TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/12/2025, n. 3998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3998 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 6272/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note di udienza depositate dal procuratore costituito, a seguito della comunicazione del provvedimento con il quale è stata disposta la tratta- zione dell'udienza del 20.11.25 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 20.11.2025 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c.; dato atto che il presente procedimento è stato deciso ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma, come novellato dal D. Lgs. 10/10/22 n. 149, es- sendo applicabile al presente giudizio la nuova disposizione, in ragione della data di notifica e di iscrizione a ruolo;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Maria Del Prete, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 6272/2024, avente ad oggetto: ricorso av-
1
verso decreto di liquidazione, vertente tra
(C.F. , rapp.to e difeso dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
DA IS (C.F. ) ed elett.te domiciliato in Napoli, C.F._2
p.zza Cavour 139, in virtù di procura in atti;
- Ricorrente–
e
, in persona del rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui è domi- ciliato in Napoli, via Diaz 11;
-Resistente contumace-
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da atto introduttivo note relative all'udienza del
20.11.25 trattata con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
Sotto il profilo dello svolgimento del processo, va evidenziato che la parte ricorrente, avv. , ha agito nel presente giudizio in qualità di Parte_1 difensore di l' , nell'interesse del quale ha proposto opposi- Persona_1 zione avverso il decreto di espulsione innanzi al Giudice di pace di Caserta, chiedendone l'annullamento o la declaratoria di nullità ed avvalendosi del pa- trocinio a spese dello Stato.
Il ricorrente ha precisato che il giudizio di opposizione, nell'ambito del quale ha espletato la propria attività professionale nell'interesse di Persona_1
, si è concluso nel settembre 2024, all'esito di cinque udienze (tutte
[...] trattate in presenza fisica).
In virtù di tali deduzioni, il ricorrente ha chiesto la riforma del decreto di li- quidazione n. 6858/2024 del 19.9.2024 emesso al termine del giudizio dal
Giudice di pace per le proprie spettanze, deducendo che la somma riconosciu- ta nel predetto decreto si discosta in modo sensibile dai valori minimi stabiliti dai D.M. nn.55/2014 e 147/22 ed appare altresì lesiva del decoro professiona-
2
le, specie in considerazione della natura del giudizio, relativo a diritti fonda- mentali dell'interessato.
Ha concluso chiedendo: “riformare il decreto del G.d.P. Caserta n. cronol.
6858/2024 del 19.9.2024, in pari data comunicato, reso all'esito del giudizio
n.3159/23rg, liquidando le competenze professionali in conformità all'istanza di liquidazione già depositata in atti del fascicolo del GdP ed allegata al pre- sente ricorso al n.4 dell'indice atti. Vittoria di spese del presente giudizio
d'opposizione, con distrazione all'avvocato antistatario.”
Il merito
Giova premettere che la vicenda in esame trae origine da un'opposizione pro- posta avverso il decreto di liquidazione degli onorari professionali emesso nell'ambito di un procedimento patrocinato a spese dello Stato. A parere di parte ricorrente, il giudice che ha emesso il decreto impugnato avrebbe liqui- dato il compenso in misura inferiore rispetto a quanto richiesto, senza fornire un'adeguata motivazione in ordine alle ragioni che lo avrebbero indotto a di- scostarsi in modo sensibile dai valori minimi stabiliti dai D.M. nn.55/2014 e
147/22.
Nel decreto di liquidazione, più precisamente, si legge quanto segue: “letta
l'istanza formulata dall'avv. (C.F. , Parte_1 C.F._3 con studio in Napoli alla Piazza Cavour n. 139, quale difensore di Osa- buohien Frank, nato in [...] il [...] nel procedimento NRG
3159/2023 avente ad oggetto ricorso avverso decreto di espulsione prefettizio, definito con provvedimento cron. n. 6819/2024 emesso il 18.09.2024; letta la documentazione allegata e valutata l'attività espletata;
ritenuto che
l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato è regolata dall'ottavo comma dell'art. 13 t.u. imm. letta la normativa di riferimento L I Q U I D A in favore dell'avv. (C.F. , con studio in Parte_1 C.F._3
Napoli alla Piazza Cavour n. 139 , i compensi maturati per l'attività espletata in favore di nel procedimento sopra indicato, in complessi- Controparte_3 vi euro 266,44 (euro duecentosessantasei/44) così distinti: compenso Euro
210,00; C.P.A. 4% Euro 8,40; I.V.A. 22% Euro 48,04; a detrarre ritenuta
d'acconto da versare all'erario Euro 42,00; TOTALE NETTO DA PAGARE
Euro 224,44 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito Caserta, data del deposito telematico Il Giudice di Pace Dr. Alfredo de
Crescenzo.”
3
Ciò premesso, va detto che la domanda va accolta nei limiti che seguono.
Il giudice, nel giudizio in esame, è tenuto ad effettuare una valutazione in me- rito alla legittimità del provvedimento impugnato, dovendo poi procedere alla successiva liquidazione, ove riscontrasse l'illegittimità del provvedimento che la nega o che la riconosce in misura ritenuta non congrua dal ricorrente.
Nell'ipotesi in esame, l'importo riconosciuto con il decreto di liquidazione impugnato non risulta congruo alla luce della documentazione prodotta e in merito all'attività espletata dall'avvocato Parte_1
Infatti, procedendo alla liquidazione secondo le tariffe previste, non si pervie- ne ai risultati indicati.
Ciò si afferma perché, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta, com- prendente una fase di studio, una fase introduttiva, una fase istrutto- ria/dibattimentale e una decisoria, l'importo liquidato non risulta coerente ri- spetto ai parametri di riferimento da applicare.
Dalla documentazione prodotta emerge, inoltre, una non semplicità delle que- stioni trattate, in quanto riferite a una situazione delicata, quale quella dell'espulsione dello straniero e quindi riconducibile ai diritti fondamentali della persona.
Ciò posto, va detto che, ai fini della quantificazione delle spettanze, nella de- terminazione del compenso al difensore bisogna tenere conto che i diritti di procuratore sono regolati dalla tariffa in vigore al momento del compimento dei singoli atti, mentre per gli onorari vige la tariffa in vigore al momento in cui l'opera è portata a termine e, conseguentemente, nel caso di successione di tariffe, deve applicarsi quella sotto la cui vigenza la prestazione o l'attività di- fensiva si è esaurita (cfr. Cassazione civile, II, 15 giugno 2001, n. 8160).
Orbene, in virtù di quanto detto, al fine di quantificare le somme spettanti al ricorrente per l'attività oggetto di causa, va tenuto in considerazione quanto disposto dal D.M. n. 55/2014, in ragione del fatto che l'attività risulta termina- ta sotto la vigenza del predetto D.M.
A parere di questo giudice, in base alla natura dell'attività espletata e delle questioni affrontate, i valori riconosciuti non risultano essere congrui.
Ciò si dice valutando il contenuto della documentazione allegata.
Dunque, sulla scorta del decreto di liquidazione si evince che il giudice, ha de- ciso di applicare i parametri del DM 55\2014, che prevedono la liquidazione del compenso suddivisa per fasi processuali, tenendo conto dell'urgenza della
4
qualità del lavoro svolto dalla complessità del procedimento e del numero di imputazioni.
In base a tale criterio ha liquidato un compenso pari a 224,44 euro oltre rim- borso forfettario del 15% iva e CPA.
In conclusione, il giudice non ha provveduto a una corretta liquidazione dell'importo dovuto in relazione all'attività espletata.
Va, infatti, considerato che, in base ai criteri di riferimento da applicare nel caso di specie, richiamati tra l'altro nello stesso decreto di liquidazione,
l'importo corretto da riconoscere al ricorrente ammonta a € 1.891,00, somma risultante dalle singole fasi: fase di studio della controversia, valore medio =
378,00, fase introduttiva del giudizio, valore medio = 473,00, fase istruttoria dibattimentale, valore minimo = 378,00, fase decisionale, valore medio =
662,00.
Tali somme devono essere ridotte della metà ai sensi dell'art. 130 del D.P.R.
n. 115/2002.
Pertanto va riconosciuto all'istante l'importo di € 945,50.
In definitiva, la domanda va accolta e il decreto di liquidazione va riformato.
Le spese
Le spese di lite del presente giudizio vanno integralmente compensate, sia in ragione della posizione assunta dal nel presente giudizio, sia in con- CP_1 siderazione della posizione del rispetto alle ragioni che hanno indot- CP_1 to il ricorrente ad instaurare l'opposizione.
P.Q.M.
dichiara la contumacia del;
Controparte_1 revoca il decreto di liquidazione opposto;
liquida, in favore dell'Avv. , l'importo di € 945,50 per com- Parte_1 pensi, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge;
compensa integralmente le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 11.12.25
Il Giudice dott.sa Maria Del Prete
5
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note di udienza depositate dal procuratore costituito, a seguito della comunicazione del provvedimento con il quale è stata disposta la tratta- zione dell'udienza del 20.11.25 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 20.11.2025 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c.; dato atto che il presente procedimento è stato deciso ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma, come novellato dal D. Lgs. 10/10/22 n. 149, es- sendo applicabile al presente giudizio la nuova disposizione, in ragione della data di notifica e di iscrizione a ruolo;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Maria Del Prete, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 6272/2024, avente ad oggetto: ricorso av-
1
verso decreto di liquidazione, vertente tra
(C.F. , rapp.to e difeso dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
DA IS (C.F. ) ed elett.te domiciliato in Napoli, C.F._2
p.zza Cavour 139, in virtù di procura in atti;
- Ricorrente–
e
, in persona del rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui è domi- ciliato in Napoli, via Diaz 11;
-Resistente contumace-
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da atto introduttivo note relative all'udienza del
20.11.25 trattata con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
Sotto il profilo dello svolgimento del processo, va evidenziato che la parte ricorrente, avv. , ha agito nel presente giudizio in qualità di Parte_1 difensore di l' , nell'interesse del quale ha proposto opposi- Persona_1 zione avverso il decreto di espulsione innanzi al Giudice di pace di Caserta, chiedendone l'annullamento o la declaratoria di nullità ed avvalendosi del pa- trocinio a spese dello Stato.
Il ricorrente ha precisato che il giudizio di opposizione, nell'ambito del quale ha espletato la propria attività professionale nell'interesse di Persona_1
, si è concluso nel settembre 2024, all'esito di cinque udienze (tutte
[...] trattate in presenza fisica).
In virtù di tali deduzioni, il ricorrente ha chiesto la riforma del decreto di li- quidazione n. 6858/2024 del 19.9.2024 emesso al termine del giudizio dal
Giudice di pace per le proprie spettanze, deducendo che la somma riconosciu- ta nel predetto decreto si discosta in modo sensibile dai valori minimi stabiliti dai D.M. nn.55/2014 e 147/22 ed appare altresì lesiva del decoro professiona-
2
le, specie in considerazione della natura del giudizio, relativo a diritti fonda- mentali dell'interessato.
Ha concluso chiedendo: “riformare il decreto del G.d.P. Caserta n. cronol.
6858/2024 del 19.9.2024, in pari data comunicato, reso all'esito del giudizio
n.3159/23rg, liquidando le competenze professionali in conformità all'istanza di liquidazione già depositata in atti del fascicolo del GdP ed allegata al pre- sente ricorso al n.4 dell'indice atti. Vittoria di spese del presente giudizio
d'opposizione, con distrazione all'avvocato antistatario.”
Il merito
Giova premettere che la vicenda in esame trae origine da un'opposizione pro- posta avverso il decreto di liquidazione degli onorari professionali emesso nell'ambito di un procedimento patrocinato a spese dello Stato. A parere di parte ricorrente, il giudice che ha emesso il decreto impugnato avrebbe liqui- dato il compenso in misura inferiore rispetto a quanto richiesto, senza fornire un'adeguata motivazione in ordine alle ragioni che lo avrebbero indotto a di- scostarsi in modo sensibile dai valori minimi stabiliti dai D.M. nn.55/2014 e
147/22.
Nel decreto di liquidazione, più precisamente, si legge quanto segue: “letta
l'istanza formulata dall'avv. (C.F. , Parte_1 C.F._3 con studio in Napoli alla Piazza Cavour n. 139, quale difensore di Osa- buohien Frank, nato in [...] il [...] nel procedimento NRG
3159/2023 avente ad oggetto ricorso avverso decreto di espulsione prefettizio, definito con provvedimento cron. n. 6819/2024 emesso il 18.09.2024; letta la documentazione allegata e valutata l'attività espletata;
ritenuto che
l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato è regolata dall'ottavo comma dell'art. 13 t.u. imm. letta la normativa di riferimento L I Q U I D A in favore dell'avv. (C.F. , con studio in Parte_1 C.F._3
Napoli alla Piazza Cavour n. 139 , i compensi maturati per l'attività espletata in favore di nel procedimento sopra indicato, in complessi- Controparte_3 vi euro 266,44 (euro duecentosessantasei/44) così distinti: compenso Euro
210,00; C.P.A. 4% Euro 8,40; I.V.A. 22% Euro 48,04; a detrarre ritenuta
d'acconto da versare all'erario Euro 42,00; TOTALE NETTO DA PAGARE
Euro 224,44 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito Caserta, data del deposito telematico Il Giudice di Pace Dr. Alfredo de
Crescenzo.”
3
Ciò premesso, va detto che la domanda va accolta nei limiti che seguono.
Il giudice, nel giudizio in esame, è tenuto ad effettuare una valutazione in me- rito alla legittimità del provvedimento impugnato, dovendo poi procedere alla successiva liquidazione, ove riscontrasse l'illegittimità del provvedimento che la nega o che la riconosce in misura ritenuta non congrua dal ricorrente.
Nell'ipotesi in esame, l'importo riconosciuto con il decreto di liquidazione impugnato non risulta congruo alla luce della documentazione prodotta e in merito all'attività espletata dall'avvocato Parte_1
Infatti, procedendo alla liquidazione secondo le tariffe previste, non si pervie- ne ai risultati indicati.
Ciò si afferma perché, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta, com- prendente una fase di studio, una fase introduttiva, una fase istrutto- ria/dibattimentale e una decisoria, l'importo liquidato non risulta coerente ri- spetto ai parametri di riferimento da applicare.
Dalla documentazione prodotta emerge, inoltre, una non semplicità delle que- stioni trattate, in quanto riferite a una situazione delicata, quale quella dell'espulsione dello straniero e quindi riconducibile ai diritti fondamentali della persona.
Ciò posto, va detto che, ai fini della quantificazione delle spettanze, nella de- terminazione del compenso al difensore bisogna tenere conto che i diritti di procuratore sono regolati dalla tariffa in vigore al momento del compimento dei singoli atti, mentre per gli onorari vige la tariffa in vigore al momento in cui l'opera è portata a termine e, conseguentemente, nel caso di successione di tariffe, deve applicarsi quella sotto la cui vigenza la prestazione o l'attività di- fensiva si è esaurita (cfr. Cassazione civile, II, 15 giugno 2001, n. 8160).
Orbene, in virtù di quanto detto, al fine di quantificare le somme spettanti al ricorrente per l'attività oggetto di causa, va tenuto in considerazione quanto disposto dal D.M. n. 55/2014, in ragione del fatto che l'attività risulta termina- ta sotto la vigenza del predetto D.M.
A parere di questo giudice, in base alla natura dell'attività espletata e delle questioni affrontate, i valori riconosciuti non risultano essere congrui.
Ciò si dice valutando il contenuto della documentazione allegata.
Dunque, sulla scorta del decreto di liquidazione si evince che il giudice, ha de- ciso di applicare i parametri del DM 55\2014, che prevedono la liquidazione del compenso suddivisa per fasi processuali, tenendo conto dell'urgenza della
4
qualità del lavoro svolto dalla complessità del procedimento e del numero di imputazioni.
In base a tale criterio ha liquidato un compenso pari a 224,44 euro oltre rim- borso forfettario del 15% iva e CPA.
In conclusione, il giudice non ha provveduto a una corretta liquidazione dell'importo dovuto in relazione all'attività espletata.
Va, infatti, considerato che, in base ai criteri di riferimento da applicare nel caso di specie, richiamati tra l'altro nello stesso decreto di liquidazione,
l'importo corretto da riconoscere al ricorrente ammonta a € 1.891,00, somma risultante dalle singole fasi: fase di studio della controversia, valore medio =
378,00, fase introduttiva del giudizio, valore medio = 473,00, fase istruttoria dibattimentale, valore minimo = 378,00, fase decisionale, valore medio =
662,00.
Tali somme devono essere ridotte della metà ai sensi dell'art. 130 del D.P.R.
n. 115/2002.
Pertanto va riconosciuto all'istante l'importo di € 945,50.
In definitiva, la domanda va accolta e il decreto di liquidazione va riformato.
Le spese
Le spese di lite del presente giudizio vanno integralmente compensate, sia in ragione della posizione assunta dal nel presente giudizio, sia in con- CP_1 siderazione della posizione del rispetto alle ragioni che hanno indot- CP_1 to il ricorrente ad instaurare l'opposizione.
P.Q.M.
dichiara la contumacia del;
Controparte_1 revoca il decreto di liquidazione opposto;
liquida, in favore dell'Avv. , l'importo di € 945,50 per com- Parte_1 pensi, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge;
compensa integralmente le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 11.12.25
Il Giudice dott.sa Maria Del Prete
5