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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/12/2025, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N.R.G. 357/2025
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott. VA CA Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Consigliera
Dott.ssa GI SI Consigliera Rel. all'udienza dell'8 ottobre 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di previdenza e assistenza obbligatoria avverso la sentenza del Tribunale di Pavia (est. Frangipani) n. 38/2025, promossa da
Pt_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Grazia Demaestri e Roberto Maio, con i quali è elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'ente, in Milano, via Savaré n. 1,
- APPELLANTE -
contro
CP_1 CP_2 Controparte_3 [...]
Controparte_4 Controparte_5 rappresentati e difesi dall'avv. Domenico D'Amato, presso il cui studio in Legnano, via
XXIX Maggio n. 2, sono elettivamente domiciliati,
- APPELLATI -
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Appellante: “Voglia la Corte di appello di Milano, sez. lav. in funzione di giudice del lavoro, contrariis reiectis: - riformare totalmente la sentenza del Tribunale di Pavia in funzione di giudice del lavoro n. 38/25 e quindi respingere il ricorso e le domande formulate dagli appellati
, , CP_1 CP_6 Controparte_3 [...]
, Controparte_4 Controparte_5 perché infondate in fatto e diritto.
- rigettare ogni avversa pretesa. Vinte le spese”.
Appellati: “Nel merito, previa ogni e più opportuna declaratoria, rigettarsi integralmente il ricorso in appello ex adverso proposto poiché infondato in fatto e diritto per i motivi tutti di cui alla parte espositiva del presente atto e, per l'effetto, confermarsi in ogni sua parte la sentenza n.38/2025 pronunciata in data 24.01.2025 dal Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, dott.ssa Marcella Frangipani, nella causa
R.G.n.1836/2024, e pubblicata il 23.02.2025.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata il 23 febbraio 2025 il Tribunale di Pavia in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 1836/2024 R.G. promossa da , CP_1 CP_2 Controparte_3 [...]
e
contro
Controparte_4 Controparte_5
l' ha così deciso: “1) accerta il diritto di ognuno dei ricorrenti di percepire la NASPI Pt_1 richiesta con le domande amministrative presentate da e da CP_1 CP_6 in data 9 agosto 2024 e da ,
[...] Controparte_3 [...]
e Controparte_4 Controparte_5 in data 10 agosto 2024; 2) condanna al pagamento della Naspi, nella misura dovuta e con la Pt_1 decorrenza di legge, a favore di ognuno dei ricorrenti, oltre interessi legali a decorrere dal 120° giorno successivo alle date di presentazione delle domande amministrative e sino al saldo;
3) condanna al pagamento delle spese processuali a favore dei ricorrenti Pt_1
[…]”.
Nel ricorso introduttivo del giudizio gli odierni appellati hanno esposto:
- di avere lavorato con contratto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze di presso lo stabilimento sito in ZZ (MI) sino CP_7 al 10 agosto 2024, data in cui avevano presentato le proprie dimissioni per giusta causa in ragione del trasferimento ad una sede aziendale situata ad oltre 50 km dalla loro residenza e mediamente raggiungibile in non meno di 80 minuti con i mezzi pubblici;
Pag. 2 di 9 - che, infatti, in data 5 luglio 2024 avevano ricevuto la comunicazione di trasferimento da ZZ a MB MO (AL) a decorrere dal 12 agosto 2024, in considerazione del fatto che la sede di ZZ avrebbe cessato l'attività a partire dal 9 agosto 2024;
- di aver impugnato in via stragiudiziale il trasferimento, contestandone la legittimità;
- di avere, altresì, rassegnato le dimissioni per giusta causa, ritenendo che non fosse possibile trasferirsi presso la nuova sede di lavoro per ragioni economiche e familiari, né recarsi giornalmente a MB MO, tenuto conto della notevole distanza dalla residenza (sita in Robecco sul Naviglio quanto ad e in Abbiategrasso quanto CP_6 agli altri ricorrenti);
- di avere presentato domanda all' in data 9-10 agosto 2024 per il Pt_1 conseguimento dell'indennità di disoccupazione NASpI;
- che l'istituto previdenziale, tuttavia, aveva respinto le domande presentate dai ricorrenti, con la motivazione che “la causa cessazione attività lavorativa non è valida per il trattamento in oggetto”;
- che nessun esito avevano sortito i ricorsi amministrativi avanti il Comitato provinciale presentati dai ricorrenti avverso i Pt_1 provvedimenti di diniego;
ciò esposto, hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “previo ogni e più opportuno accertamento in ordine al diritto dei sigg.ri , , CP_1 CP_6 [...]
, e Controparte_3 Controparte_4 [...]
di percepire la prestazione per cui è causa, Voglia condannare Controparte_5
l' a corrispondere in favore dei ricorrenti in relazione alle domande amministrative Pt_1 presentate il 9-10 agosto 2024, l'indennità di disoccupazione naspi nella misura e per il periodo dovuti e con la decorrenza di legge, maggiorata degli interessi legali dalle singole scadenze a decorrere dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa e fino a saldo”.
Costituendosi ritualmente nel giudizio di primo grado, l' ha contestato la Pt_1 fondatezza delle deduzioni e domande avversarie, di cui ha chiesto il rigetto. Il Tribunale, esaminata la normativa applicabile (artt. 1 e 3 d.lgs. 4 marzo 2015
n. 22) e le circolari in materia, ha ritenuto che, alla luce delle stesse disposizioni Pt_1 interne dell'ente previdenziale, non potesse ragionevolmente distinguersi “ai fini del riconoscimento della NASpi, ove ricorra il presupposto del trasferimento a una determinata distanza, tra il caso in cui rapporto è stato formalmente risolto con un negozio di risoluzione consensuale e quello in cui è stato risolto per dimissioni per giusta causa, in relazione al quale soltanto il lavoratore dovrebbe dimostrare che il trasferimento è illegittimo in quanto non sorretto dalle ragioni giustificatrici di cui all'art. 2103 c.c. Tale distinzione, infatti, condurrebbe a riservare un diverso trattamento a ipotesi del tutto analoghe”.
Pag. 3 di 9 Ha perciò concluso che “non è necessaria, per la concessione della NASpi, a fronte di un trasferimento assai lontano della sede di lavoro, l'illegittimità della determinazione datoriale, perché anche l'esercizio legittimo dei poteri datoriali può determinare modifiche essenziali dei contenuti del rapporto tali da rendere sostanzialmente impossibile per il lavoratore proseguirne l'esecuzione, di modo che la risoluzione del rapporto è causalmente riferibile al potere organizzativo datoriale e quindi la disoccupazione è involontaria”.
Ha, quindi, osservato che nel caso di specie la distanza tra i comuni di residenza dei ricorrenti e la nuova sede di lavoro “è di gran lunga superiore a 50 km” e che “il tempo di percorrenza di tale distanza con i mezzi di trasporto pubblico è di circa due ore, con leggere differenze a seconda degli orari e dei percorsi, comunque è sempre ampiamente superiore a 80 minuti”.
Ha, altresì, rilevato che il datore di lavoro, pur avendo originariamente previsto un servizio navetta al fine di agevolare i lavoratori negli spostamenti durante il tragitto casa-lavoro, non aveva poi concretamente attuato tale soluzione.
In questo contesto, ad avviso del giudice di prime cure, doveva ritenersi sussistente “la condizione d'improseguibilità del rapporto, con conseguente involontarietà dello stato di disoccupazione, considerate, in particolare, la rilevante distanza della nuova sede di lavoro rispetto alla residenza dei ricorrenti, con la conseguente inevitabile e grave alterazione delle abituali condizioni di vita derivanti dal predetto trasferimento, posto che i tempi del viaggio avrebbero compresso in modo assai rilevante la possibilità di riposo e il tempo libero;
considerando, infine, le retribuzioni, non elevate, dei ricorrenti, i notori costi dei viaggi avrebbero limitato fortemente le disponibilità reddituali dei lavoratori”.
Da ciò è derivato l'accoglimento delle domande.
Avverso la sentenza ha proposto appello l' con ricorso depositato il 7 Pt_1 aprile 2025. Cn un unico articolato motivo denuncia violazione ed errata interpretazione ed applicazione degli artt. 1 e 3 d.lgs. 4 marzo 2015 n. 22; dell'art. 45, comma 3, r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827, convertito in legge 6 aprile 1936 n. 1155 e dell'art. 2103 c.c..
Censura la pronuncia “che vorrebbe porre su uno stesso piano le dimissioni per
(asserita) giusta causa con la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro che conclude, invece, un iter che parte dalla volontà del datore di lavoro di licenziare il dipendente”.
Evidenzia che, nel caso di cui si controverte, i lavoratori hanno affermato l'esistenza di una giusta causa di dimissioni per il solo fatto del trasferimento della sede di lavoro a più di 50 km dalla loro residenza e mediamente raggiungibile in non meno di 80 minuti con i mezzi pubblici.
Deduce che tali circostanze sono insufficienti a fondare il diritto alla NASpI, in quanto “se il presupposto è quello della disoccupazione involontaria, il rifiuto a
Pag. 4 di 9 trasferirsi presso la nuova unità produttiva dell'azienda non rientra nella previsione normativa di cui all'art. 3 comma 2 d.lgs 22/15 e conseguentemente non sussiste il diritto all'indennità di disoccupazione”.
Sottolinea che gli appellati non hanno agito giudizialmente per far accertare l'illegittimità del trasferimento, né hanno dimostrato la giusta causa di dimissioni, sicché “il caso non può essere valutato se non con l'applicazione dell'art. 3 comma 2 d.lgs 22/25 che esclude il diritto alla NASPI degli appellati”.
Richiama il contenuto di proprie circolari e messaggi, nonché precedenti della giurisprudenza di merito favorevoli alla tesi dell' . CP_8
Sulla base delle argomentazioni esposte, parte appellante ha chiesto la riforma della pronuncia impugnata e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
Costituendosi ritualmente in giudizio, gli appellati hanno contestato la fondatezza del gravame avversario, di cui hanno chiesto il rigetto, con conferma della sentenza di primo grado.
All'udienza dell'8 ottobre 2025, all'esito della discussione orale, il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
L'appello proposto dall' dev'essere respinto, con integrale conferma della Pt_1 sentenza di primo grado.
Sulle questioni oggetto di controversia questa Corte si è recentemente pronunciata con sentenza n. 743/2025 (pres. CA, est. Cuomo), resa in controversia analoga alla presente, promossa da altri dipendenti di dimessisi a seguito CP_7 del trasferimento, disposto dalla società, dalla sede di ZZ a quella di MB
MO.
Le motivazioni della sentenza di cui sopra sono condivise dal Collegio e vengono di seguito integralmente richiamate ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: “va richiamato l'art. 3 del d.lgs. n. 22 del 2015, nella sua formulazione ratione temporis applicabile, secondo cui: “1.La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
2. La NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966,
n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012”.
Pag. 5 di 9 La sussistenza in capo agli odierni appellati dei requisiti assicurativi e contributivi sopra indicati non è stata mai contestata da Pt_1
Ciò che l'Ente contesta è la sussistenza della giusta causa delle dimissioni atteso che, come precisato dal Comitato Provinciale nel provvedimento di rigetto Pt_1 del ricorso amministrativo proposto dagli appellati, “Nel caso di specie, il trasferimento
è stato intimato per esigenze organizzative e produttive, legate alla sicurezza economica della società, alla stabilità dei posti di lavoro, alla serenità finanziaria ed alla virtuosità dell'azienda, con impegno del datore di lavoro a mettere a disposizione dei dipendenti un servizio di trasporto per consentire un comodo trasferimento per il tragitto casa - lavoro – casa” (cfr. docc. 3 e 6 . Pt_1
Contrariamente alla tesi dell' ai fini del diritto alla prestazione in esame Pt_1 non è necessaria una condotta illegittima del datore di lavoro, in quanto, a norma dell'art. 3 del d.lgs. n. 22 del 2015, presupposto del diritto è la perdita involontaria dell'occupazione -“1.La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione”-.
È necessario, cioè, che la risoluzione del rapporto sia riferibile non alla libera volontà del lavoratore ma al fatto del datore di lavoro, anche legittimo, che però non consenta la prosecuzione del rapporto. Come, ad esempio, nel caso in cui l'esercizio pur legittimo dei poteri datoriali determini modifiche essenziali dei contenuti del rapporto tali da rendere sostanzialmente impossibile per il lavoratore, nella concreta situazione di fatto, proseguirne l'esecuzione, come nell'ipotesi in cui venga disposto un mutamento rilevante della sede di lavoro. In tali casi le dimissioni del lavoratore, che ha visto mutare in maniera significativa le proprie condizioni di lavoro, sono oggettivamente riferibili al potere organizzativo datoriale con la conseguente involontarietà della disoccupazione, senza che rilevi, ai fini previdenziali, la legittimità o meno dell'atto di esercizio dello ius variandi. Lo stesso con le circolari nn.108/2006, 142/2012 e 142/2015, come pure Pt_1 evidenziato dal primo giudice, ha ritenuto sussistere i presupposti per il pagamento del trattamento di disoccupazione anche quando il rapporto di lavoro sia stato risolto consensualmente all'esito di trasferimento del lavoratore assicurato verso una sede distante oltre 50 km dalla sua residenza o situata in un luogo raggiungibile in 80 minuti con i mezzi pubblici.
Detta impostazione è del tutto in linea con la giurisprudenza formatasi in materia a partire dalla pronuncia n. 269/2002, con cui la Corte Costituzionale ha identificato come involontario – ai fini del relativo trattamento previdenziale – lo stato di disoccupazione determinato da una giusta causa di dimissioni, “quando indotte da comportamenti altrui idonei ad integrare la condizione della improseguibilità del rapporto”.
Pag. 6 di 9 Se quindi la rilevante variazione del luogo di lavoro connota come involontaria la risoluzione del rapporto, allora non vi è ragione di distinguere tra l'ipotesi di risoluzione consensuale e quella di dimissioni per giusta causa.
In entrambe le ipotesi, a determinare la risoluzione del rapporto di lavoro è
l'esercizio dei poteri organizzativi datoriali attuato attraverso il trasferimento del lavoratore presso una sede distante oltre 50 km dalla sua residenza o situata in un luogo raggiungibile in 80 minuti con i mezzi pubblici, e ciò, lo si ribadisce, a prescindere dalla legittimità o meno del trasferimento.
Nel caso in esame è del tutto pacifico che gli appellati, dipendenti di CP_7 con sede di lavoro presso lo stabilimento di ZZ (MI), siano stati trasferiti presso la sede di MB MO (AL) a decorrere dal 12.8.2024, ad una distanza dalle rispettive residenze di 84,5Km per P. e di 79,30 Km per C., con tempi di percorrenza, usando i mezzi pubblici, di 2 ore e 47 minuti per P. e di 2 ore e 44 minuti per C., per un tempo giornaliero di viaggio pari a 5 ore e mezzo.
Il tempo di viaggio, così rilevante, avrebbe dovuto aggiungersi al normale orario di lavoro giornaliero, con oggettive forti ricadute in termini di qualità della vita dei lavoratori.
Anche l'aspetto economico non va sottovalutato, considerate le spese da sostenere per affrontare i viaggi giornalieri e che la somma di € 100 mensile offerta dal datore di lavoro non avrebbe certamente coperto. Senza considerare che nulla è stato offerto dal datore di lavoro per compensare nemmeno in minima parte il peggioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti. Da qui l'oggettiva rilevante variazione delle condizioni di lavoro precedentemente pattuite, con la conseguenza che le dimissioni non sono state frutto di una libera scelta degli appellati ma di una decisione organizzativa adottata dal datore di lavoro, rimanendo del tutto irrilevante ai fini del riconoscimento delle prestazioni in oggetto la legittimità o meno della decisione adottata. Infine, è infondata anche la censura circa la necessità dell'esercizio di un'azione giudiziaria nei confronti del datore di lavoro.
Sul punto va evidenziato come, secondo lo stesso non sia necessaria la Pt_1 prova della giusta causa delle dimissioni ma basta aver manifestato concretamente la volontà di difendersi contro il comportamento del datore di lavoro. Ed infatti, secondo la circolare n. 163/2003, richiamata dallo stesso
[...]
nel provvedimento di rigetto del ricorso amministrativo proposto dagli Controparte_9 appellati, “Relativamente alla presentazione delle domande, se il lavoratore dichiara che si è dimesso per giusta causa, dovrà corredare la domanda con una documentazione (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli articoli 38 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) da cui risulti almeno la sua volontà di “difendersi in giudizio” nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro (allegazione di diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsi d'urgenza ex articolo
Pag. 7 di 9 700 c.p.c., sentenze ecc. contro il datore di lavoro, nonché ogni altro documento idoneo), impegnandosi a comunicare l'esito della controversia giudiziale o extragiudiziale. Laddove l'esito della lite dovesse escludere la ricorrenza della giusta causa di dimissioni, si dovrà procedere al recupero di quanto pagato a titolo di indennità di disoccupazione, così come avviene nel caso di reintegra del lavoratore nel posto di lavoro successiva a un licenziamento illegittimo che ha dato luogo al pagamento dell'indennità di disoccupazione.”
Nel caso in esame i lavoratori hanno impugnato tempestivamente il trasferimento tramite l'Ufficio con pec del 15.5.2024 rimaste Controparte_10 inevase dall'azienda, lamentando come il trasferimento fosse “altamente pregiudizievole per il lavoratore anche e non solo in termini di raggiungimento del luogo di lavoro, vista l'evidente difficoltà e disagio a recarvisi giornalmente ( quasi 140
Km al giorno tra andata e ritorno) per ovvi motivi anche soli di gestione personale e familiare” (docc. 2a e 2b ricorso di I grado).
Inoltre, con il modulo di recesso hanno non solo richiamato l'impugnazione stragiudiziale ma anche ribadito il motivo delle dimissioni da individuarsi nel trasferimento ad oltre 70Km dalla residenza –“l'adombrato trasferimento a oltre 70Km dalla residenza della lavoratrice, è altamente pregiudizievole per la stessa, non solo in termini di raggiungimento del luogo di lavoro. La lavoratrice è costretta a dimettersi con effetto immediato”- (docc. 3a e 3c ricorso di I grado).
Tanto basta ai fini dell'ottenimento del beneficio in parola come da stessa circolare . Pt_1
Le argomentazioni esposte nel richiamato precedente si attagliano perfettamente all'odierna controversia, attesa l'identità degli istituti giuridici e dei presupposti di fatto delle due fattispecie.
Anche nella presente controversia gli appellati sono stati trasferiti dalla sede di ZZ a quella di MB MO, ad una distanza dalle rispettive residenze superiore a 70 km, con tempi di percorrenza, utilizzando i mezzi pubblici, di circa due ore per tratta, per un tempo giornaliero di viaggio che si aggira, dunque, intorno alle quattro ore (cfr. doc. 8 fascicolo appellati di primo grado).
Anche gli odierni appellati hanno impugnato a mezzo PEC il trasferimento alla sede di MB MO, “in quanto distante più di 70 km dall'attuale sede di lavoro e non raggiungibile con i mezzi pubblici entro 80 min.”, lamentando che “detto trasferimento ad una sede così lontana e disagiata da raggiungere si configuri come illegittimo e messo in atto al solo fine di obbligare i dipendenti a dare le dimissioni per l'impossibilità di conciliare i tempi di lavoro, inclusi i tempi necessari al raggiungimento della sede lavorativa, con le esigenze della vita familiare e sociale e risparmiando in tal modo alla Società le problematiche e gli oneri di un licenziamento collettivo” (cfr. doc.
4 fascicolo appellati di primo grado).
Pag. 8 di 9 E, anche nel presente caso, con il modulo di recesso i lavoratori hanno ribadito il motivo delle dimissioni, da individuarsi nel trasferimento a più di 50 km e ad oltre 80 minuti dalla residenza (cfr. doc. 3 fascicolo appellati di primo grado).
Deve pertanto ritenersi, alla luce degli argomenti esposti nel richiamato precedente di questa Corte ed in accordo con il giudice di prime cure, che anche nel presente caso sussistano i presupposti per il riconoscimento del diritto alla NASpI. Alla luce delle argomentazioni tutte che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, il gravame proposto dall' deve essere respinto, con integrale Pt_1 conferma della sentenza impugnata.
Il regolamento delle spese di lite del grado segue il criterio della soccombenza e, tenuto conto del valore della causa, del numero delle parti e dell'assenza di attività istruttoria, le stesse si liquidano come da dispositivo, in applicazione del d.m. 10 marzo
2014 n. 55, come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147.
Atteso l'integrale rigetto dell'appello, si dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, giusta il disposto dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228.
P.Q.M.
- rigetta l'appello avverso la sentenza n. 38/2025 del Tribunale di Pavia;
- condanna l'appellante a rifondere agli appellati le spese di lite del grado, che liquida in € 4.400,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri accessori di legge;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Milano, 8 ottobre 2025
Consigliera est. Presidente
GI SI VA CA
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N.R.G. 357/2025
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott. VA CA Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Consigliera
Dott.ssa GI SI Consigliera Rel. all'udienza dell'8 ottobre 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di previdenza e assistenza obbligatoria avverso la sentenza del Tribunale di Pavia (est. Frangipani) n. 38/2025, promossa da
Pt_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Grazia Demaestri e Roberto Maio, con i quali è elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'ente, in Milano, via Savaré n. 1,
- APPELLANTE -
contro
CP_1 CP_2 Controparte_3 [...]
Controparte_4 Controparte_5 rappresentati e difesi dall'avv. Domenico D'Amato, presso il cui studio in Legnano, via
XXIX Maggio n. 2, sono elettivamente domiciliati,
- APPELLATI -
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Appellante: “Voglia la Corte di appello di Milano, sez. lav. in funzione di giudice del lavoro, contrariis reiectis: - riformare totalmente la sentenza del Tribunale di Pavia in funzione di giudice del lavoro n. 38/25 e quindi respingere il ricorso e le domande formulate dagli appellati
, , CP_1 CP_6 Controparte_3 [...]
, Controparte_4 Controparte_5 perché infondate in fatto e diritto.
- rigettare ogni avversa pretesa. Vinte le spese”.
Appellati: “Nel merito, previa ogni e più opportuna declaratoria, rigettarsi integralmente il ricorso in appello ex adverso proposto poiché infondato in fatto e diritto per i motivi tutti di cui alla parte espositiva del presente atto e, per l'effetto, confermarsi in ogni sua parte la sentenza n.38/2025 pronunciata in data 24.01.2025 dal Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, dott.ssa Marcella Frangipani, nella causa
R.G.n.1836/2024, e pubblicata il 23.02.2025.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata il 23 febbraio 2025 il Tribunale di Pavia in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 1836/2024 R.G. promossa da , CP_1 CP_2 Controparte_3 [...]
e
contro
Controparte_4 Controparte_5
l' ha così deciso: “1) accerta il diritto di ognuno dei ricorrenti di percepire la NASPI Pt_1 richiesta con le domande amministrative presentate da e da CP_1 CP_6 in data 9 agosto 2024 e da ,
[...] Controparte_3 [...]
e Controparte_4 Controparte_5 in data 10 agosto 2024; 2) condanna al pagamento della Naspi, nella misura dovuta e con la Pt_1 decorrenza di legge, a favore di ognuno dei ricorrenti, oltre interessi legali a decorrere dal 120° giorno successivo alle date di presentazione delle domande amministrative e sino al saldo;
3) condanna al pagamento delle spese processuali a favore dei ricorrenti Pt_1
[…]”.
Nel ricorso introduttivo del giudizio gli odierni appellati hanno esposto:
- di avere lavorato con contratto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze di presso lo stabilimento sito in ZZ (MI) sino CP_7 al 10 agosto 2024, data in cui avevano presentato le proprie dimissioni per giusta causa in ragione del trasferimento ad una sede aziendale situata ad oltre 50 km dalla loro residenza e mediamente raggiungibile in non meno di 80 minuti con i mezzi pubblici;
Pag. 2 di 9 - che, infatti, in data 5 luglio 2024 avevano ricevuto la comunicazione di trasferimento da ZZ a MB MO (AL) a decorrere dal 12 agosto 2024, in considerazione del fatto che la sede di ZZ avrebbe cessato l'attività a partire dal 9 agosto 2024;
- di aver impugnato in via stragiudiziale il trasferimento, contestandone la legittimità;
- di avere, altresì, rassegnato le dimissioni per giusta causa, ritenendo che non fosse possibile trasferirsi presso la nuova sede di lavoro per ragioni economiche e familiari, né recarsi giornalmente a MB MO, tenuto conto della notevole distanza dalla residenza (sita in Robecco sul Naviglio quanto ad e in Abbiategrasso quanto CP_6 agli altri ricorrenti);
- di avere presentato domanda all' in data 9-10 agosto 2024 per il Pt_1 conseguimento dell'indennità di disoccupazione NASpI;
- che l'istituto previdenziale, tuttavia, aveva respinto le domande presentate dai ricorrenti, con la motivazione che “la causa cessazione attività lavorativa non è valida per il trattamento in oggetto”;
- che nessun esito avevano sortito i ricorsi amministrativi avanti il Comitato provinciale presentati dai ricorrenti avverso i Pt_1 provvedimenti di diniego;
ciò esposto, hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “previo ogni e più opportuno accertamento in ordine al diritto dei sigg.ri , , CP_1 CP_6 [...]
, e Controparte_3 Controparte_4 [...]
di percepire la prestazione per cui è causa, Voglia condannare Controparte_5
l' a corrispondere in favore dei ricorrenti in relazione alle domande amministrative Pt_1 presentate il 9-10 agosto 2024, l'indennità di disoccupazione naspi nella misura e per il periodo dovuti e con la decorrenza di legge, maggiorata degli interessi legali dalle singole scadenze a decorrere dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa e fino a saldo”.
Costituendosi ritualmente nel giudizio di primo grado, l' ha contestato la Pt_1 fondatezza delle deduzioni e domande avversarie, di cui ha chiesto il rigetto. Il Tribunale, esaminata la normativa applicabile (artt. 1 e 3 d.lgs. 4 marzo 2015
n. 22) e le circolari in materia, ha ritenuto che, alla luce delle stesse disposizioni Pt_1 interne dell'ente previdenziale, non potesse ragionevolmente distinguersi “ai fini del riconoscimento della NASpi, ove ricorra il presupposto del trasferimento a una determinata distanza, tra il caso in cui rapporto è stato formalmente risolto con un negozio di risoluzione consensuale e quello in cui è stato risolto per dimissioni per giusta causa, in relazione al quale soltanto il lavoratore dovrebbe dimostrare che il trasferimento è illegittimo in quanto non sorretto dalle ragioni giustificatrici di cui all'art. 2103 c.c. Tale distinzione, infatti, condurrebbe a riservare un diverso trattamento a ipotesi del tutto analoghe”.
Pag. 3 di 9 Ha perciò concluso che “non è necessaria, per la concessione della NASpi, a fronte di un trasferimento assai lontano della sede di lavoro, l'illegittimità della determinazione datoriale, perché anche l'esercizio legittimo dei poteri datoriali può determinare modifiche essenziali dei contenuti del rapporto tali da rendere sostanzialmente impossibile per il lavoratore proseguirne l'esecuzione, di modo che la risoluzione del rapporto è causalmente riferibile al potere organizzativo datoriale e quindi la disoccupazione è involontaria”.
Ha, quindi, osservato che nel caso di specie la distanza tra i comuni di residenza dei ricorrenti e la nuova sede di lavoro “è di gran lunga superiore a 50 km” e che “il tempo di percorrenza di tale distanza con i mezzi di trasporto pubblico è di circa due ore, con leggere differenze a seconda degli orari e dei percorsi, comunque è sempre ampiamente superiore a 80 minuti”.
Ha, altresì, rilevato che il datore di lavoro, pur avendo originariamente previsto un servizio navetta al fine di agevolare i lavoratori negli spostamenti durante il tragitto casa-lavoro, non aveva poi concretamente attuato tale soluzione.
In questo contesto, ad avviso del giudice di prime cure, doveva ritenersi sussistente “la condizione d'improseguibilità del rapporto, con conseguente involontarietà dello stato di disoccupazione, considerate, in particolare, la rilevante distanza della nuova sede di lavoro rispetto alla residenza dei ricorrenti, con la conseguente inevitabile e grave alterazione delle abituali condizioni di vita derivanti dal predetto trasferimento, posto che i tempi del viaggio avrebbero compresso in modo assai rilevante la possibilità di riposo e il tempo libero;
considerando, infine, le retribuzioni, non elevate, dei ricorrenti, i notori costi dei viaggi avrebbero limitato fortemente le disponibilità reddituali dei lavoratori”.
Da ciò è derivato l'accoglimento delle domande.
Avverso la sentenza ha proposto appello l' con ricorso depositato il 7 Pt_1 aprile 2025. Cn un unico articolato motivo denuncia violazione ed errata interpretazione ed applicazione degli artt. 1 e 3 d.lgs. 4 marzo 2015 n. 22; dell'art. 45, comma 3, r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827, convertito in legge 6 aprile 1936 n. 1155 e dell'art. 2103 c.c..
Censura la pronuncia “che vorrebbe porre su uno stesso piano le dimissioni per
(asserita) giusta causa con la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro che conclude, invece, un iter che parte dalla volontà del datore di lavoro di licenziare il dipendente”.
Evidenzia che, nel caso di cui si controverte, i lavoratori hanno affermato l'esistenza di una giusta causa di dimissioni per il solo fatto del trasferimento della sede di lavoro a più di 50 km dalla loro residenza e mediamente raggiungibile in non meno di 80 minuti con i mezzi pubblici.
Deduce che tali circostanze sono insufficienti a fondare il diritto alla NASpI, in quanto “se il presupposto è quello della disoccupazione involontaria, il rifiuto a
Pag. 4 di 9 trasferirsi presso la nuova unità produttiva dell'azienda non rientra nella previsione normativa di cui all'art. 3 comma 2 d.lgs 22/15 e conseguentemente non sussiste il diritto all'indennità di disoccupazione”.
Sottolinea che gli appellati non hanno agito giudizialmente per far accertare l'illegittimità del trasferimento, né hanno dimostrato la giusta causa di dimissioni, sicché “il caso non può essere valutato se non con l'applicazione dell'art. 3 comma 2 d.lgs 22/25 che esclude il diritto alla NASPI degli appellati”.
Richiama il contenuto di proprie circolari e messaggi, nonché precedenti della giurisprudenza di merito favorevoli alla tesi dell' . CP_8
Sulla base delle argomentazioni esposte, parte appellante ha chiesto la riforma della pronuncia impugnata e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
Costituendosi ritualmente in giudizio, gli appellati hanno contestato la fondatezza del gravame avversario, di cui hanno chiesto il rigetto, con conferma della sentenza di primo grado.
All'udienza dell'8 ottobre 2025, all'esito della discussione orale, il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
L'appello proposto dall' dev'essere respinto, con integrale conferma della Pt_1 sentenza di primo grado.
Sulle questioni oggetto di controversia questa Corte si è recentemente pronunciata con sentenza n. 743/2025 (pres. CA, est. Cuomo), resa in controversia analoga alla presente, promossa da altri dipendenti di dimessisi a seguito CP_7 del trasferimento, disposto dalla società, dalla sede di ZZ a quella di MB
MO.
Le motivazioni della sentenza di cui sopra sono condivise dal Collegio e vengono di seguito integralmente richiamate ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: “va richiamato l'art. 3 del d.lgs. n. 22 del 2015, nella sua formulazione ratione temporis applicabile, secondo cui: “1.La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
2. La NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966,
n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012”.
Pag. 5 di 9 La sussistenza in capo agli odierni appellati dei requisiti assicurativi e contributivi sopra indicati non è stata mai contestata da Pt_1
Ciò che l'Ente contesta è la sussistenza della giusta causa delle dimissioni atteso che, come precisato dal Comitato Provinciale nel provvedimento di rigetto Pt_1 del ricorso amministrativo proposto dagli appellati, “Nel caso di specie, il trasferimento
è stato intimato per esigenze organizzative e produttive, legate alla sicurezza economica della società, alla stabilità dei posti di lavoro, alla serenità finanziaria ed alla virtuosità dell'azienda, con impegno del datore di lavoro a mettere a disposizione dei dipendenti un servizio di trasporto per consentire un comodo trasferimento per il tragitto casa - lavoro – casa” (cfr. docc. 3 e 6 . Pt_1
Contrariamente alla tesi dell' ai fini del diritto alla prestazione in esame Pt_1 non è necessaria una condotta illegittima del datore di lavoro, in quanto, a norma dell'art. 3 del d.lgs. n. 22 del 2015, presupposto del diritto è la perdita involontaria dell'occupazione -“1.La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione”-.
È necessario, cioè, che la risoluzione del rapporto sia riferibile non alla libera volontà del lavoratore ma al fatto del datore di lavoro, anche legittimo, che però non consenta la prosecuzione del rapporto. Come, ad esempio, nel caso in cui l'esercizio pur legittimo dei poteri datoriali determini modifiche essenziali dei contenuti del rapporto tali da rendere sostanzialmente impossibile per il lavoratore, nella concreta situazione di fatto, proseguirne l'esecuzione, come nell'ipotesi in cui venga disposto un mutamento rilevante della sede di lavoro. In tali casi le dimissioni del lavoratore, che ha visto mutare in maniera significativa le proprie condizioni di lavoro, sono oggettivamente riferibili al potere organizzativo datoriale con la conseguente involontarietà della disoccupazione, senza che rilevi, ai fini previdenziali, la legittimità o meno dell'atto di esercizio dello ius variandi. Lo stesso con le circolari nn.108/2006, 142/2012 e 142/2015, come pure Pt_1 evidenziato dal primo giudice, ha ritenuto sussistere i presupposti per il pagamento del trattamento di disoccupazione anche quando il rapporto di lavoro sia stato risolto consensualmente all'esito di trasferimento del lavoratore assicurato verso una sede distante oltre 50 km dalla sua residenza o situata in un luogo raggiungibile in 80 minuti con i mezzi pubblici.
Detta impostazione è del tutto in linea con la giurisprudenza formatasi in materia a partire dalla pronuncia n. 269/2002, con cui la Corte Costituzionale ha identificato come involontario – ai fini del relativo trattamento previdenziale – lo stato di disoccupazione determinato da una giusta causa di dimissioni, “quando indotte da comportamenti altrui idonei ad integrare la condizione della improseguibilità del rapporto”.
Pag. 6 di 9 Se quindi la rilevante variazione del luogo di lavoro connota come involontaria la risoluzione del rapporto, allora non vi è ragione di distinguere tra l'ipotesi di risoluzione consensuale e quella di dimissioni per giusta causa.
In entrambe le ipotesi, a determinare la risoluzione del rapporto di lavoro è
l'esercizio dei poteri organizzativi datoriali attuato attraverso il trasferimento del lavoratore presso una sede distante oltre 50 km dalla sua residenza o situata in un luogo raggiungibile in 80 minuti con i mezzi pubblici, e ciò, lo si ribadisce, a prescindere dalla legittimità o meno del trasferimento.
Nel caso in esame è del tutto pacifico che gli appellati, dipendenti di CP_7 con sede di lavoro presso lo stabilimento di ZZ (MI), siano stati trasferiti presso la sede di MB MO (AL) a decorrere dal 12.8.2024, ad una distanza dalle rispettive residenze di 84,5Km per P. e di 79,30 Km per C., con tempi di percorrenza, usando i mezzi pubblici, di 2 ore e 47 minuti per P. e di 2 ore e 44 minuti per C., per un tempo giornaliero di viaggio pari a 5 ore e mezzo.
Il tempo di viaggio, così rilevante, avrebbe dovuto aggiungersi al normale orario di lavoro giornaliero, con oggettive forti ricadute in termini di qualità della vita dei lavoratori.
Anche l'aspetto economico non va sottovalutato, considerate le spese da sostenere per affrontare i viaggi giornalieri e che la somma di € 100 mensile offerta dal datore di lavoro non avrebbe certamente coperto. Senza considerare che nulla è stato offerto dal datore di lavoro per compensare nemmeno in minima parte il peggioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti. Da qui l'oggettiva rilevante variazione delle condizioni di lavoro precedentemente pattuite, con la conseguenza che le dimissioni non sono state frutto di una libera scelta degli appellati ma di una decisione organizzativa adottata dal datore di lavoro, rimanendo del tutto irrilevante ai fini del riconoscimento delle prestazioni in oggetto la legittimità o meno della decisione adottata. Infine, è infondata anche la censura circa la necessità dell'esercizio di un'azione giudiziaria nei confronti del datore di lavoro.
Sul punto va evidenziato come, secondo lo stesso non sia necessaria la Pt_1 prova della giusta causa delle dimissioni ma basta aver manifestato concretamente la volontà di difendersi contro il comportamento del datore di lavoro. Ed infatti, secondo la circolare n. 163/2003, richiamata dallo stesso
[...]
nel provvedimento di rigetto del ricorso amministrativo proposto dagli Controparte_9 appellati, “Relativamente alla presentazione delle domande, se il lavoratore dichiara che si è dimesso per giusta causa, dovrà corredare la domanda con una documentazione (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli articoli 38 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) da cui risulti almeno la sua volontà di “difendersi in giudizio” nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro (allegazione di diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsi d'urgenza ex articolo
Pag. 7 di 9 700 c.p.c., sentenze ecc. contro il datore di lavoro, nonché ogni altro documento idoneo), impegnandosi a comunicare l'esito della controversia giudiziale o extragiudiziale. Laddove l'esito della lite dovesse escludere la ricorrenza della giusta causa di dimissioni, si dovrà procedere al recupero di quanto pagato a titolo di indennità di disoccupazione, così come avviene nel caso di reintegra del lavoratore nel posto di lavoro successiva a un licenziamento illegittimo che ha dato luogo al pagamento dell'indennità di disoccupazione.”
Nel caso in esame i lavoratori hanno impugnato tempestivamente il trasferimento tramite l'Ufficio con pec del 15.5.2024 rimaste Controparte_10 inevase dall'azienda, lamentando come il trasferimento fosse “altamente pregiudizievole per il lavoratore anche e non solo in termini di raggiungimento del luogo di lavoro, vista l'evidente difficoltà e disagio a recarvisi giornalmente ( quasi 140
Km al giorno tra andata e ritorno) per ovvi motivi anche soli di gestione personale e familiare” (docc. 2a e 2b ricorso di I grado).
Inoltre, con il modulo di recesso hanno non solo richiamato l'impugnazione stragiudiziale ma anche ribadito il motivo delle dimissioni da individuarsi nel trasferimento ad oltre 70Km dalla residenza –“l'adombrato trasferimento a oltre 70Km dalla residenza della lavoratrice, è altamente pregiudizievole per la stessa, non solo in termini di raggiungimento del luogo di lavoro. La lavoratrice è costretta a dimettersi con effetto immediato”- (docc. 3a e 3c ricorso di I grado).
Tanto basta ai fini dell'ottenimento del beneficio in parola come da stessa circolare . Pt_1
Le argomentazioni esposte nel richiamato precedente si attagliano perfettamente all'odierna controversia, attesa l'identità degli istituti giuridici e dei presupposti di fatto delle due fattispecie.
Anche nella presente controversia gli appellati sono stati trasferiti dalla sede di ZZ a quella di MB MO, ad una distanza dalle rispettive residenze superiore a 70 km, con tempi di percorrenza, utilizzando i mezzi pubblici, di circa due ore per tratta, per un tempo giornaliero di viaggio che si aggira, dunque, intorno alle quattro ore (cfr. doc. 8 fascicolo appellati di primo grado).
Anche gli odierni appellati hanno impugnato a mezzo PEC il trasferimento alla sede di MB MO, “in quanto distante più di 70 km dall'attuale sede di lavoro e non raggiungibile con i mezzi pubblici entro 80 min.”, lamentando che “detto trasferimento ad una sede così lontana e disagiata da raggiungere si configuri come illegittimo e messo in atto al solo fine di obbligare i dipendenti a dare le dimissioni per l'impossibilità di conciliare i tempi di lavoro, inclusi i tempi necessari al raggiungimento della sede lavorativa, con le esigenze della vita familiare e sociale e risparmiando in tal modo alla Società le problematiche e gli oneri di un licenziamento collettivo” (cfr. doc.
4 fascicolo appellati di primo grado).
Pag. 8 di 9 E, anche nel presente caso, con il modulo di recesso i lavoratori hanno ribadito il motivo delle dimissioni, da individuarsi nel trasferimento a più di 50 km e ad oltre 80 minuti dalla residenza (cfr. doc. 3 fascicolo appellati di primo grado).
Deve pertanto ritenersi, alla luce degli argomenti esposti nel richiamato precedente di questa Corte ed in accordo con il giudice di prime cure, che anche nel presente caso sussistano i presupposti per il riconoscimento del diritto alla NASpI. Alla luce delle argomentazioni tutte che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, il gravame proposto dall' deve essere respinto, con integrale Pt_1 conferma della sentenza impugnata.
Il regolamento delle spese di lite del grado segue il criterio della soccombenza e, tenuto conto del valore della causa, del numero delle parti e dell'assenza di attività istruttoria, le stesse si liquidano come da dispositivo, in applicazione del d.m. 10 marzo
2014 n. 55, come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147.
Atteso l'integrale rigetto dell'appello, si dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, giusta il disposto dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228.
P.Q.M.
- rigetta l'appello avverso la sentenza n. 38/2025 del Tribunale di Pavia;
- condanna l'appellante a rifondere agli appellati le spese di lite del grado, che liquida in € 4.400,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri accessori di legge;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Milano, 8 ottobre 2025
Consigliera est. Presidente
GI SI VA CA
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