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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 18/06/2025, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Lucia Cannella Presidente
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
Dott. Mariangela Bonati Consigliere aus. rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 316/2024 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data e posta in decisione all'udienza collegiale del 11/06/2025
d a
, rappresentato e difeso dall'avv. VICO RENATO, OGGETTO: Parte_1
Prestazione d'opera elettivamente domiciliato in ROTONDA DEI MILLE, 1 24100 BERGAMO presso il suo studio intellettuale
APPELLANTE
c o n t r o
, rappresentata e difesa dall'avv. LA VIA Controparte_1
ENRICO, elettivamente domiciliata in presso il suo studio
APPELLATA
In punto: appello a sentenza n.244/2024 del Tribunale di Bergamo terza sezione in data 30/01/2024 pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Dell'appellante: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO accogliere per i motivi tutti
dedotti in narrativa al proposto appello e di quelli di cui al primo grado di giudizio
e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 244/24, emessa dal Tribunale di Bergamo III
Sezione Civile del 30.01.2024 accogliendo tutte le conclusioni avanzate in prime
cure che qui si intendono integralmente trascritte, e conseguentemente disattendere
tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i
motivi meglio esposti anche nel presente atto.
IN OGNI CASO Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso del contributo
unificato e il rimborso forfettario per spese generali, oltre Iva e Cpa come per legge
relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Dell'appellata: IN VIA PRELIMINARE: dichiarare l'inammissibilità e/o
improponibilità dell'appello interposto dall'avv. ai sensi e per gli Parte_1
effetti di cui all'art. 342 e/o 348-bis c.p.c. e comunque per tutte le motivazioni già
ampiamente esposte alla parte narrativa della presente comparsa;
IN VIA PRINCIPALE: respingere l'appello proposto dall'Avv. in Parte_1
quanto inammissibile o comunque infondato in fatto e diritto per i motivi esposti in
narrativa, confermandosi per l'effetto la sentenza n. 244/2024, emessa in data 30
gennaio 2024 definizione del giudizio rubricato al n. 574/2023 r.g.;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio,
sentenza e successive inerenti tutte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione proponeva opposizione avverso al Controparte_1
pagina 2 di 8 decreto ingiuntivo n. 3714/2022 del 20/12/2022 del Tribunale di Bergamo, con il quale le era stato ingiunto di pagare € 21.579,43, oltre interessi e spese di procedura,
a favore dell'avv. a titolo di compensi per prestazioni Parte_1
professionali.
Deduceva l'opponente che:
si era avvalsa delle prestazioni professionali rese dall'avv. nel lontano Parte_1
2017, 2018 e 2019, in relazione a due atti di precetto (per recupero assegni di mantenimento) notificati nei confronti dell'ex coniuge e successiva fase di Per_1
opposizione (docc.
4-8 fs , nonché per il procedimento penale (di cui Parte_1
imputato era sempre , conclusosi con sentenza depositata in data 23 maggio Per_1
2019 (doc. 9 fs ); Parte_1
l'intervenuta prescrizione presuntiva ex art. 2956 c.c. dell'avversa richiesta di pagamento, essendosi esaurita ogni e qualunque attività professionale da ben più di tre anni prima dalla data non solo di notifica ma anche di deposito del decreto ingiuntivo opposto (13/12/2022);
l'avv. non aveva mai negato o contestato detta circostanza, né aveva Parte_1
mai riferito di aver in qualche modo interrotto la prescrizione di cui sopra.
Si costituiva l'opposto che insisteva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, deducendo che l'invocata prescrizione, ex art. 2956 c.c.,
non poteva trovare applicazione nel caso de quo, data la presenza di un contratto,
quale fonte dell'obbligazione, debitamente accettato e sottoscritto dalle parti (doc. 1
fascicolo monitorio) per il quale doveva applicarsi la prescrizione ordinaria ex art.
pagina 3 di 8 2946 c.c.
Con la sentenza gravata il tribunale revocava il decreto ingiuntivo opposto, rigettava le altre domande ed istanze proposte dalle parti, con condanna di a Parte_1
rifondere alla le spese di lite. CP_1
Rilevava il giudice che, secondo costante giurisprudenza, i crediti del professionista ex art. 2956 n. 2 c.c, si prescrivono in tre anni e, qualora il debitore sollevi, come nella specie de qua, l'eccezione di prescrizione, l'onere della prova grava sul creditore, che può vincere la presunzione iuris tantum solo con il deferimento del giuramento decisorio o in ragione dell'ammissione, resa in giudizio dal debitore, che l'obbligazione non è stata estinta.
Non essendosi verificata nessuna delle due ipotesi, non aveva assolto Parte_1
l'onus probandi a suo carico, ciò che determinava l'insussistenza del credito da lui azionato monitoriamente.
Avverso la sentenza proponeva appello reiterando le richieste svolte in Parte_2
primo grado.
Si costituiva l'appellata che insisteva per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 11/06/2025 la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo l'appellante censura la sentenza ove il giudice erroneamente riconosceva l'intervenuta prescrizione triennale (ex art. 2956 n. 2 c.c.) dei crediti da lui azionati con il ricorso d'ingiunzione senza considerare l'esistenza di un contratto pagina 4 di 8 tra le parti non contestato né disconosciuto, contenente una esplicita accettazione del debito (doc. 1 decr ing.).
Ritiene che il contratto (cap. 3) sottoscritto dall'appellata, oltre ad indicare la somma concordata tra le parti (cap. 7 allegati parcelle e preventivo) di cui SI si riconosce debitrice, specifica l'attività giudiziale professionale richiesta a giustificazione della pretesa creditoria.
Evidenzia che il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso in forza del citato contratto/accettazione di debito, e del suo contenuto, e non su parcelle (non potendosi considerare tali quelle allegate al detto contratto).
In ragione della fonte contrattuale dell'obbligazione, su cui il giudice tra l'altro ometteva di pronunciarsi, questi non avrebbe dovuto ritenere applicabile la prescrizione triennale ex adverso sollevata, ma più correttamente, quella ordinaria, ex art. 2946 c.c.
***
L'appellante sostiene che il titolo su cui fonda le proprie richieste non sarebbero le allegate notule pro forma (che, per sua ammissione –pag.4 appello-, in verità non ne
hanno neppure i connotati), ma il documento 1, denominato “Conferimento di
incarico professionale di assistenza legale” relativo alla controversia/questione legale el valore di € 20.000. CP_1 Per_2
Va in primis evidenziato tuttavia che detto documento non presenta alcuna specifica indicazione dell'attività da svolgere né dell'effettivo corrispettivo dovuto.
In particolare per quanto riguarda i corrispettivi, al capo 3 denominato “Parcella
pagina 5 di 8 Professionale: compenso, spese ed oneri” si fa genericamente riferimento alla elencazione delle voci che andranno a comporre la parcella (compensi professionali,
spese forfettarie 15%, rimborso spese eventuali esenti o non esenti, oneri di legge).
Inoltre il capo 3 menziona che il compenso professionale verrà determinato secondo i parametri allegati al presente contratto sub allegato D (in verità allegato C punto d-
regolamento convenzionale per la determinazione dei compensi del Professionista),
che rimanda all'applicazione dei parametri forensi previsti dal d.m. 55 anno 2014.
Al capo 4 del citato documento si da atto che viene consegnata alla cliente una informativa circa la prevedibile misura del costo della prestazione, ma viene altresì
esplicitato che “detta informativa non costituisce pattuizione sul compenso, ma una
semplice indicazione approssimativa dei costi preventivabili in relazione
all'esecuzione dell'incarico”.
Nel testo del documento viceversa, nelle parti dove effettivamente compare la sottoscrizione di non viene nemmeno descritta dettagliatamente l'attività che CP_1
il difensore era chiamato a svolgere, né risulta espressamente pattuito alcun compenso.
Le note pro forma, invero prive di data certa e di un esplicito riferimento al caso di specie o alle parti, depositate insieme al documento 1 (ma ivi non espressamente richiamate), non sono state sottoscritte da e pertanto sul compenso elencato CP_1
non può considerarsi raggiunto alcun accordo.
Il tenore letterale del documento 1 quindi deve intendersi come conferimento di incarico (mai negato dall'appellata) e come generica informativa resa alla cliente pagina 6 di 8 sull'attività professionale (in materia di trattamento dei dati, antiriciclaggio,
informativa sulla mediazione e sui parametri tabellari da applicarsi per la determinazione del compenso ect), ma non contenendo alcuna effettiva pattuizione o accordo e nemmeno descrizione dell'attività difensiva richiesta, non può costituire,
come suggerito dall'appellante, il titolo contrattuale fondante il suo credito e l'applicazione di una prescrizione ordinaria, al posto di quella presuntiva dettata ex art. 2956 c.c per i compensi dei professionisti.
Alla luce di quanto sopra l'appello va rigettato.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare alla parte appellata le spese del grado, che la Corte liquida in dispositivo in conformità ai criteri secondo i valori minimi (stante la non complessità della controversia) di cui alla tabella A approvata con DM n. 147/22 (valore dichiarato da euro 21.579,43,)
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia –Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza n.244/2024 del Tribunale di
Bergamo terza sezione in data 30/01/2024 così dispone:
rigetta l'appello;
condanna la parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese del grado, che liquida in euro 567 per la “fase di studio”, euro 461 per la “fase introduttiva” ed euro
956 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
dichiara l'appellante tenuta al versamento di un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
pagina 7 di 8 Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 12 giugno 2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST.
Mariangela Bonati IL PRESIDENTE
Lucia Cannella
pagina 8 di 8
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Lucia Cannella Presidente
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
Dott. Mariangela Bonati Consigliere aus. rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 316/2024 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data e posta in decisione all'udienza collegiale del 11/06/2025
d a
, rappresentato e difeso dall'avv. VICO RENATO, OGGETTO: Parte_1
Prestazione d'opera elettivamente domiciliato in ROTONDA DEI MILLE, 1 24100 BERGAMO presso il suo studio intellettuale
APPELLANTE
c o n t r o
, rappresentata e difesa dall'avv. LA VIA Controparte_1
ENRICO, elettivamente domiciliata in presso il suo studio
APPELLATA
In punto: appello a sentenza n.244/2024 del Tribunale di Bergamo terza sezione in data 30/01/2024 pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Dell'appellante: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO accogliere per i motivi tutti
dedotti in narrativa al proposto appello e di quelli di cui al primo grado di giudizio
e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 244/24, emessa dal Tribunale di Bergamo III
Sezione Civile del 30.01.2024 accogliendo tutte le conclusioni avanzate in prime
cure che qui si intendono integralmente trascritte, e conseguentemente disattendere
tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i
motivi meglio esposti anche nel presente atto.
IN OGNI CASO Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso del contributo
unificato e il rimborso forfettario per spese generali, oltre Iva e Cpa come per legge
relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Dell'appellata: IN VIA PRELIMINARE: dichiarare l'inammissibilità e/o
improponibilità dell'appello interposto dall'avv. ai sensi e per gli Parte_1
effetti di cui all'art. 342 e/o 348-bis c.p.c. e comunque per tutte le motivazioni già
ampiamente esposte alla parte narrativa della presente comparsa;
IN VIA PRINCIPALE: respingere l'appello proposto dall'Avv. in Parte_1
quanto inammissibile o comunque infondato in fatto e diritto per i motivi esposti in
narrativa, confermandosi per l'effetto la sentenza n. 244/2024, emessa in data 30
gennaio 2024 definizione del giudizio rubricato al n. 574/2023 r.g.;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio,
sentenza e successive inerenti tutte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione proponeva opposizione avverso al Controparte_1
pagina 2 di 8 decreto ingiuntivo n. 3714/2022 del 20/12/2022 del Tribunale di Bergamo, con il quale le era stato ingiunto di pagare € 21.579,43, oltre interessi e spese di procedura,
a favore dell'avv. a titolo di compensi per prestazioni Parte_1
professionali.
Deduceva l'opponente che:
si era avvalsa delle prestazioni professionali rese dall'avv. nel lontano Parte_1
2017, 2018 e 2019, in relazione a due atti di precetto (per recupero assegni di mantenimento) notificati nei confronti dell'ex coniuge e successiva fase di Per_1
opposizione (docc.
4-8 fs , nonché per il procedimento penale (di cui Parte_1
imputato era sempre , conclusosi con sentenza depositata in data 23 maggio Per_1
2019 (doc. 9 fs ); Parte_1
l'intervenuta prescrizione presuntiva ex art. 2956 c.c. dell'avversa richiesta di pagamento, essendosi esaurita ogni e qualunque attività professionale da ben più di tre anni prima dalla data non solo di notifica ma anche di deposito del decreto ingiuntivo opposto (13/12/2022);
l'avv. non aveva mai negato o contestato detta circostanza, né aveva Parte_1
mai riferito di aver in qualche modo interrotto la prescrizione di cui sopra.
Si costituiva l'opposto che insisteva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, deducendo che l'invocata prescrizione, ex art. 2956 c.c.,
non poteva trovare applicazione nel caso de quo, data la presenza di un contratto,
quale fonte dell'obbligazione, debitamente accettato e sottoscritto dalle parti (doc. 1
fascicolo monitorio) per il quale doveva applicarsi la prescrizione ordinaria ex art.
pagina 3 di 8 2946 c.c.
Con la sentenza gravata il tribunale revocava il decreto ingiuntivo opposto, rigettava le altre domande ed istanze proposte dalle parti, con condanna di a Parte_1
rifondere alla le spese di lite. CP_1
Rilevava il giudice che, secondo costante giurisprudenza, i crediti del professionista ex art. 2956 n. 2 c.c, si prescrivono in tre anni e, qualora il debitore sollevi, come nella specie de qua, l'eccezione di prescrizione, l'onere della prova grava sul creditore, che può vincere la presunzione iuris tantum solo con il deferimento del giuramento decisorio o in ragione dell'ammissione, resa in giudizio dal debitore, che l'obbligazione non è stata estinta.
Non essendosi verificata nessuna delle due ipotesi, non aveva assolto Parte_1
l'onus probandi a suo carico, ciò che determinava l'insussistenza del credito da lui azionato monitoriamente.
Avverso la sentenza proponeva appello reiterando le richieste svolte in Parte_2
primo grado.
Si costituiva l'appellata che insisteva per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 11/06/2025 la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo l'appellante censura la sentenza ove il giudice erroneamente riconosceva l'intervenuta prescrizione triennale (ex art. 2956 n. 2 c.c.) dei crediti da lui azionati con il ricorso d'ingiunzione senza considerare l'esistenza di un contratto pagina 4 di 8 tra le parti non contestato né disconosciuto, contenente una esplicita accettazione del debito (doc. 1 decr ing.).
Ritiene che il contratto (cap. 3) sottoscritto dall'appellata, oltre ad indicare la somma concordata tra le parti (cap. 7 allegati parcelle e preventivo) di cui SI si riconosce debitrice, specifica l'attività giudiziale professionale richiesta a giustificazione della pretesa creditoria.
Evidenzia che il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso in forza del citato contratto/accettazione di debito, e del suo contenuto, e non su parcelle (non potendosi considerare tali quelle allegate al detto contratto).
In ragione della fonte contrattuale dell'obbligazione, su cui il giudice tra l'altro ometteva di pronunciarsi, questi non avrebbe dovuto ritenere applicabile la prescrizione triennale ex adverso sollevata, ma più correttamente, quella ordinaria, ex art. 2946 c.c.
***
L'appellante sostiene che il titolo su cui fonda le proprie richieste non sarebbero le allegate notule pro forma (che, per sua ammissione –pag.4 appello-, in verità non ne
hanno neppure i connotati), ma il documento 1, denominato “Conferimento di
incarico professionale di assistenza legale” relativo alla controversia/questione legale el valore di € 20.000. CP_1 Per_2
Va in primis evidenziato tuttavia che detto documento non presenta alcuna specifica indicazione dell'attività da svolgere né dell'effettivo corrispettivo dovuto.
In particolare per quanto riguarda i corrispettivi, al capo 3 denominato “Parcella
pagina 5 di 8 Professionale: compenso, spese ed oneri” si fa genericamente riferimento alla elencazione delle voci che andranno a comporre la parcella (compensi professionali,
spese forfettarie 15%, rimborso spese eventuali esenti o non esenti, oneri di legge).
Inoltre il capo 3 menziona che il compenso professionale verrà determinato secondo i parametri allegati al presente contratto sub allegato D (in verità allegato C punto d-
regolamento convenzionale per la determinazione dei compensi del Professionista),
che rimanda all'applicazione dei parametri forensi previsti dal d.m. 55 anno 2014.
Al capo 4 del citato documento si da atto che viene consegnata alla cliente una informativa circa la prevedibile misura del costo della prestazione, ma viene altresì
esplicitato che “detta informativa non costituisce pattuizione sul compenso, ma una
semplice indicazione approssimativa dei costi preventivabili in relazione
all'esecuzione dell'incarico”.
Nel testo del documento viceversa, nelle parti dove effettivamente compare la sottoscrizione di non viene nemmeno descritta dettagliatamente l'attività che CP_1
il difensore era chiamato a svolgere, né risulta espressamente pattuito alcun compenso.
Le note pro forma, invero prive di data certa e di un esplicito riferimento al caso di specie o alle parti, depositate insieme al documento 1 (ma ivi non espressamente richiamate), non sono state sottoscritte da e pertanto sul compenso elencato CP_1
non può considerarsi raggiunto alcun accordo.
Il tenore letterale del documento 1 quindi deve intendersi come conferimento di incarico (mai negato dall'appellata) e come generica informativa resa alla cliente pagina 6 di 8 sull'attività professionale (in materia di trattamento dei dati, antiriciclaggio,
informativa sulla mediazione e sui parametri tabellari da applicarsi per la determinazione del compenso ect), ma non contenendo alcuna effettiva pattuizione o accordo e nemmeno descrizione dell'attività difensiva richiesta, non può costituire,
come suggerito dall'appellante, il titolo contrattuale fondante il suo credito e l'applicazione di una prescrizione ordinaria, al posto di quella presuntiva dettata ex art. 2956 c.c per i compensi dei professionisti.
Alla luce di quanto sopra l'appello va rigettato.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare alla parte appellata le spese del grado, che la Corte liquida in dispositivo in conformità ai criteri secondo i valori minimi (stante la non complessità della controversia) di cui alla tabella A approvata con DM n. 147/22 (valore dichiarato da euro 21.579,43,)
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia –Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza n.244/2024 del Tribunale di
Bergamo terza sezione in data 30/01/2024 così dispone:
rigetta l'appello;
condanna la parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese del grado, che liquida in euro 567 per la “fase di studio”, euro 461 per la “fase introduttiva” ed euro
956 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
dichiara l'appellante tenuta al versamento di un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
pagina 7 di 8 Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 12 giugno 2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST.
Mariangela Bonati IL PRESIDENTE
Lucia Cannella
pagina 8 di 8