TRIB
Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/04/2025, n. 1519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1519 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3524/2025 V.G. R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 19/03/2025 da
1) Parte_1
Nata a Milano il 21/01/1974
Cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Daniela Mugnaini presso la quale ha eletto domicilio telematico all'indirizzo: Email_1
e
2) CP_1
Nato a Milano il 05/02/1967
Cittadino italiano pagina 1 di 6 Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Daniela Mugnaini presso la quale ha eletto domicilio telematico all'indirizzo: Email_1
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Bore (PR), il 23/06/2012
(anno 2012 atto n. 2 parte 2 serie A)
In separazione dei beni.
con i seguenti figli:
a Milano il 06/09/2009 residente a [...]; Persona_1
codice fiscale cittadina ITALIANA, minore di età C.F._3
a Milano, il 16/02/2014, residente a [...]; Persona_2
codice fiscale , cittadina ITALIANA, minore di età; C.F._4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19/03/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) Le figlie minori e vengono affidate ad entrambi i genitori (regime di affido Per_2 Per_1
condiviso), con collocamento prevalente con la madre.
2) I genitori continueranno ad assumere di comune accordo le decisioni relative all'educazione, all'istruzione, alla salute delle figlie.
3) La casa familiare sita a Milano, via FRANCESCO SOAVE 12 viene assegnata alla madre, che vi vivrà con le figlie, sino al raggiungimento dell'autonomia economica delle stesse;
pertanto, la sig.ra sosterrà le spese condominiali riferibili al conduttore, mentre il sig. Pt_1 CP_1
continuerà a sostenere quelle riferibili alla proprietà.
4) Il padre vedrà le figlie tutti i fine settimana, accordandosi con loro nel rispetto degli impegni delle stesse, con disponibilità a tenerle anche a dormire, sempre che le figlie siano d'accordo.
5) Durante la settimana padre e figlie si sentiranno quotidianamente come d'abitudine.
6) Sono sempre salvi migliori accordi, anche tenuto conto degli impegni scolastici e sportivi delle figlie.
7) Durante il periodo estivo, entrambi i genitori potranno trascorrere con le figlie almeno 15 giorni, anche non consecutivi, fuori Milano, previo accordo sul periodo di ciascun genitore da pagina 2 di 6 concordare entro il mese di aprile dell'anno di riferimento, sostenendo ciascuno i costi di soggiorni e viaggi nel proprio periodo.
8) I genitori in ogni caso si rendono disponibili reciprocamente a collaborare nell'organizzazione delle minori durante il lungo periodo di chiusura delle scuole, concordando preventivamente eventuali campus o esperienze di studio o formative (campus estivi o soggiorni all'estero), e accollandosi al 50% i relativi costi.
9) Con riguardo al giorno di Natale, le minori trascorreranno il 24 dicembre con un genitore e il 25 con l'altro genitore. Le vacanze natalizie saranno organizzate come periodo ordinario.
10) Con riferimento alle vacanze di Carnevale e di Pasqua, stabilite secondo il calendario scolastico,
i genitori si accorderanno affinché le figlie possano trascorrere metà di tali periodi di vacanza con ciascuno di essi, in modo alternato se lo desiderano.
11) I “ponti scolastici” seguiranno il periodo ordinario.
12) Il padre verserà sin da subito alla madre, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie la somma di € 800,00 (€ 400,00 per ciascuna di esse), somma che sarà versata alla madre anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di febbraio 2025 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici IS (prima rivalutazione marzo 2026).
13) Dal momento in cui il padre si potrà trasferire a vivere nella casa di via Vignola n. 4, il contributo paterno al mantenimento delle figlie sarà di € 900,00 (€ 450,00 per ciascuna figlia), somma che sarà versata alla madre anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, sarà annualmente rivalutata in base agli indici IS (prima rivalutazione dopo un anno dalla decorrenza dell'aumento).
14) I genitori sosterranno il 50% delle spese extra assegno relative alle figlie secondo le “Linee
Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal
medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e
oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie
per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno
pagina 3 di 6 comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria
programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di
musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo
di trasporto dei figli.
15) Con riferimento alle spese mediche, le stesse saranno sostenute al 100% dal padre, mediante l'assicurazione sanitaria aziendale, fino a quando la stessa sarà attiva;
nel caso venisse revocata dall'azienda, tali categorie di spese verrebbero sostenute al 50% dai genitori come da protocollo sopra riportato.
16) L'assegno unico verrà percepito al 50% dai genitori: le parti si impegnano a formalizzare tale decisione presso gli enti preposti all'erogazione.
17) I ricorrenti si danno reciproca autorizzazione al fine del rilascio o del rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per le figlie minori.
*****
ULTERIORI PATTUIZIONI
18) La sig.ra concede in comodato d'uso gratuito al sig. che accetta, l'appartamento Pt_1 CP_1
di sua proprietà sito in Milano, via Vignola n. 4, non appena il medesimo sarà rilasciato dagli attuali conduttori;
saranno a carico del sig. le spese condominiali ordinarie di suddetto CP_1
immobile; nel caso in cui il sig. intenda in futuro accogliere in tale appartamento una CP_1
futura eventuale compagna si impegna sin da ora a corrispondere alla sig.ra una congrua Pt_1
indennità di occupazione che sarà stabilita in base al valore degli affitti in tale zona.
19) Il conto corrente acceso presso ING n. 0207001, cointestato tra i coniugi, viene chiuso di comune accordo e le somme ivi giacenti saranno trasferite su un conto intestato esclusivamente pagina 4 di 6 al sig. essendo le giacenze ivi contabilizzate riferibili esclusivamente ai redditi del CP_1
medesimo.
20) Resta fermo – e le parti ne prendono atto – che le spese condominiali straordinarie degli immobili di cui le parti sono titolari resteranno a carico dei rispettivi proprietari e dunque la sig.ra sosterrà in esclusiva le spese condominiali straordinarie dell'immobile di via Pt_1
Vignola n. 4 a Milano e il sig. le spese condominiali straordinarie dell'immobile di via CP_1
Francesco Soave 12 a Milano.
21) I coniugi godono di autonomia economica e redditi propri e, con quanto stabilito nel presente ricorso hanno regolamentato ogni aspetto economico e patrimoniale derivante dal matrimonio: danno pertanto atto di nulla avere reciprocamente a pretendere a nessun titolo e nessuna ragione, salvo il buon esito di quanto disposto nella presente sezione.
22) Le spese legali del presente procedimento di separazione sono sostenute al 50% da entrambi.
23) Le condizioni della separazione saranno applicate a far data dal deposito del ricorso.
***
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi E che Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio in Bore (PR) il 23/06/2012.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte. pagina 5 di 6 3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Nulla sulle spese di procedura.
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bore (PR), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 16.4.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 6 di 6