Sentenza breve 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza breve 20/04/2026, n. 7106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7106 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07106/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00852/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 852 del 2026, integrato da motivi aggiunti, proposto da NA Di IN, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Fell, AN Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Entrate, RM Pa, Commissione Interministeriale Ripam, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
AN ER ER, LE UR, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia:
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della graduatoria dei candidati vincitori della «Selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l'area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (bando di concorso n. 290773 dell'11 luglio 2025) », per la Direzione Regionale Sicilia, pubblicata il 27 novembre u.s. sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente, nella quale l'odierna parte ricorrente non risulta inclusa, a causa della presenza di un quesito errato nel proprio questionario;
-dell'avviso pubblicato sul sito web ufficiale della p.a. in data 27 novembre u.s., con cui l'Amministrazione ha reso note le graduatorie dei vincitori del concorso de quo, nella quale l'odierna parte ricorrente non risulta inclusa per la Direzione Regionale Sicilia, a causa della presenza di un quesito errato nel proprio questionario;
- ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori per la Direzione Regionale Sicilia;
- degli elenchi dei vincitori del concorso de quo, distinti per ciascuna Direzione Regionale, nella parte in cui la p.a. ha omesso di indicare le quote di riserva dei posti e gli elenchi dei candidati idonei;
-degli elenchi dei vincitori del concorso de quo, distinti per ciascuna Direzione Regionale, nella parte in cui è previsto che “n° 14 posti sono congelati in attesa dell'espletamento della prova asincrona ai sensi dell'art. 7, comma 7, del D.P.R. 487/1994”;
-dell'elenco dei candidati idonei per la Direzione Regionale Sicilia, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente;
-dell'avviso con cui la p.a. ha comunicato gli esiti (in forma anonima) della prova scritta del concorso
de quo, in data 4 novembre u.s., nella parte in cui è stato attribuito all'odierna ricorrente un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza, nel suo questionario prova, di un quesito errato;
-dell'esito della prova scritta sostenuta da parte ricorrente, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza di un quesito errato nel proprio questionario;
-del punteggio riportato da parte ricorrente all'esito della prova scritta, pari a 20,8 punti, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza di alcuni quesiti errati nel proprio questionario;
-del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta del concorso de quo, con particolare riferimento al quesito n. 14, del correttore e del foglio risposte;
-dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta del concorso
de quo, e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito n. 14, del questionario della prova scritta di parte ricorrente, in quanto manifestamente erroneo e/o fuorviante;
- per quanto di interesse, del bando di concorso, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da DI NO RI il 11\3\2026 :
- del rigetto formatosi ex art. 25, comma 3, della L. n. 214/1990 s.m.i. con riferimento all’istanza di accesso alle generalità dei controinteressati (inviata in data 05.01.2026), opposto dalle Amministrazioni odierne resistenti in data 03.02.2026.
NONCHE’ PER LA CONDANNA DELLE AMMINISTRAZIONI RESISTENTI
ad esibire e a consentire l’estrazione di copia di tutta la documentazione richiesta, in particolare le generalità complete dei candidati che hanno conseguito un punteggio pari o inferiore a 21,3 nella graduatoria finale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate e di RM Pa e di Commissione Interministeriale Ripam;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 la dott.ssa ES NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
PREMESSO che:
- con il ricorso introduttivo del giudizio, notificato in data 5.01.2026, parte ricorrente ha contestato gli esiti della selezione in epigrafe, cui ha partecipato, per non essere stata inclusa nella relativa graduatoria di merito a causa del mancato superamento della prova scritta (per aver conseguito il punteggio di 20,8/30 invece del punteggio minimo di idoneità di 21/30, a causa – in tesi – della illegittima formulazione di un quesito);
- con ricorso ex art. 116, comma 2, c.p.a., depositato in data 11.03.2026, la stessa ha poi impugnato il rigetto della istanza di accesso formulata in data 5.01.2026 per conoscere i nomi i nominativi dei candidati controinteressati, per la instaurazione del contraddittorio processuale;
- l’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio in resistenza, eccependo l’irritualità del gravame introduttivo sotto diversi profili, nonché l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso ex art. 116, comma 2, c.p.a., per aver infine comunicato i dati richiesti;
CONSIDERATO che il gravame – essendo il ricorso principale palesemente irricevibile e il ricorso accessorio improcedibile, come da eccezioni in atti e da avviso datone alle parti alla odierna camera di consiglio, ai sensi degli articoli 73 e 60 c.p.a. – può essere definito con sentenza in forma semplificata;
RILEVATO, invero, che nel ricorso introduttivo parte ricorrente, impugnando sia l’esito della prova scritta sostenuta, sia la graduatoria finale del concorso, ha dato atto di aver conosciuto l’esito negativo della prova già in data 4.11.2025 (“(…) in data 4 novembre u.s., accedendo al proprio portale, l’odierna parte ricorrente ha appurato di non aver superato la prova, avendo conseguito un punteggio pari a 20 punti, viziato tuttavia, dalla presenza di alcuni quesiti manifestamente erronei e/o fuorvianti (…), pag. 4 del ricorso”), e che il gravame, tuttavia, è stato notificato soltanto in data 5.01.2026, dunque oltre il termine decadenziale fissato dall’art. 41, comma 2, c.p.a.;
RITENUTO, pertanto, che il ricorso principale avverso la esclusione dal concorso è irricevibile per tardività, atteso che la lesione in capo alla parte ricorrente, immediatamente percettibile e conosciuta, anche per le sue motivazioni, è stata determinata dall’esito della prova scritta, mentre la graduatoria tempestivamente impugnata – che naturalmente non ricomprende la parte ricorrente, non avendo la stessa superato la prova e non potendo, dunque, comparire fra gli idonei – costituisce atto meramente consequenziale, la cui impugnativa è quindi inammissibile per carenza di interesse ove non sia ritualmente contestato il presupposto atto di esclusione (in materia, fra le molteplici, Tar Lazio sentenze nn. 13765/2023, 14618/2024, 9023/2025, Consiglio di Stato n. 1168/2022);
RILEVATO, inoltre, che il ricorso accessorio è ormai improcedibile per essere stati ostesi i dati richiesti, fermo restando che l’irricevibilità della impugnativa sulla esclusione dal concorso ne avrebbe comportato il rigetto;
RITENUTO, in conclusione, che il gravame principale avverso il mancato superamento della prova scritta e la graduatoria finale del concorso debba essere dichiarato, rispettivamente, irricevibile per tardività e inammissibile per carenza di interesse e che il ricorso ex art. 116, comma 2, c.p.a., sia invece improcedibile;
RITENUTO, infine, che le spese di lite, liquidate come nel dispositivo, debbano seguire la soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara irricevibile e inammissibile il ricorso principale, nei sensi di cui in motivazione, e improcedibile il ricorso ex art. 116, comma 2, c.p.a..
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese di lite, che liquida in Euro 1.000,00 (mille,00) oltre oneri come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA NZ, Presidente
ES NI, Primo Referendario, Estensore
MA LI, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES NI | MA NZ |
IL SEGRETARIO