenuta stipula di un'assicurazione al valore corrispondente alla fattura di acquisto non coincide con la volontà di sovrassicurarlo, risultando invero conforme alla pattuizione contenuta all'art.
3.9 dell'appendice di polizza, rubricato “determinazione del valore assicurato”, secondo cui “il valore assicurato indicato nel modulo di polizza deve corrispondere: - al “valore a nuovo” per i primi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione del motociclo, anche se avvenuta all'estero; il valore a nuovo corrisponde al prezzo del veicolo assicurato riportato nella fattura di acquisto dello stesso o documento equivalente e deve comprendere anche il valore degli accessori non di serie sempreché stabilmente fissati”.
Inoltre, non essendo stata effettuata una perizia sul bene, non è possibile attribuirgli un valore reale in base al quale si possa in concreto parlare poi di sovrassicurazione.
Esclusa, pertanto, la sussistenza del dolo, il contratto di assicurazione resta valido, ai sensi dell'art. 1909, c. 2, c.c., fino a concorrenza del valore provato.
Poiché la polizza assicurativa non contiene una stima del veicolo espressamente accettata dalle parti, non assume rilevanza la considerazione della difesa attorea che fonda il proprio diritto all'indennizzo per un importo pari ad Euro 36.500,00 sulla previsione contenuta in polizza secondo cui il valore assicurato corrisponde a quello “riportato nella fattura di acquisto”.
Esaminato infatti l'art.
3.9 dell'appendice di polizza, l'indennizzo deve essere riconosciuto, oltre che per il valore a nuovo del veicolo, oggetto di furto entro i 6 mesi dalla prima immatricolazione, solo per quegli accessori “stabilmente fissati”, con esclusione di tutte quelle voci risultanti dalla fattura che non possiedono detta caratteristica.
Al fine di determinare l'importo dell'indennizzo deve perciò essere preso a riferimento il prezzo pagato di € 36.483,66 risultante dalla fattura ed espunti i seguenti importi: € 1.139,69 (per guanti, giacca, lucchetto casco, caricabatterie ed altri costi, come elencati all'inizio di pag. 6 della comparsa conclusionale della convenuta); € 1.175,85 per voci di manodopera già scontata;
€ 9,00 per smaltimento ecologico. Non possono neppure essere riconosciute ai fini dell'indennizzo, in quanto migliorie, le spese sostenute in relazione a: mappatura, verniciatura, decatalizzazione, sostituzione forcella, pari a complessivi € 3.879,00.
La domanda di parte attorea va dunque accolta nei limiti chiariti e la compagnia deve essere condannata al pagamento dell'indennizzo determinato in € 30.280,12, oltre interessi legali dalla data del sinistro (05.05.2020), sulla somma rivalutata annualmente secondo l'indice medio Istat, fino all'attualità, oltre ai successivi interessi legali dalla sentenza sino al saldo. In tema di assicurazione, infatti, il pagamento dell'indennizzo costituisce debito di valore poiché assolve ad una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, sicché è soggetto all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione (da ultimo, Cass. n. 7216/2025), da disporsi anche d'ufficio ed in mancanza di un'espressa domanda di parte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex D.M. 55/2014. I compensi dovranno essere corrisposti direttamente in favore del difensore di parte attrice, dichiaratosi antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., al netto del contributo unificato non versato. Verificato che la convenuta non ha partecipato alla mediazione senza giustificato motivo, sussistono i presupposti per la sua condanna ai sensi dell'art. 12 bis d.lgs. 28/2010.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-accoglie la domanda di e condanna Parte_1 [...] al pagamento in favore di Controparte_1
della somma di Euro 30.280,12 oltre interessi legali da calcolare sulla somma Parte_1 rivalutata annualmente secondo l'indice medio Istat dal 05.05.2020 alla data odierna, oltre ai successivi interessi legali dalla sentenza sino al saldo;
-condanna Controparte_1
a rimborsare a le spese di giudizio, che si
[...] Parte_1 liquidano nell'importo di euro 4712,00 per compenso, oltre al rimborso spese forfettarie 15%, i.v.a.
e c.p.a., da distrarre in favore del difensore di parte attrice quale antistatario;
-condanna Controparte_1 al versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma di €
[...]
1.036,00 corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Milano, 11 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Viola Nobili