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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/03/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6818/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott.ssa Isabella Messina Giudice dott.ssa Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6818/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. TARDITI ANNALISA che lo rappresenta Parte_1
e difende in virtù di procura in atti e
, con il patrocinio dell'avv. CARBONE ALESSANDRA PAOLA che lo rappresenta e Parte_2 difende in virtù di procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in NONE il 06/09/1986.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di None (atto n. 14 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1986). Per_ Dal matrimonio sono nati i figli: il 10.10.1987 e il 2.11.1992. Per_1
Con ricorso depositato il 11/03/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 3 Con sentenza n.197/2024 del 12.07.2024, pubblicata in data 15.07.2024, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Quanto alla rinuncia preventiva all'impugnazione, il collegio si limita a prendere atto dell'accordo essendo controversa la sua validità/efficacia rispetto ad una sentenza non ancora emessa.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Parte_2
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NONE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti dichiarano espressamente di non essersi riconciliate né di avere intenzione di riconciliarsi. DISPONE le condizioni di divorzio, confermando le medesime previsioni già stabilite in sede di separazione, valutandole conformi ai principi di equità e tutela delle parti e della prole;
con specifico riferimento all'assegno di mantenimento concordato in sede di separazione a favore della sig.ra Pt_1 ed ammontante ad € 350,00 mensili, DISPONE il mutamento del titolo in assegno divorzile;
[...]
ORDINA le opportune annotazioni nei registri dello stato civile ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 898/1970;
DÀ ATTO che le parti dichiarano concordemente di prestare acquiescenza alla sentenza di divorzio, rinunciando espressamente a qualsiasi impugnazione della stessa, al fine di renderla definitiva nel minor pagina 2 di 3 tempo possibile.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 25/03/2025.
Il Presidente Rel.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott.ssa Isabella Messina Giudice dott.ssa Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6818/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. TARDITI ANNALISA che lo rappresenta Parte_1
e difende in virtù di procura in atti e
, con il patrocinio dell'avv. CARBONE ALESSANDRA PAOLA che lo rappresenta e Parte_2 difende in virtù di procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in NONE il 06/09/1986.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di None (atto n. 14 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1986). Per_ Dal matrimonio sono nati i figli: il 10.10.1987 e il 2.11.1992. Per_1
Con ricorso depositato il 11/03/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 3 Con sentenza n.197/2024 del 12.07.2024, pubblicata in data 15.07.2024, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Quanto alla rinuncia preventiva all'impugnazione, il collegio si limita a prendere atto dell'accordo essendo controversa la sua validità/efficacia rispetto ad una sentenza non ancora emessa.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Parte_2
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NONE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti dichiarano espressamente di non essersi riconciliate né di avere intenzione di riconciliarsi. DISPONE le condizioni di divorzio, confermando le medesime previsioni già stabilite in sede di separazione, valutandole conformi ai principi di equità e tutela delle parti e della prole;
con specifico riferimento all'assegno di mantenimento concordato in sede di separazione a favore della sig.ra Pt_1 ed ammontante ad € 350,00 mensili, DISPONE il mutamento del titolo in assegno divorzile;
[...]
ORDINA le opportune annotazioni nei registri dello stato civile ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 898/1970;
DÀ ATTO che le parti dichiarano concordemente di prestare acquiescenza alla sentenza di divorzio, rinunciando espressamente a qualsiasi impugnazione della stessa, al fine di renderla definitiva nel minor pagina 2 di 3 tempo possibile.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 25/03/2025.
Il Presidente Rel.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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