Ordinanza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, ordinanza 04/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2461/2024
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
I Sezione civile
Il giudice dott.ssa Maria Rosaria Barbato
letti gli atti,
ha pronunciato la seguente ordinanza
nel procedimento ex art. 700 c.p.c. iscritto al n. 2461/2024 r.g. e vertente tra:
, elett.te dom.ta in Scafati (SA) alla Via Nazionale n.95 Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Chirico che la rappresenta e difende in virtù di mandato a margine del ricorso
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Acanfora presso il cui studio Controparte_1 in Scafati (SA) alla Via Passanti, n. 248 elettivamente domicilia come da mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
RESISTENTE
PREMESSO IN FATTO
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. deduceva di essere proprietaria di Parte_1 un immobile sito in Pompei alla Traversa Campo Sportivo n.9 composto da due piani fuori terra;
che detto immobile aveva bisogno di urgenti lavori alle facciate atteso che le infiltrazioni di acqua piovana stavano comportando la caduta di calcinacci, creando pericoli per gli utenti della strada e per la proprietà confinante di proprietà della SI.ra CP_1
; che i lavori di manutenzione dovevano essere effettuati anche sulla facciata
[...] dell'immobile a confine con la proprietà della SI.ra ; che per l'esecuzione Controparte_1
, pur avendo lì la residenza, non abitava in detto immobile;
che, pertanto, la SI.ra CP_1
incaricava la ditta ZO per l'esecuzione di detti lavori, che però venivano Pt_1 procrastinati a causa dell'impossibilità di accedere al fondo del vicino.
Tanto premesso, la ricorrente, chiedeva in via principale, di accogliere la domanda cautelare, inaudita altera parte o previa instaurazione del contraddittorio, ordinando alla SI.ra di consentire l'accesso al suo immobile per almeno 30 gg. alla ditta Controparte_1 incaricata di eseguire i lavori di straordinaria manutenzione all'immobile di proprietà della SI.ra , e in particolare alla facciata che affaccia sul confine comune;
e in via Pt_1 subordinata, fissare la comparizione delle parti in contraddittorio e con ordinanza emettere la reintegra nel possesso degli immobili di cui è causa o emettere ogni altro provvedimento d'urgenza ritenuto più idoneo, con vittoria di spese e competenze di lite.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la resistente, la quale non si opponeva alla richiesta di accesso al proprio immobile al confine purché venissero rispettati tutti i requisiti richiesti sia dagli artt. 700 c.p.c. e 843 c.c..
In particolare deduceva di non aver mai ricevuto richieste bonarie di Controparte_1 accesso da parte della ricorrente, inoltre rilevava come dal ricorso emergeva l'assoluta incertezza e indeterminatezza dei lavori da eseguire, laddove anche nella relazione tecnica depositata dalla ricorrente si parlava genericamente “lavori di manutenzione” senza specificarli, non vi era alcun riferimento alle autorizzazioni amministrative necessarie per effettuare tali lavori, inoltre non sussistevano i requisiti di necessità e urgenza, ed infine che sulla parete est del fabbricato vi era la presenza di un contatore gas e delle Pt_1 tubazioni da spostare con aperture irregolari.
La causa, istruita mediante la produzione documentale, dopo diversi rinvii richiesti dalle parti per la pendenza tra le stesse di trattative di bonario componimento della lite, veniva riservata in decisione all'udienza del 17.03.2025.
RITENUTO IN DIRITTO
L'ordinamento giuridico, tra le varie forme di tutela da esso previste, colloca la tutela cautelare tra quelle di natura residuale, giustificando tali provvedimenti solo nel caso sussistano particolari eSIenze d'urgenza che impediscono l'attesa del giudizio di merito.
L'ordinamento, cioè, prevede la possibilità di assicurare, in via provvisoria, attraverso i provvedimenti cautelari, gli effetti che scaturiranno dal successivo giudizio di merito.
Ciò si realizza sia attraverso misure cautelari "tipiche", in quanto disciplinate nei presupposti e negli effetti, sia attraverso i "provvedimenti d'urgenza", previsti dall'art. 700 c.p.c.. Tra le misure cautelari, il " provvedimento d'urgenza" rappresenta, per la sua atipicità, relativa al contenuto del provvedimento, e per la circostanza che è ammissibile solo quando non risultano utilizzabili altre misure cautelari, una misura cautelare residuale.
Alla stregua di quanto previsto dall'art. 669 octies c.p.c. – come modificato con il d.l. 14-3-
2005 n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14-5-2005 n. 80 – il giudice, in caso di accoglimento con provvedimento d'urgenza o anticipatorio non deve fissare il termine per il giudizio di merito, come era prima stabilito, e chi ottiene una misura cautelare d'urgenza o anticipatoria non deve, come prima, notificare una citazione introduttiva del giudizio di merito, potendosi avvalere dell'efficacia esecutiva del provvedimento cautelare, senza temerne la perdita ai sensi dell'art. 669 novies c.p.c..
Tuttavia, sebbene i provvedimenti anticipatori, o autonomi, abbiano un'efficacia che può protrarsi indefinitamente nel tempo – salvo quanto previsto in tema di revoca e modifica – trattandosi di misure cautelari, presuppongono, comunque, il fumus boni iuris ed il periculum in mora e sono potenzialmente strumentali ad un provvedimento definitivo.
Come è noto, i provvedimenti cautelari si distinguono da quelli sommari non cautelari, dal punto di vista strutturale, per essere provvisori (perché destinati ad essere sostituiti dalla sentenza di merito) e strumentali (perché preordinati alla emanazione del provvedimento definitivo).
La riforma intervenuta sulla norma in questione ha inciso su una soltanto delle ricadute applicative della strumentalità – cioè quella concernente l'efficacia – ma non su altri aspetti ugualmente SInificativi, quali: la possibilità di verificare la sussistenza di eventuali mutamenti di circostanze che giustifichino, ex art. 669 decies, la pronuncia di revoca o modifica del provvedimento di accoglimento;
la perdita di efficacia del provvedimento cautelare a seguito della pubblicazione della sentenza che accerta l'inesistenza del diritto, ex art. 669 novies comma 3 c.p.c.; nel caso di domanda cautelare ante causam, la possibilità al giudice di verificare la propria giurisdizione e competenza che dipendono, ex art. 669 ter c.p.c., dalla giurisdizione e competenza a decidere nel merito, fatte salve le eccezioni al principio di corrispondenza, individuate, in parte, dall'art. 669 ter comma 2 c.p.c. (per il caso in cui la competenza per il merito sia del giudice di pace) e comma 3 dello stesso articolo
(per il caso in cui vi sia giurisdizione del giudice straniero); l'accertamento della sussistenza del fumus boni iuris;
la facilitazione della individuazione delle condizioni di riproponibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 669 septies, in caso di rigetto dell'istanza cautelare.
Pertanto, come sostenuto da autorevole dottrina, deve ritenersi che accanto alla cd. strumentalità strutturale, che comporta che il provvedimento cautelare si trovi in concatenazione temporale con un procedimento di merito, vi è una strumentalità funzionale o di scopo, essendo il provvedimento comunque emanato in attesa o in vista di un provvedimento principale di merito.
Questa strumentalità funzionale non viene meno per l'ultrattività che caratterizza ora i provvedimenti anticipatori, poiché, anche se destinati a rimanere efficaci se il giudizio di merito non viene iniziato (o se successivamente al suo inizio si estingue), continuano ad essere provvisori, per cui resta inalterato il rapporto, di carattere funzionale, tra procedimento cautelare e procedimento di merito.
Si ritiene, pertanto – analogamente a quanto sostenuto prima della novella da gran parte della dottrina e dalla giurisprudenza (trib. Catania 12-7-2001, Giur. it., 2002, 1197; trib.
Napoli, 7-5-2001, in Giur. nap., 2001, 248; trib. Trieste, 24-7-1999, Giust. civ., 2000, I,
1851; trib. S. Maria C.V., 6-10-1998, Le società, 1999, 601; trib. Bari, 25-9-1996, Corr. giur.,
1997, 869; Trib. Milano, 25-3-1996, ivi, 1997, 216; trib. Prato, 22-2-2012), e - che nel caso di domanda cautelare ante causam è necessario specificare gli elementi individuatori della proponenda azione per il merito.
Nel caso di specie la ricorrente, nel ricorso proposto ex art. 700 c.p. c., si è limitata a richiedere i provvedimenti urgenti illustrati, evidenziando che questi sono necessari per scongiurare il pericolo di caduta di intonaco e calcinacci e il conseguente pericolo di danni per cose e persone ed alla proprietà della resistente. Non ha precisato, però, quale sia il giudizio di merito rispetto al quale la domanda cautelare è strumentale.
Tale mancanza, non consentendo, quanto meno in parte alla luce di una enunciazione sommaria del diritto da cautelare, di cogliere il diritto alla cui tutela urgente è finalizzata la misura cautelare richiesta, impedisce, in particolare, ogni valutazione in punto di fumus e di periculum. In difetto di apposita precisazione, non è possibile, invero, valutare la strumentalità, nel senso illustrato, del provvedimento richiesto rispetto alla causa di merito. Nella fattispecie - per come risulta evincibile dalla riportata narrativa - la ricorrente ha inteso richiedere, invocando specificamente l'emissione di apposita misura cautelare atipica (e, perciò, implicitamente dedotta come sussidiaria) in virtù del riferimento espresso al disposto dell'art. 700 c.p.c., il riconoscimento - in via provvisoria - in suo favore dell'inerente diritto all'occupazione di un manufatto terraneo di proprietà della resistente nella parte direttamente confinante, lato est, onde consentire l'installazione provvisoria di ponteggi per l'esecuzione dei lavori di manutenzione alla sua proprietà, senza null'altro aggiungere sulla causa di merito cui la richiesta è strumentale.
Peraltro pur volendosi diversamente opinare in punto di ammissibilità, ritenendo che la ricorrente abbia implicitamente indicato come causa di merito quella volta all'accertamento del diritto di accesso al fondo del vicino ex art. 843 c.c., nondimeno le carenti allegazioni del ricorso non consentono di ritenere sussistente il requisito del periculum in mora.
Si osserva, sul piano generale, che l'obbligo del proprietario di permettere, ai sensi del cit. art. 843 c.c., l'accesso ed il passaggio nel suo fondo quando questi siano necessari per la costruzione o riparazione di un muro od altra opera propria del vicino o comune non si ricollega ad una servitù a carico della proprietà esclusiva ma ha i caratteri di un'obbligazione
"propter rem" che si risolve in una limitazione legale del diritto del titolare del fondo per un'utilità occasionale e transeunte del vicino e che ha per contenuto la prestazione del consenso all'accesso e al passaggio (cfr. Cass. 8 luglio 1978, n. 3422; Cass. 27 maggio 1982,
n. 3222; Cass. 27 febbraio 1995, n. 2274; Cass. 19 agosto 1997, n. 7694).
Peraltro tale accesso intanto è consentito in quanto si profili come necessario per la costruzione della indicata opera, con la conseguenza che, a necessità terminata, deve essere eliminato, a cura e spese del fruitore (per cui, sin dall'inizio, si prospetta a suo carico l'obbligo del ripristino), ogni conseguenza implicante una perdurante diminuzione del diritto del proprietario del fondo vicino, che, invece, deve riprendere la sua originaria ampiezza, salva l'indennità nel caso di danni (cfr. Cass. 9 febbraio 1982, n. 774). Da ciò si inferisce che la inerente limitazione legale in danno del titolare del fondo gravato non può tradursi in termini di permanenza ed essere indirizzata ad imporre una servitù e, quindi, deve intendersi soltanto nel senso - e così effettivamente atteggiarsi in concreto - di costituire un rapporto obbligatorio di natura temporanea, ricorrendo la imprescindibile condizione della necessità.
Inoltre la migliore giurisprudenza ha chiarito, in proposito, la portata di due ulteriori essenziali corollari in materia e cioè: - che la necessità in discorso non deve essere riferita all'opera da compiere, ma all'accesso ed al passaggio (v. Cass. n. 2274/'95 cit.); - che la richiesta cautelare urgente (certamente esercitabile sotto un profilo generale, nella ricorrenza delle inerenti condizioni: cfr., ad es., Pret. Nola, 5 aprile 1994, in Giust. Civ., 1994,
I, 2368) diretta ad ottenere l'accesso in questione si prospetta inammissibile qualora tale accesso non risulti necessario, ovvero sussistano soluzioni tecniche alternative meno gravose per il vicino (v. Cass. 22 ottobre 1975, n. 3494; Trib. Udine, 12 luglio 1994, in Foro it. 1995, I, 3608), (così esattamente in termini Tribunale Salerno sez. II, 27/01/2004).
Orbene nel caso di specie, pacifica la legittimazione attiva e passiva delle parti, non è oggetto di discussione tra le stesse la necessità dell'accesso per eseguire i lavori, ma piuttosto la natura, la liceità e l'urgenza degli stessi.
Invero la resistente in sede di comparsa di costituzione e risposta evidenziava che “non si comprende che tipo di lavori dovrebbero essere eseguiti in quanto non sono stati indicati.
Infatti, oltre alla generica espressione “lavori di manutenzione”, si legge che essi sarebbero stati “analiticamente dettagliati secondo separato computo metrico con relativi prezzi” che, però, non è stato depositato. Anche la relazione tecnica depositata dalla ricorrente, a firma del geom. , indica genericamente “lavori di manutenzione” senza specificarli, CP_2 limitandosi solo a rappresentare che, per quelli che dovrebbero interessare la parete est del fabbricato, confinante appunto con l'immobile della SI.ra , vi sarebbe la CP_1 CP_1 necessità di installare un'impalcatura dalle seguenti dimensioni: 8 metri di lunghezza x 1,5 metri di larghezza x 7 metri di altezza”.
Ancora parte resistente eccepiva richiamando la relazione del tecnico incaricato, che “l'area in cui ricadono le singole proprietà private sono sottoposte a vincoli di tutela paesaggistici e archeologico, per la realizzazione delle opere di manutenzione si rende indispensabile la presentazione di una pratica tecnica per l'autorizzazione dei lavori” che “Per il tipo di lavorazione che si vuole realizzare è necessario presentare al comune almeno una pratica
C.I.L.A., per ottenere l'autorizzazione all'esecuzione degli stessi. Al momento non risulta ancora presentata nessuna pratica”.
A fronte di tali puntuali contestazioni nulla la ricorrente ha inteso specificare nel corso del giudizio, nè tantomeno ha depositato il contratto di appalto e/o le connesse pratiche amministrative, e nulla ha provato sull'inizio dei lavori (aventi ad oggetto anche facciate diverse da quella oggetto di lite) nonostante il decorso di un notevole lasso di tempo dal deposito del ricorso.
Tali carenze non consentono una valutazione positiva in ordine al "periculum in mora", in quanto non risulta provato, nè invero neanche specificamente allegato, che, “durante il tempo occorrente per far valere quella situazione di diritto in via (non urgente bensì) ordinaria, quella situazione sarebbe minacciata da un pregiudizio imminente ed irreparabile”.
In definitiva il ricorso ex art. 700 c.p.c. spiegato dalla ricorrente va disatteso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri di cui al DM 147/2022 (scaglione di riferimento fino al euro 5.200,00), valori minimi attesa l'assenza di complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
-Rigetta il ricorso;
- Condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
, che liquida in euro 1.000,00 per compensi oltre rimborso spese forfettarie nella
[...] misura del 15% oltre accessori come per legge.
Si comunichi.
Torre Annunziata, 31.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato