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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/12/2025, n. 5367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5367 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice, Dott.ssa SA US, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 8448/2024 del Ruolo Generale, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Bersagliere n.7, C.F. , sia in proprio che quale liquidatore CodiceFiscale_1
e legale rappresentante pro-tempore della Controparte_1
”, partita IVA/ codice fiscale con sede in Palermo, via
[...] P.IVA_1
IG DE n. 33, elettivamente domiciliata in Palermo, Via Torquato Tasso
n.34, presso lo studio dell'Avv. Roberto Battaglia che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
Ricorrente
CONTRO
, ( ), in persona del suo rappresentante legale pro tempore con CP_2 P.IVA_2
sede legale in Roma nella via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosaria Ciancimino e domiciliato per l'effetto in Palermo nella via
Laurana n. 59 (ufficio legale dell'Ente)
Resistente
Oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione.
MEDIANTE DEPOSITO ALL'ESITO DELL'UDIENZA A
TRATTAZIONE SCRITTA DEL 31.10.2025 DEL SEGUENTE
DISPOSITIVO Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI-
002196267 Protocollo: INPS.5500.16/04/2024.0312741 con conseguente estinzione della pretesa in essa contenuta.
Compensa tra le parti le spese di lite.
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 03.06.2024 , proponeva opposizione Parte_1
avverso l'ordinanza n. OI 2196267 con la quale l' aveva ingiunto il CP_2
pagamento della complessiva somma di € 10.375,00 per mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori in violazione dell'art. 2 – comma 1/bis D.L. 463/1983 conv. in L. 683/1983, anno
2016.
Contestava la debenza delle somme ingiunte atteso che, notificato l'atto di accertamento, la ditta aveva provveduto al pagamento della sanzione, a nulla rilevando il ritardo.
Nelle note conclusive eccepiva la decadenza del potere impositivo atteso che - ai sensi dell'art. 14 L.689/1981 - la violazione deve essere contestata immediatamente e comunque nel termine di novanta giorni dalla commissione dell'illecito.
Chiedeva pertanto la revoca dell'ingiunzione opposta.
L' si costituiva contestando quanto dedotto e chiedeva il rigetto del ricorso, CP_2
attesa la perentorietà del termine di tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento per provvedere al pagamento della sanzione.
La causa, ritenuta matura per la decisione, acquisiti i documenti prodotti dalle parti, sulle conclusioni rassegnate dal ricorrente nelle note scritte depositate ai
CP_ sensi dell'art. 127 ter cpc e nella memoria di costituzione dell' viene decisa come in epigrafe. ^ ^ ^
La sanzione amministrativa portata dall'ordinanza ingiunzione per cui è causa è stata comminata dall' ai sensi dell'art.3, comma 6 del D.Lgs. n. 8 del 2016, CP_2
che, sostituendo l'art. 2, comma 1-bis d.l. 463/83, conv, con l. 638/83, ha depenalizzato parzialmente la fattispecie dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, prevedendo l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 10.000 ad euro 50.000 qualora l'importo omesso non sia superiore ad euro
10.000 annui.
L'opponente ha dapprima chiesto la revoca dell'ingiunzione opposta stante il pagamento della sanzione a nulla rilevando – a suo parere - che esso sia intervenuto oltre il termine di tre mesi dalla notifica.
Sotto tale profilo l'opposizione non può trovare accoglimento atteso che il termine di giorni novanta entro cui eseguire il versamento della sanzione è perentorio e decorre dalla notifica dell'atto di accertamento.
Avendo l'Istituto previdenziale provato (ed è pacificamente ammesso dal ricorrente) che l'atto di accertamento è stato notificato il 09.07.2021, da quel momento il datore di lavoro ha tre mesi per provvedere al versamento delle ritenute omesse, rimanendo per tale periodo la prescrizione sospesa (combinato disposto comma 1 quater ed 1 bis dell'art. 2 DL 12 settembre 1983, n. 463 conv. in L. 11 novembre 1983, n. 638).
L'eccezione pertanto non merita accoglimento.
Deve tuttavia rilevarsi che l'art. 14 L. n. 689/1981 stabilisce un termine perentorio di 90 giorni per l' per notificare l'accertamento di una violazione, pena la CP_2
decadenza dal potere sanzionatorio (art. 14 “La violazione quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentossanta giorni dall'accertamento…L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”).
La decadenza dalla potestà sanzionatoria dell' (Cassazione Civile Sez. L CP_2
Num. 8786 Anno 2025), sollevata dal ricorrente in sede conclusiva, può essere rilevata ex officio atteso che si tratta di eccezioni relative a istituti pubblicistici finalizzati a rendere il procedimento sanzionatorio conforme alla Costituzione.
CP_ Nel caso de quo, l' ha provato che l'atto di accertamento è stato notificato il
09.07.2021 ed è relativo ad omesso versamento di ritenute previdenziali 2016.
Va infatti sottolineato che il termine di 90 giorni indicato dall'art. 14 L. 689/81 è
CP_ un termine perentorio ed in merito l' ha emanato la circolare n. 32 del
25.02.2022, avente ad oggetto la “Depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali. Disposizioni operative per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione previste dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689”, con la quale ha precisato che tra i motivi di archiviazione dell'ordinanza ingiunzione rientra l'omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della l. n. 689/1981, ciò sia ipotesi di violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della citata legge di depenalizzazione, che per quelle commesse dopo.
Ora nelle ipotesi in cui la violazione sia stata commessa in data successiva al
6.2.2016 (entrata in vigore del D.lgs. 8/2016) come nel caso di specie, occorre individuare il dies a quo del termine di decadenza che, giusta sentenza della
Suprema Corte, in assenza di trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria e in presenza di elementi già noti all' , questo è tenuto a notificare CP_2
la violazione entro 90 giorni dal 6 febbraio 2016, data di entrata del D. Lgs. n.
8/2016 (Cass. n. 8075/2025 e 7641/2025). Nella fattispecie l'omesso versamento delle ritenute previdenziali risale al periodo
2017 di talchè, essendo stato l'atto di accertamento notificato in data 09.07.2021,
CP_ l' è decaduto dalla potestà sanzionatoria.
Ne deriva che l'ordinanza ingiunzione n. OI 002196267 notificata il 03.05.2024 deve essere annullata.
I compensi di lite vanno compensati tra le parti atteso che è stato rigettato il primo motivo di impugnazione e che l'eccezione di decadenza è stata sollevata solo in sede di note di trattazione scritta.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'esito della trattazione scritta del 09.12.2025
Il Giudice onorario
SA US
Firmato digitalmente