Sentenza breve 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 11/05/2026, n. 1065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1065 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01065/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00589/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 589 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Mason, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno - Prefettura di Venezia, in persona del Ministro pro tempore , non costituito in giudizio;
per la declaratoria di nullità o di illegittimità e quindi annullamento,
previa sospensione dell’esecuzione,
del provvedimento della Prefettura di Venezia prot. -OMISSIS- del 13 gennaio 2026, notificato il 15 gennaio 2026, con il quale è stata disposta la revoca immediata delle misure di accoglienza, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale o successivo,
con conseguente condanna dell’Amministrazione e ripristinare le misure di accoglienza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 il dott. IA De ZZ come specificato nel verbale;
Dato avviso a verbale ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA
1. Il ricorrente, cittadino del -OMISSIS-, entrato sul territorio nazionale il 1° novembre 2024, ha presentato domanda di protezione internazionale il 26 gennaio 2024 dichiarando di versare in condizioni di indigenza, ragion per cui veniva inserito presso un centro di accoglienza.
Il ricorrente nel corso del 2024 ha svolto un tirocinio (per tre mesi) ed ha avuto un contratto di apprendistato professionalizzante (periodo 27 luglio 2024 – 1° gennaio 2025), mentre nel 2025 ha avuto un rapporto di lavoro a tempo determinato (periodo 25 luglio 2025 - 24 ottobre 2025), percependo alcuni redditi, ragion per cui il Prefetto di Venezia, con decreto del 13 gennaio 2026, disponeva la revoca immediata delle misure di accoglienza già accordate al ricorrente, osservando in motivazione che: A) « dai dati acquisiti dell’INPS risulta che nel 2024 il predetto ha percepito un reddito imponibile di € 4759,00; nel 2025 il predetto ha avuto un reddito di € 3.031,00 e nel mese di ottobre 2025 un reddito di € 1.527,00 oltre ad un sussidio straordinario di €300 »; B) il ricorrente aveva « complessivamente percepito un reddito netto superiore all’importo annuo dell’assegno sociale », reddito che « gli assicura mezzi economici sufficienti in relazione a quanto previsto dall’art 23 comma 1 lettera d) del Dlgs 142/15 e che gli permetta la possibilità di acquisire autonomamente quanto ora garantitogli a carico dello Stato italiano »; C) ai sensi dell’art 23, comma 1, lettera d), d.l.gs. n. 142 del 2015, «la situazione del predetto rientra nelle fattispecie espressamente indicate dalla citata normativa quali ostative all’accesso alle misure di accoglienza a carico dello Stato italiano »; D) configurandosi la revoca delle misure di accoglienza come un « atto dovuto », non era necessaria la preventiva comunicazione dell’avvio del procedimento.
2. Il ricorrente impugnava il descritto provvedimento lamentandone l’illegittimità sotto molteplici profili, e ne chiedeva l’annullamento.
In particolare, con il primo motivo il ricorrente deduceva l’illegittimità dell’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento, sostenendo che il decreto impugnato costituisce un provvedimento discrezionale.
Con il secondo motivo il ricorrente rappresentava che i redditi da egli percepiti nel 2024 e nel 2025 erano inferiori agli importi annui dell’assegno sociale previsti per le corrispondenti annualità, per cui permanevano i requisiti reddituali prefigurati normativamente per beneficiare dell’applicazione delle misure di accoglienza.
Con il terzo motivo il ricorrente deduceva che, sulla base del contenuto del provvedimento impugnato, la Prefettura avrebbe considerato la prospettiva reddituale del ricorrente proiettata nel futuro anziché la sua disponibilità effettiva ed attuale di mezzi economici.
Infine, con il quarto motivo il ricorrente censurava il provvedimento impugnato anche per inosservanza delle previsioni normative unionali in materia di accoglienza, con specifico riferimento all’art. 20 della Direttiva 2013/33/UE. Secondo il ricorrente, tale norma indica la riduzione delle misure di accoglienza quale primo rimedio da adottare, in caso di disponibilità di risorse economiche da parte del richiedente protezione internazionale, ed impone agli Stati membri di adottare le decisioni in tema di riduzione o revoca delle misure di accoglienza tenendo conto del principio di proporzionalità. Quindi il ricorrente affermava che il principio di gradualità della revoca delle misure di accoglienza, espressione del principio di proporzionalità, non trova corrispondenza nell’intero corpus normativo del d.lgs. n. 142 del 2015, costituente recepimento della citata direttiva, e che quindi per ovviare a tale difetto è possibile sollevare una questione pregiudiziale innanzi alla Corte di giustizia ovvero – in subordine – fare diretta applicazione delle disposizioni della direttiva, con disapplicazione della normativa interna contrastante. In tale seconda ipotesi, dalla disapplicazione dell’art. 23 d.lgs. n. 142 del 2015 conseguirebbe l’annullamento del provvedimento impugnato.
Da ultimo il ricorrente chiedeva di condannare l’Amministrazione a disporre l’immediato ripristino delle misure di accoglienza.
3. L’Amministrazione non si costituiva in giudizio, malgrado la ritualità della notifica del ricorso.
4. Alla camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 la causa passava in decisione, previo avviso in ordine alla possibile definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 c.p.a..
TO
1. L’art. 14 d.l.gs. n. 142 del 2015 - dopo avere previsto, al comma 1, che il soggetto formalizzante la domanda di protezione internazionale, se “ risulta privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata per il sostentamento proprio e dei propri familiari, ha accesso … alle misure di accoglienza ” - dispone, al comma 3, secondo periodo, che “ La valutazione dell’insufficienza dei mezzi di sussistenza di cui al comma 1 è effettuata dalla prefettura - Ufficio territoriale del Governo con riferimento all’importo annuo dell’assegno sociale ”.
Il successivo art. 23, comma 1, dispone che “ Il prefetto della provincia in cui hanno sede le strutture … dispone, con proprio motivato decreto, la revoca delle misure d’accoglienza in caso di: … d) accertamento della disponibilità da parte del richiedente di mezzi economici sufficienti ”.
Le disposizioni appena riportate costituiscono recepimento, sul piano interno, dell’art. 17, par. 3, direttiva n. 2013/33/UE, secondo il quale “ Gli Stati membri possono subordinare la concessione di tutte le condizioni materiali d’accoglienza e dell’assistenza sanitaria, o di parte delle stesse, alla condizione che i richiedenti non dispongano di mezzi sufficienti a garantire loro una qualità della vita adeguata per la loro salute, nonché ad assicurare il loro sostentamento ”.
2. Dal contenuto delle riportate disposizioni emerge che: A) l’applicazione delle misure di accoglienza non costituisce un effetto automatico della presentazione della domanda di protezione internazionale, ma presuppone che il richiedente la protezione internazionale sia privo di mezzi economici sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata per il suo sostentamento (e per quello degli eventuali familiari); B) la valutazione dell’insufficienza dei mezzi di sussistenza è effettuata dalla Prefettura con riferimento all’importo annuo dell’assegno sociale; C) l’accertamento, sempre da parte della Prefettura, della disponibilità di mezzi economici sufficienti (quindi tali da eccedere l’importo annuo dell’assegno sociale) in capo al soggetto che beneficia delle misure di accoglienza comporta la revoca delle misure stesse.
Secondo la giurisprudenza, anche di questo Tribunale, ai fini della revoca delle misure di accoglienza le risorse economiche dell’interessato, oltre ad eccedere l’importo annuo dell’assegno sociale, « devono essere di carattere stabile e/o duraturo e, comunque, devono riferirsi ad un arco temporale minimo di 1 anno ed alle attuali condizioni dello straniero richiedente la protezione internazionale » (T.A.R. Veneto, sez. III, 20 marzo 2005, n. 376). Tale conclusione è aderente al disposto dell’art. 17, par. 4, direttiva n. 2013/33/UE, il quale richiede l’esistenza di “ sufficienti risorse ” e che l’occupazione del soggetto si protragga “ per un ragionevole lasso di tempo ”.
Pertanto, anche qualora il richiedente la protezione internazionale sia titolare di un rapporto lavorativo, l’Amministrazione non può automaticamente disporre la revoca delle misure di accoglienza accordategli, ma deve previamente accertare (all’esito di una compiuta istruttoria ed esternandone i relativi esiti in sede di motivazione) la prevedibile stabilità nel corso del tempo del rapporto lavorativo stesso e l’ammontare del reddito che ne scaturisce, così da appurare con ragionevole certezza che il cittadino straniero si trovi in condizioni economiche tali da poter provvedere autonomamente ai propri bisogni materiali fondamentali.
3. Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, risulta fondato il secondo motivo, con il quale il ricorrente deduce la violazione degli artt. 14 e 23 d.l.gs. n. 142 del 2015, sostenendo di avere percepito negli anni 2024 e 2025 redditi inferiori all’importo annuo dell’assegno sociale.
Come riportato in precedenza, nel provvedimento impugnato l’Amministrazione ha dato atto che « dai dati acquisiti dell’INPS risulta che nel 2024 » il ricorrente ha « percepito un reddito imponibile di € 4759,00 », e che « nel 2025 il predetto ha avuto un reddito di € 3.031,00 e nel mese di ottobre 2025 un reddito di € 1.527,00 oltre ad un sussidio straordinario di €300 » (per un totale di € 4.858,00), sostenendo che in tal modo egli avrebbe « complessivamente percepito un reddito netto superiore all’importo annuo dell’assegno sociale ».
Tuttavia, per l’anno 2024 l’importo dell’assegno sociale è stato pari ad € 6.947,33, mentre per l’anno 2025 detto importo ammontava ad € 7.002,84. I redditi percepiti dal ricorrente (secondo quanto indicato dall’Amministrazione intimata) sono stati quindi nettamente inferiori all’importo dell’assegno sociale in entrambe le ricordate annualità. E poiché, in base al ricordato art. 14, comma 3, d.l.gs. n. 142 del 2015, “ La valutazione dell’insufficienza dei mezzi di sussistenza di cui al comma 1 è effettuata … con riferimento all’importo annuo dell’assegno sociale ”, non risulta integrato il presupposto dell’accertamento della percezione “ di mezzi economici sufficienti ” che prevede la revoca delle misure di accoglienza ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. d), del medesimo testo normativo.
Va inoltre aggiunto che la dedotta violazione di legge sussisterebbe anche nel caso in cui l’Amministrazione, inserendo l’avverbio « complessivamente » nel testo del provvedimento, avesse voluto indicare che il superamento dell’importo dell’assegno sociale era avvenuto in dipendenza del totale dei redditi percepiti dal ricorrente nelle due ricordate annualità. Ed infatti, il termine “ annuo ” utilizzato dal legislatore con riferimento all’importo dell’assegno sociale (costituente il parametro di valutazione della sufficienza o meno dei mezzi economici a disposizione dal richiedente protezione internazionale) comporta – stante l’art. 12, comma 1, delle cd. preleggi – che la valutazione della sufficienza dei mezzi economici deve effettuarsi con riferimento al reddito che il soggetto ha percepito nell’arco di un anno solare, e non in periodi temporali più ampi.
4. Il provvedimento impugnato è quindi illegittimo per violazione del combinato disposto degli artt. 14, comma 3, e 23, comma 1, lett. d), d.l.gs. n. 142 del 2015, avendo l’Amministrazione ritenuto sufficiente a giustificare la revoca delle misure di accoglienza la percezione di un reddito annuo inferiore a quello dell’importo dell’assegno sociale previsto per i corrispondenti periodi, e tale circostanza esime il Collegio dal verificare il carattere stabile, o meno, dei redditi percepiti.
Pertanto il provvedimento impugnato dev’essere annullato, con assorbimento dei restanti motivi, dal cui accoglimento il ricorrente medesimo non potrebbe conseguire maggiori utilità.
All’annullamento del provvedimento impugnato consegue l’accoglimento della domanda di condanna dell’Amministrazione a disporre l’immediato ripristino delle misure di accoglienza in favore del ricorrente, non risultando dagli atti di causa ulteriori ragioni ostative alla concessione del beneficio.
5. Nulla va disposto relativamente alle spese di giudizio – che in applicazione del principio della soccombenza andrebbero poste a carico dell’Amministrazione intimata – in quanto il ricorrente è stato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato (con decreto 31 marzo 2026 n. 48 della competente Commissione), il che comporta che l’Amministrazione dovrebbe essere condannata a rifondere le spese di lite con pagamento in favore dello Stato, in applicazione dell’art. 133 del n. 115 del 2002, secondo il quale “ Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato ”, precetto che però non può riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale, qual è il Ministero dell’Interno, come affermato da una consolidata giurisprudenza (in particolare, Cass. civ., sez. I, 26 giugno 2023, n. 18162).
La liquidazione dell’onorario del difensore verrà effettuata con separato decreto a seguito della presentazione della relativa richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento in epigrafe indicato e condanna l’Amministrazione a disporre l’immediato ripristino delle misure di accoglienza in favore del ricorrente.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
Carlo RI, Presidente
Andrea De Col, Consigliere
IA De ZZ, Referendario, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| IA De ZZ | Carlo RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.