Ordinanza collegiale 8 maggio 2025
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 02/02/2026, n. 1898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1898 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01898/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13929/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13929 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
ES ER, rappresentato e difeso dall'avvocato Sirio Solidoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ministero dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Marche, Uff Scolastico Reg Marche Uff III Ambito Terr per la Provincia di Ancona, Uff Scolastico Reg Marche Uff IV per Le Province di Ascoli Piceno e Fermo, Uff Scolastico Reg Marche Uff V Ambito Terr per la Provincia di Macerata, Uff Scolastico Reg Marche Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Pesaro Urbino, Istituto Comprensivo Betti Fermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione - Ministero Dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione - Direzione Generale per il personale Scolastico, Dott. Filippo Serra, Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione P.T, Commissione Giudicatrice Nazionale con Riferimento Alla Classe di Concorso A022, Commissione Giudicatrice per la Valutazione della Prova Orale per la Classe di Concorso A022 Presso L’Usr Marche, Ufficio Scolastico Regionale per Le Marche, Direzione Generale, Dott.Ssa Donatella D’Amico, Dott. Luca Galeazzi, Istituto Comprensivo “Ugo Betti” di Fermo, Presidente della Commissione Giudicatrice per la Prova Orale per la Classe di Concorso A022 Presso L’Usr Marche, Tutti Gli Ambiti Provinciali delle Marche, Ossia: Ancona, Macerata, Pesaro Urbino, Fermo, Ascoli Piceno, non costituiti in giudizio;
- la sig.ra NT LETIZIA, nata a [...] in data [...] e residente a [...] (cod. fisc. [...]); - la sig.ra MA JESSICA, nata ad [...] in data [...] e residente a [...] (cod. fisc. [...]); entrambe elettivamente domiciliate presso lo studio dell’ avv. Maurizio Discepolo sito a Roma, in via Conca D’Oro n. 184/190 (c.f.: [...], pec: maurizio.discepolo@pec-ordineavvocatiancona.it) che le rappresenta e difende insieme all’avv. Lara Discepolo (c.f.: [...], pec: lara.discepolo@pec-ordineavvocatiancona.it), in forza di delega in atti – controinteressate -;
nei confronti
RI RE, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della prova orale del concorso docente cdc A022 Marche
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da AC AL il 30\5\2025:
Per l’annullamento e/o nullità
1. delle graduatorie di merito del Concorso docenti di cui al DM n. 205/2023 per la classe di concorso A022 (Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado) nella regione Marche, pubblicate con il gravato decreto prot. n. 622 del 03/04/2025, a firma dell’USR Marche, nonché dei relativi allegati, nella parte in cui è esclusa l’odierna ricorrente;
2. nonché delle graduatorie di merito rettificate del Concorso docenti di cui al DM n. 205/2023 per la classe di concorso A022 (Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado) nella regione Marche, pubblicate con il gravato decreto prot. n. 657 del 09/04/2025, a firma dell’USR Marche, nonché dei relativi allegati, nella parte in cui è esclusa l’odierna ricorrente;
3. nonché di qualunque altro atto, elenco, calendario, anche dal protocollo non conosciuto, nella parte in cui dovesse essere inteso in senso escludente per l’odierna ricorrente
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da AC AL il 9\10\2025 :
1. dell’elenco degli idonei per la classe di concorso A022 per la regione Marche e del relativo decreto di approvazione, di cui al prot. n. 1225 del 11/07/2025, a firma dell’USR Marche, nella parte in cui non è presente l’odierna ricorrente;
2. nonché dell’elenco rettificato degli idonei per la classe e regione di interesse e del relativo decreto di approvazione, di cui al prot. n. 1395 del 29/07/2025, a firma dell’USR Marche, nella parte in cui è esclusa l’odierna ricorrente;
3. nonché dell’elenco degli idonei ulteriormente rettificato per la classe e regione di interesse e del relativo decreto di approvazione, di cui al prot. n. 1460 del 04/08/2025, a firma dell’USR Marche, nella parte in cui non compare l’odierna ricorrente;
4. nonché di ogni altro atto o provvedimento, anche dal protocollo non conosciuto, tramite cui sono state modificate o rettificate le graduatorie di merito con l’integrazione degli idonei ivi compreso il relativo decreto di approvazione nella parte in cui è esclusa la ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Marche e di Uff Scolastico Reg Marche Uff III Ambito Terr per la Provincia di Ancona e di Uff Scolastico Reg Marche Uff IV per Le Province di Ascoli Piceno e Fermo e di Uff Scolastico Reg Marche Uff V Ambito Terr per la Provincia di Macerata e di Uff Scolastico Reg Marche Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Pesaro Urbino e di Istituto Comprensivo Betti Fermo;
Vista la costituzione in giudizio delle controinteressate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. NI PU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del presente giudizio ed i successivi motivi aggiunti vengono impugnati gli atti indicati in epigrafe e se ne domanda l’annullamento.
In sostanza, è contestata la valutazione dell’esame orale sostenuto dalla ricorrente nell’ambito del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado di cui al dm n. 205/2023 (classe di concorso A022 per la regione Marche).
Successivamente, con i motivi aggiunti, sono state contestate le previsioni concorsuali in ordine allo scorrimento degli idonei e per ciò che concerne il riconoscimento della abilitazione ai candidati idonei.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione, prima con atto di mero stile poi con una relazione illustrativa, avversando e contestando le postulazioni ricorsuali e chiedendone il respingimento.
Si sono altresì costituite in giudizio le controinteressate indicate in epigrafe, che parimenti impugnano le tesi della ricorrente e ne domandano il respingimento.
In corso di causa è stato integrato il contraddittorio.
All’udienza indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato e pertanto va respinto.
Può prescindersi dalle eccezioni in rito formulate dalle controinteressate e dall’Amministrazione in quanto appare di maggiore liquidità il profilo del merito.
Il ricorso è affidato ad un unico articolato motivo, relativo a violazione del bando, violazione del principio del buon andamento, eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti, violazione del principio di non contraddizione, violazione del principio del merito, violazione degli artt. 1,2,3,4,97 Cost., violazione della legge n. 241/1990, violazione del principio del buon andamento.
In sostanza, la ricorrente contesta il fatto che la votazione attribuita dalla Commissione, pari a 70/100 alla prova orale dalla stessa sostenuta sarebbe illogica rispetto al servizio pregresso della medesima, nonché inappropriata rispetto a quanto la ricorrente ha altresì ottenuto durante la prova scritta, ossia 90/100.
Il motivo è inconsistente.
Le votazioni dello scritto e dell’orale sono del tutto autonome, la mera divergenza di votazione nell’ambito dell’una rispetto all’altra prova non è indice di alcuna illegittimità o anomalia, posto che può fisiologicamente dipendere dalle attitudini della candidata ovvero dalle specifiche caratteristiche delle prove, nel cui ambito è naturale che le capacità e le cognizioni della candidata possano assumere maggiore o minore evidenza.
Diversamente non vi sarebbe bisogno di prevedere separate ed eterogenee prove scritte e orali.
Al contrario, la procedura concorsuale mira a individuare i meriti dei candidati rispetto ad un ventaglio di capacità differenti e diversificate, quindi non omogenee, rispetto alle quali ben possono verificarsi ampie divergenze.
Le prove in questione, inoltre, come nota correttamente l’Amministrazione, hanno modalità e funzioni del tutto differenti:
a) La prova scritta (art. 6 d.d. n. 2575 del 2023), tramite la somministrazione di quesiti a risposta multipla, è funzionale alla valutazione della discipline trasversali propedeutiche all’insegnamento con quesiti volti all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico, sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue e sulle competenze digitali inerenti l’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell’apprendimento;
b) La prova orale (art. 7 d.d. n. 2575 del 2023), invece, è volta ad accertare in particolare le conoscenze e le competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso per la quale partecipa»; la disposizione in parola, inoltre, nel corso della prova orale si svolge altresì un apposito test didattico specifico, consistente in una lezione simulata.
Nell’ambito della prova orale, quindi, vengono in rilievo profili e specifiche ben diverse da quelle della prova scritta e non sovrapponibili a quest’ultima.
Un medesimo soggetto potrebbe benissimo essere estremamente preparato in metodologie didattiche ma non essere versato nelle materie curriculari che dovrebbe insegnare oppure potrebbe non essere in possesso di una brillante dialettica per trasmettere tali conoscenze.
Inoltre, parte ricorrente non fornisce alcuna prova di resistenza a sostegno della propria domanda, atteso che non censura alcun vizio nella valutazione resa dalla Commissione, limitandosi a sostenere un assioma per cui: chi ha preso 90/100 non può prendere 70/100 all’orale, nonostante le differenze sopra esposte.
Quanto sopra notato è sufficiente ai fini della reiezione del ricorso, risultando peraltro inconferente la giurisprudenza citata dalla ricorrente, in quanto relativa a valutazioni operate in sede di esami di maturità, ed apparendo totalmente generica la richiesta di istruttoria.
Con i primi motivi aggiunti la ricorrente contesta altresì alcuni profili della procedura, relativamente, in primo luogo, allo scorrimento dei c.d. idonei.
In particolare, la ricorrente, pur risultando idonea e avendo superato le prove concorsuali con il punteggio minimo richiesto, non è inserita né può conoscere la propria posizione nelle graduatorie di merito, poiché l’Amministrazione ha previsto la pubblicazione delle sole graduatorie dei vincitori e non anche di quelle degli idonei. Tale scelta è ritenuta illogica e lesiva dei principi di trasparenza, buon andamento e merito, poiché assimila la posizione degli idonei a quella di chi non ha superato le prove e impedisce di conoscere punteggi e collocazione in graduatoria.
La mancata pubblicazione delle graduatorie di merito priverebbe inoltre la ricorrente del diritto di conoscere l’esito completo della procedura concorsuale e renderebbe impossibile ogni verifica sull’operato dell’amministrazione, in contrasto con l’art. 97 Cost. e con la prassi amministrativa consolidata.
Ulteriore profilo di censura (terzo motivo dei primi motivi aggiunti) riguarda il mancato scorrimento delle graduatorie e il mancato riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento, nonostante il superamento di tutte le prove concorsuali. Ciò determinerebbe un irragionevole ricorso a contratti precari, compromettendo il principio del fabbisogno e la continuità didattica, con effetti negativi sia per la docente sia per gli alunni.
Risulterebbe inoltre illogico che la ricorrente non sia considerata abilitata all’insegnamento pur avendo superato il concorso, venendo esclusa dal ruolo solo per l’insufficienza dei posti banditi, nonostante la presenza di cattedre vacanti coperte con supplenze annuali.
In via subordinata, si solleva questione di legittimità costituzionale e comunitaria della normativa che esclude gli idonei dalla pubblicazione delle graduatorie, dallo scorrimento e dal conferimento dell’abilitazione, ritenuta in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza, merito, trasparenza, buon andamento e con la direttiva 70/99/CE, anche alla luce della giurisprudenza europea in materia di abuso dei contratti a termine.
Anche tali doglianze sono infondate.
Premesso che le contestazioni in parola appaiono tardive, atteso che si tratta di profili della procedura di concorso già conosciute da tempo ed il cui portato lesivo nei confronti della ricorrente si è consolidato al momento della sua mancata inclusione nella graduatoria dei vincitori, va osservato quanto segue.
La seconda doglianza dei motivi aggiunti è inconsistente perché la disciplina del concorso, prevista sia dal bando sia dalla normativa primaria (d.l. 73/2021), stabilisce legittimamente la pubblicazione della sola graduatoria dei vincitori e non di quella degli idonei.
Tale impostazione è stata più volte confermata dalla giurisprudenza ( i.a. Consiglio di Stato sentenza n. 2737/2025; TAR Lazio, III-bis, n. 15647/2024) che ne ha riconosciuto la coerenza con la natura delle procedure PNRR, caratterizzate da esigenze di celerità, semplificazione e validità temporale limitata delle graduatorie, rimanendo del resto impregiudicato il ricorso all’accesso agli atti.
L’operato del Ministero e degli Uffici scolastici regionali è quindi conforme alla lex specialis e alla legge, che consentono esclusivamente l’integrazione della graduatoria dei vincitori in caso di rinunce, senza prevedere una graduatoria generale di merito.
La mancata pubblicazione di un elenco degli idonei non è irragionevole né lesiva dei principi di trasparenza e buon andamento, anche perché i candidati possono comunque esercitare il diritto di accesso agli atti per conoscere il proprio punteggio e l’eventuale scorrimento.
È inoltre da respingere la terza censura dei motivi aggiunti secondo cui l’assenza di una graduatoria degli idonei impedirebbe lo scorrimento e comprometterebbe il fabbisogno e la continuità didattica.
Difatti, la posizione dell’idoneo si configura quale mera aspettativa all’assunzione, che rimane rimessa alla discrezionalità dell’Amministrazione.
Non risulta, inoltre, che la ricorrente sia stata concretamente impedita nel conoscere la propria posizione e del resto nulla sembra ostare ad un accesso agli atti che miri a conoscere il nominativo ed il punteggio dei candidati compresi tra la sua posizione e l’ultimo dei vincitori.
Parimenti infondata è la doglianza sul mancato riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento, peraltro chiaramente tardiva in quanto profilo da tempo conosciuto dalla ricorrente.
In particolare, il concorso non ha valore abilitante per previsione normativa e rientra nella discrezionalità del legislatore e dell’Amministrazione definire le modalità di reclutamento e di concessione della abilitazione.
Infine, né il superamento delle prove né il richiamo ai principi di affidamento, continuità didattica o lotta alla precarietà impongono il riconoscimento automatico dell’abilitazione o l’assunzione della ricorrente, considerando le complessive necessità pubbliche di qualità dell’insegnamento, di programmazione dell’immissione in ruolo e di controllo della spesa pubblica.
Infine, è da escludere l’illegittimità costituzionale o unionale dell’art. 59, comma 11, del d.l. 73/2021, in quanto la disciplina si inserisce in un contesto straordinario legato al PNRR, giustificato da esigenze di efficienza e buon andamento, senza violare principi costituzionali o sovranazionali, restando comunque possibile lo scorrimento in caso di rinuncia dei vincitori e l’accesso agli atti.
In definitiva, per le ragioni che precedono, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Le spese di lite seguono in parte la soccombenza ed in parte vengono compensate considerando la parziale novità della materia, esse vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura complessiva e omnicomprensiva di 1.000 (mille) euro in favore dell’Amministrazione, oltre spese e accessori di legge, e nella misura complessiva e omnicomprensiva di 1.000 (mille) euro, oltre spese e accessori di legge, in favore delle controinteressate cumulativamente intese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NI PU, Presidente FF, Estensore
Francesca Dello Sbarba, Referendario
Ciro Daniele Piro, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NI PU |
IL SEGRETARIO