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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/03/2025, n. 1165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1165 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente
- dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere rel.
- dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza del 25.3.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 2382.2024 R.G. vertente
TRA
in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Fabio Micali ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, alla Via Archimede n.
122 APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Santoro presso il cui studio elettivamente CP_1
domicilia in Roma, al Viale Giuseppe Mazzini n.145 APPELLATO
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 7529/2024 pubblicata il 26 giugno 2024
Conclusioni delle parti: come in atti
1 IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in data 13.2.2024 rappresentava: - di aver lavorato alle dipendenze CP_1
della società convenuta presso il ristorante dalla stessa gestito, sito in Roma alla Via della Grande
Muraglia n. 286, denominato “Mon Amour- O Pagniottiello” (in seguito “Bloom”) dal 26.5.2021 al
20.3.2022, in virtù di un contratto di lavoro a tempo indeterminato che prevedeva mansioni di cuoco, inquadramento nel IV livello retributivo e orario lavorativo di 28 ore settimanali;
- di aver svolto, in realtà, mansioni di capo cuoco, riconducibili al II livello retributivo, essendosi occupato di: dirigere e coordinare il personale in servizio nella cucina del ristorante “ (composto Parte_1
da un addetto alla griglia, un aiuto cuoco, un lavapiatti e due, talvolta tre, cuochi, a seconda delle esigenze dell'organizzazione del servizio), selezionare le materie prime utilizzate nella preparazione dei piatti;
monitorare le scorte di alimenti e le bevande, facendo particolare attenzione alle date di scadenza dei prodotti, assicurarsi che la cucina risultasse in ordine e pulita, per questioni igieniche e organizzative;
- di aver osservato in concreto il seguente maggiore ed effettivo orario di lavoro impostogli dai preposti aziendali: dalle 10:00 alle 15:30 e dalle 18:30 alle 24:00, per sei giorni alla settimana, con un giorno di riposo a rotazione, mai coincidente con la domenica;
- di non aver mai percepito alcun pagamento a titolo di tredicesima o quattordicesima mensilità e di indennità sostitutiva delle ferie e permessi orari maturati e mai fruiti, né alcun importo a titolo di trattamento di fine rapporto e/o competenze di fine rapporto maturate ex art. 2120 c.c.; - che, nonostante il rapporto di lavoro fosse stato regolarizzato sin dall'assunzione in data 26.5.2021, non aveva mai ricevuto buste paga, ricevendo sempre la retribuzione a mani, in contanti, da;
- che Parte_2 la minore retribuzione percepita risultava confermata dall'estratto conto contributivo dell'INPS, dal quale si evinceva che il datore di lavoro aveva dichiarato di aver erogato al ricorrente euro 8.049,00 lordi per l'arco temporale lavorato dal 26 maggio 2021 al 31 dicembre 2021 ed euro 2.270,00 lordi per il periodo dall'1 gennaio 2022 al 24 febbraio 2022; - che tali importi, in mancanza del rilascio delle buste paga, erano indicati nei conteggi analitici prodotti alla voce “percepito”; - che il rapporto di lavoro era cessato in data 20.3.2022, quando egli stesso aveva fatto rientro in Bangladesh per circa due mesi. Aggiungeva di essere, quindi, creditore, a titolo di retribuzione ordinaria, lavoro straordinario, lavoro domenicale, ferie e permessi non goduti, mensilità aggiuntive e TFR, della somma di euro 31.279,56, di cui euro 1.331,50 a titolo di Trattamento di Fine Rapporto, parametrata al II livello retributivo rivendicato o, in subordine, della somma di euro 26.701,06, di cui euro 1.184,95 a titolo di Trattamento di Fine Rapporto, parametrata al IV livello riconosciuto al momento dell'assunzione.
2 Concludeva, quindi, nei seguenti termini: “• Accertare e dichiarare, in relazione al periodo di lavoro dal 26.05.2021 al 20.03.2022, in ragione delle mansioni effettivamente svolte, il diritto del ricorrente all'inquadramento nel superiore secondo livello CCNL Pubblici Esercizi Turismo
Ristorazione o nel diverso, superiore, livello che verrà accertato all'esito del presente processo, anche in applicazione del diverso CCNL che verrà ritenuto di giustizia.
• Di conseguenza, condannare in persona del rappresentante legale pro Parte_1
tempore, al pagamento delle differenze retributive dovute in favore del ricorrente, anche in ragione dell'orario di lavoro effettivamente osservato, per la somma pari ad € 31.279,56, di cui € 1.331,50
a titolo di T.F.R., come calcolata nell'allegato conteggio analitico, oltre interessi e rivalutazione monetaria di legge o, in via gradata, alla diversa somma – maggiore o minore – che verrà accertata come dovuta all'esito del presente giudizio, oltre interessi e rivalutazione di legge;
• In via subordinata, in caso di conferma del IV livello di inquadramento del CCNL Pubblici
Esercizi, condannare in persona del rappresentante legale pro tempore, al Parte_1 pagamento delle differenze retributive dovute in favore del ricorrente, anche in ragione dell'orario di lavoro effettivamente osservato, per la somma pari ad € 26.701,06 a titolo di differenze retributive, di cui € 1.184,95 a titolo di T.F.R., come calcolata nell'allegato conteggio analitico, oltre interessi e rivalutazione monetaria di legge o, in via gradata, alla diversa somma – maggiore
o minore – che verrà accertata come dovuta all'esito del presente giudizio, oltre interessi e rivalutazione di legge.
• Condannare in persona del rappresentante legale pro tempore, al pagamento Parte_1
delle spese legali, competenze ed onorari, oltre 15% per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Fabio Santoro, quale difensore antistatario”.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria Parte_1
di spese.
Nel corso del giudizio veniva interrogato liberamente il procuratore speciale della società convenuta e venivano depositati conteggi alternativi
All'udienza del 26 giugno 2024, all'esito della discussione, il giudice decideva la causa con sentenza contestuale: escludeva che le mansioni descritte nel ricorso ex art. 414 c.p.c. corrispondessero al maggiore inquadramento rivendicato e riteneva provato, “in quanto non contestato, che il ricorrente, assunto alle dipendenze della società convenuta in data 26.05.2021 in base ad un contratto di lavoro a tempo indeterminato che prevedeva mansioni di cuoco, inquadramento nel IV livello retributivo e orario lavorativo di 28 ore settimanali, ha lavorato sino al 20.3.2022, con orario dalle 10:00 alle 15:30 e dalle 18:30 alle 24:00, per sei giorni alla settimana, con un giorno di riposo a rotazione, non coincidente con la domenica”; condannava,
3 quindi, la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 26.701,06, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Avverso tale decisione proponeva appello la società per i Parte_1
seguenti motivi:
1) “Violazione del principio del contraddittorio”: lamentava l'appellante che il Tribunale, senza ammettere i mezzi istruttori richiesti da parte resistente e senza motivare la mancata ammissione delle richieste stesse, non aveva fissato alcuna udienza di discussione orale, in violazione dell'art. 281 sexies c.p.c.;
2) “contestazione dell'orario lavorativo svolto indicato da parte ricorrente e inversione dell'onere della prova”: l'appellante censurava la sentenza impugnata laddove il Tribunale aveva ritenuto che la società stessa non avesse eccepito e contestato le richieste e le deduzioni svolte dal ricorrente, ritendo così provati i fatti allegati;
assumeva, invece, di aver contestato i fatti ricostruiti dal ricorrente;
3) “mancata nomina del ctu per la verifica della correttezza dei conteggi depositati da parte ricorrente”: la società appellante lamentava che il Tribunale non aveva “inspiegabilmente” accolto le contestazioni sollevate sulla correttezza dei conteggi depositati, peraltro “modificati e precisati tardivamente dal ricorrente, a seguito del deposito dell'istanza ex art. 423 c.p.c.”; censurava, quindi, la sentenza per aver deciso senza espletare una c.t.u.
Concludeva, pertanto, nei seguenti termini: “- In via principale, rigettare tutte le domande proposte dal Signor poichè destituite di fondamento sia in fatto che in diritto. - In via Parte_3
subordinata, nella denegata ma non temuta ipotesi di mancato integrale accoglimento della richiesta sopra svolta in via principale, rideterminare la somma effettivamente dovuta, sulla base di quanto sarà provato nel corso del giudizio”.
Si costituiva la parte appellata, confutando il gravame avversario, di cui evidenziava l'inammissibilità e l'infondatezza; chiedeva: “- Dichiarare in rito il ricorso inammissibile e/o improcedibile;
- Rigettare nel merito il ricorso in appello della perché Parte_1
infondato in fatto ed in diritto e confermare la sentenza di primo grado n. 7529/2024, rg. n.
5828/2024, con vittoria di spese legali, oltre Iva, CPA e Spese generali al 15%, da distrarsi in favore dell'Avv. Fabio Santoro, antistatario, per il secondo grado di giudizio;
- In via subordinata, nell'ipotesi di riforma della sentenza di primo grado, si chiede l'accoglimento del ricorso introduttivo del giudizio ex art. 414 c.p.c., proposto dal sig. dinanzi al Giudice Unico CP_1
del Lavoro (conclusioni articolate sia in via principale che subordinata), rubricato al n. r.g.
5828/2024, in forza delle ragioni in fatto e in diritto non esaminate perché ritenute assorbite, nonché dei mezzi istruttori non espletati, pur se richiesti, ma considerati in primo grado non
4 necessari e/o non ammessi e qui integralmente reiterati e da intendersi integralmente trascritti.
Con vittoria di spese legali, oltre Iva, CPA e Spese generali al 15%, da distrarsi in favore dell'Avv.
Fabio Santoro, antistatario, del doppio grado di giudizio”.
All'udienza del 25 marzo 2025, sulle conclusioni come in atti, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
2. L'appello è infondato.
2.1. Il primo motivo di gravame – con cui la società lamenta che il Tribunale, in violazione del principio del contraddittorio, non ha ammesso le prove richieste e non ha fissato un'udienza di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. – è destituito di fondamento.
Innanzi tutto giova evidenziare che il Tribunale non ha ammesso le prove orali richieste ritenendole, evidentemente, superflue sulla scorta degli atti: tanto risulta con estrema chiarezza dalla lettura della sentenza impugnata, da cui emerge che il primo giudice ha deciso la causa sulla scorta delle allegazioni di cui al ricorso (che gli hanno consentito di escludere il diritto al superiore inquadramento rivendicato, avuto riguardo alle declaratorie contrattuali rilevanti nella specie) e del principio di non contestazione.
Del resto, non deve sfuggire che nella comparsa di costituzione la società aveva chiesto di essere ammessa “alla prova testimoniale del contrario di tutti i fatti contenuti nella premessa del ricorso di controparte” ma solo “in caso di ammissione della prova testimoniale richiesta dal ricorrente”. Appare evidente, pertanto, che, non avendo il Tribunale ammesso la prova orale richiesta dal lavoratore (in quanto, come detto, superflua), non sussisteva il presupposto per ammettere la prova contraria avanzata dalla società, richiesta solo in caso di ammissione della prova diretta articolata da CP_1
Ciò detto, il Collegio condivide la decisione del Tribunale, anche in considerazione delle argomentazioni che si andranno a svolgere di seguito, in relazione al secondo motivo di gravame.
Quanto alla censura concernente la mancata fissazione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., occorre evidenziare che tale norma riguarda il giudizio di cognizione ordinario, mentre la presente causa concerne la materia del lavoro e il giudizio di primo grado si è svolto, correttamente, secondo le regole proprie del processo del lavoro: è stato introdotto con ricorso ex art. 414 c.p.c. e il primo giudice ha fissato, con decreto emanato ai sensi dell'art. 415
c.p.c., l'“udienza di discussione” (cfr. decreto in data 20.2.2024).
Orbene, nel rito del lavoro “essendo vietate le udienze di mero rinvio e non essendo prevista un'udienza di precisazione delle conclusioni - ogni udienza, a cominciare dalla prima, è destinata, oltre che all'ammissione ed assunzione di eventuali prove, alla discussione orale e, quindi, alla
5 pronuncia della sentenza ed alla lettura del dispositivo - sulle conclusioni di cui al ricorso, per quanto riguarda l'attore, e su quelle di cui alla memoria difensiva, per quanto concerne il convenuto, salvo modifiche autorizzate dal giudice per gravi motivi - con la conseguenza che il giudice del lavoro non è tenuto ad invitare le parti alla precisazione delle conclusioni - prima della pronuncia della sentenza - al termine dell'udienza, nella quale le stesse parti hanno facoltà di procedere alla discussione orale - rimessa, integralmente, alla loro discrezionalità - senza che ne risulti alcuna violazione del diritto di difesa” (cfr. Sez. L, Sentenza n. 25575 del 2008; Sez. L, Sentenza n. 13708 del 2007; Sez. L, Sentenza n. 9235 del 2006).
Proprio sulla base di tale, pacifico principio la S.C. ha rilevato che “è quindi corretto ritenere applicabile al processo del lavoro la disposizione di cui all'art. 281 sexies cod. proc. civ., a condizione del suo adattamento al rito speciale, nel quale, a differenza di quanto stabilito nella citata disposizione riguardante la fase decisoria nel giudizio ordinario di cognizione dinanzi al tribunale in composizione monocratica, non è prevista l'udienza di precisazione delle conclusioni.
(Cass. 20 aprile 2006, n. 9235). Si deve considerare, d'altra parte, che l'interesse sotteso alla disposizione che nel rito del lavoro prescrive la decisione in udienza mediante lettura del dispositivo
(art. 429 c.p.c., comma 1; v. anche art. 420 c.p.c., comma 4) non solo non contrasta ma è pienamente coerente con lo scopo di accelerazione perseguito nell'art. 281 sexies c.p.c.” (così Sez.
L, Sentenza n. 13708 del 2007, prima delle modifiche apportate all'art. 429, comma 1, c.p.c. dall'art. 53, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 133 del 2008).
Giova aggiungere che l'indicazione, sulla sentenza impugnata, dell'art. 281-sexies c.p.c. è, con ogni evidenza, irrilevante posto che detta pronuncia è stata emessa ai sensi dell'art. 429, comma 1, c.p.c., come modificato dall'art. 53, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 133 del 2008, il quale prevede che il giudice, all'udienza di discussione, decida la causa e proceda alla lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione, secondo uno schema assimilabile a quello dell'art. 281 sexies c.p.c. (Sez 6 - L, Ordinanza n. 3394 del
11/02/2021).
In definitiva, non vi è stata alcuna violazione procedurale né è stato leso il principio del contraddittorio.
2.2. Il secondo motivo di gravame – con cui la società sostiene l'erronea applicazione del principio di non contestazione - è infondato.
Si legge nella sentenza impugnata: “Ad avviso del Tribunale, deve ritenersi pertanto provato, in quanto non contestato, che il ricorrente, assunto alle dipendenze della società convenuta in data 26.05.2021 in base ad un contratto di lavoro a tempo indeterminato che prevedeva mansioni di cuoco, inquadramento nel IV livello retributivo e orario lavorativo di 28 ore
6 settimanali, ha lavorato sino al 20.3.2022, con orario dalle 10:00 alle 15:30 e dalle 18:30 alle
24:00, per sei giorni alla settimana, con un giorno di riposo a rotazione, non coincidente con la domenica”.
La società appellante ha censurato la valutazione del Tribunale, asserendo di aver contestato i fatti allegati, ed in particolare di aver “contestato i differenti orari lavorativi “Full time” indicati dal ricorrente oltre che il superiore inquadramento contrattuale rivendicato dal (così alla CP_1 pagina 8 dell'atto di gravame).
L'assunto è infondato.
Come noto, l'onere di contestazione gravante sulle parti costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, attualmente codificato nell'art. 115 c.p.c., che impone a ciascuna parte di prendere posizione in maniera chiara e specifica sui fatti allegati dall'altra, indicando le ragioni per cui l'allegazione della controparte viene contestata, dovendosi ritenere in caso di mancata contestazione - alla quale è equiparata la contestazione generica - il fatto pacifico e la controparte esonerata dal relativo onere probatorio.
E invero, costituisce ius receptum che “il principio di non contestazione di cui al riformato art. 115 c.p.c., così come l'onere di specifica contestazione tempestiva (desumibile dagli artt. 167 e
416 c.p.c.) è principio coerente a tutto il sistema processuale (costruito sul carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
sul sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
sui principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, sul generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111
Cost.)” (cfr. Sez. 2, Ordinanza n. 19490 del 2018).
Ne consegue che “ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto,
Cass. n. 8647 del 2016) un onere di allegazione (e/o prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto (Cass.
n. 5191 del 2008; cfr. anche Cass. n. 1540 del 2007; Cass. n. 12636 del 2005; Cass. n. 3245 del
2003)”.
In particolare il convenuto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c., e cioè ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26908 del 26/11/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9439 del 23/03/2022).
7 Orbene, nella specie, del tutto correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto che, a fronte della specifica allegazione, da parte del lavoratore, dei fatti costitutivi della pretesa l'odierna parte appellante non abbia contestato la durata del rapporto e l'orario di lavoro.
E invero, la lettura della comparsa di costituzione innanzi al Tribunale rivela che la società, costituendosi, ha dedotto che la controparte non aveva allegato e dimostrato la “natura subordinata del rapporto” (invero risultante per tabulas) e che non aveva svolto, in relazione al superiore inquadramento rivendicato, allegazioni adeguate a consentire il cd. ragionamento trifasico.
Contestava, in particolare, la società “che il Signor abbia svolto mansioni diverse da Parte_3 quelle previste dal suo contratto di assunzione”.
Quanto all'orario di lavoro, a fronte delle specifiche allegazioni di cui al ricorso (“il ricorrente, nell'arco temporale 26.05.2021-20.03.2022” ha osservato “in concreto il seguente maggiore ed effettivo orario di lavoro impostogli dai preposti aziendali: dalle 10:00 alle 15:30 e dalle 18:30 alle 24:00, per sei giorni alla settimana, con un giorno di riposo a rotazione, mai coincidente con la domenica che era sempre lavorativa”) la società – a differenza di quanto accaduto per il superiore inquadramento rivendicato - nulla ha specificamente dedotto e contestato.
Correttamente, quindi, il Tribunale ha ritenuto non contestato l'orario specificamente dedotto nel ricorso ex art. 414 c.p.c.
Solo per completezza, e ad abundantiam, osserva il Collegio che l'assunto del ricorrente trova riscontro nelle dichiarazioni rese dal procuratore speciale della società all'udienza del
19.6.2024: ha riferito: “io personalmente ero presente nel locale la sera a cena Testimone_1 dalle 18.30 alle 23,00 e a pranzo nei giorni di festa compresa la domenica dalle 12 alle ore 15”, aggiungendo che nei predetti orari - non coincidenti con quelli indicati nel contratto di assunzione e compatibili, invece, con quelli indicati nel ricorso ex art. 414 c.p.c. - l'odierno appellato era sempre al lavoro.
Ciò posto, non è condivisibile l'assunto della parte appellante secondo cui “il Giudice nel caso di incompletezza o scarsa chiarezza espositiva del resistente, avrebbe dovuto ai sensi dell'art.
421 C.p.c. indicare l'eventuale irregolarità dell'atto o dei documenti posti a supporto dello stesso, assegnando un termine per provvedervi” (così a pagina 8 dell'atto di gravame). Nella specie, infatti, non era, e non è, ravvisabile alcuna “irregolarità dell'atto o dei documenti”, posto che l'assenza di specifica contestazione in ordine a tutti, o ad alcuni, fatti costitutivi della pretesa ben può rispondere a una scelta processuale della parte, cui il giudice non è chiamato a sostituirsi.
È appena il caso di aggiungere che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 167, 1° comma e 115, 1° comma c.p.c., è nel giudizio di primo grado che si definisce - irretrattabilmente - il thema decidendum (cioè i fatti pacifici) e il thema probandum (vale a dire i fatti controversi).
8 Pertanto, il giudice d'appello nel decidere la causa deve aver riguardo ai suddetti temi così come si sono formati nel giudizio di primo grado, non rilevando a tal fine la condotta processuale tenuta dalle parti nel giudizio svoltosi innanzi a lui.
Pertanto, la mancata contestazione dei fatti costitutivi della pretesa nel giudizio di primo grado rende tali fatti pacifici anche per il giudice dell'appello.
Dal che, anche nel presente grado, la superfluità dell'istruttoria richiesta dalla società con particolare riguardo all'orario di lavoro.
2.3. Destituito di fondamento è anche l'ultimo motivo di gravame, con cui l'appellante si duole che il Tribunale non abbia disposto una consulenza tecnica, ritenendo i conteggi incontestati.
Posto che la parte datoriale si è limitata a richiamare i pagamenti effettuati sulla base delle buste paga che non ha neanche prodotto, giova rilevare l'assoluta genericità delle contestazioni svolte in ordine ai conteggi nella memoria di costituzione innanzi al Tribunale. In proposito è noto che “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere di contestare specificamente i conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., occorrendo a tal fine una critica precisa, che involga puntuali circostanze di fatto - risultanti dagli atti ovvero oggetto di prova
- idonee a dimostrare l'erroneità dei conteggi” (Sez. L - , Sentenza n. 5949 del 12/03/2018).
È, pertanto, del tutto condivisibile la decisione del primo giudice di porre alla base della decisione i conteggi allegati al ricorso e riferiti al IV livello, ovvero al livello riconosciuto dalla stessa parte datoriale nel contratto di assunzione.
Ed è bene evidenziare, avuto riguardo alle argomentazioni della società appellante, che i conteggi di cui ha tenuto conto il Tribunale non sono quelli depositati nel corso del giudizio, bensì, come detto, quelli allegati al ricorso ex art. 414 c.p.c. e posti a fondamento della domanda avanzata dal lavoratore in via subordinata, volta ad ottenere le differenze retributive maturate in relazione all'inquadramento di cui al contratto di assunzione.
In definitiva, correttamente alla base della quantificazione delle spettanze sono stati posti i conteggi in parola e l'espletamento di una consulenza di natura contabile sarebbe stato - come è - superfluo, inutilmente defatigatorio, nonché esplorativo.
3. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono determinate, secondo i parametri vigenti, nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto del valore della causa e delle attività in concreto svolte.
Essendo stato il ricorso introduttivo del presente giudizio di appello proposto in data successiva al 30 gennaio 2013, nonché in considerazione della declaratoria di rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti oggettivi di cui all'art. 13,
9 comma 1-quater, primo periodo, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228) per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- condanna la società appellante a rifondere a le spese del presente grado di giudizio, CP_1
che liquida in euro 3.600,00 oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Fabio Santoro, antistatario;
- dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte della appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.
Il Consigliere estensore
dott.ssa Gabriella Piantadosi La Presidente
dott.ssa Maria Antonia Garzia
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente
- dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere rel.
- dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza del 25.3.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 2382.2024 R.G. vertente
TRA
in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Fabio Micali ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, alla Via Archimede n.
122 APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Santoro presso il cui studio elettivamente CP_1
domicilia in Roma, al Viale Giuseppe Mazzini n.145 APPELLATO
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 7529/2024 pubblicata il 26 giugno 2024
Conclusioni delle parti: come in atti
1 IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in data 13.2.2024 rappresentava: - di aver lavorato alle dipendenze CP_1
della società convenuta presso il ristorante dalla stessa gestito, sito in Roma alla Via della Grande
Muraglia n. 286, denominato “Mon Amour- O Pagniottiello” (in seguito “Bloom”) dal 26.5.2021 al
20.3.2022, in virtù di un contratto di lavoro a tempo indeterminato che prevedeva mansioni di cuoco, inquadramento nel IV livello retributivo e orario lavorativo di 28 ore settimanali;
- di aver svolto, in realtà, mansioni di capo cuoco, riconducibili al II livello retributivo, essendosi occupato di: dirigere e coordinare il personale in servizio nella cucina del ristorante “ (composto Parte_1
da un addetto alla griglia, un aiuto cuoco, un lavapiatti e due, talvolta tre, cuochi, a seconda delle esigenze dell'organizzazione del servizio), selezionare le materie prime utilizzate nella preparazione dei piatti;
monitorare le scorte di alimenti e le bevande, facendo particolare attenzione alle date di scadenza dei prodotti, assicurarsi che la cucina risultasse in ordine e pulita, per questioni igieniche e organizzative;
- di aver osservato in concreto il seguente maggiore ed effettivo orario di lavoro impostogli dai preposti aziendali: dalle 10:00 alle 15:30 e dalle 18:30 alle 24:00, per sei giorni alla settimana, con un giorno di riposo a rotazione, mai coincidente con la domenica;
- di non aver mai percepito alcun pagamento a titolo di tredicesima o quattordicesima mensilità e di indennità sostitutiva delle ferie e permessi orari maturati e mai fruiti, né alcun importo a titolo di trattamento di fine rapporto e/o competenze di fine rapporto maturate ex art. 2120 c.c.; - che, nonostante il rapporto di lavoro fosse stato regolarizzato sin dall'assunzione in data 26.5.2021, non aveva mai ricevuto buste paga, ricevendo sempre la retribuzione a mani, in contanti, da;
- che Parte_2 la minore retribuzione percepita risultava confermata dall'estratto conto contributivo dell'INPS, dal quale si evinceva che il datore di lavoro aveva dichiarato di aver erogato al ricorrente euro 8.049,00 lordi per l'arco temporale lavorato dal 26 maggio 2021 al 31 dicembre 2021 ed euro 2.270,00 lordi per il periodo dall'1 gennaio 2022 al 24 febbraio 2022; - che tali importi, in mancanza del rilascio delle buste paga, erano indicati nei conteggi analitici prodotti alla voce “percepito”; - che il rapporto di lavoro era cessato in data 20.3.2022, quando egli stesso aveva fatto rientro in Bangladesh per circa due mesi. Aggiungeva di essere, quindi, creditore, a titolo di retribuzione ordinaria, lavoro straordinario, lavoro domenicale, ferie e permessi non goduti, mensilità aggiuntive e TFR, della somma di euro 31.279,56, di cui euro 1.331,50 a titolo di Trattamento di Fine Rapporto, parametrata al II livello retributivo rivendicato o, in subordine, della somma di euro 26.701,06, di cui euro 1.184,95 a titolo di Trattamento di Fine Rapporto, parametrata al IV livello riconosciuto al momento dell'assunzione.
2 Concludeva, quindi, nei seguenti termini: “• Accertare e dichiarare, in relazione al periodo di lavoro dal 26.05.2021 al 20.03.2022, in ragione delle mansioni effettivamente svolte, il diritto del ricorrente all'inquadramento nel superiore secondo livello CCNL Pubblici Esercizi Turismo
Ristorazione o nel diverso, superiore, livello che verrà accertato all'esito del presente processo, anche in applicazione del diverso CCNL che verrà ritenuto di giustizia.
• Di conseguenza, condannare in persona del rappresentante legale pro Parte_1
tempore, al pagamento delle differenze retributive dovute in favore del ricorrente, anche in ragione dell'orario di lavoro effettivamente osservato, per la somma pari ad € 31.279,56, di cui € 1.331,50
a titolo di T.F.R., come calcolata nell'allegato conteggio analitico, oltre interessi e rivalutazione monetaria di legge o, in via gradata, alla diversa somma – maggiore o minore – che verrà accertata come dovuta all'esito del presente giudizio, oltre interessi e rivalutazione di legge;
• In via subordinata, in caso di conferma del IV livello di inquadramento del CCNL Pubblici
Esercizi, condannare in persona del rappresentante legale pro tempore, al Parte_1 pagamento delle differenze retributive dovute in favore del ricorrente, anche in ragione dell'orario di lavoro effettivamente osservato, per la somma pari ad € 26.701,06 a titolo di differenze retributive, di cui € 1.184,95 a titolo di T.F.R., come calcolata nell'allegato conteggio analitico, oltre interessi e rivalutazione monetaria di legge o, in via gradata, alla diversa somma – maggiore
o minore – che verrà accertata come dovuta all'esito del presente giudizio, oltre interessi e rivalutazione di legge.
• Condannare in persona del rappresentante legale pro tempore, al pagamento Parte_1
delle spese legali, competenze ed onorari, oltre 15% per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Fabio Santoro, quale difensore antistatario”.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria Parte_1
di spese.
Nel corso del giudizio veniva interrogato liberamente il procuratore speciale della società convenuta e venivano depositati conteggi alternativi
All'udienza del 26 giugno 2024, all'esito della discussione, il giudice decideva la causa con sentenza contestuale: escludeva che le mansioni descritte nel ricorso ex art. 414 c.p.c. corrispondessero al maggiore inquadramento rivendicato e riteneva provato, “in quanto non contestato, che il ricorrente, assunto alle dipendenze della società convenuta in data 26.05.2021 in base ad un contratto di lavoro a tempo indeterminato che prevedeva mansioni di cuoco, inquadramento nel IV livello retributivo e orario lavorativo di 28 ore settimanali, ha lavorato sino al 20.3.2022, con orario dalle 10:00 alle 15:30 e dalle 18:30 alle 24:00, per sei giorni alla settimana, con un giorno di riposo a rotazione, non coincidente con la domenica”; condannava,
3 quindi, la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 26.701,06, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Avverso tale decisione proponeva appello la società per i Parte_1
seguenti motivi:
1) “Violazione del principio del contraddittorio”: lamentava l'appellante che il Tribunale, senza ammettere i mezzi istruttori richiesti da parte resistente e senza motivare la mancata ammissione delle richieste stesse, non aveva fissato alcuna udienza di discussione orale, in violazione dell'art. 281 sexies c.p.c.;
2) “contestazione dell'orario lavorativo svolto indicato da parte ricorrente e inversione dell'onere della prova”: l'appellante censurava la sentenza impugnata laddove il Tribunale aveva ritenuto che la società stessa non avesse eccepito e contestato le richieste e le deduzioni svolte dal ricorrente, ritendo così provati i fatti allegati;
assumeva, invece, di aver contestato i fatti ricostruiti dal ricorrente;
3) “mancata nomina del ctu per la verifica della correttezza dei conteggi depositati da parte ricorrente”: la società appellante lamentava che il Tribunale non aveva “inspiegabilmente” accolto le contestazioni sollevate sulla correttezza dei conteggi depositati, peraltro “modificati e precisati tardivamente dal ricorrente, a seguito del deposito dell'istanza ex art. 423 c.p.c.”; censurava, quindi, la sentenza per aver deciso senza espletare una c.t.u.
Concludeva, pertanto, nei seguenti termini: “- In via principale, rigettare tutte le domande proposte dal Signor poichè destituite di fondamento sia in fatto che in diritto. - In via Parte_3
subordinata, nella denegata ma non temuta ipotesi di mancato integrale accoglimento della richiesta sopra svolta in via principale, rideterminare la somma effettivamente dovuta, sulla base di quanto sarà provato nel corso del giudizio”.
Si costituiva la parte appellata, confutando il gravame avversario, di cui evidenziava l'inammissibilità e l'infondatezza; chiedeva: “- Dichiarare in rito il ricorso inammissibile e/o improcedibile;
- Rigettare nel merito il ricorso in appello della perché Parte_1
infondato in fatto ed in diritto e confermare la sentenza di primo grado n. 7529/2024, rg. n.
5828/2024, con vittoria di spese legali, oltre Iva, CPA e Spese generali al 15%, da distrarsi in favore dell'Avv. Fabio Santoro, antistatario, per il secondo grado di giudizio;
- In via subordinata, nell'ipotesi di riforma della sentenza di primo grado, si chiede l'accoglimento del ricorso introduttivo del giudizio ex art. 414 c.p.c., proposto dal sig. dinanzi al Giudice Unico CP_1
del Lavoro (conclusioni articolate sia in via principale che subordinata), rubricato al n. r.g.
5828/2024, in forza delle ragioni in fatto e in diritto non esaminate perché ritenute assorbite, nonché dei mezzi istruttori non espletati, pur se richiesti, ma considerati in primo grado non
4 necessari e/o non ammessi e qui integralmente reiterati e da intendersi integralmente trascritti.
Con vittoria di spese legali, oltre Iva, CPA e Spese generali al 15%, da distrarsi in favore dell'Avv.
Fabio Santoro, antistatario, del doppio grado di giudizio”.
All'udienza del 25 marzo 2025, sulle conclusioni come in atti, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
2. L'appello è infondato.
2.1. Il primo motivo di gravame – con cui la società lamenta che il Tribunale, in violazione del principio del contraddittorio, non ha ammesso le prove richieste e non ha fissato un'udienza di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. – è destituito di fondamento.
Innanzi tutto giova evidenziare che il Tribunale non ha ammesso le prove orali richieste ritenendole, evidentemente, superflue sulla scorta degli atti: tanto risulta con estrema chiarezza dalla lettura della sentenza impugnata, da cui emerge che il primo giudice ha deciso la causa sulla scorta delle allegazioni di cui al ricorso (che gli hanno consentito di escludere il diritto al superiore inquadramento rivendicato, avuto riguardo alle declaratorie contrattuali rilevanti nella specie) e del principio di non contestazione.
Del resto, non deve sfuggire che nella comparsa di costituzione la società aveva chiesto di essere ammessa “alla prova testimoniale del contrario di tutti i fatti contenuti nella premessa del ricorso di controparte” ma solo “in caso di ammissione della prova testimoniale richiesta dal ricorrente”. Appare evidente, pertanto, che, non avendo il Tribunale ammesso la prova orale richiesta dal lavoratore (in quanto, come detto, superflua), non sussisteva il presupposto per ammettere la prova contraria avanzata dalla società, richiesta solo in caso di ammissione della prova diretta articolata da CP_1
Ciò detto, il Collegio condivide la decisione del Tribunale, anche in considerazione delle argomentazioni che si andranno a svolgere di seguito, in relazione al secondo motivo di gravame.
Quanto alla censura concernente la mancata fissazione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., occorre evidenziare che tale norma riguarda il giudizio di cognizione ordinario, mentre la presente causa concerne la materia del lavoro e il giudizio di primo grado si è svolto, correttamente, secondo le regole proprie del processo del lavoro: è stato introdotto con ricorso ex art. 414 c.p.c. e il primo giudice ha fissato, con decreto emanato ai sensi dell'art. 415
c.p.c., l'“udienza di discussione” (cfr. decreto in data 20.2.2024).
Orbene, nel rito del lavoro “essendo vietate le udienze di mero rinvio e non essendo prevista un'udienza di precisazione delle conclusioni - ogni udienza, a cominciare dalla prima, è destinata, oltre che all'ammissione ed assunzione di eventuali prove, alla discussione orale e, quindi, alla
5 pronuncia della sentenza ed alla lettura del dispositivo - sulle conclusioni di cui al ricorso, per quanto riguarda l'attore, e su quelle di cui alla memoria difensiva, per quanto concerne il convenuto, salvo modifiche autorizzate dal giudice per gravi motivi - con la conseguenza che il giudice del lavoro non è tenuto ad invitare le parti alla precisazione delle conclusioni - prima della pronuncia della sentenza - al termine dell'udienza, nella quale le stesse parti hanno facoltà di procedere alla discussione orale - rimessa, integralmente, alla loro discrezionalità - senza che ne risulti alcuna violazione del diritto di difesa” (cfr. Sez. L, Sentenza n. 25575 del 2008; Sez. L, Sentenza n. 13708 del 2007; Sez. L, Sentenza n. 9235 del 2006).
Proprio sulla base di tale, pacifico principio la S.C. ha rilevato che “è quindi corretto ritenere applicabile al processo del lavoro la disposizione di cui all'art. 281 sexies cod. proc. civ., a condizione del suo adattamento al rito speciale, nel quale, a differenza di quanto stabilito nella citata disposizione riguardante la fase decisoria nel giudizio ordinario di cognizione dinanzi al tribunale in composizione monocratica, non è prevista l'udienza di precisazione delle conclusioni.
(Cass. 20 aprile 2006, n. 9235). Si deve considerare, d'altra parte, che l'interesse sotteso alla disposizione che nel rito del lavoro prescrive la decisione in udienza mediante lettura del dispositivo
(art. 429 c.p.c., comma 1; v. anche art. 420 c.p.c., comma 4) non solo non contrasta ma è pienamente coerente con lo scopo di accelerazione perseguito nell'art. 281 sexies c.p.c.” (così Sez.
L, Sentenza n. 13708 del 2007, prima delle modifiche apportate all'art. 429, comma 1, c.p.c. dall'art. 53, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 133 del 2008).
Giova aggiungere che l'indicazione, sulla sentenza impugnata, dell'art. 281-sexies c.p.c. è, con ogni evidenza, irrilevante posto che detta pronuncia è stata emessa ai sensi dell'art. 429, comma 1, c.p.c., come modificato dall'art. 53, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 133 del 2008, il quale prevede che il giudice, all'udienza di discussione, decida la causa e proceda alla lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione, secondo uno schema assimilabile a quello dell'art. 281 sexies c.p.c. (Sez 6 - L, Ordinanza n. 3394 del
11/02/2021).
In definitiva, non vi è stata alcuna violazione procedurale né è stato leso il principio del contraddittorio.
2.2. Il secondo motivo di gravame – con cui la società sostiene l'erronea applicazione del principio di non contestazione - è infondato.
Si legge nella sentenza impugnata: “Ad avviso del Tribunale, deve ritenersi pertanto provato, in quanto non contestato, che il ricorrente, assunto alle dipendenze della società convenuta in data 26.05.2021 in base ad un contratto di lavoro a tempo indeterminato che prevedeva mansioni di cuoco, inquadramento nel IV livello retributivo e orario lavorativo di 28 ore
6 settimanali, ha lavorato sino al 20.3.2022, con orario dalle 10:00 alle 15:30 e dalle 18:30 alle
24:00, per sei giorni alla settimana, con un giorno di riposo a rotazione, non coincidente con la domenica”.
La società appellante ha censurato la valutazione del Tribunale, asserendo di aver contestato i fatti allegati, ed in particolare di aver “contestato i differenti orari lavorativi “Full time” indicati dal ricorrente oltre che il superiore inquadramento contrattuale rivendicato dal (così alla CP_1 pagina 8 dell'atto di gravame).
L'assunto è infondato.
Come noto, l'onere di contestazione gravante sulle parti costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, attualmente codificato nell'art. 115 c.p.c., che impone a ciascuna parte di prendere posizione in maniera chiara e specifica sui fatti allegati dall'altra, indicando le ragioni per cui l'allegazione della controparte viene contestata, dovendosi ritenere in caso di mancata contestazione - alla quale è equiparata la contestazione generica - il fatto pacifico e la controparte esonerata dal relativo onere probatorio.
E invero, costituisce ius receptum che “il principio di non contestazione di cui al riformato art. 115 c.p.c., così come l'onere di specifica contestazione tempestiva (desumibile dagli artt. 167 e
416 c.p.c.) è principio coerente a tutto il sistema processuale (costruito sul carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
sul sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
sui principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, sul generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111
Cost.)” (cfr. Sez. 2, Ordinanza n. 19490 del 2018).
Ne consegue che “ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto,
Cass. n. 8647 del 2016) un onere di allegazione (e/o prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto (Cass.
n. 5191 del 2008; cfr. anche Cass. n. 1540 del 2007; Cass. n. 12636 del 2005; Cass. n. 3245 del
2003)”.
In particolare il convenuto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c., e cioè ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26908 del 26/11/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9439 del 23/03/2022).
7 Orbene, nella specie, del tutto correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto che, a fronte della specifica allegazione, da parte del lavoratore, dei fatti costitutivi della pretesa l'odierna parte appellante non abbia contestato la durata del rapporto e l'orario di lavoro.
E invero, la lettura della comparsa di costituzione innanzi al Tribunale rivela che la società, costituendosi, ha dedotto che la controparte non aveva allegato e dimostrato la “natura subordinata del rapporto” (invero risultante per tabulas) e che non aveva svolto, in relazione al superiore inquadramento rivendicato, allegazioni adeguate a consentire il cd. ragionamento trifasico.
Contestava, in particolare, la società “che il Signor abbia svolto mansioni diverse da Parte_3 quelle previste dal suo contratto di assunzione”.
Quanto all'orario di lavoro, a fronte delle specifiche allegazioni di cui al ricorso (“il ricorrente, nell'arco temporale 26.05.2021-20.03.2022” ha osservato “in concreto il seguente maggiore ed effettivo orario di lavoro impostogli dai preposti aziendali: dalle 10:00 alle 15:30 e dalle 18:30 alle 24:00, per sei giorni alla settimana, con un giorno di riposo a rotazione, mai coincidente con la domenica che era sempre lavorativa”) la società – a differenza di quanto accaduto per il superiore inquadramento rivendicato - nulla ha specificamente dedotto e contestato.
Correttamente, quindi, il Tribunale ha ritenuto non contestato l'orario specificamente dedotto nel ricorso ex art. 414 c.p.c.
Solo per completezza, e ad abundantiam, osserva il Collegio che l'assunto del ricorrente trova riscontro nelle dichiarazioni rese dal procuratore speciale della società all'udienza del
19.6.2024: ha riferito: “io personalmente ero presente nel locale la sera a cena Testimone_1 dalle 18.30 alle 23,00 e a pranzo nei giorni di festa compresa la domenica dalle 12 alle ore 15”, aggiungendo che nei predetti orari - non coincidenti con quelli indicati nel contratto di assunzione e compatibili, invece, con quelli indicati nel ricorso ex art. 414 c.p.c. - l'odierno appellato era sempre al lavoro.
Ciò posto, non è condivisibile l'assunto della parte appellante secondo cui “il Giudice nel caso di incompletezza o scarsa chiarezza espositiva del resistente, avrebbe dovuto ai sensi dell'art.
421 C.p.c. indicare l'eventuale irregolarità dell'atto o dei documenti posti a supporto dello stesso, assegnando un termine per provvedervi” (così a pagina 8 dell'atto di gravame). Nella specie, infatti, non era, e non è, ravvisabile alcuna “irregolarità dell'atto o dei documenti”, posto che l'assenza di specifica contestazione in ordine a tutti, o ad alcuni, fatti costitutivi della pretesa ben può rispondere a una scelta processuale della parte, cui il giudice non è chiamato a sostituirsi.
È appena il caso di aggiungere che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 167, 1° comma e 115, 1° comma c.p.c., è nel giudizio di primo grado che si definisce - irretrattabilmente - il thema decidendum (cioè i fatti pacifici) e il thema probandum (vale a dire i fatti controversi).
8 Pertanto, il giudice d'appello nel decidere la causa deve aver riguardo ai suddetti temi così come si sono formati nel giudizio di primo grado, non rilevando a tal fine la condotta processuale tenuta dalle parti nel giudizio svoltosi innanzi a lui.
Pertanto, la mancata contestazione dei fatti costitutivi della pretesa nel giudizio di primo grado rende tali fatti pacifici anche per il giudice dell'appello.
Dal che, anche nel presente grado, la superfluità dell'istruttoria richiesta dalla società con particolare riguardo all'orario di lavoro.
2.3. Destituito di fondamento è anche l'ultimo motivo di gravame, con cui l'appellante si duole che il Tribunale non abbia disposto una consulenza tecnica, ritenendo i conteggi incontestati.
Posto che la parte datoriale si è limitata a richiamare i pagamenti effettuati sulla base delle buste paga che non ha neanche prodotto, giova rilevare l'assoluta genericità delle contestazioni svolte in ordine ai conteggi nella memoria di costituzione innanzi al Tribunale. In proposito è noto che “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere di contestare specificamente i conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., occorrendo a tal fine una critica precisa, che involga puntuali circostanze di fatto - risultanti dagli atti ovvero oggetto di prova
- idonee a dimostrare l'erroneità dei conteggi” (Sez. L - , Sentenza n. 5949 del 12/03/2018).
È, pertanto, del tutto condivisibile la decisione del primo giudice di porre alla base della decisione i conteggi allegati al ricorso e riferiti al IV livello, ovvero al livello riconosciuto dalla stessa parte datoriale nel contratto di assunzione.
Ed è bene evidenziare, avuto riguardo alle argomentazioni della società appellante, che i conteggi di cui ha tenuto conto il Tribunale non sono quelli depositati nel corso del giudizio, bensì, come detto, quelli allegati al ricorso ex art. 414 c.p.c. e posti a fondamento della domanda avanzata dal lavoratore in via subordinata, volta ad ottenere le differenze retributive maturate in relazione all'inquadramento di cui al contratto di assunzione.
In definitiva, correttamente alla base della quantificazione delle spettanze sono stati posti i conteggi in parola e l'espletamento di una consulenza di natura contabile sarebbe stato - come è - superfluo, inutilmente defatigatorio, nonché esplorativo.
3. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono determinate, secondo i parametri vigenti, nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto del valore della causa e delle attività in concreto svolte.
Essendo stato il ricorso introduttivo del presente giudizio di appello proposto in data successiva al 30 gennaio 2013, nonché in considerazione della declaratoria di rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti oggettivi di cui all'art. 13,
9 comma 1-quater, primo periodo, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228) per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- condanna la società appellante a rifondere a le spese del presente grado di giudizio, CP_1
che liquida in euro 3.600,00 oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Fabio Santoro, antistatario;
- dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte della appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.
Il Consigliere estensore
dott.ssa Gabriella Piantadosi La Presidente
dott.ssa Maria Antonia Garzia
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