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Sentenza 18 giugno 2024
Sentenza 18 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 18/06/2024, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 640/2023 R.G., promossa
DA
, con l'avv. TEDDE MARCO e l'avv. RUSSINO EMILIO Parte_1
ATTORE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
e per questa la sua mandataria Controparte_1 Controparte_2
in persona della procuratrice con l'avv. FAGGELLA
[...] Controparte_3
PELLEGRINO Controparte_4
CONVENUTA IN OPPOSIZIONE
Causa in punto di opposizione a decreto ingiuntivo, trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice: 1) revocare e/o dichiarare nullo e/o comunque inefficace il decreto ingiuntivo opposto per insussistenza del credito azionato, nonché dei requisiti di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c. e 50 del D.Lgs. n. 385/1993; in via principale 2) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della e per essa della Controparte_1
sua mandataria a richiedere ed ottenere le somme azionate in Controparte_2
monitorio nei confronti di 3) accertare e dichiarare la nullità e/o Parte_1
inesistenza e/o inefficacia dei contratti per cui è causa per mancato perfezionamento degli stessi e mancata erogazione delle somme ivi indicate;
4) accertare e dichiarare la nullità del contratto di prestito personale n. 017154888.6 del 2.2.2010 per difetto di forma scritta ex art. 117 TUB, con conseguente inapplicabilità ed inesigibilità degli interessi a qualsiasi titolo dovuti, spese, commissioni ed ogni altro onere richiesto;
5) accertare e dichiarare, con riguardo al contratto denominato “apertura linea di credito”
n. 012669219.3, l'intervenuta prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. del diritto di credito azionato in monitorio, per tutti i motivi meglio esposti al capo E) del presente atto;
6) per l'effetto, accertare e dichiarare l'improcedibilità e inammissibilità del procedi-mento monitorio e, pertanto, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto, con conseguente assoluzione dell'opponente da ogni avversa pretesa;
in ogni caso 7) revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto poiché infondato in fatto e diritto per tutti i motivi di cui all'espositiva e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da all'odierna opposta a qualsivoglia titolo, con Parte_1
vittoria di spese e compensi del presente giudizio. Con distrazione delle spese.
Per parte convenuta: Nel merito, in via principale respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, in via subordinata nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di Controparte_1
dell'importo di Euro 31.897,32, oltre successivi interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito, dalla domanda al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione ritualmente notificata proponeva opposizione avverso Parte_1
il decreto 1085 del 2022 con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma di
Euro 31.897,32, oltre interessi e spese, per un credito derivante da due contratti (il n.
171527 e il n. 119018) conclusi con OS AT s.p.a. e ceduto prima alla BI
SP e poi a Banca IS s.p.a. Affidava l'opposizione ai seguenti motivi: sosteneva la mancanza di elementi sufficienti a provare il credito azionato in via monitoria, rilevando la mancata produzione di un certificato conforme alla previsione di cui all'art. 50 T.U.B. e il riferimento dell'estratto conto ad un numero di contratto diverso sia da quello indicato nel ricorso che da quello riportato nella diffida di pagamento inviata da
Banca IS;
evidenziava come anche l'estratto conto di cui al doc. 9 allegato al ricorso, senza fare riferimento al numero di contratto, indicasse solo il numero di carta e non avesse alcun collegamento con i documenti prodotti, sicché contestava che le operazioni indicate negli estratti conto depositate potessero essergli attribuite;
eccepiva la carenza di legittimazione attiva di non avendo la stessa Controparte_1
data adeguata prova della titolarità del credito azionato;
ancora, eccepiva l'inesistenza o nullità o inefficacia dei contratti indicati in ricorso per mancato perfezionamento degli stessi, considerando che il contratto di mutuo avrebbe richiesto la conferma scritta da parte di OS e comunque l'erogazione dell'importo e che il contratto di apertura di linea di credito presentava un'incongruenza tra il numero indicato in contratto e quello del documento allegato e avrebbe comunque sempre richiesto ai fini del suo perfezionamento la conferma scritta della richiesta, mai prodotta;
eccepiva la nullità ex art. 117 T.U.B. per difetto di forma scritta del contratto di prestito personale;
disconosciute l'autenticità e la conformità della copia all'originale del contratto di cui al doc. 3 ex artt. 214 e 215 c.p.c., eccepiva la prescrizione ordinaria del credito azionato in via monitoria quanto al contratto di apertura di linea di credito, atteso che, se anche l'estratto conto prodotto fosse stato riconducibile a quello, la data di decadenza del beneficio del termine e risoluzione del contratto del contratto del 07/02/2012 aveva costituito il dies a quo del termine decennale entro il quale non era stata inviata alcuna diffida idonea ad interrompere la prescrizione. Concludeva in conformità ai suoi assunti.
Si costituiva la convenuta che, chiarito che la diversità dei riferimenti identificativi dei contratti era dipesa soltanto da una rinumerazione degli stessi, affermava la sua legittimazione in forza della cessione del 10/12/2013 con cui OS AT aveva ceduto il suo credito a BI SP (come dimostrato dall'avviso di cessione pubblicato su Gazzetta Ufficiale), della cessione di questa a Banca IS e infine della cessione di ramo d'azienda avvenuta in suo favore. Sosteneva di aver dato adeguata prova del credito azionato con la produzione del contratto di finanziamento ed estratto conto che non era stato oggetto di alcuna specifica contestazione da parte del debitore, onerato della prova del suo corretto adempimento. Ancora, indicava nel pagamento di alcune delle rate del finanziamento la dimostrazione dell'intervenuta precedente erogazione dell'importo mutuato ed analoghe considerazioni sviluppava quanto al contratto di carta di credito revolving. Resisteva all'eccezione di nullità del contratto per violazione dell'art. 117 T.U.B. richiamando le condizioni economiche pattuite e a quella di prescrizione indicando come atti interruttivi la comunicazione di intervenuta cessione del credito e contestuale diffida al pagamento inviata all'opponente, oltre alla notifica del decreto ingiuntivo. Concludeva perché, respinta l'opposizione, il decreto ingiuntivo venisse integralmente confermato o comunque il fosse condannato Pt_1
al pagamento della somma portata nel titolo con interessi e spese.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto ed espletata senza successo la mediazione, previa istruttoria solo documentale la causa era trattenuta in decisione sulle sopra riportate conclusioni con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte opponente ha contestato anzitutto l'autenticità del contratto di cui al documento
3 prodotto in sede monitoria, cioè il contratto numero 171527 e a tale disconoscimento
è seguita l'istanza di verificazione di parte convenuta che ha anche indicato il documento di comparazione e chiesto di sottoporre l'attore a saggio grafico. Tale accertamento risulta, tuttavia, superfluo alla luce dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva della convenuta che ha carattere dirimente. Chiarito che di fronte a detta contestazione sarebbe stato onere dell'asserita creditrice dimostrare la titolarità del diritto azionato in via monitoria, occorre rifarsi all'insegnamento della Suprema
Corte (ord. n. 5478 del 2024 e sent. 3405 del 2024) che, se ha chiarito che in materia di cessione di crediti in blocco ai fini della prova della cessione dei diritti non è sufficiente la notifica della cessione e neppure la pubblicazione del relativo avviso sulla
Gazzetta Ufficiale, ha anche affermato la necessità di procedere ad un complessivo accertamento delle risultanze processuali, nella quale la notificazione (o l'equivalente pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale) assume la valenza di indizio che va completato con altri elementi di giudizio. Devono, dunque, essere esaminati i documenti indicati dalla società a sostegno della sua qualità di creditrice verso l'attore.
Ora, i crediti derivano dai contratti apparentemente stipulati con OS AT che con un'operazione di cartolarizzazione li avrebbe ceduti alla BI SP, come da estratto pubblicato su Gazzetta Ufficiale 152 del 2013 (doc. 4 del fascicolo monitorio). Tale estratto, come visto, ha valenza solo indiziaria che non si completa con altre produzioni utili a dimostrare che effettivamente anche il credito per cui si procede è stato interessato dal trasferimento in favore di BI. Sono state, infatti, prodotte solo le comunicazione con cui Banca IS ha edotto il delle intervenute cessioni e gli Pt_1
ha contestualmente intimato il pagamento, ma certamente queste non sono in grado di provare se e come gli specifici i crediti per cui si è proceduto siano pervenuti dall'originaria contraente a Banca IS. Nel giudizio di opposizione sono stati versati due annex che riportano il nominativo dell'attore ma non presentano alcun elemento di collegamento materiale con nessuno degli atti di cessione menzionati;
vi è, poi, il contratto di cessione da BI SP a Banca IS che nell'ultima pagina reca un annex in cui non risulta il nome dell'attore e che comunque manca sempre di qualsivoglia collegamento formale con la cessione stessa;
la pubblicazione su Gazzetta Ufficiale dell'estratto dell'atto di cessione da ultimo citato (della cui efficacia probatoria si è già detto) non ha efficacia risolutiva e, infine, la cessione di ramo d'azienda in favore della convenuta presenta un annex ancora una volta privo di relazione materiale con la scrittura.
Conclusivamente, l'opposizione deve trovare accoglimento con conseguente revoca del decreto ingiuntivo 1085 del 2022 e rigetto delle altre domande proposte da
[...]
nei confronti di Controparte_1 Parte_1
Le spese di lite, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- in accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo 1080 del 2022;
- rigetta le domande proposte da nei confronti di Controparte_1 [...]
Pt_1
- condanna alla rifusione delle spese di lite liquidate in Controparte_1
complessivi Euro 4.200,00, oltre spese vive per Euro 259,00, rimborso forfettario ed accessori di legge con distrazione in favore degli avvocati di parte attrice, dichiaratisi antistatari.
Sassari, 18.6.2024
Il Giudice
Dott.ssa Ada Gambardella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 640/2023 R.G., promossa
DA
, con l'avv. TEDDE MARCO e l'avv. RUSSINO EMILIO Parte_1
ATTORE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
e per questa la sua mandataria Controparte_1 Controparte_2
in persona della procuratrice con l'avv. FAGGELLA
[...] Controparte_3
PELLEGRINO Controparte_4
CONVENUTA IN OPPOSIZIONE
Causa in punto di opposizione a decreto ingiuntivo, trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice: 1) revocare e/o dichiarare nullo e/o comunque inefficace il decreto ingiuntivo opposto per insussistenza del credito azionato, nonché dei requisiti di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c. e 50 del D.Lgs. n. 385/1993; in via principale 2) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della e per essa della Controparte_1
sua mandataria a richiedere ed ottenere le somme azionate in Controparte_2
monitorio nei confronti di 3) accertare e dichiarare la nullità e/o Parte_1
inesistenza e/o inefficacia dei contratti per cui è causa per mancato perfezionamento degli stessi e mancata erogazione delle somme ivi indicate;
4) accertare e dichiarare la nullità del contratto di prestito personale n. 017154888.6 del 2.2.2010 per difetto di forma scritta ex art. 117 TUB, con conseguente inapplicabilità ed inesigibilità degli interessi a qualsiasi titolo dovuti, spese, commissioni ed ogni altro onere richiesto;
5) accertare e dichiarare, con riguardo al contratto denominato “apertura linea di credito”
n. 012669219.3, l'intervenuta prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. del diritto di credito azionato in monitorio, per tutti i motivi meglio esposti al capo E) del presente atto;
6) per l'effetto, accertare e dichiarare l'improcedibilità e inammissibilità del procedi-mento monitorio e, pertanto, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto, con conseguente assoluzione dell'opponente da ogni avversa pretesa;
in ogni caso 7) revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto poiché infondato in fatto e diritto per tutti i motivi di cui all'espositiva e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da all'odierna opposta a qualsivoglia titolo, con Parte_1
vittoria di spese e compensi del presente giudizio. Con distrazione delle spese.
Per parte convenuta: Nel merito, in via principale respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, in via subordinata nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di Controparte_1
dell'importo di Euro 31.897,32, oltre successivi interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito, dalla domanda al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione ritualmente notificata proponeva opposizione avverso Parte_1
il decreto 1085 del 2022 con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma di
Euro 31.897,32, oltre interessi e spese, per un credito derivante da due contratti (il n.
171527 e il n. 119018) conclusi con OS AT s.p.a. e ceduto prima alla BI
SP e poi a Banca IS s.p.a. Affidava l'opposizione ai seguenti motivi: sosteneva la mancanza di elementi sufficienti a provare il credito azionato in via monitoria, rilevando la mancata produzione di un certificato conforme alla previsione di cui all'art. 50 T.U.B. e il riferimento dell'estratto conto ad un numero di contratto diverso sia da quello indicato nel ricorso che da quello riportato nella diffida di pagamento inviata da
Banca IS;
evidenziava come anche l'estratto conto di cui al doc. 9 allegato al ricorso, senza fare riferimento al numero di contratto, indicasse solo il numero di carta e non avesse alcun collegamento con i documenti prodotti, sicché contestava che le operazioni indicate negli estratti conto depositate potessero essergli attribuite;
eccepiva la carenza di legittimazione attiva di non avendo la stessa Controparte_1
data adeguata prova della titolarità del credito azionato;
ancora, eccepiva l'inesistenza o nullità o inefficacia dei contratti indicati in ricorso per mancato perfezionamento degli stessi, considerando che il contratto di mutuo avrebbe richiesto la conferma scritta da parte di OS e comunque l'erogazione dell'importo e che il contratto di apertura di linea di credito presentava un'incongruenza tra il numero indicato in contratto e quello del documento allegato e avrebbe comunque sempre richiesto ai fini del suo perfezionamento la conferma scritta della richiesta, mai prodotta;
eccepiva la nullità ex art. 117 T.U.B. per difetto di forma scritta del contratto di prestito personale;
disconosciute l'autenticità e la conformità della copia all'originale del contratto di cui al doc. 3 ex artt. 214 e 215 c.p.c., eccepiva la prescrizione ordinaria del credito azionato in via monitoria quanto al contratto di apertura di linea di credito, atteso che, se anche l'estratto conto prodotto fosse stato riconducibile a quello, la data di decadenza del beneficio del termine e risoluzione del contratto del contratto del 07/02/2012 aveva costituito il dies a quo del termine decennale entro il quale non era stata inviata alcuna diffida idonea ad interrompere la prescrizione. Concludeva in conformità ai suoi assunti.
Si costituiva la convenuta che, chiarito che la diversità dei riferimenti identificativi dei contratti era dipesa soltanto da una rinumerazione degli stessi, affermava la sua legittimazione in forza della cessione del 10/12/2013 con cui OS AT aveva ceduto il suo credito a BI SP (come dimostrato dall'avviso di cessione pubblicato su Gazzetta Ufficiale), della cessione di questa a Banca IS e infine della cessione di ramo d'azienda avvenuta in suo favore. Sosteneva di aver dato adeguata prova del credito azionato con la produzione del contratto di finanziamento ed estratto conto che non era stato oggetto di alcuna specifica contestazione da parte del debitore, onerato della prova del suo corretto adempimento. Ancora, indicava nel pagamento di alcune delle rate del finanziamento la dimostrazione dell'intervenuta precedente erogazione dell'importo mutuato ed analoghe considerazioni sviluppava quanto al contratto di carta di credito revolving. Resisteva all'eccezione di nullità del contratto per violazione dell'art. 117 T.U.B. richiamando le condizioni economiche pattuite e a quella di prescrizione indicando come atti interruttivi la comunicazione di intervenuta cessione del credito e contestuale diffida al pagamento inviata all'opponente, oltre alla notifica del decreto ingiuntivo. Concludeva perché, respinta l'opposizione, il decreto ingiuntivo venisse integralmente confermato o comunque il fosse condannato Pt_1
al pagamento della somma portata nel titolo con interessi e spese.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto ed espletata senza successo la mediazione, previa istruttoria solo documentale la causa era trattenuta in decisione sulle sopra riportate conclusioni con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte opponente ha contestato anzitutto l'autenticità del contratto di cui al documento
3 prodotto in sede monitoria, cioè il contratto numero 171527 e a tale disconoscimento
è seguita l'istanza di verificazione di parte convenuta che ha anche indicato il documento di comparazione e chiesto di sottoporre l'attore a saggio grafico. Tale accertamento risulta, tuttavia, superfluo alla luce dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva della convenuta che ha carattere dirimente. Chiarito che di fronte a detta contestazione sarebbe stato onere dell'asserita creditrice dimostrare la titolarità del diritto azionato in via monitoria, occorre rifarsi all'insegnamento della Suprema
Corte (ord. n. 5478 del 2024 e sent. 3405 del 2024) che, se ha chiarito che in materia di cessione di crediti in blocco ai fini della prova della cessione dei diritti non è sufficiente la notifica della cessione e neppure la pubblicazione del relativo avviso sulla
Gazzetta Ufficiale, ha anche affermato la necessità di procedere ad un complessivo accertamento delle risultanze processuali, nella quale la notificazione (o l'equivalente pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale) assume la valenza di indizio che va completato con altri elementi di giudizio. Devono, dunque, essere esaminati i documenti indicati dalla società a sostegno della sua qualità di creditrice verso l'attore.
Ora, i crediti derivano dai contratti apparentemente stipulati con OS AT che con un'operazione di cartolarizzazione li avrebbe ceduti alla BI SP, come da estratto pubblicato su Gazzetta Ufficiale 152 del 2013 (doc. 4 del fascicolo monitorio). Tale estratto, come visto, ha valenza solo indiziaria che non si completa con altre produzioni utili a dimostrare che effettivamente anche il credito per cui si procede è stato interessato dal trasferimento in favore di BI. Sono state, infatti, prodotte solo le comunicazione con cui Banca IS ha edotto il delle intervenute cessioni e gli Pt_1
ha contestualmente intimato il pagamento, ma certamente queste non sono in grado di provare se e come gli specifici i crediti per cui si è proceduto siano pervenuti dall'originaria contraente a Banca IS. Nel giudizio di opposizione sono stati versati due annex che riportano il nominativo dell'attore ma non presentano alcun elemento di collegamento materiale con nessuno degli atti di cessione menzionati;
vi è, poi, il contratto di cessione da BI SP a Banca IS che nell'ultima pagina reca un annex in cui non risulta il nome dell'attore e che comunque manca sempre di qualsivoglia collegamento formale con la cessione stessa;
la pubblicazione su Gazzetta Ufficiale dell'estratto dell'atto di cessione da ultimo citato (della cui efficacia probatoria si è già detto) non ha efficacia risolutiva e, infine, la cessione di ramo d'azienda in favore della convenuta presenta un annex ancora una volta privo di relazione materiale con la scrittura.
Conclusivamente, l'opposizione deve trovare accoglimento con conseguente revoca del decreto ingiuntivo 1085 del 2022 e rigetto delle altre domande proposte da
[...]
nei confronti di Controparte_1 Parte_1
Le spese di lite, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- in accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo 1080 del 2022;
- rigetta le domande proposte da nei confronti di Controparte_1 [...]
Pt_1
- condanna alla rifusione delle spese di lite liquidate in Controparte_1
complessivi Euro 4.200,00, oltre spese vive per Euro 259,00, rimborso forfettario ed accessori di legge con distrazione in favore degli avvocati di parte attrice, dichiaratisi antistatari.
Sassari, 18.6.2024
Il Giudice
Dott.ssa Ada Gambardella