Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 09/07/2025, n. 5146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 5146 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05146/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02649/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2649 del 2022, proposto da
LA ER, NE RE, UN RE, rappresentati e difesi dall'avvocato Lorenzo Bruno Antonio Molinaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Serrara Fontana, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del verbale di polizia locale n. 8 del 2015 di inottemperanza all’ordine di demolizione n. 7 del 2016.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all’odierno esame, la signora ER ha impugnato il verbale della P.L. n. 8/2015, notificato il 24 febbraio 2022, con il quale è stata accertata l’inottemperanza all’ordine di demolizione n. 7 del 4 febbraio 2016 avente ad oggetto la realizzazione di opere abusive nel Comune di Serrara Fontana.
A sostegno del gravame, la ricorrente ha articolato censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
Deduce, in primis, che deve ritenersi ammissibile il ricorso avverso il verbale di inottemperanza quando questo è trasfuso nel provvedimento “di accertamento adottato dalla competente autorità amministrativa, ai sensi dell'art. 31, comma 4, del d.P.R. n. 380 del 2001, che, facendo propri gli esiti del mero verbale, sancisce l'effetto acquisitivo e costituisce, previa notifica all'interessato, titolo per l'immissione in possesso del bene e per la trascrizione nei RR.II..”
Secondo la prospettiva della ricorrente, se è vero che il Responsabile Tecnico del comune di Serrara Fontana non ha sottoscritto il verbale redatto dalla P.L., lo stesso “avrebbe avuto, comunque, formale conoscenza di tale verbale e - ciononostante - non ha adottato alcun provvedimento teso ad eliderne gli effetti, con ciò evidentemente facendone proprio il contenuto, avendo in precedenza anche sottoscritto l'ordinanza di demolizione rispetto alla quale è stata accertata l'ottemperanza”.
Da qui, discenderebbe la illegittimità della contestata inottemperanza in ragione del fatto che la ricorrente, responsabile degli abusi, sarebbe stata impossibilitata ad eseguire il ripristino in ragione della esistenza del sequestro penale delle opere.
Con ulteriore censura, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 27 del d.p.r. 380 del 2001 poiché tale norma non prevede la acquisizione del bene in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione, come invece è previsto dall’art. 31 del medesimo d.p.r.
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto avverso un atto di natura endoprocedimentale.
Come noto, con il verbale di accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione gli agenti della polizia municipale compiono un'attività di constatazione della persistenza in situ delle opere abusive, attività che riveste carattere strumentale rispetto all'atto di acquisizione al patrimonio comunale di cui all'art. 31, commi 3 e 4, d.P.R. n. 380/2001.
Il verbale di inottemperanza consiste, dunque, in una manifestazione di scienza (constatazione di un avvenimento: mancata esecuzione della demolizione) che costituisce il presupposto per l'adozione dei successivi provvedimenti previsti dalla legge (sanzioni, acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune), in occasione dell'eventuale impugnazione dei quali si può anche contestare l'eventuale inesattezza della constatazione di inottemperanza all'ordine demolitorio,
Secondo pacifica giurisprudenza: “ il ricorso proposto contro il solo verbale redatto dai vigili urbani è inammissibile, in quanto avente ad oggetto un atto endoprocedimentale ad efficacia meramente dichiarativa delle operazioni effettuate dalla polizia municipale alla quale non è attribuita la competenza all’adozione di atti di amministrazione attiva, allo scopo occorrendo un formale atto di accertamento della competente autorità amministrativa (ex multis: T.A.R, Lombardia, Brescia, sez. II, 8.1.2011, n. 25); ed, ancora: il verbale di accertamento di infrazione redatto dal Corpo di Polizia Municipale non è direttamente impugnabile, trattandosi di atto a carattere endoprocedimentale, inidoneo a produrre alcun effetto lesivo nella sfera giuridica del privato, la quale viene incisa solo a seguito e per l’effetto dell’emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo, costituito dall’ordinanza, unico atto contro cui è possibile proporre impugnazione (T.A.R. Trentino Aldo Adige, Trento, 10.12.2007, n. 183) ” – così, da ultimo, Tar Campania, Napoli, sent. 28/12/20 n. 6439.
Sussistono i presupposti per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Santino Scudeller, Presidente
Angela Fontana, Consigliere, Estensore
Mara Spatuzzi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angela Fontana | Santino Scudeller |
IL SEGRETARIO