Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 19/12/2025, n. 3627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3627 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03627/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01979/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1979 del 2025, proposto da
AR Di RO, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Sapienza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione - Direzione Regionale della Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
- della nota consegnata via pec il 4.08.2025 avente ad oggetto: “ 2025-Aderisc-4841406(0) Lettera nell’interesse di AR Di RO ”, con la quale è stata respinta l’istanza di accesso presentata il 2.07.2025,
e per l’accertamento
del diritto del ricorrente ad avere copia o, in subordine, di prendere visione degli atti oggetto della propria richiesta ostensiva.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate Riscossione - Direzione Regionale della Sicilia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il dott. AN CH e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. AR Di RO, odierno ricorrente, con lettera consegnata via pec il 2.07.2025 ha chiesto all’Agenzia delle Entrate Riscossione, sede di Catania, “ il rilascio di copia delle cartelle di pagamento, se esistenti, notificate nel tempo…con prova della notifica ”.
Con nota consegnata via pec il 4.08.2025 l’Agenzia delle Entrate Riscossione, in riscontro a tale richiesta, ha rilevato che “… in riferimento alla sua richiesta del 03/07/2025, avanzata nell’interesse del contribuente in oggetto, (di avere copia delle cartelle di pagamento notificate nel tempo e copia delle relate di notifica delle cartelle di pagamento trasmesse) Le comunichiamo che l’istanza di accesso agli atti non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 22 della Legge n. 241/1990 (interesse diretto, concreto ed attuale riferito a documenti amministrativi individuati e/o individuabili) ”. L’Ente ha altresì aggiunto che “... non è stata allegata la copia del documento di riconoscimento del delegato e del delegante. La mancanza del documento d’identità/riconoscimento costituisce motivo ostativo alla presa in carico della richiesta avanzata dai contribuenti ed impedisce a chi effettua il trattamento di compiere qualsivoglia accesso a dati ed informazioni, senza alcun accertamento identificativo del soggetto richiedente ”, concludendo che “... potrà presentare l’istanza utilizzando l’apposito modello RD1 – richiesta documenti, disponibile sul nostro portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it da inoltrare all'indirizzo di posta elettronica SIC.SERVIZI.TERRITORIALI.CONTRIBUENTI.CT@agenziariscossione.gov.it ”.
2. Con ricorso notificato in data 29.09.2025 e depositato il giorno successivo il sig. Di RO ha impugnato, chiedendone l’annullamento, la predetta nota provvedimento consegnata via pec il 4.08.2025 avente ad oggetto: “ 2025-Aderisc-4841406(0) Lettera nell’interesse di AR Di RO ”, con la quale è stata respinta l’istanza di accesso presentata il 2.07.2025.
Il ricorrente ha altresì agito per l’accertamento del proprio diritto ad avere copia o, in subordine, di prendere visione degli atti oggetto della propria richiesta ostensiva, chiedendo, in via gradata, che il Collegio ordini all’Agenzia Entrate Riscossione l’esibizione e la visione degli atti richiesti.
Il ricorso è stato proposto per i seguenti motivi di diritto: 1) Violazione ed errata interpretazione del combinato disposto dell’art. 22 della L. n. 241/1990 e dell’art. 32 della L.R. n. 7/2019; eccesso di potere ; 2) Violazione ed errata interpretazione del combinato disposto dell’art. 8 del D.P.R. 27.06.1992 n. 352 e dell’art. 13 del Decreto presidenziale 16.06.1998 n. 12; eccesso di potere .
2.1. Con il primo motivo di ricorso la parte ricorrente lamenta la lesione del proprio diritto ad avere accesso alle cartelle di pagamento, la cui conoscenza è funzionale alla verifica della fondatezza delle pretese creditorie avanzate nei propri confronti dall’Agenzia delle Entrate.
Secondo la prospettazione del ricorrente non vi sarebbe alcuna necessità di allegare il “ documento d’identità/riconoscimento ” all’istanza, anche ove quest’ultima sia presentata da un soggetto, come in questo caso, investito di poteri rappresentativi. Inoltre, l’istante non avrebbe alcun obbligo di presentare la richiesta utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Agenzia delle Entrate.
2.2. Con la seconda doglianza la parte deduce la violazione dell’art. 8 del D.P.R. n. 352/1992 e dell’art. 13 del D.P. 16.06.1998 n. 12, secondo cui “ deve comunque essere garantita ai richiedenti la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro stessi interessi giuridici ”.
3. L’Agenzia delle Entrate Riscossione - Direzione Regionale della Sicilia si è costituita in giudizio per resistere al ricorso in data 1.12.2025.
4. Con memoria dell’1.12.2025 la parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso, declinando ulteriormente le proprie censure.
5. Con relazione informativa dell’ufficio di Contenzioso regionale della Direzione regionale della Sicilia del 27.11.2025, versata in atti il 2.12.2025, l’Amministrazione resistente ha evidenziato che la mancata allegazione della copia del documento di riconoscimento del delegato e del delegante all’istanza di accesso presentata dal ricorrente fosse ostativa alla sua presa in carico. L’Amministrazione ha altresì rilevato, in particolare, che la stessa istanza avesse in ogni caso natura esplorativa e, che, pertanto, non potesse essere accolta nel merito.
6. Con memoria di replica del 5.12.2025 il ricorrente ha eccepito la tardività della produzione documentale versata in atti dall’Amministrazione resistente in data 2.12.2025, insistendo per l’accoglimento del proprio ricorso.
7. Alla camera di consiglio del 17.12.2025, presenti i difensori delle parti come da verbale, la causa è stata posta in decisione.
8. Deve preliminarmente scrutinarsi l’eccezione di tardività del deposito documentale avvenuto in data 2.12.2025 da parte dell’Amministrazione resistente, come formulata dalla parte ricorrente, la quale è da ritenersi fondata.
8.1. L’art. 73, comma 1, c.p.a., stabilisce che “ Le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell'udienza, fino a venti giorni liberi ”.
Il termine di quaranta giorni liberi prima dell’udienza stabilito dalla disposizione per la produzione di documenti, secondo la disciplina prevista dall’art. 87 c.p.a. per i procedimenti in camera di consiglio, deve intendersi dimezzato.
Il deposito documentale del 2.12.2025 è avvenuto oltre il termine perentorio di venti giorni che si ricava dal combinato disposto degli artt. 73, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a., rendendo, conseguentemente, inutilizzabile ai fini del decidere quanto versato in atti in tale data.
Anche ove la relazione informativa dell’ufficio di Contenzioso regionale della Direzione regionale della Sicilia del 27.11.2025, versata in atti il 2.12.2025, venisse considerata, in astratto, quale una “memoria” e non come un documento, in quanto avente ad oggetto l’attività difensiva svolta dall’Ente che resiste in giudizio, tale produzione risulterebbe comunque tardiva rispetto al termine dimidiato di quindici giorni liberi previsto dalle predette disposizioni per il deposito di memorie nei procedimenti camerali, con conseguente sua inutilizzabilità.
9. Il ricorso è infondato per quanto di seguito esposto e considerato.
9.1. Occorre premettere che il provvedimento contestato dal ricorrente ha natura di provvedimento plurimotivato, con il quale si suole intendere l’atto amministrativo che reca un dispositivo sorretto non già da una sola motivazione, ma da plurime, tra loro indipendenti, ragioni fattuali-giuridiche.
È necessario, ai fini della suddetta qualificazione, che i capi della motivazione costituiscano componenti autonome dell’apparato che ricostruisce le ragioni fattuali-giuridiche sottese al provvedimento, assumendo le vesti di vere e proprie motivazioni parallele, ciascuna dotata di una propria autosufficienza e capace, da sola, di sorreggere il dispositivo secondo i canoni di cui all’art. 3 della L. 241/1990.
In presenza di un atto amministrativo che abbia una tale strutturazione, a fronte dell’impugnazione processuale volta a censurarne le singole argomentazioni giuridiche è sufficiente che un solo capo dell’apparato argomentativo declinato dall’amministrazione sia immune da censure per impedire l’annullamento dell’atto per via giurisdizionale.
Infatti, se è vero che il provvedimento plurimotivato si regge su autonome motivazioni tra loro autonome e ciascuna di per sé sufficiente a fondare il dispositivo, il venir meno dell’una (o di più di una) non comprometterà la stabilità delle altre (o dell’unica «sufficiente» che residua), garantendo quindi la sopravvivenza del provvedimento nel suo complesso considerato.
A fronte di un gravame che evidenzi la presunta illegittimità di tutti i capi della motivazione dell’atto avversato, il giudice amministrativo potrà fermarsi all’esame di una singola censura, ove dal suo scrutinio scaturisca il riconoscimento della legittimità di quello specifico capo motivazionale, risultando ininfluente, sotto il profilo dell’utilità della propria pronuncia e dell’interesse coltivato nel ricorso dal privato, esaminare le doglianze relative agli altri capi della motivazione del provvedimento, rilevato che dalla loro fondatezza non discenderebbe comunque, in ogni caso, la caducazione dell’atto.
Tale condotta processuale tenuta dall’organo giudicante è certamente coerente con il decalogo enucleato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 2015 in materia di assorbimento dei motivi, secondo cui la tecnica dell’assorbimento è spendibile, tra gli altri, nei casi in cui sussistano evidenti e ineludibili ragioni di ordine logico-pregiudiziale o ove siano evincibili ragioni di economia processuale, che tuttavia non ledano l’effettività della tutela dell’interesse legittimo e della funzione pubblica. Tale assorbimento, in ottica sostanziale, si traduce in concreto in un riconoscimento del difetto d’interesse alla decisione della specifica questione, in quanto comunque insufficiente a mutare l’esito del giudizio.
9.2. Orbene, dalla lettura dell’atto qui avversato si desume che il rigetto dell’istanza di accesso agli atti formulata dall’avv. Giovanni Sapienza “ nell’interesse e per conto dell’ing. AR Di RO (...)” è stato adottato, in concreto, per le seguenti – e autonome – ragioni:
(i) in quanto l’istanza “... non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 22 della Legge n. 241/1990 (interesse diretto, concreto ed attuale riferito a documenti amministrativi individuati e/o individuabili) ”;
(ii) perché “... non è stata allegata la copia del documento di riconoscimento del delegato e del delegante ”, precisandosi che “ La mancanza del documento d’identità/riconoscimento costituisce motivo ostativo alla presa in carico della richiesta avanzata dai contribuenti ed impedisce a chi effettua il trattamento di compiere qualsivoglia accesso a dati ed informazioni, senza alcun accertamento identificativo del soggetto richiedente ”.
Il secondo capo motivazionale poggia sulla corretta applicazione dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. 186/2004 - Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi - il quale stabilisce che “ Il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato ”.
In coerenza con il chiaro dato normativo, che obbliga il richiedente a dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato, la giurisprudenza evidenzia, condivisibilmente, che, sebbene la disposizione non richieda il ricorso a particolari formalità al fine di dimostrare la sussistenza del potere rappresentativo, debbono essere rispettate modalità atte a garantire la provenienza del mandato rappresentativo e l’effettività del suo conferimento, con la conseguenza che l’allegazione del documento di riconoscimento del titolare dell’interesse ostensivo che è espressamente richiamato nel contesto dell’istanza costituisce elemento necessario e sufficiente ad attestare la riconducibilità della domanda di accesso alla volontà del soggetto titolare dell’interesse ostensivo sotteso all’istanza, quale valido mezzo di “appropriazione” dell’istanza da parte di coloro nel cui interesse è stata presentata (cfr. Cons. Stato, sez. III, 13 novembre 2018, n. 6410; T.A.R. Emilia Romagna, Parma, sez. I, 19 settembre 2025, n. 378).
Il segmento motivazionale con il quale l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha rilevato che “ la mancanza del documento d’identità/riconoscimento costituisce motivo ostativo alla presa in carico della richiesta ... ed impedisce a chi effettua il trattamento di compiere qualsivoglia accesso a dati ed informazioni, senza alcun accertamento identificativo del soggetto richiedente ”, pertanto, in quanto coerente con il dettato normativo sopra riportato, dà luogo - anche ove singolarmente considerato - ad una motivazione di per sé sufficiente per giustificare il diniego avverso l’istanza di accesso per cui è causa, tenuto conto della peculiare natura di atto plurimotivato dell’atto avversato.
Ne discende, conseguentemente, che lo scrutinio (positivo) di legittimità del provvedimento in esame giustifica, ex se , il rigetto dell’odierno ricorso, risultando ininfluente, ai fini dell’esito della decisione, esaminare le doglianze relative all’altro capo della motivazione del provvedimento, atteso che, secondo le coordinate ermeneutiche sopra riportate, l’eventuale fondatezza delle stesse non determinerebbe, in ogni caso, la caducazione dell’atto.
9.3. Tenuto conto, tuttavia, che nella fattispecie in trattazione risulti utile fornire indicazioni conformative volte ad orientare, in caso di ripresentazione dell’istanza di accesso per cui è causa, il futuro riesercizio del potere in capo all’Ente procedente, il Collegio osserva quanto segue.
9.3.1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, oltre ad essere funzionale alla tutela giurisdizionale, consente agli amministrati e, più in generale, ai cittadini di orientare i propri comportamenti sul piano sostanziale per curare o difendere i loro interessi giuridici, con la conseguenza che esso può essere esercitato in connessione a un interesse giuridicamente rilevante, come, alla stregua delle allegazioni di parte ricorrente, è riscontrabile nel caso di specie.
Più nello specifico, ai fini dell'accesso documentale devono sussistere: a) un interesse giuridicamente rilevante del soggetto che richiede l'accesso, non necessariamente consistente in un interesse legittimo o in un diritto soggettivo, ma comunque giuridicamente tutelato; b) un rapporto di strumentalità tra tale interesse e la documentazione di cui si chiede l'ostensione; c) in ipotesi di accesso difensivo, che lo stesso sia necessario per curare o per difendere i propri interessi giuridici.
Il diritto di accesso, inoltre, secondo quanto previsto dallo stesso art. 22, co. 1, lett. d), della L. 241/1990, ha ad oggetto i documenti amministrativi, intendendosi come tali “ ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”.
Inoltre, l'istanza di accesso a documenti amministrativi deve riferirsi a ben specifici documenti e non può comportare la necessità di un'attività di elaborazione di dati da parte del soggetto destinatario della richiesta; parimenti, la richiesta di ostensione degli atti non può costituire uno strumento di controllo generalizzato dell'amministrazione nei cui confronti l'accesso viene esercitato e l'onere della prova, anche dell'esistenza dei documenti rispetto ai quali si esercita il diritto di accesso, incombe sulla parte che agisce in giudizio (cfr., ex multis , Consiglio di Stato, sez. III, 11.10.2021, n. 6822).
Sebbene, in linea di principio, non si può pretendere che l’istante in sede di accesso agli atti indichi specifici dati (quali il numero di protocollo e la data di formazione di un atto) non in suo possesso, deve in ogni caso rilevarsi che l’Amministrazione, in detta sede, è tenuta a produrre documenti individuati in modo sufficientemente preciso e circoscritto, e non anche a compiere attività di ricerca ed elaborazione degli stessi, atteso che richieste generiche sottoporrebbero l’Ente destinatario dell’istanza a ricerche incompatibili sia con la funzionalità dei plessi, sia con l’economicità e la tempestività dell’azione amministrativa, di guisa che la relativa istanza non può essere generica, eccessivamente estesa o riferita ad atti non specificamente individuati ( ex multis , Cons. Stato, sez. IV, 4 maggio 2018, n. 2665; Cons. Stato, sez. IV, 12 gennaio 2016 n. 68).
Costituisce infatti principio fondamentale quello per cui l'accesso non può ridondare in attività eccessivamente estesa di dati ed elementi e di una pluralità indifferenziata di atti della cui ricerca deve farsi carico l'Amministrazione, nei confronti della quale sussiste la legittima pretesa della stessa a non subire intralci alla propria attività istituzionale e appesantimento dell'azione amministrativa in contrasto con il canone fondamentale dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione stessa di cui all' art. 97 Cost.; in altre parole, la disciplina dell'accesso tutela l'interesse alla conoscenza e non l'interesse ad effettuare un controllo sull'Amministrazione, allo scopo di verificare eventuali e non ancora definite forme di lesione della sfera dei privati. In tal senso, l'accesso esplorativo è estraneo al perimetro di accesso delineato dagli artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990 (T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 31 dicembre 2022, n. 3751; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 13 luglio 2018, n. 7840).
9.3.2. Ciò premesso, le informazioni richieste dalla parte ricorrente, sotto un primo profilo, risultano rispondenti, in astratto, al paradigma del documento amministrativo, richiedendosi il rilascio di copia “... delle cartelle di pagamento, se esistenti, notificate nel tempo (...) con prova della notifica ”. Per consolidata giurisprudenza, a cui la Sezione accede (cfr. T.A.R. Sicilia, sez. III, 9 dicembre 2024, n. 4032), al privato che eserciti il diritto di accesso al fine di ottenere copia di cartelle esattoriali che lo riguardano non può essere negato tale diritto, atteso che al richiedente deve comunque essere garantito l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. IV, 13 aprile 2021, n. 3048; 26 febbraio 2021; n. 1667 e 20 febbraio 2020, n. 1265; Cons. Stato, sez. IV, 20 febbraio 2020, n. 1265; T.R.G.A. Bolzano, 24 gennaio 2023, n. 28 e 20 dicembre 2022, n. 328; T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 18 novembre 2022, n. 3091).
L’ostensione di tali documenti, inoltre, risulta collegata da un nesso di strumentalità necessaria con l’eventuale esercizio della propria tutela giurisdizionale, la quale, come è desumibile dalla fattispecie per cui è causa e dal contenuto dell’istanza di accesso, potrà tradursi nell’impugnazione di eventuali cartelle esattoriali di cui la stessa è destinataria, tutela che potrà essere esperita, o meno, proprio in considerazione del contenuto degli atti richiesti. È quindi di tutta evidenza che l’istanza ostensiva formulata sia stata proposta a salvaguardia delle proprie esigenze difensive, e sia supportata da un nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l'istante intende curare o tutelare, ossia la tutela della propria posizione fiscale nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.
Si rammenta, inoltre, che, per consolidata giurisprudenza, “ il giudice non deve valutare la concreta utilità che la conoscenza degli atti possa fornire al richiedente nell’ambito di una controversia giudiziaria che ha ad oggetto valutazioni amministrative altamente discrezionali, ma deve fermarsi ad uno scrutinio che si situa più “a monte”, e riguarda la strumentalità dell’accesso rispetto alle esigenze di tutela giurisdizionale esternate. Né il giudice può essere chiamato a valutare la plausibilità o la fondatezza delle censure che il richiedente intende proporre nel successivo giudizio impugnatorio ” (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 14.04.2023, n. 1268). Secondo quanto statuito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4 del 18 marzo 2021, “ la pubblica amministrazione detentrice del documento e il giudice amministrativo adìto nel giudizio di accesso ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm. non devono invece svolgere ex ante alcuna ultronea valutazione sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento richiesto nell’eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all’autorità giudiziaria investita della questione e non certo alla pubblica amministrazione detentrice del documento o al giudice amministrativo nel giudizio sull’accesso, salvo il caso di una evidente, assoluta, mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell’accesso difensivo stesso per la radicale assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 .”
Non rileva, infine, che parte della documentazione richiesta possa essere, eventualmente, già in possesso dell’istante, in quanto la possibile disponibilità da parte del richiedente degli atti oggetto dell’istanza di accesso che, peraltro, potrebbero essere stati nel frattempo dallo stesso smarriti, non impedisce l’accesso, atteso che nessuna norma dispone in tal senso (Consiglio di Stato, sez. V, 23.03.2015, n. 1545; T.A.R. Sicilia, sez. III, 9 dicembre 2024, n. 403, già citata). Il privato che, per svariate ragioni, non è più in possesso di un atto – che pur doveva diligentemente conservare – non può infatti essere mutilato nella propria difesa e ha il diritto, comunque, ad ottenerne copia per difendersi (T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 15.09.2023, n. 1134; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 14.01.2016, n. 171; in termini, T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 17.09.2015, n. 4559).
Tuttavia, deve ritenersi che nella fattispecie in esame l’accesso richiesto abbia carattere concretamente esplorativo, in quanto l’istanza ha ad oggetto una documentazione che, per quanto suscettibile di rientrare nel perimetro dei documenti amministrativi, non è resa sufficientemente individuabile (non vengono indicati gli estremi delle cartelle; non viene circoscritto il periodo storico di riferimento), atteggiandosi a sostanziale controllo generalizzato sull'attività amministrativa dell’Agenzia delle Entrate, al quale viene richiesto uno “sforzo” di individuabilità della documentazione richiesta che può esser considerato abnorme o sproporzionato.
10. Il ricorso, in definitiva, deve ritenersi infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
11. Tenuto conto delle peculiarità della fattispecie controversa e del contenuto della presente decisione, così come dell’attività difensiva svolta dall’Avvocatura dello Stato per conto dell’Amministrazione resistente, il Collegio ritiene che sussistano eccezionali ragioni per compensare le spese di lite fra le parti ai sensi dell’art. 26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AU LE, Presidente
Daniele Profili, Primo Referendario
AN CH, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN CH | AU LE |
IL SEGRETARIO