TAR Roma, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 3599
TAR
Ordinanza cautelare 10 luglio 2025
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TAR
Sentenza 26 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità per omessa motivazione

    La legge n. 247/2012 non è applicabile alla sessione in esame a causa della normativa transitoria. Il voto numerico è sufficiente a motivare la valutazione, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, anche alla luce delle mutate modalità di svolgimento delle prove.

  • Rigettato
    Violazione di legge e falsa applicazione

    La normativa transitoria prevista dall'art. 49 della L. 247/2012 rende applicabili le disposizioni previgenti (RD 1578/1933 e RD 37/1934), pertanto il voto numerico è sufficiente a motivare la valutazione.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per illogicità manifesta

    Il giudizio di insufficienza non appare manifestamente illogico, considerando che l'elaborato non approfondisce adeguatamente la natura della responsabilità dell'appaltatore e del direttore dei lavori, né argomenta diffusamente in punto di danno subito, elementi richiesti dai criteri di correzione.

  • Rigettato
    Irregolarità dei tempi di correzione

    I tempi dedicati dalle commissioni esaminatrici alla valutazione dei candidati non sono sindacabili in sede di legittimità, in quanto non è possibile stabilire se tali tempi abbiano concretamente inficiato il giudizio.

  • Rigettato
    Illegittimità per omessa motivazione

    La legge n. 247/2012 non è applicabile alla sessione in esame a causa della normativa transitoria. Il voto numerico è sufficiente a motivare la valutazione, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, anche alla luce delle mutate modalità di svolgimento delle prove.

  • Rigettato
    Violazione di legge e falsa applicazione

    La normativa transitoria prevista dall'art. 49 della L. 247/2012 rende applicabili le disposizioni previgenti (RD 1578/1933 e RD 37/1934), pertanto il voto numerico è sufficiente a motivare la valutazione.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per illogicità manifesta

    Il giudizio di insufficienza non appare manifestamente illogico, considerando che l'elaborato non approfondisce adeguatamente la natura della responsabilità dell'appaltatore e del direttore dei lavori, né argomenta diffusamente in punto di danno subito, elementi richiesti dai criteri di correzione.

  • Rigettato
    Irregolarità dei tempi di correzione

    I tempi dedicati dalle commissioni esaminatrici alla valutazione dei candidati non sono sindacabili in sede di legittimità, in quanto non è possibile stabilire se tali tempi abbiano concretamente inficiato il giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 3599
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 3599
    Data del deposito : 26 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo