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Sentenza 2 maggio 2024
Sentenza 2 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 02/05/2024, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2024 |
Testo completo
N. 722/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott. Maria Ida Ercoli Consigliere
Dott. Anna Bora Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 722 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021 e promossa
da
(C.F.: - P.IVA ) rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 difesa dall'Avv. Renato Egidi
APPELLANTE
Contro
(C.F.: Controparte_1
) rappresentato e difeso dall' Avv. Floro Flori P.IVA_3
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Ancona N. 340/2021 pubblicata il 10.03.2021.
CONCLUSIONI pagina 1 di 14 Dell'appellante: “…contesta tutto quanto dedotto, argomentato e richiesto dall' e nel riportarsi ai precedenti scritti difensivi insiste per l'accoglimento CP_1 delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione in appello qui di seguito trascritte: Piaccia alla Corte di Appello ecc.ma, contrariis reiectiis, IN IA
PRINCIPALE: in accoglimento dei motivi esposti con il presente atto di appello riformare la sentenza n. 340/2021 del Tribunale di Ancona nella persona del
Giudice Onorario dott. Claudio Cicconi pubblicata il 10 marzo 2021 e per l'effetto respingere ogni domanda svolta dall' Parte_2 contro la in quanto infondata in fatto e diritto;
SEMPRE IN IA Parte_1
PRINCIPALE: condannare l' in Parte_2 persona del suo legale rappresentante pro - tempore alla restituzione in favore della della somma di euro 161.251,90 dalla medesima corrisposta in Parte_1 virtù della efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, oltre interessi maturati e maturandi dal 26 aprile 2021, data del pagamento, sino al saldo;
Con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio. IN IA
TO : Previa revoca dell'ordinanza reiettiva d'essa emessa dal Tribunale di Ancona a scioglimento della riserva trattenuta all'udienza del 30 settembre
2020, e senza che ciò comporti una inversione dell'onus probandi, piaccia alla
Corte di Appello Ecc.ma disporre consulenza tecnica d'Ufficio medico legale per accertare e descrivere, esaminati gli atti e documenti di causa ed effettuata ogni necessaria indagine, le lesioni riportate da in conseguenza Parte_3 del sinistro stradale occorso in Chiaravalle l'11/5/2013, stabilendone la natura, le cause generatrici, gli esiti in termini di invalidità, tanto temporanea che permanente, che ne fossero derivati, specificatamente accertando lo stato precedente del periziando, valutate a tal fine le patologie preesistenti, la percentuale di eventuali esiti che fossero riferibili alla lesione riportata nell'incidente stradale dell'11/5/2013 e quella, invece, riferibile e conseguenza, di autonoma incidenza sullo di , delle patologie Pt_4 Parte_3 preesistenti, accertando e stabilendo, altresì tutto quant'altro eventualmente utile al fine del decidere ed in particolare la sussistenza, o meno, in capo al medesimo
di una riduzione della propria capacità lavorativa oltre i 2/3 in nesso Parte_3
pagina 2 di 14 causale immediato e diretto con il sinistro dell'11 maggio 2013. Con richiesta di concessione dei termini di cui all'art.190 cpc per il deposito delle memorie conclusive.”
Dell'appellato: “…si contestano tutte le difese avversarie e si insiste per
l'accoglimento delle conclusioni formulate con la memoria di costituzione in appello [“…IN IA PRELIMINARE: dichiarare il giudicato di cui in narrativa, con ogni conseguente statuizione. NEL MERITO: respingere in toto l 'appello avversario e per l 'effetto confermare la sentenza di primo grado, con reiezione anche della domanda di restituzione della somma di € 161.251,90 ex adverso formulata con l'atto di appello. Con vittoria di spese in ambo i gradi di giudizio.”] integrate come segue: Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita dichiarare
l'inammissibilità delle deduzioni difensive ex adverso formulate con le note di trattazione scritta del 20.1.22”.
FATTI DI CAUSA
I.) Con la sentenza n. 340/2021 il Tribunale di Ancona, accogliendo la domanda surroga proposta dall' (nel prosieguo per Parte_5 brevità, ) nei confronti della società ha condannato CP_1 Parte_1 quest'ultima al pagamento, in favore dell'ente di previdenza, della somma di €.
149.585,54 – erogata dal predetto Istituto al suo assicurato, Parte_3
, a titolo di assegno di invalidità per i postumi ricollegabili al sinistro
[...] stradale avvenuto in Chiaravalle (AN) in data 11.5.2013 nel quale lo stesso era rimasto coinvolto, quale trasportato su un veicolo assicurato con - Parte_1 oltre rivalutazione Istat ed interessi legali fino alla data di pubblicazione della sentenza;
il Tribunale ha inoltre integralmente compensato tra le parti le spese di giudizio.
II.) Ha proposto appello la per i motivi di seguito illustrati, Parte_1 chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, la reiezione della domanda formulata dall' e la condanna dell' alla restituzione di quanto versato CP_1 Pt_2 in esecuzione della decisione di primo grado.
pagina 3 di 14 III.) Si è costituito l' insistendo nella fondatezza della propria pretesa e CP_1 concludendo per il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
IV.) Preso atto delle note scritte depositate con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.) L'appellante, riepilogata la vicenda processuale, ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe affidandosi a tre distinti motivi.
1.a) Anzitutto ha lamentato la ”erronea applicazione dell'art. 14 della legge
222/1984 e dell'art. 141 d.lgs. 209/2005, nonché travisamento ed omessa valutazione delle risultanze istruttorie e delle stesse allegazioni di parte attrice in merito alla esclusiva responsabilità del sinistro stradale dell'11 maggio CP_1
2013 in capo a;
omessa e contraddittoria motivazione su un punto Controparte_2 decisivo della controversia” censurando la pronuncia nella parte in cui il Tribunale ha riconosciuto la possibilità che il diritto di surroga di cui all'art. 14 della legge n. 222/1984, previsto a favore dell'assicuratore pubblico, possa essere esercitato anche attraverso la proposizione dell'azione diretta di cui all'art. 141 del Codice delle Assicurazioni Private verso la compagnia di assicurazione del vettore, senza peraltro accertare la sussistenza quantomeno di un concorso di colpa nella determinazione del sinistro da parte del conducente del veicolo sul quale il danneggiato era trasportato.
Ad avviso dell'appellante dirimente sul punto è la lettera della norma di cui all'art. 14 citato – posta dall' a fondamento della domanda - che fa espresso CP_1 riferimento solamente ai terzi responsabili ed alle loro compagnie di assicurazione con la conseguenza che presupposto necessario per proporre detta azione contro l'assicuratore della r.c.a. è la responsabilità, esclusiva o concorrente, del suo assicurato.
pagina 4 di 14 In assenza di colpa nella causazione del sinistro dell'11.05.2013 in capo alla signora , proprietaria e conducente del veicolo assicurato con la Controparte_3
a bordo del quale era trasportato il , ed essendo invece Parte_1 Parte_3 pacifica la responsabilità esclusiva di , conducente del veicolo Controparte_2 antagonista (assicurato presso la - riconosciuta anche dall' sin CP_4 CP_1 dall'atto di citazione, desumibile dalle risultanze del rapporto redatto dalla Polizia
Municipale di Chiaravalle e confermata in sede di dichiarazioni testimoniali dalla teste - l'azione di cui si tratta è, secondo l'appellante, Testimone_1
“inibita, inammissibile ed infondata contro così come quella ai sensi Pt_1 dell'art. 141 Cod. Ass.”.
Inoltre, ha osservato la il Tribunale non ha tenuto conto del Parte_1 fatto che il contenuto della pretesa surrogatoria incontra sempre due limiti ricollegabili al fatto che l'assicuratore sociale non può pretendere dal terzo responsabile più di quanto egli abbia pagato al beneficiario né un importo maggiore del danno che il terzo responsabile ha effettivamente causato alla vittima, stimato secondo le regole del diritto civile.
1.b) Con il secondo motivo di appello, la ha censurato la Parte_1 pronuncia sotto il profilo del “travisamento ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie attestanti le preesistenti patologie delle quali era affetto Parte_3
e conseguente erronea applicazione del rapporto di causalità giuridica e
[...] dell'art. 1223 c.c.; violazione delle regole della formazione della prova e di quanto statuito dall'art. 2697 c.c.” lamentando il fatto che il primo giudice non ha tenuto in alcuna considerazione l'eccezione relativa all'assenza di qualsivoglia collegamento dell'invalidità - in ragione della quale il è stato Parte_3 riconosciuto titolare del relativo assegno - con il sinistro dell'11.05.2013 in seguito al quale veniva diagnosticato un “verosimile trauma distrattivo al rachide cervico-lombare in pz con esiti di recente stabilizzazione vertebrale del tratto L-S”
(con prognosi di 10 giorni) e, dunque, venivano accertati esiti lesivi di minima consistenza, del resto coerenti con un urto di lievissima entità, dimostrato dal fatto che, per riparare i danni al veicolo sul quale il era trasportato, è Parte_3 stata stimata una spesa di soli € 281,00.
pagina 5 di 14 A tale proposito l'appellante ha evidenziato che il consulente medico legale della Compagnia ha accertato che, come conseguenza immediata e diretta del sinistro, il riportò una distorsione-distrazione delle colonna vertebrale Parte_3
e cervicale e di quella dorsale con 60 giorni di inabilità temporanea e un danno biologico di appena l'1,5% stimando che “Non vi è danno alla capacità lavorativa di in conseguenza dell'evento in esame: un eventuale Parte_3 danno lavorativo che dovesse residuare a distanza di tempo andrà interamente attribuito alla patologia cronica-degenerativa discale cervicale e soprattutto lombare”.
In considerazione di ciò la ha evidenziato di aver eccepito che Parte_1
l'invalidità riconosciuta dall' aveva trovato ragione in pregresse patologie CP_1 delle quali il era da tempo affetto e che non erano ricollegabili al Parte_3 sinistro dell'11.05.2013, tenuto presente anche che la stessa controparte, nella relazione medico legale del 10 ottobre 2013 (allegata dall' ), aveva dato CP_1 atto del fatto che “Nel novembre 2011 riferisce trauma distrattivo al rachide dorso -lombare ……Riscontro di discopatia L4 L5 ed L5 S1. Ha trattato la sintomatologia dolorosa con trattamento analgesico c/o terapia del dolore di Jesi
– Ancona ma senza produrre significativi risultati. Nel maggio us 2013 ricovero
c/o di Torrette di AN con intervento di stabilizzazione posteriore L5 Org_1
S1 con riferito discreto recupero algo disfunzionale. Nello stesso mese di maggio
2013 dopo pochi giorni dalla dimissione riferisce politrauma da incidente stradale in qualità di passeggero dell'auto della moglie che ne era alla guida con RCA accertata a suo dire da verbale di pubblica sicurezza intervenuta sul posto e valutazione di danno biologico ancora in corso”.
Secondo l'appellante, dunque, il primo giudice il Tribunale, attribuendo efficacia probatoria al contenuto delle relazioni medico-legali dell' ha violato CP_1 il principio di formazione della prova nel contraddittorio delle parti ed ha omesso di verificare, mediante l'ausilio di una CTU richiesta da la Parte_1 sussistenza, in capo al danneggiato, del requisito per il riconoscimento dell'assegno di invalidità per cui è causa ovvero l'elemento della riduzione a meno di 1/3 della capacità lavorativa e, soprattutto, se detta riduzione fosse, o meno,
pagina 6 di 14 in rapporto causale con le lievissime lesioni riportate nel sinistro stradale ovvero con le patologie preesistenti.
Inoltre, ha proseguito l'appellante, anche volendo ipotizzare che le lievi lesioni riportate dal siano valse a fargli superare la soglia invalidante di più di Parte_3
2/3 della capacità lavorativa, il primo giudice, nell'accogliere integralmente la domanda avversaria senza accertare quali fossero le effettive condizioni di salute prima dell'incidente, ha violato l'art. 1223 c.c. che limita la risarcibilità ai soli danni che siano conseguenza immediata e diretta dell'illecito cosicché il risarcimento dovuto dal responsabile (che, peraltro, non è l'assicurato , Pt_1 ma l'assicurato non potrebbe mai essere maggiore di quello civilistico CP_4 ricollegabile causalmente al fatto a lui addebitabile.
1.c) Con il terzo motivo di appello, la ha censurato la pronuncia Parte_1 anche sotto il profilo della regolamentazione delle spese di lite, integralmente compensate tra le parti, da riformarsi nel senso della condanna a carico di CP_1 in virtù del principio della soccombenza.
1.d) La Compagnia appellante ha infine chiesto la restituzione dell'importo di €
161.251,90 - oltre interessi dalla data del pagamento al saldo - versato all' CP_1 in esecuzione della sentenza impugnata.
2) L' , costituendosi, ha eccepito anzitutto la irrevocabilità della sentenza Pt_2 relativamente al quantum della pretesa creditoria, non espressamente impugnato dalla controparte, ed ha contestato l'interpretazione dell'art. 14 l. 222/84 fornita da dovendosi, invece, ritenere che la locuzione “terzi responsabili” di cui Pt_1 alla citata norma comprenda tutti i soggetti in qualche modo concorrenti nella causazione del danno e, dunque, nel caso di specie, anche il vettore e di conseguenza la compagnia assicuratore dell'auto dal medesimo condotta, tenuto presente che la diversa tesi sostenuta dall'appellante implicherebbe una illegittima limitazione del diritto di surroga previsto dal citato art. 14.
Secondo l'appellato è infondata anche l'eccezione di inapplicabilità dell'art. 141
Cod. Ass. in quanto il disposto della norma è chiaro nell'attribuire l'obbligo del risarcimento in capo alla compagnia assicuratrice del veicolo del vettore, a pagina 7 di 14 prescindere dalla responsabilità dei conducenti degli altri mezzi coinvolti nel sinistro.
L'Istituto ha evidenziato, inoltre, che le pregresse patologie del danneggiato sono irrilevanti essendo, invece, proprio il sinistro ciò che ha provocato il superamento del gradiente invalidante stabilito dall'art. 1 L. 222/84, così come confermato dalla documentazione medica prodotta.
Secondo la prospettazione dell' , le doglianze sono infondate e, di Pt_2 conseguenza, va rigettata la domanda di restituzione della somma già versata da
Parte_1
3.) Va preliminarmente rilevato che come emerge dal contenuto dell'atto di appello, l'unico aspetto che non ha costituito oggetto di impugnazione riguarda il conteggio svolto autonomamente dall' - riportato poi nella sentenza del CP_1
Tribunale - relativo alla capitalizzazione dell'assegno di invalidità riconosciuto al
: non si tratta pertanto di un mancato appello sulla entità della Parte_3 pretesa creditoria, invece contestata sia in ordine all'an che al quantum (con i primi due motivi di appello, sopra riepilogati), ma solo sul calcolo effettuato dall'istituto in ordine all'importo capitalizzato dell'assegno.
4.1) Le doglianze articolate dall'appellante con i primi due motivi di gravame – che per la stretta connessione delle questioni trattate possono essere esaminate congiuntamente - sono fondate, nei limiti e per le ragioni di seguito indicate: invero, pur non essendo condivisibili le argomentazioni svolte dalla Parte_1 in ordine alla interpretazione dell'art. 141 del D.Lg.vo n. 209/2005 e dell'art. 14 della L. n. 222/1984, posti a fondamento della azione proposta dall' , si CP_1 ritiene che la domanda avanzata dall'istituto non sia meritevole di accoglimento.
4.2) Per quanto rileva ai fini della decisione, si osserva anzitutto che la disposizione l'art. 141 cit. stabilisce che “Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'art. 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno pagina 8 di 14 nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo”.
La giurisprudenza della Terza Sezione civile della Suprema Corte ha espresso due diversi orientamenti, uno, che include nel “caso fortuito” anche la condotta colposa del conducente del veicolo antagonista a quello del vettore (Cass. civ. sez. III n. 4147/2019; Cass. civ. sez. III n. 8386/2020) e, un altro, che invece esclude tale possibilità e sostiene che il fortuito si identifica con l'incidenza di fattori naturali e umani estranei alla circolazione (Cass. civ. sez. III n.
17963/2021).
Ritiene il Collegio di aderire a quest'ultimo orientamento tenuto presente che tale principio è stato successivamente affermato dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte con la sentenza n. 35318/2022 e recentemente ribadito dalla terza sezione della Cassazione (sentenza n. 1044/2024).
Non vi è infatti motivo di discostarsi dalle condivisibili argomentazioni dei giudici di legittimità i quali, tenuto conto delle diverse soluzioni sopra indicate, hanno chiarito che “a prescindere da ogni considerazione sulla esatta nozione giuridica di caso fortuito e sulla sua omogeneità nell'ambito dell'ordinamento, deve considerarsi che è la stessa disposizione del 1 comma dell'art. 141 cod. ass. - letta nel suo complesso e alla luce della ratio che la sostiene - che porta ad escludere che la nozione di caso fortuito ivi evocata possa essere estesa fino a comportare un preliminare accertamento sulla assenza di corresponsabilità del vettore.
L'incipit "salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito" non può che essere letto in correlazione con l'inciso "a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei veicoli coinvolti nel sinistro" e una siffatta lettura (che dev'essere necessariamente coordinata, a meno di non voler postulare una insanabile contraddizione interna fra l'incipit e l'inciso e di non voler arbitrariamente dare preminenza alla prima delle due espressioni) evidenzia come il legislatore abbia inteso escludere, in prima battuta, ogni accertamento concernente la colpa dei conducenti, che è riservato alla fase di rivalsa e che non può pertanto essere recuperato nell'ambito della salvezza del caso fortuito;
il che
pagina 9 di 14 risulta coerente con la finalità della norma di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro (rimessi all'eventuale fase successiva).
Deve pertanto ritenersi che - come sostenuto da Cass. 17963/2021 - nella cornice del giudizio configurato dall'art. 141, comma 1 cod. ass., in cui si prescinde dall'accertamento delle responsabilità del sinistro, il caso fortuito che vale ad esimere l'assicuratore del vettore dal risarcimento in favore del trasportato è nozione distinta dalla condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto e deve intendersi circoscritto alle cause naturali e ai danni causati da condotte umane indipendenti dalla circolazione di altri veicoli” (Cass. civ. SS.UU. n. 35318/2022).
4.3) Sulla base di tali considerazioni si ritiene che le questioni in ordine responsabilità dei conducenti dei due veicoli coinvolti nel sinistro (quello a bordo del quale viaggiava il danneggiato – assicurato con la – e quello Parte_1 condotto dal - assicurato con la siano estranee CP_2 Controparte_5 all'oggetto del presente procedimento, atteso che con la domanda di surrogazione, avente ad oggetto il recupero delle somme versate all'assistito a titolo di assegno di invalidità, l' è subentrato nella stessa posizione del CP_1 danneggiato (trasportato) e, pertanto, come quest'ultimo, è legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore del vettore sulla base della allegazione e prova del danno e del nesso causale, a prescindere dalle eventuali condotte colpose dei conducenti.
Infatti – come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità - l'art.141 del d.lgs.
n. 209 del 2005, che consente al terzo trasportato di agire nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso causale, "a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro", introduce una tutela rafforzata del danneggiato trasportato al quale può essere opposto il solo "caso fortuito", da identificarsi – come si è detto - non già con la condotta colposa del conducente pagina 10 di 14 dell'altro veicolo coinvolto, ma con l'incidenza di fattori naturali e umani estranei alla sua circolazione (Cass. civ. n. 17963/2021).
Alla luce dell'art. 141 cit. non è condivisibile l'assunto dell'appellante secondo cui la espressione “terzi responsabili” contenuta nell'art. 14 L. 222/1984 non comprende il vettore del trasportato: infatti, come già detto, considerato che quella esercitata dall' nella presente causa è un'azione di surroga (ai sensi del CP_1 citato art. 14), l' subentra nella stessa posizione giuridica del proprio Pt_2 assicurato e, quindi, può esercitare tutte le azioni che il medesimo può proporre, compresa quella ex art. 141 D. Lgs 209/2005.
4.4) Tenuto presente che l' subentra nella stessa posizione giuridica del CP_1 danneggiato-trasportato, gravano sul medesimo gli stessi oneri di allegazione e prova che sarebbero stati a carico del trasportato nel giudizio dallo stesso proposto nei confronti dell'assicuratore del vettore: di conseguenza l' deve Pt_2 anzitutto allegare e poi dimostrare la natura e la entità del danno subito dal trasportato in seguito al sinistro ed il nesso causale tra il pregiudizio e l'incidente, potendo il danneggiato richiedere il risarcimento solo dei danni derivanti dalle lesioni ricollegabili al sinistro e potendo, di conseguenza, l'ente previdenziale surrogarsi, in tali limiti, nel relativo diritto.
4.5) Nella fattispecie in esame l' non ha allegato la natura e la entità del Pt_2 danno subito dal trasportato che quest'ultimo, nei limiti delle conseguenze dirette ed immediate del sinistro e dell'aggravamento delle condizioni di salute, avrebbe potuto richiedere alla Compagnia di Assicurazione del vettore.
Risulta dalla documentazione prodotta che il era affetto da Parte_3 pregresse ed importanti patologie già in epoca anteriore al sinistro dell'11.5.2013 tanto da doversi sottoporre, solo pochi giorni prima dell'incidente, ad un intervento chirurgico (v. comunicazione 26.09.2017 allegata sub documento CP_1
10 fascicolo I° grado dell'Istituto in cui si legge che “...egli era reduce da un intervento di stabilizzazione posteriore L5 S1 con viti transpeduncolari e barre flessibili, quale conseguenza a sua volta di un infortunio sul lavoro occorsogli nel novembre 2011”).
pagina 11 di 14 L'Ente ha dedotto e richiesto il rimborso della intera somma versata all'assicurato sul presupposto che le lesioni subite dal medesimo in occasione del sinistro hanno comportato il superamento della soglia invalidante (oltre i 2/3) della capacità lavorativa.
Tuttavia, trattandosi di un aggravamento di una pregressa invalidità già esistente e ricollegabile ad un diverso e precedente infortunio, il danneggiato avrebbe potuto ricevere dalla Compagnia di assicurazione (del Parte_3 vettore) esclusivamente l'eventuale danno direttamente ricollegabile alle lesioni riportate in occasione del sinistro e non anche quello accertato dall' in base CP_1 alla complessiva invalidità.
La domanda dell' , basata sulla asserita irrilevanza della preesistenza di CP_1 patologie pregresse e quindi su presupposti diversi da quello che lo stesso danneggiato avrebbe potuto porre a fondamento della pretesa risarcitoria nei confronti dell'assicuratore ai sensi dell'art. 141 cit., non è quindi meritevole di accoglimento, avendo l'Istituto dedotto il diritto al rimborso della somma senza tuttavia allegare, a sostegno della richiesta, se e in quali limiti le lesioni subite dall'assicurato in occasione del sinistro hanno influito sulla capacità lavorativa e sulla integrità psicofisica del medesimo.
Tale allegazione risultava necessaria ai fini del riconoscimento del diritto dell' - essendosi quest'ultimo surrogato nella medesima posizione giuridica CP_1 del danneggiato - tenuto presente anche che, nel caso di specie, come rilevato dall'appellante e come risulta dai documenti prodotti, le lesioni ricollegabili all'incidente di cui si discute risultano lievi, essendosi trattato di un
“verosimile trauma distrattivo al rachide cervico-lombare in pz con esiti di recente stabilizzazione vertebrale del tratto L-S” che ha comportato una prognosi di 10 giorni (v. certificato del Pronto Soccorso), e sono conseguenti ad un urto di modesta entità (come si desume dalle fotografie allegate al rapporto della Polizia
Municipale intervenuta subito il sinistro, che evidenziano alcune striature superficiali della carrozzeria, soprattutto all'altezza della ruota posteriore sinistra del veicolo a bordo del quale si trovava il , ed il parziale Parte_3 danneggiamento del disco copriruota).
pagina 12 di 14 In difetto delle allegazioni di cui si è detto, sono fondate le doglianze dell'appellante dirette ad evidenziare la mancanza del necessario collegamento tra la invalidità, in ragione della quale il è stato riconosciuto titolare Parte_3 del relativo assegno, ed il sinistro dell'11.5.2013: l'appello va quindi accolto.
Per le considerazioni svolte, che assorbono l'esame delle altre questioni trattate dalle parti, non è necessario disporre la CTU richiesta dall'appellante.
4.6) Pertanto, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, la domanda proposta dall' nei confronti di va CP_1 Parte_1 respinta: di conseguenza, come richiesto dall'appellante, va disposta la restituzione della somma corrisposta da all' in esecuzione della Parte_1 CP_1 sentenza appellata, pari ad € 161.251,90 (v. documenti 2,3,4 allegati all'atto di appello attestanti l'avvenuto pagamento effettuato mediante bonifico avente valuta 26.4.2021), oltre interessi legali, dalla data del pagamento al saldo effettivo.
5.1) La riforma della sentenza impugnata, conseguente all'accoglimento dell'appello per le ragioni indicate, impone di procedere ad una nuova regolamentazione delle spese processuali, incluse quelle relative al primo grado di giudizio, in relazione all'esito complessivo della lite: è quindi assorbito l'esame del terzo motivo di impugnazione relativo alla statuizione sulle spese.
5.2) In applicazione del principio di soccombenza, al quale non si ravvisano ragioni di deroga, l' va condannato a rifondere alla controparte le spese di CP_1 lite di entrambi i gradi, liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, della natura delle questioni e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, accoglie l'appello proposto da nei Parte_1 confronti dell' , avverso la sentenza n. Controparte_1
340/2021 pubblicata il 10.3.2021, e, in riforma della sentenza impugnata, respinge la domanda proposta dall' ; Controparte_1
pagina 13 di 14 per l'effetto, condanna l' alla Controparte_1 restituzione, in favore di della somma di € 161.251,90, oltre Parte_1 interessi legali dal 26 aprile 2021 al saldo.
Condanna l' a rifondere alla controparte Parte_5 le spese di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano, quanto al primo grado, in complessivi €. 10.500,00 di cui € 1.900,00 per la fase di studio, € 1.200,00 per la fase introduttiva, € 4.200,00 per la fase di trattazione ed istruttoria ed
€3.200,00 per la fase decisionale, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge, e, quanto al presente grado, in complessivi € 7.500,00 di cui €
2.200,00 per la fase di studio, € 1.500,00 per la fase introduttiva, € 3.800,00 per la fase decisionale, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 9 aprile 2024.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Anna Bora
Il Presidente
Dott. Guido Federico
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott. Maria Ida Ercoli Consigliere
Dott. Anna Bora Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 722 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021 e promossa
da
(C.F.: - P.IVA ) rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 difesa dall'Avv. Renato Egidi
APPELLANTE
Contro
(C.F.: Controparte_1
) rappresentato e difeso dall' Avv. Floro Flori P.IVA_3
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Ancona N. 340/2021 pubblicata il 10.03.2021.
CONCLUSIONI pagina 1 di 14 Dell'appellante: “…contesta tutto quanto dedotto, argomentato e richiesto dall' e nel riportarsi ai precedenti scritti difensivi insiste per l'accoglimento CP_1 delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione in appello qui di seguito trascritte: Piaccia alla Corte di Appello ecc.ma, contrariis reiectiis, IN IA
PRINCIPALE: in accoglimento dei motivi esposti con il presente atto di appello riformare la sentenza n. 340/2021 del Tribunale di Ancona nella persona del
Giudice Onorario dott. Claudio Cicconi pubblicata il 10 marzo 2021 e per l'effetto respingere ogni domanda svolta dall' Parte_2 contro la in quanto infondata in fatto e diritto;
SEMPRE IN IA Parte_1
PRINCIPALE: condannare l' in Parte_2 persona del suo legale rappresentante pro - tempore alla restituzione in favore della della somma di euro 161.251,90 dalla medesima corrisposta in Parte_1 virtù della efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, oltre interessi maturati e maturandi dal 26 aprile 2021, data del pagamento, sino al saldo;
Con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio. IN IA
TO : Previa revoca dell'ordinanza reiettiva d'essa emessa dal Tribunale di Ancona a scioglimento della riserva trattenuta all'udienza del 30 settembre
2020, e senza che ciò comporti una inversione dell'onus probandi, piaccia alla
Corte di Appello Ecc.ma disporre consulenza tecnica d'Ufficio medico legale per accertare e descrivere, esaminati gli atti e documenti di causa ed effettuata ogni necessaria indagine, le lesioni riportate da in conseguenza Parte_3 del sinistro stradale occorso in Chiaravalle l'11/5/2013, stabilendone la natura, le cause generatrici, gli esiti in termini di invalidità, tanto temporanea che permanente, che ne fossero derivati, specificatamente accertando lo stato precedente del periziando, valutate a tal fine le patologie preesistenti, la percentuale di eventuali esiti che fossero riferibili alla lesione riportata nell'incidente stradale dell'11/5/2013 e quella, invece, riferibile e conseguenza, di autonoma incidenza sullo di , delle patologie Pt_4 Parte_3 preesistenti, accertando e stabilendo, altresì tutto quant'altro eventualmente utile al fine del decidere ed in particolare la sussistenza, o meno, in capo al medesimo
di una riduzione della propria capacità lavorativa oltre i 2/3 in nesso Parte_3
pagina 2 di 14 causale immediato e diretto con il sinistro dell'11 maggio 2013. Con richiesta di concessione dei termini di cui all'art.190 cpc per il deposito delle memorie conclusive.”
Dell'appellato: “…si contestano tutte le difese avversarie e si insiste per
l'accoglimento delle conclusioni formulate con la memoria di costituzione in appello [“…IN IA PRELIMINARE: dichiarare il giudicato di cui in narrativa, con ogni conseguente statuizione. NEL MERITO: respingere in toto l 'appello avversario e per l 'effetto confermare la sentenza di primo grado, con reiezione anche della domanda di restituzione della somma di € 161.251,90 ex adverso formulata con l'atto di appello. Con vittoria di spese in ambo i gradi di giudizio.”] integrate come segue: Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita dichiarare
l'inammissibilità delle deduzioni difensive ex adverso formulate con le note di trattazione scritta del 20.1.22”.
FATTI DI CAUSA
I.) Con la sentenza n. 340/2021 il Tribunale di Ancona, accogliendo la domanda surroga proposta dall' (nel prosieguo per Parte_5 brevità, ) nei confronti della società ha condannato CP_1 Parte_1 quest'ultima al pagamento, in favore dell'ente di previdenza, della somma di €.
149.585,54 – erogata dal predetto Istituto al suo assicurato, Parte_3
, a titolo di assegno di invalidità per i postumi ricollegabili al sinistro
[...] stradale avvenuto in Chiaravalle (AN) in data 11.5.2013 nel quale lo stesso era rimasto coinvolto, quale trasportato su un veicolo assicurato con - Parte_1 oltre rivalutazione Istat ed interessi legali fino alla data di pubblicazione della sentenza;
il Tribunale ha inoltre integralmente compensato tra le parti le spese di giudizio.
II.) Ha proposto appello la per i motivi di seguito illustrati, Parte_1 chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, la reiezione della domanda formulata dall' e la condanna dell' alla restituzione di quanto versato CP_1 Pt_2 in esecuzione della decisione di primo grado.
pagina 3 di 14 III.) Si è costituito l' insistendo nella fondatezza della propria pretesa e CP_1 concludendo per il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
IV.) Preso atto delle note scritte depositate con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.) L'appellante, riepilogata la vicenda processuale, ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe affidandosi a tre distinti motivi.
1.a) Anzitutto ha lamentato la ”erronea applicazione dell'art. 14 della legge
222/1984 e dell'art. 141 d.lgs. 209/2005, nonché travisamento ed omessa valutazione delle risultanze istruttorie e delle stesse allegazioni di parte attrice in merito alla esclusiva responsabilità del sinistro stradale dell'11 maggio CP_1
2013 in capo a;
omessa e contraddittoria motivazione su un punto Controparte_2 decisivo della controversia” censurando la pronuncia nella parte in cui il Tribunale ha riconosciuto la possibilità che il diritto di surroga di cui all'art. 14 della legge n. 222/1984, previsto a favore dell'assicuratore pubblico, possa essere esercitato anche attraverso la proposizione dell'azione diretta di cui all'art. 141 del Codice delle Assicurazioni Private verso la compagnia di assicurazione del vettore, senza peraltro accertare la sussistenza quantomeno di un concorso di colpa nella determinazione del sinistro da parte del conducente del veicolo sul quale il danneggiato era trasportato.
Ad avviso dell'appellante dirimente sul punto è la lettera della norma di cui all'art. 14 citato – posta dall' a fondamento della domanda - che fa espresso CP_1 riferimento solamente ai terzi responsabili ed alle loro compagnie di assicurazione con la conseguenza che presupposto necessario per proporre detta azione contro l'assicuratore della r.c.a. è la responsabilità, esclusiva o concorrente, del suo assicurato.
pagina 4 di 14 In assenza di colpa nella causazione del sinistro dell'11.05.2013 in capo alla signora , proprietaria e conducente del veicolo assicurato con la Controparte_3
a bordo del quale era trasportato il , ed essendo invece Parte_1 Parte_3 pacifica la responsabilità esclusiva di , conducente del veicolo Controparte_2 antagonista (assicurato presso la - riconosciuta anche dall' sin CP_4 CP_1 dall'atto di citazione, desumibile dalle risultanze del rapporto redatto dalla Polizia
Municipale di Chiaravalle e confermata in sede di dichiarazioni testimoniali dalla teste - l'azione di cui si tratta è, secondo l'appellante, Testimone_1
“inibita, inammissibile ed infondata contro così come quella ai sensi Pt_1 dell'art. 141 Cod. Ass.”.
Inoltre, ha osservato la il Tribunale non ha tenuto conto del Parte_1 fatto che il contenuto della pretesa surrogatoria incontra sempre due limiti ricollegabili al fatto che l'assicuratore sociale non può pretendere dal terzo responsabile più di quanto egli abbia pagato al beneficiario né un importo maggiore del danno che il terzo responsabile ha effettivamente causato alla vittima, stimato secondo le regole del diritto civile.
1.b) Con il secondo motivo di appello, la ha censurato la Parte_1 pronuncia sotto il profilo del “travisamento ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie attestanti le preesistenti patologie delle quali era affetto Parte_3
e conseguente erronea applicazione del rapporto di causalità giuridica e
[...] dell'art. 1223 c.c.; violazione delle regole della formazione della prova e di quanto statuito dall'art. 2697 c.c.” lamentando il fatto che il primo giudice non ha tenuto in alcuna considerazione l'eccezione relativa all'assenza di qualsivoglia collegamento dell'invalidità - in ragione della quale il è stato Parte_3 riconosciuto titolare del relativo assegno - con il sinistro dell'11.05.2013 in seguito al quale veniva diagnosticato un “verosimile trauma distrattivo al rachide cervico-lombare in pz con esiti di recente stabilizzazione vertebrale del tratto L-S”
(con prognosi di 10 giorni) e, dunque, venivano accertati esiti lesivi di minima consistenza, del resto coerenti con un urto di lievissima entità, dimostrato dal fatto che, per riparare i danni al veicolo sul quale il era trasportato, è Parte_3 stata stimata una spesa di soli € 281,00.
pagina 5 di 14 A tale proposito l'appellante ha evidenziato che il consulente medico legale della Compagnia ha accertato che, come conseguenza immediata e diretta del sinistro, il riportò una distorsione-distrazione delle colonna vertebrale Parte_3
e cervicale e di quella dorsale con 60 giorni di inabilità temporanea e un danno biologico di appena l'1,5% stimando che “Non vi è danno alla capacità lavorativa di in conseguenza dell'evento in esame: un eventuale Parte_3 danno lavorativo che dovesse residuare a distanza di tempo andrà interamente attribuito alla patologia cronica-degenerativa discale cervicale e soprattutto lombare”.
In considerazione di ciò la ha evidenziato di aver eccepito che Parte_1
l'invalidità riconosciuta dall' aveva trovato ragione in pregresse patologie CP_1 delle quali il era da tempo affetto e che non erano ricollegabili al Parte_3 sinistro dell'11.05.2013, tenuto presente anche che la stessa controparte, nella relazione medico legale del 10 ottobre 2013 (allegata dall' ), aveva dato CP_1 atto del fatto che “Nel novembre 2011 riferisce trauma distrattivo al rachide dorso -lombare ……Riscontro di discopatia L4 L5 ed L5 S1. Ha trattato la sintomatologia dolorosa con trattamento analgesico c/o terapia del dolore di Jesi
– Ancona ma senza produrre significativi risultati. Nel maggio us 2013 ricovero
c/o di Torrette di AN con intervento di stabilizzazione posteriore L5 Org_1
S1 con riferito discreto recupero algo disfunzionale. Nello stesso mese di maggio
2013 dopo pochi giorni dalla dimissione riferisce politrauma da incidente stradale in qualità di passeggero dell'auto della moglie che ne era alla guida con RCA accertata a suo dire da verbale di pubblica sicurezza intervenuta sul posto e valutazione di danno biologico ancora in corso”.
Secondo l'appellante, dunque, il primo giudice il Tribunale, attribuendo efficacia probatoria al contenuto delle relazioni medico-legali dell' ha violato CP_1 il principio di formazione della prova nel contraddittorio delle parti ed ha omesso di verificare, mediante l'ausilio di una CTU richiesta da la Parte_1 sussistenza, in capo al danneggiato, del requisito per il riconoscimento dell'assegno di invalidità per cui è causa ovvero l'elemento della riduzione a meno di 1/3 della capacità lavorativa e, soprattutto, se detta riduzione fosse, o meno,
pagina 6 di 14 in rapporto causale con le lievissime lesioni riportate nel sinistro stradale ovvero con le patologie preesistenti.
Inoltre, ha proseguito l'appellante, anche volendo ipotizzare che le lievi lesioni riportate dal siano valse a fargli superare la soglia invalidante di più di Parte_3
2/3 della capacità lavorativa, il primo giudice, nell'accogliere integralmente la domanda avversaria senza accertare quali fossero le effettive condizioni di salute prima dell'incidente, ha violato l'art. 1223 c.c. che limita la risarcibilità ai soli danni che siano conseguenza immediata e diretta dell'illecito cosicché il risarcimento dovuto dal responsabile (che, peraltro, non è l'assicurato , Pt_1 ma l'assicurato non potrebbe mai essere maggiore di quello civilistico CP_4 ricollegabile causalmente al fatto a lui addebitabile.
1.c) Con il terzo motivo di appello, la ha censurato la pronuncia Parte_1 anche sotto il profilo della regolamentazione delle spese di lite, integralmente compensate tra le parti, da riformarsi nel senso della condanna a carico di CP_1 in virtù del principio della soccombenza.
1.d) La Compagnia appellante ha infine chiesto la restituzione dell'importo di €
161.251,90 - oltre interessi dalla data del pagamento al saldo - versato all' CP_1 in esecuzione della sentenza impugnata.
2) L' , costituendosi, ha eccepito anzitutto la irrevocabilità della sentenza Pt_2 relativamente al quantum della pretesa creditoria, non espressamente impugnato dalla controparte, ed ha contestato l'interpretazione dell'art. 14 l. 222/84 fornita da dovendosi, invece, ritenere che la locuzione “terzi responsabili” di cui Pt_1 alla citata norma comprenda tutti i soggetti in qualche modo concorrenti nella causazione del danno e, dunque, nel caso di specie, anche il vettore e di conseguenza la compagnia assicuratore dell'auto dal medesimo condotta, tenuto presente che la diversa tesi sostenuta dall'appellante implicherebbe una illegittima limitazione del diritto di surroga previsto dal citato art. 14.
Secondo l'appellato è infondata anche l'eccezione di inapplicabilità dell'art. 141
Cod. Ass. in quanto il disposto della norma è chiaro nell'attribuire l'obbligo del risarcimento in capo alla compagnia assicuratrice del veicolo del vettore, a pagina 7 di 14 prescindere dalla responsabilità dei conducenti degli altri mezzi coinvolti nel sinistro.
L'Istituto ha evidenziato, inoltre, che le pregresse patologie del danneggiato sono irrilevanti essendo, invece, proprio il sinistro ciò che ha provocato il superamento del gradiente invalidante stabilito dall'art. 1 L. 222/84, così come confermato dalla documentazione medica prodotta.
Secondo la prospettazione dell' , le doglianze sono infondate e, di Pt_2 conseguenza, va rigettata la domanda di restituzione della somma già versata da
Parte_1
3.) Va preliminarmente rilevato che come emerge dal contenuto dell'atto di appello, l'unico aspetto che non ha costituito oggetto di impugnazione riguarda il conteggio svolto autonomamente dall' - riportato poi nella sentenza del CP_1
Tribunale - relativo alla capitalizzazione dell'assegno di invalidità riconosciuto al
: non si tratta pertanto di un mancato appello sulla entità della Parte_3 pretesa creditoria, invece contestata sia in ordine all'an che al quantum (con i primi due motivi di appello, sopra riepilogati), ma solo sul calcolo effettuato dall'istituto in ordine all'importo capitalizzato dell'assegno.
4.1) Le doglianze articolate dall'appellante con i primi due motivi di gravame – che per la stretta connessione delle questioni trattate possono essere esaminate congiuntamente - sono fondate, nei limiti e per le ragioni di seguito indicate: invero, pur non essendo condivisibili le argomentazioni svolte dalla Parte_1 in ordine alla interpretazione dell'art. 141 del D.Lg.vo n. 209/2005 e dell'art. 14 della L. n. 222/1984, posti a fondamento della azione proposta dall' , si CP_1 ritiene che la domanda avanzata dall'istituto non sia meritevole di accoglimento.
4.2) Per quanto rileva ai fini della decisione, si osserva anzitutto che la disposizione l'art. 141 cit. stabilisce che “Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'art. 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno pagina 8 di 14 nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo”.
La giurisprudenza della Terza Sezione civile della Suprema Corte ha espresso due diversi orientamenti, uno, che include nel “caso fortuito” anche la condotta colposa del conducente del veicolo antagonista a quello del vettore (Cass. civ. sez. III n. 4147/2019; Cass. civ. sez. III n. 8386/2020) e, un altro, che invece esclude tale possibilità e sostiene che il fortuito si identifica con l'incidenza di fattori naturali e umani estranei alla circolazione (Cass. civ. sez. III n.
17963/2021).
Ritiene il Collegio di aderire a quest'ultimo orientamento tenuto presente che tale principio è stato successivamente affermato dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte con la sentenza n. 35318/2022 e recentemente ribadito dalla terza sezione della Cassazione (sentenza n. 1044/2024).
Non vi è infatti motivo di discostarsi dalle condivisibili argomentazioni dei giudici di legittimità i quali, tenuto conto delle diverse soluzioni sopra indicate, hanno chiarito che “a prescindere da ogni considerazione sulla esatta nozione giuridica di caso fortuito e sulla sua omogeneità nell'ambito dell'ordinamento, deve considerarsi che è la stessa disposizione del 1 comma dell'art. 141 cod. ass. - letta nel suo complesso e alla luce della ratio che la sostiene - che porta ad escludere che la nozione di caso fortuito ivi evocata possa essere estesa fino a comportare un preliminare accertamento sulla assenza di corresponsabilità del vettore.
L'incipit "salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito" non può che essere letto in correlazione con l'inciso "a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei veicoli coinvolti nel sinistro" e una siffatta lettura (che dev'essere necessariamente coordinata, a meno di non voler postulare una insanabile contraddizione interna fra l'incipit e l'inciso e di non voler arbitrariamente dare preminenza alla prima delle due espressioni) evidenzia come il legislatore abbia inteso escludere, in prima battuta, ogni accertamento concernente la colpa dei conducenti, che è riservato alla fase di rivalsa e che non può pertanto essere recuperato nell'ambito della salvezza del caso fortuito;
il che
pagina 9 di 14 risulta coerente con la finalità della norma di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro (rimessi all'eventuale fase successiva).
Deve pertanto ritenersi che - come sostenuto da Cass. 17963/2021 - nella cornice del giudizio configurato dall'art. 141, comma 1 cod. ass., in cui si prescinde dall'accertamento delle responsabilità del sinistro, il caso fortuito che vale ad esimere l'assicuratore del vettore dal risarcimento in favore del trasportato è nozione distinta dalla condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto e deve intendersi circoscritto alle cause naturali e ai danni causati da condotte umane indipendenti dalla circolazione di altri veicoli” (Cass. civ. SS.UU. n. 35318/2022).
4.3) Sulla base di tali considerazioni si ritiene che le questioni in ordine responsabilità dei conducenti dei due veicoli coinvolti nel sinistro (quello a bordo del quale viaggiava il danneggiato – assicurato con la – e quello Parte_1 condotto dal - assicurato con la siano estranee CP_2 Controparte_5 all'oggetto del presente procedimento, atteso che con la domanda di surrogazione, avente ad oggetto il recupero delle somme versate all'assistito a titolo di assegno di invalidità, l' è subentrato nella stessa posizione del CP_1 danneggiato (trasportato) e, pertanto, come quest'ultimo, è legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore del vettore sulla base della allegazione e prova del danno e del nesso causale, a prescindere dalle eventuali condotte colpose dei conducenti.
Infatti – come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità - l'art.141 del d.lgs.
n. 209 del 2005, che consente al terzo trasportato di agire nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso causale, "a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro", introduce una tutela rafforzata del danneggiato trasportato al quale può essere opposto il solo "caso fortuito", da identificarsi – come si è detto - non già con la condotta colposa del conducente pagina 10 di 14 dell'altro veicolo coinvolto, ma con l'incidenza di fattori naturali e umani estranei alla sua circolazione (Cass. civ. n. 17963/2021).
Alla luce dell'art. 141 cit. non è condivisibile l'assunto dell'appellante secondo cui la espressione “terzi responsabili” contenuta nell'art. 14 L. 222/1984 non comprende il vettore del trasportato: infatti, come già detto, considerato che quella esercitata dall' nella presente causa è un'azione di surroga (ai sensi del CP_1 citato art. 14), l' subentra nella stessa posizione giuridica del proprio Pt_2 assicurato e, quindi, può esercitare tutte le azioni che il medesimo può proporre, compresa quella ex art. 141 D. Lgs 209/2005.
4.4) Tenuto presente che l' subentra nella stessa posizione giuridica del CP_1 danneggiato-trasportato, gravano sul medesimo gli stessi oneri di allegazione e prova che sarebbero stati a carico del trasportato nel giudizio dallo stesso proposto nei confronti dell'assicuratore del vettore: di conseguenza l' deve Pt_2 anzitutto allegare e poi dimostrare la natura e la entità del danno subito dal trasportato in seguito al sinistro ed il nesso causale tra il pregiudizio e l'incidente, potendo il danneggiato richiedere il risarcimento solo dei danni derivanti dalle lesioni ricollegabili al sinistro e potendo, di conseguenza, l'ente previdenziale surrogarsi, in tali limiti, nel relativo diritto.
4.5) Nella fattispecie in esame l' non ha allegato la natura e la entità del Pt_2 danno subito dal trasportato che quest'ultimo, nei limiti delle conseguenze dirette ed immediate del sinistro e dell'aggravamento delle condizioni di salute, avrebbe potuto richiedere alla Compagnia di Assicurazione del vettore.
Risulta dalla documentazione prodotta che il era affetto da Parte_3 pregresse ed importanti patologie già in epoca anteriore al sinistro dell'11.5.2013 tanto da doversi sottoporre, solo pochi giorni prima dell'incidente, ad un intervento chirurgico (v. comunicazione 26.09.2017 allegata sub documento CP_1
10 fascicolo I° grado dell'Istituto in cui si legge che “...egli era reduce da un intervento di stabilizzazione posteriore L5 S1 con viti transpeduncolari e barre flessibili, quale conseguenza a sua volta di un infortunio sul lavoro occorsogli nel novembre 2011”).
pagina 11 di 14 L'Ente ha dedotto e richiesto il rimborso della intera somma versata all'assicurato sul presupposto che le lesioni subite dal medesimo in occasione del sinistro hanno comportato il superamento della soglia invalidante (oltre i 2/3) della capacità lavorativa.
Tuttavia, trattandosi di un aggravamento di una pregressa invalidità già esistente e ricollegabile ad un diverso e precedente infortunio, il danneggiato avrebbe potuto ricevere dalla Compagnia di assicurazione (del Parte_3 vettore) esclusivamente l'eventuale danno direttamente ricollegabile alle lesioni riportate in occasione del sinistro e non anche quello accertato dall' in base CP_1 alla complessiva invalidità.
La domanda dell' , basata sulla asserita irrilevanza della preesistenza di CP_1 patologie pregresse e quindi su presupposti diversi da quello che lo stesso danneggiato avrebbe potuto porre a fondamento della pretesa risarcitoria nei confronti dell'assicuratore ai sensi dell'art. 141 cit., non è quindi meritevole di accoglimento, avendo l'Istituto dedotto il diritto al rimborso della somma senza tuttavia allegare, a sostegno della richiesta, se e in quali limiti le lesioni subite dall'assicurato in occasione del sinistro hanno influito sulla capacità lavorativa e sulla integrità psicofisica del medesimo.
Tale allegazione risultava necessaria ai fini del riconoscimento del diritto dell' - essendosi quest'ultimo surrogato nella medesima posizione giuridica CP_1 del danneggiato - tenuto presente anche che, nel caso di specie, come rilevato dall'appellante e come risulta dai documenti prodotti, le lesioni ricollegabili all'incidente di cui si discute risultano lievi, essendosi trattato di un
“verosimile trauma distrattivo al rachide cervico-lombare in pz con esiti di recente stabilizzazione vertebrale del tratto L-S” che ha comportato una prognosi di 10 giorni (v. certificato del Pronto Soccorso), e sono conseguenti ad un urto di modesta entità (come si desume dalle fotografie allegate al rapporto della Polizia
Municipale intervenuta subito il sinistro, che evidenziano alcune striature superficiali della carrozzeria, soprattutto all'altezza della ruota posteriore sinistra del veicolo a bordo del quale si trovava il , ed il parziale Parte_3 danneggiamento del disco copriruota).
pagina 12 di 14 In difetto delle allegazioni di cui si è detto, sono fondate le doglianze dell'appellante dirette ad evidenziare la mancanza del necessario collegamento tra la invalidità, in ragione della quale il è stato riconosciuto titolare Parte_3 del relativo assegno, ed il sinistro dell'11.5.2013: l'appello va quindi accolto.
Per le considerazioni svolte, che assorbono l'esame delle altre questioni trattate dalle parti, non è necessario disporre la CTU richiesta dall'appellante.
4.6) Pertanto, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, la domanda proposta dall' nei confronti di va CP_1 Parte_1 respinta: di conseguenza, come richiesto dall'appellante, va disposta la restituzione della somma corrisposta da all' in esecuzione della Parte_1 CP_1 sentenza appellata, pari ad € 161.251,90 (v. documenti 2,3,4 allegati all'atto di appello attestanti l'avvenuto pagamento effettuato mediante bonifico avente valuta 26.4.2021), oltre interessi legali, dalla data del pagamento al saldo effettivo.
5.1) La riforma della sentenza impugnata, conseguente all'accoglimento dell'appello per le ragioni indicate, impone di procedere ad una nuova regolamentazione delle spese processuali, incluse quelle relative al primo grado di giudizio, in relazione all'esito complessivo della lite: è quindi assorbito l'esame del terzo motivo di impugnazione relativo alla statuizione sulle spese.
5.2) In applicazione del principio di soccombenza, al quale non si ravvisano ragioni di deroga, l' va condannato a rifondere alla controparte le spese di CP_1 lite di entrambi i gradi, liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, della natura delle questioni e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, accoglie l'appello proposto da nei Parte_1 confronti dell' , avverso la sentenza n. Controparte_1
340/2021 pubblicata il 10.3.2021, e, in riforma della sentenza impugnata, respinge la domanda proposta dall' ; Controparte_1
pagina 13 di 14 per l'effetto, condanna l' alla Controparte_1 restituzione, in favore di della somma di € 161.251,90, oltre Parte_1 interessi legali dal 26 aprile 2021 al saldo.
Condanna l' a rifondere alla controparte Parte_5 le spese di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano, quanto al primo grado, in complessivi €. 10.500,00 di cui € 1.900,00 per la fase di studio, € 1.200,00 per la fase introduttiva, € 4.200,00 per la fase di trattazione ed istruttoria ed
€3.200,00 per la fase decisionale, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge, e, quanto al presente grado, in complessivi € 7.500,00 di cui €
2.200,00 per la fase di studio, € 1.500,00 per la fase introduttiva, € 3.800,00 per la fase decisionale, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 9 aprile 2024.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Anna Bora
Il Presidente
Dott. Guido Federico
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