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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 09/01/2025, n. 1230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1230 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1459 /2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
Desenzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. FORTE SIMONE
- RICORRENTE contro
Controparte_1 con l'avv. LUPO SABINA
- RESISTENTE
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26.07.2023, impugnava Parte_2
l'intimazione di pagamento n. 022 2023 9002559932/000 assumendo: 1) che era stata emessa in assenza della prodromica rituale notificazione delle seguenti cartelle di pagamento: n.
02220140000257040000, relativa premio rata anno 2012 dell'importo complessivo di € 2.009,51, asseritamente notificata il 27/03/2014; n. 02220150011826223000, relativa premio rata anno 2014 dell'importo complessivo di € 2.397,36, asseritamente notificata il 03/07/2015; n.
02220160021992116000, relativa a premio rata anno 2015 dell'importo complessivo di € 2.229,50 asseritamente notificata il 05/08/2016; n. 02220170006133571000, relativa a premio rata III e CP_1
IV rata anno 2015 e 2016 nonché interessi 2016, sanzioni civili 2017 dell'importo complessivo di €
2.306,41, asseritamente notificata il 24.7.2017; 2) che era carente dei necessari requisiti motivazionali e di dettagliato conteggio degli interessi, delle sanzioni e delle aliquote, in violazione dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000; 3) che era ormai decorso il termine di prescrizione quinquennale dei crediti previdenziali azionati.
Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva: a) di dichiarare nulla, annullare o, con qualunque altra statuizione, privare di ogni efficacia giuridica l'intimazione di pagamento opposta per omessa, nulla, illegittima e/o irrituale previa notificazione delle prodromiche cartelle di pagamento in essa riportate;
b) di dichiarare nulla, annullare o, con qualunque altra statuizione, privare di ogni efficacia giuridica l'intimazione di pagamento, e gli atti alla stessa sottesi recanti, stante l'intervenuta prescrizione quinquennale delle somme anche successiva alla data di asserita notificazione delle prodromiche cartelle di pagamento;
c) in via subordinata, di dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento per difetto di motivazione a cagione della mancata e/o errata indicazione della modalità di calcolo degli interessi moratori calcolati sulla sorte capitale in patente violazione degli artt. 7 e 17
- L. n.212/2000 ed art.
3 - L. n. 241/1990.
2. Si costituiva rilevando, preliminarmente, come il ricorrente avesse già instaurato diversi CP_1 giudizi avverso le medesime cartelle riportate nell'intimazione di pagamento che erano stati tutti rigettati sia in primo che in secondo grado con conseguente intervenuta definitività e irretrattabilità dei crediti in esse riportati;
in ogni caso, nel merito, rilevava l'infodatezza dei rilievi stante la regolare notifica di tutte e 4 le cartelle e richiamava le statuizioni già assunte sul punto dalla Corte
d'appello nei precedenti giudizi, rimarcando la pretestuosità dell'azione promossa avverso la nuova intimazione di pagamento che era stata emessa al solo fine di interrompere il decorso della prescrizione dei crediti che, nonostante le sentenze esecutive già intervenute nel precedenti giudizi, non erano ancora stati pagati. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso con condanna alle spese anche ai sensi dell'art.96 c.p.c.
3. La causa veniva istruita con la sola produzione documentale.
2 6. Il ricorso è infondato e va rigettato.
I titoli richiamati nell'intimazione di pagamento opposta in questa sede risultano tutti compiutamente notificati al ricorrente, così come già accertato nella sentenza n.28/2020 del
3.07.2020 emessa da questo Tribunale nell'ambito del procedimento di cui al n. RG 760/2018 e confermata dalla Corte d'appello di Brescia con sentenza del 16.09.2021 che, con riferimento all'impugnazione proposta nei confronti delle cartelle oggetto del presente gravame, aveva CP_1 dichiarato l'inammissibilità del ricorso.
Invero, in quel ricorso il ricorrente aveva eccepito l'irritualità delle notifiche, fra le altre, anche delle 4 cartelle di pagamento oggetto dell'intimazione di pagamento opposta in questa sede e tali censure sono state tutte puntualmente disattese dal Tribunale con motivazione alla quale si rinvia, con la conseguenza che la questione qui eccepita circa l'omessa notifica delle medesime cartelle è ormai coperta da giudicato e non può dunque essere riproposta per il solo fatto che, atteso il mancato pagamenti dei crediti in esame, l' abbia proceduto alla notifica di una nuova CP_2
intimazione di pagamento al fine di interrompere il decorso dei termini prescrizionali.
Va quindi dichiarata l'inammissibilità dei motivi di opposizione riferiti alle n.4 cartelle di pagamento citate e relativi al quomodo dell'esecuzione (omessa notificazione dei titoli e degli atti prodromici, mancata indicazione della natura e dei motivi della pretesa, mancanza del dettagliato conteggio degli interessi, delle sanzioni e delle aliquote).
Inoltre, parte ricorrente avrebbe dovuto far valere l'eventuale prescrizione dei crediti nel termine perentorio di 40 giorni previsto dall'art. 24 co. 5 del D. Lgs. n. 46 del 1999. Anche tale termine non risulta rispettato, con conseguente inammissibilità del ricorso nella parte in cui viene eccepita l'intervenuta prescrizione dei crediti prima della data di notificazione degli atti di cui supra.
Venendo agli ulteriori profili di opposizione, non preclusi dal decorso di termini decadenziali, si ritiene che sia infondata l'eccezione di prescrizione dei crediti contributivi di cui ai titoli citati, non essendo decorsi cinque anni tra la notificazione dell'intimazione di pagamento avvenuta via pec in data 23.06.2023 (doc. 2 ricorso) e la notifica degli atti prodromici tenuto conto delle interruzioni del termine di prescrizione intervenute successivamente alle notifiche delle cartelle per effetto delle richieste di sospensione agevolata presentate dal ricorrente per tutti e 4 i titoli1 e successivamente revocate a maggio 2020.
CP_ 1 Dalla documentazione prodotta dall' non specificamente contestata dal ricorrente risulta infatti: a) che la cartella n. 02220140000257040 era stata notificata mediante deposito presso la casa comunale in data 27.03.2014. In relazione alla stessa nell'aprile 2014 il ricorrente chiedeva ed otteneva dall'Agenzia delle Entrate una rateizzazione per
3 Infine, si osserva che anche la generica censura di errato calcolo degli interessi di mora e dei compensi di riscossione va rigettata per la sua estrema genericità, non avendo parte ricorrente né indicato sotto quali profili il calcolo sarebbe errato, né proposto un conteggio alternativo.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
7.1.Parte ricorrente deve essere altresì condannata, ai sensi dell'art. 96, III comma, c.p.c., al pagamento di una somma equitativamente determinata nella metà delle spese di lite, considerando che censure analoghe a quello oggetto del presente gravame e vertenti sui medesimi titoli sono state già promosse dal ricorrente in più di un procedimento giurisdizionale che lo ha visto soccombente sia in primo che in secondo grado, sicché al momento della proposizione del presente giudizio era ben consapevole della posizione degli enti previdenziali in ordine ai crediti ivi indicati e dunque del carattere pretestuoso della domanda azionata.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
1. respinge il ricorso;
2. condanna a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano Parte_1 CP_1
complessivamente in Euro 2.000,00 oltre accessori di legge;
3. condanna altresì parte ricorrente al pagamento di ulteriori Euro 1.000,00 a favore di ai sensi CP_1 dell'art. 96, comma terzo, c.p.c.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Brescia il 14/11/2024
Il Giudice del lavoro
Chiara Desenzani
la quale risultavano versamenti fino a febbraio 2018, quindi una sospensione agevolata ad aprile 2018 poi revocata nel mese di maggio e infine a febbraio 2020 veniva disposta la sospensione ex l. 228/2012, poi revocata a maggio 2020.
b) che la cartella n. 022320150011826223veniva notificata con pec in data 3.07.201513 e nel maggio 2018 veniva disposta la sospensione agevolata poi revocata in data 5/04/2019; nel mese di febbraio 2020, veniva concessa la sospensione ex l. 228/2012, la poi revocata a maggio 2020; c) che la cartella n. 022 2016 0021992116 era notificata con pec del 5.8.201614; nel mese di aprile 2019 veniva autorizzata la sospensione agevolata poi revocata a maggio ed, infine, nel febbraio 2020, concessa la sospensione ex. L.228/2012, poi revocata a maggio dello stesso anno;
d) che la cartella, n. 022 2017 0006133571 veniva notificata con pec in data 20.07.2017, iscritta ipoteca in data 30.03.2018, concessa la sospensione agevolata 7.05.2018, revocata il 17.05.2018 ed, infine, sospensione ex l. 228/2012 in data 24/02/2020 revocata in data 5.05.2020 come per le altre cartelle.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
Desenzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. FORTE SIMONE
- RICORRENTE contro
Controparte_1 con l'avv. LUPO SABINA
- RESISTENTE
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26.07.2023, impugnava Parte_2
l'intimazione di pagamento n. 022 2023 9002559932/000 assumendo: 1) che era stata emessa in assenza della prodromica rituale notificazione delle seguenti cartelle di pagamento: n.
02220140000257040000, relativa premio rata anno 2012 dell'importo complessivo di € 2.009,51, asseritamente notificata il 27/03/2014; n. 02220150011826223000, relativa premio rata anno 2014 dell'importo complessivo di € 2.397,36, asseritamente notificata il 03/07/2015; n.
02220160021992116000, relativa a premio rata anno 2015 dell'importo complessivo di € 2.229,50 asseritamente notificata il 05/08/2016; n. 02220170006133571000, relativa a premio rata III e CP_1
IV rata anno 2015 e 2016 nonché interessi 2016, sanzioni civili 2017 dell'importo complessivo di €
2.306,41, asseritamente notificata il 24.7.2017; 2) che era carente dei necessari requisiti motivazionali e di dettagliato conteggio degli interessi, delle sanzioni e delle aliquote, in violazione dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000; 3) che era ormai decorso il termine di prescrizione quinquennale dei crediti previdenziali azionati.
Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva: a) di dichiarare nulla, annullare o, con qualunque altra statuizione, privare di ogni efficacia giuridica l'intimazione di pagamento opposta per omessa, nulla, illegittima e/o irrituale previa notificazione delle prodromiche cartelle di pagamento in essa riportate;
b) di dichiarare nulla, annullare o, con qualunque altra statuizione, privare di ogni efficacia giuridica l'intimazione di pagamento, e gli atti alla stessa sottesi recanti, stante l'intervenuta prescrizione quinquennale delle somme anche successiva alla data di asserita notificazione delle prodromiche cartelle di pagamento;
c) in via subordinata, di dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento per difetto di motivazione a cagione della mancata e/o errata indicazione della modalità di calcolo degli interessi moratori calcolati sulla sorte capitale in patente violazione degli artt. 7 e 17
- L. n.212/2000 ed art.
3 - L. n. 241/1990.
2. Si costituiva rilevando, preliminarmente, come il ricorrente avesse già instaurato diversi CP_1 giudizi avverso le medesime cartelle riportate nell'intimazione di pagamento che erano stati tutti rigettati sia in primo che in secondo grado con conseguente intervenuta definitività e irretrattabilità dei crediti in esse riportati;
in ogni caso, nel merito, rilevava l'infodatezza dei rilievi stante la regolare notifica di tutte e 4 le cartelle e richiamava le statuizioni già assunte sul punto dalla Corte
d'appello nei precedenti giudizi, rimarcando la pretestuosità dell'azione promossa avverso la nuova intimazione di pagamento che era stata emessa al solo fine di interrompere il decorso della prescrizione dei crediti che, nonostante le sentenze esecutive già intervenute nel precedenti giudizi, non erano ancora stati pagati. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso con condanna alle spese anche ai sensi dell'art.96 c.p.c.
3. La causa veniva istruita con la sola produzione documentale.
2 6. Il ricorso è infondato e va rigettato.
I titoli richiamati nell'intimazione di pagamento opposta in questa sede risultano tutti compiutamente notificati al ricorrente, così come già accertato nella sentenza n.28/2020 del
3.07.2020 emessa da questo Tribunale nell'ambito del procedimento di cui al n. RG 760/2018 e confermata dalla Corte d'appello di Brescia con sentenza del 16.09.2021 che, con riferimento all'impugnazione proposta nei confronti delle cartelle oggetto del presente gravame, aveva CP_1 dichiarato l'inammissibilità del ricorso.
Invero, in quel ricorso il ricorrente aveva eccepito l'irritualità delle notifiche, fra le altre, anche delle 4 cartelle di pagamento oggetto dell'intimazione di pagamento opposta in questa sede e tali censure sono state tutte puntualmente disattese dal Tribunale con motivazione alla quale si rinvia, con la conseguenza che la questione qui eccepita circa l'omessa notifica delle medesime cartelle è ormai coperta da giudicato e non può dunque essere riproposta per il solo fatto che, atteso il mancato pagamenti dei crediti in esame, l' abbia proceduto alla notifica di una nuova CP_2
intimazione di pagamento al fine di interrompere il decorso dei termini prescrizionali.
Va quindi dichiarata l'inammissibilità dei motivi di opposizione riferiti alle n.4 cartelle di pagamento citate e relativi al quomodo dell'esecuzione (omessa notificazione dei titoli e degli atti prodromici, mancata indicazione della natura e dei motivi della pretesa, mancanza del dettagliato conteggio degli interessi, delle sanzioni e delle aliquote).
Inoltre, parte ricorrente avrebbe dovuto far valere l'eventuale prescrizione dei crediti nel termine perentorio di 40 giorni previsto dall'art. 24 co. 5 del D. Lgs. n. 46 del 1999. Anche tale termine non risulta rispettato, con conseguente inammissibilità del ricorso nella parte in cui viene eccepita l'intervenuta prescrizione dei crediti prima della data di notificazione degli atti di cui supra.
Venendo agli ulteriori profili di opposizione, non preclusi dal decorso di termini decadenziali, si ritiene che sia infondata l'eccezione di prescrizione dei crediti contributivi di cui ai titoli citati, non essendo decorsi cinque anni tra la notificazione dell'intimazione di pagamento avvenuta via pec in data 23.06.2023 (doc. 2 ricorso) e la notifica degli atti prodromici tenuto conto delle interruzioni del termine di prescrizione intervenute successivamente alle notifiche delle cartelle per effetto delle richieste di sospensione agevolata presentate dal ricorrente per tutti e 4 i titoli1 e successivamente revocate a maggio 2020.
CP_ 1 Dalla documentazione prodotta dall' non specificamente contestata dal ricorrente risulta infatti: a) che la cartella n. 02220140000257040 era stata notificata mediante deposito presso la casa comunale in data 27.03.2014. In relazione alla stessa nell'aprile 2014 il ricorrente chiedeva ed otteneva dall'Agenzia delle Entrate una rateizzazione per
3 Infine, si osserva che anche la generica censura di errato calcolo degli interessi di mora e dei compensi di riscossione va rigettata per la sua estrema genericità, non avendo parte ricorrente né indicato sotto quali profili il calcolo sarebbe errato, né proposto un conteggio alternativo.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
7.1.Parte ricorrente deve essere altresì condannata, ai sensi dell'art. 96, III comma, c.p.c., al pagamento di una somma equitativamente determinata nella metà delle spese di lite, considerando che censure analoghe a quello oggetto del presente gravame e vertenti sui medesimi titoli sono state già promosse dal ricorrente in più di un procedimento giurisdizionale che lo ha visto soccombente sia in primo che in secondo grado, sicché al momento della proposizione del presente giudizio era ben consapevole della posizione degli enti previdenziali in ordine ai crediti ivi indicati e dunque del carattere pretestuoso della domanda azionata.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
1. respinge il ricorso;
2. condanna a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano Parte_1 CP_1
complessivamente in Euro 2.000,00 oltre accessori di legge;
3. condanna altresì parte ricorrente al pagamento di ulteriori Euro 1.000,00 a favore di ai sensi CP_1 dell'art. 96, comma terzo, c.p.c.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Brescia il 14/11/2024
Il Giudice del lavoro
Chiara Desenzani
la quale risultavano versamenti fino a febbraio 2018, quindi una sospensione agevolata ad aprile 2018 poi revocata nel mese di maggio e infine a febbraio 2020 veniva disposta la sospensione ex l. 228/2012, poi revocata a maggio 2020.
b) che la cartella n. 022320150011826223veniva notificata con pec in data 3.07.201513 e nel maggio 2018 veniva disposta la sospensione agevolata poi revocata in data 5/04/2019; nel mese di febbraio 2020, veniva concessa la sospensione ex l. 228/2012, la poi revocata a maggio 2020; c) che la cartella n. 022 2016 0021992116 era notificata con pec del 5.8.201614; nel mese di aprile 2019 veniva autorizzata la sospensione agevolata poi revocata a maggio ed, infine, nel febbraio 2020, concessa la sospensione ex. L.228/2012, poi revocata a maggio dello stesso anno;
d) che la cartella, n. 022 2017 0006133571 veniva notificata con pec in data 20.07.2017, iscritta ipoteca in data 30.03.2018, concessa la sospensione agevolata 7.05.2018, revocata il 17.05.2018 ed, infine, sospensione ex l. 228/2012 in data 24/02/2020 revocata in data 5.05.2020 come per le altre cartelle.
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