Decreto cautelare 21 ottobre 2025
Sentenza breve 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza breve 24/11/2025, n. 7604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7604 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07604/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05500/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5500 del 2025, proposto da -OMISSIS- in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Annunziata Perrotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
-del pei e del verbale glo del 03.10.2025, nonché degli atti conseguenti e susseguenti ;
⁃ Nonché per il riconoscimento
del diritto del minore indicato in epigrafe ad essere assistito da un insegnante di sostegno secondo il rapporto uno/uno per tutta la durata dell’orario scolastico e per l’intero ciclo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto il decreto monocratico n. -OMISSIS-del 21.10.2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 la dott.ssa IA BA AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che con dichiarazione resa in udienza, la difesa della ricorrente ha comunicato che al minore è stata attribuita la copertura totale delle ore di frequenza a mezzo di insegnanti di sostegno;
Ritenuto che quindi, fatti i debiti controlli, è cessata la materia con contendere ma le spese seguono la soccombenza virtuale e vanno liquidate in favore della ricorrente e a carico dei soggetti intimati.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere e condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese legali in favore della ricorrente, che liquida in euro 1000,00 oltre a accessori come per legge e c.u. con attribuzione al difensore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN DO, Presidente
IA BA AL, Consigliere, Estensore
IAgiovanna Amorizzo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA BA AL | AN DO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.