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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 07/04/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Sezione controversie di lavoro e previdenza ed assistenza
La Corte, in persona dei magistrati: dr. Maura Stassano Presidente dr. Rocco Pavese Consigliere rel. dr. Francesca Tritto Consigliere ha pronunciato, in data 7.4.25, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 589/2022 R.G., vertente
TRA
(P.Iva ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Francesco Palladino ( ) con domicilio eletto presso lo CodiceFiscale_1
studio del medesimo in Agropoli (SA) alla via A. De Gasperi 65
pec: appellante Email_1
E
), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 CodiceFiscale_2
Vincenzo Pascale con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Potenza, al Viale Marconi 167 pec: appellata Email_2
Oggetto: spettanze retributive
SVOLGIMENTO del PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE
1. Con sentenza 1069/22 pubblicata il 14/6/2022, il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica e in funzione di g.l., ha accolto, per quanto di ragione, la domanda proposta da (avente ad oggetto differenze retributive e CP_1
altre indennità, per il totale di € 25.928,12) nei confronti di e Parte_1
condannato quest'ultima al pagamento:
1 - della somma di € 10.844,08, di cui 2.267,54 per il t.f.r., oltre accessori ex art. 429 c.p.c.;
- delle spese di lite e di c.t.u.
° 2. A sostegno della decisione, il Tribunale ha osservato, in sintesi:
• che la aveva fornito prova dell'esistenza degli elementi fattuali riguardanti CP_1
il suo rapporto di lavoro subordinato con Parte_1
• che, in particolare, sulla base delle dichiarazioni dei testimoni Testimone_1
coerenti e collimanti, risultavano confermati i fatti dedotti dalla Testimone_2
CP_1
• che le risultanze della c.t.u., basate sul CCNL del settore Turismo e Pubblici
Esercizi del 20.2.10 e s.m.i., erano corrette.
° Par 3. ha proposto appello avverso la sentenza, con ricorso Parte_1
depositato il 14.12.22, dolendosi dell'accoglimento della domanda e concludendo per:
• la nullità del ricorso per indeterminatezza della domanda;
• l'improcedibilità della domanda stante l'intervenuta transazione su tutte le domande formulate in ricorso;
• in subordine, la rideterminazione della somma dovuta, tramite detrazione delle somme ricevute dalla lavoratrice (€ 1.000,00 + € 2.518,22) da quanto determinato dal primo giudice (€ 10.844,08);
• la condanna dell'appellata alle spese del doppio grado di giudizio o, in subordine, la compensazione delle stesse.
Al riguardo ha dedotto, in sintesi:
• che il ricorso introduttivo era caratterizzato da indeterminatezza ed estrema genericità, e che in particolare la si era limitata a riferire di aver lavorato CP_1
nove ore al giorno anziché otto, senza precisare mansioni, luogo del lavoro ecc.;
2 • che, nel rito lavoro, il ricorso privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda, dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto è affetto da nullità insanabile;
• che la genericità del ricorso era stata rilevata anche dal CTP in fase di svolgimento delle operazioni peritali;
• che, erroneamente, il giudice di prime cure aveva omesso ogni motivazione sull'intervenuta transazione tra le parti, il cui riconoscimento avrebbe comportato l'improcedibilità della domanda.
° 4. Instauratosi il contraddittorio, la parte appellata si è costituita con memoria
2.10.24, con cui ha resistito al gravame e ne ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese. A riguardo ha dedotto, in sintesi:
• che l'appello era inammissibile per genericità dei motivi;
• che, nel merito, esso era infondato;
• che in particolare il ricorso era stato rituale, tanto che la controparte aveva preso posizione su tutti i punti controversi;
• che la sentenza era chiara e correttamente motivata alla stregua della prova testimoniale;
• che il consulente tecnico aveva determinato l'importo tenendo conto dei versamenti operati a suo tempo dalla società.
° 5. Disposto, in sostituzione dell'udienza, il deposito di note scritte, e lette le conclusioni scritte depositate telematicamente dai procuratori delle parti, la causa
è stata decisa in data odierna come da dispositivo.
° 6. L'appello, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellata, supera il vaglio di ammissibilità in termini di complessiva specificità delle doglianze, ma non merita accoglimento.
6.1. Il primo motivo, con cui l'appellante ha sostenuto la nullità del ricorso introduttivo per genericità della domanda, è infondato. Il ricorso introduttivo,
3 sebbene sintetico, contiene gli elementi essenziali richiesti dall'art. 414 c.p.c.; e d'altronde la società resistente si è compiutamente difesa. Insegna al riguardo la
S.C. che “nel rito del lavoro, la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, sulle quali essa si fonda ricorre allorché sia assolutamente impossibile l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento attraverso l'esame complessivo dell'atto, perché in tal caso il convenuto non è posto in condizione di predisporre la propria difesa né il giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizio” (nella specie, Cass., Sez.
L, ordinanza 19009 del 17/7/18 ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto la nullità del ricorso - volto all'accertamento della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato - per mancata indicazione del c.c.n.l. applicabile e dell'inquadramento di riferimento, benché fossero state allegate le mansioni concretamente esercitate e le ulteriori circostanze in cui era stata resa la prestazione).
* 6.2. Col secondo motivo, l'appellante ha sostenuto l'improcedibilità della domanda stante l'intervenuta transazione su tutte le domande formulate in ricorso.
Il motivo è palesemente infondato, in quanto sin dalla domanda introduttiva la signora ebbe a dichiarare di aver già percepito la somma di € 3.518,22 (a CP_1
parziale saldo di quanto dovuto), segnatamente in un'occasione € 1.000,00 e in un'altra € 2.518,22. Coerentemente con ciò, il consulente tecnico ha tenuto conto di tali pagamenti in sede di determinazione dell'importo finale dovuto (vedi pag.
8 relazione c.t.u.).
* 6.3. Conseguentemente, è infondato anche il terzo motivo, in quanto la somma di
€ 10.844,08, per cui è condanna, è già epurata di quanto ricevuto dalla lavoratrice
(€ 1.000,00 + € 2.518,22), come appunto desumibile dalla relazione di c.t.u.
*
4 6.4. Riguardo al quarto motivo, che concerne il regime delle spese, va evidenziato che indubbiamente non si ravvisano ragioni tali da giustificare la deroga al principio della soccombenza, e quindi da consentire alcuna compensazione.
°
7. Le spese del grado seguono appunto la soccombenza e sono liquidate in dispositivo a norma del d.m. 55/14 e successive modificazioni (con riferimento allo scaglione di valore € 5.201/26.000, valori minimi). Il tenore della decisione comporta l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo -pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione proposta- a norma dell'art. 13comma 1 quater d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Salerno-Sezione lavoro e previdenza n. 1069/22, pubblicata il
14.6.22, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
I. respinge l'appello;
II. condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, in favore dell'appellata, spese che liquida come segue:
a titolo di compensi, € 567,00 per la fase di studio, 461,00 per la fase introduttiva,
956,00 per la fase decisionale;
oltre al rimborso forfettario del 15%, e contributi e IVA come per legge.
III. dichiara l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato, dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13comma 1 quater d.P.R. 115/02.
Così deciso in Salerno, camera di consiglio 7.4.25
Il Consigliere est. Il Presidente
dr. Rocco Pavese dr. Maura Stassano
5
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Sezione controversie di lavoro e previdenza ed assistenza
La Corte, in persona dei magistrati: dr. Maura Stassano Presidente dr. Rocco Pavese Consigliere rel. dr. Francesca Tritto Consigliere ha pronunciato, in data 7.4.25, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 589/2022 R.G., vertente
TRA
(P.Iva ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Francesco Palladino ( ) con domicilio eletto presso lo CodiceFiscale_1
studio del medesimo in Agropoli (SA) alla via A. De Gasperi 65
pec: appellante Email_1
E
), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 CodiceFiscale_2
Vincenzo Pascale con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Potenza, al Viale Marconi 167 pec: appellata Email_2
Oggetto: spettanze retributive
SVOLGIMENTO del PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE
1. Con sentenza 1069/22 pubblicata il 14/6/2022, il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica e in funzione di g.l., ha accolto, per quanto di ragione, la domanda proposta da (avente ad oggetto differenze retributive e CP_1
altre indennità, per il totale di € 25.928,12) nei confronti di e Parte_1
condannato quest'ultima al pagamento:
1 - della somma di € 10.844,08, di cui 2.267,54 per il t.f.r., oltre accessori ex art. 429 c.p.c.;
- delle spese di lite e di c.t.u.
° 2. A sostegno della decisione, il Tribunale ha osservato, in sintesi:
• che la aveva fornito prova dell'esistenza degli elementi fattuali riguardanti CP_1
il suo rapporto di lavoro subordinato con Parte_1
• che, in particolare, sulla base delle dichiarazioni dei testimoni Testimone_1
coerenti e collimanti, risultavano confermati i fatti dedotti dalla Testimone_2
CP_1
• che le risultanze della c.t.u., basate sul CCNL del settore Turismo e Pubblici
Esercizi del 20.2.10 e s.m.i., erano corrette.
° Par 3. ha proposto appello avverso la sentenza, con ricorso Parte_1
depositato il 14.12.22, dolendosi dell'accoglimento della domanda e concludendo per:
• la nullità del ricorso per indeterminatezza della domanda;
• l'improcedibilità della domanda stante l'intervenuta transazione su tutte le domande formulate in ricorso;
• in subordine, la rideterminazione della somma dovuta, tramite detrazione delle somme ricevute dalla lavoratrice (€ 1.000,00 + € 2.518,22) da quanto determinato dal primo giudice (€ 10.844,08);
• la condanna dell'appellata alle spese del doppio grado di giudizio o, in subordine, la compensazione delle stesse.
Al riguardo ha dedotto, in sintesi:
• che il ricorso introduttivo era caratterizzato da indeterminatezza ed estrema genericità, e che in particolare la si era limitata a riferire di aver lavorato CP_1
nove ore al giorno anziché otto, senza precisare mansioni, luogo del lavoro ecc.;
2 • che, nel rito lavoro, il ricorso privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda, dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto è affetto da nullità insanabile;
• che la genericità del ricorso era stata rilevata anche dal CTP in fase di svolgimento delle operazioni peritali;
• che, erroneamente, il giudice di prime cure aveva omesso ogni motivazione sull'intervenuta transazione tra le parti, il cui riconoscimento avrebbe comportato l'improcedibilità della domanda.
° 4. Instauratosi il contraddittorio, la parte appellata si è costituita con memoria
2.10.24, con cui ha resistito al gravame e ne ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese. A riguardo ha dedotto, in sintesi:
• che l'appello era inammissibile per genericità dei motivi;
• che, nel merito, esso era infondato;
• che in particolare il ricorso era stato rituale, tanto che la controparte aveva preso posizione su tutti i punti controversi;
• che la sentenza era chiara e correttamente motivata alla stregua della prova testimoniale;
• che il consulente tecnico aveva determinato l'importo tenendo conto dei versamenti operati a suo tempo dalla società.
° 5. Disposto, in sostituzione dell'udienza, il deposito di note scritte, e lette le conclusioni scritte depositate telematicamente dai procuratori delle parti, la causa
è stata decisa in data odierna come da dispositivo.
° 6. L'appello, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellata, supera il vaglio di ammissibilità in termini di complessiva specificità delle doglianze, ma non merita accoglimento.
6.1. Il primo motivo, con cui l'appellante ha sostenuto la nullità del ricorso introduttivo per genericità della domanda, è infondato. Il ricorso introduttivo,
3 sebbene sintetico, contiene gli elementi essenziali richiesti dall'art. 414 c.p.c.; e d'altronde la società resistente si è compiutamente difesa. Insegna al riguardo la
S.C. che “nel rito del lavoro, la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, sulle quali essa si fonda ricorre allorché sia assolutamente impossibile l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento attraverso l'esame complessivo dell'atto, perché in tal caso il convenuto non è posto in condizione di predisporre la propria difesa né il giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizio” (nella specie, Cass., Sez.
L, ordinanza 19009 del 17/7/18 ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto la nullità del ricorso - volto all'accertamento della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato - per mancata indicazione del c.c.n.l. applicabile e dell'inquadramento di riferimento, benché fossero state allegate le mansioni concretamente esercitate e le ulteriori circostanze in cui era stata resa la prestazione).
* 6.2. Col secondo motivo, l'appellante ha sostenuto l'improcedibilità della domanda stante l'intervenuta transazione su tutte le domande formulate in ricorso.
Il motivo è palesemente infondato, in quanto sin dalla domanda introduttiva la signora ebbe a dichiarare di aver già percepito la somma di € 3.518,22 (a CP_1
parziale saldo di quanto dovuto), segnatamente in un'occasione € 1.000,00 e in un'altra € 2.518,22. Coerentemente con ciò, il consulente tecnico ha tenuto conto di tali pagamenti in sede di determinazione dell'importo finale dovuto (vedi pag.
8 relazione c.t.u.).
* 6.3. Conseguentemente, è infondato anche il terzo motivo, in quanto la somma di
€ 10.844,08, per cui è condanna, è già epurata di quanto ricevuto dalla lavoratrice
(€ 1.000,00 + € 2.518,22), come appunto desumibile dalla relazione di c.t.u.
*
4 6.4. Riguardo al quarto motivo, che concerne il regime delle spese, va evidenziato che indubbiamente non si ravvisano ragioni tali da giustificare la deroga al principio della soccombenza, e quindi da consentire alcuna compensazione.
°
7. Le spese del grado seguono appunto la soccombenza e sono liquidate in dispositivo a norma del d.m. 55/14 e successive modificazioni (con riferimento allo scaglione di valore € 5.201/26.000, valori minimi). Il tenore della decisione comporta l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo -pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione proposta- a norma dell'art. 13comma 1 quater d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Salerno-Sezione lavoro e previdenza n. 1069/22, pubblicata il
14.6.22, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
I. respinge l'appello;
II. condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, in favore dell'appellata, spese che liquida come segue:
a titolo di compensi, € 567,00 per la fase di studio, 461,00 per la fase introduttiva,
956,00 per la fase decisionale;
oltre al rimborso forfettario del 15%, e contributi e IVA come per legge.
III. dichiara l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato, dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13comma 1 quater d.P.R. 115/02.
Così deciso in Salerno, camera di consiglio 7.4.25
Il Consigliere est. Il Presidente
dr. Rocco Pavese dr. Maura Stassano
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