Ordinanza cautelare 10 luglio 2025
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 3599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3599 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03599/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07010/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7010 del 2025, proposto da
CE LI AL MA, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuditta Carullo e Luciana Rosa, con domicilio eletto presso lo studio Luciana Rosa in Bologna, Strada Maggiore, 47;
contro
Ministero della Giustizia, Corte d'Appello di Roma, Corte d'Appello Milano, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione per gli esami di avvocato presso la Corte di Appello di Roma, Commissione per gli esami di avvocato presso la Corte di Appello di Milano, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento di non ammissione del ricorrente alle prove orali degli esami di abilitazione alla professione di avvocato - sessione 2024 - per il Distretto di Corte di Appello di Roma comunicato a mezzo PEC in data 10/4/2025;
- del verbale della seduta del 4/2/2025 della sottocommissione n. 7 istituita presso la Corte di Appello di Milano, relativamente al giudizio espresso in ordine al solo elaborato di diritto civile contenuto nella busta n. 523, redatto dal ricorrente, nel corso della prova di esame per l'abilitazione alla professione forense nella sessione 2024 per il Distretto della Corte di Appello di Roma;
- di ogni altro atto connesso presupposto e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Corte D'Appello di Roma e della Corte D'Appello Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. AL UG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Espone il ricorrente – partecipante all’esame di abilitazione per l’accesso alla professione forense - sessione 2024 – di non essere stato ammesso alla prova orale per effetto della valutazione insufficiente attribuita dalla Commissione esaminatrice al suo elaborato di diritto civile.
2. – Il ricorrente ha, così, introdotto il presente giudizio per chiedere l’annullamento degli atti della Commissione e, in particolare, dei verbali di correzione del suo compito, censurando l’ Illegittimità per omessa motivazione ai sensi dell’art. 46, c. 5, L. 247/2012; violazione di legge e falsa applicazione: art. 3 L. n. 241/1990; art. 46 c. 5, L. 247/2012; art. 97 Cost; Eccesso di potere per violazione e/o falsa applicazione dei principi di trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa; manifesta illogicità; difetto di motivazione; arbitrarietà manifesta e irragionevolezza .
In primo luogo, il ricorrente ha lamentato che il suo elaborato di diritto civile, contenuto nella busta n. 523, non rechi alcuna annotazione, alcun segno grafico, alcuna indicazione circa il motivo per il quale l’elaborato non sarebbe idoneo. Non sarebbe, dunque, intellegibile e neppure intuibile il convincimento della Commissione tale da indicare un giudizio di grave insufficienza.
Ha evidenziato, poi, che l’esame del 2024 – consistito in una prova scritta – si sarebbe svolto in modalità sensibilmente differenti sia da quelle disciplinate dal d.l. 31/2021 (prove solo orali), sia da quelle di cui alla previgente normativa richiamata dall’art. 49 della l. 247/2012 (tre prove scritte).
A fronte delle peculiari modalità con cui si è svolta la prova del 2024, si dovrebbe così ritenere non applicabile l’orientamento giurisprudenziale che ritiene sufficiente l’espressione del voto numerico, a giustificazione della valutazione di insufficienza.
Peraltro, che una motivazione addizionale al mero voto fosse richiesta, nella specie, si desumerebbe anche dal testo dell’art. 46, comma 5, l. 247/2012.
Sotto diverso profilo, il ricorrente ha affermato che l’esercizio della discrezionalità tecnica da parte della Commissione risulti manifestamente illogico in quanto, a fronte di un compito che appare privo di qualsivoglia difetto, si ha una votazione di grave insufficienza.
3. – Si è costituito in giudizio il Ministero della giustizia per chiedere il rigetto del ricorso.
4. – A seguito della camera di consiglio del 9 luglio 2025, il Tribunale ha rigettato l’istanza di tutela cautelare, con ordinanza n. 3775/2025.
Tale ordinanza è stata confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 3153/2025, con la seguente motivazione:
“ Ritenuto di non ravvisare prima facie profili di fondatezza del gravame alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove scritte degli esami di abilitazione alla professione di avvocato, combinato con i prefissati criteri generali di valutazione delle prove, esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti e che tale giudizio tecnico-discrezionale sfugge al sindacato del giudice amministrativo salvo nelle ipotesi di travisamento dei fatti, illogicità manifesta con riferimento ad ipotesi di erroneità o irragionevolezza riscontrabili ab externo e ictu oculi ”.
5. – La causa è stata discussa nel merito e trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 14 gennaio 2026.
6. – Il ricorso è infondato.
7. – Con riferimento al primo profilo di censura, concernente l’adeguatezza del mero voto numerico ad esternare la motivazione degli elaborati dell’esame di abilitazione forense, deve essere chiarito che la legge n. 247 del 2012 (recante “ Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense ”) al titolo IV disciplina le modalità di accesso alla professione forense e, in particolare, agli articoli da 46 a 49 detta le disposizioni in materia di svolgimento dell’esame di Stato per l’abilitazione all'esercizio della professione di avvocato.
L’art. 49 della predetta legge del 2012 tuttavia – che è stato a più riprese oggetto di proroga sotto il profilo della estensione temporale del regime transitorio (in ultimo a opera dell’art. 10, comma 2- ter del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con mod., dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15) – dispone che “ per i primi 13 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti ”.
Alla luce del chiaro tenore letterale della suindicata disposizione transitoria, deve ritenersi che anche per la sessione oggetto del presente contendere, le modalità di effettuazione dell’esame e la fase di correzione degli elaborati, siano disciplinate dalle disposizioni previgenti di cui al Regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, e al Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.
Di conseguenza, l’invocata disciplina di cui all’art. 46 della legge 2012 non trova applicazione in questa sede.
7.1. – A fronte di ciò, questo Collegio non può che richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale, formatosi sulla disciplina normativa vigente, che ritiene il voto numerico idoneo ad esternare una motivazione congrua degli elaborati dell’esame di abilitazione forense.
Ci si riferisce, in particolare, alle pronunce rese dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 7 del 2017 e dalla Corte Costituzionale n. 175 del 2011.
7.2. – La persistente validità, anche con riferimento alla sessione di esami in analisi, dei principi espressi dal predetto orientamento giurisprudenziale è stata recentemente confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza non definitiva del 10 dicembre 2025, n. 9734, la quale, proprio in riforma delle sentenze del T.a.r. Lombardia citate dal ricorrente in atti, ha osservato che:
- “ da una piana lettura delle decisioni dell’Adunanza plenaria e della Corte costituzionale dianzi richiamate emerge con evidenza come non risponda affatto al vero l’assunto per cui queste sarebbero state determinate eminentemente da ragioni pratiche, connesse all’esigenza di assicurare il rapido svolgimento delle procedure concorsuali; al contrario, in entrambi i casi tale argomento era svolto in maniera accessoria e ad adiuvandum con richiamo al principio di buon andamento di cui all’articolo 97 Cost. (che era uno dei parametri costituzionali evocati dai giudici rimettenti nel giudizio di costituzionalità), dopo aver previamente riaffermato l’adeguatezza e la sufficienza del voto numerico a costituire motivazione dei giudizi di sufficienza e insufficienza, in modo da soddisfare l’obbligo di motivazione oggi imposto dall’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in ossequio ai superiori parametri di costituzionalità: “Tale punteggio, già nella varietà della graduazione attraverso la quale si manifesta, esterna una valutazione che, sia pure in modo sintetico, si traduce in un giudizio di sufficienza o di insufficienza, a sua volta variamente graduato a seconda del parametro numerico attribuito al candidato, che non solo stabilisce se quest’ultimo ha superato o meno la soglia necessaria per accedere alla fase successiva del procedimento valutativo, ma dà anche conto della misura dell’apprezzamento riservato dalla commissione esaminatrice all’elaborato e, quindi, del grado di idoneità o inidoneità riscontrato ” (Corte cost., n. 175/2011, cit.) ”;
- “ i voti numerici – come anche affermato in dottrina – possono risultare maggiormente idonei a dar conto delle ragioni del giudizio rispetto ad un giudizio discorsivo, che per sua natura può dar luogo a incertezze e ambiguità interpretative, avendo tra l’altro il vantaggio della standardizzazione e della immediata percepibilità del suo significato, se riferito a una scala di valori oggettiva e predefinita attraverso i criteri di valutazione: per questo, l’utilizzo del criterio motivazionale del voto numerico, adeguatamente contestualizzato e inteso in modo non acritico, appare maggiormente in linea con i principi di imparzialità e buon andamento ex articolo 97 Cost. anche per ragioni teoriche e di principio, e non solo per motivi contingenti e pratici ”;
- “ non può in alcun modo trovare condivisione l’impostazione del T.A.R. incentrata su una sorta di superamento “in via di fatto” dei principi affermati dall’Adunanza plenaria e dalla Corte costituzionale, sulla scorta di parametri empirici ed opinabili quali possono essere quello del numero dei partecipanti alla prova d’esame o quello delle modalità con cui questa si svolge nei singoli casi: a un’eventuale revisione degli indirizzi sopra richiamati dovrebbe pervenirsi, a fronte di un contrario dato normativo insuperabile sul piano testuale e sul piano precettivo, sollecitando un nuovo intervento sul punto della Corte costituzionale ”.
7.3. – Il medesimo orientamento interpretativo è stato avallato, sempre con riferimento alla sessione del 2024, anche dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con la sentenza del 5 novembre 2025, n. 856, con la quale è stato ribadito il “ consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, richiamato dal giudice di prime cure, in ordine alla sufficienza del voto numerico negli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense è stato avallato dall'Adunanza Plenaria, con sentenza n. 7 del 20 settembre 2017, sul presupposto che, de jure condito, “numerosi argomenti militano in favore della riaffermazione dell'indirizzo della sufficienza della espressione numerica del voto ”.
7.4. – Le motivazioni articolate nelle due sentenze citate svelano la manifesta infondatezza delle argomentazioni del ricorrente volte a sostenere che il richiamato indirizzo giurisprudenziale possa essere messo in discussione alla luce delle mutate modalità di espletamento delle prove scritte.
8. – Non è fondato nemmeno il secondo profilo di censura, a mezzo del quale si contesta l’insufficienza del voto attribuito dalla Commissione all’elaborato di diritto civile redatto dal ricorrente.
8.1. – Al riguardo, giova preliminarmente rammentare che il merito della valutazione operata dalla commissione di esame è espressione di ampia e qualificata discrezionalità tecnica, il cui concreto esercizio può essere soggetto al sindacato di legittimità del giudice amministrativo solo se viziato da travisamento dei fatti, violazione delle regole di procedura, illogicità manifesta con riferimento ad ipotesi di palese erroneità o irragionevolezza.
8.2. – Nel caso di specie, la sussistenza di tali vizi non è concludentemente dimostrata dal ricorrente, le cui deduzioni finiscono con il pretendere, invero inammissibilmente, la sovrapposizione del proprio personale giudizio a quello della Commissione ed implicano, pertanto, uno sconfinamento nel merito delle valutazioni amministrative.
Ad ogni modo, ad avviso del Collegio, non è dato evincere nel giudizio di insufficienza espresso dalla Commissione i citati vizi di eccesso di potere, considerato che l’elaborato redatto dal candidato, inter alia , (i) nella parte “in diritto” richiama le norme di legge, senza però approfondire in modo adeguato la natura della responsabilità dell’appaltatore e del direttore dei lavori e (ii) non argomenta diffusamente in punto di danno subito, limitandosi a prospettare sinteticamente la causazione di danni patrimoniali e non patrimoniali.
Questi aspetti depongono per la non manifesta irragionevolezza del giudizio di insufficienza espresso dalla commissione esaminatrice, in quanto tra i criteri di correzione, vi è anche, la “ Dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati strettamente pertinenti al quesito da risolvere ”.
8.3. – Per inciso, si precisa che quanto appena osservato in merito alle carenze riscontrabili nell’elaborato del ricorrente non comporta un’indebita sostituzione del Collegio all’opinamento riservato dell’Amministrazione, ma rappresenta solamente l’indizio di un uso non scorretto del potere tecnico-discrezionale da parte dell’Amministrazione, nei limiti di un sindacato (non sostitutivo ma) forte del giudice amministrativo.
9. – Infine, quanto all’adombrata illegittimità delle operazioni della Commissione a causa dei presunti, eccessivamente brevi tempi di correzione degli elaborati da parte della Commissione, si richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale non sono sindacabili in sede di legittimità i tempi dedicati dalle commissioni esaminatrici alla valutazione dei candidati, a maggior ragione se tali tempi siano stati calcolati in base a un computo presuntivo dato dalla suddivisione della durata di ciascuna seduta per il numero di concorrenti o degli elaborati esaminati, in quanto non è generalmente possibile stabilire quali concorrenti abbiano fruito di maggiore o minore considerazione e, quindi, se il vizio dedotto infici in concreto il giudizio contestato ( cfr . Cons. Stato, Sez. III, 21 dicembre 2022, n. 11160).
10. – In conclusione, il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
11. – Sussistono, tuttavia, i presupposti di legge per compensare le spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IP MA AN, Presidente FF
Matthias Viggiano, Primo Referendario
AL UG, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL UG | IP MA AN |
IL SEGRETARIO