Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 04/04/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. n. 2885/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, costituito dai magistrati
Dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
Dott.ssa Tania Scanu Giudice relatore
Dott. Nicolò Sesta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 2885 del ruolo della volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
(c.f. ) ed (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Oristano nello studio dell'avv. Sylvia Cucca, C.F._2
che li difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, ricorrenti con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Oristano, intervenuto per legge
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto del 13.09.2024, e , coniugatisi in Santa Parte_1 Parte_2
Giusta con rito civile il 25.02.2014, hanno adito il Tribunale per ottenere la pronuncia di separazione e la contestuale omologazione delle relative condizioni, indicate nel ricorso e fra di essi concordate.
A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno esposto: (i) di avere avuto una IG, , Persona_1 nata il [...]; (ii) di svolgere, con contratti a tempo indeterminato, attività lavorativa alle dipendenze – rispettivamente – della e del Ministero della Difesa e di essere pienamente CP_1 autonomi sul piano economico;
(iii) di essere comproprietari, nella misura di un mezzo a testa, della casa familiare, per il cui acquisto avevano contratto un mutuo di euro 120.000,00 da restituire in trent'anni (in rate semestrali di euro 2.300,00 ciascuna, l'ultima delle quali in scadenza nel 2046);
1
2. La volontà dei coniugi di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni indicate nel ricorso – comprensive fra l'altro, ai fini della composizione della crisi coniugale, di un accordo, a efficacia traslativa, concernente la cessione di quote di immobili – è stata confermata innanzi al giudice delegato per l'istruzione all'udienza del 19.12.2024.
§§§
3. Emerge dagli atti di causa, e dalla volontà di ottenere la pronuncia di separazione personalmente confermata all'udienza del 19.12.2024, che non sussistono possibilità di riconciliazione fra i coniugi, i quali hanno interrotto la convivenza da circa tre anni in ragione del deterioramento del loro legame sentimentale, oramai non più suscettibile di recupero.
La domanda di separazione merita, dunque, accoglimento, potendo da tali circostanze dedursi il definitivo venir meno dell'affectio coniugalis.
4. Devono, inoltre, essere omologate le condizioni di separazione concordate dai coniugi, idonee, quanto ai diritti non disponibili, ad assicurare alla comune IG minorenne il diritto Persona_1
di continuare a ricevere da entrambi i genitori educazione, istruzione e cura.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, a definizione del giudizio,
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi (c.f. ) e Parte_1 C.F._1
(c.f. ); Parte_2 C.F._2
2. ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Santa Giusta di eseguire, a margine dell'atto di matrimonio n. 1 – Parte I – Serie – anno 2014, le annotazioni di legge;
3. omologa le seguenti condizioni concordate dalle parti, già trasfuse nel verbale dell'udienza del 19.12.2024, che testualmente si trascrivono:
“In merito all'affido, al mantenimento e al diritto di visita della minore Per_1
a) i coniugi vivranno separati di letto e di mensa con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) la IG verrà affidata, secondo le modalità dell'affido condiviso, a entrambi i Per_1
genitori, i quali si impegnano a provvedere alla loro cura, educazione e istruzione e a mantenere rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
c) i genitori, che continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale, si impegnano ad adottare congiuntamente le decisioni di maggiore interesse riguardanti la minore, tra cui quelle concernenti le scelte scolastiche, educative, le cure mediche,
2 l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione ad attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, l'acquisto e l'uso di mezzi personali di trasporto;
d) i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
e) la IG , che negli ultimi due anni ha abitato a settimane alterne con la madre e Per_1
con il padre, continuerà a trascorrere in maniera alternata, una settimana presso la residenza della madre, sita in santa Giusta, Via Giotto, 13 e una settimana con il padre presso l'immobile ex casa coniugale, sito in Oristano, Via Monte Sirai n. 4;
f) ai fini delle registrazioni anagrafiche, il luogo di residenza della minore coinciderà Per_1
con quello della sig.ra ; Parte_1
g) salvo diversi accordi tra le parti, durante le vacanze scolastiche estive, trascorrerà Per_1
n° 15 giorni consecutivi con il padre e n° 15 giorni consecutivi con la madre secondo un calendario da stabilirsi concordemente tra i coniugi entro il mese di maggio di ogni anno;
del pari, la stessa, trascorrerà con il padre o la madre, in modo alternato, il Natale, la
Pasqua, il Capodanno, il Lunedì dell'Angelo e ogni altra festività, sempre compatibilmente con gli impegni lavorativi delle parti;
h) tenuto conto dei sopra concordati tempi di permanenza presso il padre e la madre, delle disparità reddituali e del concordato acquisto da parte di della quota, pari al Parte_2
50%, nella titolarità di della proprietà della casa coniugale (sita a Oristano, CP_2
via Monte Sirai n. 4, distinta in catasto al foglio 21, mappale 2562, subalterno 2), le spese relative al mantenimento di verranno affrontate da ciascuno dei coniugi mediante Per_1
un contributo diretto, senza la previsione di un assegno di mantenimento a carico di una delle parti e in favore dell'altra;
i) ciascun coniuge contribuirà, nella misura del 50% alle documentate spese straordinarie, scolastiche e sanitarie non coperte dal S.S.N, che si renderanno necessarie nell'interesse della minore;
j) per quanto concerne l'ammontare dell'assegno unico, all'attualità percepito dalla sig.ra e pari all'importo di euro 188,60, all'indomani dell'intervenuta separazione, Parte_1
continuerà ad essere percepito in via esclusiva dalla sig.ra Pt_1
k) i coniugi si riconoscono fra di loro economicamente autosufficienti;
l) la casa coniugale sita in Oristano, via Monte Sirai, n. 4, unitamente agli arredi che la compongono, permarrà in uso al sig.re che, a mezzo del presente atto, ne Parte_2
acquisterà la proprietà esclusiva;
m) nella denegata ipotesi in cui dovesse insorgere una conflittualità tra i coniugi in ordine al diritto di visita e/o alle condizioni di mantenimento della minore o laddove la Per_1
3 collocazione paritaria non potesse essere più praticabile a seguito della modifica degli orari lavorativi del sig.re le parti, ferma la validità degli accordi di cui alle Parte_2
precedenti lettere a, b, c, d, f, g, i, k, e l stabiliscono sin d'ora l'automatica applicazione delle condizioni di cui appresso:
n) la minore abiterà con la madre;
pertanto, ai fini delle registrazioni anagrafiche, il Per_1
suo luogo di residenza coinciderà con quello della sig.ra , che all'indomani Parte_1
dell'intervenuta separazione risulta essersi trasferita in Santa Giusta, Via Giotto, 13;
o) salvo diverso accordo tra le parti trascorrerà con il padre i pomeriggi Per_1
infrasettimanali del martedì e del giovedì e un fine settimana alternato con la madre con decorrenza dalle ore 14.30 del venerdì alle ore 20:30 della domenica;
p) il sig.re corrisponderà a titolo di contributo per il mantenimento della IG Parte_2
, la somma mensile di Euro 300,00 soggetta a rivalutazione annuale sulla base degli Per_1
indici ISTAT per il costo della vita, da versarsi presso il c.c. della sig.ra e alle Parte_1
coordinate ivi indicate (IBAN [...]) entro il quindici di ogni mese;
q) per quanto concerne l'ammontare dell'assegno unico, all'attualità percepito dalla sig.ra e pari all'importo di euro 188,60, il predetto permarrà nella piena disponibilità Parte_1
della sig.ra ; Parte_1
In merito alle disposizioni patrimoniali i. dichiara di trasferire a Parte_1
che accetta e acquista, la piena e perfetta proprietà della quota del 50% Parte_2
dell'immobile costituente casa coniugale, sita in Oristano, Via Monte Sirai, n. 4, e più precisamente:
a) porzione di fabbricato ad uso civile abitazione posto al piano terreno del maggior fabbricato sito nella predetta Via
Monte Sirai, civico n. 4, della consistenza di n° 6,5 vani catastali, composto da disimpegno, pranzo, n. 2 bagni, cucina, due camere e veranda, del quale costituiscono pertinenza esclusiva due tratti di cortile uno antistante e uno retrostante il fabbricato medesimo sul quale insistono due locali ripostiglio, con la comproprietà del sub 1), cortile comune e ingresso comune, bene comune non censibile ai subalterni 2) e 3), il tutto confinante con la detta Via Monte Sirai, con proprietà e con Persona_2
proprietà salvo altri. Per_3
b) Il tutto censito nel catasto fabbricati al Fg. 21 (ventuno), mappale 2562 sub 2 (duemilacinquecentosessantadue subalterno due), cat. A/3, classe 1, vani 6,5 (sei, cinque), superficie catastale totale mq 124
4 (centoventiquattro), totale escluse aree scoperte mq 116 (centosedici), rendita catastale euro 419,62, come da planimetria e elaborato planimetrico depositati in catasto, approvati e sottoscritti dalle parti e allegati, in copia non autentica, al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.
ii. Ai sensi dell'art. 29, comma 1-bis della legge 27 febbraio 1985, n° 52 – con espresso esonero da qualsiasi responsabilità del Giudice e del cancelliere – la parti dichiarano che i dati catastali e le planimetrie allegate al presente atto sono conformi allo stato di fatto del su intestato immobile, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, che l'intestazione catastale dell'unità immobiliare urbana sopra indicata è conforme alle risultanze dei registri immobiliari e che inoltre non sussistono difformità tali da influire sul calcolo della rendita catastale né tali da rendere necessaria la presentazione di nuove planimetrie catastali.
iii. I coniugi dichiarano che l'immobile oggetto del presente atto è conforme alle norme di legge e di regolamento ed agli strumenti urbanistici di carattere nazionale, regionale e locale, che non sono stati adottati provvedimenti sanzionatori di alcun genere né quindi comminate sanzioni pecuniarie ai sensi della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modifiche e integrazioni. iv. Il trasferimento di proprietà sopraddetto è da intendersi effettuato a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui l'immobile attualmente si trova, ben noto alle parti, con tutti i diritti, azioni, e ragioni, servitù attive e passive inerenti, attinenze, pertinenze, dipendenze, accessioni, con la proporzionale quota di comproprietà sulle parti comuni del fabbricato da ritenersi condominiali ai sensi dell'articolo 1117 del codice civile, nulla escluso o eccettuato.
v. Il titolo di provenienza è costituito dall'atto notarile di compravendita a rogito del Notaio ac. 609, Rep. 817) del 18.07.2016, registrato in Nuoro il 28.07.2016 al n° Persona_4
2324, serie 1T, pubblicato in Oristano il 28.07.2016 al n° 4197 R. Gen. e n° 3292 R. Part. Le parti dichiarano di ben conoscere il suddetto titolo di provenienza, comunque allegato al presente atto. vi. Le parti dichiarano che i lavori di costruzione dell'immobile oggetto del presente atto sono stati iniziati in data anteriore al primo settembre 1967; che, per la realizzazione dei lavori di
“rifacimento balconcino pericolante, realizzazione pensilina a protezione ingresso, rifacimento copertura tegole su soletta” è stata rilasciata dal sindaco del Comune di
Oristano, in data 15 giugno 1995 l'autorizzazione Protocollo numero 2307/UT/7583; che, successivamente, a seguito della realizzazione “ripostiglio cucina pranzo e W.C. nel cortile annesso” è stata rilasciata dal Sindaco del Comune di Oristano, in data 2 aprile 1996 la
5 concessione edilizia in sanatoria numero 510/96; che, successivamente, è stato rilascio il
Permesso di Costruire n.27/17 del 14.03.2017 e pratica in variante del 04.07.2018 prot. n.
OR 0035797. vii. Ai sensi del D.lgs 19.08.2005 n. 192 e successive modifiche ed integrazioni, Parte_2
dichiara di aver ricevuto da : Parte_1 viii. le informazioni in ordine all'attestazione della prestazione energetica dell'abitazione in oggetto, con particolare riguardo ai dati relativi alla sua efficienza energetica, ai valori di riferimento, alla classe di prestazione energetica di appartenenza e all'indicazione circa gli interventi da seguire per migliorare le prestazioni;
ix. tutta la documentazione in ordine alla attestazione della prestazione energetica dell'abitazione, comprensiva dell'attestato di prestazione energetica che si allega al presente atto, redatto dall'Ing. in data 07.08.2024 dal quale risulta che l'abitazione Persona_5
ricade nella classe energetica “B”.
x. Il possesso giuridico e materiale di quanto trasferito in proprietà viene dato da oggi, quindi, diritti e oneri saranno a profitto e carico della parte acquirente. Le parti si prestano reciprocamente e vicendevolmente le più ampie garanzie di legge contro ogni caso di evizione, anche parziale, turbative e molestie, ed assicurano che quanto ceduto e costituito è libero da pesi, vincoli, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, fatta eccezione per il seguente gravame: ipoteca volontaria di euro 240.000,00, iscritta il 28.07.2016 nei Registri
Immobiliari di Oristano in favore della Banco di Sardegna S.p.A a garanzia del debito derivante dal contratto di mutuo stipulato in data 18.07.2016 a rogito del Notaio Per_4
, Rep. n° 818 e racc. n° 610, regolarmente registrato e pubblicato presso l'Agenzia del
[...]
Territorio di Oristano in data del 28.07.2016 al n. 4200 di Reg. Part e n. 392 di Reg. Gen. xi. si accolla e fa propria la quota, a carico di , pari a ½, del Parte_2 Parte_1
suddetto mutuo dalla data odierna, assumendosi così l'intero debito nei confronti del Banco di Sardegna S.p.A.. xii. In relazione al suddetto accollo dichiara di ben conoscere il contratto di Parte_2
mutuo sopra citato, di accettarlo integralmente per tutte le clausole e le pattuizioni ivi assunte, assumendo vincolo solidale e indivisibile per sé e propri aventi causa, a qualsiasi titolo, per tutte le obbligazioni derivanti da detto contratto, obbligandosi in particolare a versare alle singole scadenze le rate dovute all'istituto mutuante, sia per capitale che per interessi, accessori e spese, sino alla totale estinzione del debito. xiii. Dal canto suo, si dichiara edotta dal fatto che lo stesso ha natura cumulativa, Parte_1
con conseguente permanenza della responsabilità solidale con il nuovo debitore, salvo che non ottenga, successivamente al presente atto, espressa dichiarazione di adesione da parte
6 dell'Istituto mutuante con la quale quest'ultimo manifesti espressamente la volontà di liberare il debitore originario. In funzione di tale eventualità, per gli effetti dell'art. 1275
c.c., acconsente espressamente a mantenere la garanzia ipotecaria a suo tempo Parte_1
prestata. xiv. I coniugi si impegnano sin d'ora a procedere alla pratica di accollo del mutuo presso il
Banco di Sardegna S.p.A., all'esito della quale lo stesso diverrà interamente a carico di
[...]
con conseguente integrale liberazione di . Parte_2 Parte_1
xv. Si precisa espressamente che il trasferimento del diritto di proprietà a favore di
[...]
costituisce un negozio familiare globale e che lo stesso è funzionale ed Parte_2
indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 legge n. 74/1987 e della Circolare Agenzia delle Entrate n. 27/E del 21.06.2012 e successive. xvi. In conseguenza della cessione di cui sopra, diverrà pieno ed esclusivo Parte_2
proprietario dell'immobile sito in Comune di Oristano, sopra descritto. xvii. I coniugi si impegnano a curare autonomamente e per il tramite del loro difensore, la trascrizione nei registri immobiliari del verbale d'udienza, unitamente al provvedimento di omologa, impegnandosi sin d'ora a dare comunicazione dell'avvenuto adempimento in favore della cancelleria del su intestato Tribunale. xviii. Si precisa che le eventuali spese di trascrizione verranno sostenute in via esclusiva dal sig.re
Parte_2
xix. I coniugi danno atto di aver definito tutte le questioni economiche e patrimoniali tra gli stessi, nessuna esclusa, scaturenti dal matrimonio. Pertanto, salvo l'esatto adempimento degli obblighi di cui sopra, dichiarano di non avere null'altro a pretendersi reciprocamente a qualsiasi titolo, anche se non indicati nel presente atto di separazione. xx. I coniugi si concedono sin d'ora il nulla osta per il rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio e dichiarano di rinunciare sin d'ora ai termini per l'impugnazione.”;
4. Nulla sulle spese.
Così deciso in Oristano nella Camera di Consiglio del 04.04.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Tania Scanu
La Presidente
Dott.ssa Consuelo Mighela
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