Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/06/2025, n. 3863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3863 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7819/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere Relatore dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 18 giugno 2025, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 7819 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Perugi del Foro di Viterbo (C.F. - PEC C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del Email_1 medesimo in Viterbo, via Marconi n. 7, giusta procura in atti
- APPELLANTE –
E
pagina 1 di 12
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del Email_2 medesimo in Viterbo, via Garbini n. 20, giusta procura in atti.
- APPELLATO -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione in appello notificato in data 3/12/2019, la Parte_1
ha convenuto in giudizio per la riforma della sentenza definitiva
[...] Controparte_1 del Tribunale di Viterbo n. 1292/2019, pubblicata in data 4/11/2019, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 1073/2016, promosso dall'odierno appellato nei confronti della Parte_2
dante causa dell'appellante a seguito dell'atto di fusione del 22/12/2016.
[...]
§ 2. — I fatti di causa del primo grado sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato: “Con atto di citazione notificato in data 21.03.2016 Controparte_1 conveniva in giudizio la asserendo che a Canino in data Parte_2
07.06.2014 alle ore 12:45 si verificava un incidente tra una Opel Corsa targata EM722EN, condotta dalla sig.ra e avente a bordo il passeggero sig.ra , Persona_1 Parte_3
e l'autovettura Suzuki Grand Vitara targata BL758BK, su cui lui stesso era passeggero e che era guidata dal sig. . La prima vettura percorreva la S.P. 107, impegnando poi Parte_4
l'incrocio con la S.P. 106 senza rispettare il segnale di stop e colpiva violentemente la parte posteriore sinistra della seconda vettura. A seguito del sinistro l'auto su cui viaggiava si ribaltava numerose volte, a tal punto da quasi distruggerla, causandogli anche lesioni personali per le quali si rendeva necessario il trasporto presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Tarquinia, dal quale veniva dimesso con diagnosi di “cervicalgia post traumatica, contusione spalla dx” e prognosi di
“gg. Lav. 10 – gg. nonché prescrizione di “riposo, ghiaccio locale, collare di shaz CP_2 per 7 gg., analgesici al bisogno a stomaco pieno, controllo del curante”. In data 15.06.2014 inviava tramite proprio legale una denuncia di sinistro alla e alla Parte_2 [...] quali compagnie, rispettivamente, del veicolo su cui era trasportato e di quello Controparte_3 condotto dalla sig.ra Il medico curante dott. gli ordinava di sottoporsi ad una Per_1 Per_2 risonanza magnetica che dava esito “lacerazione completa del tendine del sovraspinoso con retrazione del moncone prossimale” a carico di entrambe le spalle e “meniscopatia con versamento ginocchio sx”, cui seguiva la necessità di ulteriori giorni 30 di riposo e cure. In data pagina 2 di 12 25.07.2014, espletata una visita ortopedica, il dott. diagnosticava una “lesione post Per_3 traumatica cuffia dei rotatori bilaterale (tendine sovraspinoso) e lesione post traumatica menisco mediale sinistro”, prescrivendogli ulteriori 30 gg. di riposo, nonché programma fisioterapico riabilitativo. In data 30.07.2014 veniva inviata alla e alla Controparte_4 convenuta la documentazione relativa alla propria età, attività lavorativa e reddito, unitamente alla documentazione medica, alla dichiarazione ex art. 142, c. 2, D.Lgs. 209/2005 ed infine la dichiarazione ex art. 13, D.Lgs. 196/2003. In data 16.03.2015 il proprio legale comunicava alla convenuta e alla (subentrata alla l'avvenuta guarigione con Controparte_5 Pt_5 postumi, chiedendo un ulteriore visita medica e in data 29.06.2015 veniva inoltrato alla
[...] un sollecito per il risarcimento del danno, senza alcun riscontro. Pertanto veniva Parte_2 formulato l'invito alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita, anch'esso privo di risposta. Si sottoponeva ad esame medico presso lo studio del proprio medico legale Dott.
all'esito del quale venivano riscontrati postumi permanenti nella misura del 7%, un Per_4 periodo di invalidità temporanea assoluta di gg. 70 ed un ulteriore periodo di invalidità temporanea parziale di gg. 65, per cui risultava un danno per l'ammontare complessivo di Euro
26.000,00 comprensivi tanto del danno morale quanto del danno patrimoniale patiti. In seguito a visita medica fornita dalla convenuta riceveva un assegno di Euro 4.700,00 senza alcuna spiegazione al riguardo;
che le modalità con cui agiva la renderebbero Parte_2 opportuno una condanna ex officio della medesima per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. Tanto premesso l'attore chiedeva accertarsi e dichiararsi che era trasportato a bordo dell'autovettura
Suzuki Grand Vitara targata BL758BK al momento del sinistro verificatosi;
accertarsi e dichiararsi l'entità delle lesioni personali subite e delle spese sostenute a seguito del sinistro;
condannarsi, ex art. 141 c. 2 D. Lgs. 209/2005, la al risarcimento Parte_2 di tutti i danni e le spese conseguenti al sinistro da quantificarsi complessivamente in Euro
26.000,00, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto all'effettivo soddisfo. Si costituiva la Parte_2
ritenendo infondata in punto di quantum debeatur la domanda di risarcimento del danno
[...] patrimoniale proposta dall'attore nonché infondata in punto di an debeatur la richiesta di liquidazione del danno morale dal medesimo asseritamente patito. Affermava in particolare di aver tenuto un comportamento corretto nei confronti della controparte, avendo sottoposto il danneggiato a visita medico-legale svolta per la verifica del danno dallo stesso patito a causa del sinistro e che era stata rilevata una IP del 4% e una inabilità temporanea di giorni 10+15+15,
pagina 3 di 12 riconoscendo per il ristoro delle spese mediche sostenute, l'importo di Euro 189,00. Quanto al danno morale, la convenuta osservava che essendo ricompreso nella più ampia categoria, unitaria, del danno non patrimoniale, la liquidazione dello stesso comporterebbe una duplicazione di danno non consentita. Tanto premesso la convenuta chiedeva, in via principale, dichiararsi congruo e satisfattorio l'importo di Euro 4.700,00 e, per l'effetto, rigettarsi la domanda attorea;
in via subordinata, determinarsi il giusto risarcimento in suo favore con conseguente compensazione delle spese di lite almeno in parte. Nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c.
l'attore precisava che la domanda di risarcimento del danno proposta nell'atto di citazione doveva intendersi riferita tanto al danno patrimoniale, quanto al danno non patrimoniale nella sua interezza.”.
§ 3. — L'adito Tribunale, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: “- Accerta e dichiara che il sig. era terzo trasportato a bordo dell'autovettura Suzuki Grand Vitara Controparte_1 tg. BL758BK al momento del sinistro;
Condanna a pagare a Parte_2
l'importo di Euro € 18.820,15 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e Controparte_1 non patrimoniale, oltre interessi dalla presente decisione fino al saldo;
Condanna la convenuta a rifondere all'attore le spese del presente giudizio che liquida nella somma complessiva di €
1.650,00, oltre € 306,00 per spese ed oltre IVA e CPA come per legge”.
§ 4. — Con atto di citazione in appello, recante istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza, ritualmente notificato, la ha chiesto di Parte_1 accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di appello di Roma adita, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente gravame ed in totale riforma della sentenza del Tribunale di Viterbo n. 1292/2019, pubblicata il 04/11/2019 e resa nel giudizio n. di R.G. 1073/2016, per le ragioni di cui in atti, in via principale, respingere integralmente la domanda di . Con vittoria di spese e compensi, rimborso spese Controparte_1 generali ex D.M. n. 54/2014 (Nuove Tariffe Forensi), del doppio grado di giudizio, IVA e CPA come per legge.”
§ 5. — L'appellato , costituitosi con comparsa di risposta depositata in data Controparte_1
24/2/2021, ha resistito all'impugnazione, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, per i motivi tutti di cui in narrativa, rigettare siccome infondato in fatto ed in diritto l'appello proposto da Parte_1 Parte_6 avverso la sentenza n. 1292/2019 del Tribunale di Viterbo. Con vittoria di spese e
[...] compensi del grado.”
pagina 4 di 12 § 6. — In data 1/4/2020, si è tenuta - mediante deposito di note scritte - l'udienza per la discussione della istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. proposta dalla Parte_1
. In tale circostanza l'appellante ha tuttavia rinunciato all'istanza detta, insistendo
[...] per l'accoglimento delle conclusioni di cui all'atto introduttivo del secondo grado di giudizio.
Con ordinanza camerale in pari data la Corte ha conseguentemente dichiarato il non luogo a provvedere sulla richiesta di inibitoria.
L'udienza del 18/06/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come era stato chiesto dai difensori delle parti con istanza congiunta depositata il
21/5/2025; con le note di trattazione scritta gli stessi hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti.
Si rileva, in proposito, che l'odierna udienza è stata fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con decreto del 12/9/2024 e che tale modalità di decisione non è incompatibile con la celebrazione dell'udienza a trattazione scritta (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, n. 37137/2022).
Ne consegue che la richiesta di parte appellante di concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. deve essere rigettata.
§ 7. — L'atto di appello si articola in un unico motivo di gravame così rubricato: “Violazione
e falsa applicazione in materia di disponibilità delle prove ex art. 15 cpc ed in materia di onere della prova”.
§ 7.1 — La lamenta, in sintesi, l'errore che il giudice a Parte_1 quo avrebbe compiuto travisando la portata della contestazione sul quantum debeatur articolata dalla società convenuta, valutandola del tutto generica e ritenendola, in quanto tale, idonea a configurare la mancata contestazione dei fatti dedotti e documentati dalla parte attrice ai sensi dell'art. 115 c.p.c.. Denuncia l'appellante che il Tribunale di Viterbo, con tale motivazione, avrebbe violato il principio dispositivo sancito dall'art. 2697 c.c., in forza del quale alla base della decisione del giudice devono essere poste soltanto le prove che le parti hanno prodotto nel corso del procedimento.
In proposito, nell'atto introduttivo del presente grado del giudizio, si legge: “L'originalità dell'assunto secondo cui l'attore sarebbe stato sollevato dal provare la fondatezza del petitum, con riferimento al quantum, si manifesta del resto in tutta la sua evidenza se solo si considera che la Compagnia convenuta, che pure aveva provveduto a rifondere al danneggiato la somma di €
4.700,00 si costituiva contestando la pretesa risarcitoria in punto di quantum debeatur, specificando peraltro che il medico fiduciario, a seguito degli accertamenti, indicava la IP nella pagina 5 di 12 misura di quattro punti percentuali (oltre a gg. 10+15+15 per la ITT) ed anzi pure concludendo:
…ferma la prova del quantum debeatur ex art. 2697 cc in capo al in punto di maggior CP_1 danno, determinare il giusto ed equo risarcimento in suo favore ”.
Più in particolare la censura che: “la domanda di Parte_1 risarcimento del danno patrimoniale è stata accolta perché: I) la compagnia avrebbe riconosciuto solo la congruità delle spese mediche nella misura di € 189,00 anche se poi il Tribunale osservava che la Compagnia contestava << esclusivamente la somma di euro 189 senza peraltro contestare puntualmente quanto riportato nei documenti depositati dall'attore>> con un'evidente contraddittorietà della motivazione francamente incomprensibile: II) l'attore documentava debitamente le spese mediche ritenute << ictu oculi o congrue necessarie e causalmente connesse con le lesioni riportate a seguito del sinistro e non contestate dalla convenuta alla quale non ha dedotto nemmeno la non necessarietà delle stesse>>. Al contempo, senza che fosse stata richiesta né disposta CTU medico legale, l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale sarebbe stato invece determinato dalla mancata produzione della CTP della
Compagnia che avrebbe consentito al giudice di valutare se le contestazioni fossero relative << alle lesioni riportate, ai postumi o se si tratti di una diversa quantificazione degli stessi>>. Il tutto, nonostante il verbale di PS indicasse una diagnosi modesta che avrebbe dovuto far giungere il giudice a ben altre conclusioni anziché fondare la sua decisione sulle allegazioni di controparte in virtù di una inverosimile non contestazione da parte della compagnia”.
Nella gravata sentenza si legge sul punto: “Orbene, v'è da rilevare che parte convenuta non contestava l'an del danno verificatosi né le circostanze allegate dall'attore a fondamento della domanda. Pertanto, ex art. 115 c.p.c, quanto allegato dal in punto di an del danno dal CP_1 medesimo lamentato deve essere considerato pacifico e non bisognoso di prova (Cass. Civ., ordinanza del 22 maggio 2019, n. 13828). La convenuta contestava, invece, la somma complessiva di Euro 26.000,00 chiesta dall'attore a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e del danno morale. In relazione al danno patrimoniale, la convenuta affermava che il proprio medico fiduciario riteneva congrua una somma pari ad Euro 189,00 per le spese mediche sostenute dal danneggiato con conseguente infondatezza delle relative pretese. La convenuta ha contestato esclusivamente la somma di Euro 189,00, senza peraltro contestare puntualmente quanto riportato nei documenti dallo stesso depositati, mentre non ha prodotto la relazione del proprio medico fiduciario sopra richiamata né con la comparsa di costituzione, né con memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c., peraltro nemmeno depositate…..Peraltro, l'attore ha debitamente documentato e pagina 6 di 12 prodotto in giudizio le spese mediche - e non - che si sono rese necessarie a seguito del sinistro per cui è causa. In particolare ha prodotto documentazione attestante le spese sostenute per la visita ortopedica presso la Casa di Cura Santa SA (pari ad Euro 130,19, cfr. doc. 23), per terapia riabilitativa (pari ad Euro 8.736,00, cfr. doc. 24), per il richiesto parere medico-legale
(pari ad Euro 484,00, cfr. doc. 25), per un totale di Euro 9350,19, con esclusione delle spese sostenute per assistenza medico-legale del dott. non specificata e per il compenso del Per_4 difensore nella fase stragiudiziale. Tali spese appaiono ictu oculi causalmente connesse con le lesioni riportate a seguito del sinistro e non contestate dalla convenuta, la quale non ha dedotto la non necessarietà delle stesse. Per quanto riguarda il danno non patrimoniale, nel caso di specie non può non ritenersi che la convenuta fosse onerata dal contestare specificamente quanto asserito dall'attore. Infatti, l'onere di contestazione specifica di cui all'art.115 c.p.c., la cui sostanza è riscontrabile nell'art.167 c. 1 c.p.c., trova applicazione a fronte di una allegazione specifica dei fatti che costituiscono la causa petendi della domanda attorea, non potendosi ritenere altrimenti giustificato il meccanismo della relevatio ab onere probandi che alla mancata contestazione consegue (Cass. Civ. Sez. III, n. 20637 del 13/10/2016; Cass. civ. Sez. VI, Sentenza
16 agosto 2017, n. 20110; Cass. Civ., ordinanza del 22 maggio 2019, n. 13828). La parte convenuta ha contestato solo genericamente il quantum richiesto, ma non le lesioni o i postumi riportati dall'attore. L'omessa produzione della perizia del fiduciario, in mancanza di deduzioni specifiche, non consente di valutare se le contestazioni siano relative alle lesioni riportate, ai postumi o se si tratti di una mera diversa quantificazione degli stessi.……. Nel caso di specie l'attore ha chiesto il ristoro del danno morale e del danno biologico temporaneo e permanente. Il medesimo ha prodotto il Verbale di Pronto Soccorso dell'Ospedale di Tarquinia (del 07.04.2016), dal quale risulta che veniva dimesso con diagnosi di “cervicalgia post traumatica, contusione spalla sx” con prescrizione di riposo per 10 giorni, i certificati medici redatti dai Dott.ri Per_2
e nonché il parere medico legale redatto dal Dott. Quest'ultimo evidenziava, Per_3 Per_4 fra l'altro, una cefalea accessionale nucale, degli episodi di vertigine soggettiva, un deficit funzionale del movimento del collo, un dolore alla spalla dx, alla spalla sinistra e al ginocchio sinistro con connessi problemi di movimento. Risultavano altresì una distrazione succussione del rachide cervicale con meccanismo a colpo di frusta e residua limitazione funzionale, la lesione della cuffia dei rotatori spalla dx e sx, nonché una contusione-distorsione del ginocchio sinistro con lesione del menisco interno. Il Dott. riteneva, quindi, di quantificare in giorni 70 Per_4
l'inabilità temporanea totale, in giorni 65 l'inabilità temporanea parziale al 50% e in 7 punti pagina 7 di 12 percentuali l'inabilità permanente. In mancanza di specifiche allegazioni si ritiene di quantificare il danno morale nella misura del 10% rispetto al biologico. In mancanza di specifica contestazione si ritiene di fare riferimento a tali valori. Ai fini della liquidazione, questo Giudice ritiene di fare riferimento agli importi delle tabelle di cui al D.M. del 22 luglio 2019 (in vigore dal mese di Aprile 2019), per il risarcimento del danno cd. micropermanente, dell'età della persona coinvolta al momento del sinistro (62 anni), della documentazione medica in atti. Appare quindi congruo quantificare il danno subito dall'attore in € 3.324,30 per inabilità totale, in € 1.543,43 per quella parziale al 50% e in € 8.014,05 per danno biologico permanente, per complessivi €
14.169,96. Si ritiene che tali importi tengano adeguatamente conto del danno biologico subito dall'attore, alla luce della ormai nota giurisprudenza in materia, e in particolare della sentenza delle Sez. Unite della Corte di Cassazione n. 26972/2008. A tale somma dovrà essere aggiunto l'importo di Euro 9.350,19 da liquidarsi a titolo di danno patrimoniale. Complessivamente, dunque, l'importo liquidato in favore dell'attore a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale
è pari ad Euro 23.520,15. Da tale importo dovrà essere detratta la somma di € 4.700,00 ricevuti dall'attore nella fase stragiudiziale, per un residuo di € 18.820,15. Su tale somma competono gli interessi legali, dalla data della presente decisione al saldo, ex art. 1282 c.c..”
Le censure dell'appellante non colgono nel segno e vanno respinte.
Meritano tuttavia separata considerazione le valutazioni esplicitate nella sentenza impugnata in relazione al danno patrimoniale e in relazione a quello non patrimoniale.
Per quanto attiene al primo tipo di danno, liquidato con la sentenza impugnata nella misura di € 9.350,19, il motivo di appello deve dirsi infondato poiché la motivazione del giudice di prime cure poggia sulla prova diretta dei costi sopportati dall'attore e il richiamo alla omessa contestazione da parte della convenuta serve, piuttosto, come ulteriore supporto all'accoglimento della domanda di risarcimento del danno patrimoniale.
La documentazione di spesa prodotta in primo grado risulta, infatti, coerente con la tipologia delle lesioni fisiche riportate da , a seguito del sinistro stradale del 7/6/2014, così Controparte_1 come riscontrate in sede di pronto soccorso dell'ospedale di Tarquinia, nel referto della risonanza magnetica eseguita il 10/7/14 al ginocchio sinistro e ad entrambe le spalle e come certificate all'esito delle plurime visite alle quali il danneggiato si è sottoposto presso l'ortopedico dott.
e presso il medico curante dott. (cfr. doc. nn. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9,16 e 17 acclusi Per_3 Per_2 al fascicolo di primo grado di parte attrice).
pagina 8 di 12 E' altresì lineare, con il quadro emerso dagli accertamenti diagnostici, la prescrizione della terapia di riabilitazione effettuata dall'ortopedico, il 25 luglio e il 22 settembre 2014 (cfr. doc. cit. nn. 8, 9,16 e 17 acclusi al fascicolo di primo grado di parte attrice).
Appare pertanto giustificata, nonché congrua, la spesa sostenuta dal per l'importo CP_1 di € 35,00 per ciascuna delle ottanta applicazioni fisioterapiche effettuate per ognuna delle tre articolazioni risultate danneggiate a seguito del sinistro stradale (le spalle e il ginocchio sinistro) e così per un totale di € 8.736,00, (somma comprensiva di IVA), dimostrata con il deposito della ricevuta emessa, in data 5/11/2014, dallo studio di Terapia Fisica e Riabilitativa, così come si rivelano coerenti e congrue le ulteriori voci di spesa allegate dal danneggiato, ovvero quella di €
130,19 per la visita ortopedica e quella di € 484,00 per la valutazione medico legale, comprovate dalla produzione delle relative fatture (cfr. doc. nn. 23, 24 e 25 acclusi al fascicolo di primo grado di parte attrice).
Deve dunque dirsi esauriente e condivisa da questa Corte la decisione del giudice di prime cure relativa al riconoscimento del danno patrimoniale lamentato dal , avendo il CP_1 medesimo fornito la prova del nesso causale che lega le spese sostenute alle necessità curative determinate dall'evento dannoso.
Per contro, da parte della società assicuratrice non risulta fornita la prova di fatti idonei a fondare la contestazione sul quantum debeatur sotto lo specifico profilo del danno patrimoniale.
Invero, l'appellante non ha reso dimostrazione specifica della congruità di una diversa quantificazione delle spese inerenti alle dette cure e alle visite in questione, dovendo dunque qualificarsi, quale mera allegazione, quanto dedotto dalla stessa in merito alla somma di € 189,00 che sarebbe stata determinata dal proprio medico legale per il rimborso delle spese sanitarie sostenute dal danneggiato.
In relazione al danno non patrimoniale, dalla sentenza appellata emerge che il giudice a quo, pur avendo considerato la documentazione medica in atti, abbia poi applicato il principio di non contestazione per ritenere utilizzabili i valori emergenti della relazione del medico legale prodotta dell'attore.
L'assunto del Tribunale di Viterbo, in merito alla applicabilità dell'art. 115 c.p.c. con riferimento alle risultanze della c.t.p., non merita di essere condiviso.
La Suprema Corte ha chiarito, infatti, che “In tema di prove civili, le conclusioni raggiunte in una perizia stragiudiziale, ritualmente depositata dalla parte nel processo, non possono formare oggetto di applicazione del principio di non contestazione ai sensi dell'art. 115 c.p.c., poiché esse pagina 9 di 12 non assurgono a fatto giuridico suscettibile di prova, ma costituiscono un mero elemento indiziario soggetto a doverosa valutazione da parte del giudice.” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3,
Ordinanza n. 5362 del 28/2/2025).
Va tuttavia precisato che la Cassazione ha altresì chiarito che “Il giudice del merito può porre a fondamento della propria decisione una perizia stragiudiziale, anche se contestata dalla controparte, purché fornisca adeguata motivazione di tale sua valutazione, attesa l'esistenza, nel vigente ordinamento, del principio del libero convincimento del giudice” (cfr. Cass. Civ. Sez.,
Ordinanza n. 25593 dell'1/9/2023).
Deve dunque procedersi allo scrutinio della relazione medico legale prodotta dall'attore in primo grado, al fine di verificare l'esistenza di un legame logico, fondato su base scientifica, tra i documenti e i dati medici allegati e la valutazione eseguita dal perito di parte.
Ebbene, nella perizia medico legale in esame, redatta dal dott. (medico Persona_5 ospedaliero del S. Camillo-Forlanini di Roma e consulente tecnico del Tribunale di Roma), risultano compiutamente esaminati i documenti relativi agli accertamenti eseguiti dal , le CP_1 certificazioni rilasciate dai diversi medici che lo hanno avuto in cura (quelli del pronto soccorso di
Tarquinia, del medico curante e dell'ortopedico che sono stati ritualmente allegati al fascicolo di parte) e gli esiti della visita eseguita sulla persona del danneggiato dal suddetto consulente ad un anno circa di distanza dal sinistro stradale che ha causato le lesioni per cui è causa, esiti tra i quali si evidenziano: “Dolorabilità alla palpazione delle apofisi spinose C5-6, ipertono antalgico della muscolatura paravertebrale, e degli sternocleidomastoidei bilateralmente. Ai movimenti attivi la flesso-estensione risulta ridotta di 1/3, la rotazione-flessione laterale di 1/3 bilateralmente. Il forzamento passivo provoca intensa reazione algica e insorgenza di vertigini soggettive. -
Cingolo scapolare ed arto sup. dx e sn: ipotonotrofia della regione deltoidea e degli altri muscoli del cingolo scapolare bilateralmente. La palpazione risveglia dolore in corrispondenza della grande tuberosità, della testa omerale e della cuffia dei rotatori in particolare a dx. …I movimenti attivi del cingolo scapolare risultano ridotti in abduzione-elevazione: dx 100°, sn 90°; proiezione ant. elevazione: dx 100°, sn 80°; proiezione post.: 20° bilateralmente, la rotazione interna ed esterna sono ridotte di circa ½ la rotazione int. in adduzione estrema con mano dietro il dorso sono notevolmente ridotte bilateralmente. Il forzamento passivo determina viva risposta algica, mentre la palpazione profonda ascellare permette di apprezzare scrosci articolari bilateralmente
…Ginocchio edematoso. ...Limitazione della flessione possibile fino a 100°. L'accosciamento è incompleto e si verifica con carico prevalente sull'arto sn.”
pagina 10 di 12 Il dott. ha quindi concluso che il a causa dell'incidente ha riportato: “esiti Per_4 CP_1 di distrazione succussione del rachide cervicale con meccanismo a colpo di frusta e residua limitazioni funzionale, sindrome cefalalgico vertiginosa. Lesione della cuffia dei rotatori spalla dx e sn, trattate conservativamente con residua limitazione funzionale. Contusione-distorsione ginocchio sn con lesione menisco interno e limitazione funzionale residua” e ha quantificato il danno alla salute riscontrato in giorni 70 di inabilità temporanea totale, in giorni 65 l'inabilità temporanea parziale al 50% e una invalidità permanente, quale danno biologico, pari al 7 %.
Tali valutazioni medico legali possono essere ritenute condivisibili e consentono di formare un convincimento esaustivo e puntuale circa l'entità del danno non patrimoniale patito dall'appellato, essendo fondate, come si è detto, su un compiuto esame anamnestico e su di uno studio adeguato e coerente degli elementi desunti da tale esame e dalla documentazione sanitaria prodotta in atti.
Il conseguente utilizzo delle tabelle di cui al D.M. del 22 luglio 2019 per le lesioni cd.
Micropermanenti, da parte del Tribunale, per quantificare il danno non patrimoniale patito dal
, non è oggetto di doglianza da parte della e la citata CP_1 Parte_1 tabella risulta essere stata applicata correttamente.
Ne consegue che può essere liquidato all'attore anche il danno non patrimoniale nella misura indicata dal Tribunale.
In conclusione, l'appello deve essere respinto, con conferma della sentenza di primo grado sia pure con diversa motivazione con riferimento al riconoscimento del danno non patrimoniale.
§ 8. — Per quanto concerne le spese di lite, esse seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte appellante.
Sono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM
147/2022 (valore della causa sino ad € 26.000,00, valore medio con riduzione ai minimi per la fase istruttoria/trattazione attesa la assenza di attività istruttoria).
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 921,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 922,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.911,00
Totale compenso tabellare: € 4.888,00
pagina 11 di 12 § 9. — Poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...] nei confronti di avverso la sentenza definitiva del Parte_7 Controparte_1
Tribunale ordinario di Viterbo n. 1292/2019, così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto dalla Parte_7
2. Condanna la in persona del legale rappresentante Parte_7 pro tempore, a rifondere a le spese di lite che liquida in complessivi € 4.888,00 Controparte_1 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002 a carico dalla in persona del legale rappresentante pro Parte_7 tempore.
Così deciso in Roma il 19 giugno 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente dott. Raffele Miele dott. Antonio Perinelli
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